Sentenza del 5 febbraio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. INC., rappresentata dall'avv. Sonja Maeder Morvant,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Ecuador
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.18
- 2 -
Visti:
- la decisione di chiusura del 6 dicembre 2019, con la quale il Ministero pubblico
della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazio-
nale in materia penale del 22 febbraio 2019 presentata dalla “Fiscalia Especia-
lizada en Lavado de Activos” di Quito (Ecuador), ha ordinato la trasmissione
all'autorità estera di svariata documentazione concernente la relazione n. 1
presso la banca B. intestata alla società A. Inc., nonché il blocco della stessa
(v. act. 1.26);
- il ricorso dell’8 gennaio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, mediante il quale A. Inc. ha chiesto in sostanza l’annullamento
della summenzionata decisione e il dissequestro del proprio conto (v. act. 1);
- l’invito del 9 gennaio 2020, con il quale la ricorrente è stata invitata, oltre a ver-
sare un anticipo delle spese, a produrre i documenti che attestano l’esistenza
della società, l’identità della persona che ha firmato la procura e i poteri di rap-
presentanza di quest’ultima (v. act. 3);
- lo scritto del 28 gennaio 2020, mediante il quale la ricorrente ha trasmesso do-
cumentazione in merito (v. act. 6).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe-
derazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine
suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- 3 -
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in-
fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi
oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invi-
tato il patrocinatore della ricorrente a produrre i documenti che dimostrano che
la ricorrente esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, che indicano l’identità
di colui che ha firmato la procura allegata nonché quelli che attestano che colui
che ha firmato la procura è abilitato a rappresentare la società, pena l'inammis-
sibilità del gravame (v. act. 3);
- che nell’invito di cui sopra l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do-
vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito,
il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)";
- che, con scritto del 28 gennaio 2020, la ricorrente, dopo aver ottenuto una pro-
roga all’uopo (v. act. 4), ha trasmesso a questa Corte copia di un estratto del
Registro di commercio panamense del 20 gennaio 2020, copia del passaporto
di C. nonché un verbale di un’assemblea generale straordinaria degli azionisti
della società del 24 gennaio 2020 (v. act. 6, con allegati);
- che l’estratto del Registro di commercio panamense, datato 20 gennaio 2020,
attesta effettivamente l’esistenza della società ricorrente al momento dell’inoltro
del presente gravame, ossia l’8 gennaio 2020 (v. act. 6.1);
- che per quanto riguarda la rappresentanza legale della società ricorrente,
l’estratto in questione indica che “el representante legal de la sociedad lo es el
presidente pudiendo tambien ejercer ese cargo el tesorero o el secretario en
las ausencias del presidente o cualquier persona que la junta directiva designe
con ese objeto” (v. ibidem);
- che secondo il medesimo documento, il direttore/presidente è D., il direttore/se-
gretario è la società E. Holdings Inc. e il direttore/tesoriere è la società F. Hol-
dings (v. ibidem);
- che il nome della persona che ha firmato la procura, ossia C. (v. act. 6.2), non
figura in tale estratto;
- che il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 24 gennaio 2020, inti-
tolato “Acta de una reunion extraordinaria de la junta de accionistas de la so-
ciedad anónima denominada A. Inc.”, finalizzato a confermare la validità della
procura fornita (v. act. 1.1), è stato firmato da G., presidente ad hoc, e da H.,
segretario ad hoc (v. act. 6.3);
- 4 -
- che, secondo l’estratto del Registro di commercio del 20 gennaio 2020, né G.
né H. hanno il potere di rappresentare la società ricorrente o di prendere deci-
sioni per essa, come in casu designare C. quale rappresentante legale dell’in-
sorgente;
- che non vi è quindi nessuna decisione valida della direzione o del consiglio di
amministrazione della società [“junta directiva”]) che assegni poteri di rappre-
sentanza a C.;
- che il patrocinatore della ricorrente ha informato questa Corte che C. – non è
specificato da quando – non è più attivo nella società (v. act. 6);
- che vi è quindi anche da chiedersi se C. fosse ancora attivo in seno alla società
ricorrente al momento dell’inoltro del presente ricorso datato 8 gennaio 2020,
precisato che la procura fornita è stata firmata il 4 luglio 2018 (v. act. 1.1);
- che, pertanto, la società ricorrente non ha dimostrato che la persona che ha
firmato la procura può o poteva rappresentarla giuridicamente dinanzi a questo
Tribunale;
- che, in definitiva, non avendo la ricorrente fornito una procura valida, la presente
autorità non entra nel merito del ricorso;
- che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve
sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis
e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 1’000.–;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato, la cassa del Tribunale
restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 6'000.–.
- 5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 1’000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La cassa del Tribu-
nale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 6'000.–.
Bellinzona, 5 febbraio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Sonja Maeder Morvant
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy