Sentenza del 4 novembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.197
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Fatti:
A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am-
bito di un procedimento penale avviato nei confronti di A, B, C. e altri per
titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.
2 D. Lgs n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 8 D. Lgs n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs n.
74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, comma 2, D. Lgs n.
74/2000), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I).
Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipo-
tizza, in sostanza, l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla
perpetrazione di un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA, con connessi
fenomeni di riciclaggio (anche all’estero) dei proventi dei reati consumati su
territorio nazionale. Un gruppo di persone, tra cui professionisti e numerosi
soggetti prestanome compiacenti, avrebbe posto in essere una serie di ope-
razioni commerciali fittizie (principalmente compravendita di immobili) al fine
di creare falsi crediti IVA, utilizzati (tramite il meccanismo della compensa-
zione tributaria) per pagare debiti di terzi (attraverso modelli di pagamento
telematici) e chiedendo in cambio una quota percentuale del debito pagato,
che costituirebbe dunque il profitto illecito del reato (v. atto 01-00-0002 e seg.
incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). Con
la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, la perquisizione dei lo-
cali in uso alle persone fisiche e giuridiche interessate dalle indagini, con
conseguente sequestro della documentazione collegata ai reati ipotizzati.
Essa chiede inoltre che vengano individuati e sequestrati i beni mobili e im-
mobili nella disponibilità degli indagati (v. atto 01-00-0009 e seg. incarto
MPC).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 10 marzo 2020, il Ministero pub-
blico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio fe-
derale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria
(v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda
presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero
state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto
MPC).
C. L’11 marzo 2020, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la perquisizione dell’ap-
partamento a Massagno in uso ad A. (v. atto 06-01-0004 e segg. incarto
MPC), la quale è stata estesa anche ai locali a questi in uso all’interno degli
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spazi utilizzati dalla società D. SA a Lugano (v. atto 06-02-0045 e segg. in-
carto MPC).
D. In data 13 marzo 2020, il MPC ha ordinato l’acquisizione della documenta-
zione bancaria concernente tutti i valori patrimoniali presso la banca E. ri-
conducibili ad A., con sequestro dei valori stessi (v. atto 05-01-0012 e segg.
incarto MPC).
E. Il 23 luglio 2020, il MPC ha emanato due decisioni di chiusura: una riguar-
dante la trasmissione all’estero di svariata documentazione sequestrata
presso i locali perquisiti a Massagno e a Lugano nonché il mantenimento del
sequestro di quattro orologi Rolex e di denaro contante per un importo com-
plessivo di EUR 78'000.– (v. act. 1.3); l’altra concernente la trasmissione
all’autorità rogante di documentazione riguardante la relazione n. 1 presso
la banca E. nonché il mantenimento del blocco dei valori ivi depositati (v. act.
1.2).
F. Il 24 agosto 2020, A. ha interposto ricorso contro le decisioni in questione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulan-
done l’annullamento.
G. Con scritti del 18 settembre 2020, il MPC e l’UFG hanno postulato la reie-
zione del gravame (v. act. 7 e 8).
H. Con replica del 5 ottobre 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza
(v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali
(v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che
il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres-
samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore-
vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si
applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
Tuttavia, la ricevibilità del gravame presuppone anche che esso provenga da
un soggetto legittimato a ricorrere giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima
disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque
è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria
e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della
stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne
le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di
persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia
nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personal-
mente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria interna-
zionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la deci-
sione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di
una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente
e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV
134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In
via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere
compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui-
sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF
2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indi-
retta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario,
non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122
II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in pos-
sesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono conte-
stare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono
un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero
(DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
In concreto, nella misura in cui il ricorrente è titolare della relazione n. 1 presso
la banca E., la legittimazione è data. Per quanto attiene alla documentazione e
agli oggetti sequestrati presso l’appartamento a Massagno e nei locali presso
la sede di D. SA in uso al predetto, gli atti dell’incarto non permettono di verifi-
care che il ricorrente è il proprietario o il locatario degli stessi. La questione non
necessita comunque di essere approfondita, nella misura in cui il gravame deve
in ogni caso essere respinto per i motivi che seguono.
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2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza difetti di qualsiasi riferimento
concreto ai fatti addebitati agli indagati. Nessuna circostanza di tempo o di luogo
sarebbe stata fornita riguardo alle uniche fattispecie che avrebbero rilevanza in
quanto potenzialmente sussumibili a una frode o a una truffa fiscale.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117
Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di
esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125
II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta
dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o
altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con-
sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).
2.2 In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Bologna sta
conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone che avreb-
bero commesso un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA (v. supra Fatti lett.
A). Tra i promotori e organizzatori della frode spiccherebbero il ricorrente e B.,
coadiuvati nella loro attività da una serie di persone elencate nella rogatoria. I
fatti concernerebbero un meccanismo di frode estremamente diffuso che
avrebbe permesso di generare profitti molto alti in capo all’organizzazione e un
danno molto elevato per lo Stato. Il provento dei reati, tramite tutta una serie di
soggetti prestanome a cui sarebbero stati intestati conti correnti e/o carte pre-
pagate, sarebbe stato reimpiegato mediante i più disparati canali, in diverse
occasioni anche spostando i valori patrimoniali in altri Paesi, tra cui la Svizzera.
La perquisizione della società F. S.r.l., rappresentata legalmente dalla compa-
gna di B., ha permesso di rinvenire, tra l’altro, documenti che riconducono al
ricorrente la titolarità della G. SA di Zurigo, società coinvolta nelle indagini ita-
liane. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ritenere che i soggetti indagati,
e persone ad essi collegate, svolgerebbero attività anche attraverso società di
diritto svizzero con scopo sociale analogo a quelle italiane, ossia quasi sempre
“consulenza alle imprese” e “compravendita di immobili”, come ad esempio
H. AG, I., G., ecc. L’autorità estera ipotizza che gli indagati stiano reinvestendo
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i profitti della frode in attività imprenditoriali sul territorio elvetico, soprattutto nel
settore immobiliare. Tale tesi investigativa sarebbe rafforzata dal fatto che i con-
trolli di polizia, dalla fine del 2018 ad oggi, hanno registrato un frequente transito
del confine italo-svizzero da parte degli indagati e dei soggetti collegati. I so-
spetti sarebbero avvalorati dalla circostanza che, anche più recentemente (da
settembre ad oggi), sono stati registrati numerosi spostamenti/presenze nella
città di Lugano dei medesimi soggetti che, nei loro spostamenti, da e verso l’Ita-
lia, hanno prevalentemente utilizzato determinati veicoli. Per quanto riguarda
più da vicino i ruoli degli indagati, B. e il ricorrente avrebbero assunto le scelte
di rilevanza strategica, organizzative e operative dell’associazione, ovvero la
nomina degli amministratori, l’individuazione dei beni da acquistare alle aste e
la gestione delle risorse finanziarie. La loro attività sarebbe risultata fondamen-
tale nella gestione delle operazioni immobiliari generatrici dei crediti inesistenti,
realizzate mediante l’impiego di società attraverso cui sarebbe stata veicolata
la circolazione dei beni (“caroselli immobiliari”) in un vortice di fatturazioni “gon-
fiate”. Le perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni e uffici avrebbero per-
messo di rinvenire veri e propri planning, in cui sarebbero indicati gli immobili
da acquisire, il prezzo d’acquisto, il valore della supervalutazione dei medesimi,
le prospettive di sviluppo in termini di remunerazione derivante dalla loro suc-
cessiva cessione a valori sovrastimati con generazione di esorbitanti e ingiusti-
ficati crediti IVA da reimpiegare per le illecite compensazioni susseguenti agli
accolli. B. e il ricorrente avrebbero svolto attività di pianificazione, beneficiando
in maniera predominante dell’intero sistema fraudolento, nel quale avrebbero
ricoperto indubbiamente “ruoli di vertice”. Secondo l’autorità rogante “proprio in
merito ai reati-fine, le indagini hanno fatto emergere chiaramente come il mec-
canismo criminoso descritto ha previsto la creazione di crediti fittizi mediante
operazioni societarie di conferimento, compravendita e permuta di immobili ac-
quistati alle aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, alimentando l'illecito e
remunerativo business degli "accolli tributari", impropriamente utilizzati per rea-
lizzare un vertiginoso carosello, che ha permesso di compensare — con crediti
I.V.A. inesistenti, artificiosamente creati in capo agli accollanti fatturando ope-
razioni di conferimenti immobiliari a valori sovrastimati — debiti di imposta di
pertinenza dei terzi, con un rilevantissimo danno per l'erario in termini di imposta
evasa” (atto 01-00-0005 incarto MPC). Essa conclude che “ad oggi è sicura-
mente possibile sostenere che, oltre che reinvestire o nascondere alle Autorità
italiane il profitto dei reati già consumati in Italia, non si può escludere che gli
indagati si stiano riorganizzando (anche sotto il profilo imprenditoriale) per ri-
proporre in altro Stato un nuovo meccanismo di frode. A riguardo oltre che in
Svizzera i loro interessi — dalle risultanze agli atti — si sono espansi anche
verso altri paesi limitrofi quali Austria, Croazia e Serbia” (atto 01-00-0006 incarto
MPC).
Quanto precede, unitamente ad altri dettagli forniti nella rogatoria, soddisfa le
esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha
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permesso al ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è
interessata ai valori e ai documenti oggetto delle decisioni impugnate e di de-
terminarsi compiutamente in proposito, precisato che la recente sostituzione del
suo patrocinatore, che ha dovuto chinarsi sulla fattispecie a procedura rogato-
riale inoltrata, nulla muta a tale conclusione. Le censure in questo ambito vanno
dunque respinte.
3. L’insorgente sostiene che l’esposto dei fatti presentato nella rogatoria non per-
metterebbe di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità, per tacere
del fatto che taluni reati indicati dalle autorità italiane o non troverebbero il loro
corrispettivo nella legislazione svizzera o non permetterebbero la concessione
dell’assistenza o la permetterebbero solo a determinate condizioni.
3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli-
cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap-
prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1
dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria con-
sistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo
alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto
interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza
e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei
reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma
semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti
nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili
anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto
svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e con-
dizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188;
118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid.
11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratteriz-
zati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF
124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le
misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia puni-
bilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale
federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).
L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segna-
tamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta
come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo
l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un
reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni
in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per
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contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il
procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere
interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio pre-
visto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, me-
diante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa,
un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei
suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno
astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi
dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con
rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di
documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la
giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente,
una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esi-
stenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informa-
zioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile
possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vit-
tima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinun-
cerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF
139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid.
5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).
Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la
Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'au-
torità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111
consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della
persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di suffi-
cienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 con-
sid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo
quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e
fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente
non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente
ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale
federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019,
pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta,
dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta
l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto
e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti
distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la
distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discrimi-
nante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad
art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische
Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011,
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pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262
dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).
3.2 In concreto, non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla que-
stione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione rogatoria adem-
piano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia
fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna per l’appunto
applicabile l'art. 50 n. 1 CAS (cfr. WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in Breitenmo-
ser/Gless/Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke,
2009, pag. 338; MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace
Schengen, in Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux
Suisse/Union européenne, 2008, pag. 438 e 470 e seg.; PEDROLI, Lo scambio
di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bi-
laterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di
studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente
dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, 2009, pag. 76-77). Le esigenze sup-
plementari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF
2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti
nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti
dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta
sul valore aggiunto (LIVA). Inoltre, secondo la giurisprudenza, la cosiddetta
"truffa carosello" configura il reato di cui all'art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribu-
nale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del
28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF
2007 150 consid. 3.3 e 3.5). La doppia punibilità è dunque certamente data.
4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral-
mente respinto, nella misura della sua ammissibilità.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an-
ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 5 novembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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