Sentenza del 3 agosto 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA, rappresentata dall’avv. Pascal Delprete
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.113
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Fatti:
A. Il 26 maggio 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria,
completata il 29 giugno e il 6 ottobre 2015 nonché il 2 dicembre 2019,
nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. S.p.A., C.,
D., E., F., G. e altri per titolo di corruzione di pubblici ufficiali di Stati esteri.
Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipo-
tizza, in sostanza, la realizzazione da parte di manager di B. S.p.A. di reati
corruttivi in relazione all'acquisto della concessione per lo sfruttamento del
giacimento petrolifero H., situato sul delta del fiume Niger, in Nigeria (v. act.
1.0, doc. I). Con il complemento rogatoriale del 2 dicembre 2019, l'autorità
richiedente ha chiesto alle autorità elvetiche “di volere: 1. assumere dichia-
razioni da I. ordine alla provenienza dei documenti allegati alla mail ricevuta
in data 18.5.2011 dall’indirizzo J.@yahoo.com, in particolare I. vorrà chiarire
chi sia la persona fisica che glieli ha inviati e per quale motivo e vorrà altresì
riferire quanto a sua conoscenza in ordine al trasferimento della somma di $
1.092.015,000 a K. presso la banca L.; 2. Acquisire presso I. ogni docu-
mento, anche in forma elettronica, che consenta di chiarire le circostanze
specificate sub. 1” (act. 1.0, doc. E).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 3 dicembre 2019 il MPC, autorità
alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu-
zione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'au-
torità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate
con decisioni separate (v. act. 1.0, doc. O).
C. In data 9 dicembre 2019, la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) ha
proceduto alla perquisizione degli uffici della A. SA, a Mendrisio, operazione
che ha portato al sequestro di svariata documentazione su supporto infor-
matico (v. act. 1.0, doc. D).
D. Il 3 aprile 2020 il MPC ha emanato una decisione di chiusura mediante la
quale ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante di “dati informatici in
formato cartaceo (doc. n. 0001-0069)” (v. act. 1.0, doc. A).
E. Il 4 maggio 2020 A. SA ha interposto ricorso contro la decisione in questione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulan-
done l’annullamento. In via principale, essa chiede che non venga data ese-
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cuzione alla rogatoria e ai suoi complementi e che non si proceda alla tra-
smissione dei documenti litigiosi. In via subordinata, essa chiede che sia or-
dinato al MPC di interpellare il Tribunale di Milano, Sezione VII penale, al
fine di chiarire la fondatezza e l’utilità probatoria del complemento rogatoriale
del 2 dicembre 2019 alla luce di quanto deciso dallo stesso Tribunale me-
diante ordinanza del 13 novembre 2019. Una volta ottenuto risposta, il MPC
deve nuovamente pronunciarsi in merito all’ammissibilità del complemento
rogatoriale di cui sopra mediante nuova decisione sulla concessione o meno
e sulla portata dell’assistenza. In via ancora più subordinata, essa chiede
che sia ordinato al MPC di chiarire i quesiti esposti al punto 78 del ricorso.
Una volta ottenuto risposta, il MPC si pronuncerà nuovamente in merito
all’ammissibilità del complemento rogatoriale del 2 dicembre 2019 mediante
nuova decisione sulla concessione o meno e sulla portata dell’assistenza
(v. act. 1 pag. 24 e seg.).
F. Con osservazioni del 22 maggio 2020, l'UFG ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9). Con scritto del me-
desimo giorno, il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta
al ricorso, chiedendo di respingere il gravame e di confermare la decisione
impugnata (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente
per conoscenza (v. act. 10).
G. Con scritto del 26 maggio 2020, trasmesso al MPC e all’UFG per conoscenza
(v. act. 12), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali
(v. act. 11).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi
contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in ma-
teria di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga al-
trimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in mate-
ria penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2
lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confede-
razione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vi-
gore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa
e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore
mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-sviz-
zero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Con-
venzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS;
non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione
Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguar-
danti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei pro-
venti di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il
1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic;
RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto
in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure
quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello
pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in
materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 con-
sid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle
pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e
art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen-
tali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 con-
sid. 7c).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fe-
derale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1,
80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente contesta la trasmis-
sione all’estero di documentazione sequestrata nei suoi locali, la legittima-
zione è data (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze
del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2;
RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1).
2. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio della pro-
porzionalità e dell'utilità potenziale, nonché il divieto della fishing expedition,
nella misura in cui il MPC intende trasmettere alle autorità italiane documen-
tazione raccolta mediante atti istruttori inutili alla luce dell’ordinanza del
13 novembre 2019 del Tribunale di Milano (v. act. 1.0, doc. R).
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2.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la do-
cumentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3;
139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3;
122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257
del 26 maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le infor-
mazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie
o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.146 del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non di-
spone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere deter-
minate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che
conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assun-
zione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è
manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o
se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto
inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241
consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 mag-
gio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità
estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura cri-
minale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità della relativa docu-
mentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche
coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II
241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 di-
cembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2;
1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La trasmissione
dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande
complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza
del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 con-
sid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame da parte delle autorità di ese-
cuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosiddetta utilità poten-
ziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per
quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale
all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con-
sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosiddetta
fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca gene-
rale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I
218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 con-
sid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile
procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c;
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sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 con-
sid. 3.1).
2.2
2.2.1 In concreto, le autorità inquirenti italiane ipotizzano accordi per il versamento
di tangenti a pubblici ufficiali nigeriani a seguito del "settlement agreement"
intervenuto il 29 aprile 2011 tra il governo nigeriano, la società nigeriana M.
Ltd., la società N. Ltd., facente parte del gruppo B. S.p.A. e società del
gruppo O. In base all'accordo raggiunto tra il governo nigeriano e società dei
gruppi B. S.p.A. e O., B. S.p.A. avrebbe dovuto pagare la somma di
USD 1'092'040'000.– per la concessione dei diritti di sfruttamento economico
sul blocco H. Sulla base di un accordo tra il governo nigeriano e M. Ltd., tale
somma sarebbe stata trasferita a M. Ltd. in cambio della rinuncia a qualsiasi
pretesa o azione legale in corso relativa ai diritti di sfruttamento sul blocco
H. Effettivamente, sulla base di tale accordo B. S.p.A. avrebbe versato la
predetta somma, pagata in un "escrow account" a nome del governo nige-
riano presso la banca P. a Londra. L'autorità rogante ritiene che una parte
considerevole di tale somma fosse destinata a remunerare pubblici ufficiali
nigeriani. Versamenti ad apparente finalità corruttiva sarebbero stati effet-
tuati con la massa di denaro (circa USD 800 milioni) accreditata dal governo
nigeriano in data 23 agosto 2011 a favore di due conti intestati a M. Ltd.
presso la banca Q. e la banca R. Una parte della somma, dell'ammontare di
USD 215 milioni, sarebbe rimasta bloccata per più di due anni nel Regno
Unito a causa di una controversia civile tra l'intermediario F. che avrebbe
agito per conto della società S., e l'asserito proprietario di M. Ltd., l'ex mini-
stro del petrolio nigeriano T. Detta somma sarebbe infine stata parzialmente
svincolata, limitatamente all'importo di USD 110.5 milioni, a favore dell'inter-
mediario F., a seguito della sentenza resa dalla Commercial Court di Londra
in data 17 luglio 2013. Di fatto, i fondi che erano depositati, per conto della
banca AA., su un "Court Account" presso la banca BB. Londra sarebbero
stati recentemente trasferiti, quanto all'importo di USD 110.5 milioni (più in-
teressi) riconosciuto a F., sul conto della banca CC. di Basilea. Tale trasferi-
mento sarebbe stato materialmente effettuato dallo studio legale DD. LLP di
Londra per conto dello stesso F. Il trasferimento sarebbe stato effettuato
senza notificare il movimento di denaro all'autorità antiriciclaggio britannica,
malgrado si trattasse di una somma ingente e connessa ad un'operazione
con risvolti estremamente critici dal punto di vista penale. L'autorità rogante
ritiene che la somma di USD 215 milioni su cui si è svolta la causa civile a
Londra fosse certamente destinata, almeno in parte, alla remunerazione di
pubblici ufficiali e al pagamento di "kickbacks" a manager B. S.p.A. e agli
intermediari F./EE. e C./FF. Essa ha quindi chiesto alle autorità elvetiche di
effettuare in via d'urgenza il blocco della somma trasferita in Svizzera da DD.
