Sentenza del 18 maggio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Rocco Taminelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Città del Vaticano
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto
sospensivo (art. 80l AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.41
Procedura secondaria: RP.2020.12
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Fatti:
A. Basandosi su una trasmissione spontanea d’informazioni del 21 novembre
2019 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 22 no-
vembre 2019 il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del
Vaticano ha presentato alla Svizzera una richiesta di blocco di relazioni banca-
rie riconducibili a A. e altri nell'ambito di un procedimento penale avviato nei
confronti di diversi soggetti, tra i quali figurano persone indicate come aventi
diritto economico delle suddette relazioni, per titolo di peculato, corruzione, rici-
claggio, truffa e altri reati. Le indagini vaticane hanno quale oggetto un’opera-
zione di investimento immobiliare effettuata a Londra con denaro della Segre-
teria di Stato vincolato al sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del
Santo Padre. A., imprenditore italiano sovente apparso nei giornali quale prota-
gonista di alcune operazioni societarie non passate inosservate anche da parte
della magistratura italiana, risulterebbe il principale destinatario di un imponente
flusso di denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato. I nominativi di gran
parte dei titolari delle relazioni di cui sopra, riferibili a A., ossia B. AG, C. SA,
D. Ltd, E. Trust e F. AG, risultano più volte comparsi negli atti d’indagine com-
piuti all’estero. L’autorità rogante ha chiesto il blocco provvisorio delle summen-
zionate relazioni bancarie per tutto il tempo necessario a consentire l’inoltro per
le vie ufficiali di una domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale penale
federale RR.2019.327 del 6 aprile 2020 Fatti lett. A).
B. Con decisione del 22 novembre 2019 il MPC, autorità alla quale l'Ufficio federale
di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordi-
nato in via provvisionale, sulla base dell’art. 18 AIMP, il blocco di svariate rela-
zioni bancarie in essere presso banca G., tra le quali la n. 1 e la n. 2, entrambe
intestate a A. Esso ha nel contempo assegnato all’autorità richiedente un ter-
mine di due mesi per inoltrare una formale domanda di assistenza giudiziaria
(v. sentenza RR.2019.327 Fatti lett. B).
C. Il 5 dicembre 2019 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di-
nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone
in sostanza l’annullamento. Il gravame è stato dichiarato inammissibile, nella
misura in cui non divenuto privo d’oggetto (v. sentenza RR.2019.327 Fatti lett.
D).
D. In data 19 dicembre 2019, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano ha presentato una formale domanda di assistenza alla
Svizzera nell’ambito del procedimento penale italiano di cui sopra, postulando
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svariate misure istruttorie, tra le quali la conferma dei sequestri già richiesti il
22 novembre 2019 relativi ai conti riconducibili a A. (v. supra lett. A; act. 7.2).
E. Con decisione del 24 gennaio 2020, il MPC è entrato nel merito della rogatoria,
precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni
separate (v. act. 7.3).
F. Il medesimo giorno, l’autorità d’esecuzione ha ordinato a banca G. la consegna
della documentazione concernente le relazioni n. 1 e n. 2 intestate a A., nonché
il mantenimento dei sequestri dei valori ivi depositati (v. act. 7.1).
G. Il 7 febbraio 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via
preliminare, inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, la concessione
dell’effetto sospensivo e, dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a titolo
provvisionale, la conferma dell’effetto sospensivo; alternativamente, la conces-
sione dell’effetto sospensivo. In via principale, egli chiede di “annullare i dispo-
sitivi con i quali è fatto ordine a banca G. di mantenere il sequestro sui valori
patrimoniali depositati sulle relazioni N. 1 e N. 2, intestate a A., già oggetto di
blocco provvisorio ai sensi deIl’art. 18 AIMP, decretato dal Ministero pubblico
della Confederazione in data 22 novembre 2019 ed è fatto divieto di effettuare
addebiti, rispettivamente prelievi dispositivi previsti dalla Decisione di Obbligo
di consegna (art. 12 cpv. 1 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di
valori patrimoniali (art. 12 cpv. 1 e 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in
materia di assistenza giudiziaria del Ministero Pubblico della Confederazione,
Lugano del 24 gennaio 2020 nel procedimento incarto N. RH.19.0305” (act. 1,
pag. 4).
H. Con presa di posizione del 3 marzo 2020 l'UFG ha chiesto che il gravame venga
dichiarato inammissibile (v. act. 6). Con risposta del 6 marzo 2020 il MPC ha
postulato la reiezione sia del ricorso che della richiesta di concessione dell’ef-
fetto sospensivo (v. act. 7).
I. Con repliche del 27 marzo 2020, una relativa alla presa di posizione dell’UFG e
l’altra concernente la risposta del MPC, il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie conclusioni ricorsuali, con la richiesta aggiuntiva, per quanto attiene al
primo scritto, redatto in tedesco, di estromettere tale documento dall’incarto
(v. act. 10 e 11).
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J. Con scritto dell’8 aprile 2020, l’UFG ha dichiarato di rinunciare a duplicare, riba-
dendo le proprie conclusioni del 3 marzo 2020 (v. act. 14).
K. In data 30 aprile 2020, il ricorrente ha presentato una richiesta di misure prov-
visionali. Egli chiede, in via principale, di revocare il sequestro delle sue relazioni
bancarie per quanto attiene ai valori patrimoniali, mantenendo la misura unica-
mente relativamente alla documentazione bancaria. In via subordinata, egli
chiede di autorizzare tutti i pagamenti dalle sue relazioni bancarie nella misura
in cui riferiti “a una causale giustificata da spese ricorrenti o giustificati dalla
conclusione di affari e non abbiano semplice valenza distrattiva” (v. act. 16,
pag. 3). Tale scritto è stato trasmesso al MPC e all’UFG per conoscenza
(v. act. 17). Con telefonata del 14 maggio e fax del 16 maggio u.s. il ricorrente
ha espresso una serie di preoccupazioni relative al procedimento estero do-
mandando di “incontrare di persona” la Corte giudicante (v. act. 19).
