Sentenza del 30 settembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
BANCA A. rappresentata dall'avv. Matteo Galante,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.27
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Fatti:
A. Il 12 settembre 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata
il 24 e 25 febbraio 2014, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei con-
fronti di B., C. e altri per titolo di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo,
ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob (Commissione Na-
zionale per le Società e la Borsa) e bancarotta fraudolenta. In sostanza, l’auto-
rità rogante sospetta che alcuni aumenti di capitale riguardanti la D. S.p.A., so-
cietà quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, attiva
nell’acquisizione e gestione di partecipazioni, invece di permettere il suo risa-
namento sarebbero serviti a risolvere problemi finanziari di altre società in diffi-
coltà economiche riconducibili a C. (v. atto 0001 e segg. incarto del Ministero
pubblico della Confederazione, in seguito: MPC).
Con il suo complemento del 24 febbraio 2014, l’autorità rogante ha chiesto alle
autorità elvetiche, tra l’altro, l’acquisizione di svariata documentazione concer-
nente la relazione n. 1 presso la banca A., Lugano, intestata a E. S.p.A. nonché
il blocco dei relativi saldi attivi (v. atto 0012 e segg. incarto MPC).
B. Mediante decisione del 25 febbraio 2014, il MPC, cui l’Ufficio federale di giusti-
zia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 0028 e
seg. incarto MPC), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità
italiana, dichiarando che le edizioni bancarie e il blocco dei conti sarebbero stati
ordinati tramite separate decisioni (v. atto 0032 incarto MPC), le quali sono state
emanate dando così seguito alle richieste di cui sopra (v. act. 1.1, doc. A).
C. Con decisione di chiusura del 18 giugno 2014, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la relazione
n. 1 presso la banca A., intestata a E. S.p.A. (v. atto 0034 e segg. incarto MPC).
Esso ha nel contempo mantenuto il blocco del conto “finché l’autorità richie-
dente non avrà deciso definitivamente in merito” (v. atto 0040 incarto MPC). La
decisione in questione è stata notificata a E. S.p.A. e all’UFG.
D. Tra il 2014 e il 2019, la banca A. ha chiesto a più riprese al MPC il dissequestro
della relazione bancaria intestata a E. S.p.A., affinché quest’ultima potesse ver-
sare EUR 750'000.– a favore di F. s.r.l. e EUR 250'000.– a favore di G. S.p.A.,
operazioni tese ad estinguere un contratto di pegno concluso il 7 dicembre 2012
da E. S.p.A. con la banca A. a garanzia di due linee di credito concesse dalla
banca in questione a F. s.r.l. e G. S.p.A. Le richieste di dissequestro sono sem-
pre state respinte dall’autorità d’esecuzione (v. act. 1.1, doc. A, pag. 3 e segg.).
Con scritto dell’8 aprile 2019, la banca A., invocando diritti acquisiti in buona
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fede sui beni litigiosi, ha ribadito la sua richiesta di dissequestro (v. atto 0209 e
segg. incarto MPC).
E. Con decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il MPC ha respinto la richiesta
di dissequestro della banca A. e mantenuto il blocco della relazione n. 1 (v. act.
1.1, doc. A, pag. 11).
F. Il 16 gennaio 2020 la banca A. ha interposto ricorso avverso la suddetta deci-
sione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe-
derale, chiedendo l’annullamento della stessa e lo sblocco della relazione in
questione (v. act. 1).
G. Con scritto del 31 gennaio 2020, il MPC ha comunicato di rinunciare a presen-
tare una risposta al ricorso, postulando comunque la conferma della decisione
impugnata (v. act. 7). Con osservazioni del 12 febbraio 2020, l’UFG ha chiesto
che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10).
H. Con replica del 3 marzo 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza
(v. act. 19), la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 18).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami con-
tro le decisioni di prima istanza delle autorità competenti in materia di assistenza
giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (v. art. 25 cpv.
