Sentenza del 17 giugno 2019
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, vicepresidente,
Andreas J. Keller e Tito Ponti,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,
Direzione generale delle dogane,
Richiedente
contro
A. SA,
rappresentata dall'avv. Ergin Cimen,
Opponente
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Levata dei sigilli (art. 9 AIMP in relazione con l'art. 248
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2019.91
- 2 -
Fatti:
A. Il 12 settembre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
(Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, com-
pletata il 16 novembre e il 3 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento
penale avviato nei confronti di svariate persone per associazione a delinquere
finalizzata a commettere reati in materia fiscale con aggravante speciale della
transnazionalità, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti. In sostanza, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avreb-
bero rivelato l’esistenza, nel periodo 2016-2017, di una rilevante frode carosello
concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore dei materiali tecno-
logici. Questa coinvolgerebbe diverse società italiane nonché estere in parte
controllate dalle persone indagate e avrebbe permesso di ottenere un illecito
profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente sottratta alle
casse dell’Erario italiano (v. act. 1.1, p. 2 e seg.).
Con la sua domanda di assistenza l’autorità rogante ha chiesto alle autorità el-
vetiche di procedere alla perquisizione dei locali di A. SA e al sequestro dei
documenti e supporti di tutta la documentazione contabile, amministrativa, fi-
nanziaria e bancaria afferente tutti i rapporti economici intrattenuti con i fornitori
italiani coinvolti nelle indagini (v. ibidem, p. 4).
B. Mediante decisione del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione federale delle do-
gane (in seguito: AFD), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha
delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 1.1, p. 3), è entrato nel merito della
domanda presentata dall’autorità italiana, dando l’incarico alla Sezione anti-
frode doganale di Lugano (in seguito: Antifrode doganale) di eseguire le misure
di assistenza richieste.
C. In data 10 aprile 2019 l’Antifrode doganale ha proceduto alla perquisizione della
sede di A. SA, Z. (v. act. 1.2). Su richiesta del patrocinatore di quest’ultima, la
documentazione cartacea e i dati informatici sequestrati sono stati posti sotto
sigillo (v. ibidem, p. 3, nonché documento intitolato “Elenco dei documenti messi
al sicuro nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale” del 10 aprile
2019, in act. 1.4).
- 3 -
D. Mediante istanza del 29 aprile 2019 presentata alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, l'AFD postula l'autorizzazione per procedere al dis-
sigillamento e alla cernita della documentazione e dei dati informatici seque-
strati presso la sede di A. SA a Z. (v. act. 1).
E. Con scritto del 9 maggio 2019 l’UFG ha proposto di accogliere la domanda di
levata dei sigilli di cui sopra (v. act. 3). L’opponente, dal canto suo, ha postulato
la reiezione della stessa nonché la restituzione dei documenti e dei dati infor-
matici (v. act. 4). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla AFD per cono-
scenza (v. act. 5).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1
1.1 In virtù dell’art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con gli art. 50 cpv. 3 e 25 cpv. 1
della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), la Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sulle do-
mande di dissuggellamento presentate dalla Direzione generale delle dogane
nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale (v. DTF 138
IV 40 consid. 2.2; sentenze del Tribunale penale federale BE.2012.1 del
21 marzo 2012 consid. 1; BE.2012.3 del 18 luglio 2012).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pub-
blicato nella RS ma consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito
dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem-
bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53).
- 4 -
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto prin-
cipio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente
alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2
Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo l’art. 12 cpv. 1 AIMP, salvo diversa disposizione della legge, le autorità
amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e le autorità cantonali le
prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale
determinante in materia penale. Nei casi in cui il procedimento e il giudizio per
un’infrazione sono demandati a un’autorità amministrativa della Confedera-
zione (v. art. 79 AIMP), si applica il diritto penale amministrativo (DPA;
RS 313.0). Giusta l’art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP, il diritto procedurale de-
terminante in materia penale per l’AFD è quindi contenuto nel DPA (v. DTF 138
IV 40 consid. 2.2.2; JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, La procédure de mise sous
scellés, Un garde-fou discret contre les indiscrétions, in RPS 134/2016 p. 244).
1.4 Secondo l’art. 9 AIMP, nell’esecuzione della domanda, la protezione della sfera
segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di
carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli di applicano per analogia gli art.
246-248 CPP. Tale disposizione prevale sull’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. DTF 138 IV
40 consid. 2.2.3; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 ad
art. 12 AIMP).
