Sentenza del 2 ottobre 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dagli avv. Enrico Germano e Angela
Decristophoris,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.161-162-163
- 2 -
Fatti:
A. Il 4 settembre 2017 la Procura della Repubblica di Rio Grande do Sul (Brasile)
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito
di un procedimento penale avviato nei confronti degli amministratori della so-
cietà B. Ltda, Brasile, nonché di persone fisiche e giuridiche legate a quest'ul-
tima, tra le quali C. Corp. e A. per i reati previsti all'art. 171 § 3 CP/brasiliano e
all'art. 1 della legge 9.613/98 (riciclaggio di denaro). In sostanza, i sospetti di
riciclaggio di denaro sarebbero emersi a seguito di una procedura fiscale av-
viata nei confronti di B. Ltda destinata all'analisi e al controllo delle spese ope-
rative e dei passivi, ritenuto che tale società avrebbe presentato spese troppo
elevate in relazione al risultato netto dell'esercizio 2011. Dal 2010 al 2011 i pro-
fitti lordi della società sarebbero aumentati da 13 a 251 milioni di real brasiliani
(BRL) a causa delle esportazioni di prodotti agricoli verso il Venezuela. Negli
anni 2011 e 2012, B. Ltda avrebbe pagato più di 80 milioni di real a titolo di
commissioni in favore di C. Corp., D. Ltda e E. Stando alla domanda rogatoriale,
sarebbe stato creato un sofisticato sistema fraudolento legato all’esportazione
di macchinari e prodotti agricoli sopravvalutati e venduti alla società statale ve-
nezuelana F. S/A, attraverso transazioni bancarie complesse finalizzate a na-
scondere l’origine e la destinazione dei valori illeciti. Più precisamente, B. Ltda
avrebbe inviato ingenti somme di denaro a diverse società a titolo di commis-
sioni, di cui una parte sarebbe stata pagata senza la presentazione dei relativi
contratti per la prestazione di servizi. Tra tali società beneficiarie di tali accrediti,
sarebbe emersa in particolare C. Corp., che avrebbe ricevuto circa
BRL 11'152'148.08 senza alcuna giustificazione apparente, somma in parte ac-
creditata su una relazione a lei intestata e sita presso la banca G., n. 1
(RR.2016.161 act. 7.1 allegato 3, RR.2016.162 act. 8.1 allegato 3, RR.2016.163
act. 7.1 allegato 3).
Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione
della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca G. inte-
stata a C. Corp., nonché il blocco degli averi depositati sulla stessa a concor-
renza di BRL 11'152'148.08 e il mantenimento della riservatezza sull’attività ro-
gatoriale (RR.2016.161 act. 7.1 allegato 3, RR.2016.162 act. 8.1 allegato 3,
RR.2016.163 act. 7.1 allegato 3).
B. Mediante decisione del 13 ottobre 2017 il Ministero pubblico della Confedera-
zione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG)
ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda
presentata dall’autorità brasiliana, precisando che le misure di esecuzione sa-
rebbero state ordinate con decisioni separate (RR.2016.161 act. 7.1 allegato 1,
RR.2016.162 act. 8.1 allegato 1, RR.2016.163 act. 7.1 allegato 1).
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C. Il medesimo giorno il MPC ha ordinato alla banca G. di trasmettere la documen-
tazione bancaria relativa alla relazione n. 1 summenzionata, di sequestrare il
saldo attivo del conto a concorrenza di BRL 11'152'148.08 ed ha imposto il
mantenimento della riservatezza sull’attività rogatoriale (v. RR.2016.161 act.
1.2 pag. 3, RR.2016.162 act. 1.2 pag. 3, RR.2016.163 act. 1.2 pag. 3).
D. L'autorità d'esecuzione ha anche chiesto alla banca H., Ginevra, di trasmettere
la documentazione bancaria concernente le relazioni n. 2 intestata a C. Corp. e
n. 3 intestata a A., ad esclusione di quella già trasmessa nell'ambito della pro-
cedura nazionale SV.15.0775 (v. RR.2018.163 act. 1.2 pag. 3).
