Sentenza del 13 febbraio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. John Dell'Oro,
Ricorrente e opponente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte e proponente
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Argentina
Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP)
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero degli incarti: RR.2019.296+329
- 2 -
Fatti:
A. In data 25 ottobre 2016, l’Ambasciata della Repubblica Argentina a Berna,
mediante nota diplomatica, ha richiesto l'arresto e l'estradizione di A. per cor-
ruzione, frode fiscale e riciclaggio di denaro. La richiesta si basa su un ordine
d’arresto del 6 maggio 2016 spiccato dal Tribunale penale e correzionale
federale n. 7 di Buenos Aires (procedura n. 3017/2013; v. atto 23-23c e 23ü-
23cü dell’incarto dell’Ufficio federale di giustizia, in seguito: UFG).
B. Con note diplomatiche del 10 novembre 2016 (v. atto 1 incarto UFG), 8 feb-
braio (v. atto 3 incarto UFG) e 12 settembre 2017 (v. atto 6 incarto UFG),
l’UFG ha richiesto e ottenuto informazioni complementari dalle autorità ar-
gentine (v. atti 2, 2a, 4, 4a, 4aü, 5, 5a e 7 incarto UFG).
C. Verificato con il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) e
con il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che contro
A. non vi fossero procedure penali pendenti in Svizzera a suo carico per i
medesimi fatti (v. atti 8, 9, 10 e 11 incarto UFG), il 15 gennaio 2019 l’UFG ha
dato mandato al MP-TI di procedere alla citazione dell’interessato per inter-
rogarlo in merito alla domanda di estradizione argentina, informando l’auto-
rità ticinese della sua momentanea rinuncia ad un arresto ai fini di estradi-
zione (v. atto 12 incarto UFG).
D. Interrogato il 18 gennaio 2019, l'estradando, che ha riconosciuto di essere la
persona ricercata dall’Argentina, si è opposto alla sua estradizione semplifi-
cata (v. atto 13 incarto UFG). Con scritto del 25 marzo 2019, egli ha presen-
tato le proprie osservazioni all'UFG riguardanti la domanda di estradizione
(v. atto 20 incarto UFG).
E. In data 5 novembre 2019, l’UFG dava mandato al MP-TI di procedere all’ar-
resto dell’estradando sulla base dell’ordine di arresto ai fini di estradizione
emanato il medesimo giorno (v. atti 21 e 22 incarto UFG). L’ordine in que-
stione è stato notificato ed eseguito il 7 novembre successivo (v. atto 25 in-
carto UFG).
F. Mediante decisione del 7 novembre, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
all’Argentina, con riserva della decisione del Tribunale penale federale in me-
rito all’obiezione del delitto politico invocato dall’estradando (v. atto 23 incarto
UFG). Il medesimo giorno esso ha trasmesso a questa Corte l'incarto relativo
- 3 -
alla procedura estradizionale, proponendo la reiezione dell’obiezione di cui
sopra (v. incarto RR.2019.296, act. 1).
G. Con decisione del 12 novembre 2019, l’UFG, sulla base della convenzione
di liberazione su cauzione dell’11 novembre 2019 (v. atto 27a incarto UFG),
ha ordinato la scarcerazione immediata dell’estradando (v. atto 28 incarto
UFG).
H. In data 9 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estra-
dizione, chiedendo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede-
rale quanto segue (v. incarto RR.2019.329, act. 1, pag. 31):
“I. Domande preliminari
1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo, se già non esistente ex lege
in virtù dell’art. 55 PA.
2. Le due procedure – quella di ricorso contro la decisione di estradizione
e quella inerente all’eccezione ex art. 55 cpv. 2 AIMP – sono congiunte.
3. In applicazione dell’art. 53 PA si chiede la fissazione di un termine sup-
pletorio di 30 giorni per completare le argomentazioni e la documenta-
zione alla base del presente ricorso.
4. In applicazione dell’art. 57 cpv. 2 PA, è convocato un dibattimento nel
contesto del quale sia possibile in particolare approfondire il tema della
situazione giudiziaria in Argentina e del carattere politico della vicenda
in questione.
II. Domanda principale
Il ricorso – compresa l’eccezione ex art. 55 cpv. 2 AIMP – è ammesso;
la decisione di estradizione dell’UFG è annullata e la richiesta di estra-
dizione delle Autorità argentine definitivamente respinta.
III. Domanda sussidiaria
Il ricorso è ammesso: la decisione di estradizione dell’UFG è annullata
e l’incarto è retrocesso all’UFG affinché esperisca i dovuti accertamenti
supplementari, eventualmente chiedendo ulteriori complementi alle Au-
torità argentine.
IV. Gli oneri processuali sono a carico della Confederazione, con l’obbligo
di rifondere un’indennità per spese legali a favore di A.”
- 4 -
I. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2019, l’UFG ha postulato la reiezione
del gravame (v. RR.2019.329, act. 6).
J. Con replica del 15 gennaio 2020, l’estradando ha in sostanza confermato le
proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 9).
K. Con scritto del 20 gennaio 2020, trasmesso al ricorrente per conoscenza
(v. act. 12), l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica, con-
fermando le proprie osservazioni del 23 dicembre 2019 (v. act. 11)
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati ver-
ranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera è
anzitutto retta dal Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la Repubblica Ar-
gentina del 21 novembre 1906 (in seguito: Trattato svizzero-argentino; RS
0.353.915.4), in vigore dal gennaio 1912.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto na-
zionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (co-
siddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid.
2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'i-
struzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico
dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla
persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP).
Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in
- 5 -
cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella
pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o as-
soluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3
cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perse-
guirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o na-
zionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di
aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; DTF 111
Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicem-
bre 2005 consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006 con-
sid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statui-
sce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del
reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle
altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid.
1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).
A., opponente alla proposta dell'UFG (in seguito anche: ricorrente o estra-
dando), sostiene che il perseguimento penale estero avrebbe un carattere
politico, costituendo una vendetta del governo Macri nei confronti dei prece-
denti avversari politici. In virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami
penali è dunque competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di
reato politico.
2. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata
dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima
le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi
tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del
ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del
Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012 consid. 3 e ri-
ferimenti citati).
3. Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estra-
dizione (RR.2019.329) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG
in virtù dell'art. 55 cpv. 2 AIMP (RR.2019.296) vanno esaminate questioni di
diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiun-
gere le due procedure.
4. L’estradando postula la concessione di un termine suppletorio per comple-
tare i motivi del suo gravame. Egli sostanzia la propria richiesta affermando
che la causa sarebbe complessa, che problemi di salute avrebbero limitato i
contatti tra cliente e patrocinatore e che vi sarebbe la necessità di tradurre
- 6 -
ulteriore documentazione dallo spagnolo all’italiano (v. RR.2019.329, act. 1,
pag. 2 e seg.).
4.1 Giusta l'art. 53 PA, se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della
causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa do-
manda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per
completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 PA non è applicabile.
4.2 In concreto, si rileva che il ricorrente ha presentato un gravame di oltre 30
pagine nelle quali, riprendendo quanto già espresso nelle sue osservazioni
del 25 marzo 2019 dinanzi all’UFG (v. atto 20 incarto UFG), ha potuto pre-
sentare ampiamente le proprie censure. Quest’ultime sono state ulterior-
mente completate in sede di replica – per la presentazione della quale non
è stata peraltro richiesta nessuna proroga –, con la produzione di altri docu-
menti a sostegno del proprio gravame, per cui non si vede per quali motivi
occorra concedere un termine ai sensi dell’art. 53 PA. In realtà, questa Corte
non ritiene che la presente causa presenti un’eccezionale ampiezza o diffi-
coltà particolari, condizioni il cui adempimento il ricorrente non ha del resto
dimostrato. Né il contenuto della decisione impugnata, né la documentazione
allegata alle osservazioni del 25 marzo 2019, né il fatto che l’UFG abbia ri-
chiesto tre complementi d’informazione alla rogatoria permettono di sostan-
ziare quell’eccezionalità legata applicazione della disposizione di cui sopra,
nell’ambito della quale l’autorità gode di grande margine di apprezzamento
(v. SEETHALER/PORTMANN, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ediz. 2016, n. 4 e 14 ad. art. 53
PA). Neppure determinante risulta essere il fatto che il ricorrente sia rimasto
in carcere fino al 12 novembre 2019 e ch’egli si sia sottoposto in seguito ad
importanti e invasive cure mediche, dato che tali eventi non annullano ogni
possibilità di contatto tra il ricorrente ed il suo patrocinatore. Anche perché
tra la presentazione del gravame e l’emanazione della presente sentenza
sono trascorsi quasi due mesi, periodo da considerarsi largamente suffi-
ciente sia per i summenzionati contatti sia per inoltrare ulteriore documenta-
zione ritenuta importante, come ad esempio le preannunciate traduzioni di
non specificati documenti dallo spagnolo all’italiano (cfr. art. 32 cpv. 2 PA).
Visto quanto precede, la richiesta di un termine per completare i motivi del
ricorso va disattesa.
5. In considerazione della complessità della fattispecie, da ricollegare in parti-
colare alle disfunzioni della giustizia argentina, l’insorgente chiede alla Corte
di valutare la possibilità, dopo lo scambio dei memoriali scritti, di convocare
un dibattimento al fine di approfondire tale questione (v. RR.2019.329, act.
1, pag. 3).
- 7 -
5.1 Nell'ambito del reclamo in materia di estradizione al Tribunale penale fede-
rale, né la PA, né l'AIMP medesima prevedono un pubblico dibattimento.
Inoltre, la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale è in principio scritta. La possibilità di ordinare il dibattimento è
comunque data in virtù dell’art. 57 cpv. 2 PA, ma solo in circostanze partico-
lari, segnatamente quando sia indispensabile che prove vengano assunte
direttamente dal Tribunale, oppure quando lo impone l’art. 6 n. 1 CEDU (sen-
tenza del Tribunale penale federale RH.2014.3 del 5 marzo 2014 consid.
7.3). In virtù di quest’ultima disposizione è prescritta un'udienza pubblica
nell'ambito di procedimenti concernenti la determinazione di diritti e doveri di
carattere civile, come pure la fondatezza di accuse penali. L'esame di do-
mande di estradizione non concerne né diritti o doveri di carattere civile né
la fondatezza in quanto tale di un'accusa penale. La procedura di assistenza
giudiziaria non è un procedimento penale, visto che il giudice dell'estradi-
zione non si determina né sull'eventuale colpevolezza né sulla pena (sen-
tenze del Tribunale federale 1A.247/2005 del 25 ottobre 2005 consid. 2.2;
1A.225/2003 del 25 novembre 2003 consid. 1.5, con riferimenti; v. anche
sentenze del Tribunale penale federale RR.2011.91 del 4 luglio 2011 consid.
6; RR.2009.76 del 9 luglio 2009 consid. 2.2; RR.2008.283-284 del 24 marzo
2009 consid. 15).
5.2 Non essendo l'art. 6 n. 1 CEDU applicabile, il ricorrente non ha diritto ad una
pubblica udienza, né egli del resto spiega in alcun modo perché la prospet-
tata discussione orale dovrebbe apportare ulteriori elementi utili al presente
giudizio. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola per cui la procedura
di ricorso in ambito di assistenza in materia penale si svolge in forma scritta
(v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011
consid. 2 e riferimenti citati). Ne consegue che la richiesta di un'udienza pub-
blica presentata dal ricorrente deve essere respinta.
6. L'opponente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dall’Argentina
sia motivata con reati di diritto comune, ma che la sua situazione rischia di
essere aggravata per ragioni politiche. A suo dire, il procedimento estero si
focalizzerebbe su B. e sui suoi presunti legami con i precedenti presidenti
argentini (Kirchner) e costituirebbe un regolamento di conti politico che il
nuovo presidente avrebbe attivato non appena entrato in carica, dandogli
ampio risalto mediatico. Egli sarebbe stato chiaramente e arbitrariamente
pregiudicato pubblicamente, con la violazione a più riprese dei suoi diritti fon-
damentali e processuali, violazioni che continuerebbero anche in caso di una
sua estradizione. La connotazione politica emergerebbe anche dal fatto che
i tempi e il contenuto delle decisioni prese nell’ambito del procedimento con-
tro B. sarebbero in stretta connessione con il governo al potere. Il cambia-
- 8 -
mento di governo che dovrebbe concretizzarsi molto presto non avrebbe al-
cuna modifica positiva per il ricorrente. Anzi, non avendo il ricorrente mai
incontrato né conosciuto né i Kirchner né B., un atteggiamento ritorsivo dei
primi non sarebbe da escludere. Significative sarebbero le prese di posizione
di diversi magistrati, alcuni intervenuti anche nel procedimento contro B., che
attesterebbero i forti dubbi sull’indipendenza e l’imparzialità della giustizia
argentina.
L'UFG, dal canto suo, afferma che quanto affermato dal ricorrente non sa-
rebbe sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 1 AIMP. Che il persegui-
mento di reati di diritto comune sia utilizzato per punire una persona a ra-
gione delle sue idee politiche presumerebbe seri dubbi sul funzionamento
delle istituzioni e del sistema giuridico nello Stato richiedente. Perplessità
simili non sarebbero a priori rilevabili nel caso in oggetto. La fattispecie con-
testata nella domanda di estradizione argentina verterebbe unicamente su
aspetti di diritto comune. L’UFG osserva inoltre che un retroscena politico
non potrebbe essere escluso in qualsiasi affare con una portata mediatica
rilevante come nel presente caso. Un’importante eco mediatica in un caso
simile non sarebbe da escludere nemmeno in Svizzera.
6.1 In virtù dell'art. I Trattato svizzero-argentino le parti si impegnano a conse-
gnarsi reciprocamente gli individui processati o condannati per uno dei cri-
mini o delitti enumerati nell’articolo II, e che si trovano rifugiati nel territorio
dell’altro Stato. Secondo l’art. II del Trattato, tra i crimini e delitti che danno
luogo all’estradizione vi sono la corruzione di pubblici ufficiali (n. 16) e la
truffa (n. 22). L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati se i fatti
incriminati possono essere puniti con una pena di almeno un anno di pri-
gione, secondo la legislazione delle parti contraenti (cfr. anche art. 35 cpv. 1
lett. a AIMP). L’estradizione non sarà consentita per i delitti politici o per i fatti
connessi con delitti politici (art. III n. 2 Trattato svizzero-argentino; art. 3 cpv.
1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri
per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto
comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo
per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche
o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno
o l’altro di questi motivi (art. 2 lett. b e c AIMP).
Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello di-
retto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato;
tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di
Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto
comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve
essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine,
per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo
- 9 -
il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto com-
piuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facili-
tare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo (DTF 130 II 337
consid. 3.2 e giurisprudenza citata; v. anche sentenza del Tribunale federale
1C_644/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 4.8).
La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione
dell’art. 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-
giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio se-
rio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 con-
sid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che
la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un
regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II
161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata
deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella
sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opi-
nioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).
6.2 Nella fattispecie, il ricorrente è richiesto dall’autorità rogante perché sospet-
tato di aver aiutato B., persona vicina alla famiglia Kirchner, a riciclare valori
patrimoniali frutto di frode fiscale e corruzione commessi tra il 2003 e il 2015
da alti funzionari in Argentina. In sostanza, egli avrebbe fatto rientrare in tale
Paese, mediante una società a lui riconducibile in Svizzera, denaro frutto dei
summenzionati reati versato su conti in banche elvetiche, parte del quale
sarebbe poi stato percepito dai Kirchner (per una descrizione più dettagliata
dell’esposto fattuale v. infra consid. 7.2). Come correttamente osservato
dall’UFG, i fatti oggetto d’indagine all’estero riguardano reati comuni. Il ricor-
rente ha certo cercato di evidenziare, in generale, mediante articoli di stampa
e altri documenti, la difficile situazione della giustizia in Argentina, ma tale
questione, che verrà trattata più avanti (v. infra consid. 8), non è qui rilevante
per statuire sulla presente censura. Determinante è invece constatare che
nulla di concreto permette di concludere che le attenzioni dell’autorità ro-
gante nei confronti del ricorrente possano avere una connotazione politica.
In altre parole, non vi sono agli atti documenti che attestano episodi concreti,
passati o attuali, che lo riguardano direttamente e che dimostrano l’esistenza
di uno sfondo politico al suo coinvolgimento nel procedimento penale estero.
L’obiezione di reato politico va dunque respinta.
7. Il ricorrente considera la richiesta di estradizione irricevibile, nella misura in
cui non fornirebbe sufficienti elementi di fatto alla base dei delitti prospettati.
Nel descrivere la procedura argentina, egli sostiene di averne evidenziato e
comprovato le numerose anomalie, le quali permetterebbero di concludere
- 10 -
che la domanda di estradizione è lacunosa, contraddittoria e soprattutto co-
struita ad arte su accertamenti inesistenti. Essa non rispetterebbe le esi-
genze legali minime in materia. Farebbero in particolare difetto spiegazioni
precise relative al reale coinvolgimento del ricorrente nella fattispecie. Non
vi sarebbe parola sul luogo di esecuzione del presunto reato. L’autorità
estera si riferirebbe genericamente all’imputazione di riciclaggio, limitandosi
ad una costruzione per nulla convincente per quanto attiene al reato a monte,
in merito al quale nulla potrebbe essere contestato al ricorrente.
7.1 L’art. XIII Trattato svizzero-argentino prevede che la domanda di estradi-
zione deve essere accompagnata dall’originale o dalla copia autentica del
mandato di cattura o di qualunque altro atto equivalente, o dalla sentenza di
condanna pronunciata dall’autorità competente secondo le forme prescritte
nel paese che domanda l’estradizione. Questi documenti dovranno indicare
il fatto incriminato, il luogo, dove fu commesso e la sua data (n. 1) e dovranno
essere accompagnati dalla copia delle disposizioni penali applicabili al cri-
mine o delitto di cui si tratta (n. 2) nonché, per quanto possibile, dai connotati
della persona reclamata (n. 3). Lo Stato richiedente non deve provare la
commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle
quali fonda i propri sospetti: l'esame della colpevolezza è riservato al giudice
straniero del merito, per cui, riservato l’art. 53 AIMP, non compete a quello
svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid.
1.5).
7.2 In concreto, l’autorità rogante sospetta che alti funzionari dello Stato argen-
tino, tra i quali gli ex presidenti Nestor e Christina Fernàndez Kirchner, ma
anche l’ex ministro della pianificazione Julio Miguel Vido e l’ex segretario per
le opere pubbliche José Lopez, si siano indebitamente appropriati di fondi
pubblici trasferiti in Svizzera e fatti rientrare in Argentina dopo essere stati
riciclati, questo tra il 2003 e il 2015. L’indagine ha preso avvio in seguito ad
una denuncia della deputata argentina Margarita Stolbizer. nei confronti di
funzionari dell’amministrazione delle entrate argentina per una presunta
frode fiscale. L’attività istruttoria ha portato alla luce un presunto meccanismo
di creazione di fondi neri mediante l’emissione di fatture false o gonfiate in
relazione alla concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche.
La società C. SA, detenuta al 95% da B., si sarebbe aggiudicata in maniera
illecita, tra il 2003 e il 2015, il 78.4% degli appalti per la costruzione di opere
stradali in Argentina, per un valore di circa USD 8 milioni, procedendo poi al
subappalto di lavori. C. SA avrebbe contabilizzato uscite per il pagamento di
prestazioni mai fornite e/o per servizi forniti ma a prezzi gonfiati. B., tramite
C. SA, sarebbe così riuscito a creare dei fondi neri e allo stesso tempo a
ridurre il suo carico fiscale, segnatamente l’IVA e l’imposta sulle entrate. Tra
- 11 -
le persone fisiche e giuridiche che avrebbero emesso fatture false ci sareb-
bero D. SA, E., F. SA, G. SA, H. Una parte del denaro destinato alla ditta
appaltatrice C. SA sarebbe stato trasferito nelle disponibilità della famiglia
Kirchner e del suo entourage attraverso contratti d’affitto di camere d’al-
bergo, presso stabilimenti riconducibili agli ex presidenti argentini. Nei con-
fronti di B. sarebbe stata aperta un’altra inchiesta per frode fiscale messa in
atto tra il 2010 e il 2012 mediante l’emissione di fatture false e ditte fantasma
che gli avrebbero permesso di costituire fondi di origine illecita. Questi sa-
rebbero poi stati trasferiti da B. su conti in Svizzera. Il ricorrente avrebbe
messo a disposizione una società da lui gestita, la I. SA, di cui egli sarebbe
tuttora amministratore unico, per far entrare e poi uscire dalla Svizzera, rici-
clato, il denaro di presunta origine illecita. All’uopo, I. SA avrebbe inoltre ac-
quisito e utilizzato, quale prestanome di B., la società argentina J. SA.
Premesso che la rogatoria fornisce ulteriori dettagli sul procedimento estero
(v. infra consid. 8.2), quanto precede permette certamente di concludere che
le condizioni legali in materia di esposto fattuale sono state ossequiate. La
domanda estera menziona correttamente il proprio oggetto, il motivo della
stessa, i reati perseguiti, le persone indagate, nonché i fatti essenziali alla
base della domanda estradizionale, elementi sulla base dei quali l’autorità
precedente ha escluso l’esistenza di condizioni ostative all'estradizione. La
domanda soddisfa tutte le esigenze formali e non presenta contraddizioni o
altre criticità che ne minino la validità. Le relative censure ricorsuali vanno
pertanto respinte.