LLP per conto di F., presso la banca CC. di Basilea (IBAN: no. 1) ovvero
presso qualsiasi altra banca della Confederazione elvetica qualora detta
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somma sia stata ulteriormente trasferita, anche per importi frazionati (v. act.
1.0, doc. I, pag. 3 e seg.).
2.2.2 Per quanto riguarda più da vicino la ricorrente, la cui ragione sociale sino al
luglio 2017 era A. Finanziaria SA (v. act. 1.0, doc. B), l'autorità rogante af-
ferma che "K. Ltd è il soggetto a favore del quale, il 24 maggio 2011, è stato
disposto il trasferimento della somma di $ 1'092'015'000 dall'escrow account
banca P. di Londra su cui poteva operare il Governo Nigeriano. Il trasferi-
mento non è andato a buon fine per il rifiuto della banca svizzera L. di dar
seguito all'operazione "for compliance reasons". L'analisi della documenta-
zione bancaria trasmessa per questa vicenda dalle Autorità svizzere ha con-
sentito di individuare ulteriori elementi che necessitano di approfondimenti
investigativi. In primo luogo, è emerso che il conto banca L. non è intestato
a K. Ltd, società delle Marshall Islands, ma a K. LP, soggetto giuridico regi-
strato in Canada in base a un "Limited Partnership Agreement", in cui tanto
il General Partner che il Limited Partner sono lo stesso soggetto giuridico,
ovvero K. Ltd. In pratica la società delle Marshall Islands si è accordata con
sé stessa per registrare un indirizzo operativo in Canada e aprire un conto
bancario in Svizzera. I soggetti autorizzati a operare sul conto, con potere di
firma, sono tutti italiani: si tratta di G., GG. e HH. Gli stessi soggetti sono
indicati nel formulario A come beneficiari finali della relazione bancaria. G.,
persona indagata nel presente procedimento, è un cittadino italiano iscritto
all'AIRE dal 1990, con residenza dichiarata a Port Harcourt (Nigeria). Rico-
pre la carica di Vice-Console Onorario d'Italia a Port Harcourt. È chairman
della II. Ltd Contracting di Port Harcourt, Rivers State e di JJ. Ltd di Abuja,
entrambe società nigeriane che hanno rivestito il ruolo di subcontractor della
società nigeriana KK. Alcuni documenti rinvenuti nel computer dell'indagato
E., che è stato sottoposto a sequestro, hanno rivelato un ruolo attivo di G.
nei tentativi di trasferimento delle somme versate da B. S.p.A. sull'escrow
account del Governo della Nigeria e destinate a M. Ltd., nonché un collega-
mento diretto con l'ex Attorney General LL. Soprattutto è stata rinvenuta una
bozza d'accordo per cui M. Ltd. si impegna a trasferire la somma di
$ 50'000'000 su un conto di K. presso la banca MM. (UK), senza alcuna ap-
parente causa lecita. In relazione al conto bancario di K. è stato poi indicato
come indirizzo per le comunicazioni quello di A. FINANZIARIA s.a., PO BOX
[…], 6901 Lugano. Ulteriori elementi collegano G. a A. FINANZIARIA s.a.: è
stato accertato, ad esempio, che l'automezzo BMW X5 con targa svizzera TI
[…], in uso al G., è intestato alla NN. SA (società che possiede la tenuta
agricola del G. in Italia) presso A. FINANZIARIA s.a., e l'indirizzo di G. ripor-
tato sulla licenza di circolazione associata all'automezzo è presso A.