1.5 L’AFD è legittimata a presentare una domanda di dissuggellamento alla Corte
dei reclami penali. Inoltrata il 30 aprile 2019, la domanda in questione è tempe-
stiva (v. art. 248 cpv. 2 CPP) e quindi ricevibile in ordine.
2. Giusta l’art. 248 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le
dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù
della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono
sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (cpv. 1).
Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigilla-
mento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente di-
ritto (cpv. 2). Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice
può far capo a un esperto (cpv. 3).
- 5 -
2.1 L’apposizione di sigilli è una misura immediata con la quale l’avente diritto può
evitare temporaneamente che l’autorità penale prenda conoscenza e utilizzi
carte, registrazioni e altri oggetti. Considerato il carattere provvisorio della mi-
sura, è sufficiente la verosimiglianza di siffatti motivi (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006
1142). Secondo la giurisprudenza, il rifiuto di una tale misura è ammissibile solo
in casi eccezionali, quando già prima della decisione materiale dell’istanza di
ricorso e dell’eventuale decisione giudiziaria sulla levata dei sigilli la mancanza
di interessi segreti da proteggere (o di altri impedimenti al dissigillamento) risulta
manifesta (sentenza del Tribunale federale 1B_464/2012 del 7 marzo 2013 con-
sid. 3). Nell’ambito di rogatorie la cui esecuzione è delegata ad autorità ammi-
nistrative della Confederazione, quando il detentore di carte, registrazioni o altri
oggetti posti sotto sigillo invoca l’esistenza di segreti da proteggere, è compito
della Corte dei reclami penali statuire sull’esistenza o meno di interessi segreti
degni di protezione (v. supra consid. 1.1). L’apposizione di sigilli deve essere
ordinata quando “secondo le dichiarazioni del detentore” vi sono interessi se-
greti da proteggere o di altri impedimenti al dissigillamento (v. art. 248 cpv. 1
CPP). Sulla sussistenza o meno di tali impedimenti (e sulla prevalenza degli
stessi sull’interesse al perseguimento penale), statuisce la presente Corte e non
l’autorità d’esecuzione. Eccezioni possono intervenire unicamente in casi chiari,
quando la richiesta di apposizione di sigilli appare manifestamente immotivata
o abusiva, e una formale procedura di levata dei sigilli dinanzi alla Corte dei
reclami penali risulterebbe una perdita di tempo (v. sentenza 1B_464/2012 con-
sid. 3; in questo senso v. anche KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kom-
mentar zur Schwizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 248
CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad
art. 248 CPP, con numerosi rinvii alla dottrina)
2.2 In concreto, la motivazione alla base della richiesta di apposizione di sigilli è
stata espressa in una e-mail del 10 aprile 2019 trasmessa dal patrocinatore
della ricorrente al funzionario dell’AFD (v. act. 1.4), ossia: “A. chiede che ven-
gano posti i sigilli in riferimento alla documentazione cartacea ed informatica
relativa alla società T. L’estensione della domanda vale anche per le informa-
zioni delle società che hanno acquistato da A. la merce che precedentemente
quest’ultima ha acquistato da carretti. La motivazione della richiesta dei sigilli
risiede nel fatto che queste informazioni sono state già oggetto di una richiesta
di trasmissione a seguito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale
della Agenzia delle Entrate di data 12 luglio 2017. In esecuzione di tale rogatoria
è stata richiesta l’amministrazione federale delle contribuzioni la quale ha
emesso una decisione di trasmissione dei dati contro la quale A. ha interposto
un ricorso al tribunale amministrativo federale. Il ricorso risulta ancora pendente
e pertanto non è dato di sapere se la trasmissione dei dati può essere effettuata
o meno. Detto in altri termini le informazioni che ora sono richieste dalla Procura
- 6 -
di Ferrara risultano tuttora sub-judice in riferimento al ricorso pendente al tribu-
nale amministrativo federale”. Con la comunicazione in questione, che con-
ferma il contenuto del rapporto di perquisizione del 10 aprile 2019 (v. act. 1.2,
p. 2), l’opponente non sembra aver invocato particolari interessi segreti da pro-
teggere giusta l’art. 248 CPP. Sennonché, in sede di risposta, essa ha ulterior-
mente motivato la necessità di mantenere i sigilli sulla documentazione litigiosa,
affermando che, da un lato, vi sarebbe la potenziale violazione della riserva
contenuta all’art. 27 par. 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (in seguito: CDI
CH-I; RS 672.945.41); d’altro lato, sussisterebbero “i motivi di cui all’art. 169
CPP che giustificano l’apposizione dei sigilli e che impediscono di conseguenza
la trasmissione delle informazioni e dei documenti all’autorità richiedente tenuto
conto che la rivelazione di tali dati esporrebbe a procedimento penale la per-
sona fisica che è proprietaria ed amministratrice di A. SA” (v. act. 4, p. 4).
