Sentenza del 9 giugno 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Andrea Taormina e Sarah A.
Carvalho,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Perù
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Restituzione per inosservanza (art. 24 cpv. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.17
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Fatti:
A. Il 21 febbraio 2019 il Ministero pubblico peruviano (Fiscalia de la Nación, Unidad
de Cooperación judicial internacional y extradiciones) ha presentato alla Sviz-
zera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento pe-
nale avviato nei confronti di Alejandro Toledo Manrique (in seguito: Toledo Man-
rique) e altri per i reati di riciclaggio di denaro (art. 1 e 2 Legge n. 27765), collu-
sione (art. 384 CP/peruviano) e traffico d’influenze (art. 400 Legge n. 28355).
In sostanza, Toledo Manrique, già presidente della Repubblica del Perù dal
2001 al 2006, è sospettato di aver favorito l’aggiudicazione dell’appalto relativo
alla realizzazione dell’opera autostradale che collega il Perù al Brasile
(“Proyecto Corredor Vial Interocéanico Sur Perù-Brasil, Tramos 2 y 3”) a un
consorzio di società tra cui figurava la società B., succursale Perù, facendosi
promettere o accettando il pagamento di un importo di almeno USD 20 milioni.
Tale denaro sarebbe stato versato dalla società B. tramite svariate operazioni
finanziarie poste in essere da A. (v. act. 1.1, pag. 11 e segg.).
Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’acquisizione e la
trasmissione della documentazione concernente la relazione n. 1 presso la
banca C., Ginevra, intestata alla società D. Corp. (v. act. 1.1, pag. 8 e seg.).
B. Con decisione del 10 luglio 2019, il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della domanda (v. atto 02-01-0001 incarto MPC), è entrato nel me-
rito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordi-
nate con decisioni separate (v. atto 04-01-0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisione incidentale di medesima data, il MPC ha ordinato l'acquisizione
nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria relativa alla relazione di
cui sopra, già in possesso dell’autorità inquirente elvetica nell’ambito del proce-
dimento interno n. SV.17.0533 (v. atto 04-01-0013 e segg.).
D. Con decisione di chiusura del 24 settembre 2019, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità peruviane di svariata documentazione bancaria concernente
la relazione n. 1 presso la banca C. (v. act. 1.A).
E. Il 7 gennaio 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiu-
sura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu-
lando innanzitutto, a livello formale, la restituzione del termine. Nel merito, egli
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chiede la reiezione della domanda di assistenza e l'annullamento della deci-
sione impugnata. A titolo sussidiario, egli chiede che quest’ultima sia annullata
e la rogatoria dichiarata inammissibile. A titolo ancora più sussidiario, egli
chiede che la decisione impugnata sia annullata e la domanda di assistenza
rinviata all’autorità rogante affinché venga migliorata risp. completata. A titolo
ancora più sussidiario, egli chiede che la decisione impugnata sia annullata e
che la causa sia rinviata al MPC affinché si proceda ad una cernita della docu-
mentazione con esclusione risp. oscuramento di quella non pertinente per l’in-
chiesta estera. A titolo ancora più sussidiario, egli chiede la modifica del punto
2 del dispositivo della decisione impugnata, nel senso che devono essere tra-
smessi solo i documenti da 2 fino a 3 relativi al periodo da maggio 2009 a di-
cembre 2014, ad esclusione delle pagine 109-152 del documento 4 (v. act. 1,
pag. 2 e seg.).
F. Con presa di posizione del 24 gennaio 2020 l’UFG chiede che il gravame sia
dichiarato inammissibile (v. act. 7). Con risposta del 30 gennaio 2020 il MPC
chiede che l’istanza di restituzione del termine sia respinta e, di conseguenza,
che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Sussidiariamente, esso chiede che il
ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Con replica del 5 marzo 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 13), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali
(v. act. 12).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e dell'art. 25 cpv. 1
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP;
RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i
gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica del Perù
e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dal Trattato di assistenza giu-
diziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del
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Perù del 21 aprile 1997, entrato in vigore il 2 dicembre 1998 (RS 0.351.964.1).
Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria peruviana, pure applicabile nella
fattispecie è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, conclusa
il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Perù il 14 dicembre 2005 e per la
Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto
internazionale contenuto in tali convenzioni non regola espressamente o impli-
citamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi-
stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fonda-
mentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4
1.4.1 Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di
una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della
decisione (art. 80k AIMP). Allorquando il titolare del conto risiede all’estero, la
giurisprudenza considera che incombe alla banca di informare il cliente alfine di
permettergli di eleggere domicilio in Svizzera (v. art. 80m al. 1 lett. b AIMP e 9
OAIMP) e di esercitare tempestivamente il diritto di ricorso di cui agli art. 80h
lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP. Se il conto bancario era stato estinto, in linea di
massima non è dato sapere se esista ancora un obbligo di informazione. Sia
quel che sia, le decisioni vanno notificate all’istituto bancario, detentore dei do-
cumenti, lasciando poi l’incombenza a quest’ultimo di decidere se fare uso della
facoltà di informare il mandante secondo l’art. 80n AIMP. La convenzione di
“fermo banca” non è evidentemente più applicabile dopo la fine del rapporto
contrattuale: in assenza di un rapporto d’affari, non avrebbe senso che la banca
conservi le comunicazioni destinate al suo vecchio cliente e meno ancora che
quest’ultimo le venga a consultare (v. sentenze del Tribunale federale
1A.36/2006 del 29 maggio 2006 consid. 3.3 e 1A.221/2002 del 25 novembre
2002 consid. 2.4). La trasmissione dei documenti forniti da una banca non può
avvenire che successivamente alla notifica della decisione di chiusura all’istituto
bancario (DTF 136 IV 16 consid. 2.2). Se la decisione è notificata direttamente
all’interessato, il termine di ricorso di trenta giorni comincia a decorrere da tale
notificazione (art. 80k AIMP). In assenza di una notificazione formale, la giuri-
sprudenza considera che il termine di ricorso inizi a decorrere dalla conoscenza
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effettiva della decisione, a condizione che questa non sia ancora stata eseguita
(DTF 136 IV 16 consid. 2.3 e riferimenti citati). Il diritto di ricorso non può più
essere esercitato se la decisione di chiusura è già stata eseguita. Ciò è ricordato
agli art. 80m cpv. 2 e 80n cpv. 2 AIMP: l’esecuzione della decisione di chiusura
coincide con il momento del suo passaggio in giudicato, rispettivamente del suo
carattere esecutivo ai sensi di tali disposizioni. Il principio di celerità e di efficacia
della procedura di assistenza giudiziaria (art. 17a AIMP), come pure i principi
della buona fede e della sicurezza del diritto non permettono cha la persona
interessata possa ancora manifestarsi, se del caso, tempo dopo l’esecuzione
dell’assistenza (DTF 136 IV 16 consid. 2.4). Ciò permetterebbe alla persona
interessata di speculare sulle comunicazioni fattele dalla banca (v. DTF 124 II
124 consid. 2d/dd). Pertanto, si impone di considerare che la notificazione alla
banca faccia partire il termine di ricorso e che, se la banca decide di informare
il suo ex cliente, essa debba farlo senza indugio. Tenuto conto dei tempi normali
di notifica, il cliente deve essere in grado di manifestarsi nei trenta giorni dalla
notifica alla banca, indicando, se del caso, quando è stato informato. Trascorso
il termine usuale di trenta giorni, l’autorità d’esecuzione deve poter eseguire la
sua decisione in modo definitivo (DTF 136 IV 16 consid. 2.4).
1.4.2 Nel caso di specie, la decisione impugnata datata 24 settembre 2019 non è
stata intimata a D. Corp., già domiciliata all’estero (v. infra consid. 1.5), bensì
alla banca C. (presso la quale il conto oggetto della domanda rogatoriale era
stato estinto nel 2014, v. act. 1.A). Dall’incarto risulta che il patrocinatore del
ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza della decisione di chiusura del
24 settembre 2019 in data 15 novembre 2019, momento in cui ha chiesto una
sospensione della procedura relativa alla relazione n. 1 (v. act. 1.5). A tale data
il medesimo patrocinatore ha informato il MPC che intestataria del conto era
D. Corp., società disciolta nel 2014, e che beneficiario unico dei proventi della
liquidazione era il ricorrente. Egli ha chiesto nel contempo al MPC di poter rice-
vere, non appena il ricorrente fosse stato in grado di trasmettere all’autorità
d’esecuzione i documenti relativi alla liquidazione, “copia del dossier, affinché
possiamo valutare la situazione e le misure da intraprendere al fine di garantire
al nostro cliente i suoi diritti” (v. act. 1.5). Con scritto del 2 dicembre 2019 il
patrocinatore ha trasmesso al MPC copia dell’atto di liquidazione di D. Corp.,
ribadendo le richieste già formulate il 15 novembre precedente (v. act. 1.6). In
data 4 dicembre 2019 il MPC ha trasmesso ai patrocinatori del ricorrente, per
informazione e conoscenza, copia della decisione di chiusura del 24 settembre
2019, unitamente alla documentazione bancaria oggetto della decisione, dichia-
rando nel contempo di ritenere tale decisione validamente passata in giudicato
e di volere trasmettere a breve la documentazione bancaria all’autorità rogante
(v. act. 1.7.1). Ora, se è vero che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’esi-
stenza della decisione già in data 15 novembre 2019, è tuttavia solo il 9 dicem-
bre 2019 (v. act. 1.9.1) che egli ha effettivamente preso conoscenza del conte-
nuto della stessa, la quale gli è stata messa a disposizione dal MPC soltanto a
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partire dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto la documentazione relativa
alla effettiva dissoluzione di D. Corp. Essendo il presente ricorso stato inoltrato
il 7 gennaio 2020 e non avendo il MPC ancora trasmesso la documentazione
litigiosa all’autorità rogante, il ricorso risulta tempestivo e ricevibile sotto il profilo
degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4.3 Visto quanto precede, la domanda di restituzione del termine è divenuta senza
oggetto.
1.5 La società D. Corp. è stata disciolta e liquidata in data 29 dicembre 2014 (v. act.
1.5, 1.6 e 1.8). Il ricorrente, già avente diritto economico della relazione n. 1
presso la banca C. (v. act. 1.9), sostiene di essere il beneficiario (unico) dei
proventi della liquidazione della società e quindi di essere legittimato a ricorrere
contro la decisione di chiusura impugnata.
1.5.1 Giusta l’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza
giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modi-
fica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto
concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). L’in-
teresse può essere sia giuridico che fattuale e non deve forzatamente corri-
spondere a quello protetto dalla norma invocata (DTF 126 II 258 consid. 2;
TPF 2010 91 consid. 1.5). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti
articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a
OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una
misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un le-
game sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con-
sid. 1 d/aa; TPF 2016 129 consid. 1.5.1). Più concretamente, nel caso di una
richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e
direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV
134 consid. 5.2 e 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2010
91 consid. 1.5). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittima-
zione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura
coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 134 IV 134 con-
sid. 5.2.2; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d;
126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2010 91 consid. 1.5; 2007 79
consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta,
come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non
possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II
130 consid. 2b e rinvii; TPF 2014 60 consid. 1.5).
Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo-
mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato
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l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d; v. sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 con-
sid. 1.5.1 e rinvii). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare
anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sen-
tenze del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3.2;
1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999
consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb). Egli deve inoltre
dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre
prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale
(sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7;
sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.135 del 9 gennaio 2017 con-
sid. 1.5.1; RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giu-
gno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario
(TPF 2009 183 consid. 2.2.2). La giurisprudenza ha precisato che la produzione
del modulo A, firmato dall'avente diritto economico del conto di cui è titolare una
società sciolta, non è sufficiente per comprovare la sua qualità di beneficiario
dello scioglimento di questa società (TPF 2009 183 consid. 2.2.2 e rinvii).
1.5.2 In concreto, il ricorrente ha prodotto copia dell’atto notarile ufficiale di dissolu-
zione di D. Corp. avvenuta il 29 dicembre 2014 (v. act. 1.8). In tale documento
si afferma che “todos los activos (bienes y haberes) de la sociedad sean tra-
spasados y entregados a los accionistas de la sociedad”, senza tuttavia fornire
i nomi degli azionisti. Come indicato dalla giurisprudenza (v. supra consid.
