Sentenza del 17 maggio 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Costantino Castelli,
Ricorrente
Contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.44
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Fatti:
A. Il 3 agosto 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (Italia)
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito
di due procedimenti penali (N. 300/14 R.G.N.R. mod. 21 e 6399/16/21) avviati
nei confronti di B., A. e C. per bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipa-
zione in concorso in danno della società D. s.r.l. dichiarata fallita dal Tribunale
di Milano in data 13 febbraio 2014. In sostanza, B., in concorso con il commer-
cialista E., avrebbe dissipato in tutto o in parte il patrimonio della predetta so-
cietà attraverso un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d’imposta
caratterizzato da quattro diverse tipologie di frode, ovvero la “frode carosello”,
la frode basata sul meccanismo del “reverse charge”, la frode basata su scambi
fittizi e la frode per sovrafatturazione, atti che avrebbero comportato negli anni
la formazione di un debito con l’Erario di EUR 63'552'632.58. A., dal canto suo,
avrebbe partecipato al meccanismo fraudolento in questione con la sua società
F. s.p.a. quale fornitore di D. s.p.a. (poi s.r.l.). Al medesimo è pure contestato,
in un parallelo procedimento penale, il reato di bancarotta fraudolenta a danno
di F. s.p.a.. C. avrebbe anch’ella partecipato alla bancarotta fraudolenta a
danno di D. s.p.a. con la propria società G. s.r.l., persona alla quale è pure
contestato il medesimo reato a danno di quest’ultima società (v. rogatoria del 3
agosto 2016, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in se-
guito: incarto MP-TI).
Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el-
vetiche di procedere al sequestro delle somme e dei beni già sequestrati dalle
medesime autorità nell’ambito della rogatoria di cui al procedimento penale
n. 26659/10 per la parte spettante agli indagati A., C. e B. (v. ibidem, pag. 3).
B. Con scritto del 23 agosto 2016, il Ministero pubblico ticinese, autorità d’esecu-
zione della rogatoria, ha chiesto alle autorità italiane ulteriori informazioni riguar-
danti il procedimento all’estero (v. atto 3 incarto MP-TI).
C. In data 21 dicembre 2017, il Ministero pubblico ticinese, in considerazione di
un’istanza di dissequestro relativa alla propria quota parte di eredità inoltrata da
A. nell’ambito della rogatoria del 2011, concernente il procedimento italiano n.
26659/10, e del tempo trascorso, ha chiesto all’autorità rogante se la rogatoria
del 3 agosto 2016 era sempre d’attualità. In caso affermativo, esso ha chiesto
aggiornamenti in merito alle posizioni di B., A. e C., in particolare sullo stato
delle rispettive procedure (v. atto 5 incarto MP-TI).
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D. Con scritto del 22 dicembre 2017, riguardante la richiesta di assistenza giudi-
ziaria nell’ambito del procedimento penale n. 26659/10/21, l’autorità rogante ha
confermato il suo interesse al mantenimento del sequestro “sulle predette
somme di denaro nei confronti dei seguenti soggetti: A., C. e B. essendo stati
condannati in via definitiva davanti ai Tribunali di Milano per reati associativi e
di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta” (v. atto 6 incarto MP-TI). Essa af-
ferma in particolare che “A. è stato condannato con sentenza del 29.10.2013
divenuta definitiva in data 17.5.2016 per reato di associazione per delinquere
finalizzata all’evasione fiscale (frode fiscale mediante falsi documenti) ed auto-
riciclaggio. Il provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente dive-
nuta irrevocabile in data 18.5.2016 è stata disposta fino alla concorrenza di euro
46'557'649.85. I provvedimenti di esecuzione si allegano alla presente e dagli
stessi si evince che tale concorrenza non è ancora stata raggiunta di talché si
chiede che la somma sequestrata da H. A.G. spettante a A. in quanto erede del
padre I. venga confiscata e vengano adottati tutti i provvedimenti per il rientro
della somma di denaro all’Erario italiano. Lo A. è stato poi condannato per ban-
carotta fraudolenta per distrazione in data 10.2.2017 e questa sentenza non è
ancora definitiva essendo prevista udienza in Cassazione per l’11.4.2018” (v.