8. L’estradando ritiene che la condizione della doppia punibilità non sia stata
rispettata. A suo dire, l’UFG avrebbe omesso di trattare la problematica più
rilevante per l’unico reato ascrittogli, ovvero l’aspetto soggettivo del riciclag-
gio.
8.1 Giusta l’art. II par. 3 Trattato svizzero-argentino, l’estradizione sarà consen-
tita per i delitti enumerati qui sopra (ossia al par. 1) se i fatti incriminati pos-
sono essere puniti con una pena di almeno un anno di prigione, secondo la
legislazione delle parti contraenti. Nel diritto interno, il principio della doppia
punibilità è espresso all'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP. Nell'ambito dell'esame di
tale principio, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella do-
manda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed imme-
diatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid 5b). Il Tri-
bunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali men-
zionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limi-
tandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera –
effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il di-
- 12 -
ritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter-
minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di pu-
nibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid.
3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati
non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toc-
cate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc;
TPF 2012 114 consid. 7.4). Se l'estradizione è richiesta per diverse infrazioni,
la condizione della doppia punibilità deve essere adempiuta per ognuna di
esse (DTF 125 II 569 consid. 6 pag. 575). In Svizzera, il Tribunale federale
ha già avuto modo di sottolineare che le norme applicabili in materia d'estra-
dizione, così come d'altronde quelle riguardanti la cosiddetta assistenza ac-
cessoria o piccola assistenza, non sono disposizioni di diritto penale mate-
riale ma di procedura, le quali – fatte salve delle eccezioni esplicitamente
previste nei trattati in materia – sono applicabili a tutti i casi che devono de-
cidersi dopo la loro entrata in vigore. La relazione tra lo Stato richiedente e
quello richiesto, d'altronde, non insorge al momento in cui il fatto è stato com-
messo, ma al momento in cui la domanda estera è presentata. La giurispru-
denza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto tale principio,
tanto in materia di estradizione quanto in materia di assistenza accessoria.
Il diritto in vigore al momento della decisione sulla domanda è determinante
anche per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della dop-
pia punibilità: essa si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato
richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla
scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto e della con-
clusione della convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza
(nel caso in cui misure coercitive si rendono necessarie) sono da accordare
se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto
al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del
diritto interno, prima della decisione sulla domanda (DTF 122 II 422 consid.
2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; sentenza del
Tribunale federale 1A.96/2003 del 25 giugno 2003 consid. 2.2; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007 consid. 4.3).
8.2 In concreto, i fatti oggetto della rogatoria riguardanti l’estradando possono
certamente essere sussunti in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro giusta
l’art. 305bis CP, costituendone la corruzione ai sensi dell’art. 322ter CP e la
frode fiscale prevista all’art. 14 DPA i reati a monte. Il fatto che l’art. 305bis
n. 1bis CP sia entrato in vigore dopo i fatti rimproverati all’estradando non
costituisce un impedimento in questo ambito (v. supra consid. 8.1 in fine). Il
reato di riciclaggio di denaro non figura nella lista delle infrazioni di cui all’art.
II par. 1 Trattato svizzero-argentino. L’estradizione può tuttavia essere con-
cessa alle condizioni dell’art. 35 AIMP in virtù del principio di favore di cui
sopra al consid. 1.2 (v. sentenza del Tribunale federale 1A.217/2002 del
- 13 -
18 novembre 2002 consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne l’aspetto sog-
gettivo del reato di riciclaggio, è d’uopo qui riportare quanto dichiarato
dall’UFG nella decisione impugnata, ossia che “I. SA, agendo come presta-
nome di B., avrebbe acquisito la società J. SA. È opportuno rilevare come a
quel tempo B., secondo il sistema World Check Information, risultasse per-
sona politicamente esposta, motivo per il quale non gli sarebbe stato possi-
bile acquisire J. SA a proprio nome. Il perseguito si recava personalmente in
Argentina per firmare i documenti di acquisizione di J. SA da parte di I. SA.
B. sarebbe giunto a J. SA, registrata a nome di K., tramite L., che avrebbe
dichiarato alle autorità argentine essere stato lui a convincere B., verso la
fine del 2010, a versare EUR 5 milioni per l’acquisto di J. SA. La società ha
però continuato ad essere registrata a nome di K. Agli inizi del 2011 i rapporti
tra L. e B. si sarebbero incrinati e quest’ultimo avrebbe deciso di prendere
definitivamente il controllo di J. SA. Il 4 luglio 2011 K. avrebbe venduto il 47%
delle azioni di J. SA alla M. SA (i cui proprietari sono N., avvocato di B., e
O.). Il 21 ottobre 2011 il perseguito avrebbe personalmente partecipato, ac-
compagnato da N. ad un incontro a Buenos Aires nell’ambito del quale sa-
rebbe stata definita la cessione delle azioni di J. SA, compresa la parte pos-
seduta da M. SA, a favore di I. SA. La J. SA sarebbe stata utilizzata da B.
quale veicolo finanziario per far fuoriuscire dall’Argentina i fondi neri accu-
mulati con le attività illecite di cui sopra, riuscendo nel contempo a celare la
titolarità di questi fondi. B. ha utilizzato J. SA a questo scopo sia prima che
dopo averla ceduta a I. SA, controllata dal perseguito, il quale agiva da pre-
stanome di B. Tra dicembre 2012 e aprile 2013 il perseguito avrebbe aiutato
B. a far rientrare in Argentina i fondi neri depositati su conti bancari svizzeri.
Da un conto di titolarità della I. SA presso la banca P., e di cui i figli di B.
erano i beneficiari economici, proveniva il denaro utilizzato da I. SA per com-
prare titoli argentini. Questi venivano immediatamente liquidati alla borsa va-
lori di Rosario. Il ricavato della vendita veniva versato a favore di I. SA attra-
verso l’emissione di 9 assegni per un totale di USD 2'750'000.–, che veni-
vano incassati da N., su procura del perseguito, per infine essere incassati e
versati a favore di C. SA, principale impresa di B. Come già in precedenza
indicato B. è una persona politicamente esposta, in particolare a seguito dei
suoi legami con i coniugi Kirchner, entrambe ex presidenti argentini. Le prime
inchieste giornalistiche, apparse durante il primo governo di Kirchner Nestor
(2003-2007), portavano alla luce lo stretto vincolo tra quest’ultimo e B. non-
ché come questo legame abbia contribuito alla formidabile crescita econo-
mica di B. Da queste indagini giornalistiche è poi scaturita l’indagine giudi-
ziaria. Il perseguito, malgrado risieda da anni in Svizzera, si recava regolar-
mente, almeno fino al 2012, in Argentina, dove ha ancora famigliari e clienti,
motivo per il quale non poteva non essere a conoscenza dei procedimenti di
corruzione e frode fiscale avviati nei confronti di B. e della possibile prove-
nienza sospetta del denaro da lui gestito per conto di B. tramite la I. SA.
