Sentenza dell’11 novembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Pascal Cattaneo e MLaw
Jessica Carvalho França,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Principato di Monaco
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.251
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Fatti:
A. Il 30 giugno 2020, il Giudice istruttore del Principato di Monaco ha spiccato un
mandato d'arresto internazionale nei confronti di A., cittadino italiano e serbo,
nato il 29 dicembre 1991, accusato dalle autorità inquirenti monegasche di ripetuti
furti con scasso e tentativi di furto con scasso avvenuti a Monaco tra luglio e
ottobre 2014 (act. 5.1a).
B. L’8 luglio 2020, Interpol Monaco ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'ar-
resto provvisorio in vista di estradizione di A. (act. 5.1b).
C. Il medesimo giorno, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso
contro il predetto, già in detenzione preventiva nel Cantone Ticino ai fini di un
procedimento penale ivi condotto a suo carico, un ordine di arresto provvisorio
trasmesso alla Procura ticinese (v. act. 5.1). Nel suo interrogatorio del 13 luglio
2020 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la per-
sona ricercata, opponendosi tuttavia alla sua estradizione semplificata al Princi-
pato di Monaco (v. act. 5.2). Il 14 luglio 2020 l'UFG ha emanato l'ordine di arresto
ai fini di estradizione, notificato il 28 luglio seguente, non impugnato dall'estra-
dando (v. act. 5.3 e 5.4).
D. Con scritto del 21 luglio 2020, la Direzione dei servizi giudiziari del Principato di
Monaco ha presentato all'UFG la richiesta formale di estradizione di A. (v. act.
5.5 e 5.5a).
E. Il 2 settembre 2020, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. al Principato di Mo-
naco (v. act. 1.1), decisione contro la quale l'estradando, in data 7 ottobre 2020,
ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale (v. act. 1). Nel suo gravame egli postula, in via principale, la concessione
dell’effetto sospensivo e l’accoglimento del gravame, con conseguente annulla-
mento della decisione impugnata e reiezione della domanda di estradizione. In
via subordinata, egli chiede che venga concesso l’effetto sospensivo, che il ri-
corso sia accolto e che, di conseguenza, l’estradizione sia sospesa sin tanto che
l’emergenza sanitaria Covid-19 in essere nel Principato di Monaco non verrà re-
vocata e la situazione epidemiologica in quel Paese e negli Stati direttamente
confinanti non migliori in maniera significativa (v. ibidem, pag. 4 e seg.)
F. Con osservazioni del 16 ottobre 2020, l’UFG propone di respingere il ricorso.
Nella sua replica del 2 novembre seguente, trasmessa per conoscenza all'UFG
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(v. act. 10), il ricorrente ribadisce le conclusioni presentate in sede di ricorso
(v. act. 9).
Diritto:
1. In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi-
ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confede-
razione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire
sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla noti-
ficazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 PA, applicabile in
virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In
qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art.
21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.1 L'estradizione fra il Principato di Monaco e la Confederazione Svizzera è retta
dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr;
RS 0.353.1), entrata in vigore il 1° maggio 2009 per Monaco e il 20 marzo 1967
per il nostro Paese, nonché dal Primo e dal Secondo Protocollo addizionale alla
CEEstr (RS 0.353.11-12), rispettivamente del 15 ottobre 1975 e del 17 marzo
1978, entrambi entrati in vigore per Monaco il 1° maggio 2009 e per la Svizzera
il 9 giugno 1985.
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estra-
dizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica
l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
AIMP; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1;
130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 con-
sid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene che nel periodo in cui sono stati commessi i reati non si
trovava a Monaco. Il fatto che sino ad ora non abbia potuto presentare della do-
cumentazione attestante l’alibi sarebbe dovuto alle difficoltà derivanti dallo stato
di emergenza sanitaria Covid-19. Egli contesta in ogni caso i fatti che gli sono
addebitati, affermando che dalla documentazione trasmessa in via rogatoriale
non emergerebbe nessuna prova o indizio ch’egli si trovasse a Monaco o nei
luoghi dei reati.
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2.1 Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che,
al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale
procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'estradizione è negata.
Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invi-
tandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda
(cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'estra-
dizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della
persona oggetto di una domanda d'estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c;
112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è ap-
punto data allorquando la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi
dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente ch'ella non si trovava sul luogo del cri-
mine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215
consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella
descritta nella richiesta estera o semplici argomenti a discarico non possono es-
sere presi in considerazione a tale titolo (JdT 2012 IV 5 n. 140). In altre parole, è
necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudi-
zio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica
la reiezione della domanda d'estradizione (v. sentenze del Tribunale federale
1A.199/2006 del 2 novembre 2006 consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006
consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006 consid. 5; 1A.43/2006 del
6 aprile 2006 consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica
per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determi-
nare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1).
In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua
missione (sentenza 1A.174/2006 consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994 con-
sid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990 consid. 3c). L’alibi deve essere fornito
senza indugio; la semplice invocazione di un alibi e l’annuncio di prove future non
soddisfano tale condizione (v. DTF 109 IV 174 consid. 2; sentenze del Tribunale
penale federale RR.2020.172 del 28 agosto 2020 consid. 4; RR.2011.180+214
del 29 novembre 2011 consid. 7.1).
2.2 In concreto, l’estradando non ha fornito nessuna prova evidente del fatto ch’egli
non si sarebbe trovato nei luoghi dei reati contestatigli. Come indicato dalla giu-
risprudenza, l’annuncio di prove future non permette di ritenere la presenza di un
alibi ostante l’estradizione. A tale conclusione nulla muta l’attuale emergenza sa-
nitaria dovuta al Covid-19. Egli si è infatti limitato ad invocare in maniera generica
la problematica del Covid-19, senza specificare quali prove la pandemia gli
avrebbe impedito di produrre o far amministrare. Non essendovi elementi che
permettano di confermare in modo indubbio la sussistenza di un alibi, la censura
relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.
3. L’insorgente afferma che autorizzare la sua estradizione oggi, tenuto conto del
grave stato di trasmissione del virus Covid-19 nel Principato di Monaco, signifi-
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cherebbe mettere in pericolo la sua salute e la sua vita. Egli chiede che la proce-
dura di estradizione venga sospesa sino a che la situazione epidemiologica nel
Principato di Monaco e negli Stati direttamente confinanti non migliori in maniera
significativa.
3.1 Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2020, l’UFG, facendo riferimento alla
CEEstr, rammenta l’obbligo della Svizzera di estradare gli individui perseguiti ne-
gli Stati Parte alla convenzione. Esso afferma che l’attuale situazione pandemica
dovuta al Covid-19 non rappresenta un motivo di rifiuto dell’estradizione. Dopo
aver menzionato alcune disposizioni destinate a facilitare l’esecuzione di una de-
cisione d’estradizione (v. art. 18 e 61 CEEstr), anche in caso d’impedimenti dovuti
a cause di forza maggiore (v. art. 18 n. 5 CEEstr), l’UFG ricorda che l’ordine di
carcerazione in vista d’estradizione non è eseguibile fintanto che la persona per-
seguita si trova in carcere preventivo ed espiatorio (v. art. 49 cpv. 2 AIMP), e che
l’esecuzione dell’estradizione può essere sospesa fintanto che I’estradando è
perseguito in Svizzera per un altro reato o deve scontare una pena privativa di
libertà (v. art. 58 cpv. 1 AIMP). Esso rinvia parimenti all’art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2
dell’ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19) nel set-
tore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 (RS 818.101.27), at-
tualmente in vigore, il quale prevede che possono essere esentate dall’obbligo di
quarantena, secondo l’art. 2 della stessa ordinanza, le persone che svolgono
un’attività assolutamente necessaria per mantenere l’ordine e la sicurezza pub-
blici. L’UFG afferma che, in applicazione delle norme di cui sopra, esso “ha potuto
continuare ad estradare persone ricercate a livello internazionale sia in Europa
che al di fuori, anche durante il periodo da marzo a giugno 2020, quando differenti
Stati avevano introdotto un rigido sistema di confinamento, con conseguenti limi-
tazioni degli spostamenti. Sia la Svizzera che gli Stati richiedenti, per poter adem-
piere all’obbligo sancito dall’art. 1 CEEstr, hanno sempre preso e continueranno
a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute delle persone
detenute nonché del personale addetto alla loro sorveglianza e trasporto” (act. 5,
pag. 3). L’UFG aggiunge che il ricorrente “si trova attualmente in regime di de-
tenzione preventiva, ormai da alcuni mesi, nell’ambito di un procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico del Canton Ticino e la pena che potrebbe essergli
inflitta in caso di condanna sarebbe di lunga durata. Qualora l’UFG dovesse for-
malmente autorizzare la sua estradizione verso il Principato di Monaco e la per-
sona perseguita dovesse ancora trovarsi in regime di detenzione preventiva o
espiazione di pena per la giustizia elvetica, l’esecuzione dell’estradizione dovrà
essere posticipata fino a soddisfatta giustizia svizzera” (ibidem, pag. 3 e seg.).
3.2 Questa Corte ritiene che l’attuale situazione pandemica non costituisce un impe-
dimento all’estradizione al Principato di Monaco. Nella misura in cui le autorità
giudiziarie dei Paesi aderenti alla CEEstr applicano precisi piani di protezione
destinati a salvaguardare la salute degli estradandi e del personale addetto alla
loro sorveglianza e trasporto, nulla osta alle estradizioni anche in questo periodo.
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Va inoltre aggiunto che l’estradando è comunque in detenzione preventiva ai fini
di un procedimento penale nel Cantone Ticino, il quale potrebbe sfociare in una
condanna ad una pena detentiva importante, che potrebbe procrastinare in ogni
caso, perlomeno a breve-medio termine, l’esecuzione dell’estradizione in que-
stione. In questo senso, la postulata sospensione, vista la continua evoluzione
della situazione epidemiologica e dei tassi di incidenza (v. European Centre for
Disease Prevention and Control, https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/data),
non avrebbe comunque sostanziale impatto, essendo attualmente in ogni caso
di principio prioritaria l’esecuzione dell’eventuale pena detentiva da scontare nel
nostro Paese (v. art. 58 AIMP). Per tacere del fatto che il Principato di Monaco
non figura nemmeno attualmente nell’elenco degli Stati e delle regioni con alto
rischio di contagio ex art. 3 della predetta ordinanza (v. l’elenco dell’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica valido dal 29 ottobre 2020 ad oggi: https://www.bag.ad-
min.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html#1204858541).
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione né per negare l'estradizione, né per
sospendere la relativa procedura. Ne consegue che il ricorso deve essere re-
spinto integralmente.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale
federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–,
importo coperto dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 3'000.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte
dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 11 novembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Cattaneo e MLaw Jessica Carvalho França
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante
segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che
il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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