Sentenza del 10 novembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. AG, rappresentata dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.210
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Fatti:
A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un
procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e altri per titolo di asso-
ciazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000),
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs
n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs n. 74/2000) e indebita com-
pensazione (art. 10-quater, comma 2, D. Lgs n. 74/2000), riciclaggio (art. 648-
bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 CP/I). Sulla base dell'attività investiga-
tiva svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, l’esistenza di un’as-
sociazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di un’ingente frode fiscale
nel settore dell’IVA, con connessi fenomeni di riciclaggio (anche all’estero) dei
proventi dei reati consumati su territorio nazionale. Un gruppo di persone, tra
cui professionisti e numerosi soggetti prestanome compiacenti, avrebbe posto
in essere una serie di operazioni commerciali fittizie (principalmente compra-
vendita di immobili) al fine di creare falsi crediti IVA, utilizzati (tramite il mecca-
nismo della compensazione tributaria) per pagare debiti di terzi (attraverso mo-
delli di pagamento telematici) e chiedendo in cambio una quota percentuale del
debito pagato, che costituirebbe dunque il profitto illecito del reato (v. atto 01-
00-0002 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito:
MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, la perquisi-
zione dei locali in uso alle persone fisiche e giuridiche interessate dalle indagini,
con conseguente sequestro della documentazione collegata ai reati ipotizzati.
Essa chiede inoltre che vengano individuati e sequestrati i beni mobili e immobili
nella disponibilità degli indagati (v. atto 01-00-0009 e seg. incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 10 marzo 2020, il Ministero pub-
blico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio fede-
rale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria
(v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda
presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero
state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).
C. L’11 marzo 2020, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la perquisizione dei locali
di A. AG, succursale di Lugano, in via Z., e dell’appartamento da essa locato in
via Y., a Lugano, in uso al suo direttore E. (v. atto 06-04-0004 e segg. incarto
MPC).
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D. Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione
di svariata documentazione cartacea sequestrata in occasione delle perquisi-
zioni di cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 4 settembre 2020, A. AG ha interposto ricorso contro la decisione in questione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In via proce-
durale, essa chiede che sia data facoltà al MPC di prendere posizione sul pre-
sente ricorso e alla ricorrente di esprimersi sulla risposta del MPC. Nel merito,
essa postula l’annullamento sia della decisione di chiusura del 4 agosto 2020
che della decisione di entrata del merito del 10 marzo 2020, con rinvio della
causa al MPC affinché chieda un complemento alla domanda di assistenza giu-
diziaria del 6 marzo 2020 formulata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna (v. act. 1).
F. L’UFG e il MPC, risp. con osservazioni del 1° ottobre e risposta del 2 ottobre
2020, hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).
G. Con replica del 28 ottobre 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza
(v. act. 13), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act.
12).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che
il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres-
samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore-
vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si
applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità fede-
rale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e
cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente contesta la trasmissione
all’estero di documentazione sequestrata in locali (la sua sede e un suo appar-
tamento) di cui è conduttrice, la legittimazione è data (v. art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze del Tribunale penale federale
RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile
2016 consid. 2.2.1).
2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sarebbe incomprensibile ri-
guardo ai fatti di rilevanza penale mossi nei confronti dei soggetti indagati. Tale
confusione si rifletterebbe nella motivazione della decisione impugnata.
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2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib
64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richie-
dente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre
in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permet-
tere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca
indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65
consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta
dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o
altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con-
sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib
111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Bologna sta
conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone che avreb-
bero commesso un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA (v. supra Fatti
lett. A). Tra i promotori e organizzatori della frode spiccherebbero il ricorrente e
C., coadiuvati nella loro attività da una serie di persone elencate nella rogatoria.
I fatti concernerebbero un meccanismo di frode estremamente diffuso che
avrebbe permesso di generare profitti molto alti in capo all’organizzazione e un
danno molto elevato per lo Stato. Il provento dei reati, tramite tutta una serie di
soggetti prestanome a cui sarebbero stati intestati conti correnti e/o carte pre-
pagate, sarebbe stato reimpiegato mediante i più disparati canali, in diverse
occasioni anche spostando i valori patrimoniali in altri Paesi, tra cui la Svizzera.