ibidem). L’autorità rogante chiede anche che “venga disposta confisca sulle
somme sequestrate nei confronti di C. e B. in esecuzione della confisca dispo-
sta dal Giudice italiano con le sentenze citate e conseguente adozione dei prov-
vedimenti consequenziali finalizzati al rientro delle somme in Italia” (v. ibidem).
E. Mediante decisione dell’11 aprile 2018 (incarto ROG.2016.160) il Ministero pub-
blico ticinese è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità ita-
liana, ordinando alla Banca J., Lugano, il sequestro dei valori patrimoniali e delle
cassette di sicurezza riconducibili agli eredi di I. ovvero B., A. e C., e meglio il
sequestro delle relazioni bancarie n. 1 e n. 2. L’autorità d’esecuzione ha preci-
sato che “le relazioni bancarie in questione risultano già essere poste [sotto]
sequestro nell’ambito della ROG.2011.193 con decisione di data 10.08.2011”
(v. atto 9 incarto MP-TI).
F. Con decisione di chiusura dell’11 febbraio 2019 l’autorità d’esecuzione ha ac-
colto la rogatoria, ordinando (v. punto 2 del dispositivo) la confisca e la conse-
gna all’autorità rogante, previa ripartizione conformemente alla legge federale
del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), ad
opera dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), fino a concorrenza di:
EUR 1'340'582.43 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e
n. 2 e riconducibili a C., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse; EUR
34'919'675.23 dei valori patrimoniali presenti sulle relazioni bancarie n. 1 e n. 2
e riconducibili a A., in ragione del 50% del saldo attivo sulle stesse. Il MP-TI ha
precisato che le modalità d’esecuzione del predetto punto verranno definite a
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crescita in giudicato della decisione, tenuto anche conto del già pendente se-
questro sulle predette relazioni bancarie nell’ambito della procedura
ROG.2011.193 (v. punto 3 del dispositivo). Esso ha infine aggiunto che B., sulla
base della proposta transattiva tra le parti, non vanta alcun diritto in relazione ai
valori giacenti sulle relazioni di cui sopra (v. punto 4 del dispositivo).
G. Il 12 marzo 2019 A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento della
stessa e il dissequestro del 50% dei valori patrimoniali giacenti sulle relazioni n.
2 e 1 a lui riconducibili (v. act. 1).
H. Con scritto del 1° aprile 2019 il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare, riconfermando la propria decisione di chiusura (v. act. 8). Con
osservazioni del 9 aprile 2019 l'UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella
misura della sua ammissibilità (v. act. 9). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi
al ricorrente per conoscenza (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito
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dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem-
bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin-
cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella
misura in cui il ricorrente è erede in ragione del 50% dei beni giacenti sulle
relazioni bancarie n. 1 e n. 2, intestate al defunto padre I. (v. act. 1.1, pag. 4 e
seg., e atto 28 incarto MP-TI), la relativa legittimazione a ricorrere è data.
2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza giudiziaria non rispetterebbe
i requisiti minimi di forma e contenuto prescritti, risultando quindi irricevibile.
Essa non permetterebbe di procedere né alla valutazione e all’apprezzamento
giuridico del reato all’origine della postulata confisca, né alla valutazione
sull’adempimento dei requisiti per un’assistenza volta alla confisca dei valori
patrimoniali, ciò che comporterebbe anche la violazione del diritto di essere
sentito del ricorrente, dato che lo stesso non si sarebbe potuto determinare con
cognizione di causa sulla fattispecie.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
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Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117
Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di
esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125
II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta
dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o
altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con-
sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Milano sta
conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone, tra cui il ri-
corrente, che avrebbero dissipato tutto o parte del patrimonio di D. s.r.l. attra-
verso un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d’imposta, già accer-
tato dal Tribunale di Milano con sentenza del 17 giugno 2016 (v. allegato 1 alla
rogatoria, in atto 1 incarto MP-TI). Il debito con l’Erario italiano ammonterebbe
a EUR 63'552'632.58 (v. anche supra Fatti lett. A). Nella rogatoria le autorità
italiane sostengono che “le somme così accumulate rimanevano nella disponi-
bilità della D. dal momento che, come si legge nella sentenza sopra richiamata,
il meccanismo di evasione fraudolenta di IVA e IRES […] si è strutturato avva-
lendosi di diverse modalità. Anzitutto attraverso la emissione di fatture per ope-
razioni soggettivamente inesistenti. In definitiva, per ogni singola operazione di
compravendita, attraverso la emissione di una catena di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti, si è potuto, sfruttando il particolare regime dell’IVA
cosiddetto “reverse charge” e la disciplina dell’IVA nelle operazioni intracomu-
nitarie, accumulare il debito IVA su una unica società cartiera – fittiziamente
interposta, così come le altre società della catena, nell’unico rapporto reale ossi
quello fra fornitore e cliente finale – la quale, secondo un disegno criminoso
preordinato, da un lato, non ha versato mai gli importi dovuti all’Erario, dall’altro,
ha consentito il drenaggio delle risorse finanziarie corrispondenti in funzione di
una spartizione delle somme così sottratte illecitamente al fisco fra le persone
fisiche coinvolte nella frode e, contestualmente, lo sfruttamento fiscale – da
parte della società destinataria finale della merce, di crediti IVA non spettanti né
utilizzabili in quanto relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Gli accertamenti hanno poi consentito di individuare una operatività illecita delle
società coinvolte anche di natura differente, in quanto consistita nella emissione
di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, o perché relative a scambi
totalmente fittizi, o perché relative a scambi reali ma caratterizzati dalla sovra-
fatturazione rispetto al reale prezzo della merce compravenduta (fatture gon-
fiate), con successive restituzioni in contanti del maggiore importo esposto nei
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documenti fiscali; modalità che consentiva al cliente finale di avere la disponibi-
lità di risorse finanziarie in nero e esporre costi gonfiati funzionali all’abbatti-
mento dei ricavi (quindi non solo a fini di evasione IVA, ma anche a fini di eva-
sione IRES). Soggetto giuridico terminale del complesso e articolato meccani-
smo frodatorio è risultato essere la D. s.p.a. (poi s.r.l.)” (v. pag. 1 e seg.). L’au-
torità rogante afferma che gli indagati avrebbero distratto “per sé ed a vantaggio
dei clienti almeno la somma di euro 1'969'237.38 attraverso il meccanismo della
“restituzione in nero” degli ingenti profitti derivanti dall’attività di compravendita
di rame, alluminio, acciaio e silicio metallico con le modalità illecite sopra de-
scritte: D. emetteva una serie di fatture intestate a soggetti diversi “gonfiate”,
vale a dire relative ad operazioni inesistenti sul piano oggettivo solo in parte, ed
a fronte della reale cessione di materiale ferroso indicava in fattura l’avvenuta
cessione di filo di rame con successiva retrocessione del maggior valore espo-
sto e non dovuto” (v. pag. 2). Gli indagati avrebbero poi aggravato “il dissesto
della società omettendo di adottare iniziative volte a chiedere l’ammissione ad
una procedura concorsuale dal momento che la suddetta società era carica di
debiti fiscali e quindi in stato di insolvenza già a partire dal 2006 (in Milano dal
13.2.2014)” (v. ibidem). Con la sua società F. s.p.a., il ricorrente avrebbe parte-
cipato al meccanismo fraudolento in questione a danno di D. s.p.a. (denominato
seconda catena) quale fornitore senza IVA di quest’ultima (v. ibidem).