E. Parallelamente, il MPC ha analizzato la documentazione bancaria già in suo
possesso nell'ambito della procedura nazionale SV.15.0775 relativa segnata-
mente al conto n. 2 intestato C. Corp. (di cui A. era avente diritto economico)
ed al conto n. 3 intestato a A. medesimo, entrambi presso la banca H. di Gine-
vra. L’autorità d’esecuzione ha rilevato, da un lato, che il conto n. 2 era stato
alimentato in parte dalla relazione n. 1 oggetto della rogatoria e in parte da B.
Ltda; dall’altro, che dal conto n. 2 sono stati bonificati averi a favore della rela-
zione n. 3, relazione quest’ultima sulla quale il 20 dicembre 2013 era pure stato
accreditato un importo di USD 63'686.-- in provenienza dal conto n. 4 riferibile
a A. e sito presso la banca G. (v. RR.2016.161 act. 1.2 pag. 3, act. 7.1 allegato
6, RR.2016.162 act. 1.2 pag. 3, act. 8.1 allegato 6, RR.2016.163 act. 1.2 pag.
3, act. 7.1 allegato 5).
F. Il 28 novembre 2017 il MPC ha quindi ordinato alla banca I. – banca che aveva
ripreso nel 2016 la relazione n. 3 summenzionata sita presso la banca H. – la
trasmissione della documentazione bancaria relativa a tale conto, imponendo
un divieto di comunicare (v. RR.2018.162 act. 1.2 pag. 3, act. 8.1 allegato 4).
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G. Con decisione dell’11 dicembre 2017, il MPC ha in seguito ordinato alla banca
G. di trasmettere la documentazione riferibile alla relazione n. 4, sempre ac-
compagnando tale ordine con un divieto di comunicazione (v. RR.2018.161 act.
1.2 pag. 3, act. 7.1 allegato 4).
H. Il 17 gennaio 2018 tutti i divieti di comunicazione sono stati revocati.
I. Con tre distinte decisioni di chiusura datate 17 aprile 2018, l’autorità d’esecu-
zione ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richie-
dente della documentazione riguardante le relazioni n. 3 presso la banca I., n. 3
presso la banca H. e n. 4 presso la banca G., tutte intestate a A. (RR.2016.161
act. 1.2, RR.2016.162 act. 1.2, RR.2016.163 act. 1.2).
J. Il 13 aprile 2018 l’avv. Germano ha comunicato l’opposizione di A. alla trasmis-
sione semplificata della documentazione (RR.2016.161 act. 7.1, RR.2016.162
act. 8.1, RR.2016.163 act. 7.1).
K. Con tre atti di ricorso separati, il 17 maggio 2018 A. ha impugnato le decisioni
di chiusura di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale. Egli ha innanzitutto postulato la congiunzione delle tre cause in que-
stione. Nel merito ha chiesto, in via preliminare, la reiezione delle domande di
assistenza giudiziaria e la fissazione di un unico anticipo spese per le tre deci-
sioni di chiusura di complessivi fr. 3'000.--; in via principale, l’accoglimento dei
ricorsi, la reiezione delle domande di assistenza giudiziaria e l’annullamento
delle decisioni di chiusura del 17 aprile 2018 (RR.2016.161 act. 1, RR.2016.162
act. 1, RR.2016.163 act. 1).
L. Con scritti del 12 giugno 2018 l’UFG ha comunicato di rinunciare ad inoltrare
delle risposte, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (RR.2016.161 act. 6,
RR.2016.162 act. 7, RR.2016.163 act. 6).
M. Con risposte del 12 giugno 2018, il MPC ha postulato le reiezione dei ricorsi
nella misura della loro ammissibilità (RR.2016.161 act. 7, RR.2016.162 act. 8,
RR.2016.163 act. 7).
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N. Con repliche del 4 luglio 2018, trasmesse per conoscenza alle controparti, l’in-
sorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e richieste ricor-
suali (RR.2016.161 act. 10, 11, RR.2016.162 act. 11, 12, RR.2016.163 act. 10,
11).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede-
razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81;
in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto
internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135
IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Interna-
tionales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente
considerando.
1.4 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 17 aprile 2018, i
ricorsi sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5 In quanto titolare delle tre relazioni bancarie oggetto delle decisioni impu-
gnate, la legittimazione ricorsuale di A. è data.