1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] e art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS
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0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e age-
vola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante
scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché,
a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni
che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più
favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di fa-
vore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla rela-
tiva ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo
italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione
delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic
e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali
(DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu-
sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun-
tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni
incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-
ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-
questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre-
senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b
AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione di rifiuto di dis-
sequestro del 16 dicembre 2019 è una decisione di chiusura oppure incidentale,
in modo tale da definire se l'entrata in materia, come postulato dall'UFG, vada
vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.
1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi-
stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi
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dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del
24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando
l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis-
sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve
concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione
finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando
che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser-
vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con-
fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).
1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con-
servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista
di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del
prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto
(cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento
estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri-
chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della
"piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf-
ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero
ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa
che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce-
dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di
regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con-
fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid.
5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza
ha ammesso che tale sistema può sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute
al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assi-
stenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di
esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale
1A.335/2005 del 18 agosto 2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2).
Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da
lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'au-
torità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coer-
citiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei
fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del
18 agosto 2006 consid. 1). In questi casi, è d'uopo considerare, a livello proce-
durale, la decisione di sequestro una decisione di chiusura, ciò che ha come
prima conseguenza che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esi-
stenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2
AIMP e, come seconda conseguenza, che il termine per interporre ricorso non
è quello più breve previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Quanto
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precede deve applicarsi anche nella fattispecie, visto che la decisione di chiu-
sura del 18 giugno 2014, con la quale il MPC ha ordinato la trasmissione della
documentazione relativa al conto sequestrato, non è stata notificata alla ricor-
rente, la quale solo in questa sede ha avuto possibilità di contestare il sequestro
(v. supra Fatti lett. C). Quindi, contrariamente a quanto asserito dall’UFG, la
ricevibilità del gravame non è in concreto subordinata all’esistenza di un pregiu-
dizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e il termine di
ricorso non è quello di dieci giorni previsto per le decisioni incidentali ma di
trenta giorni, come rettamente indicato dal MPC nell’atto contestato. Non vi è
infatti ragione di discostarsi dalla predetta giurisprudenza solo per il fatto che la
ricorrente non è titolare del conto sotto sequestro ma fa valere un diritto di pe-
gno sui fondi ivi depositati. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata
decisione di chiusura del 16 dicembre 2019, il ricorso è ricevibile sotto il profilo
degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.4.3 Giusta l’art. 80h lett. b AIMP, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personal-
mente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa. Trattandosi
più particolarmente di un sequestro e di una trasmissione di averi bancari, solo
il titolare del conto è di principio legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP
nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid.
2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto
modo di affermare che anche i terzi al beneficio di un diritto reale o di un diritto
reale limitato possono invocare pretese sugli oggetti o i valori destinati a essere
consegnati allo Stato rogante (v. sentenza del Tribunale penale federale
RR.2019.132 del 29 gennaio 2020 consid. 1.4 con rinvii; ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526, pag.
561, con rinvii giurisprudenziali).
In concreto, la banca A. non è titolare del conto oggetto della decisione impu-
gnata. Essa vanta tuttavia un diritto reale limitato sugli averi depositati sul conto
in questione (v. act. 1.0, doc. M e T; atto 0150 e segg. nonché 0167 e segg.
incarto MPC), per cui allo stato della procedura la sua legittimazione ricorsuale
è data.
2. La ricorrente ha censurato una violazione del suo diritto di essere sentita, nella
misura in cui il MPC avrebbe fatto capo nella decisione impugnata a elementi e
informazioni contenuti in documenti relativi a scambi di corrispondenza tra l’au-
torità d’esecuzione e lo Stato richiedente non messi a sua disposizione. Seppur
fatta valere soltanto in sede di scambio degli scritti, visto l’art. 32 cpv. 2 PA, la
censura merita comunque una disamina per i seguenti motivi.
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2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri-
chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura
formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver-
fahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di que-
sto diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della
decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung
des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giuri-
sprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito da-
vanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere
d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sen-
tenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1;
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché
1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.2 In concreto, si rileva che il MPC, per motivare la propria decisione di chiusura
del 16 dicembre 2019, ha affermato che a più riprese l’autorità rogante, su sol-
leciti del 14 ottobre 2015, 23 febbraio 2016 e 6 marzo 2017, avrebbe confermato
il suo interesse al mantenimento del sequestro qui contestato (v. act. 1.1, doc.
