Sentenza del 14 ottobre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., Panama
B. SA, Panama
FUNDACION C., Panama
D. CORP. SA, Uruguay
E. LTD, Bahamas
tutti rappresentati dagli avv. Mario Brandulas e Milos Bla-
gojevic,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Spagna
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.173-177
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Fatti:
A. Il 21 ottobre 2019, il Juzgado Central de Instrucción n. 2 di Madrid (Spagna) ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di corruzione negli
affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza,
l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di ap-
palti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metro-
politana di Panama nonché alla Ciudad de la Salud di Panama. Più precisa-
mente, egli avrebbe funto, per conto del gruppo F. e della società spagnola
G. SA, attraverso società a lui riconducibili, da intermediario finanziario per il
pagamento di tangenti a funzionari panamensi per l’ottenimento dei predetti ap-
palti pubblici (v. atto 01-00-0013 e segg. incarto del Ministero pubblico della
Confederazione, in seguito: MPC). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità
rogante ha chiesto il sequestro dei saldi delle relazioni seguenti: n. 1 intestata
alla società H. SA, n. e n. 3 intestate alla società I. A, tutte presso la banca J.;
n. 4 intestata alla società I. SA e n. 5 intestata alla società D. Corp. SA, en-
trambe presso la banca K. Le autorità spagnole hanno inoltre chiesto il seque-
stro dei saldi di eventuali ulteriori conti riconducibili ad A. e alle sue società
(v. atto 01-00-21 e seg. incarto MPC).
B. Con decisione dell’8 gennaio 2020, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 e
seg. incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure
di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-
0001 e segg. incarto MPC).
C. Con decisioni incidentali dell’8 gennaio 2020, il MPC ha ordinato la consegna
della documentazione e il sequestro dei valori patrimoniali concernenti le se-
guenti relazioni bancarie: n. 6 intestata a A., n. 7 intestata a B. SA, n. 8 intestata
a E. Ltd, tutte presso la banca K.; n. 9 intestata a Fundacion C., n. 10 intestata
a D. Corp. SA e n. 11 intestata a E. Ltd, tutte presso la banca J. (v. atto 05-01-
0001 e segg.; 05-02-0001 e segg. incarto MPC).
D. Con decisioni di chiusura del 15 giugno 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità spagnole di svariata documentazione bancaria concernente le re-
lazioni n. 6 e n. 7 presso la banca K. Esso ha inoltre mantenuto il sequestro di
tutte le relazioni di cui sopra (v. act. 1.1-1.6).
E. Il 17 luglio 2020, A., B. SA, Fundacion C., D. Corp. SA e E. Ltd hanno interposto
ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami
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penali del Tribunale penale federale, chiedendone, a titolo principale, l'annulla-
mento. A titolo sussidiario, essi chiedono il dissequestro completo del conto
n. 6; il mantenimento del sequestro del conto n. 7 a concorrenza di
USD 300'000.–, del conto n. 9 a concorrenza di USD 4'000'000.–, del conto n. 8
a concorrenza di USD 1'026'089.– e di fr. 3’229'915.–, del conto n. 11 a concor-
renza di USD 6'000'000.–. A titolo ancora più sussidiario, essi chiedono di so-
spendere la procedura RH.19.0302 per quanto li concerne e di ordinare al MPC
di fissare un termine all’autorità rogante affinché si esprima sui sequestri riguar-
danti i conti bancari dei ricorrenti (v. act. 1, pag. 3 e segg.).
F. Con scritto del 25 agosto 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare
una risposta al gravame (v. act. 9). Con risposta del 28 agosto 2020 il MPC
chiede che il ricorso sia integralmente respinto (v. act. 11).
G. Con replica dell’11 settembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per cono-
scenza (v. act. 15), i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni ricorsuali
(v. act. 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo
di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della
decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confe-
derazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi-
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stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 no-
vembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02];
Giornale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62;
testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma Internet della
Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS. 0.311.53). Alle que-
stioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa-
vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela-
tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il
principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto
internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei
diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.5 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ri-
corso del 17 luglio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1
e 80k AIMP. A., B. SA, Fundacion C. e D. Corp. SA sono legittimate a ricorrere
per quanto concerne le relazioni bancarie di cui sono titolari (v. art. 80h lett. b
AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162
consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Per quanto
attiene alla E. Ltd, i suoi patrocinatori hanno trasmesso una risoluzione del suo
consiglio di amministrazione del 1° luglio 2015, che accorderebbe al suo articolo
9(a) una procura a A., il quale ha firmato la procura qui prodotta. L’art. 9 in
questione, intitolato “Appointment of Investment Adviser(s) and granting of Lim-
ited Power of Attorney over Investment management” prevede alla sua lettera
a “that the Company hereby appoints A. as investment adviser(s) (the “Invest-
ment Adviser(s)”) to the Company with respect to the assets to be held at the
Bank and grants to the Investment Adviser(s) a Limited Power of Attorney/Lim-
ited Trading Authorisation of Investment management over the said assets (the
“Limited Power of Attorney”) (v. act. 10). Ora, il documento prodotto, oltre ad
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essere decisamente datato, comporta la nomina di A. quale consulente per gli
investimenti nei rapporti con la banca K., ma non come rappresentante della
società in giustizia. Ad ogni modo, anche se fosse stato autorizzato in tal senso,
il gravame avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito per i motivi di
cui ai considerandi seguenti.
2. I ricorrenti lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti,
nella misura in cui i loro patrocinatori, a causa della sospensione da parte del
governo panamense di tutte le visite ai detenuti, dovuta al Covid-19, non avreb-
bero potuto, dal 12 marzo 2020 sino ad oggi, conferire con A., organo unico
delle società ricorrenti e attualmente in detenzione a Panama, al fine di espri-
mersi in dettaglio sulla trasmissione della documentazione litigiosa risp. sul
mantenimento dei contestati sequestri. Non potendo il vizio in questione essere
riparato nell’ambito della presente procedura, dato che le misure adottate da
Panama non sarebbero ancora state revocate, essi chiedono l’annullamento
delle decisioni impugnate e un nuovo termine per esprimersi in maniera circo-
stanziata, segnatamente sull’origine dei fondi sequestrati.
2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al de-
tentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporreb-
bero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente
la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe
infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti,
delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 con-
sid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604).
Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un
eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di ema-
nare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta
l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni
singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla conse-
gna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva
il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di colla-
borazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxis-
kommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza
costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si
esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è
obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, es-
sendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito
della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1;
139 IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gen-
naio 2020 consid. 3.1).
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Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri-
chiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale
(DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der ver-
fassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto
fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque
automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione
impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtli-
chen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e
la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la
persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una au-
torità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità
precedente (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale
1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del
28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008
172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.2 In concreto, occorre rilevare che le decisioni qui impugnate sono state emanate
più di cinque mesi dopo il blocco dei conti. In virtù del principio di celerità, il MPC
non poteva attendere sine die una presa di posizione sull’esecuzione della ro-
gatoria, precisato che ancora in sede di replica i patrocinatori dei ricorrenti
hanno affermato di non avere avuto ancora la possibilità di conferire con A.
(v. act. 14, pag. 5), per cui anche un’eventuale proroga del termine per prendere
posizione sarebbe stata inutile. In realtà, i ricorrenti, con il loro articolato gra-
vame di 35 pagine, hanno potuto esprimere e sviluppare sufficientemente le
loro censure, e non si vede, dato il profilo d’esame del giudice dell’assistenza,
di quali ulteriori informazioni i patrocinatori dei ricorrenti avrebbero avuto biso-
gno per corroborarlo. Per il resto, A. stesso potrà far valere le sue ragioni, in
merito all’origine dei fondi in questione, nel procedimento estero. In definitiva,
le censure in questo ambito vanno respinte, come disattesa va anche la richie-
sta di sospensione della presente procedura per interpellare l’autorità rogante
sui sequestri litigiosi.
3. I ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità. L’autorità
d’esecuzione avrebbe ordinato la trasmissione di documentazione bancaria e il
blocco di conti non oggetto della domanda di assistenza o già oggetto di una
precedente rogatoria. Più precisamente, la documentazione concernente le re-
lazioni n. 6 e n. 7 presso la banca K. sarebbe inutile per l’inchiesta estera.
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3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120
Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire
quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con-
sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di
tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti,
come nel caso in esame, suscettibili di aver ricevuto il provento di infrazioni
penali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi
transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle
persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del
30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti conte-
stati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare tra-
sferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque inte-
resse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione com-
pleta, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla
raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale pe-
nale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione
dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare
eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 con-
sid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008
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consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio
2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche
art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle auto-
rità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità
potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per
quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale
all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 con-
sid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità
potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale.
Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti,
informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non so-
spetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente
a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono.
Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la
comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle
indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi
sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale
RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio
2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 798 s.).
Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra
petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente,
concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (co-
siddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4;
115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia
di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si
può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per
concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3).
Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e
dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza
(TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39
del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed
incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e pre-
cisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che
si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non
presentano nessun interesse per la procedura estera.
3.2 In concreto, la documentazione litigiosa presenta un’indubbia utilità potenziale
per la procedura estera. Essa riguarda infatti relazioni bancarie intestate ad A.,
imputato nel procedimento penale spagnolo, e a società a lui riconducibili. Im-
portante rilevare che dalla rogatoria risulta che in data 31 maggio e 6 giugno
2019 la società G. SA ha presentato alle autorità penali spagnole due denunce
dove afferma che i contratti conclusi con le società di A. sarebbero fittizi e che i
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pagamenti effettuati tra il 2010 e il 2014 per un importo complessivo di oltre
USD 82 milioni sarebbero serviti unicamente per mascherare il pagamento di
tangenti (v. atto 01-00-0018 incarto MPC). Visto quanto precede, l’esame di tutti
i flussi di denaro avvenuti sui conti in questione è essenziale per accertare se
siano di origine corruttiva o meno, precisato che svariati movimenti meritevoli di
approfondimenti sono già stati concretamente indicati dal MPC nelle decisioni
impugnate. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l’autorità estera ha
peraltro mostrato interesse per tutte le relazioni bancarie riconducibili ad A.
(v. atto 01-00-0021 incarto MPC), per cui non si può nemmeno affermare che
l’autorità d’esecuzione abbia agito ultra petita.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla
luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è
potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta
il principio della proporzionalità.
3.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og-
getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co-
munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti
per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire
fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati).
Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2) nonché il
danno globale di oltre USD 82 milioni indicato dall’autorità rogante (v. atto 01-
00-0018 incarto MPC), importo decisamente superiore alla somma di tutti i va-
lori patrimoniali qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono
elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni intestate ai ricor-
renti. In questo senso, da respingere sono le richieste di dissequestro parziale
di taluni conti formulate nelle conclusioni sussidiarie (v. act. 1, pag. 5). Il poten-
ziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati ad A. – che, va ricordato,
è l’avente diritto economico di tutti i conti oggetto delle decisioni impugnate – è
dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effet-
tivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di
una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richie-
dente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II
134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i seque-
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stri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una deci-
sione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo
non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata
(art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche
art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero
avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato
nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui
anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali
criticità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e le relative censure
respinte.
4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral-
mente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8
cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 10'000.–, a carico dei ricorrenti
in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già
versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido.
Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 14 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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