Quanto precede, unitamente al contenuto dello scritto dell’autorità rogante del
22 dicembre 2017, con le sentenze allegate (v. supra Fatti lett. D), soddisfa le
esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha
permesso al ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è
interessata ai valori patrimoniali giacenti sulle relazioni bancarie oggetto della
decisione impugnata e di determinarsi compiutamente in proposito, ciò che è
del resto testimoniato dal suo articolato gravame. Le censure in questo ambito
vanno dunque respinte.
3. Il ricorrente sostiene, infine, che, concernendo il procedimento italiano un reato
volto a una semplice decurtazione fiscale, e non avendo l’autorità richiedente
sostanziato, e tanto meno reso verosimile, l’esistenza di sospetti circa la com-
missione di una truffa fiscale o di un’eventuale evasione di imposte indirette, la
domanda di assistenza sarebbe irricevibile.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli-
cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap-
prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1
dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con-
sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo
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alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto
interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza
e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei
reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare
la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente va-
gliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera
– effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto
svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata
senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da
questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid.
3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594).
I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legi-
slazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid.
4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di coopera-
zione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata
alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale
1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna-
tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta
come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo
l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un
reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per
contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il
procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere
interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre-
visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me-
diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa,
un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei
suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno
astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi
dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con
rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di
documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri casi di inganno astuto.
Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre
fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa
ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false
informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente
esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dis-
suade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che
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essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fidu-
cia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76
consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la
Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au-
torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111
consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della
persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi-
cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con-
sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo
quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e
fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente
non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente
ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale
federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019,
pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta,
dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta
l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto
e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti
distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la
distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi-
nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad
art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische
Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011,
pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262
dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
3.2 Nel caso concreto, nel suo scritto del 22 dicembre 2017, l’autorità rogante ha
affermato che A. è stato condannato, con sentenza del Giudice per le indagini
preliminari (GUP) del 29 ottobre 2013, divenuta definitiva il 17 maggio 2016, per
il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale (frode fi-
scale mediante falsi documenti) e auto-riciclaggio. Il provvedimento di esecu-
zione della confisca per equivalente, divenuta irrevocabile in data 18 maggio
2016, è stato disposto fino a concorrenza di EUR 46'557'649.85. Non essendo
tale importo ancora stato raggiunto, l’autorità estera ha chiesto che le somme