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2. Il ricorrente ha innanzitutto postulato la riunione di tutte le procedure concer-
nenti i ricorsi di cui sopra (v. Fatti lett. K).
Ora, ritenuto che A. è il ricorrente nelle tre procedure qui in esame, che egli è
patrocinato nei tre casi dai medesimi avvocati e che i ricorsi concernono un
medesimo contesto giuridico e fattuale e contengono motivazioni praticamente
identiche, per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla con-
giunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo
ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-
93/2012 del 9 febbraio 2012, consid. 1; B. BOVAY, Procédure administrative, 2a
ediz., 2015, pag. 606; A. KÖLZ/I. HÄNER/M. BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz., 2013, n. 927).
3.
3.1 Con le proprie impugnative, l’insorgente censura innanzitutto la mancanza di
corrispondenza tra le richieste contenute nella domanda rogatoriale e l’oggetto
delle decisioni di chiusura impugnate. Più precisamente, la domanda estera fa-
rebbe unicamente menzione della relazione n. 1 intestata a C. Corp. ed il MPC
avrebbe dunque autorizzato a torto la trasmissione della documentazione rela-
tiva al conto n. 4 la banca G. ed ai conti n. 3 presso H. e n. 3 presso la banca
I., tutti intestati a A. La trasmissione dei summenzionati documenti costitui-
rebbe, secondo il ricorrente, una potenziale illegale trasmissione spontanea di
dati ai sensi dell’art. 67a AIMP e comporterebbe una violazione del principio
della proporzionalità, non essendo i documenti forniti oggettivamente necessari
o utili alla procedura pendente in Brasile.
3.2 Le misure di assistenza giudiziaria internazionale devono in genere rispettare il
principio della proporzionalità. Tale principio esige che vi sia una connessione
fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 con-
sid. 4.3; 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 con-
sid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2016.257 del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere
se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano ne-
cessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima,
all'apprezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fe-
derale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di-
spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determi-
nate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che con-
duce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione
di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manife-
stamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda
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appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far pro-
gredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza
del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rin-
vii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informa-
zioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessi-
tino di regola dell’integralità della relativa documentazione, in modo tale da chia-
rire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 con-
sid. 2.1). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad ac-
certare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5;
sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e
3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del
27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle
autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta
utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa sol-
tanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento
penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241
consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe-
tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente,
concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co-
siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115
Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di
interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può
attribuire, se del caso in maniera ampia, sempreché tutte le condizioni per con-
cedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato estero
sia costretto a presentare domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1;
121 II 241 consid. 3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con
l’obbligo di celerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono
quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente
menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze
del Tribunale penale federale RR.2016.237-238 del 22 agosto 2017 consid. 5;
RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 del 16 aprile 2010 con-
sid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera
chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il
senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispetti-
vamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.
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3.3 Con la propria commissione rogatoria del 4 settembre 2017, l’autorità estera ha
spiegato che il sospetto relativo al riciclaggio di denaro sarebbe sorto a seguito
di una procedura fiscale aperta per l’analisi e il controllo delle spese operative
e dei passivi nei confronti di B. Ltda, che avrebbe presentato spese eccessiva-
mente elevate rispetto ai risultati netti dell’esercizio 2011. Dal 2010 al 2011, i
profitti lordi della società sarebbero aumentati da BRL 13 milioni a BRL 251
milioni grazie all’esportazione di prodotti agricoli verso il Venezuela. Negli anni
2011 e 2012, B. Ltda avrebbe pagato più di BRL 80 milioni a titolo di commis-
sioni in favore di C. Corp., D. LTDA (società riferibile a A.) e di una terza persona
non identificata. Dalle indagini sarebbe dunque emersa l'esistenza di un sofisti-
cato sistema fraudolento legato all'esportazione di macchinari e prodotti agricoli
sopravvalutati e venduti alla società statale venezuelana F. S/A, attraverso tran-
sazioni bancarie complesse finalizzate a nascondere l'origine e la destinazione
dei valori illeciti. Rispetto al totale dei valori percepiti, B. Ltda avrebbe pagato
solo BRL 54'754'169.89 ai fornitori dei macchinari agricoli, mentre la somma di
BRL 84'127'701.42 sarebbe stata pagata, a titolo di "commissioni" e prestazioni
di servizi, verosimilmente non giustificati, a favore di società riconducibili a A. e
ad altri. In questo modo gli indagati avrebbero ottenuto notevoli somme di de-
naro a titolo di commissioni per servizi non realizzati, causando danni all'im-
presa statale venezuelana, mediante una frode consistente nella sopravvaluta-
zione del valore dei macchinari agricoli esportati da B. Ltda. Sempre secondo
quanto indicato dall'autorità rogante, una parte del denaro ricevuto da B. Ltda
sarebbe rimasto in Brasile nella disponibilità, tra altri, di A., mentre un'altra parte
sarebbe poi stata trasferita verso relazioni bancarie situate in Svizzera e negli
Stati Uniti, appartenenti a società domiciliate in paradisi fiscali. Durante le inda-
gini sarebbe emerso che B. Ltda avrebbe inviato ingenti somme di denaro a
diverse società a titolo di commissioni, di cui una parte sarebbe stata pagata
senza la presentazione dei relativi contratti per la prestazione di servizi. C. Corp.