- 14 -
Agendo in qualità di prestanome per B. ed assumendo, tramite I. SA, la tito-
larità di fondi riconducibili a B., lo avrebbe aiutato, dapprima a far uscire
dall’Argentina i fondi neri prodotto di attività illecite per poi farli rientrare con
parvenza di legalità” (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 5 e seg.). Ora, premesso
che non è compito del giudice dell’assistenza accertare se l’estradando do-
veva o avrebbe dovuto effettivamente essere al corrente sia dei problemi
giudiziari di B. in Argentina che del fatto che dietro la J. SA vi fosse B., è
indubbio che l’aspetto soggettivo del reato è stato sufficientemente descritto
dalle autorità argentine, permettendo di concludere che i fatti in questione
sarebbero sussumibili in Svizzera al reato di riciclaggio di denaro, non sol-
tanto sotto il profilo oggettivo ma anche sotto quello soggettivo. Il giudice
dell’assistenza non necessita di ulteriori elementi per l’analisi della doppia
punibilità, tantomeno della prova della realizzazione del reato contestato
all’estradando. Sarà compito del giudice del merito approfondire la questione
nell’ambito del procedimento estero. Si rileva infine che il riciclaggio di de-
naro è punito con una pena sino a tre anni nei casi normali e sino a cinque
anni in quelli gravi. Il requisito della doppia punibilità risulta dunque rispettato.
9. L’estradando ritiene che, non avendo egli partecipato in nessun modo ai reati
(a monte) di frode fiscale e corruzione commessi in Argentina ed essendo i
presunti atti di riciclaggio di denaro contestatigli dall’autorità rogante interve-
nuti esclusivamente in Svizzera, competenti per il perseguimento penale nei
suoi confronti sarebbero unicamente le autorità penali elvetiche.
9.1 L’art. III n. 3 Trattato svizzero-argentino prevede che l’estradizione non sarà
consentita se il delitto è stato commesso nel territorio della nazione richiesta.
Giusta l’art. 35 cpv. 1 lett. b AIMP, l’estradizione è ammissibile se, secondo
i documenti a sostegno della domanda, il reato non soggiace alla giurisdi-
zione svizzera.
9.2 Nella fattispecie, il 9 agosto 2018 l’UFG, costatato che i comportamenti con-
testati al ricorrente sarebbero stati commessi almeno in parte in Svizzera, ha
interpellato sia il MPC che il Ministero pubblico del Cantone Ticino per veri-
ficare se una eventuale procedura penale fosse già stata aperta nei confronti
del predetto per i fatti in questione o se vi fosse un’intenzione di avviarne
una. Con scritto del 21 agosto 2019, il Ministero pubblico del Canton Ticino,
dopo aver analizzato la domanda di estradizione argentina, ha negato la pro-
pria competenza. Trattandosi di una fattispecie penale complessa, con pre-
sunti atti penalmente rilevanti commessi prevalentemente all’estero,
un’eventuale competenza per il perseguimento sarebbe stata piuttosto del
MPC. Quest’ultimo, d’altro canto, con scritto del 27 novembre 2018 aveva
già informato l’UFG che, dopo un’attenta analisi della documentazione estra-
dizionale, riteneva non giustificata l’apertura di un procedimento penale nei
- 15 -
confronti dell’estradando. Esso precisava che i reati descritti in rogatoria sa-
rebbero stati commessi prevalentemente in Argentina e che il procedimento
penale condotto nello Stato richiedente si trovava ad un stadio avanzato,
motivo per cui l’estradizione era da favorire.
Ora, siccome i reati (pregressi) di corruzione e frode fiscale sembrano essere
intervenuti esclusivamente all’estero, questa Corte ritiene giustificato e op-
portuno che le autorità argentine perseguano anche i reati di riciclaggio di
denaro contestati all’estradando, anche perché, come sottolineato dal MPC,
i fatti principali si sono effettivamente svolti in Argentina e il procedimento ivi
condotto è già ad uno stadio avanzato. Il baricentro di tutta l’inchiesta è in-
dubbiamente in Argentina, dove egli si sarebbe del resto recato il 10 ottobre
2011 per presenziare alla vendita delle azioni di J. SA, avvenuta il 21 ottobre
2011 in uno studio notarile a Buenos Aires, atto con il quale i titoli venivano
trasferiti a I. SA, società amministrata dall’estradando. La censura in questo
ambito va dunque disattesa.
10. L’estradando sostiene che l’azione penale argentina nei suoi confronti sa-
rebbe prescritta. Applicandosi, a suo dire, la cifra 3 dell’art. 303 CP/argentino
e non la cifra 1 della medesima disposizione, il termine di prescrizione di tre
anni, applicabile in virtù dell’art. 62 CP/argentino, sarebbe scaduto l’8 aprile
2016.
10.1 Secondo l’art. III n. 5 Trattato svizzero-argentino, l’estradizione non sarà con-
sentita se, conformemente alla legge dello Stato richiedente o dello Stato
richiesto, la pena o l’azione penale era prescritta prima dell’arresto o della
citazione dell’individuo reclamato.
10.2 L’autorità rogante ha fornito una traduzione in francese dell’art. 303
CP/argentino (v. atto 23ü, pag. 23 e seg., incarto UFG). Esso prevede che
“celui qui convertirait, transférerait, administrerait, vendrait, grèverait, dissi-
mulerait ou de n’importe quelle autre façon mettrait en circulation sur le mar-
ché, des biens en provenance d’une infraction pénale, avec la possible con-
séquence que l’origine des biens originaires ou substituts acquièrent l’appa-
rence d’une origine légale, et à condition que leur valeur dépasse la somme
de trois cent mil pesos argentins ($ 300'000), en un seul acte ou par la ré-
pétition de faits divers liés entre eux sera puni avec emprisonnement de trois
(3) à dix (10) ans et avec une amende de deux (2) à dix (10) fois le montant
de l’opération” (n. 1). Giusta il n. 3 della medesima disposizione “Celui qui
recevrait de l’argent ou d’autres biens en provenance d’une infraction pénale,
avec le but de faire une des opérations prévues dans l’alinéa 1, leur donnant
une possible apparence d’origine légale, sera puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à trois (3) ans”. Ora, in base all’art. 62 CP/argentino, il termine
- 16 -
di prescrizione argentina corrisponde al massimo della pena che può essere
inflitta – quindi tre anni nell’ipotesi di cui al n. 3 e dieci anni in quella di cui al
n. 1 – (v. atto 2a incarto UFG). Inoltre, secondo l’art. 67 par. 6 lett. b
CP/argentino “la prescription est interrompue seulement par le premier appel
effectué à une personne, dans le cadre d’une procédure judiciaire avec le
but de lui recevoir une déclaration de première comparution par l’infraction
objet de notre recherche” (v. atto 2a, traduzione in francese, pag. 22, incarto
UFG). In concreto, ipotizzando l’autorità rogante l’applicazione dell’art. 303
n. 1 CP/argentino ed essendo l’ultimo atto di riciclaggio contestato all’estra-
dando intervenuto l’8 marzo 2013, il termine di prescrizione dell’azione pe-
nale scade nel 2023 (v. ibidem, pag. 20 e segg.). Detto termine è stato del
resto interrotto dalla convocazione formale dell’estradando del 18 aprile
2016 effettuato dalle autorità giudiziarie argentine (v. ibidem). Quanto pre-
cede è sufficiente per respingere la censura presentata in questo ambito,
precisato che non tocca al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente
il diritto estero. In questo senso, il parere giuridico estero presentato dal ri-
corrente rimane un atto di parte che non può modificare la conclusione a cui
è giunta questa Corte. In caso di estradizione, l’insorgente avrà modo di pre-
sentare le sue contestazioni nell’ambito del procedimento di merito all’estero.