FINANZIARIA s.a., via Z., Mendrisio. La visura camerale di A. FINANZIARIA
s.a. riporta come ultimo recapito "via Z. - 6850 Mendrisio" e, come recapiti
precedenti, i seguenti recapiti in Lugano (6900); nell'ordine "via Y.", "via X. "
e "via W.". L'amministratore unico e direttore è indicato in I. Inoltre, diverse
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intercettazioni telefoniche disposte da questo Ufficio nell'ottobre 2014 testi-
moniano di collegamenti tra G. e A. FINANZIARIA s.a. e OO. Il coinvolgi-
mento di A. FINANZIARIA s.a. e OO. nell'operazione K. e i perduranti contatti
con G. rendono necessario acquisire tutta la documentazione pertinente
presso la società e assumere le dichiarazioni di I. sulla vicenda, con specifico
riferimento al ruolo di G. e K. nel trasferimento del denaro di H." (act. 1.0,
doc. L, pag. 1 e segg.).
2.2.3 Con il complemento del 2 dicembre 2019 l’autorità rogante ha inoltre affer-
mato che tra la documentazione rinvenuta presso la fiduciaria del ricorrente
“è presente un documento che dimostra come K. abbia avuto il possesso di
documenti formati da B. spa e, in ipotesi, di esclusiva disponibilità di B. spa.
Ciò è dimostrato dal contenuto di una mail trasmessa in data 18.5.2011
dall’indirizzo J.@yahoo.com all’indirizzo I.@A.com con oggetto “Assess-
ment4”. La stessa email è stata inoltrata il giorno successivo da I.(I.@A.com)
a OO. (OO.@A.com) […]. La email, che non riporta alcun testo, contiene
degli allegati, e in particolare i documenti di seguito indicati: 2, 3, 4, 5. Eb-
bene, tali documenti relativi a H. erano tutti nella disponibilità di B. S.p.A. e
– quanto meno i numeri 3 e 4 (doc. 3 e doc. 4) – non erano formalmente a
conoscenza di nessuno al di fuori di B. S.p.A.” (act. 1.0, doc. E, pag. 2 e
seg.). In sostanza, l’autorità rogante ipotizza un legame tra la disponibilità in
capo a K. di tali documenti e il ricevimento della somma di
USD 1'092'015'000.– di cui sopra. Ed è per questo che ha ritenuto che “allo
scopo di ricostruire in quale modo i documenti B. S.p.A. siano pervenuti a K.
è necessario interrogare I. che dovrà chiarire chi sia la persona fisica che
glieli ha inviati servendosi dell’indirizzo di posta elettronica J.@yahoo.com”
(act. 1.0, doc. E, pag. 3).
2.2.4 Va innanzitutto rilevato che questa Corte ha già avuto modo di constatare,
nell’ambito di una procedura ricorsuale concernente l’amministratore unico
della ricorrente I., come il verbale d’interrogatorio di quest’ultimo del 9 dicem-
bre 2019 sia senz’altro utile per l’autorità rogante, precisando che l’ordinanza
del 13 novembre 2019 emanata dal Tribunale di Milano, Sezione VII Penale,
non costituisce un ostacolo alla concessione dell’assistenza (v. sentenza del
Tribunale penale federale RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4). Le
considerazioni ivi sviluppate vanno quindi qui riprese e ribadite. Per quanto
riguarda i documenti litigiosi, sequestrati in occasione della perquisizione av-
venuta il 9 dicembre 2019 nei locali della ricorrente, questi presentano a loro
volta un’utilità potenziale indiscutibile per le autorità di perseguimento penale
italiane. Come indicato dal MPC nella sua decisione (v. act. 1.0, doc. A, pag.