avrebbe ricevuto circa BRL 11'152'148.08 apparentemente senza alcuna giu-
stificazione. Parte di questa somma sarebbe stata ricevuta da C Corp. il
5 marzo, il 21 giugno ed il 30 ottobre 2012, rispettivamente BRL 3'015'687.82,
BRL 4'195’536.05, BRL 1'305'104.83 su una relazione accesa presso la banca
G., n. 1. Con la sua domanda, l’autorità rogante ha dunque chiesto l’edizione
della documentazione relativa alla relazione n. 1 intestata a C. Corp. presso la
banca G. per il periodo dal 2010 in poi, inclusi i dati comprovanti l’origine ed il
destino degli averi nonché l’identificazione degli autori dei versamenti e dei pre-
lievi. Inoltre, l’autorità estera ha richiesto il blocco del conto in ragione di
BRL 11'152'148.08 ed il mantenimento della riservatezza sull’attività rogato-
riale.
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3.4 Dall’analisi della documentazione bancaria concernente le relazioni del ricor-
rente – indagato nell'inchiesta estera – emergono operazioni connesse con la
fattispecie descritta in rogatoria.
3.4.1 Relativamente alla relazione n. 4 intestata a A. e sita presso la banca G., accesa
nell’ottobre 2011 e chiusa nel dicembre 2013, va osservato quanto segue. Dalle
decisioni di chiusura, risulta che nel 2013 la relazione n. 1 oggetto della do-
manda rogatoriale (la quale, stando alle informazioni fornite dalle autorità
estere, tra il 2012 ed il 2013 avrebbe in particolare ricevuto circa USD 8,5 milioni
da B. Ltda) avrebbe alimentato per circa USD 3,7 milioni il conto n. 2 intestato
a C. Corp. presso la banca H. conto quest’ultimo che sempre nel 2013 avrebbe
pure ricevuto bonifici per circa USD 60’000.-- dalla relazione n. 4. Dalla docu-
mentazione oggetto di trasmissione, si evince inoltre che la relazione n. 4 è a
sua volta stata accreditata per un totale di USD 120’000.-- tra il 2011 ed il 2013
dalla relazione n. 1.
3.4.2 Per quanto concerne la relazione n. 3 – accesa nel maggio 2013 presso la
banca H. e trasferita, nel febbraio 2016, presso la banca I., quindi estinta nell’ot-
tobre 2016 – questa sarebbe stata alimentata, secondo quanto indicato nelle
decisioni di chiusura impugnate, sia dal conto n. 2 summenzionato per un im-
porto di circa USD 1,6 milioni tra il 2013 ed il 2016, che, il 20 dicembre 2013,
dalla relazione n. 4 riferibile a A. per USD 63'696.-- (v. RR.2018.161 act. 1.2
pag. 5 e seg., act. 7.1 allegato 6; RR.2018.162 act. 1.2 pag. 5 e seg., act. 8.1;
RR.2018.163 act. 1.2 pag. 5 e seg., act. 7.1).
