Sentenza del 18 maggio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B. S.A.,
rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
alla Città del Vaticano
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto
sospensivo (art. 80l AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.42-43
Procedura secondaria: RP.2020.13-14
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Visti:
- la decisione del 24 gennaio 2020, con la quale il Ministero pubblico della Con-
federazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito della domanda di assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale presentata dal Promotore di Giusti-
zia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano in data 19 dicembre 2019,
precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni
separate (v. act. 1.2);
- la decisione del medesimo giorno intitolata “Obbligo di consegna (art. 12 cpv. 1
AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali (art. 12
cpv. 1 e art. 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assistenza
giudiziaria”, con la quale il MPC ha ordinato l’acquisizione di svariata documen-
tazione nonché il mantenimento del blocco dei valori patrimoniali concernenti la
relazione n. 1 presso la banca C., Lugano, intestata a B. S.A., con sede in Lus-
semburgo (v. act. 1.2);
- il ricorso del 7 febbraio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale, mediante il quale A. e B. S.A. hanno chiesto, in via preliminare,
inaudita altera parte e a titolo superprovvisionale, di accordare l’effetto sospen-
sivo al ricorso; dopo aver sentito le parti (audita altera parte) a titolo provvisio-
nale, confermare l’effetto sospensivo; alternativamente, accordare l’effetto so-
spensivo. In via principale, essi hanno chiesto di dichiarare il ricorso ricevibile;
nel merito, essi chiedono di annullare i dispositivi con i quali è fatto ordine alla
banca C. di mantenere il sequestro sui valori patrimoniali depositati sulla rela-
zione n. 1, intestata alla società B. S.A., già oggetto di blocco provvisorio ai
sensi dell’art. 18 AIMP, decretato dal Ministero pubblico della Confederazione
in data 22 novembre 2019 ed è fatto divieto di effettuare addebiti, rispettiva-
mente prelievi dispositivi previsti dalla Decisione di Obbligo di consegna (art. 12
cpv. 1 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) e sequestro di valori patrimoniali
(art. 12 cpv. 1 e art. 18 AIMP i.c.c. gli artt. 263 e segg. CPP) in materia di assi-
stenza giudiziaria della Procuratrice federale Avv. D., Lugano del 24 gennaio
2020 nel procedimento incarto N. RH.19.0305 (v. act. 1, pag. 4);
- l’invito del 10 febbraio 2020, con il quale i ricorrenti sono stati invitati, oltre a
versare un anticipo delle spese, a produrre i documenti che attestano l’esi-
stenza della società, l’identità delle persone che hanno firmato la relativa pro-
cura nonché i poteri di rappresentanza di quest’ultime (v. act. 3);
- il versamento dell’anticipo delle spese richiesto (v. act. 4);
- la presa di posizione del 3 marzo 2020, con la quale l’Ufficio federale di giustizia
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(in seguito: UFG) postula l’inammissibilità del gravame (v. act. 6);
- la risposta del 6 marzo 2020, mediante la quale il MPC postula la reiezione sia
della domanda di effetto sospensivo che del ricorso, siccome inammissibili
(v. act. 7);
- le repliche del 27 marzo 2020 (una per l’UFG e l’altra per il MPC), con le quali i
ricorrenti ribadiscono le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 10 e 11);
- lo scritto dell’8 aprile 2020, con il quale l’UFG ha rinunciato a presentare una
duplica, ribadendo le sue conclusioni del 3 marzo 2020 (v. act. 14);
- la richiesta di misure provvisionali del 30 aprile 2020, trasmessa al MPC e
all’UFG per conoscenza, con la quale i ricorrenti chiedono, in via principale, di
revocare il sequestro della relazione bancaria intestata a B. S.A. per quanto
attiene ai valori patrimoniali, mantenendo la misura unicamente relativamente
alla documentazione bancaria e, in via subordinata, di autorizzare tutti i paga-
menti dalle sue relazioni bancarie nella misura in cui riferiti “a una causale giu-
stificata da spese ricorrenti o giustificati dalla conclusione di affari e non abbiano
semplice valenza distrattiva” (v. act. 16, pag. 3);
- la telefonata del 14 maggio e il fax del 16 maggio u.s., con i quali il ricorrente
ha espresso una serie di preoccupazioni relative al procedimento estero do-
mandando di “incontrare di persona” la Corte giudicante (v. act. 19).
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confe-
derazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
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sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine
suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in-
fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi
oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invi-
tato il patrocinatore dei ricorrenti a produrre i documenti che dimostrano che
B. S.A. esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, che indicano l’identità di
coloro che hanno firmato la procura allegata nonché quelli che attestano che
coloro che hanno firmato la procura sono abilitati a rappresentare la società,
pena l'inammissibilità del gravame (v. act. 3);
- che nell’invito di cui sopra l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do-
vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito,
il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)";
- che i ricorrenti hanno sì versato l’anticipo delle spese richiesto, ma non hanno
trasmesso la documentazione richiesta;
- che, pertanto, la società ricorrente non ha dimostrato né di esistere al momento
dell’inoltro del ricorso né che i firmatari della procura possono rappresentarla
giuridicamente dinanzi a questo Tribunale;
- che, in definitiva, non avendo la società ricorrente fornito una procura valida, la
presente autorità non entra nel merito del suo ricorso;
- che in base all’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’as-
sistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o
alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP
per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale
all’estero);
- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova
concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;
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- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una mi-
sura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame
sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1
d/aa);
- che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto
bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del
conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547
consid. 1d);
- che, essendo unicamente l’avente diritto economico del conto oggetto della de-
cisione impugnata, A. non dispone della legittimazione ricorsuale;
- che anche il suo ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;
- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del loro gravame, de-
vono sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del
31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro-
cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis
e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 2’000.– a carico dei ricorrenti in solido;
- che, visto l'anticipo delle spese di fr. 3'000.– già versato, la cassa del Tribunale
restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 1'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa
è coperta dall’anticipo dei costi già versata di fr. 3'000.–. La cassa del Tribu-
nale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 18 maggio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Rocco Taminelli
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista
d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio
irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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