3. Nei casi in cui la Corte dei reclami penali interviene quale autorità di levata dei
sigilli, essa procede in due fasi: essa statuisce dapprima sull’ammissibilità della
perquisizione e, in caso affermativo, verifica l’adempimento o meno delle con-
dizioni per il dissigillamento. La perquisizione è ammissibile se, sulla base degli
atti dell’inchiesta disponibili, sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare
tale misura e a ritenere che tra le carte vi siano documenti d’importanza, perlo-
meno apparente, per l’inchiesta, il tutto nel rispetto del principio della proporzio-
nalità (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2009.22 del 23 febbraio
2010 consid. 2; GLUTZ, Commentario basilese, 2015, n. 38 ad art. 9 AIMP). In
relazione al predetto sospetto di reato, occorre verificare che i fatti oggetto d’in-
dagine all’estero costituiscano un reato anche secondo il diritto svizzero (v.
art. 64 cpv. 1 AIMP), precisato che per la levata dei sigilli è sufficiente che i
documenti sequestrati siano utili per lo Stato rogante (v. DTF 127 II 151 consid.
4c/bb; sentenza BB.2009.22 consid. 2; TPF 2004 12 consid. 2.1 in fine). Non è
necessario che al momento del dissigillamento vi sia una connessione concreta
(“ein konkreter Sachzusammenhang”) tra l’inchiesta estera e ogni singolo do-
cumento sigillato (v. DTF 130 II 193 consid. 4.3). L’autorità d’esecuzione deve
evidenziare una tale connessione al momento dell’emanazione della decisione
di chiusura con la quale viene concessa l’assistenza giudiziaria e ordinata la
trasmissione dei documenti all’autorità rogante (v. DTF 130 II 193 cosid. 4.3;
sentenza BB.2009.22 consid. 2; GLUTZ, op. cit., n. 38 ad art. 9 AIMP).
3.1 Alla base della perquisizione dei locali dell’opponente e della richiesta di levata
dei sigilli presentata dall’AFD, vi è una domanda di assistenza giudiziaria inter-
nazionale inoltrata dalla Procura di Ferrara (v. supra Fatti lett. A). Le indagini
italiane hanno messo alla luce una rilevante frode carosello all’IVA nel settore
dei materiali tecnologici che coinvolgerebbe diverse società italiane ed estere,
- 7 -
in parte controllate dalle persone indagate, che avrebbe permesso di ottenere
un illecito profitto costituito dall’imposta sul valore aggiunto fraudolentemente
sottratta alle casse dell’Erario italiano. Il sistema della frode si articolerebbe su
un gruppo di società formalmente e fiscalmente residenti in Italia, ossia: B. s.r.l.
(società cartiera) con sede fittizia a Milano, C. s.r.l. (società cartiera) con sede
fittizia a Roma, D. s.r.l. (società filtro) con sede fittizia a Roma, E. s.r.l. (società
filtro) con sede fittizia a Roma e F. s.r.l. (società filtro) con sede a Milano, tutte
amministrate da persone irreperibili di etnia rumena attive nel commercio di beni
tecnologici, verosimilmente provenienti dall’estero, nonché le società G. s.r.l.
con sede fittizia in Italia, amministrata giuridicamente e di fatto da H. e I. e
J. s.r.l., K. s.r.l., L. s.r.l. e M. s.r.l. con sedi in Italia e gestite giuridicamente e di
fatto dagli indagati N., O. e P. Sono pure state individuate tre società estere
coinvolte e riconducibili a persone di etnia rumena: Q. s.r.o. in Slovacchia, R. e
S. in Bulgaria, le quali avrebbero effettuato cessioni intracomunitarie di beni alla
B. s.r.l. L’inchiesta permetterebbe di accertare che le merci provengono da
paesi asiatici (Cina, Taiwan e Hong Kong) e, attraverso una particolare proce-
dura amministrativa, arrivano in Italia via i porti olandesi in esenzione di IVA. La
fitta rete di società in cui si registrerebbero numerosi passaggi dei beni com-
prenderebbe J. s.r.l. e G. s.r.l. che acquisterebbero i beni direttamente dai buffer
D. s.r.l. e E. s.r.l. e li rivenderebbero a K. s.r.l. e ad altri clienti italiani. Col pas-
saggio successivo, K. s.r.l. rivenderebbe i medesimi beni a ulteriori clienti italiani
i quali, attraverso cessioni all’esportazione in esenzione di IVA, li rivendereb-
bero a clienti in Svizzera. L’inchiesta avrebbe permesso di stabilire che tutti i
beni d’un valore globale di circa EUR 30 milioni immessi sul territorio italiano
tramite la missing trader B. s.r.l. sarebbero stati esportati in Svizzera in esen-
zione di IVA da svariate ditte italiane, tra le quali la T. s.r.l. a Milano (v. act. 1.1,
p. 2). L’autorità richiedente necessita informazioni per determinare il destinata-
rio finale dei beni e provare la rotazione dei medesimi beni nel circuito della
frode. La ricorrente figura nella lista delle aziende elvetiche che avrebbero ac-
quistato dei beni alle ditte italiane di cui sopra.