11. Il ricorrente afferma che le autorità argentine avrebbe violato il principio della
specialità. Esse avrebbero infatti utilizzato prematuramente le informazioni
contenute nella documentazione bancaria di relazioni intestate alle società I.
SA e Q. SA oggetto di una pregressa procedura conclusasi con una sen-
tenza di questa Corte del 14 febbraio 2018 (v. RR.2017.199-201). Tale do-
cumentazione avrebbe avuto un ruolo decisivo per la decisione del 29 di-
cembre 2017, mediante la quale l’autorità penale argentina confermava la
carcerazione preventiva di B. e altri.
11.1 Secondo l’art. 67 AIMP, le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assi-
stenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’inda-
gine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assi-
stenza è inammissibile (cpv. 1). Il cpv. 2 di tale disposizione prevede che
qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso
non è necessario se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra
fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a),
o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha par-
tecipato al reato (lett. b). L’autorità di esecuzione deve segnalare allo Stato
richiedente tale principi, ricordandogli i limiti nei quali le informazioni comu-
nicate possono essere utilizzate (v. art. 34 OAIMP). In virtù della buona fede
tra Stati, non vi è ragione di dubitare che l’autorità richiedente non rispetti il
principio della specialità (DTF 110 Ib 392 consid. 5b; sentenze del Tribunale
penale federale RR.2009.230 del 16 febbraio 2010 consid. 4.10;
- 17 -
RR.2009.150 dell’11 settembre 2009 consid. 3.1). In ogni caso, le parti alla
procedura estera non possono utilizzare le vie di diritto dell’autorità richiesta
per censurare un’eventuale violazione del principio della specialità da parte
dello Stato richiedente, ma possono denunciare tali casi all’UFG, il quale do-
manderà spiegazioni allo Stato interessato (v. ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 728). Idem in
caso di problemi legati al rispetto di impegni da parte delle autorità estere
(v. TPF 2010 79 consid. 9.2).
11.2 Nella fattispecie, l’UFG ha dichiarato che ricerche da esso effettuate non
hanno portato alla luce qualsivoglia documentazione che indichi una trasmis-
sione anticipata di mezzi di prova raccolti e neppure un relativo reclamo
dell’estradando in merito a una possibile violazione del principio della spe-
cialità (v. RR.2019.329, act. 1.1, pag. 13). Questa Corte non ha motivo di
dubitare delle dichiarazioni dell’UFG, per cui la censura sarebbe da respin-
gere già solo per questo motivo. Ma è altrettanto importante rilevare che,
come affermato dal ricorrente, gli imputati all’estero hanno presentato un re-
clamo dinanzi alle autorità argentine per accertare la nullità rispettivamente
l’inutilizzabilità della documentazione bancaria di cui sopra, gravame che è
stato respinto dal tribunale estero (nel gravame parla di “Cassazione”; v. act.
1, pag. 29), decisione che, se non impugnata o impugnabile, dovrebbe es-
sere già cresciuta in giudicato. Visto quanto precede, anche la presente cen-
sura va disattesa.
12. Il ricorrente ritiene che l’estradizione sia da rifiutare anche in ragione della
violazione dei suoi diritti umani nel procedimento argentino. Egli sarebbe
stato oggetto di un processo mediatico ancora prima che giudiziario, con vio-
lazione della presunzione d’innocenza. In Argentina egli non avrebbe un pro-
cesso equo, essendo già stato pregiudicato pubblicamente. Dal rapporto
all’Assemblea generale dell’ONU del luglio 2018 (v. atto 20, allegato 31a,
incarto UFG) e da quello dell’Ufficio per la democrazia degli USA (v. atto 20,
allegato 31b, incarto UFG) emergerebbe una situazione gravemente contra-
ria ai diritti fondamentali in Argentina che potrebbe avere un influsso diretto
sul ricorrente in caso di estradizione. Il primo documento metterebbe in evi-
denza un uso eccessivo della carcerazione preventiva, con carceri sovraffol-
late e l’utilizzo di punizioni. Il secondo riporterebbe l’esistenza di molti de-
cessi per uso eccessivo o ingiustificato della forza da parte della polizia; so-
vraffollamento delle carceri, con uso di violenza e tortura; condizioni di de-
tenzione crudeli, con scarse cure mediche e condizioni sanitarie, alimentari
e logistiche insufficienti. Molti sarebbero i casi di tortura documentati. Per
tacere del piano sistematico e strutturale di intimidazione della magistratura
argentina da parte del potere esecutivo, messo in evidenza dal rapporto del
1° novembre 2019 dell’Alto Commissariato dell’ONU per i diritti umani (v. act.
- 18 -
1.10). L’estradando sostiene inoltre di essere dal 2012 gravemente malato a
seguito di un melanoma della coroide dell’occhio sinistro, con importante ri-
schio di recidiva, per il quale deve sottoporsi regolarmente a controlli clinici.
La sua condizione sarebbe decisamente precipitata nelle ultime settimane,
come attestato da un certificato medico, il quale evidenzia l’esistenza di
un’affezione tumorale a livello epatico. A suo dire, a prescindere dalla gravità
oggettiva di una tale patologia, le carceri di Buenos Aires sarebbero notoria-
mente inadatte a trattare simili malattie. Una sua eventuale estradizione ne
metterebbe a serio repentaglio la salute e la vita.
12.1 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP la domanda di cooperazione in materia penale
è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non cor-
risponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II. L'esame delle
condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore
sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime poli-
tico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro
rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudi-
ziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una pru-
denza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie pro-
cedurali vale per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente
la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'inno-
cenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 con-
sid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 750 n. 685). Su tali punti, tuttavia, solo
delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della coo-
perazione (v. ZIMMERMANN, op. cit., pag. 748 n. 683 e giurisprudenza citata).
12.2 L'art. 37 cpv. 3 AIMP permette di rifiutare l'estradizione se vi è da temere un
trattamento lesivo dell'integrità fisica dell'interessato e se lo Stato richiedente
non fornisce garanzie sufficienti e credibili a tal proposito. Il Trattato svizzero-
argentino non permette tuttavia allo Stato richiesto, quando tutte le condizioni
sono adempiute, di rifiutare l'estradizione perché la persona ricercata è ma-
lata o il suo stato di salute necessita di un trattamento medico. Nemmeno il
diritto interno – che deve cedere il passo al trattato bilaterale – prevede un
tale motivo d'esclusione della cooperazione internazionale, approccio con-
fermato dalla costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale federale
1A.116/2003 del 26 giugno 2003 consid. 2.1 e referenze citate). Non avendo
né la Svizzera né l’Argentina formulato riserve in questo ambito (cfr. sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2015.231 del 21 gennaio 2016 con-
sid. 6.3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 699), l'esame delle censure del ricorrente
va quindi limitato al profilo dei diritti fondamentali di cui nella giurisprudenza
citata al consid. 1.2 in fine.
12.3 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dal Patto in-
ternazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU
- 19 -
II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti
figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
[RS 0.105]), il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di cre-
dere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura. La Svizzera veglia
a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la
cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona
perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto
dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dal Patto ONU II, o
che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti
all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 con-
sid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140
consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 dell’11 aprile 2005
consid. 3.1; v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.142
del 22 novembre 2007 consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007 consid.
