Sentenza del 18 maggio 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Enrico Germano e Angela
Decristophoris,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Decisioni incidentali (art. 80e cpv. 2 AIMP)
Esame degli atti (art. 80b AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.129+RP.2018.19
- 2 -
Visti:
- lo scritto del 2 marzo 2018, mediante il quale il Ministero pubblico della Con-
federazione (in seguito: MPC), nell'ambito di una "domanda di assistenza giu-
diziaria presentata dal Ministero Pubblico Federale, Procura della Repubblica
di Rio Grande Do Sul (Brasile) in data 4 settembre 2017 nel caso B. Corp. e
A.", ha chiesto ad A., in risposta ad una richiesta di accesso agli atti del 27 feb-
braio 2018 formulata dallo stesso in rappresentanza della disciolta società B.
Corp., di produrre la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione non-
ché la prova ch'egli era il beneficiario economico della società in parola (v. act.
1.6);
- lo scambio di scritti intervenuto in seguito tra il MPC e A. (v. act. 1.5, 1.7, 1.8,
1.9 e 1.10);
- lo scritto del 3 aprile 2018, con il quale il MPC ha informato il predetto che
quanto inoltrato all'autorità "non attesta che A. è stato il beneficiario della liqui-
dazione della società" (v. act. 1.2);
- gli ulteriori scritti inoltrati da A. al MPC (v. act. 1.3 e 1.4);
- il ricorso del 16 aprile 2018 interposto da A. avverso lo scritto del MPC del
3 aprile 2018, mediante il quale egli postula preliminarmente la concessione
dell'effetto sospensivo; nel merito, egli chiede l'accoglimento del gravame, nel
senso che la decisione impugnata venga annullata, con "l'emanazione di una
nuova decisione oppure il rinvio al Ministero pubblico della Confederazione
perché statuisca nuovamente e conceda al sig. A. l'accesso agli atti e tra-
smetta ogni atto pervenuto dall'autorità rogante brasiliana per quanto con-
cerne B. Corp., assegnandogli un termine di 30 giorni per disaminare la docu-
mentazione e valutare un eventuale opposizione alla trasmissione semplifi-
cata" (v. act. 1 pag. 5);
- lo scritto del 18 aprile 2018, mediante il quale questa Corte ha invitato il ricor-
rente a versare un anticipo delle spese di fr. 3'000.– entro il 30 aprile 2018,
nonché a produrre nel medesimo termine la documentazione attestante ch'egli
è il beneficiario economico della società disciolta (v. act. 3);
- l'accredito di fr. 2'986.– intervenuto il 24 aprile 2018 sul conto del Tribunale
penale federale (v. act. 4);
- 3 -
- la conversazione telefonica del 26 aprile 2018, in occasione della quale questa
Corte ha informato il patrocinatore del ricorrente del versamento incompleto
dell'anticipo delle spese (v. act. 5);
- l'ulteriore tempestivo accredito di fr. 14.– (valuta 27 aprile 2018) sul conto di
questo Tribunale (v. act. 6).
Considerato:
- che, in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale;
- che la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei per-
tinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b
LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, In-
ternationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP);
- che, giusta l’art. 80e cpv. 1 AIMP, la decisione dell’autorità cantonale o fede-
rale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudizia-
ria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori,
con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- che, secondo il capoverso 2 della medesima disposizione, le decisioni inci-
dentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separa-
tamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: il se-
questro di beni e valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al
processo all’estero (lett. b);
- che, di principio, l’art. 80e cpv. 2 AIMP enumera in maniera esaustiva le deci-
sioni impugnabili anteriormente alla decisione di chiusura (DTF 127 II 198 con-
sid. 2b; 126 II 495 consid. 5; TPF 2011 205 consid. 1.4.1; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 512
pag. 511);
- che per questo motivo questa Corte ha già avuto occasione di negare la rice-
vibilità di un ricorso di una persona toccata da una misura di assistenza contro
- 4 -
l’accesso agli atti concesso ad un’autorità terza (v. sentenza del Tribunale pe-
nale federale RR.2016.202 del 17 gennaio 2017 consid. 2);
- che per contro la giurisprudenza ammette la ricevibilità, senza particolari limi-
tazioni, di un ricorso della persona a cui viene negata la qualità di parte (sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.325 del 12 dicembre 2017 con
riferimenti; DANGUBIC, Parteistellung und Parteirechte bei der rechtshilfewei-
sen Herausgabe von Kontoinformationen, in: forumpoenale 2018, pag. 114);
- che, giusta l'art. 80b cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto possono partecipare al pro-
cedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei
loro interessi;
- che la nozione di "aventi diritto" è da interpretare alla luce del diritto di ricorrere
ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 477 e seg. e i rife-
rimenti giurisprudenziali ivi citati);
- che giusta l'art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura
d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annulla-
mento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv.
3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento
penale all’estero);
- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova
concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP: per essere
considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assi-
stenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien-
temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);
- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a
ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coerci-
tiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2;
130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258
consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre
gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente
diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedi-
menti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1);
- 5 -
- che, eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto
economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta,
riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c
e d; v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio
2017 consid. 1.5.1 e rinvii);
- che in questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la
liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del
Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3.2; 1A.10/2000
del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3;
1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb);
- che egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione op-
pure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della so-
cietà in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 otto-
bre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.135 del
9 gennaio 2017 consid. 1.5.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1;
RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di
un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2);
- che la giurisprudenza ha precisato che la produzione del formulario A, firmato
dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una società sciolta, non
è sufficiente per comprovare la sua qualità di beneficiario dello scioglimento di
questa società (TPF 2009 183 consid. 2.2.2 e rinvii);
- che il ricorrente non si confronta con questa giurisprudenza, limitandosi in so-
stanza a produrre documentazione relativa a detto formulario (v. act. 1.3 e
1.4), ma nulla adducendo di supplementare per dimostrare di essere econo-
micamente subentrato a detta società;
- che la scarna documentazione bancaria prodotta risulta per altro molto re-
cente per cui non si vede perché non abbia potuto produrre anche la restante
documentazione richiesta dalla giurisprudenza;
- che la prova non risultava dunque particolarmente gravosa (sulle eventuali
difficoltà a reperire documentazione meno recente, risp. estera v. CAPPA, Averi
societari sotto sequestro: res nullius?, in: forumpoenale 2018, pag. 45);
- che di conseguenza il ricorrente non beneficia della qualità di parte, per cui
non può nemmeno pretendere l'accesso agli atti ex art. 80b AIMP;
- 6 -
- che il ricorso si rivela pertanto di primo acchito infondato, motivo per cui la
Corte non ha proceduto allo scambio di scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);
- che, visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
è divenuta priva d’oggetto;
- che il ricorrente, risultando soccombente, deve sopportare le spese proces-
suali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis
PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 2’000.–;
- che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 3'000.– già versato;
il saldo di fr. 1'000.– è restituito al ricorrente.
- 7 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo spese di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale
federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 18 maggio 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Giusta l’art. 93 cpv. 2 LTF le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria
internazionale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in
vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni
di cui all’art. 93 cpv. 1 LTF.
Full & Egal Universal Law Academy