Sentenza del 9 giugno 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Andrea Taormina e Olivia
Pelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Perù
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.10
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Fatti:
A. Il 21 febbraio 2019 il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación, Unidad
de Cooperación judicial internacional y extradiciones) ha presentato alla Sviz-
zera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento pe-
nale avviato nei confronti di Alejandro Toledo Manrique (in seguito: Toledo Man-
rique) e altri per i reati di riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Legge n. 27765), collu-
sione (art. 384 CP/peruviano) e traffico d’influenze (art. 400 Legge n. 28355).
In sostanza, Toledo Manrique, già presidente della Repubblica del Perù dal
2001 al 2006, è sospettato di aver favorito l’aggiudicazione dell’appalto relativo
alla realizzazione dell’opera autostradale che collega il Perù al Brasile
(“Proyecto Corredor Vial Interocéanico Sur Perù-Brasil, Tramos 2 y 3”) a un
consorzio di società tra cui figurava la società C., succursale Perù, facendosi
promettere o accettando il pagamento di un importo di almeno USD 20 milioni.
Tale denaro sarebbe stato versato dalla società C. tramite svariate operazioni
finanziarie poste in essere da A. (v. act. 1.3, pag. 11 e segg.).
Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione e la
trasmissione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la
banca D., Ginevra, intestata a A. (v. act. 1.3, pag. 5 e seg.).
B. Con decisione del 10 luglio 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel me-
rito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordi-
nate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione
nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria relativa alla relazione di
cui sopra, già in possesso dell’autorità inquirente elvetica nell’ambito del proce-
dimento interno n. SV.17.0533 (v. atto 04-01-0019 e segg. incarto MPC).
D. Con decisione di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità peruviane di svariata documentazione bancaria concernente
la relazione n. 1 presso la banca D. (v. act. 1.2).
E. Il 31 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo la reiezione della domanda di assistenza e l'annullamento della de-
cisione impugnata. A titolo sussidiario, egli chiede che quest’ultima sia annullata
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e la rogatoria dichiarata inammissibile. A titolo ancora più sussidiario, egli
chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di assistenza
rinviata all’autorità rogante affinché venga migliorata risp. completata. A titolo
ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e
che la causa sia rinviata al MPC affinché si proceda ad una cernita della docu-
mentazione con esclusione risp. oscuramento di quella non pertinente per l’in-
chiesta estera. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede la modifica del punto 2
del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che deve essere trasmessa
solo la documentazione relativa al periodo da maggio 2009 a dicembre 2014,
ad esclusione delle pagine 79-154 del documento 2 (v. act. 1, pag. 2 e seg.).
F. Con presa di posizione del 24 gennaio 2020 l’UFG chiede che il gravame sia
dichiarato inammissibile (v. act. 7). Con risposta del 30 gennaio 2020 il MPC
chiede che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Con replica del 5 marzo 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 14), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali
(v. act. 13).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP;
RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i
gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica del Perù
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giu-
diziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del
Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1).
Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella
fattispecie è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa
il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la
Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto
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internazionale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o impli-
citamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi-
stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-
mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 2 dicembre
2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k
AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, il
ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV
134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79
consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene di aver concluso un accordo con la procura peruviana a
seguito del quale egli non sarebbe più indagato in Perù, rimanendo a disposi-
zione dell’autorità inquirente unicamente in qualità di testimone. La domanda di
assistenza sarebbe quindi divenuta priva d’oggetto. Egli avrebbe chiesto all’au-
torità rogante, tramite il suo legale in Perù, di ritirare l’attuale rogatoria, ciò che
sarebbe dovuto avvenire a breve.
Ora, come rettamente rilevato dal MPC, nella misura in cui il procedimento
all’estero non riguarda (o riguardava) unicamente il ricorrente, ma è diretto an-
che contro Toledo Manrique e altri, la domanda di assistenza mantiene la sua
ragione di essere anche se il predetto ha concluso un accordo con le autorità
peruviane. Per tacere comunque del fatto che quest’ultime non hanno dichiarato
sino ad oggi di voler ritirare la loro domanda (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 con-
sid. 5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5a ediz. 2019, n. 305). In queste condizioni, la censura va pertanto respinta.
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3. L’insorgente ritiene che l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia insuffi-
ciente e non permetterebbe di verificare il rispetto del principio della proporzio-
nalità.
3.1 L’art. 22 n. 1 Trattato svizzero-peruviano prevede che la domanda deve conte-
nere le indicazioni seguenti: l’autorità che la presenta e, all’occorrenza, l’autorità
incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l’oggetto e il
motivo della domanda (lett. b); nella misura del possibile, il nome completo, il
luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona in questione,
al momento della presentazione della domanda (lett. c); una descrizione dei fatti
(data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo
all’indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di
consegna ai sensi dell’art. 15 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pre-
tendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti total-
mente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è
proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine
all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per
la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile
(v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente
non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le
circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto
di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscrimi-
nata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della
colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a
quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 con-
sid. 1.5).