5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007 consid. 9). Nessuno può essere rinviato in
uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione
crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).
12.4 In concreto, occorre rilevare che la situazione in Argentina per quanto ri-
guarda il rispetto dei diritti umani nei luoghi di detenzione è effettivamente
preoccupante, ciò che del resto era già stato constatato dal Tribunale fede-
rale in passato (v. sentenza 1A.275/2000 dell’8 dicembre 2000 consid. 3c).
Nel frattempo la situazione appare ulteriormente peggiorata, conclusione alla
quale è possibile giungere sulla base dei rapporti del Consiglio dei diritti
dell’uomo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 febbraio 2019,
redatto in seguito ad una visita in Argentina avvenuta dal 9 al 20 aprile 2018
(A/HCR/40/59/Add.2; Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, in seguito: Rapporto
ONU del 28 febbraio 2019), e del 19 luglio 2018, allestito in seguito alla visita
nello stesso Paese intervenuta tra l’8 e il 18 maggio 2017
(A/HCR/39/45/Add.1; Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire
concernant sa mission en Argentine, in seguito: Rapporto ONU del 19 luglio
2018). Eloquente è il riassunto relativo all’ultimo rapporto: “au cours de sa
visite en Argentine, du 9 au 20 avril 2018, le Rapporteur spécial a eu accès
à des lieux de privation de liberté dans tout le pays et a pu mener des entre-
tiens confidentiels avec les détenus de son choix, ce dont il remercie le Gou-
vernement argentin. Dans ses recommandations, il préconise une réforme
globale de l’administration du système judiciaire axée sur l’abandon de l’ap-
proche punitive suivie actuellement au profit de mesures tendant à la ré-
adaptation et à la réinsertion des délinquants” (v. Rapporto ONU del 28 feb-
braio 2019, pag. 1). Diverse le criticità sollevate in tale rapporto: dall’ecces-
- 20 -
sivo uso della forza da parte della polizia nei luoghi pubblici e nei commissa-
riati, alla violenza subita dai detenuti nelle prigioni e alle lacune del sistema
di perseguimento penale. Pure tematizzati sono il sovraffollamento dei luoghi
di detenzione, i fermi prolungati nelle stazioni di polizia, le precarie condizioni
detentive, le difficoltà d’accesso alle misure sanitarie nei luoghi di deten-
zione, l’utilizzo punitivo dell’isolamento e i decessi nelle carceri. Si tratta già
di per sé di un quadro preoccupante per l’estradizione di una persona in sa-
lute, che dovrebbe far riflettere sull’eventuale necessità di chiedere sistema-
ticamente delle garanzie diplomatiche alle autorità argentine. Ad ogni modo,
tale questione non necessita di essere ulteriormente approfondita per i motivi
che seguono.
12.5 Il quadro descritto dall’ONU concernente l’accesso alle cure negli istituti di
detenzione argentini è ancora più preoccupante (v. Rapporto ONU del
28 febbraio 2019, pag. 10 e seg.). In tutte le prigioni visitate, le infrastrutture,
il personale medico e i medicamenti sono risultati insufficienti. Inesistenti
sono i programmi per detenuti affetti da patologie croniche, cancro e HIV
compresi, non essendovi neppure possibilità, secondo le testimonianze rac-
colte, di accedere a cure esterne alla prigione. Alla mancanza di personale
si aggiungerebbe il completo disinteresse di quello presente per i problemi
di salute dei detenuti. Nella maggior parte degli istituti visitati, i detenuti ed il
personale hanno dichiarato che solo i casi più urgenti sarebbero trasportati
in ospedale (v. ibidem, pag. 10). Alla luce dei persistenti problemi riscontrati,
l’ONU ha auspicato che la responsabilità per l’assistenza medica in prigione
venga trasferita dall’amministrazione penitenziaria al Ministero della sanità
nazionale o ai ministeri della sanità provinciali (v. ibidem, pag. 11). La preca-
ria situazione riguardante l’assistenza sanitaria nelle carceri di Buenos Aires
è ugualmente attestata da un rapporto, prodotto dal ricorrente, intitolato “La
salud en las cárceles bonaerenses”, redatto dalla “Comisión provincial por la
memoria” (v. www.comisionporlamemoria.org), organizzazione di Buenos
Aires attiva nella difesa dei diritti umani (v. RR.2019.329, act. 1.11).
12.6 Con il suo gravame, il ricorrente ha prodotto un certificato medico del 3 di-
cembre 2019 redatto dal Dr. med. R., presso l’Istituto Oncologico della Sviz-
zera Italiana (IOSI). In tale documento, si afferma che il ricorrente “è noto per
un melanoma della coroide, oggetto di precedenti cure a cavallo fra il 2012
e il gennaio 2016, quando è stato sottoposto ad enucleazione dell’occhio
sinistro per recidiva della stessa malattia. Recentemente sono state osser-
vate delle immagini patologiche a livello epatico compatibili con delle meta-
stasi, e proprio oggi il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per
tentativo di bonifica delle stesse. L’intervento non è stato completato a fronte
dell’esteso coinvolgimento metastatico epatico. Durante la procedura il Pro-
fessor S., del Servizio di Chirurgia dell’Ospedale Regionale di Lugano, ha
- 21 -
effettuato delle biopsie che molto verosimilmente mostreranno l’origine tu-
morale legata al melanoma della coroide. Se ciò fosse il caso ed in ogni caso
per qualsiasi altra ipotesi di affezione tumorale, si tratta di una situazione di
malattia estremamente grave che minaccia la prognosi, non riconducibile a
curabilità e che necessita di cure oncologiche complesse da attivare al più
presto” (v. RR.2019.329, act. 1.3). In sede di replica, l’estradando ha pro-
dotto due nuovi documenti redatti dal Dr. med. R. una lettera ambulatoriale
dell’11 dicembre 2019 indirizzata al Dr. med. T. (v. act. 9.1) e un certificato
medico del 13 gennaio 2020 (v. act. 9.2). Nel primo documento, il medico,
dopo aver indicato le diagnosi principali, la terapia specialistica eseguita non-
ché sintetizzato la situazione attuale e le diagnosi secondarie, così si è
espresso al riguardo dello stato di salute dell’estradando: “In estrema sintesi,
in occasione di un’ecografia addominale di sorveglianza in paziente asinto-
matico sono state rilevate delle lesioni epatiche in numero relativamente li-
mitato alla risonanza magnetica epatica e alla PET-CT (la quale peraltro non
mostrava segni di coinvolgimento extra-epatico). Nel contesto della storia
oncologica, l’ipotesi di localizzazioni metastatiche da melanoma uveale era
la più plausibile. In sede di colloquio multidisciplinare si è deciso di candidare
il paziente ad una esplorazione chirurgica nell’eventualità di poterle rimuo-
vere. Purtroppo intra-operatoriamente il Prof. S. ha osservato una metasta-
tizzazione miliare, e pertanto l’intervento è stato interrotto dopo rimozione di
2 localizzazioni nei segmenti IV e V, istologicamente compatibili con meta-
stasi del melanoma uveale. Si tratta di una situazione particolarmente grave,
rispetto ad una malattia non curabile e a prognosi infausta (il paziente stesso
ha cercato informazioni in rete). Data la rarità della malattia non vi sono degli
standard terapeutici codificati e le evidenze rispetto alla terapia sistomica
emergono essenzialmente da studi di fase II. Al di là dei chemioterapici, gli
agenti immunologici potrebbero rappresentare un’opzione terapeutica in
analogia al melanoma cutaneo, tuttavia la loro attività nel melanoma uveale
è decisamente meno importante. Farmaci a bersaglio molecolare (ad esem-
pio i MEK inibitori) possono avere una certa efficacia, senza tuttavia impat-
tare in modo significativo sulla sopravvivenza che rimane inferiore ad 1 anno
[…]” (v. act. 9.1, pag. 1). Nel documento viene poi indicato il trattamento che-
mioterapico da somministrare al ricorrente. Nel certificato medico del 13 gen-
naio 2020, il medico dichiara: “il summenzionato paziente in mia cura è af-
fetto da un melanoma uveale metastatizzante, malattia incurabile e a pro-
gnosi severa. Si tratta di una malattia rarissima, rispetto alla quale le opzioni
terapeutiche farmacologiche sono limitate e come tali vanno gestite in centri
specialistici, che siano in grado di fornire le opzioni farmacologiche più mo-
derne. Attualmente il paziente si sta sottoponendo ad una chemioterapia,
tuttavia è ben altamente possibile che a breve si dovrà ricorrere a terapie più
complesse (immunologiche o addirittura sperimentali). Tenendo conto di
questi aspetti e dell’impatto psicologico condizionato dalla diagnosi, è ovvia-
- 22 -
mente importante che la cura possa proseguire nel nostro Cantone, per evi-
tare ulteriori disagi che si aggiungerebbero alla gravità della malattia, e non
essendo certo che le future cure come quelle menzionate sopra possano
essere garantite nel suo paese d’origine” (v. act. 9.2).
12.7 L’UFG, dal canto suo, afferma che per quanto concerne le attuali condizioni
di salute del ricorrente, delle quali non era al corrente al momento dell’ema-
nazione della decisione impugnata, sarà sua premura informare le autorità
argentine in merito ai problemi di salute dell’estradando e, nel caso di estra-
dizione, su espressa richiesta di quest’ultimo, trasmettere un certificato me-
dico attuale in modo da permettere all’autorità richiedente di assicurarsi che
possa ricevere le cure mediche necessarie (v. act. 5, pag. 4).
12.8 Giusta l’art. 12 PA, l’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario,
dei seguenti mezzi di prova: documenti (lett. a); informazioni delle parti (lett.
b); informazioni o testimonianze di terzi (lett. c); sopralluoghi (lett. d) e perizie
(lett. e). Spetta all'autorità raccogliere le prove necessarie per chiarire i fatti
del caso (DTAF 2014/2 pag. 25 e seg.). Per "fatti" si intendono quelli giuridi-
camente rilevanti, vale a dire le basi di fatto rilevanti per la regolamentazione
del rapporto giuridico in questione (v. art. 49 lett. b PA). Non è necessario
chiarire elementi fattuali che non sono essenziali per l'esito del procedimento
(AUER, in: Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2018, n. 1 ad art. 12 PA). Se l'accertamento
dei fatti rilevanti necessita di una perizia, l'autorità deve richiederla (v. art. 12
lett. e PA; AUER, op. cit., n. 59 ad art. 12 PA; BOVAY, Procédure administra-
tive, 2a ediz. 2015, pag. 235). Le perizie ordinate dall’autorità hanno una
forza probatoria maggiore rispetto alle perizie di parte
(KRAUSKOPF/EMMENEGGER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], op. cit.,
n. 165 e seg. ad art. 12 PA; AUER, op. cit., n. 62 ad art. 12 PA).
12.9 Orbene, alla luce delle considerazioni di cui sopra relative all’accesso alle
cure nelle carceri argentine (v. supra consid. 12.5) e della necessità di ga-
rantire anche in ambito di assistenza il rispetto dei diritti umani (v. supra con-
sid. 1.2; sulla necessità di garantire ad una persona in carcere gravemente
malata un trattamento compatibile con l’art. 3 CEDU, corrispondente all’art.
7 Patto ONU II [v. MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Im Rah-
men der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4a ediz. 2008,
pag. 57 e segg.], v. sentenza CEDU del 28 novembre 2017 nella causa Dor-
neanu contro Romania, n. 55089/13, in particolare § 97 e segg.), risulta di
fondamentale importanza in ottica estradizionale chiarire in maniera inequi-
vocabile, e quindi non soltanto con un referto medico di parte ma anche con
una perizia ufficiale, lo stato di salute e la trasportabilità dell’estradando, non-
ché verificare le possibilità terapeutiche disponibili in Argentina per la conti-
nuazione del trattamento iniziato in Svizzera della sua grave malattia, tenuto
- 23 -
soprattutto conto delle complesse terapie (immunologiche o addirittura spe-
rimentali) preannunciate dal Dr. med. R. (v. act. 9.2). Del resto, nell’invito a
duplicare del 16 gennaio 2020, questa Corte aveva in particolare chiesto
all’UFG di esprimersi proprio sui referti medici di cui sopra (v. act. 10). L’UFG
ha però rinunciato a duplicare, confermando comunque la propria decisione
di estradizione (v. act. 11). Così facendo, esso ha omesso di approfondire e
di esprimersi su una questione importante che deve essere chiarita d’ufficio
dall’autorità richiesta (v. art. 12 PA), segnatamente in ottica di verifica del
rispetto dei diritti umani. Questa lacuna negli accertamenti fattuali non per-
mette alla presente Corte di disporre di un incarto completo per statuire, ra-
gione per cui la decisione di estradizione deve essere annullata e la causa
rinviata all’UFG affinché completi l’istruzione della causa. Per la redazione
della perizia medica l’UFG dovrà tenere conto dei diritti di partecipazione
delle parti giusta le disposizioni della legge di procedura civile federale (PCF;
RS 273), in particolare degli art. 57 e segg. PCF (v. DTF 125 V 332 consid.
3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.231 del 21 gennaio
2016 consid. 6.3.5; BOVAY, op. cit., pag. 235 e seg.).
13. Riassumendo, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione
è annullata e la causa è rinviata all’UFG per nuova decisione nel senso dei
considerandi, eventualmente corredata della richiesta alle autorità estere
delle relative garanzie alla luce dei referti medici ufficiali.
14.
14.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] ri-
chiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta
gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella
fattispecie a fr. 1'000.–, importo coperto dall'anticipo delle spese di fr. 3'000.–
già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di
fr. 2'000.–.
14.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regola-
mento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162)
concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2
RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese,
l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami
- 24 -
penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L'inden-
nità è messa a carico dell’UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv.
2 PA.
- 25 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le procedure RR.2019.296 e RR.2019.329 sono congiunte.
2. La richiesta di un termine supplementare per completare i motivi del ricorso è
respinta.
3. La richiesta di un pubblico dibattimento è respinta.
4. L'obiezione di reato politico è respinta.
5. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione di estradizione è annullata e la
causa è rinviata all’UFG per nuova decisione nel senso dei considerandi.
6. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo dei costi di fr. 3'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale
federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.
7. L’Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– a
titolo di ripetibili.
Bellinzona, 14 febbraio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
- 26 -
Comunicazione a:
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
- Avv. John Dell'Oro
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy