Sentenza del 26 febbraio 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Fiammetta Marcellini e Luca
Marcellini,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Città del Vaticano
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.305
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Fatti:
A. Il 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della
Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giu-
diziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D.,
A. e altri per titolo di abuso d’autorità (art. 175 CP/VA), peculato (art. 168
CP/VA), corruzione (art. 171-174 CP/VA), riciclaggio di denaro, autoriciclaggio
e impiego di proventi di attività criminose (art. 421, 421 bis e 421 ter CP/VA) e
associazione a delinquere (art. 248 CP/VA). Le indagini vaticane hanno quale
oggetto un’operazione di investimento immobiliare a Londra, effettuata con fi-
nalità speculative e finanziato, in parte, anche con denaro nella disponibilità
della Segreteria di Stato e da questa possedute con vincolo di scopo per il so-
stegno delle attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto
Obolo di San Pietro). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha
chiesto, tra l’altro, l’acquisizione della documentazione concernente le relazioni
bancarie di A. e delle società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei valori ivi
depositati (v. act. 8.1, pag. 10 e seg.).
B. Con decisione del 24 gennaio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione
(in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato
l'esecuzione della domanda, è entrato nel merito della stessa (v. act. 1.1 e 1.3,
pag. 5).
C. Con decisioni incidentali del 24 gennaio e 13 febbraio 2020, il MPC ha ordinato
l’edizione della documentazione bancaria concernente rispettivamente la rela-
zione n. 1 presso la banca E. e la relazione n. 2 presso la banca F., entrambe
intestate ad A., con blocco dei relativi saldi attivi (v. act. 1.1 e 1.3).
D. Con decisioni di chiusura del 5 ottobre 2020, il MPC ha ordinato il mantenimento
dei sequestri dei valori patrimoniali depositati sulle due relazioni di cui sopra (v.
ibidem).
E. Il 5 novembre 2020, A. ha interposto ricorso avverso le suddette decisioni di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulandone l’annullamento, con conseguente dissequestro dei conti e reiezione
della rogatoria (v. act. 1).
F. Con scritto del 24 novembre 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presen-
tare una risposta al gravame, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale (v.
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act. 7). Con risposta del 9 dicembre 2020, il MPC chiede che il ricorso sia re-
spinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8).
G. Con replica del 21 dicembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 11), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act.
10).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces-
sario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle pertinenti normative (v. art.
39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario
basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui
al precedente considerando.
1.4 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiu-
sura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiun-
tamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni
incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-
ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-
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questro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la pre-
senza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b
AIMP).
1.4.1 La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assi-
stenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi
dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del
24 febbraio 2003 consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando
l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dis-
sequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve
concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione
finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando
che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riser-
vato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la con-
fisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP).
1.4.2 L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo con-
servativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista
di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del
prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto
(cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento
estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato ri-
chiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della
"piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP: di regola, è suf-
ficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero
ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa
che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della proce-
dura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di
regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di con-
fisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid.
5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2007.207 del 6 novembre 2008 consid. 2.3). Per questa forma di coopera-
zione, vi è il rischio non trascurabile che molti anni trascorrano tra il sequestro
dei valori e la consegna, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello
Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto
2006 consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale fe-
derale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010 consid. 2). Tale sistema può sfociare in
situazioni insoddisfacenti. In effetti, il titolare del conto che acconsente alla con-
segna semplificata della documentazione bancaria giusta l'art. 80c AIMP non
può far verificare da un'autorità giudiziaria il rispetto delle condizioni di conces-
sione dell'assistenza impugnando la decisione incidentale di conferma del se-
questro congiuntamente alla decisione di chiusura concernente la trasmissione
della documentazione bancaria (v. art. 80e cpv. 1 AIMP), in quanto una tale
decisione per l'appunto manca. Di principio, l'atto mediante il quale l'autorità
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d'esecuzione constata il consenso alla trasmissione semplificata – nella fatti-
specie tale consenso figura in uno scritto del ricorrente del 9 giugno 2020 (v.