Sulla base di quanto precede, l’autorità d’esecuzione ha dato seguito alla do-
manda di assistenza italiana, ordinando la perquisizione della sede della ricor-
rente, al fine di reperire elementi utili per l’inchiesta estera. L’esposto dei fatti
presentato dall’autorità rogante è ossequioso delle condizioni poste dagli art.
14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP e dalla giurisprudenza (v. sentenza del Tri-
bunale penale federale RR.2018.332 del 31 gennaio 2019 consid. 2.1). I com-
portamenti descritti in rogatoria possono senz’altro essere sussunti in Svizzera
al reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale federale
1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002
consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 con-
sid. 3.3 e 3.5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.75-76 del 19 di-
cembre 2012 consid. 3.4), per cui la doppia punibilità è certamente data.
- 8 -
3.2 La perquisizione effettuata presso la sede dell’opponente ha permesso all’AFD
di trovare fatture e prove d’acquisto effettuate dalla medesima presso ditte
estere indicate in rogatoria, tra le quali la T. s.r.l., con le relative fatture di riven-
dita (v. act. 1, p. 2, e 1.2, p. 3). Va precisato che l’opponente ha chiesto l’appo-
sizione dei sigilli unicamente sulla documentazione cartacea e informatica con-
cernente i suoi acquisti presso la T. s.r.l. e la relativa rivendita ai suoi clienti
(v. act. 1, p. 3, e 4, p. 3). Come rettamente rilevato dall’autorità d’esecuzione,
tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di ricostruire i
flussi delle merci oggetto della frode. La pertinenza della stessa per il procedi-
mento estero non può quindi essere esclusa. Sotto questo profilo nulla osta
dunque alla levata dei sigilli in esame.
4.
4.1 Secondo l’opponente i sigilli sulla documentazione litigiosa si giustificherebbero
sulla base dell’art. 169 CPP, disposizione che impedirebbe la trasmissione delle
informazioni e dei documenti all’autorità rogante “tenuto conto che la rivelazione
di tali dati esporrebbe a procedimento penale la persona fisica che è proprietaria
e amministratrice di A. SA. La genericità delle motivazioni esposte dall’autorità
richiedente non permette in effetti di escludere che anche l’opponente, e di ri-
flesso la persona di riferimento di A. SA, possa essere oggetto di indagine in
Italia” (v. act. 4, p. 4).
4.2 Secondo l’art. 169 cpv. 1 CPP, chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua
deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da: poterlo rendere
penalmente responsabile (lett. a); poterlo rendere civilmente responsabile,
sempreché l’interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del per-
seguimento penale (lett. b). La facoltà di non deporre sussiste anche se con la
sua deposizione l’interessato originasse elementi a carico di una persona a lui
vicina ai sensi dell’articolo 168 capoversi 1-3, fatto salvo l’articolo 168 capo-
verso 4 (cpv. 2). I segreti di cui il giudice della levata dei sigilli deve tenere conto
nella sua decisione risultano dalla legge, in primo luogo dai divieti di sequestro
e quindi, mutatis mutandis, dai diritti di non deporre (v. THORMANN/BRECHBÜHL,
op. cit., n. 45 ad art. 248 CPP). Se il giudice constata che i documenti sigillati
non sono toccati da tali segreti o da altri interessi segreti degni di protezione, i
sigilli possono essere levati e la documentazione consegnata all’autorità penale
affinché proceda alla perquisizione (v. sentenze del Tribunale federale
1B_314/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.2 e 4.4.2 e 1B_241/2008 del
26 febbraio 2009 consid. 5.4 e 5.7; sentenza del Tribunale penale federale
BE.2008.3 del 24 giugno 2008 consid. 4). Fra i segreti degni di protezione la
giurisprudenza ha già avuto occasione di escludere ad esempio quelli legati alla
volontà di una società di mantenere l’anonimato in merito ai propri collaboratori
(sentenza del Tribunale penale federale BE.2018.15 del 14 gennaio 2019 con-
sid. 2.8.7-2.8.8). Dall’art. 264 cpv. 1 CPP risulta che il diritto di non deporre
- 9 -
legato alla protezione di sé stesso o di persone vicine non si contrappone alla
misura del sequestro (v. THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n. 46 ad art. 248 CPP),
poiché si tratta di una misura alla quale l’imputato non è tenuto a partecipare
attivamente. Lo stesso vale anche per le persone che possono far valere il diritto
di non deporre per ragioni inerenti alla loro protezione o alla protezione di per-
sone a loro vicine. Il sequestro è soggetto a talune restrizioni quando si tratta di
proteggere la sfera privata o particolari rapporti di fiducia, come per esempio
quello fra medico e paziente (FF 2006 1149). Non sono coperti da segreto de-
gno di protezione motivi riguardanti le tattiche processuali dell’imputato volte ad
impedire che l’autorità penale raccolga prove a suo carico (v. sentenza del Tri-
bunale federale 1B_487/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.8).
