Sentenza del 15 gennaio 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.
rappresentata dall'avv. Giovanni Poma
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.288
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Fatti:
A. Il 3 maggio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha
presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata
il 3 marzo 2020, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti
di B., C., D. e E. per titolo di riciclaggio (art. 648-bis CP/I). L’autorità rogante
afferma che tra il 2006 e il 2016 sarebbero pervenuti in Italia, in provenienza
da conti correnti spagnoli e svizzeri intestati direttamente a B. o a società a
lui riconducibili, circa EUR 11 milioni, denaro che sarebbe stato trasferito in
parte alla figlia C. e in parte nuovamente inviato verso altri Paesi esteri, più
precisamente Spagna e Svizzera. Il flusso di denaro dalla Spagna all’Italia
avrebbe avuto inizio subito dopo l’esecuzione di una misura cautelare da
parte dell’autorità giudiziaria spagnola a carico di B. nell’ambito di un’opera-
zione denominata “F.”. Nel 2013, in esito a tale operazione, l’indagato è stato
definitivamente condannato dall’Audiencia Nacional de Malaga per corru-
zione, per aver versato EUR 300'000.– ad un amministratore pubblico locale
al fine di ottenere indebiti vantaggi per l’edificazione nella zona della Costa
del Sol. Il predetto risulterebbe inoltre essere (stato) in contatto con espo-
nenti della criminalità organizzata italiana (v. rogatoria, pag. 2, in rubrica 1
dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione: in seguito MPC).
Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, l’acquisizione della
documentazione relativa a conti bancari in Svizzera riconducibili a B. e/o A.
(v. rogatoria, pag. 4, in rubrica 1 incarto MPC).
B. Mediante decisione di entrata nel merito del 12 luglio 2019, il MPC, autorità
alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu-
zione della rogatoria (v. act. 1.1, pag. 3), è entrato in materia sulla domanda
presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero
state ordinate con decisioni separate (v. rubrica 4 incarto MPC).
C. Con ordine di edizione del 14 aprile 2020, il MPC ha chiesto alla
Banca G. SA di produrre la documentazione completa concernente la re-
lazione bancaria n. 1 intestata a A. e H. (v. act. 1.1, pag. 3).
D. Con decisione di chiusura del 21 settembre 2020, il MPC ha ordinato la tra-
smissione alle autorità italiane di svariata documentazione concernente la
relazione di cui sopra (v. act. 1.1).
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E. Il 22 ottobre 2020, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando
l’annullamento della stessa e la reiezione della domanda di assistenza.
F. Con scritto del 12 novembre 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gra-
vame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con memoriale di ri-
sposta del 13 novembre 2020, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto
(v. act. 9).
G. Con replica del 5 gennaio 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per cono-
scenza (v. act. 16), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricor-
suali (v. act. 15).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che
il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres-
samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore-
vole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si
applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordi-
nanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-sviz-
zero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche
nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2
CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationa-
les Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente consi-
derando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La
ricorrente è contitolare, unitamente a H., della relazione bancaria oggetto della
decisione impugnata ed è di conseguenza legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett.
b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162
consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza, con il suo
complemento, sarebbe inammissibile, giacché manifestamente generica, lacu-
nosa e contraria al principio della fiducia. Per una migliore comprensione
dell’importante attività immobiliare svolta, del suo ruolo nonché dei suoi rapporti
con B., ella ha prodotto una sentenza del 10 maggio 2016, divenuta definitiva,
con la quale il Tribunale di Malaga, statuendo in appello nell’ambito di un pro-
cedimento penale a carico principalmente del predetto e della ricorrente per un
presunto reato di frode fiscale, avrebbe assolto entrambi. L’autorità rogante
avrebbe intenzionalmente sottaciuto alle autorità svizzere l’esistenza di tale
sentenza, come non avrebbe fatto parola di un’ordinanza del 30 novembre
2018, confermata dalla Corte di cassazione penale in data 7 febbraio 2019, con
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la quale il Tribunale ordinario di Asti ha accolto un ricorso presentato da B. con-
tro un sequestro del 29 ottobre 2018 pronunciato dal Giudice per le indagini
preliminari (in seguito: GIP) di Asti. Per tacere del fatto che in data 15 gennaio
2020 la Procura di Asti avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento penale
a carico di B. e altri, la quale sarebbe stata decretata dal GIP in data 19 febbraio
2020, tutte informazioni non contenute nella rogatoria.
2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic
e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui
emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo
oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre-
cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre-
sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo
Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza
(DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117
Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato
richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di
esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile
ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125
II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta
dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o
altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con-
sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).
2.2 In concreto, oltre a quanto già precedentemente esposto (v. supra Fatti lett. A),
derivante dalla rogatoria del 3 maggio 2019, l’autorità estera, con complemento
del 3 marzo 2020, concernente certo un nuovo procedimento penale
(n. 4112/2019 rgnr) aperto a carico di B., C., D. e E. per riciclaggio di denaro,
ma costituente in realtà il prosieguo delle indagini oggetto del precedente pro-
cedimento penale (n. 2651/2017 rgnr), ha dichiarato che, data la complessità e
la dimensione transnazionale delle indagini da svolgersi anche in Italia e Spa-
gna – quest’ultimo Paese centro primario di affari e di accumulo di ingenti ri-
sorse finanziarie apparentemente prive di legittima giustificazione da parte di B.
–, il 7 marzo 2019 l’autorità italiana e la Fiscalìa contra la Corrupcìon y la Cri-
minalidad Organizada di Madrid hanno costituito, con l’assistenza di Eurojust,
una squadra investigativa comune. Il 18 febbraio 2020, le autorità spagnole
hanno perquisito numerose abitazioni e sedi di società nella provincia di Ma-
laga, procedendo al sequestro di materiale e valori nell’ambito del procedimento
nrg 64/19 a carico di B., C. e altre 15 persone, tra cui la cittadina svizzera A.,
tutti indagati per i reati di organiziacìon criminal, blanqueo de capitales, trafico
de influencias y cohecho y delitos contra l’hacienda publica. Il 29 ottobre 2019,
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D. – indagato insieme a B. e C. nell’ambito del procedimento n. 2651/2017 non-
ché già convivente di C. – ha dichiarato alle autorità italiane che, allorché ospite
in Spagna di B., quest’ultimo, unitamente alla ricorrente, avrebbe consegnato
somme importanti a I., il quale avrebbe provveduto a nascondere fino a un mi-
lione/un milione e mezzo di euro alla volta in uno scomparto segreto della pro-
pria autovettura per recarsi poi in Svizzera e versare il denaro su conti correnti
nella disponibilità della coppia B.-A. Ora, se è vero che il procedimento n.
2651/2017 è sfociato inizialmente in un decreto di archiviazione, occorre pari-
menti rilevare che tale procedimento è stato riaperto il 12 marzo 2020 in seguito
ai nuovi elementi giunti dalla Spagna (v. scritto della Procura di Asti del 27 luglio
2020, in rubrica 3 incarto MPC). Più precisamente, il 18 febbraio 2020, la Fisca-
lia especial contra la criminalidad organizada y la corrupcion ha proceduto in
Spagna, nell’operazione denominata Tenor, a svariate perquisizioni, sequestri
e fermi nell’ambito di un procedimento aperto a carico di varie persone, tra le
quali B. e A.: il primo indagato per riciclaggio, associazione a delinquere, traffico
di influenze, corruzione e altri reati fiscali e la seconda per riciclaggio e asso-
ciazione a delinquere (v. ibidem, pag. 1). L’autorità rogante ha affermato che il
procedimento n. 2651/17 è pendente dal 2006 a carico di B., C., D. e E. per il
delitto di riciclaggio (art. 648-bis CP/I), mentre il procedimento n. 4112/19 è pen-
dente dal 2019 a carico di B. e C. per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter
CP/I). Essa ha inoltre informato le autorità elvetiche dell’esistenza di una sen-
tenza definitiva n. 508/2015 del 27 luglio 2015, con la quale il Tribunal Supremo
di Madrid ha condannato B. a 8 mesi di reclusione e EUR 150'000.– di multa
per il delitto di corruzione di pubblici amministratori, legato all’indebito otteni-
mento di favorevoli provvedimenti urbanistici (v. ibidem, pag. 2). Le autorità ita-
liane hanno aggiunto che dalle indagini condotte dalla squadra investigativa co-
mune italo-spagnola, risulta che B. e A. abbiano in Spagna, da almeno la metà
degli anni Novanta, interessi in comune legati, tra l’altro, alla gestione delle so-
cietà J. SL, K. SA, L. SL, M. SL, N. SL, O. SL, P. SL, Q. SL, R. SL, S. SL, T. SL
e AA. SL. Le società L. SL e O. SL compaiono nel procedimento sfociato nella
sentenza n. 508/2015 del 27 luglio 2015. Nell’ambito della squadra investigativa
comune, la Guardia di Finanza di Cuneo ha richiesto informazioni su processi
penali e sentenze di condanna anche a carico di A. alla Policia Nacional, la
quale non aveva ancora dato riscontro (v. ibidem). Con scritto del 19 ottobre
2020, la Procura di Asti, ad integrazione del suo scritto del 27 luglio 2020, ha
inoltrato all’autorità d’esecuzione due documenti destinati a far meglio compren-
dere i rapporti tra B. e A. Il primo concerne un provvedimento del Juzgado de
Instruction del 10 febbraio 2020 riguardante, tra gli altri, gli indagati B. e A. e le
misure istruttorie (sequestri di beni e conti bancari) intraprese nell’ambito
dell’operazione BB. Il secondo riguarda un bonifico di EUR 1'910'460.42 del 24
febbraio 2015 disposto da CC. SL a favore della ricorrente. B. è stato ammini-
stratore di tale società dal 2003 al 2008, mentre la ricorrente ne è stata procu-
ratrice speciale dal 2003 al 2014. La società è attualmente in liquidazione, a
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cura di DD. prima e di EE. poi, ambedue indagate nell’ambito dell’operazione
BB. (v. rubrica 3 incarto MPC nonché act. 6, pag. 3 e seg.).
Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in ma-
teria di esposto dei fatti, risultando peraltro chiara, contrariamente a quanto as-
serito nella replica, la qualifica giuridica dei reati alla base della rogatoria. Gli
scritti dell’autorità rogante del 27 luglio e 19 ottobre 2020, susseguenti a una
richiesta d’informazioni complementari del MPC del 1° luglio 2020 (v. rubrica 3
incarto MPC), hanno in particolare permesso di stabilire come a carico di B. e
della ricorrente vi siano tuttora indagini in corso e che gli atti giudiziari invocati
da quest’ultima, di cui l’autorità d’esecuzione sarebbe stata tenuta all’oscuro,
sono ormai superati dalle nuove indagini. In sede di replica, la ricorrente afferma
di essere venuta a conoscenza della summenzionata richiesta d’informazioni
complementari del 1° luglio 2020 e della relativa risposta del 27 luglio 2020 solo
mediante la risposta del MPC del 13 novembre 2020 (v. act. 6). A tal proposito
si rileva che, nella misura in cui l’insorgente ha potuto visionare tali documenti
e prendere posizione sul loro contenuto in sede di replica, l’eventuale violazione
del suo diritto di essere sentita risulterebbe comunque sanata dinanzi a questa
Corte (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2020.182 del 15 ottobre
2020 consid. 2.1 con rinvii). Non spetta del resto al giudice dell’assistenza ap-
profondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere
le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permet-
tere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare
ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure
vanno dunque respinte.
3. L’insorgente sostiene che il nuovo procedimento aperto nel settembre 2019
dalla Procura di Asti nei confronti di B. e C. per i reati di autoriciclaggio sarebbe
stato avviato quando era ancora pendente il procedimento, per i medesimi fatti,
concernente il reato di riciclaggio. Ne conseguirebbe che ogni atto di istruzione
dell’autorità inquirente astigiana eseguito dopo l’archiviazione del procedimento
del 19 febbraio 2020 sarebbe da ritenersi illegittimo, per cui dovrebbero ritenersi
inutilizzabili gli atti assunti dopo la scadenza del termine. La ricorrente aggiunge
inoltre che la decisione impugnata sarebbe da annullare, data la mancanza di
una valida e fondata decisione di entrata in materia di assistenza limitatamente
al reato di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter CP/I.