act. 1.1 e 1.3, pag. 5) – non è impugnabile, salvo la sussistenza di un errore ai
sensi degli articoli 23 e segg. CO (v. FF 1995 III pag. 30; sentenza del Tribunale
federale 1A.64/2005 del 25 maggio 2005 consid. 2.3.1; sentenze del Tribunale
penale federale RR.2007.94 dell'8 novembre 2007, consid. 1.3; RR.2007.104
del 12 luglio 2007). Detto ciò, conformemente alla giurisprudenza di questa
Corte, risulta evidente che colui che, dimostrando un'attitudine cooperativa ed
in sintonia col principio di celerità (art. 17a AIMP), acconsente alla trasmissione
semplificata non deve essere svantaggiato rispetto a colui che non segue tale
via (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010
consid. 2; RR.2009.351/354-355 del 15 aprile 2010 consid. 1.4). Al fine di evi-
tare situazioni in contrasto con lo spirito della legge, segnatamente con lo spirito
dell'art. 80c AIMP, è d'uopo considerare, a livello procedurale, la decisione im-
pugnata come una decisione di chiusura, ciò che ha come prima conseguenza
che l'ammissibilità del ricorso non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio
immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, come seconda
conseguenza, che il termine per interporre ricorso non è quello più breve previ-
sto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP).
1.4.3 In concreto, l'autorità rogante ha sollecitato sia la trasmissione di documenta-
zione bancaria concernente i conti litigiosi intestati al ricorrente, sia il sequestro
conservativo dei valori ivi depositati. Il ricorrente ha acconsentito alla trasmis-
sione semplificata della documentazione bancaria, ma si è opposto al sequestro
dei valori presenti sui conti. Visto quanto espresso ai considerandi precedenti,
le decisioni impugnate devono essere considerate proceduralmente decisioni
di chiusura, come rettamente fatto dal MPC, per cui il gravame, tempestiva-
mente interposto entro il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione
delle decisioni di chiusura, è ricevibile, senza che sia necessaria l’allegazione
di un pregiudizio immediato e irreparabile ex art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la domanda di assistenza giudiziaria vati-
cana sia irricevibile giusta l’art. 2 lett. a e d AIMP. A suo dire, l’assenza di una
raccolta completa e facilmente consultabile delle leggi penali e processuali in
vigore nello Stato vaticano comprometterebbe l’accessibilità alle stesse, ciò che
porrebbe in discussione il rispetto del principio della legalità ai sensi degli art. 6
e 7 CEDU. Citando alcune norme estere, egli afferma che i principi fondamentali
relativi alla qualità del giudice e all’equità del procedimento non sarebbero mi-
nimamente rispettati nello Stato rogante, “dove il Sovrano adotta le leggi, le at-
tua e infine le applica per il tramite di magistrati da lui selezionati e poi (poten-
zialmente) scelti, di volta in volta, in qualsiasi momento della procedura, a pro-
pria discrezione” (v. act. 1, pag. 6). Parimenti priva delle necessarie garanzie
sarebbe la procedura, “sia perché obsoleta e priva delle garanzie che ogni Stato
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moderno assicura agli imputati, sia perché prevede la possibilità di deferimento
ad un Tribunale d’eccezione, sia perché consente condanne anche in assenza
di basi legali, sia perché non garantisce la parità di trattamento fra gli indagati
di un medesimo procedimento” (ibidem). L’assenza di garanzie di un processo
equo conseguente alla struttura istituzionale e legislativa vaticane sarebbe an-
cora più problematica nella situazione concreta, in cui il Sommo Pontefice
avrebbe addirittura la veste di parte lesa, nella misura in cui oggetto della “de-
predazione” sarebbe l’Obolo di San Pietro.
2.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice-
vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai
principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi
deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera
presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita
uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto
degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o
che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine
pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). L'e-
same delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio
di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime
politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro
rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario.
Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza parti-
colare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale
per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle
armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti,
tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto
della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile
1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).
2.2 In concreto, dagli atti risulta che il ricorrente, cittadino italiano e imputato nel
procedimento vaticano, risiede attualmente in Svizzera, più precisamente a Lu-
gano (v. act. 1, pag. 1). L’ipotesi di una pedissequa domanda d’estradizione in
esito alla procedura rogatoriale non può quindi essere esclusa. A ciò si ag-
giunge che la Città del Vaticano non ha ratificato né la CEDU né il Patto ONU II
e non è nemmeno legata alla Svizzera da un trattato di assistenza internazio-
nale (v. supra consid. 1), per cui si giustifica l’esame della ricevibilità della do-
manda sotto il profilo dell’art. 2 lett. a e d AIMP (v. DTF 130 II 217 consid. 8.2;
cfr. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.219 del 4 maggio
2020 consid. 7.2 e riferimenti).