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'or-
ganizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la
Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria
internazionale.
1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria interna-
zionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di
conti bancari dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni
incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate sepa-
ratamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il se-
questro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al pro-
cesso (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare delle relazioni n. 1 e 2 presso banca G.,
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oggetto della decisione impugnata, il ricorrente dispone della legittimazione ri-
corsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Essendo la presente procedura in lingua italiana, il ricorrente ha chiesto l’estro-
missione dall’incarto della risposta del 3 marzo dell’UFG, documento redatto in
lingua tedesca in violazione dell’art. 6 cpv. 2 della legge sulle lingue nazionali e
la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing; RS 441.1).
2.1 Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua. Di rilievo è anche la LLing (v. TPF 2015
93 consid. 5.2). L’art. 6 cpv. 2 LLing prevede che le autorità federali rispondono
nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con
quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale.
2.2 Nella fattispecie, la lingua della procedura è l’italiano, lingua della decisione im-
pugnata. Non essendo stato convenuto altrimenti, l’UFG ha l’obbligo nell’ambito
della presente procedura di redigere i suoi scritti in italiano. Visto quanto pre-
cede, la sua risposta del 3 marzo 2020, redatta in tedesco, viola sia l’art. 33a
cpv. 2 PA che l’art. 6 cpv. 2 LLing. Ciò ha come conseguenza che detto scritto
non verrà preso in considerazione per la presente decisione.
3. Il ricorrente sostiene che l’esposto dei fatti presentato con la rogatoria, già ca-
rente nella richiesta di blocco del 22 novembre 2019 (v. supra Fatti lett. A), sia
talmente vago da non permettere di delineare i reati contestatigli. Ciò avrebbe
come conseguenza l’impossibilità di verificare il rispetto del principio della dop-
pia punibilità, condizione per l’adozione di misure coercitive. Il MPC sarebbe
andato persino oltre le richieste rogatoriali, sequestrando anche conti intestati
non solo al ricorrente ma anche a società a lui riconducibili. Inoltre, il sequestro
di tutti i suoi conti violerebbe il principio della proporzionalità. Il Promotore di
Giustizia non avrebbe del resto presentato alcun provvedimento giudiziario di
sequestro adottato all’estero; potendo solo un giudice, secondo il diritto estero,
disporre un tale provvedimento, vi sarebbe anche un problema di competenza.
3.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali
ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente in-
dicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e
dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che
annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 con-
sid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da pren-
dere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può
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trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute
(pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di
essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di
un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari
vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è
sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato
e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2
pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 mag-
gio 2007 consid. 2.2 e rinvii).
3.2 In concreto, occorre rilevare che il ricorrente, che si è soprattutto espresso sul
procedimento estero e sull’assenza di reati a lui imputabili, e quindi questioni il
cui esame è di massima prematuro a questo stadio della procedura, non ha
prodotto alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione eco-
nomica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimo-
nio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare
l’effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo al ricorrente.
In altre parole, il ricorrente non ha dimostrato di non disporre di altri mezzi per
far fronte ai suoi impegni finanziari. Di fronte ad un quadro finanziario così lacu-
noso e poco trasparente non basta affermare che “un blocco di relazioni ban-
carie, per di più della durata tanto lunga quanto imprevedibile, sicché non è dato
di sapere quando la decisione di chiusura interverrà, provochi un danno irrepa-
rabile al ricorrente è un’evidenza che non abbisogna di troppe spiegazione: va
da sé che il non poter disporre dei propri conti mette in difficoltà chiunque, e
quindi anche il ricorrente, che se li ritrova tutti bloccati, siccome in questa situa-
zione si ritrova finanche in difficoltà a pagare le sue spese correnti, il suo per-
sonale, e persino, inevitabilmente, a far fronte alle spese della sua famiglia, che
consta della moglie e di due figlie” (v. act. 1, pag. 12). Si tratta di allegazioni
molto vaghe e prive di supporti documentali che non permettono il alcun modo
di fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurispru-
denza sopraccitata.
3.3 In data 30 aprile 2020, il ricorrente ha presentato una richiesta di misure prov-
visionali tesa ad ottenere, in via principale, la revoca dei sequestri impugnati e,
a titolo subordinato, lo sblocco parziale dei conti per effettuare dei pagamenti.
Ora, nella misura in cui egli non ha prodotto nemmeno in tale occasione docu-
menti che possano chiarire la sua situazione economica, tale scritto, trasmesso
susseguentemente alla conclusione dello scambio degli allegati e non decisivo
(v. art. 32 cpv. 2 PA), visto il preciso recinto processuale di cui supra al consid.
3.1, è da considerarsi tardivo. Lo stesso vale per il contenuto del fax del 16
maggio 2020, da cui non traspare in alcun modo la volontà del ricorrente di
allegare censure documentate in maniera conforme alla predetta giurispru-
denza.
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3.4 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la mancanza di
un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l’art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il
che rende superfluo l'esame delle restanti censure.
4. Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è dive-
nuta priva d’oggetto.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato
l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73
cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto
2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura pe-
nale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a com-
plessivi fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 18 maggio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rocco Taminelli
- Ministero pubblico della Confederazione,
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe-
nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra-
dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre-
parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen-
tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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