Sentenza del 7 settembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.120
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Fatti:
A. Il 18 luglio 2018 la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dire-
zione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assi-
stenza giudiziaria, completata in data 22 gennaio 2020, nell’ambito di un proce-
dimento penale nei confronti di B., C., D. e altri, tra cui A., per i reati di associa-
zione per delinquere (art. 416 CP/I), usura (art. 644 CP/I), frode fiscale ed emis-
sione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 decreto legislativo 74/2000),
nonché riciclaggio di denaro (art. 648 bis CP/I). In particolare, parte delle
somme di denaro riciclate risulterebbero destinate ad una potente organizza-
zione mafiosa riconducibile alla nota famiglia ‘ndranghetista dei E. Un primo
filone investigativo ha permesso di scoprire numerosi episodi di usura perpetrati
da B. e altri sodali, a cui diverse persone, trovandosi in difficoltà, si sono rivolte
ottenendo prestiti in denaro dietro restituzione di somme maggiorate, in alcuni
casi con tassi di interessi annuali fino al 120%. Ulteriori indagini hanno invece
permesso di accertare l’esistenza di un sistema fraudolento nell’ambito del com-
mercio di traffico telefonico allo scopo di acquistare da Paesi comunitari in so-
spensione di IVA, e rivendere ai reali destinatari con l’applicazione dell’imposta
che non verrà mai versata all’Erario. Questo sistema sarebbe stato attuato at-
traverso la predisposizione e la messa in opera di strutture fittizie in Italia e
all’estero deputate al riciclaggio e all’emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti, tramite l’accensione di conti correnti in Italia e all’estero dove far confluire
i pagamenti delle fatture false. Gli accertamenti sui conti correnti delle società
riconducibili agli indagati hanno permesso di individuare numerosi bonifici ban-
cari in uscita, tra le altre, a società di diritto croato. Tali somme di denaro sono
poi state trasferite su altri conti esteri, intestati principalmente a due società, la
F. LTD e la G. SA con sede a Z. (v. act. 8.1). Dalle informazioni fornite dall’au-
torità italiana tramite complemento del 22 gennaio 2020, emerge inoltre che
l’attività illecita sarebbe stata compiuta con l’utilizzo, tra le altre, della società
svizzera H. SA, operante nella compravendita di traffico telefonico all’ingrosso
(v. act. 8.2).
In base alla rogatoria, A. è indagato per aver promosso e organizzato l’associa-
zione. Sfruttando le proprie capacità e competenze informatiche egli avrebbe
creato e gestito, unitamente a B., C. e D., il sistema informatico che avrebbe
consentito l’auto-generazione di traffico telefonico fittizio sui server. Egli
avrebbe inoltre svolto mansioni di supervisione e controllo affinché ai flussi fi-
nanziari fatturati corrispondesse un equivalente quantitativo di volume di traffico
telefonico auto-generato sui server (v. act. 8.2 pag. 6).
Attraverso la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisi-
zione di svariata documentazione bancaria, la perquisizione di uffici e abitazioni
di alcuni indagati nonché il sequestro dei valori patrimoniali presenti sul territorio
svizzero riconducibili agli indagati C. e D. (v. act. 8.1 e 8.2).
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B. Con decisione del 24 gennaio 2020 il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda (v. act. 1.6.2).
C. Mediante decisione del 9 aprile 2020, il MPC ha ordinato l’acquisizione della
documentazione relativa alla relazione n. IBAN 1 (conto n. 2) presso la Banca I.
intestata ad A. (v. act. 1.6.1).
D. Con decisione del 1° maggio 2020 il MPC ha disposto il sequestro immediato
di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 2 presso la Banca I. inte-
stata ad A. (v. act. 1.6.3).
E. Il 12 maggio 2020 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di sequestro di
cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
postulando il dissequestro del suo conto (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 5 e 18 giugno 2020 il MPC rispettivamente l’UFG hanno
chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 8 e 9).
G. Con replica del 10 luglio 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v.
act. 13), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
H. Con scritto spontaneo del 14 luglio 2020, il MPC ha trasmesso una copia del
complemento rogatoriale del 10 luglio 2020 della Procura della Repubblica di
Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, mediante il quale viene richiesto il se-
questro preventivo della somma a saldo del conto corrente IBAN 1 intestata
ad A. presso la Banca I., come disposto dal Giudice delle indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano in data 1° luglio 2020 (v. act. 14 e 14.1).
I. Preso conoscenza di quest’ultimo scritto, l’UFG, il 5 agosto 2020, ha confermato
le proprie osservazioni del 18 giugno 2020 (v. act. 17). Il ricorrente è invece
rimasto in proposito silente.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa-
vore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla
relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo
italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione
delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic
e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di
un conto bancario dell’autorità federale d’esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le de-
cisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate
separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il
sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al
processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione oggetto della decisione
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impugnata, A. dispone della legittimità ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP, art.
9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007
79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Il ricorrente sostiene che il sequestro dei valori patrimoniali gli arrechi un pre-
giudizio immediato, grave ed irreparabile poiché la misura lo priverebbe dei
fondi necessari al normale sostentamento della propria famiglia. Ciò vale a
maggior ragione visti l’attuale blocco delle attività lavorative causato dall’epide-
mia di Covid e la sua attuale disoccupazione, nonché considerata l’origine lecita
dei fondi litigiosi.
2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali
ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in-
dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e
dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che
annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con-
sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren-
dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può
trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute
(pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di
essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di
un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari
vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è
sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato
e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag.
332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007
consid. 2.2 e rinvii).
2.2 In concreto, occorre rilevare che il ricorrente ha censurato soprattutto la man-
canza di un sequestro preventivo da parte dell’autorità rogante, la quale non
avrebbe richiesto il blocco dei valori litigiosi, nonché invocato l’origine lecita di
questi ultimi. Premesso che, con complemento rogatoriale del 10 luglio 2020,
l’autorità estera ha pronunciato il sequestro preventivo dei valori litigiosi nonché
richiesto espressamente il blocco in Svizzera degli stessi, le censure presentate
dal ricorrente risultano premature a questo stadio della procedura, precisato che
le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manife-
stamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Ciò detto, egli ha alle-
gato documentazione relativa alla sua attività lavorativa per la H. SA, società
per altro coinvolta nell’inchiesta italiana (v. act. 8.2 pag. 2), nonché la documen-
tazione relativa al suo conto italiano dal quale sono stati effettuati i bonifici a
favore della relazione posta sotto sequestro nonché tre buste paga a dimostra-
zione della provenienza lecita dei valori litigiosi. In sede di replica, il ricorrente,
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asserendo che la misura contestata lo priverebbe dei fondi necessari al normale
sostentamento della propria famiglia, ha inoltre prodotto documentazione ban-
caria attestante sue spese mensili (ad es. rata del mutuo, canone della carta di
credito, ecc.) nonché un verbale di conciliazione giudiziale del 6 febbraio 2017
redatto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, concernente la fine del suo
rapporto di lavoro con J. S.r.l., dal quale emerge, tra l’altro, il riconoscimento
ad A. di svariate somme, segnatamente EUR 150'000.– a titolo di incentivo
all’esodo (v. act. 12.2). Tale documentazione non permette tuttavia di chiarire
la sua globale situazione finanziaria e di verificare se egli dispone di altre entrate
per far fronte alle sue spese. Le allegazioni concernenti le sue difficoltà econo-
miche sono molto vaghe e i supporti documentali insufficienti per fare chiarezza
sull’esistenza di un effettivo pregiudizio. Del resto egli stesso sottolinea nel ri-
corso (act. 1 pag. 1) di avere conti correnti, beni immobili, beni e valori mobili in
Italia che non sono oggetto di sequestro, per cui è palese che la documenta-
zione da lui fornita è gravemente lacunosa. A queste condizioni, risulta impos-
sibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e
irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimo-
strazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art.
80e cpv. 2 lett. a AIMP.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com-
plessivi fr. 2'000.–. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 8 settembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Michele Rusca
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale non sono
impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come
anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare
una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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