2.2.1 Per quanto attiene all’accessibilità della legislazione penale estera, basti rile-
vare il fatto che la Città del Vaticano ha recentemente pubblicato, attraverso la
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“Libreria Editrice Vaticana”, un volume ufficiale intitolato “Codice penale vati-
cano” curato da Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi, e da Maia Luisi, officiale dello stesso Dicastero. Esso è il risul-
tato dell’integrazione del Codice penale italiano del 1889, conosciuto anche
come “Codice Zanardelli” (v. VINCIGUERRA [curatore], I codici preunitari e il Co-
dice Zanardelli, 1999; IDEM [curatore], Il Codice penale per il Regno d’Italia,
2009), vigente in Vaticano dal 1929, con le numerose modifiche promulgate fino
ad oggi (v. ARRIETA, Codice penale vaticano, 2020, pag. 5 e segg.; sul diritto
penale vaticano cfr. anche DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, 2a ediz.
2020, pag. 165 e segg.). Contenendo tale opera la normativa penale vigente
nello Stato della Città del Vaticano, il principio della legalità è ossequiato. Senza
dimenticare che le più recenti riforme legislative sono disponibili anche sul sito
internet ufficiale dello Stato della Città del Vaticano (v. www.vatican-
state.va/it/norm-penale-amministrativa.html). Certo non si può nascondere che
per quanto riguarda la recente edizione del Codice penale vaticano, la sua con-
sultazione attraverso i tradizionali canali bibliotecari e librari non si rivela attual-
mente molto facile perlomeno in Svizzera, ma non vi è nessuna ragione di rite-
nere che non sia accessibile alla difesa dell’imputato nella Città del Vaticano.
Per tacere del fatto che il Codice Zanardelli è anche disponibile in stampa ana-
statica nella predetta pubblicazione del 2009 a cura di Vinciguerra. Seppur in
maniera certamente perfettibile, il requisito dell’art. 7 CEDU (nulla poena sine
lege), anche grazie al fatto che l’articolato sistema delle fonti penali vaticane è
desumibile dalla Legge del 1. ottobre 2008 n. LXXI (sulle fonti del diritto), non è
dunque violato (v. anche LEONCINI, Il processo penale vaticano: la “riscoperta”
del Codice Finocchiaro-Aprile … rivisitato, in Legislazione penale, 4/2013, pag.
1126 e seg.) e la relativa censura va respinta.
2.2.2 Per quanto riguarda la critica al sistema giudiziario e alla procedura penale dello
Stato rogante, il ricorrente omette di considerare che il foro secolare del Vati-
cano, pur basandosi sul Codice di procedura italiano del 1913 (v. LEONCINI, ibi-
dem, pag. 1117 e segg.; DIDDI, I novant’anni del Codice di procedura penale
dello Stato vaticano, in Diritto e religioni, 1/2019, pag. 169 e segg.), è stato og-
getto di importanti riforme e di approfondite analisi dottrinali proprio in punto alle
pretese criticità sollevate nel gravame. Di rilievo risulta in particolare un recente
contributo di GIUSEPPE DALLA TORRE sull’indipendenza della giustizia nella Città
del Vaticano (L’indipendenza della giustizia vaticana, in Scritti in onore di Libero
Gerosa, a cura di Bianchi/Cattaneo/Eisenring, 2019; pubblicato anche nella ri-
vista telematica Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, n. 25
del 2019). Affrontando la questione di sapere come sia garantita, nell’ordina-
mento vaticano, detta indipendenza, l’autore afferma che “ci sarebbero molti
fattori da richiamare al riguardo, ma in questa sede vale la pena di limitarsi a
uno, certamente non secondario, desumibile dall’ordinamento giudiziario dello
Stato vaticano e da una consuetudine che ha valore normativo: vale a dire la
selezione e i requisiti soggettivi dei magistrati stabili, inquirenti e giudicanti, che
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compongono il Tribunale. La scelta di questo tra i vari organi che a nome del
Pontefice esercitano il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano, non
è casuale ma ha una ragione precisa. Giova al riguardo notare che l’ordina-
mento giudiziario vaticano ha subìto una serie di trasformazioni dal 1929 a oggi,
che hanno riguardato in particolare proprio il Tribunale, organo che ha cono-
sciuto tra l’altro un processo di positiva “laicizzazione”, sia per quanto riguarda
la sua composizione sia per quanto attiene alle sue competenze” (ibidem, pag.
