Sentenza dell’11 maggio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dagli avv. Mario Brandulas e Milos
Blagojevic,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale a
Panama
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.15
- 2 -
Fatti:
A. Il 10 giugno 2019 la Procura generale della Repubblica di Panama ha presen-
tato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 3 luglio
2019, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di B., C. e D., cittadini
panamensi, per reati contro l’amministrazione pubblica sotto forma di appro-
priazione indebita ai sensi dell’art. 338 del Codice penale panamense. In so-
stanza gli indagati sono sospettati di aver appaltato il progetto di pianificazione,
di costruzione e di finanziamento del collegamento stradale verso il Brasile,
sulla base di un contratto concluso tra il Ministero delle opere pubbliche pana-
mense e la società E. SA, con un significativo sovrapprezzo per rapporto al
prezzo di mercato, ciò che avrebbe causato un considerevole pregiudizio eco-
nomico allo Stato panamense. I pagamenti derivanti dall’esecuzione, viziata
dalla sovrafatturazione, di tale contratto sarebbero confluiti su un conto intestato
alla società E. SA presso la banca F. a Panama. Da questo conto sarebbero in
seguito stati effettuati dei bonifici in favore della società A. SA presso istituti di
credito svizzeri. Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chie-
sto, in particolare, la trasmissione della documentazione afferente alla relazione
bancaria n. 1 presso la banca G., e alle relazioni n. 2 e n. 3 presso la banca H.,
tutte intestate alla società A. SA (v. act. 1.13).
B. Con decisione del 2 ottobre 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l’esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 e seg., in rubrica 2 incarto
MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità panamense
(v. atto 04-01-0001 e segg., in rubrica 4 incarto MPC).
C. Con decisioni incidentali dello stesso giorno, il MPC ha ordinato l’acquisizione
nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria riguardante le relazioni
n. 2 e n. 3 intestate ad A. SA presso la banca H. e n. 1 intestata ad A. SA presso
la banca G., atti già in possesso del MPC nell’ambito di un parallelo procedi-
mento interno (v. atto 04-01-0005 e segg., in rubrica 4 incarto MPC).
D. Con decisioni di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione all’autorità rogante della documentazione bancaria di cui sopra (v. act.1B;
1C e 1D).
E. Il 2 gennaio 2020 la società A. SA ha interposto ricorso avverso le suddette
decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale, chiedendo di dichiarare irricevibile la domanda di assistenza giudizia-
- 3 -
ria formulata dalla Procura generale della Repubblica di Panama in data 10 giu-
gno 2019 unitamente al complemento del 3 luglio 2019. Sussidiariamente essa
chiede di annullare le decisioni di chiusura di cui al punto D. A titolo ulterior-
mente sussidiario la ricorrente chiede di rinviare la causa al MPC, ordinando a
quest’ultimo di procedere alla cernita dei documenti dei conti summenzionati
(v. act. 1).
F. Con scritti del 17 e del 19 febbraio 2020, l’UFG e il MPC hanno chiesto la reie-
zione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
G. Con replica del 12 marzo 2020, la ricorrente ha confermato le sue conclusioni
ricorsuali (v. act. 14).
H. Con duplica spontanea del 17 marzo 2020, il MPC ha evidenziato come l’irrile-
vanza di taluni documenti stabilita in un altro procedimento non sia determi-
nante per questa procedura. Per il resto, il MPC ha ribadito quanto già comuni-
cato in sede di risposta (v. act. 16).
I. Con triplica dell’8 aprile 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 19), la ricorrente ha confermato le sue conclusioni ricorsuali (v. act. 18).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS
351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gra-
vami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti tra la Svizzera e Panama si ap-
plica la legge sull'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP;
RS 351.1) unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1
cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; decisione del Tribunale penale federale
RR.2013.169 del 25 febbraio 2014 consid. 1. e rinvii).
- 4 -
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri-
corso del 2 gennaio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui A. SA è titolare delle relazioni bancarie
n. 1, n. 2 e n. 3, la legittimazione a ricorrere è data (v. art. 80h lett. b AIMP e art.
9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1;
128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura
in cui il MPC si sarebbe limitato a respingere in blocco le sue obiezioni riguardo
alla trasmissione dei documenti bancari, senza fare specifico riferimento ai do-
cumenti in questione. Il MPC avrebbe perlomeno dovuto esprimersi riguardo
alla possibilità di anonimizzare i documenti riguardanti le società e i clienti di I.
estranei alla rogatoria.
2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de-
tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb-
bero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente
la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe
infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti,
delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid.
4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo
compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un even-
tuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare
una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h
lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo
documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Que-
sto affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro di-
ritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione
comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.;
KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskom-
mentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza
costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si
esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è
obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, es-
sendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito
della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1;
- 5 -
139 IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gen-
naio 2020 consid. 3.1).
Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri-
chiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale
(DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver-
fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto
fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque au-
tomaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione im-
pugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen
Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dot-
trina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona
toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di
ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecu-
zione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale
1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008
172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.2 Mediante scritto del 18 novembre 2019, la ricorrente ha innanzitutto fatto valere
l’irricevibilità della domanda di assistenza. Sussidiariamente essa si è opposta
alla trasmissione in via rogatoriale di determinati documenti allegando tre ta-
belle contenenti un elenco preciso dei suddetti (v. act. 1.15). Nelle sue decisioni
di chiusura del 2 dicembre 2019, il MPC ha considerato tutte le censure solle-
vate dalla ricorrente, senza tuttavia soffermarsi sui singoli documenti, essendo
una tale presa di posizione, alla luce della giurisprudenza relativa al principio
della proporzionalità (v. infra. consid. 4.1), non necessaria.
In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'au-
torità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l’insorgente ha avuto
la possibilità di esprimersi nuovamente sugli atti e il MPC di ribadire le proprie
considerazioni al riguardo. Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere
sentita sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124
II 132 consid. 2d). In definitiva, tutte le censure presentate in questo ambito
vanno respinte.
3. La ricorrente censura l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria uni-
tamente alla violazione del principio della res iudicata. Da una parte, i fatti con-
testati all’avente diritto economico della società ricorrente sarebbero già stati
- 6 -
oggetto di una condanna all’estero, dall’altra, le autorità di perseguimento pe-
nale elvetiche condurrebbero già un procedimento penale a carico della società
ricorrente.
3.1 Secondo il principio ne bis in idem, nessuno può essere perseguito o punito per
fatti per i quali è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva. In
campo di assistenza, tale principio è retto sia dall'art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP
che dall'art. 66 AIMP. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, l'assi-
stenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi
è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda
(cpv. 1). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il proce-
dimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita
che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa
(cpv. 2).
Ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem occorre che il primo giudice
abbia esaminato gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione e che i fatti e gli
autori siano identici. In caso di dubbio l'assistenza deve essere data. In linea di
massima, l'applicazione del principio del ne bis in idem è di competenza e di
responsabilità dello Stato richiedente (v. decisione del Tribunale penale fede-
rale RR.2014.226 del 17 dicembre 2014 consid. 5.4; ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 663).
3.2 Anzitutto va preso atto che a sostegno di questa censura la ricorrente si è limi-
tata a produrre in sede di ricorso un accordo concluso dal suo avente diritto
economico con le autorità penali panamensi (v. act. 1.18). Non risulta poi agli
atti, né la ricorrente lo sostiene, che per i fatti oggetto della procedura pana-
mense vi siano state in Svizzera decisioni ostative alla concessione dell’assi-
stenza alla luce dell’art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP. Per quanto riguarda l’art. 66 AIMP,
esso non si applica già per il fatto che le persone perseguite all’estero, ovvero
B., C. e D., non risultano dimorare in Svizzera (v. anche GLESS/ECHLE, Com-
mentario basilese, 2015, n. 15 ad art. 66 AIMP). La presunta procedura interna,
cui accenna in maniera vaga la ricorrente a pag. 16 del ricorso, non avrebbe
dunque alcun rilievo dal punto di vista dell’art. 66 AIMP. Per tacere del fatto che
la procedura panamense non è diretta esclusivamente contro l'avente diritto
economico della ricorrente, per cui si applicherebbe in ogni caso l'eccezione di
cui al capoverso 2 di questo stesso articolo.
4. La ricorrente afferma infine che il MPC, con le sue decisioni di chiusura, avrebbe
violato il principio della proporzionalità. La trasmissione della documentazione
avverrebbe senza che vi sia stata una cernita, la quale si imporrebbe anche a
tutela del segreto professionale di I., avvocato di professione. Sarebbe perlo-
meno necessaria l’anonimizzazione dei nomi dei clienti di I. nei documenti che
- 7 -
il MPC intende trasmettere. In sede di replica, essa aggiunge che taluni docu-
menti sarebbero già stati giudicati irrilevanti in altri procedimenti, per cui la de-
cisione del MPC sarebbe contraddittoria.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424;
120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire
quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020). La
trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità
debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con-
sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze
di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame
da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla
cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è
esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il pro-
cedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c;
122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
4.2 In concreto, dall’analisi della documentazione litigiosa già effettuata dal MPC,
emerge che le relazioni bancarie n. 2 e n. 3 presso la banca H. e la relazione
- 8 -
n. 1 presso la banca G., tutte intestate alla ricorrente, sono state accreditate
con valori provenienti dalla società E. SA. In questo senso, tenuto anche conto
dell’acclarato coinvolgimento dell’avente diritto economico della società ricor-
rente nei fatti corruttivi esteri (v. act. 1.18), le relazioni bancarie in questione
potrebbero essere collegate con l’attività criminale oggetto delle indagini estere,
per cui l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile. Visti i reati ipotizzati
dall’autorità rogante, tutta la documentazione in questione deve essere tra-
smessa. Che il MPC possa aver considerato irrilevanti taluni documenti nell’am-
bito di altri procedimenti nulla incide sull’applicabilità nella presente procedura
della chiara giurisprudenza in materia (v. supra consid. 4.1). Non potendo del
resto escludere che anche altre persone fisiche e/o giuridiche ancora scono-
sciute agli inquirenti potrebbero risultare coinvolte nella vicenda, le richieste di
anonimizzazione di taluni documenti devono essere disattese. Per quanto ri-
guarda l’asserita violazione del segreto professionale dell’avvocato, va rilevato
che la ricorrente, unica intestataria dei conti, non può far valere censure nell’in-
teresse di terzi, in casu il suo avente diritto economico (v. sentenze del Tribu-
nale penale federale RR.2014.315 del 5 marzo 2015 consid. 2.2; RR.2015.205
del 18 novembre 2015 consid. 5; ZIMMERMANN, op. cit., n. 395), come del resto
nemmeno gli interessi dei clienti dello stesso. Tale contestazione è dunque
inammissibile. Fosse anche stata ammissibile, ancora da dimostrare era il fatto
che (tutto) quanto svolto dall'avente diritto economico dell’insorgente per i clienti
in questione (v. act. 1, pag. 25 e seg.) riguardasse l'attività tipica dell'avvocato
e non consulenze di natura commerciale non coperte dal segreto professionale.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale panamense e detta documentazione. Alla
luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è
potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta
il principio della proporzionalità.
5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente
respinto, nella misura della sua ammissibilità.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com-
plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente;
essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 12 maggio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor-
tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy