Sentenza del 6 aprile 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rocco Taminelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Città del Vaticano
Misure provvisionali (art. 18 AIMP)
Effetto sospensivo (art. 80l AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.327
Procedura secondaria: RP.2019.58
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Fatti:
A. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del 21 novembre
2019 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 22 no-
vembre 2019 il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del
Vaticano ha presentato alla Svizzera una richiesta di blocco di relazioni banca-
rie riconducibili a A. e altri nell'ambito di un procedimento penale avviato nei
confronti di diversi soggetti, tra i quali figurano persone indicate come aventi
diritto economico delle suddette relazioni, per titolo di peculato, corruzione, rici-
claggio, truffa e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’opera-
zione di investimento immobiliare effettuata a Londra con denaro della Segre-
teria di Stato vincolato al sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del
Santo Padre. A., imprenditore italiano, il quale sarebbe sovente apparso nei
giornali quale protagonista di alcune operazioni societarie non passate inosser-
vate anche da parte della magistratura italiana, risulterebbe il principale desti-
natario di un imponente flusso di denaro nella disponibilità della Segreteria di
Stato. I nominativi di gran parte dei titolari delle relazioni di cui sopra, riferibili
ad A., ossia B. AG, C. SA, D. Ltd, E. Trust e F. AG, sarebbero più volte com-
parsi negli atti d’indagine compiuti all’estero. L’autorità rogante ha chiesto il
blocco provvisorio delle summenzionate relazioni bancarie per tutto il tempo
necessario a consentire l’inoltro per le vie ufficiali di una domanda di assistenza
(v. act. 9.1).
B. Con decisione del 22 novembre 2019 il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale
di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria
(v. act. 9.5), ha ordinato in via provvisionale, sulla base dell’art. 18 AIMP, il
blocco di svariate relazioni bancarie in essere presso la banca G., tra le quali le
seguenti, tutte intestate a A.: n. 1, 2, 3 e 4. Esso ha nel contempo assegnato
all’autorità richiedente un termine di due mesi per inoltrare una formale do-
manda di assistenza giudiziaria (v. act. 9.2 e 9.3).
D. Il 5 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in
via preliminare, inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, la conces-
sione dell’effetto sospensivo e, dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a
titolo provvisionale, la conferma dell’effetto sospensivo; alternativamente, la
concessione dell’effetto sospensivo. In via principale, egli chiede di “annullare i
dispositivi NN. 1 e 2 della decisione di misure provvisionali giusta l’art. 18 AIMP
– sequestro di valori del Ministero Pubblico della Confederazione, Lugano del
22 novembre 2019 nel procedimento incarto N. RH.19.0305, con la quale è
stato ordinato in via provvisionale il blocco di relazioni bancarie in essere presso
la banca G., Zurigo intestate al Ricorrente (dispositivo N. 1), e con la quale alla
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banca G. viene ordinata la trasmissione di un elenco dei beni bloccati e/o delle
transazioni operate, unitamente agli estratti conto ed ai certificati di deposito
(dispositivo N. 2)”.
E. Con osservazioni del 19 dicembre 2019 l'UFG ha chiesto che il gravame venga
respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con risposta dell’8 gen-
naio 2020 il MPC ha postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 9).
F. Con replica del 20 gennaio 2020 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie con-
clusioni ricorsuali, chiedendo inoltre la messa a sua disposizione da parte del
MPC delle “due ulteriori richieste di blocco provvisorio dell’autorità richiedente
del 12 e 20 dicembre 2019, comprensive di tutta la documentazione riferita alle
stesse” nonché l’assegnazione di “un termine di dieci giorni per eventualmente
prendere posizione circa la medesima documentazione” (v. act. 11).
G. Con scritto del 23 dicembre 2019, anticipato per fax (v. RP.2019.58, act. 2), il
ricorrente ha chiesto che “nella denegata ipotesi che codesta lodevole Corte
non dovesse ritenere di emanare un’immediata decisione di concessione
dell’effetto sospensivo come richiesto con il ricorso 5 dicembre 2019, ritenuto
che sui conti posti sotto sequestro non sono confluiti proventi di reato, e nem-
meno l’Autorità richiedente lo sostiene, neppure indirettamente, il mio mandante
postula formalmente che, in via provvisionale, venga ordinato lo sblocco dei
conti sotto sequestro, e che lo stesso venga mantenuto solo sulla documenta-
zione bancaria riferita agli stessi. In via subordinata egli postula che la movi-
mentazione sui conti posti sotto sequestro venga autorizzata per tutto quanto
concerne il pagamento di fatture e di spese ordinarie, ad eccezione di versa-
menti bancari su conti terzi senza causale di riferimento, e manifestamente di-
strattivi”.
H. Con lettera del medesimo giorno, questa Corte ha informato il ricorrente che le
motivazioni addotte sia nel ricorso che nel suo scritto del 23 dicembre 2019 non
giustificavano una trattazione in via supercautelare dell’istanza di effetto so-
spensivo (v. RP.2019.58, act. 3).
I. In data 17 gennaio 2020, il MPC ha ordinato il dissequestro di svariate relazioni
bancarie bloccate il 22 novembre 2019, tra le quali la n. 2 e la n. 4 presso la
banca G. (v. act. 16.3).
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J. Invitati a duplicare, l’UFG, con scritto del 24 gennaio 2020, ha comunicato di
rinunciarvi, ribadite le sue conclusioni precedenti (v. act. 15), mentre il MPC,
con duplica del 3 febbraio 2020, ha confermato la sua posizione (v. act. 16).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP;
RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale.
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di
conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni
incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-
ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-
questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro-
cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare delle relazioni n. 1, 2, 3 e 4 presso la
banca G., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legitti-
mazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547
consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. In sede di replica, il ricorrente ha domandato di poter ottenere le richieste di
sequestro del 12 e 20 dicembre 2019 inoltrate dall’autorità rogante, di cui il
MPC ha riferito in sede di risposta (v. act. 9, pag. 3), comprensive di tutta la
documentazione riferita alle stesse, con l’assegnazione di un termine di dieci
giorni per eventualmente prendere posizione sulla documentazione (v.
act. 11, pag. 4 e 14).
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Ora, nella misura in cui le richieste rogatoriali in questione, come riferito dal
MPC, non riguardano il ricorrente (v. act. 16, pag. 2), la domanda di quest’ul-
timo va respinta.
3. Il ricorrente sostiene che l’autorità richiedente, che avrebbe presentato un espo-
sto dei fatti insufficiente, basato anche su articoli di giornali, non avrebbe nem-
meno lontanamente reso verosimile l’esistenza di un reato da lui commesso. La
medesima non avrebbe neppure affermato ch’egli è indagato in Vaticano. Il
MPC non avrebbe dovuto dare seguito alla rogatoria, difettando persino prima
facie il requisito della doppia punibilità. A suo dire, il fatto per lui di conoscere
persone menzionate dagli atti d’inchiesta o che la moglie sia conduttrice di
un’unità abitativa in un complesso di Londra, non possono assumere una con-
notazione penale. I sequestri contestati, che costituirebbero un’operazione di
fishing expedition, avrebbero causato a lui e alla sua famiglia enormi difficoltà
di gestione quotidiana. In definitiva, non essendo dati i requisiti per accogliere
le richieste rogatoriali, le misure contestate, di cui viene chiesta la revoca, non
avrebbero dovuto essere adottate. Esse provocherebbero danni ingenti e irri-
mediabili, non giustificati dal principio della proporzionalità. In sede di replica,
l’insorgente, oltre a ribadire l’inammissibilità manifesta della rogatoria estera e
a cercare di spiegare e di dimostrare la legalità dell’operazione immobiliare og-
getto delle indagini estere, ha prodotto della documentazione attestante obbli-
ghi finanziari di società a lui riconducibili, segnatamente della B. AG, soste-
nendo di avere reso sufficientemente verosimile l’insorgenza per lui di un pre-
giudizio immediato e irreparabile derivante dalle contestate misure (v. act. 11.1).
3.1
3.1.1 Giusta l’art. 18 AIMP, a espressa domanda di uno Stato estero l’autorità com-
petente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per
salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo,
purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente
inammissibile o inappropriato (cpv. 1). Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi
siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, que-
ste misure possono anche essere ordinate dall’Ufficio federale appena annun-
ciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la do-
manda entro il termine stabilito (cpv. 2). I ricorsi contro le decisioni giusta il pre-
sente articolo non hanno effetto sospensivo (cpv. 3).