Da quanto precede risulta quindi che l’opponente non può rifiutare la perquisi-
zione e il sequestro della documentazione cartacea e informatica sigillata sulla
base del diritto di non deporre di cui all’art. 169 CPP.
5.
5.1 L’opponente afferma infine che la levata dei sigilli non potrebbe avvenire in
quanto, parallelamente alla rogatoria penale, sarebbe pendente dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale un ricorso contro una decisione dell’Amministra-
zione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) emanata a seguito di una
domanda di assistenza amministrativa fiscale formulata dall’Agenzia delle en-
trate italiana riguardante i medesimi fatti oggetto di procedimento penale. Essa
chiede l’acquisizione agli atti dell’incarto amministrativo (n. A-3746/2018), il
quale permetterebbe di prendere conoscenza del fatto che le informazioni og-
getto di potenziale trasmissione sulla base del procedimento di assistenza am-
ministrativa fiscale soggiacerebbero alle restrizioni di impiego e agli obblighi di
confidenzialità previsti dalle disposizioni di assistenza amministrativa della Con-
venzione per evitare le doppie imposizioni (art. 27 par. 2 CDI CH-I). I sigilli di
cui alla presente procedura servirebbero ad evitare che le informazioni conte-
nute nei documenti vengano trasmesse all’autorità amministrativa italiana attra-
verso la rogatoria penale nonostante la riserva di cui alla summenzionata di-
sposizione.
5.2 Ora, premesso che le domande di assistenza penali e amministrative concer-
nono procedure diverse e indipendenti l’una dall’altra e che in materia di roga-
torie penali vige in ogni caso il principio della specialità (v. art. 67 AIMP), occorre
rilevare che la presente procedura riguarda unicamente la domanda di levata
dei sigilli presentata dall’AFD nell’ambito dell’esecuzione della rogatoria penale.
La presente Corte deve unicamente statuire sulla presenza o meno dei requisiti
necessari al dissuggellamento della documentazione cartacea e informatica
asportata dai locali dell’opponente (v. supra consid. 3 e 4). Attualmente non
esiste nessuna decisione mediante la quale l’autorità svizzera abbia ordinato la
- 10 -
trasmissione all’estero della documentazione in questione. Nell’ambito della
presente procedura rogatoriale, l’opponente avrà la possibilità di partecipare
alla cernita della documentazione e di esprimersi sui motivi che si opporrebbero
ad una tale trasmissione, potendo ancora impugnare la decisione di chiusura.
A questo stadio la censura in questione risulta quindi prematura.
6. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dall’AFD deve dunque
essere accolta. L'autorità d’esecuzione è autorizzata a procedere al dissigilla-
mento e alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto
suggello.
7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di
reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73
LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale
penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento non con-
tiene tuttavia indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, tro-
vando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in ana-
logia (TPF 2011 25 consid. 3). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte
soccombente, viene addossata la tassa di giustizia di fr. 2’000.–. Non vengono
per contro assegnate ripetibili all'AFD (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
- 11 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta è accolta. L'AFD è autorizzata a procedere alla levata dei sigilli ed
alla cernita della documentazione cartacea e informatica posta sotto sigilli.
2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico dell'opponente.
Bellinzona, 18 giugno 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il vicepresidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Amministrazione federale delle dogane
- Avv. Ergin Cimen
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
La presente sentenza non è impugnabile in maniera indipendente (v. DTF 138 IV 40 consid. 2.3.1).
La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assi-
stenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 80e cpv. 1 AIMP).
Full & Egal Universal Law Academy