3.5 In concreto, risulta chiaramente dalla domanda di assistenza che le autorità
estere intendono ricostruire il flusso dei fondi di presunta origine illecita senza
limitare le loro indagini al conto n. 1 menzionato nella rogatoria, tant’è che esse
medesime specificano di necessitare delle:
“informations concernant la période de 2010 — conformément les indicateurs
de la pratique de l' infraction précédente — jusqu'au moment actuel, concernant
la mouvementation financière de l’'entreprise soumise à l'enquête, acheminant
aux autorités brésiliennes les données et tous les documents sur l'ouverture du
compte bancaire et son identification, les rélévés bancaires avec la mouvemen-
tation financière et les données pour demontrer l'origine et le destin des avoirs
y compris avec l'identification de ceux qui ont fait des versements. et de ceux
qui ont fait des prélèvements des montants au sujet de la période demandée”
È dunque evidente che la documentazione relativa ai conti intestati a A., per-
sona indagata nell’ambito della procedura penale brasiliana, e che hanno rice-
vuto direttamente o indirettamente fondi da parte della relazione individuata
dalle autorità estere (v. supra consid. 3.4), abbia un nesso diretto con la fatti-
specie descritta nella commissione rogatoria, e ciò nonostante i conti oggetto
della presente procedura ricorsuale non siano stati espressamente individuati
dalle autorità estere. Scopo della trasmissione è infatti di permettere di verificare
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i flussi di denaro, in cui indubbiamente il ricorrente ed i conti oggetto della do-
manda estera sono coinvolti. In definitiva, la documentazione oggetto delle de-
cisioni di chiusura impugnate può senz’altro risultare utile e di interesse per l’in-
chiesta estera. Vista la natura dei reati perseguiti all’estero, tutta la documenta-
zione relativa alle relazioni coinvolte è necessaria per ricostruire con la massima
precisione e in maniera completa i flussi di denaro intervenuti.
3.6 Ne deriva che, in concreto, il principio della proporzionalità non è violato dalle
decisioni impugnate.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti perseguiti in Brasile e detta documentazione. Alla luce della domanda ro-
gatoriale, che ben specifica la fattispecie oggetto di indagine, risulta che tutta la
documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui
la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità ed è conforme alla
consolidata giurisprudenza citata al consid. 3.2.
3.7 Invano il ricorrente si aggrappa ad un’asserita illegale trasmissione spontanea
di mezzi di prova e di informazioni. In effetti, avendo il MPC ordinato la trasmis-
sione della documentazione qui in oggetto tramite tre separate decisioni di chiu-
sura, è ovvio che non si possa trattare di un caso di applicazione dell’art. 67a
AIMP.
4. Infondata risulta pure la censura del ricorrente relativa alla tardività della richie-
sta di assistenza giudiziaria, dovendo a suo parere il ministero pubblico federale
brasiliano presentare fatti e prove prima di promuovere l’accusa.
In proposito, va precisato che non tocca all'autorità d'esecuzione conoscere la
procedura estera per sapere sino a quando l'autorità di perseguimento estera
può presentare mezzi di prova al giudice del merito. In concreto, dagli atti risulta
che l’inchiesta estera sia tuttora pendente e, comunque sia, l'autorità rogante
non ha ritirato la propria rogatoria. Vi è pertanto da concludere ch'essa continui
a necessitare di quanto richiesto.
Anche tale censura va, pertanto, disattesa.
5. In definitiva, le decisioni impugnate vanno integralmente confermate e i gravami
respinti.
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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a complessivi fr. 6’000.-- (fr. 2'000.-- per ogni gravame).
Essa è coperta dagli anticipi delle spese già versati. Contrariamente a quanto
postulato dal ricorrente, la congiunzione delle cause ha certo prodotto sinergie,
ma non nei termini di cui sopra al punto K. Le spese complessive sono state
dunque ridotte (v. art. 63 cpv. 4 PA), ma non in maniera così massiccia come
domandato nei ricorsi.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2018.161, RR.2018.162 e RR.2018.163 sono congiunte.
2. Nella misura della loro ammissibilità, i ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, il 2 ottobre 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Enrico Germano e avv. Angela Decristophoris
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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