A, pag. 4; atti 0045-0046, 0048-0049 nonché 0060-0062 incarto MPC), inte-
resse che sarebbe stato ancora manifestato in data 26 febbraio 2019, occa-
sione in cui la stessa autorità avrebbe informato le autorità elvetiche dello stato
fallimentare di E. S.p.A. e dell’imminente chiusura del processo per bancarotta
a carico di C. e altri nell’ambito del quale le somme bloccate in Svizzera avreb-
bero potuto essere confiscate (v. act. 1.1, doc. A, pag. 4, e atto 0073-0075 in-
carto MPC). Premesso che in quest’ultimo documento l’autorità rogante ha
semplicemente e unicamente dichiarato, per fax e in forma manoscritta sulla
prima pagina della richiesta d’informazioni del MPC del 13 febbraio 2019 (v. atto
0070-0072 incarto MPC), di confermare l’interesse attuale al mantenimento del
sequestro, senza fornire altre informazioni, gli altri documenti (v. rubrica 5 in-
carto MPC), che dimostrerebbero che tale interesse sarebbe stato motivato e
costante nel tempo, non sono stati messi a disposizione della ricorrente, nem-
meno dopo che la stessa li ha sollecitati prima di presentare la propria replica
(v. act. 18, 19 e 20). Essendo tali atti stati utilizzati dal MPC a sostegno della
decisione impugnata, la mancata messa a disposizione degli stessi alla ricor-
rente costituisce una violazione del suo diritto di essere sentita, la quale non ha
potuto essere sanata in questa sede.
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2.3 I predetti documenti appaiono del resto importanti per chiarire alcune problema-
tiche emerse dall’analisi dell’incarto e sollevate dalla ricorrente con il suo gra-
vame.
2.3.1 Vi è innanzitutto agli atti una sentenza del Tribunale del riesame di Milano del
31 marzo 2014, mediante la quale l’autorità giudiziaria italiana ha statuito sulla
richiesta di riesame presentata da C. avverso “i provvedimenti di richiesta di
assistenza giudiziaria emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Mi-
lano in data 24 e 25 febbraio 2014 aventi ad oggetto il blocco dei conti correnti
delle società H. spa, E. spa e D. spa presso la banca A. di Lugano” (v. act. 1.0,
doc. EEE). Nell’ambito di tale procedura, il pubblico ministero italiano ha postu-
lato l’inammissibilità della richiesta, affermando che “non vi è un provvedimento
assunto dalla autorità italiana […] che possa essere oggetto di riesame in que-
sta sede. […] l’oggetto della rogatoria era solo finalizzata a sollecitare i poteri di
tale a.g. di bloccare i conti, nel senso che neppure vi era il requisito della richie-
sta di sequestro all’autorità straniera; proprio la natura della “richiesta di blocco”
non vincolerebbe l’a.g. straniera ed è finalizzata a sollecitare i poteri che l’ordi-
namento straniero contemplerebbe. […]; evidenzia che il sequestro non è av-
venuto nella procedura aperta sulla bancarotta“ (v. ibidem, pag. 3). Il tribunale
italiano ha quindi osservato che “nel procedimento penale a carico di C. ed altri
per i delitti di aggiotaggio, falsità in prospetto informativo, ostacolo all’esercizio
delle funzioni di vigilanza della Consob e bancarotta fraudolenta […], non è
stato emesso alcun provvedimento di sequestro probatorio o preventivo, nep-
pure implicito. Come correttamente osservato in udienza dal pubblico ministero,
le richieste di assistenza giudiziaria impugnate non contengono né una richiesta
di esecuzione di un provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria
italiana, né una domanda di emissione di sequestro da parte dell’autorità elve-
tica […]. L'autorità elvetica, dopo avere vagliato nel merito Ia richiesta di assi-
stenza giudiziaria italiana ed avere ritenuto che i fatti esposti configurassero
prima facie i reati di truffa, di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali,
