Sentenza del 15 maggio 2018
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2018.70
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Fatti:
A. Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria,
completata il 29 giugno 2015, nell’ambito di un procedimento penale avviato
nei confronti di B. S.p.A., C., D., E., F. e A. per titolo di corruzione di pubblici
ufficiali di Stati esteri. Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità in-
quirente italiana ipotizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager
di B. S.p.A. di reati corruttivi in relazione all'acquisto della concessione per
lo sfruttamento del giacimento petrolifero G. situato sul delta del fiume Niger,
in Nigeria. Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato, da
una parte, il sequestro, a fini di confisca, della somma di
USD 112'606'741.80 giacente sul conto n. 1 presso la banca H. di Basilea,
intestato a I. Ltd., misura da estendersi ad altri istituti bancari svizzeri doves-
sero tali valori essere stati trasferiti altrove; dall'altra, l'acquisizione della do-
cumentazione relativa ai conti in questione (v. act. 1.6; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2015.150-153 del 5 ottobre 2015).
B. Mediante decisione di entrata nel merito ed incidentale del 20 giugno 2017 il
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla
quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione
della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità
italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state adottate con or-
dini separati (v. act. 1.8).
C. Con decisione del medesimo giorno, il MPC ha ordinato il blocco, con edi-
zione della relativa documentazione, della relazione bancaria n. 2 presso la
banca H. AG, a Zurigo, intestata a A. (v. act. 8.1 rubrica 5).
D. Con decisione incidentale del 4 ottobre 2017, il MPC, previa sottoscrizione
della relativa dichiarazione di garanzia, ha acconsentito alla presenza di fun-
zionari dell'autorità rogante alla cernita della documentazione concernente
la summenzionata relazione (v. act. 1.13).
E. Il 10 novembre 2017 il MPC ha ordinato il dissequestro della relazione n. 2
presso la banca H. AG (v. act. 1.14).
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F. Il 31 gennaio 2018 il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante
la quale ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante della documenta-
zione n. 101.001.01E-0135-0152 relativa alla relazione di cui sopra
(v. act. 1.1).
G. Il 2 marzo 2018 A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo,
in via preliminare, che gli venga messa a disposizione la versione integrale
della commissione rogatoria del 26 maggio 2014 e del complemento del
29 giugno 2015, con facoltà di pronunciarsi al riguardo nel termine di
15 giorni; in via principale, che la decisione impugnata sia annullata, senza
dare seguito alla commissione rogatoria, quindi senza procedere alla tra-
smissione della documentazione avversata; in via subordinata, che vengano
resi illeggibili i nomi di terze persone fisiche e giuridiche menzionate nei
18 documenti di cui è stata decisa la trasmissione all'estero (v. act. 1
pag. 19).
H. Con osservazioni del 19 marzo 2018, l'UFG ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7). Con memoriale di
risposta del 20 maggio 2018, il MPC ha chiesto di respingere integralmente
il ricorso (v. act. 7).
I. Nella sua replica del 30 marzo 2018, inviata all'UFG e al MPC per cono-
scenza (v. act. 12), il ricorrente ha confermato le conclusioni espresse nel
suo gravame (v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71),
la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: TPF)
giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
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di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi-
gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz-
zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, L 327/15-17 del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con-
venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
(CAS; testo non pubblicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assi-
stenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, 2014; Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea L 239/19-62 del 22 settembre 2000). Di rilievo nella
fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990,
entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994
per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto inter-
nazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio
di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto inter-
nazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid.
2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fe-
derale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1,
80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della deci-
sione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP
nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211
consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito, non
essendo stato informato in merito all'accesso agli atti concesso dal MPC
all'autorità italiana in data 8 novembre 2011 (v. act. 1, pag. 16 e seg.), così
come per non avere avuto accesso completo agli atti dell'incarto, segnata-
mente al testo integrale della commissione rogatoria e del suo complemento
(v. act. 1 pag. 17 e seg.).
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2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al
detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si op-
porrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla
necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di
chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordi-
nare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, dele-
gandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid.
4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di
un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di
emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giu-
sta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a
ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla
consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed
effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità
di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5
cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Waldmann/Weissenberger, Pra-
xiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). La cernita deve
aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14
consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II
151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 484, 724-725; DE PREUX, L'entraide inter-
nationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ
104/2008 n. 2 pag. 34).
2.2 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA
richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op., cit., n. 472). Esso è di
natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3;
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Ver-
waltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una
violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione
non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e
l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la
dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la
persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una
autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie questa Corte, dispone del
medesimo potere d’esame dell’autorità precedente (v. DTF 124 II 132 con-
sid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF
2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.3 In concreto, si rileva che il MPC, con decisione incidentale del 4 ottobre 2017,
ha ammesso, previa sottoscrizione dell'apposita dichiarazione di garanzia, la
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presenza di funzionari dell'autorità rogante alla cernita della documentazione
concernente il conto litigioso (v. act. 8.1 rubrica 4). Tale decisione è stata
notificata lo stesso giorno al ricorrente (v. act. 8.1 rubrica 14), il quale non
l'ha contestata (v. act. 1 pag. 17; act. 1.1 pag. 3). Secondo la dottrina e la
giurisprudenza non è indispensabile che il detentore della documentazione
sequestrata sia presente durante la cernita operata dall'autorità d'esecu-
zione con l'aiuto dei funzionari esteri (v. sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2010.262 dell'11 giugno 2012 consid. 6.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 725), a condizione che gli sia comunque data la possibilità di esprimersi
sulla scelta di documenti concretamente effettuata (v. DTF 126 II 258 consid.
9b/aa pag. 262; sentenza del Tribunale federale 1A.228/2006 dell'11 dicem-
bre 2006 consid. 3.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.81
del 12 dicembre 2012 consid. 2.2; RR.2010.262 consid. 6.3; ZIMMERMANN,
op. cit., n. 725), ciò che è avvenuto nella fattispecie (v. act. 8.1, scritto del
10 novembre 2017, in rubrica 14). L'annullamento della prevista consulta-
zione atti del 14 novembre 2017 non ha quindi avuto conseguenze sostan-
ziali sotto il profilo del diritto di essere sentito, il quale può anche essere
esercitato in forma scritta (DTF 130 II 14 consid. 4.4). La cernita in presenza
dei funzionari esteri ha del resto permesso di escludere la trasmissione di
gran parte della documentazione visionata, restando l'autorità rogante inte-
ressata, per quanto concerne il conto bancario oggetto della decisione qui
impugnata, a solo 18 documenti (ossia i doc. 101.001.01.E-0135-0152), sui
quali il ricorrente ha appunto avuto la possibilità di esprimersi.
Il ricorrente ha avuto altresì accesso alla rogatoria del 26 maggio 2014, con
il suo complemento del 29 giugno 2015, unitamente alle varie decisioni con-
cernenti il suo conto bancario (v. act. 8.1, scritto del 7 agosto 2017, in rubrica
14). Se è vero che diverse parti della rogatoria e del suo complemento sono
state oscurate, in quanto contenenti informazioni relative ad altre persone
coinvolte nelle indagini estere, è altresì importante evidenziare che quanto
messo a disposizione del ricorrente – parti della rogatoria e del suo comple-
mento sono stati riportati nella presente decisione (v. infra consid. 3.2) – è
stato largamente sufficiente per comprendere le ragioni che hanno condotto
l'autorità d'esecuzione ad emettere la decisione impugnata. La richiesta tesa
ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria del 26 maggio
2014 e del complemento del 29 giugno 2015 va respinta, così come vanno
respinte le altre censure relative al diritto di essere sentito.
3. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio dell'utilità
potenziale e della proporzionalità, nonché il divieto della fishing expedition,
essendo i 18 documenti selezionati dall'autorità rogata, con il concorso
dell'autorità rogante, irrilevanti e certamente inutili per il procedimento penale
estero (v. act. 1, pag. 12 e segg.).
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3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la do-
cumentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3;
139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3;
122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257
del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le infor-
mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie
o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di-
spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere deter-
minate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che
conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun-
zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è
manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o
se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto
inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241
consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 mag-
gio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità
estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura cri-
minale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa docu-
mentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche
coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II
241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di-
cembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione
dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande
complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza
del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid.
4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di esecu-
zione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten-
ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per
quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale
all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid.
3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing
expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed
indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi-
stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218
consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid.
6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile pro-
cedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c;
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sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con-
sid. 3.1).
3.2 In concreto, le autorità inquirenti italiane ipotizzano accordi per il versamento
di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani a seguito del "settlement agreement"
intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana J.