22). Importante in concreto è la Legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario
dello Stato della Città del Vaticano del 16 marzo 2020, la quale ha modificato
parzialmente la precedente Legge n. CXIX del 21 novembre 1987, adattandone
i contenuti alla realtà moderna (cfr. DALLA TORRE, Lezioni di diritto vaticano, op.
cit., pag. 127 e segg.; IDEM, Considerazioni sul nuovo ordinamento giuridico
dello Stato della Città del Vaticano, in www.statoechiese.it, n. 12 del 2020, pag.
89 e segg.; IDEM, I magistrati nel nuovo ordinamento giudiziario vaticano, in
Diritto e Religioni, 1/2020, pag. 229 e segg.). Le grandi linee ispiratrici della
nuova legge sono essenzialmente due: “innanzitutto il processo di ammoderna-
mento dell’intero ordinamento giuridico vaticano, per renderlo acconcio a una
realtà giuridica e di fatto assai cambiata rispetto al tempo delle origini dello
Stato; poi, e soprattutto, l’armonizzazione dell’ordinamento giuridico vaticano
con le esigenze de cosiddetto “giusto processo”, che costituisce ormai un para-
digma di riferimento ineludibile a livello interno e internazionale” (DALLA TORRE,
Considerazioni sul nuovo ordinamento giuridico, op. cit., pag. 94). Nell’ordina-
mento vaticano il principio del giusto processo “è stato esplicitamente enunciato
dalla Legge 11 luglio 2013 n. IX, recante modifiche al codice penale e al codice
di procedura penale, che all’art. 35, esplicitamente rubricato “Giusto processo
e presunzione di innocenza” prevede l’aggiunta al codice di procedura penale
dell’art. 350 bis secondo cui “ogni imputato ha diritto a un giudizio da svolgersi
secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto
conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e
delle prove da acquisire” e, nel comma successivo, “ogni imputato è presunto
innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accer-
tata” (ibidem, pag. 96; v. anche DIDDI, ibidem, pag. 172). Come indicato nel
preambolo della nuova legge, “con il nuovo millennio è iniziato un processo di
revisione delle Istituzioni dello Stato della Città del Vaticano e una progressiva
sostituzione delle iniziali leggi del 1929, contestuali alla sua creazione: nell’anno
2000 è stata adottata la nuova Legge fondamentale dello Stato; nel 2008 la
nuova legge sulle fonti del diritto; di recente, nel 2018, ho provveduto anche ad
aggiornare la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano, adattandola
alle esigenze istituzionali e organizzative intervenute nel corso degli anni.
Nell’ultimo decennio, inoltre, l’ordinamento giuridico vaticano ha conosciuto una
stagione di riforme normative in materia economico-finanziaria e penale, anche
come conseguenza dell’adesione a importanti convenzioni internazionali”. L’art.
2 della Legge n. CCCLI prevede, al comma primo, che “i magistrati dipendono
gerarchicamente dal Sommo Pontefice. Nell’esercizio delle loro funzioni, essi
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sono soggetti soltanto alla legge” e al comma 2 che “i magistrati esercitano i
loro poteri con imparzialità, sulla base e nei limiti delle competenze stabilite
dalla legge”. L’avverbio “soltanto” del comma 1 fonda l’indipendenza dei magi-
strati vaticani e la loro imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni. Selezionati
solitamente tra i professori delle università pubbliche (v. art. 8 comma 2 Legge
n. CCCLI), i magistrati addetti al Tribunale vaticano sono persone che hanno
una loro professionalità e un definito status giuridico fuori della realtà vaticana,
e questo proprio allo scopo di garantire la loro indipendenza (v. DALLA TORRE,
L’indipendenza della giustizia vaticana, op. cit., pag. 23; IDEM, Lezioni di diritto
vaticano, op. cit., pag. 129; IDEM, Considerazioni sul nuovo ordinamento giuri-
dico, pag. 98 e seg.). Ciò vale “in particolare per i magistrati cui è affidato il
compito di giudicare, posto che per natura sua l’ufficio del Promotore di Giusti-
zia, cioè del magistrato addetto alla pubblica accusa, può avere – e talora deve
avere – un qualche collegamento con il potere esecutivo” (DALLA TORRE, L’in-
dipendenza della giustizia vaticana, op. cit., pag. 23). Giova notare che “la pro-
venienza dei magistrati vaticani da personale universitario, il quale per natura
sua è culturalmente prima ancora che giuridicamente indipendente, costituisce
