Sentenza del 3 ottobre 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.231+232
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Fatti:
A. Il 24 febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il
6 novembre 2017, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti
di B. S.p.A., C. S.p.A. e altri per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri.
In sostanza, le società indagate avrebbero ottenuto degli appalti da parte della
società semistatale brasiliana D. attraverso il versamento di tangenti a dirigenti
di quest’ultima. Con il suo complemento del 6 novembre 2017, l’autorità rogante
ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione riguardante le rela-
zioni con n. 1 e 2 presso la banca E. succursale di Lugano, e n. 3 presso la
banca F. succursale di Ginevra, di cui A. SA, risulta intestataria
(v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 7.1, rubrica 1).
B. Con decisione del 22 novembre 2017, il Ministero pubblico della Confedera-
zione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha
delegato l'esecuzione della domanda (v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 7.1,
rubrica 2), è entrato nel merito della stessa (v. RR.2018.231 e RR.2018.232,
act. 7.1, rubrica 4).
C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio 2018, il MPC ha ordinato l'acquisizione
della documentazione bancaria riguardante le relazioni n. 3 presso la banca G.
(già banca F.), Ginevra e n. 2 presso la banca E., Lugano (v. RR.2018.231 e
RR.2018.232, act. 7.1, rubrica 5).
Con scritto del 9 febbraio 2018, la banca G. ha trasmesso al MPC la documen-
tazione riguardante la relazione bancaria n. 4 (già n. 5 presso la banca F.) inte-
stata a A. SA, Lussemburgo (v. rubrica 5 incarto MPC). In data 20 febbraio
2018, la banca E. ha inoltrato alla stessa autorità d'esecuzione la documenta-
zione concernente la relazione bancaria n. 2 intestata alla medesima società
(v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 7.1, rubrica 5).
D. Con decisioni di chiusura del 2 luglio 2018, il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità italiane di svariata documentazione concernente le due relazioni di
cui sopra (v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 1.2).
E. Il 2 agosto 2018 A. SA ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendone l'annullamento (v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 1).
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F. Con scritti del 24 agosto 2018, trasmessi per conoscenza alla ricorrente
(v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 10), il MPC ha comunicato di rinunciare
ad inoltrare una risposta ai gravami, postulandone comunque la reiezione
(v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 7). Con lettere del 27 agosto 2018, tra-
smesse alla ricorrente per conoscenza (v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act.
10), l'UFG ha anch'esso rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al
giudizio di questa Corte (v. RR.2018.231 e RR.2018.232, act. 9).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS
351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra-
vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi
di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° set-
tembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS.
0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti
trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto
principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unita-
mente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n.
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2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposti tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, i ricorsi
sono ricevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La
ricorrente è titolare delle relazioni bancarie oggetto delle decisioni impugnate
ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett.
a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II
211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Nella misura in cui la ricorrente contesta, con due ricorsi molto simili, due deci-
sioni a lei destinate concernenti un medesimo contesto giuridico e fattuale, per
motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle
cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo ambito v. DTF
126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-93/2012 del 9 feb-
braio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 606;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
3. La ricorrente sostiene innanzitutto che l'autorità rogata non si sarebbe attenuta
a quanto richiesto dall'autorità estera, la quale, nel suo complemento del 6 no-
vembre 2017, avrebbe postulato la trasmissione della documentazione del
conto corrente (c/c) numerato 3 e non quella relativa alla relazione n. 4 presso
la banca G. Per quanto attiene al bonifico proveniente da H. SA (società del
gruppo A. SA), messo in evidenza dal MPC, di cui la relazione n. 4 avrebbe
beneficiato, nella misura in cui H. SA non sarebbe minimamente toccata dalla
rogatoria, l'utilità della documentazione litigiosa farebbe difetto. La ricorrente
giunge alla medesima conclusione per quanto concerne la documentazione re-
lativa alla relazione n. 2 presso la banca E., nonostante i versamenti, messi in
evidenza dal MPC, effettuati da quest'ultima relazione a favore di un conto in-
testato a I. SA, società che non sarebbe menzionata nei fatti della commissione
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rogatoria. L'autorità rogata sarebbe del resto già in possesso della documenta-
zione bancaria relativa al conto in questione di I. SA. Essa aggiunge inoltre di
non essere imputata nel procedimento estero, come asserito dal MPC. In defi-
nitiva, la ricorrente afferma che le decisioni di chiusura impugnate sarebbero
lesive del principio della proporzionalità e del divieto di fishing expedition.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139
II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio
2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste
nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi-
mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto-
rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago-
sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi
in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con-
sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251
consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio
2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri-
chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata
prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa-
trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o
entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c
inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006
del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid.
