Sentenza del 20 agosto 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.,
rappresentato dagli avv. Enrico Germano e
Angela Decristophoris,
Istante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Opponente
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Esame degli atti (art. 80b AIMP)
Revisione (art. 40 LOAP in relazione con gli art. 121 e
segg. LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.185
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Visti:
- lo scritto del 2 marzo 2018, mediante il quale il Ministero pubblico della Confe-
derazione (in seguito: MPC), nell'ambito di una "domanda di assistenza giudi-
ziaria presentata dal Ministero Pubblico Federale, Procura della Repubblica di
Rio Grande Do Sul (Brasile) in data 4 settembre 2017 nel caso B. e A.", ha
chiesto ad A., in risposta ad una richiesta di accesso agli atti del 27 febbraio
2018 formulata dallo stesso in rappresentanza della disciolta società B., di pro-
durre la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione nonché la prova
ch'egli era il beneficiario economico della società in parola (v. act. 1.2 pag. 2);
- lo scritto del 3 aprile 2018, con il quale il MPC ha informato il predetto che
quanto inoltrato all'autorità non attesta che egli sia il beneficiario della liquida-
zione della società (v. ibidem);
- il ricorso del 16 aprile 2018 interposto da A. avverso lo scritto del MPC del
3 aprile 2018, respinto da questa Corte con sentenza RR.2018.129 del 18 mag-
gio 2018 (v. act. 1.2);
- la sentenza del Tribunale federale 1C_265/2018 del 6 giugno 2018, con la quale
l'Alta Corte ha dichiarato inammissibile il gravame avverso il summenzionato
giudizio del Tribunale penale federale (v. act. 8.2);
- la domanda del 22 giugno 2018, con la quale A. postula la revisione della sen-
tenza RR.2018.129 (v. act. 1);
- la risposta del 20 luglio 2018, mediante la quale il MPC chiede che la domanda
venga respinta, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5);
- lo scritto del 23 luglio 2018, con la quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito:
UFG) ha rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al giudizio di questa
Corte (v. act. 6);
- la replica del 3 agosto 2018, trasmessa al MPC e all'UFG per conoscenza
(v. act. 9), mediante la quale il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni
(v. act. 8).
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Considerato:
- che secondo l'art. 40 cpv. 1 della legge sull'organizzazione delle autorità penali
della Confederazione (LOAP; RS 173.71), gli articoli 121-129 della legge sul
Tribunale federale (LTF; RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione,
all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali in
materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. art. 37
cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP);
- che, tuttavia, secondo il capoverso 2 di questa stessa disposizione, i motivi che
l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione in questione
non sono proponibili come motivi di revisione (art. 40 cpv. 2 LOAP);
- che la revisione può essere segnatamente domandata se il Tribunale, per svi-
sta, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (v. art. 121 lett. d
LTF);
- che in tal caso la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribu-
nale penale federale entro 90 giorni dalla loro scoperta (v. art. 124 cpv. 1 lett. d
LTF);
- che nella sua domanda l'istante chiede che questa Corte "si chini nuovamente
sulla questione della legittimità da parte del sig. A. ad accedere agli atti concer-
nenti la spettabile B., in quanto codesto tribunale non ha tenuto in considera-
zione dei fatti rilevanti che risultano dagli atti" (v. act. 1 pag. 2);
- che egli in particolare afferma di avere chiesto, con scritto del 27 febbraio 2018,
di potere accedere agli atti per sé e per la società B., richiesta rifiutata il 2 marzo
2018 con argomentazioni risultate errate e fuorvianti da parte del MPC in quanto
la società in questione “è sì disciolta, ma non liquidata” (v. act. 1 pag. 3);
- che tuttavia il contenuto dello scritto del 3 aprile 2018, inviato dai legali del ri-
corrente al MPC (v. act. 5.1, allegato 1, atti MPC), permette di concludere che
l'istante sapeva, al più tardi in tale data, che la società B. era disciolta e non
liquidata, per cui non si capisce perché l’istante indichi quale termine a quo la
data di ricezione della sentenza del 18 maggio 2018 di questa Corte;
- che in ogni caso il termine di 90 giorni dalla scoperta di questo fatto non era
ancora scaduto al momento del deposito del presente gravame, ma visto
l’art. 40 cpv. 2 LOAP, vi sono seri dubbi per ritenere che si tratti di un motivo di
revisione dato che non si comprende perché non l’abbia fatto valere nel proprio
ricorso al Tribunale federale;
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- che questa Corte rileva comunque che, se è vero che la legittimazione ricor-
suale va esaminata d'ufficio, occorre che il ricorrente, dato il suo obbligo di mo-
tivare il proprio gravame, sostanzi la stessa (v. HÄNER, in Auer/Müller/Schindler
(ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008,
n. 2 ad art. 48 PA);
- che, in concreto, l'istante, al momento di interporre ricorso contro il rifiuto del
MPC del 18 marzo 2018 di concedergli l'accesso agli atti, sapeva che la so-
cietà B. era (solo) disciolta, ma non ha preteso che la società in questione fosse
legittimata a ricorrere;
- ch'egli non ha nemmeno reagito dinanzi agli scritti mediante i quali il MPC chie-
deva all'istante di produrre la documentazione attestante la liquidazione della
società (v. act. 5.1, allegati 2 e 3, atti MPC);
- che in un suo scritto del 9 marzo 2018 al MPC, l'istante afferma chiaramente,
tramite i propri legali, di non poter rappresentare una società estinta (v. act. 5.1,
allegato 5, atti MPC);
- che del resto, pur ammettendo che B. sia disciolta ma non liquidata, ciò che in
effetti le garantiva, secondo il diritto panamense, la capacità di agire in giustizia
(v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.160 del 10 ottobre 2012
consid. 1.3.2), il ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso il rifiuto d'accesso
agli atti del 18 marzo 2018 doveva essere interposto dalla società in parola e
non da A.;
- che il gravame in questione era quindi in ogni caso inammissibile;
- che la domanda di revisione va quindi respinta nella misura della sua ammissi-
bilità;
- che l'istante, risultando soccombente, deve sopportare le spese processuali ca-
gionate (art. 63 cpv. 1 PA);
- che una tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a suo carico; essa è fissata giusta
gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di revisione è respinta nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dell'istante. Essa è coperta
dall'anticipo spese di fr. 2'000.– già versato.
Bellinzona, 21 agosto 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Enrico Germano e Angela Decristophoris
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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