Questa Corte rileva innanzitutto che, riservato l’art. 2 AIMP qui comunque non
invocato, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire questioni di diritto
processuale estero. Secondariamente, avendo le autorità italiane semplice-
mente riaperto, prendendo in considerazione anche il reato di autoriciclaggio,
le indagini già oggetto di archiviazione, è da respingere la censura concernente
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l’asserita assenza di una decisione di entrata in materia, la quale è stata valida-
mente emanata dal MPC in data 12 luglio 2019 (v. supra Fatti lett. B e C).
4. La ricorrente censura infine la violazione del principio della proporzionalità, nella
misura in cui la rogatoria non permetterebbe di evidenziare nessun legame tra
le presunte operazioni illecite in Italia e la relazione bancaria litigiosa. A suo
dire, le informazioni riferite a tale relazione non sarebbero assolutamente ido-
nee a far progredire le indagini estere, avendo l’autorità italiana già acquisito
per via rogatoriale tutte le informazioni relative ai conti intestati all’imputato B..
La documentazione bancaria litigiosa mancherebbe di qualsiasi utilità poten-
ziale per l’accertamento del reato di autoriciclaggio. La rogatoria costituirebbe,
a suo dire, una generalizzata ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
4.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424;
120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1
e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire
quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 con-
sid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di
tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente
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ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte
del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (deci-
sione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2).
Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati
per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi,
ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa
stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’as-
sistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma
anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno
2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del
30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà
evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complemen-
tari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale
federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribu-
nale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente
intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla
giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice
dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la con-
segna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certa-
mente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318
consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e
b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo
cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coopera-
zione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di
prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati
dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e-
secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di
chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti
esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010
consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019,
n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la
quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di
mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi ele-
menti concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65
consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda
semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta
delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
4.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente
data, già solo per il fatto che la ricorrente, contitolare, unitamente a H., della
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relazione in questione, è indagata in Spagna per organizzazione criminale, rici-
claggio e altri reati strettamente legati a quelli sotto indagine in Italia. Per tacere
del fatto che il MPC, nella decisione impugnata, ha menzionato l’esistenza di
diverse operazioni sospette avvenute sulla relazione litigiosa collegate con conti
riconducibili a persone coinvolte nelle indagini estere, segnatamente un accre-
dito del 24 agosto 2009 di fr. 750'000.– proveniente da una relazione bancaria
della ricorrente presso la Banca FF. SA di Lugano nonché un accredito di fr.
1'000'000.– intervenuto in data 25 agosto 2009, proveniente da una relazione
bancaria appartenente a B. presso la Banca GG. SA di Ginevra. Il fatto che
l’autorità rogante sarebbe già in possesso di documentazione concernente re-
lazioni bancarie riconducibili a B. nulla muta a quanto precede.
Spetterà comunque al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei
fatti e/o reati formulate dalla ricorrente nonché valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce
della domanda rogatoriale e del suo complemento risulta che tutta la documen-
tazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua tra-
smissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca
esplorativa e indiscriminata di prove.
5. In sede di replica, l’insorgente ha contestato l’adempimento del requisito della
doppia punibilità, nella misura in cui i valori patrimoniali indicati nelle due roga-
torie sarebbero stati accreditati su conti personali intestati allo stesso B. o alla
di lui figlia C. Non essendovi stata un’interruzione del paper trail atta a vanificare
la confisca da parte dell’autorità italiana, i fatti descritti in rogatoria non adempi-
rebbero la fattispecie di cui all’art. 305bis CP.
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Così facendo la ricorrente non contesta la doppia punibilità in senso stretto ma
le risultanze processuali dell’inchiesta estera. Ora, premesso e ribadito che non
tocca al giudice dell’assistenza approfondire i fatti oggetto dell’inchiesta estera
né statuire nel merito del procedimento italiano (v. supra consid. 2.2), tale cen-
sura, presentata solo in sede di replica, risulta tardiva. Non essendo decisiva
per la risoluzione del presente litigio, essa è da considerarsi inammissibile (v.
art. 32 cpv. 2 PA).
6. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 21 settembre 2020 va con-
fermata e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibi-
lità.
7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta
dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 18 gennaio 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Giovanni Poma
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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