La perquisizione della società F. S.r.l., rappresentata legalmente dalla compa-
gna di C., ha permesso di rinvenire, tra l’altro, documenti che riconducono al
ricorrente la titolarità della G. SA di Zurigo, società coinvolta nelle indagini ita-
liane. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ritenere che i soggetti indagati,
e persone ad essi collegate, svolgerebbero attività anche attraverso società di
diritto svizzero con scopo sociale analogo a quelle italiane, ossia quasi sempre
“consulenza alle imprese” e “compravendita di immobili”, come ad esempio
A. AG, H. Sagl, G. SA, ecc. L’autorità estera ipotizza che gli indagati stiano rein-
vestendo i profitti della frode in attività imprenditoriali sul territorio elvetico, so-
prattutto nel settore immobiliare. Tale tesi investigativa sarebbe rafforzata dal
fatto che i controlli di polizia, dalla fine del 2018 ad oggi, hanno registrato un
frequente transito del confine italo-svizzero da parte degli indagati e dei soggetti
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collegati. I sospetti sarebbero avvalorati dalla circostanza che, anche più recen-
temente (da settembre ad oggi), sono stati registrati numerosi spostamenti/pre-
senze nella città di Lugano dei medesimi soggetti che, nei loro spostamenti, da
e verso l’Italia, hanno prevalentemente utilizzato determinati veicoli. Per quanto
riguarda più da vicino i ruoli degli indagati, C. e il ricorrente avrebbero assunto
le scelte di rilevanza strategica, organizzative e operative dell’associazione, ov-
vero la nomina degli amministratori, l’individuazione dei beni da acquistare alle
aste e la gestione delle risorse finanziarie. La loro attività sarebbe risultata fon-
damentale nella gestione delle operazioni immobiliari generatrici dei crediti ine-
sistenti, realizzate mediante l’impiego di società attraverso cui sarebbe stata
veicolata la circolazione dei beni (“caroselli immobiliari”) in un vortice di fattura-
zioni “gonfiate”. Le perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni e i loro uffici
avrebbero permesso di rinvenire veri e propri planning, in cui sarebbero indicati
gli immobili da acquisire, il prezzo d’acquisto, il valore della supervalutazione
dei medesimi, le prospettive di sviluppo in termini di remunerazione derivante
dalla loro successiva cessione a valori sovrastimati con generazione di esorbi-
tanti e ingiustificati crediti IVA da reimpiegare per le illecite compensazioni sus-
seguenti agli accolli. C. e il ricorrente avrebbero svolto attività di pianificazione,
beneficiando in maniera predominante dell’intero sistema fraudolento, nel quale
avrebbero ricoperto indubbiamente “ruoli di vertice”. Secondo l’autorità rogante
“proprio in merito ai reati-fine, le indagini hanno fatto emergere chiaramente
come il meccanismo criminoso descritto ha previsto la creazione di crediti fittizi
mediante operazioni societarie di conferimento, compravendita e permuta di im-
mobili acquistati alle aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, alimentando
l'illecito e remunerativo business degli "accolli tributari", impropriamente utiliz-
zati per realizzare un vertiginoso carosello, che ha permesso di compensare —
con crediti I.V.A. inesistenti, artificiosamente creati in capo agli accollanti fattu-
rando operazioni di conferimenti immobiliari a valori sovrastimati — debiti di im-
posta di pertinenza dei terzi, con un rilevantissimo danno per l'erario in termini
di imposta evasa” (atto 01-00-0005 incarto MPC). Essa conclude che “ad oggi
è sicuramente possibile sostenere che, oltre che reinvestire o nascondere alle
Autorità italiane il profitto dei reati già consumati in Italia, non si può escludere
che gli indagati si stiano riorganizzando (anche sotto il profilo imprenditoriale)
per riproporre in altro Stato un nuovo meccanismo di frode. A riguardo oltre che
in Svizzera i loro interessi — dalle risultanze agli atti — si sono espansi anche
verso altri paesi limitrofi quali Austria, Croazia e Serbia” (atto 01-00-0006 incarto
MPC).
Quanto precede, unitamente ad altri dettagli forniti nella rogatoria, soddisfa le
esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha
permesso alla ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è
interessata ai documenti oggetto della decisione impugnata e di determinarsi
compiutamente in proposito. Non spetta al giudice dell’assistenza approfondire
ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei
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contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’auto-
rità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulterior-
mente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure vanno dun-
que respinte.
3. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 4 agosto 2020 e quella di
entrata nel merito del 10 marzo 2020 vanno confermate e il gravame integral-
mente respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta
dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 13 novembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Ergin Cimen
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia Settore, Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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