1.5.1), il fatto di essere il beneficiario dei valori presenti sul conto chiuso della
società disciolta non è sufficiente per disporre del diritto di ricorrere. Occorre
dimostrare di essere il beneficiario di tutti i beni della società disciolta. La que-
stione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita, nella misura
in cui il gravame deve essere respinto per i motivi di cui ai considerandi che
seguono.
2. Il ricorrente sostiene di aver concluso un accordo con la procura peruviana a
seguito del quale egli non sarebbe più indagato in Perù, rimanendo a disposi-
zione dell’autorità inquirente unicamente in qualità di testimone. La domanda di
assistenza sarebbe quindi divenuta priva d’oggetto. Egli avrebbe chiesto all’au-
torità rogante, tramite il suo legale in Perù, di ritirare l’attuale rogatoria, ciò che
sarebbe dovuto avvenire a breve.
Ora, come rettamente rilevato dal MPC, nella misura in cui il procedimento
all’estero non riguarda (o riguardava) unicamente il ricorrente, ma è diretto an-
che contro Toledo Manrique e altri, la domanda di assistenza mantiene la sua
ragione di essere anche se il predetto ha concluso un accordo con le autorità
peruviane. Per tacere comunque del fatto che quest’ultime non hanno dichiarato
sino ad oggi di voler ritirare la loro domanda (v. DTF 113 Ib 157 consid. 5a;
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sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.99 del 10 settembre 2007 con-
sid. 5; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5a ediz. 2019, n. 305). In queste condizioni, la censura va pertanto respinta.
3. L’insorgente ritiene che l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria sia insuffi-
ciente e non permetterebbe di verificare il rispetto del principio della proporzio-
nalità.
3.1 L’art. 22 n. 1 Trattato svizzero-peruviano prevede che la domanda deve conte-
nere le indicazioni seguenti: l’autorità che la presenta e, all’occorrenza, l’autorità
incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente (lett. a); l’oggetto e il
motivo della domanda (lett. b); nella misura del possibile, il nome completo, il
luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo della persona in questione,
al momento della presentazione della domanda (lett. c); una descrizione dei fatti
(data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo
all’indagine nello Stato richiedente, eccettuato se si tratta di una domanda di
consegna ai sensi dell’art. 15 (lett. d). In questo ambito, non si può tuttavia pre-
tendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti total-
mente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è
proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine
all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per
la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile
(v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente
non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le
circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto
di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscrimi-
nata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della
colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a
quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 con-
sid. 1.5).
3.2 In concreto, oltre a quanto già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti
lett. A), dalla rogatoria peruviana risulta che la società B. avrebbe pagato ingenti
somme di denaro all’ex presidente peruviano Toledo Manrique affinché
quest’ultimo rendesse difficile, se non impossibile, la partecipazione di altre so-
cietà al concorso pubblico relativo alla costruzione del corridoio autostradale
che collega il Perù al Brasile. Una volta attribuito l’appalto al consorzio integrato
dalla società B., i pagamenti sarebbero stati effettuati a diverse società del
gruppo imprenditoriale del ricorrente, come ad esempio group E., F. & Co e
G. LLC, con destinazione finale Toledo Manrique. Essi sarebbero intervenuti a
tappe nel periodo 2006-2010 per un importo complessivo di circa USD 20 mi-
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lioni con risorse non contabilizzate depositate su conti offshore, attraverso ope-
razioni bancarie all’estero. L’autorità rogante aggiunge che, tra il 2004 e il 2005,
H. avrebbe comunicato a I., presidente del consiglio di amministrazione di
J. SA, a K., direttore di L. SA, e a M., presidente del consiglio di amministrazione
di N. SA, l’accordo illecito con Toledo Manrique (v. act. 1.1, pag. 11 e segg.).
L’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 22 n. 1 Trattato
svizzero-peruviano, risulta quindi sufficiente per comprendere i fatti oggetto d'in-
dagine e i reati contestati, per cui le censure in questo ambito vanno disattese.
4. Il ricorrente afferma infine che, mancando un nesso di causalità tra i fatti inda-
gati all’estero e i versamenti sul suo conto, la decisione impugnata violerebbe il
principio della proporzionalità, concedendo peraltro un’assistenza maggiore di
quella richiesta dall’autorità rogante. A titolo sussidiario, egli chiede che si pro-
ceda a una cernita della documentazione bancaria, con oscuramento dei docu-
menti non pertinenti per l’inchiesta peruviana.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 130 II 193 consid. 4.3; 139 II
404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26 maggio
2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste
nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedi-
mento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle auto-
rità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146 del 4 ago-
sto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi
in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 con-
sid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251
consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio
2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni ri-
chieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134
consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata
prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi pa-
trimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell’integralità
della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano tutte le per-
sone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 con-
sid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale
1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri-
bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La tra-
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smissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità deb-
bano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1;
121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 no-
vembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113
del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità
(v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza l'esame da parte
delle autorità di esecuzione e del giudice dell’assistenza va limitato alla cosid-
detta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa
soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedi-
mento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II
241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata in particolare è la cosid-
detta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca ge-
nerale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza
che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito
in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità
che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto
che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113
Ib 257 consid. 5c).
Il principio della proporzionalità impedisce all’autorità rogata di agire ultra petita,
ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, conce-
dendo allo Stato rogante un’assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto
"Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373
consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di inter-
pretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attri-
buire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutte le condizioni per
concedere l'assistenza siano comunque adempiute (DTF 121 II 241 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e
dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza
(TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39
del 28 aprile 2010 consid. 5.1 e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2).
4.2 In concreto, premesso il ruolo d’intermediazione nell’attività corruttiva conte-
stato dall’autorità rogante al ricorrente nei fatti oggetto d’indagini all’estero, che
in sé già basterebbe per sostanziare l’utilità potenziale della documentazione
litigiosa, si rileva che sul conto in questione, di cui il ricorrente era avente diritto
economico, vi sono state diverse operazioni connesse con i fatti oggetto d’in-
chiesta all’estero. In particolare, esso ha beneficiato di tre accrediti provenienti
da una relazione bancaria intestata ad O. (madre del ricorrente) – la quale è
stata a sua volta destinataria di accrediti provenienti dalla società P. Corp. –
effettuati nel 2011 per oltre un milione di dollari americani, identificati dall’auto-
rità rogante sulla base delle proprie indagini. Inoltre, tra il 2008 e il 2014 vi sono
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stati quattro accrediti per complessivi USD 12.4 milioni in provenienza da un
conto intestato allo stesso ricorrente, conto a sua volta oggetto di entrate avve-
nute mediante bonifico (v. act. 1A, pag. 4). Lo Stato estero deve poter verificare
le causali legate a tali operazioni che riguardano importi di certo non indifferenti.
Ora, se è vero che l’autorità rogante ha chiesto di poter ottenere la documenta-
zione bancaria relativa al periodo 2009-2014, nulla può essere eccepito nei con-
fronti del MPC per quanto riguarda la sua decisione di trasmettere tutta la do-
cumentazione bancaria. Tale modo di procedere, ossequioso del principio di
celerità, in quanto permette di evitare domande complementari, è conforme alla
giurisprudenza (v. supra consid. 4.1). Dovendo l’autorità estera ricostruire flussi
patrimoniali di natura criminale, essa necessita della documentazione bancaria
nella sua integralità, per cui non può nemmeno essere accolta la richiesta sus-
sidiaria del ricorrente di effettuare una cernita dei documenti e di oscurare quelli
che non sembrano pertinenti per le indagini estere, anche perché tale docu-
mentazione potrebbe permettere all’autorità rogante di scoprire l’esistenza di
altre operazioni sospette e/o di altre entità coinvolte nei fatti oggetto d’indagine
(v. ibidem). In conclusione, potendo i beni patrimoniali giunti sulla relazione del
ricorrente essere collegati con l’attività corruttiva oggetto delle indagini estere,
l’utilità della documentazione litigiosa è certamente data.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Perù e detta documentazione. Alla luce
della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten-
zialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin-
cipio della proporzionalità.
5. Da quanto sopra discende che la decisione impugnata va confermata e il gra-
vame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese già
versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La domanda di restituzione del termine è divenuta priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 giugno 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Andrea Taormina e Sarah A. Carvalho
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor-
tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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