3.1.2 In concreto, il MPC, in data 15 novembre 2019, ha ricevuto dall’Ufficio di comu-
nicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) una comunica-
zione di sospetto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD effettuata dalla banca G.
il 25 ottobre 2019, relativa, tra l’altro, a conti riconducibili a A. Tale comunica-
zione traeva origine da articoli di stampa internazionale che riferivano di opera-
zioni di investimento e di compravendita immobiliari intervenute a Londra da
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parte della Segreteria di Stato della Città del Vaticano finanziati, almeno in
parte, con fondi legati all’Obolo di San Pietro. Risultava inoltre che le autorità
del Vaticano stavano conducendo un procedimento penale per chiarire la vi-
cenda e che il ricorrente potesse essere coinvolto (v. act. 9, pag. 2). A seguito
di tale comunicazione, il MPC, in data 21 novembre 2019, ha proceduto ad una
trasmissione spontanea d’informazioni giusta l’art. 67a AIMP alle competenti
autorità dello Stato della Città del Vaticano, segnalando le relazioni riconducibili
al ricorrente e ad altre persone fisiche e giuridiche (v. act. 9.2). Sulla base di
tale trasmissione, le autorità del Vaticano, in data 22 novembre 2019, hanno
richiesto il blocco delle relazioni bancarie riconducibili a svariate persone, tra le
quali quelle del ricorrente (v. act. 9.1). Con tale richiesta, l’autorità estera ha
informato quella svizzera del procedimento penale da lei condotto per i reati di
peculato, corruzione, riciclaggio, truffa e altri reati. Essa ha parimenti illustrato
a grandi linee i fatti oggetto d’inchiesta, i sospetti di reato nonché le persone
fisiche e giuridiche coinvolte. Ora, alla luce dell’urgenza con la quale l’autorità
rogata doveva intervenire, dei sufficienti elementi portati alla sua conoscenza
dall’autorità rogante, i quali non facevano apparire come manifestamente inam-
missibile la procedura rogatoriale, segnatamente in ottica del rispetto del prin-
cipio della doppia punibilità, l’autorità svizzera ha correttamente dato seguito
alle richieste dell’autorità estera. Nel rispetto dell’art. 18 cpv. 2 AIMP, il MPC ha
fissato all’autorità rogante un termine di due mesi per presentare una formale
domanda di assistenza giudiziaria (v. act. 9.2, pag. 3), termine che scadeva il
5 febbraio 2020 (v. act. 9, pag. 3).
3.1.3 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali
ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in-
dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e
dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che
annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con-
sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren-
dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può
trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute
(pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di
essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di
un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari
vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è
sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato
e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2
pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio
2007 consid. 2.2 e rinvii).
3.1.4 In concreto, occorre innanzitutto rilevare che, nella misura in cui, il 17 gennaio
2020, il MPC ha ordinato il dissequestro delle relazioni n. 2 e n. 4 presso la
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banca G., dando quindi parzialmente seguito alle conclusioni del ricorrente, il
gravame è divenuto parzialmente privo d’oggetto (v. act. 16.3).
3.1.5 In sede di replica, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante impegni
finanziari di società a lui riconducibili, segnatamente della B. AG (v. act. 1.11).
Ora, premesso che gli atti inoltrati riguardano tale società e non il ricorrente
medesimo, quest’ultimo non ha prodotto alcuna documentazione che permetta
di chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia
i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile
per questa Corte valutare l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irrepa-
rabili in capo al ricorrente. In altre parole, il ricorrente non ha dimostrato di non
disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un
quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta allegare e docu-
mentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, peraltro non del ricorrente
ma di sue società, ma incombe al ricorrente produrre tutta la documentazione
necessaria per fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi
della giurisprudenza sopraccitata.
3.2 Da quanto sopra discende che il ricorso, nella misura in cui non divenuto privo
d’oggetto per parziale acquiescenza (v. supra consid. 3.1.4), è inammissibile
già per la mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e
cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
4. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è dive-
nuta priva d’oggetto.
5.
5.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 ago-
sto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com-
plessivi fr. 3'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di
fr. 6'000.–. La Cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
A carico dell’autorità che ha parzialmente revocato la decisione impugnata non
vengono per contro accollate spese (v. sentenza del Tribunale penale federale
RR.2016.113 del 18 agosto 2016 con rinvii).
5.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento
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del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden-
nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza
queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se
l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è
fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat-
tispecie, tenuto conto dell’entità della parziale acquiescenza (v. supra consid.
3.1.4) appare adeguato un onorario di fr. 1’000.–. L'indennità è messa a carico
del Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità inferiore giusta
l'art. 64 cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La domanda di ottenere le richieste rogatoriali di sequestro del 12 e 20 dicem-
bre 2019 con i relativi allegati è respinta.
2. Nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto, il ricorso è inammissibile.
3. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
4. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato di fr. 6'000.–. La cassa del Tribunale pe-
nale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
5. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al ricorrente un importo di
fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 7 aprile 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rocco Taminelli
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe-
nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra-
dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre-
parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen-
tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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