3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione dell'in-
tera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande comple-
mentari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2). In base alla
giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice
dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con-
segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa-
mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258
consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid.
7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita
dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova
volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a
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sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo
modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia
alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale
divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casac-
cio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire "ultra pe-
tita", ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente,
concedendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (co-
siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115
Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di
interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può
attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per
concedere l'assistenza siano comunque adempiute; si evita così che lo Stato
estero sia costretto a presentare domande complementari (DTF 121 II 241 con-
sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 con-
sid. 2.3), creando il rischio di passaggi a vuoto in contrasto con l’obbligo di ce-
lerità giusta l’art. 17a AIMP. Alle predette condizioni possono quindi essere tra-
smessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella
domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale pe-
nale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del
16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimo-
strare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in que-
stione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda
rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura
estera.
3.2 In concreto, si rileva innanzitutto che, a prescindere dal suo statuto d'imputata
o meno nell'ambito del procedimento estero, la ricorrente è la società holding
del gruppo C. S.p.A. nonché la beneficiaria economica dei conti correnti da cui
sarebbero partiti i pagamenti corruttivi (v. complemento rogatoriale del 6 no-
vembre 2017, pag. 1, in rubrica 1 incarto MPC), per cui, alla luce del ruolo con-
testatogli e della natura dei reati perseguiti, i conti a lei riconducibili risultano
essere di indubbio rilievo investigativo e la relativa documentazione potenzial-
mente utile per il procedimento estero. Che la relazione n. 4 non sia menzionata
nella rogatoria nulla toglie alla potenziale utilità della relativa documentazione
bancaria e il modo di procedere del MPC non presta il fianco a critiche, dato
che esso è anche finalizzato a evitare perdite di tempo legate a domande com-
plementari. Neppure rilevante ai fini del giudizio è il fatto che l'autorità rogante
sarebbe già in possesso della documentazione bancaria concernente conti di I.
SA. Come rilevato dal MPC, la relazione bancaria n. 2 la banca E. ha alimentato
con un importo di USD 105'000.–, in data 8 aprile 2010, la relazione intestata a
I. SA presso la banca J., a New York, e, in data 5 agosto 2010, con un importo
di complessivi USD 15 milioni, la relazione bancaria intestata a I. SA presso la
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banca E., i cui beneficiari economici risultavano essere A. SA e componenti
della famiglia K. (v. RR.2018.232, act. 7.1, rubrica 5, doc. B05.102.002.01.D-
0025, 0072 e 0076). Inoltre, nel periodo in cui sarebbero stati commessi i reati
corruttivi oggetto d'indagine, la relazione n. 2 avrebbe alimentato la relazione
intestata a I. SA, la quale risulterebbe aver alimentato a sua volta relazioni ban-
carie intestate a L. Inc. e M. SA, società menzionate in rogatoria, verosimil-
mente utilizzate per veicolare valori che sarebbero stati successivamente desti-
nati a operazioni corruttive. A prescindere dunque da quanto sarebbe già in
possesso dell'autorità rogante, è indubbio che questa debba disporre dell'inte-
gralità della relativa documentazione bancaria.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce
della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten-
zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin-
cipio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integralmente
respinti.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 6’000.–; essa è coperta dai due anticipi delle spese
già versati di fr. 5'000.– cadauno. La Cassa del Tribunale penale federale resti-
tuirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2018.231 e RR.2018.232 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dai due anticipi delle spese di fr. 5'000.– cadauno già versati. La
Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di
fr. 4'000.–.
Bellinzona, 3 ottobre 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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