di bancarotta fraudolenta, di cattiva gestione, di falsità di documenti e di sfrut-
tamento di informazioni privilegiate ai sensi della normativa penale svizzera,
traendo spunto dalla commissione rogatoriale, ha emesso – sulla base del pro-
prio diritto procedurale – un autonomo "ordine di edizione e di blocco”, che, per
le modalità con le quali opera e per l'ampiezza dell’oggetto, è significativamente
difforme dal ruolo e dall’ambito del sequestro, così come configurato dal nostro
ordinamento […]. Si tratta, invero, di un provvedimento assimilabile ad un atto
di natura civilistico-amministrativa, che non ha finalità ablatorie ma soltanto co-
noscitive, essendo finalizzato esclusivamente a "fotografare" Ia situazione con-
tabile del rapporto bancario di cui viene disposto il blocco ad una determinata
data [...]. Alla luce dei principi sopra richiamati deve dunque concludersi nel
senso che Ie richieste di assistenza giudiziaria formulate dalla Procura della
Repubblica di Milano non costituiscono atti impugnabili in questa sede. Come
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detto, infatti, da un lato non contengono alcuna richiesta di esecuzione di prov-
vedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria italiana che, nel procedi-
mento di cui si discute, non sono stati mai disposti; dall'altro, non contengono
neppure una domanda di emissione di sequestro da parte dell'autorità elvetica
che, in effetti, traendo spunto dalla commissione rogatoriale, si è limitata ad
emettere un autonomo "ordine di edizione e di blocco": provvedimento che, per
le modalità con Ie quali opera e per gli effetti che produce, è significativamente
difforme dal sequestro – così come configurato in entrambi gli ordinamenti –
non avendo finalità ablatorie ma soltanto conoscitive ed inquadrandosi dunque
in quella categoria di atti "precautelari" che, per loro natura, non sono suscettibili
di sindacato innanzi al tribunale del riesame” (ibidem, pag. 4 e seg.).
2.3.2 Secondo il Tribunale del riesame di Milano lo scopo della misura chiesta dall’au-
torità rogante relativamente al conto della ricorrente non sarebbe dunque né
probatorio né confiscatorio, ma unicamente “conoscitivo”; il blocco in essere
avrebbe carattere civilistico-amministrativo e non costituirebbe sequestro pre-
ventivo ex art. 321 CPP/I. Gli atti dell’incarto non permettono di disporre di ulte-
riori valutazioni in merito al contenuto della sentenza di cui sopra. Il MPC, che
ha rinunciato a presentare una risposta al ricorso (v. act. 7), e l’UFG, che ha
postulato la reiezione del ricorso nella misura in cui lo stesso sia ammissibile
(v. act. 10), non hanno purtroppo preso posizione sulla questione. L’autorità
rogante, dal canto suo, si è limitata a confermare, in data 26 febbraio 2019, il
suo interesse al mantenimento del sequestro, senza ulteriori precisazioni e in-
formazioni circa lo stato e il prosieguo delle indagini all’estero (v. atto 0074 in-
carto MPC). È chiaro che una misura come quella qui contestata non potrebbe
essere mantenuta per scopi estranei a quelli di un procedimento penale, come
ad esempio per garantire il blocco e la protezione di un bene nell’ambito di una
procedura fallimentare. Contrariamente a quanto sostenuto dall’UFG, in caso di
un dubbio di una simile portata, il giudice dell’assistenza non può semplice-
mente rinviare all’art. 33a OAIMP e confermare acriticamente il sequestro. L’ar-
ticolo in questione dell’ordinanza del Consiglio federale va infatti necessaria-
mente letto alla luce dei principi fondamentali della legge sull’assistenza in ma-
teria penale, non potendo dunque prescindere dall’esistenza di un procedi-
mento penale all’estero ex art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP con potenziale confiscabilità
dei beni sequestrati ex art. 74a AIMP.
2.3.3 Con sentenza dell’8 febbraio 2018, il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione
terza penale, ha condannato C. a una pena di sei anni di reclusione e a una
multa di EUR 90'000.– per i reati di falso in prospetto informativo, ostacolo
all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob e aggiotaggio, così come
B. a una pena di tre anni e tre mesi di reclusione e una multa di EUR 60'000.–
per i primi due reati (v. act. 1.0, doc. BBB). Di rilievo in tale sentenza sono le
conclusioni del Pubblico ministero italiano, il quale per C., “ritenuta la continua-
zione con determinazione del reato più grave nella manipolazione di mercato
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per la vicenda E. S.p.A.”, ha chiesto “la condanna alla pena finale di sei anni di
reclusione ed EUR 9'000.– di multa; con confisca della somma di EUR 63'557.–
giacente sul conto della I. come confisca per equivalente del profitto del reato
della manipolazione del 2010”, e per B., “ritenuta la continuazione con determi-
nazione del reato più grave nella manipolazione di mercato” ha chiesto la “con-
danna alla pena di tre anni di reclusione ed EUR 6'000.– di multa” (v. ibidem,
pag. 8).
2.3.4 Ora, dato che la rogatoria italiana è stata presentata proprio nell’ambito della
procedura sfociata nella sentenza appena menzionata, non avendo il pubblico
ministero richiesto la confisca dei valori giacenti sul conto della ricorrente, la cui
esistenza non è nemmeno menzionata in sentenza, vi è da chiedersi per quale
ragione l’autorità rogante, il 26 febbraio 2019, abbia dichiarato il proprio inte-
resse al mantenimento del contestato sequestro (v. atto 0074 incarto MPC),
tenuto conto che, per stessa ammissione del Pubblico ministero italiano respon-
sabile della rogatoria, tale sequestro non si inserisce neppure nel procedimento,
tuttora pendente, concernente il reato di bancarotta fraudolenta legato al falli-
mento di E. S.p.A. intervenuto nel dicembre 2014 (v. act. 1.0, doc. EEE, pag. 3,
e doc. BB).
2.4 Va dunque chiarito con le autorità italiane se ipotizzano ancora una confisca di
natura penale in relazione ai valori litigiosi, visto che se si trattasse di una ver-
tenza civile, la massa fallimentare di E. S.p.A., per far valere le proprie eventuali
pretese civili in Svizzera, dovrebbe, in applicazione degli art. 166 e segg. della
legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) del 18 dicembre
1987, seguire tutt’altra procedura, ovvero far riconoscere il proprio fallimento in
Svizzera (fallimento ancillare), così da poter agire e far valere i propri eventuali
diritti nel nostro Paese (sul tema v. DUTOIT, Droit international privé suisse, 5a
ediz. 2016, pag. 747 e segg.; VOLKEN/RODRIGUEZ, Zürcher Kommentar zum
IPRG, Vol. II, Art. 108a-200, 3a ediz. 2018, pag.1257 e segg.).
2.5 Oltre a mettere a disposizione della ricorrente i documenti sinora negati (v. ru-
brica 5 incarto MPC), il MPC dovrà per tanto interpellare l’autorità rogante affin-
ché la stessa fornisca ulteriori chiarimenti sulla natura penale del sequestro ri-
chiesto in via rogatoriale mediante domanda del 24 febbraio 2014, indicando
precisamente nell’ambito di quale procedimento penale lo stesso è ancora fon-
dato. Va da sé che il sequestro è nel frattempo mantenuto conformemente
all’art. 33a OAIMP.
3. In conclusione, il ricorso va accolto e la causa rinviata al MPC affinché proceda
come qui sopra indicato.
- 11 -
4.
4.1 Visto l'esito della procedura non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale
federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a
fr. 7'000.–.
4.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regola-
mento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili
e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162)
concretizza queste disposizione agli art. 10 e segg. In base all'art. 12 cpv. 2
RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese,
l'onorario è fissato secondo il libero appezzamento della Corte dei reclami
penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 3’000.–. L'inden-
nità è messa a carico del Ministero pubblico della Confederazione in quanto
autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La causa è rinviata al Ministero
pubblico della Confederazione.
2. Il sequestro è mantenuto.
3. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti-
tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 7'000.–.
4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla ricorrente un importo
di fr. 3'000.– a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 30 settembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Matteo Galante
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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