Ltd., la società K. Ltd., facente parte del gruppo B. e società del gruppo L. In
base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei gruppi B. e
L., B. avrebbe dovuto pagare la somma di USD 1'092'040'000.-- per la con-
cessione dei diritti di sfruttamento economico sul blocco G. Sulla base di un
accordo tra il governo nigeriano e J., tale somma sarebbe stata trasferita a
J. Ltd in cambio della rinuncia a qualsiasi pretesa o azione legale in corso
relativa ai diritti di sfruttamento sul blocco G. Effettivamente, sulla base di
tale accordo B. avrebbe versato la predetta somma, pagata in un "escrow
account" a nome del governo nigeriano presso la banca M. a Londra. L'au-
torità rogante ritiene che una parte considerevole di tale somma fosse desti-
nata a remunerare pubblici ufficiali nigeriani. Versamenti ad apparente fina-
lità corruttiva sarebbero stati effettuati con la massa di denaro (circa USD
800 milioni) che il governo nigeriano avrebbe accreditato in data 23 agosto
2011 a favore di due conti intestati a J. Ltd presso le banche N. e O. Una
parte della somma, dell'ammontare di USD 215 milioni, sarebbe rimasta
bloccata per più di due anni nel Regno Unito a causa dell'insorgenza di una
controversia civile tra l'intermediario F., che avrebbe agito per conto della
società I., e l'asserito proprietario di J., l'ex ministro del petrolio nigeriano P.
(generalmente noto come P.). Detta somma sarebbe infine stata parzial-
mente svincolata, limitatamente all'importo di USD 110.5 milioni, a favore
dell'intermediario F., a seguito della sentenza resa da Lady Justice Gloster
della Commercial Court di Londra in data 17 luglio 2013. Di fatto, i fondi che
erano depositati, per conto della banca Q., su un "Court Account" presso la
banca R. sarebbero stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di
USD 110.5 milioni (più interessi) riconosciuto a F., sul conto della banca H.
di Basilea. Tale trasferimento sarebbe stato materialmente effettuato dallo
studio legale S. LLP di Londra per conto di F. Il trasferimento sarebbe stato
effettuato senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio
britannica, malgrado si trattasse di una somma ingente e connessa ad un'o-
perazione che presenterebbe aspetti estremamente critici dal punto di vista
penale. L'autorità rogante ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si
è svolta la causa civile a Londra fosse certamente destinata, almeno in parte,
alla remunerazione di pubblici ufficiali e al pagamento di "kickbacks" a ma-
nager B. e agli intermediari F./T. e C./AA. Essa ha quindi chiesto alle autorità
elvetiche di effettuare in via d'urgenza il blocco della somma trasferita in
Svizzera da S. LLP per conto di F., presso la banca H. di Basilea (n. 1) ovvero
presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta
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somma sia stata ulteriormente trasferita, anche per importi frazionati (v. act.
1.6 pag. 3 e seg.).
Per quanto riguarda più da vicino il ricorrente, l'autorità rogante afferma che
"BB. Ltd è il soggetto a favore del quale, il 24 maggio 2011, è stato disposto
il trasferimento della somma di $ 1'092'015'000 dall'escrow account banca
M. di Londra su cui poteva operare il Governo Nigeriano. Il trasferimento non
è andato a buon fine per il rifiuto della banca svizzera CC. di dar seguito
all'operazione "for compliance reasons". L'analisi della documentazione ban-
caria trasmessa per questa vicenda dalle Autorità svizzere ha consentito di
individuare ulteriori elementi che necessitano di approfondimenti investiga-
tivi. In primo luogo, è emerso che il conto della banca CC. non è intestato a
BB. Ltd, società delle DD., ma a EE. LP, soggetto giuridico registrato in Ca-
nada in base a un "Limited Partnership Agreement", in cui tanto il General
Partner che il Limited Partner sono lo stesso soggetto giuridico, ovvero FF.