7), la PGF ha proceduto alla ricerca della e-mail del 18 maggio 2011 nelle
immagini forensi create durante la perquisizione dei locali della ricorrente, la
quale ha permesso di identificarla e di ritrovare i quattro allegati come de-
scritto nel rapporto del 10 gennaio 2020 (v. act. 1.0, doc. A1), documenti che,
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per facilitarne la lettura e la comprensione, sono stati stampati e allegati al
rapporto in questione (v. doc. n. 0001-0047). La PGF ha inoltre eseguito
un’ulteriore ricerca mediante la parola chiave “J.@yahoo.com” stampando il
frammento di file contenente tale parola (v. doc. n. 0048-0069). Dando se-
guito alla richiesta della ricorrente, il MPC ha omesso i nomi da essa indicati
e riconosciuti come estranei alla fattispecie in oggetto (v. doc. n. 0059, 0061,
0062, 0065, 0066, 0067 e 0068). Anche se l’autorità rogata non è stata in
grado, come richiesto dallo Stato rogante, di identificare il proprietario dell’in-
dirizzo “J.@yahoo.com” i documenti litigiosi potrebbero fornire ulteriori infor-
mazioni concernenti la provenienza dell’e-mail del 18 maggio 2011 e dei do-
cumenti allegati in relazione al trasferimento della somma di USD 1.1 miliardi
a K.
Spetterà comunque al giudice italiano valutare l’utilità di tali documenti per il
procedimento estero. Va quindi disattesa la richiesta della ricorrente di far
interpellare all’uopo il Tribunale di Milano. In definitiva, la domanda di assi-
stenza rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammis-
sibile ricerca indiscriminata di prove, per cui le censure in questo ambito
vanno respinte.
2.3 Nel suo gravame, la ricorrente sostiene che “dal rapporto di polizia di cui al
doc. Al e dalla decisione di chiusura qui impugnata (doc. A), se ne deduce e
si comprova l’ipotesi avanzata dalla ricorrente, ossia che la e-mail datata
18.05.2011 “J.@yahoo.com” non è stata rinvenuta (non è stata trovata al-
cuna traccia tangibile) nell’account di posta elettronica del figlio (Signor OO.).
A non averne dubbio, si tratta di un fatto anomalo, dal momento che i mezzi
tecnici a disposizione degli inquirenti di polizia preposti a tali a analisi per-
mettono notoriamente di ritrovare pure e-mail cancellate o di fare dei logs di
posta locale oppure dell’header di un messaggio di posta” (act. 1, pag. 21 e
seg.). Essa aggiunge che “né nel Rapporto di polizia suddetto, né nella de-
cisione di chiusura qui impugnata, si riferisce che la e-mail datata 18.05.2011
“J.@yahoo.com” sia effettivamente transitata tramite l’account di posta elet-
tronica del Signor I. e sia successivamente stata inviata all’account di posta
elettronica del Signor OO. Sostenere, come fa il MPC, che la predetta e-mail
si trovava nella cartella di archiviazione locale di posta non significa ancora
la prova che tale e-mail sia pervenuta nella posta elettronica del signor I.”
(act. 1, pag. 22). Ora, tali questioni non necessitano di essere approfondite
dal giudice dell’assistenza. Ciò che risulta determinante in concreto è che la
documentazione raccolta, concernente l’e-mail del 18 giugno 2011 e i suoi
allegati nonché l’indirizzo di posta elettronica “J.@yahoo.com” sia potenzial-
mente utile per l’autorità rogante. Ininfluente il fatto che una trasmissione di
atti, raccolti in seguito ad una precedente perquisizione degli uffici della ri-
corrente, sia già intervenuta, nella misura in cui la documentazione litigiosa,
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frutto di analisi informatiche apparentemente più approfondite, può conte-
nere ulteriori elementi utili per il procedimento estero. Toccherà in ogni caso
al giudice estero valutare le ipotesi accusatorie formulate dall’autorità inqui-
rente e determinare il carattere probatorio della documentazione fornita dalle
autorità elvetiche. Visto quanto precede, le censure presentate in questo am-
bito vanno quindi disattese.
3. In conclusione, la decisione impugnata va integralmente confermata e il gra-
vame respinto, sia per quanto riguarda le conclusioni principali che per quelle
subordinate.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–; essa è coperta dall’anticipo delle
spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 4 agosto 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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