Sentenza del 16 ottobre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliera Leda Ferretti
Parti A., rappresentato dall’avv. Pierluigi Pasi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Uruguay
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.186
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Fatti:
A. In data 15 ottobre 2019 il Tribunale penale di Montevideo (Uruguay) ha presen-
tato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un pro-
cedimento penale aperto nei confronti di A. per il reato di insolvenza societaria
fraudolenta (art. 5 della legge uruguaiana n. 14095 del 17 novembre 1972). In
sostanza, quest’ultimo è accusato di avere svuotato il patrimonio della società
uruguaiana B. SA, di cui egli è azionista e amministratore unico, mediante l’alie-
nazione dell’unico bene con valore posseduto dalla stessa (lo stabilimen-
to “[…]”) e ciò nonostante fosse consapevole dell’esistenza di una condanna al
pagamento di un’importante somma di denaro in virtù di sentenze cresciute in
giudicato e non disponesse in Uruguay di altri beni che gli consentissero di ono-
rare i debiti nei confronti dei suoi creditori. L’imputato avrebbe fatto confluire il
corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto bene immobile a favore di un
conto bancario a lui riconducibile presso la banca svizzera C.
Con la sua domanda di assistenza giudiziaria, l’autorità rogante ha chiesto alle
autorità elvetiche di accertare se A. sia titolare di un conto bancario presso la
banca svizzera C. e se su detto conto sia confluita la somma di USD 3'000'411.–
conseguente al bonifico ordinato in data 22 giugno 2016 dal “Banco D.”. L’au-
torità rogante ha inoltre chiesto, nel caso in cui il conto bancario sopra indicato
fosse ancora attivo, il suo sequestro fino a concorrenza dell’importo di
USD 1'700'000.– più un 20% di illiquidi (v. act. 1.3 pag. 4).
B. Mediante decisione del 29 novembre 2019 il Ministero pubblico del Cantone
Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito della domanda presentata dall’au-
torità uruguaiana, ordinando alla banca C. l’identificazione di ogni relazione ri-
conducibile alla persona di A. e il sequestro di ogni avere in essere sulle rela-
zioni indentificate fino a concorrenza di un importo pari a USD 1'700'000.– più
il 20% dell’eventuale patrimonio in titoli (v. act. 1.4 pag. 4).
C. Avendo la banca C. chiesto ulteriori dati identificativi di A. al fine di escludere
casi di omonimia, con scritto del 28 maggio 2020 l’UFG ha trasmesso al MP-TI
il complemento di rogatoria del 12 marzo 2020 che ha consentito di confermare
l’identità del titolare della relazione bancaria nel frattempo già identificata, sulla
quale era effettivamente pervenuto l’accredito descritto nella rogatoria per l’im-
porto di USD 2'999'958.20 (v. act. 1.5).
D. Con decisione di chiusura del 1° luglio 2020 il MP-TI ha accolto la domanda di
assistenza giudiziaria, ordinando la trasmissione all’autorità richiedente di sva-
riata documentazione concernente la relazione n. 1 intestata ad A. presso la
banca C. L’autorità d’esecuzione ha nel contempo confermato il sequestro degli
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averi depositati sulla relazione bancaria sopra indicata, precedentemente di-
sposto con decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 29 no-
vembre 2019 (v. act. 1.2).
Nella propria decisione di chiusura, il MP-TI ha ritenuto che il presupposto della
doppia punibilità per l’adozione di misure coercitive fosse adempiuto. Secondo
il MP-TI, i fatti esposti nella domanda di assistenza giudiziaria configurerebbero
in Svizzera, “prima facie”, i reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), ap-
propriazione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), dimi-
nuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
E. In data 3 agosto 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
chiedendo in via principale l’annullamento della decisione di chiusura, la reie-
zione definitiva della commissione rogatoria e la revoca della disposizione con
cui il MP-TI ha disposto la trasmissione all’autorità rogante (ev. per il tramite
dell’UFG) della documentazione bancaria descritta, con il conseguente annul-
lamento del sequestro disposto con la decisione di entrata nel merito e inciden-
tale del 29 novembre 2019, confermato con la decisione impugnata, e della ri-
serva di specialità; in via subordinata, l’annullamento della decisione di chiusura
con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei
considerandi, previa la richiesta e la ricezione di più precise indicazioni dall’au-
torità rogante.
F. Con scritti del 1° settembre 2020 e del 9 settembre 2020 sia il MP-TI che l’UFG
hanno postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impu-
gnata, facendo rinvio alle motivazioni in essa contenute (v. act. 7).
Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
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sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 Fra la Svizzera e l’Uruguay vige il Trattato d’estradizione fra la Svizzera e la
Repubblica dell’Uruguay del 27 febbraio 1923, entrato in vigore il 15 luglio 1927
(RS 0.353.977.6; in seguito: il Trattato), il quale contiene alcune norme riguar-
danti la cosiddetta piccola assistenza. Alle questioni che detto trattato non re-
gola espressamente o implicitamente si applica l’AIMP, unitamente alla relativa
ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione contestata, il ricorrente
è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP, nonché
DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
Il ricorso è quindi ricevibile.
2. Il ricorrente ritiene anzitutto che l'esposto dei fatti presentato dall'autorità uru-
guaiana sia lacunoso e contraddittorio. L’autorità rogante non avrebbe infatti
spiegato chi sia il debitore dell’importante somma di denaro (il ricorrente stesso
oppure la società B. SA) e nulla avrebbe detto sulle modalità con cui è avvenuto
il pagamento del prezzo di vendita dell’immobile e meglio sulla titolarità del
conto presso il “Banco D.”. Di conseguenza non sarebbe possibile verificare il
rispetto del principio della doppia punibilità.
Secondo il ricorrente, qualora il debitore fosse il ricorrente stesso, il presupposto
della doppia punibilità non sarebbe adempiuto. A questo proposito egli ha os-
servato, tra le altre cose, come per i reati di amministrazione infedele (art. 158
CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP) il bene giuridico protetto sia il patri-
monio altrui. Altrettanto problematico, se non impossibile, risulterebbe la verifica
del rispetto del principio della doppia punibilità nel caso in cui la debitrice fosse
la B. SA. La sola circostanza dell’alienazione del bene immobile ad un prezzo
congruo non potrebbe infatti essere sussunta ai reati di cui agli art. 138, 164 e
165 CP. Il ricorrente contesta anche il reato di amministrazione infedele
(art. 158 CP) per il fatto che il ricorrente è l’unico azionista e quindi l’unico pro-
prietario della B. SA, per poi escludere anche quello di bancarotta fraudolenta
(art. 163 CP) con la motivazione, questa volta, che il bene immobile venduto è
di proprietà della società. Per quanto riguarda l’ipotesi di riciclaggio, il ricorrente
ritiene che la verifica del presupposto della doppia punibilità non sia possibile
vista anche l’assenza di informazioni sulle modalità di pagamento del prezzo di
vendita dell’immobile. Non essendo chiaro se detto importo sia stato dapprima
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versato sul conto bancario della B. SA, non sarebbe infatti possibile provare
l’esistenza di un crimine a monte.
2.1 L'art. 28 AIMP esige in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica dei reati, presentando altresì un
breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di veri-
ficare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 con-
sid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richie-
dente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o
contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti
oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine all’estero, ferma restando la ne-
cessità di poter verificare che le condizioni per la concessione dell’assistenza
siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con
giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve provare la commissione
del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri
sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non
costituisca un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema
DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L’esame della colpevolezza è riservato al giudice
straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero dell’assistenza
(DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale fede-
rale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
2.2 L'art. 64 cpv. 1 AIMP prevede che i provvedimenti secondo l'art. 63, se impli-
cano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati sol-
tanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota
gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi
devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.
Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'espo-
sto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre con-
traddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1;
118 Ib 111 consid 5b pag. 121 e seg.). Il giudice dell’assistenza e prima di esso
l’autorità rogata non devono procedere a un esame dei reati e delle norme pe-
nali menzionati nella domanda di assistenza, ma devono semplicemente va-
gliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda
estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo
il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter-
minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibi-
lità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 con-
sid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb
pag. 594; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 5a ed. 2019, n. 581). I fatti incriminati non devono forzatamente essere
caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giu-
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ridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 e
n. 584).
Diversamente dall’ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già
ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una
singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio
2007 consid. 2.3 e rinvii).
2.3 Nel caso concreto, l’inchiesta uruguaiana è condotta per titolo di insolvenza so-
cietaria fraudolenta. Dagli atti rogatoriali (v. act. 1.3 e 1.5) emerge che A.
avrebbe svuotato il patrimonio della società uruguaiana B. SA, di cui egli è azio-
nista e amministratore unico, mediante l’alienazione dell’unico bene di valore
posseduto dalla società e ciò nonostante fosse consapevole dell’esistenza di
una condanna al pagamento di un’importante somma di denaro in virtù di sen-
tenze cresciute in giudicato e non disponesse in Uruguay di altri beni che gli
consentissero di onorare i debiti nei confronti dei suoi creditori. L’imputato
avrebbe fatto confluire il corrispettivo derivante dalla vendita del suddetto bene
a favore di un conto bancario a lui riconducibile presso la banca svizzera C.
Dall’esposto summenzionato emergono con sufficiente chiarezza le circostanze
sulle quali l’autorità rogante fonda i propri sospetti. Questa Corte ritiene anzi-
tutto che l’autorità rogante non lasci dubbi quanto alla titolarità del debito in
questione in capo al ricorrente. A quest’ultimo viene infatti contestato di non
avere altri beni in Uruguay “che gli consentissero di onorare il debito che man-
tiene” con i signori E. e F. (v. rogatoria, pag. 5 e relativo complemento, pag. 5).
In ogni caso, come si vedrà più avanti, tutti i dubbi interpretativi sollevati dal
ricorrente non ostacolano la verifica della sussistenza della doppia punibilità.
L’esposto dei fatti nella rogatoria del 15 ottobre 2019 e nel suo complemento
del 12 marzo 2020 adempie quindi le esigenze legali richieste e la censura in
questo ambito va dunque respinta.
2.4 Per quanto concerne la condizione della doppia punibilità, nel suo gravame il
ricorrente si è lungamente soffermato sia su questioni di diritto penale uru-
guaiano sia sulla questione a sapere se i fatti contestati in Uruguay possano
essere costitutivi dei reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropria-
zione indebita (art. 138 CP), bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione
dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP), cattiva gestione (art. 165 CP) e
riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Tuttavia, l’autorità richiesta deve unica-
mente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella do-
manda estera sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza quindi
sostituirsi al giudice estero del merito né nell’accertamento dei fatti né nella loro
sussunzione alle fattispecie penali estere.
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In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione in-
debita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di
considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima
è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia
per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una
persona distinta anche per il suo azionista unico (DTF 141 IV 104).
Alla luce di quanto precede, i fatti contestati al ricorrente, se trasposti nel con-
testo giuridico elvetico, possono senz’altro essere sussunti ai reati di ammini-
strazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP), per cui
la condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per questo motivo
(v. anche art. 2 n. 19 del Trattato). Dovendosi questa Corte limitare ad un esame
“prima facie”, il dubbio sollevato dal ricorrente sulla possibilità che la compra-
vendita del bene immobile non possa dirsi giuridicamente perfezionata risulta
inconferente in quanto riguarda il merito della causa penale estera ed è quindi
competenza esclusiva delle autorità penali uruguaiane.
Visto quanto precede, il requisito della doppia punibilità è da considerarsi adem-
piuto. Anche tale censura va quindi disattesa.
3. Il ricorrente sostiene inoltre che l’autorità rogante avrebbe presentato le proprie
richieste di acquisizione documentale e sequestro senza disporre di una deci-
sione autorizzativa del giudice, come previsto dal diritto uruguaiano in caso di
violazione del segreto bancario. Così facendo egli omette di considerare che
giusta l’art. 76 lett. c AIMP è sufficiente che l’autorità rogante confermi che il
provvedimento di sequestro sia ammissibile nello Stato richiedente, che è
quanto si può desumere dalla dichiarazione della giudice G. a pagina 1 della
rogatoria nonché dalle normative processuali ad essa allegate. Per il resto non
vi sono elementi nell’incarto che permettano di ritenere che nel caso concreto
vi siano state irregolarità ai sensi dell’art. 2 AIMP o non siano state rispettate le
procedure previste in Uruguay in caso di sequestro di relazioni bancarie (v. an-
che DTF 123 II 161 consid. 3b e sentenza del Tribunale federale 1A.215/2004
del 7 febbraio 2005 consid. 5). Trattandosi comunque di questioni di diritto
estero, spetterà agli organi giurisdizionali esteri sindacare eventuali censure in
tal senso.
4. Nel suo gravame, il ricorrente ha postulato anche l’annullamento del sequestro
disposto con la decisione di entrata nel merito e incidentale del 29 novembre
2019.
4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
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tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all'og-
getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co-
munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti
per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire
fondi di cui si sospetta l'origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati).
4.2 Visto tutto quanto esposto in precedenza, è senz'altro possibile concludere che
esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro della relazione n. 1 in-
testata a A. presso la banca C. Il potenziale nesso fra la relazione sequestrata
e i reati contestati al ricorrente è infatti dato (v. consid. C); toccherà poi all'auto-
rità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita.
In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o
di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74 a cpv. 1 e 2
AIMP, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 con-
sid. 3). In definitiva, il sequestro litigioso deve essere mantenuto di principio sino
alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o
fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può
più essere pronunciata (art. 74 a cpv. 3 AIMP e 33 a OAIMP; TPF 2007 124
consid. 8 e rinvii), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi
(DTF 126 II 462 consid. 5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessun
sproporzionato pregiudizio economico cagionato dal sequestro, per cui anche
da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità.
Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa censura respinta.
5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione impugnata va confermata
e il gravame integralmente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall’an-
ticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 16 ottobre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Pierluigi Pasi
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor-
tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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