anche una garanzia diretta a evitare possibili contiguità con apparati dello Stato
italiano o di altri Stati; concorre dunque a evitare il pericolo, non trascurabile, di
introdurre in uno degli uffici più delicati dello Stato vaticano soggetti, magari di
alta competenza giuridica e professionale, che però potrebbero non garantire
pienamente l’indipendenza rispetto a poteri esterni. E ciò anche al di là delle
pur non inverosimili ipotesi per cui certe contiguità possano trasformarsi in vei-
coli di trasmissione ad autorità estere di informazioni delicate o riservate, con
compromissione di quella sovranità che ancora nelle più recenti riforme della
legislazione penale si è voluta tutelare con molto rigore” (ibidem, pag. 24). Da
citare è anche la procedura di nomina, posto che comunque ogni Stato ha le
sue particolarità e il giudice dell’assistenza deve esercitare il proprio sindacato
in merito con particolare prudenza (v. supra consid. 2.1). Mentre per la Legge
sull’ordinamento giudiziario la nomina del cancelliere, del vicecancelliere, degli
ufficiali giudiziari e del personale amministrativo avviene a norma del Regola-
mento generale del personale del Governatorato (v. art. 25 Legge CCCLI),
quella dei magistrati interviene ad opera del Sommo Pontefice (v. art. 8 comma
1 Legge CCCLI; per i dettagli sulle varie autorità penali vaticane v. DIDDI, ibi-
dem, pag. 175 e segg.). In questo senso, secondo la dottrina, “i magistrati del
Tribunale vaticano, sia con funzioni giudicanti sia con funzioni requirenti, sono
collocati fuori dei poteri che ordinariamente esercitano, in nome del Sovrano, le
funzioni legislativa e di governo. In particolare i magistrati non dipendono dalla
Amministrazione, cioè dal Governatorato della Stato della Città del Vaticano, di
cui possono essere chiamati giudicare gli atti; neppure dipendono da altre au-
torità giudiziarie, per quanto riguarda il contenuto da dare alle requisitorie o alle
decisioni o altri provvedimenti. La nomina direttamente da parte del Pontefice
comporta che nell’esercizio delle loro funzioni godono di una peculiare autono-
mia, rispondono direttamente al Papa, continuano a esercitare le loro funzioni
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anche in periodo di Sede vacante” (DALLA TORRE, L’indipendenza della giustizia
vaticana, op. cit., pag. 27 e seg.). Le prassi seguite in questo ambito hanno del
resto permesso di fare ricadere la scelta “sempre su professori di università in
materie giuridiche e su avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni su-
periori” non diversamente da quanto avviene in Italia “per la nomina a Consi-
gliere di Cassazione, per meriti insigni, di professori ed avvocati” (DIDDI, ibidem,
pag. 177).
Concludendo, l’imparzialità della giustizia penale vaticana è assicurata, oltre
che dalle regole processuali che consentono di rimuovere il iudex suspectus,
secondo criteri di astensione e di ricusazione in definitiva paragonabili a quelli
previsti dagli art. 56 e segg. del Codice di procedura penale svizzero, “dalle
modalità di reclutamento dei magistrati e dalla loro sottoposizione soltanto alla
legge” (DIDDI, ibidem, pag. 176). Non vi è dunque nessun elemento per ritenere
che le nomine e la costituzione delle magistrature giudicanti avvengano in ma-
niera arbitraria (v. del resto già l’art. 15 primo comma della Legge fondamentale
del 26 novembre 2000, dove si legge che il potere giudiziario è sì esercitato a
nome del Sommo Pontefice, ma “dagli organi costituiti secondo l’ordinamento
giudiziario dello Stato”) e che nell’esercizio delle loro funzioni i magistrati della
Città del Vaticano subiscano interferenze da parte degli altri poteri dello Stato e
tanto meno che il ricorrente non beneficerebbe in casu di tutte le garanzie di un
processo equo giusta l’art. 6 CEDU. Le sue critiche sono del resto generiche:
egli non ha indicato e sostanziato l’esistenza di violazioni concrete nei suoi con-
fronti nell’ambito del procedimento a suo carico, anzi dapprima acconsentendo
alla trasmissione semplificata della documentazione concernente i suoi conti
bancari, di fatto confidando che il processo a suo carico si riveli equo, altrimenti
la sua decisione sarebbe ben difficilmente comprensibile, a prescindere dalle
ragioni tattiche indicate a pag. 11 del ricorso (v. anche infra consid. 4.1.2). An-
che questa censura va dunque respinta.