Ltd. In pratica la società delle DD. si è accordata con se stessa per registrare
un indirizzo operativo in Canada e aprire un conto bancario in Svizzera. I
soggetti autorizzati a operare sul conto, con potere di firma, sono tutti italiani:
si tratta di A., GG. e HH. Gli stessi soggetti sono indicati nel formulario A
come beneficiari finali della relazione bancaria. A., persona indagata nel pre-
sente procedimento, è un cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 1990, con re-
sidenza dichiarata a Port Harcourt (Nigeria). Ricopre la carica di Vice-Con-
sole Onorario d'Italia a Port Harcourt. È chairman della II. di Port Harcourt,
JJ. e di KK., di Abuja, entrambe società nigeriane che hanno rivestito il ruolo
di subcontractor di LL. Alcuni documenti rinvenuti nel computer dell'indagato
E., che è stato sottoposto a sequestro, hanno rivelato un ruolo attivo di A.
nei tentativi di trasferimento delle somme versate da B. sull'escrow account
del Governo della Nigeria e destinate a J., nonché un collegamento diretto
con l'ex NN. Soprattutto è stata rinvenuta una bozza d'accordo per cui J. Ltd
si impegna a trasferire la somma di $ 50'000'000 su un conto di FF. presso
la banca OO. (UK), senza alcuna apparente causa lecita. In relazione al
conto bancario di FF. è stato poi indicato come indirizzo per le comunicazioni
quello di PP. s.a., Lugano. Ulteriori elementi collegano A. a PP. s.a.: è stato
accertato, ad esempio, che l'automezzo BMW X5 con targa svizzera 3, in
uso al A., è intestato alla QQ. SA (società che possiede la tenuta agricola
del A in Italia) presso PP. s.a., e l'indirizzo di A. riportato sulla licenza di cir-
colazione associata all'automezzo è presso PP. s.a., Z., Mendrisio. La visura
camerale di PP. s.a. riporta come ultimo recapito "Z. - Mendrisio" e, come
recapiti precedenti, i seguenti recapiti in Lugano; nell'ordine "Y.", "X." e "W.".
L'amministratore unico e direttore è indicato in RR. Inoltre, diverse intercet-
tazioni telefoniche disposte da questo Ufficio nell'ottobre 2014 testimoniano
di collegamenti tra A. e PP. s.a. e RR. Il coinvolgimento di PP. e RR. nell'o-
perazione FF. e i perduranti contatti con A. rendono necessario acquisire
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tutta la documentazione pertinente presso la società e assumere le dichia-
razioni di RR. sulla vicenda, con specifico riferimento al ruolo di A. e FF. nel
trasferimento del denaro di G." (v. act. 1.7, pag. 1 e segg.).
Ora, se è vero che il MPC, in data 10 novembre 2017, ha ordinato il disse-
questro della relazione bancaria litigiosa, ritenendo "che dopo una completa
analisi della documentazione bancaria acquisita non sono state riscontrate
connessioni con la commissione rogatoria in questione" (v. act. 1.14), oc-
corre anche evidenziare che i 18 documenti litigiosi, estrapolati dal dossier
KYC (Know your customer), non riguardano operazioni effettuate sul conto
del ricorrente ma forniscono informazioni relative ai retroscena dei versa-
menti ad apparente finalità corruttiva effettuati nell'ambito dell'acquisto della
concessione per il giacimento petrolifero G. Più precisamente, trattasi di una
nota redatta dalla banca nel dossier KYC intitolata "Note for the file: New
client relationship/risk category3/4/PEP/VIP/Reputation risks according to
the country-specific appendix for H. to Group directive n. 10495 Material KYC
Standard", con il relativo scambio di e-mail interno alla banca concernente il
dovere di diligenza nell'identificazione del cliente e gestione del rischio. L'au-
torità rogante ha espresso il suo interesse per tali documenti, al fine di poter
verificare le informazioni fornite alla banca H. dal ricorrente. L'utilità degli
stessi non può manifestamente essere esclusa. Del resto, l'interesse alla
"privacy" delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere,
nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della
Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG;
sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3),
per cui la richiesta di rendere illeggibili tutti i nomi di terze persone fisiche e
giuridiche contenuti nei 18 documenti oggetto della decisione impugnata non
può essere accolta, anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgi-
mento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale ma-
nifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della
proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documen-
tazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante
fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda
rogatoriale e del relativo complemento, che ben specificano la fattispecie og-
getto di indagine, risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzial-
mente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin-
cipio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedi-
tion.
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4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gra-
vame respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni principali che per quelle
subordinate.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv.
3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5’000.--; essa è coperta dall’anticipo delle
spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta tesa ad ottenere una versione senza oscuramenti della rogatoria
del 26 maggio 2014 e del complemento del 29 giugno 2015 è respinta.
2. Il ricorso è respinto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 15 maggio 2018
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv.ti Paolo Bernasconi e Pascal Delprete
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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