giacenti sui conti svizzeri del ricorrente, ereditate dal defunto padre, siano con-
fiscate a favore dell’Erario italiano (v. atto 6 incarto MP-TI). Con il provvedi-
mento in questione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Milano ha rilevato “che il Gip presso il Tribunale di Milano con sen-
tenza in data 29.10.2013, confermata dalla Corte di Appello II Sezione in data
28.4.2015, divenuta irrevocabile in data 18.5.2016, ha disposto la confisca per
equivalente, ritenendo applicabile l’istituto della confisca per equivalente di cui
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all’art. 322 ter c.p. ex art. 1 comma 143 della Legge n. 244/2007 (legge finan-
ziaria del 2008) e, per l’effetto, dei beni sottoposti a sequestro preventivo dispo-
sto con decreti emessi dal Gip di Milano in data 25.6.2012, in data 9.7.2012, in
data 9.2.2013 e in data 22.3.2013 in relazione ai reati fiscali commessi dall’im-
putato di cui ai capi I, M, N. P e Q, per i quali l’imputato A. è stato condannato
in via definitiva (oltre al capo A di cui all’art. 416 c.p. e S di cui all’art. 12 quin-
quies L. 356/92), con esclusione del capo E, per il quale la Corte di Appello
28.4.2015 ha pronunciato NDP per ne bis in idem, nonché con esclusione dei
capi F e G della originaria rubrica, per intervenuta assoluzione pronunciata con
sentenza del Gip di Milano 29.10.2013, e con esclusione del capo H, con ri-
guardo al quale la Corte di Cassazione, in sede di ricorso straordinario, in data
5.6.2017 ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione con revoca della
pronuncia 17.5.2016 della Cassazione limitatamente al capo H” (v. pag. 1, in
atto 6 incarto MP-TI). Per quanto riguarda il capo A, il ricorrente è stato condan-
nato per aver fatto parte di un sodalizio avente come “scopo quello di commet-
tere una serie di reati tra cui quelli di emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti, dichiarazione fraudolenta mediante annotazione delle medesime f.o.i.,
riciclaggio delle risorse finanziarie così illecitamente acquisite e loro reimpiego,
intestazione fittizia di capitali e beni immobili, il tutto attraverso la costituzione
di diverse società parte delle quali totalmente fittizie, costituite unicamente per
la emissione delle F.O.I. quali la K. s.r.l., la L. s.r.l., la M. s.r.l. – tutte cessate –
e più di recente, ancora attiva, la N. s.r.l. con sede tutte in Milano avente ad
oggetto il commercio di metalli ferrosi e non, amministrate da O. e A., avente
ad oggetto la produzione di materiale audio/video, anche questa funzionale
all’emissione di fatture false, amministrata da P. nonché società immobiliari ita-
liane e svizzere fittiziamente intestate a prestanomi che le controllavano e ge-
stivano appunto dalla Svizzera anche attraverso l’apertura di conti correnti ac-
cesi presso banche svizzere sui quali confluiva denaro illecitamente conseguito,
che veniva ripulito e quindi reimpiegato per acquistare gli stessi beni immobili
che intestati alle società italiane Q. s.a.s. di R., S. s.r.l. di R., T. s.r.l. di AA.
diventavano così di proprietà delle società estere BB. S.A., di CC. e DD. S.A. di
AA.” (v. sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini pre-
liminari, del 29 ottobre 2013, pag. 2, in atto 6, allegato VI, incarto MP-TI). Per
quanto riguarda più precisamente il ruolo del ricorrente, egli, quale amministra-
tore della società F. s.p.a., annotava le fatture false delle società sopra indicate;
ha costituito, insieme a EE., FF. e O., le predette società fittizie M. s.r.l. e L.
s.r.l.; ha funto da istigatore nell’emissione delle fatture false (v. ibidem). Inse-
rendosi i reati commessi dal ricorrente in un contesto chiaramente truffaldino,
la doppia punibilità è data.
4. L’insorgente afferma che nessuno dei presupposti legittimanti una consegna a
scopo di confisca ex art. 74a cpv. 2 AIMP sarebbe realizzato. Da una parte, i
valori patrimoniali depositati sui suoi conti, nella misura in cui frutto di un lascito
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ereditario effettuato dal padre defunto, sarebbero di origine lecita. Dall’altra, il
provvedimento di esecuzione della confisca per equivalente del 22 novembre
2017 non contemplerebbe gli averi depositati sui conti bancari in Svizzera.
4.1 Giusta l’art. 74a cpv. 1 AIMP gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo
possono essere consegnati su richiesta all’autorità estere competente a scopo
di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura
d’assistenza giudiziaria. La consegna può avvenire in ogni stadio del procedi-
mento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello
Stato richiedente (cpv. 3). Secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP, gli oggetti o i beni
possono essere trattenuti in Svizzera se: il danneggiato cui devono essere re-
stituiti dimora abitualmente in Svizzera (lett. a); un'autorità fa valere diritti su di
essi (lett. b); una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite
dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti
su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Sviz-
zera, all'estero (lett. c); gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento
penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera
(lett. d). Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che
spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applica-
zione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patri-
moniali confiscati (LRVC; RS 312.4).
4.2 Il sequestro in vista dell'esecuzione di un credito compensatorio è ammissibile
se il credito definitivo ed esecutivo può essere eseguito giusta l'art. 94 e segg.
AIMP. Ciò è di regola il caso a meno che si tratti dell'esecuzione di un credito
compensatorio in relazione a delitti fiscali che non rappresentano una truffa qua-
lificata in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA (v. TPF 2009 66 con-
sid. 4.2; v anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.91 del 21 giu-
gno 2013 consid. 2.2.1; RR.2010.13 del 30 aprile 2010 consid. 3).
4.3 In concreto, visto che A. è stato condannato per reati commessi in un ambito
chiaramente truffaldino, nulla osterebbe alla consegna dei beni di sua perti-
nenza. Sennonché, né dalla sentenza né dal provvedimento d’esecuzione è
possibile evincere i beni da confiscare in Svizzera, nonostante questi siano noti
perlomeno dal 2016 (v. rogatoria del 3 agosto 2016, in atto 5 incarto MP-TI).
Non esistendo quindi una decisione di confisca per equivalente relativa ai valori
patrimoniali in Svizzera oggetto della decisione impugnata (ciò che è invece il
caso per altri beni riconducibili al ricorrente, v. decreto di confisca per equiva-
lente, pag. 5 e segg., in atto 6 incarto MP-TI), le condizioni per una consegna
dei valori litigiosi non sono date.
5. Occorre tuttavia rilevare che, con sentenza del 10 febbraio 2017 emessa dal
Tribunale ordinario di Milano (Sezione seconda penale), il ricorrente è stato
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condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione nell’ambito di un paral-
lelo procedimento penale (v. allegato VII, in atto 6 incarto MP-TI; cfr. anche
decreto che dispone il giudizio del Tribunale Civile e Penale di Milano, Ufficio
del Giudice per le Indagini Preliminari del 27 maggio 2015, in atto 1 incarto MP-
TI). Nel suo scritto del 22 dicembre 2017, l’autorità italiana ha dichiarato che
tale sentenza non era ancora definitiva essendo prevista udienza in Cassazione
per l’11 aprile 2018 (v. atto 6 incarto MP-TI). Gli atti dell’incarto non permettono
di conoscere gli esiti di tale udienza. Sta di fatto che tale procedimento potrebbe
sfociare in una condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta e che l’auto-
rità rogante potrebbe confiscare i valori patrimoniali oggetto della decisione im-
pugnata sulla base di tale condanna, ciò che impone, in ossequio all’art. 74a
AIMP, di mantenere il sequestro in questione, in attesa di un riscontro da parte
delle autorità italiane.
6. In definitiva, il ricorso è parzialmente accolto e il punto 2.2 del dispositivo della
decisione impugnata viene annullato. Il sequestro della quota parte dei valori
patrimoniali di pertinenza di A. giacente sulle relazioni n. 1 e n. 2 presso Banca
J. è mantenuto in attesa dell’esito del procedimento penale N. 300/14 RG.NR.
(N. 7813/14 RG.G.I.P; N. 13144/16 Reg. Gen. Trib.). L’autorità d’esecuzione
(MP-TI) comunicherà alle autorità italiane il contenuto della presente decisione,
invitandole ad informarla sulla procedura di confisca onde, se del caso, potere
pronunciarsi in merito.
7.
7.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
ridotta è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8
cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe-
tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 3’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle
spese di fr. 6'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il
saldo di fr. 3'000.–.
7.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento
del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden-
nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza
queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se
l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è
fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fat-
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tispecie, appare adeguato un onorario di fr. 1’000.–. L'indennità è messa a ca-
rico del Ministero pubblico ticinese in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64
cpv. 2 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e il punto 2.2 del dispositivo della decisione
impugnata è annullato.
2. Il sequestro della quota parte dei valori patrimoniali di pertinenza di A. giacente
sulle relazioni n. 1 e n. 2 presso Banca J. è mantenuto.
3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo dei costi già versato di fr. 6'000.–. La cassa del Tribunale penale
federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.
4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr.
1'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 17 maggio 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Costantino Castelli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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