3. L’insorgente critica l’esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, nella misura in
cui esso non permetterebbe di sapere per quali reati egli sarebbe indagato.
3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza
che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità
competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualifica-
zione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona
contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve espo-
sto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che
non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118
Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110
consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la
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commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circo-
stanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di
escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367
consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio
2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto
nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed
immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133
IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg;
TPF 2011 194 consid. 2.1.).
3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che “tra novembre 2018 e maggio 2019 la
Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato le seguenti operazioni finanziarie:
1. Disinvestimento dal Fondo G., comparto della Fund H. riferibile al finanziere
B. 2. Acquisto dell’intera proprietà dell’immobile sito a Z., di cui era proprietaria
solo al 45%, per mezzo della società I. SA di C. 3. Estromissione di C. dall’in-
vestimento mediante un pagamento di 15 milioni di Euro e passaggio di pro-
prietà dell’immobile alla società J. SA, newco interamente posseduta dalla Se-
greteria di Stato. Tali operazioni, effettuate con la consulenza del gestore patri-
moniale di fiducia della Segreteria di Stato, A., hanno visto l’impiego di somme
a destinazione vincolata e con il ricorso a schemi di investimento non trasparenti
né coerenti con le normali prassi che regolano gli investimenti immobiliari (da
qui l’ipotesi di peculato per distrazione) generato ingenti danni al patrimonio
della Santa Sede. L’Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato che ha se-
guito i fatti, e che allo stato delle indagini è gravemente indiziato dei reati sopra
ipotizzati, era composto da: K. (Capo Ufficio), D. (funzionario) e L. (funzionario).
Si evidenzia come l’investimento nel fondo G. origina da due finanziamenti ero-
gati dalla banca F. e banca M., entrambi gestiti da A., per un totale di 200,5
milioni di USD. Alla data del 30-9-2019 tali finanziamenti risultavano ancora in
essere per un importo pari a 172 milioni di Euro presso la banca F., garantiti dal
pegno generale sulle disponibilità rivenienti dalle offerte dei fedeli per il c.d.
Obolo di San Pietro e da altri fondi aventi vincolo di scopo. Il ricorso a questa
struttura finanziaria, realizzata attraverso la costituzione in pegno dei fondi vin-
colati anziché attraverso l’impiego diretto delle disponibilità liquide (cd. Credito
Lombard), a parere di questo Ufficio, rappresenta la forte evidenza indiziaria del
fatto che essa abbia rappresentato un escamotage per non rendere visibile –
come del resto avvenuto per moltissimi anni – la distrazione compiuta. Appare
inspiegabile il fatto che, a fronte di liquidità disponibili presso la banca F. per
oltre 450 milioni di Euro e concesse in pegno alla banca, la Segreteria di Stato
abbia fatto ricorso ad un finanziamento” (act. 8.1, pag. 2 e seg.). Dopo aver
fornito i dettagli delle tre fasi sopraelencate (v. 8.1, pag. 2 e segg.), l’autorità
rogante afferma che “allo stato delle indagini i danni arrecati al patrimonio della
Segreteria di Stato per effetto delle condotte distrattive sopra descritte, risultano
di importo ingente (attualmente quantificabili in non meno di 300 milioni di euro)”
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(act. 8.1, pag. 5). Essa aggiunge che “A. ha avuto un ruolo centrale, sia nell’ope-
razione di Londra, sia in generale come gestore delle finanze della Segreteria
di Stato dal 1990 […]. La più gran parte delle attività finanziarie della Segreteria
di Stato sono depositate presso il Gruppo Bancario F. il cui gestore esterno sui
conti svizzeri è A. mediante le sue società N. prima, e O. dopo […]. Nel porta-
foglio in deposito presso la banca F. della Segreteria di Stato, appaiono investi-
menti diretti ed indiretti effettuati da A. riferibili al medesimo soggetto (lui
stesso), con un evidente conflitto di interesse e un possibile rischio di frode a
danno della Segreteria di Stato” (act. 8.1, pag. 8). In definitiva, “A. sembra aver
contribuito ad utilizzare i fondi della Segreteria di Stato per fini diversi da quelli
istituzionali e per investimenti speculativi e non redditizi” (v. ibidem).