3.2 In concreto, oltre a quanto già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti
lett. A), dalla rogatoria peruviana risulta che la società C. avrebbe pagato ingenti
somme di denaro all’ex presidente peruviano Toledo Manrique affinché
quest’ultimo rendesse difficile, se non impossibile, la partecipazione di altre so-
cietà al concorso pubblico relativo alla costruzione del corridoio autostradale
che collega il Perù al Brasile. Una volta attribuito l’appalto al consorzio integrato
dalla società C., i pagamenti sarebbero stati effettuati a diverse società del
gruppo imprenditoriale del ricorrente, come ad esempio group E., F. & Co e
G. LLC, con destinazione finale Toledo Manrique. Essi sarebbero intervenuti a
tappe nel periodo 2006-2010 per un importo complessivo di circa USD 20 mi-
lioni con risorse non contabilizzate depositate su conti offshore, attraverso ope-
razioni bancarie all’estero. L’autorità rogante aggiunge che, tra il 2005 e il 2005,
H. avrebbe comunicato a I., presidente del consiglio di amministrazione di
J. SA, a K., direttore di L. SA, e a M., presidente del consiglio di amministrazione
di N. SA, l’accordo illecito con Toledo Manrique (v. act. 1.3, pag. 11 e segg.).
L’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 22 n. 1 Trattato
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svizzero-peruviano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'in-
dagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
4. Il ricorrente afferma infine che, mancando un nesso di causalità tra i fatti inda-
gati all’estero e i versamenti sul suo conto, la decisione impugnata violerebbe il
principio della proporzionalità, concedendo peraltro un’assistenza maggiore di
quella richiesta dall’autorità rogante. A titolo sussidiario, egli chiede che si pro-
ceda a una cernita della documentazione bancaria, con oscuramento dei docu-
menti non pertinenti per l’inchiesta peruviana.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II
404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio
2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste
nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi-
mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto-
rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago-
sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi
in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con-
sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251
consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio
2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri-
chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata
prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa-
trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le per-
sone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con-
sid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale
1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri-
bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La tra-
smissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità deb-
bano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1;
121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no-
vembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113
del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità
(v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte
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delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosid-
detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa
soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedi-
mento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II
241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosid-
detta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca ge-
nerale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito
in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità
che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto
che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113
Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita,
ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce-
dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto
"Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373
consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter-
pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri-
buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per
concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e
dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza
(TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39
del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).
4.2 In concreto, l’autorità rogante ha messo in evidenza svariate operazioni inter-
venute sul conto del ricorrente interessanti per l’inchiesta estera. In data 11 di-
cembre 2009, sul conto in questione sono stati versati USD 3 milioni provenienti
da una relazione bancaria intestata ad O., madre del ricorrente, conto destina-
tario a sua volta, due giorni prima, del medesimo importo proveniente da
P. Corp., società collettrice dei valori patrimoniali destinati alla corruzione ricon-
ducibile al ricorrente e al centro delle indagini estere, società che a sua volta ha
ricevuto denaro dalle già citate F. & Co e G. LLC. La relazione del ricorrente è
stata peraltro destinataria di un altro accredito di USD 2 milioni avvenuto il
10 maggio 2010, sempre in provenienza da un conto di O., valori anche in que-
sto caso riconducibili a precedenti versamenti provenienti da un conto intestato
ad O. Corp. Ora, se è vero che l’autorità rogante ha chiesto di poter ottenere la
documentazione bancaria relativa al periodo 2009-2014, nulla può essere ec-
cepito nei confronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere
tutta la documentazione bancaria. Tale modo di procedere, ossequioso del prin-
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cipio di celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è con-
forme alla giurisprudenza (v. supra consid. 4.1). Dovendo l’autorità estera rico-
struire flussi patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documenta-
zione bancaria nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta
la richiesta sussidiaria del ricorrente di effettuare una cernita dei documenti e di
oscurare quelli che non sembrano pertinenti per le indagini estere, anche per-
ché tale documentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di scoprire
l’esistenza di altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti og-
getto d’indagine (v. ibidem). In conclusione, potendo i beni patrimoniali giunti
sulla relazione del ricorrente essere collegati con l’attività corruttiva oggetto
delle indagini estere, l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce
della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten-
zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin-
cipio della proporzionalità.
5. Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gra-
vame integralmente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già
versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 giugno 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Andrea Taormina e Olivia Pelli
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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