Il predetto esposto dei fatti risulta sufficiente per comprendere sia i fatti oggetto
d'indagine, sia i reati contestati agli indagati. Esso è senz’altro conforme a
quanto prescritto dall’art. 28 AIMP e dalla relativa giurisprudenza, per cui le
censure in questo ambito vanno disattese.
4. Il ricorrente afferma che l’autorità rogante avrebbe inserito il suo nome nella
domanda di assistenza pur non avendo alcun specifico comportamento da ad-
debitargli, per vedere se da tutti i documenti reperibili (bancari, e-mails, mes-
saggi telefonici o altro) potesse emergere l’indizio di un qualche reato da inda-
gare a suo carico, ciò che costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove. Non
essendovi inoltre un rapporto di causalità diretta tra i reati perseguiti e le rela-
zioni oggetto delle decisioni impugnate, le cui movimentazioni in entrata e in
uscita sarebbero tutte estranee al procedimento estero, i sequestri risultereb-
bero ingiustificati.
4.1
4.1.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120
Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
- 13 -
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di
regola dell'integralità della relativa documentazione bancaria, in modo tale da
chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462
consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze
del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5;
1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre
2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 feb-
braio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio es-
sere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’au-
torità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione
che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto
inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014
consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non
siano stati utilizzati per ricevere proventi di reato o per effettuare trasferimenti
illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo
verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo
presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove
incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006
del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera docu-
mentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali do-
mande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sen-
tenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4;
sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid.
4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1
AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecu-
zione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale,
secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi
di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF
134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241
consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Vietata è per contro la cosiddetta
fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale
ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esi-
stano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid.
6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di
assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello
della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inam-
- 14 -
missibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 con-
sid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il principio dell’utilità potenziale gioca un
ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coo-
perazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di
prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati
dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e-
secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di
chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato ro-
gante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010
consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op.
cit., n. 722, pag. 798 e seg.).
4.1.2 In concreto, occorre innanzitutto ribadire che il ricorrente, in data 9 giugno 2020,
ha acconsentito alla trasmissione semplificata all’autorità rogante di tutta la do-
cumentazione bancaria relativa ai suoi conti (v. act. 1.1 e 1.2, pag. 5), senza
contestare quindi né la proporzionalità delle misure né l’utilità potenziale della
documentazione. A sostegno di tale scelta egli ha certo affermato che “non po-
teva e non può credere che 27 anni di collaborazione con la Segreteria di Stato
potessero essere stracciati sulla base di semplici opinioni e di false apparenze,
ragione per cui ha voluto che tutti i documenti che lo riguardano giungessero il
prima possibile nelle mani degli inquirenti” (v. act. 1, pag. 11). Tuttavia è proprio
perché il ricorrente si è occupato tutti questi anni della gestione del patrimonio
e degli investimenti della Segreteria di Stato vaticana che la documentazione
litigiosa risulta senz’altro utile per l’inchiesta estera. Il MPC ha del resto messo
in evidenza svariate operazioni intervenute sui conti (accrediti e addebiti di
somme molto importanti indubbiamente compatibili con le ipotesi investigative;
v. act. 1.1 e 1.2, pag. 6) che meritano degli approfondimenti da parte degli in-
quirenti esteri. Visto quanto precede, le censure in questo ambito vanno disat-
tese.
4.2
4.2.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og-
getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co-
munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti
per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire
fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati).
- 15 -
4.2.2 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2 e 4.1.2) non-
ché il danno globale di non meno di EUR 300 milioni indicato dall’autorità ro-
gante, importo decisamente superiore ai valori qui sequestrati, è senz'altro pos-
sibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro
delle relazioni intestate al ricorrente. Il potenziale nesso fra il denaro seque-
strato e i reati contestatigli è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il
denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso
potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente
diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP nonché DTF 123 II
134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i seque-
stri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una deci-
sione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo
non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata
(art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii), ferma
restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid.
5e). Il ricorrente non ha peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudi-
zio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista
la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che i se-
questri vanno confermati e la relativa censura respinta.
5. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integral-
mente respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an-
ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
- 16 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 1° marzo 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiammetta Marcellini e Luca Marcellini
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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