Sentenza del 15 maggio 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Andreas J. Keller e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA IN LIQUIDAZIONE, rappresentata dall'avv. Mauri-
zio Pagliuca,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Riesame della decisione impugnata (art. 58 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.84
- 2 -
Visti:
- la domanda di assistenza giudiziaria presentata in data 22 marzo 2019 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) nell’ambito di un
procedimento penale promosso nei confronti, fra gli altri, di B., alias C., per
associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I);
- la decisione di chiusura del 19 febbraio 2020 emessa dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI), con la quale è stata disposta la conse-
gna all’autorità rogante della documentazione concernente, fra le altre, la re-
lazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata alla ricorrente (v. act.
1.3);
- il ricorso del 17 marzo 2020 interposto da A. SA in liquidazione presso la Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata
decisione (v. act. 1);
- la risposta dell’8 aprile 2020 presentata dall’Ufficio federale di giustizia (in se-
guito: UFG) (v. act. 5);
- la risposta del 16 aprile 2020, con la quale il MP/TI ha informato la Corte di
rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documentazione
riguardante la relazione n. 1 procedendo allo stralcio del punto 2. d) della de-
cisione di chiusura 19 febbraio 2020 e informandone il rappresentante della
ricorrente (v. act. 6);
- lo scritto del 17 aprile 2020, con il quale la ricorrente ha accolto favorevol-
mente tale riesame della decisione impugnata (v. act. 8).
Considerato:
- che in virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010
sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS
173.71) la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza
giudiziaria internazionale;
- che in questo ambito la procedura di ricorso è retta in particolare dalla legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS
172.021) (v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiu-
sura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP);
- 3 -
- che giusta l'art. 58 PA, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2);
quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto
senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3);
- che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza
hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla sca-
denza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a
prendere posizione (v. PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2016, n. 24 ad art. 58 PA e referenze
citate);
- che in concreto, con la sua risposta del 16 aprile 2020, il MP/TI ha dichiarato
di rinunciare a trasmettere all’autorità rogante l’integralità della documenta-
zione riguardante la relazione n. 1 presso la banca D. (ex banca E.) intestata
alla ricorrente, procedendo allo stralcio del punto 2. d) della decisione impu-
gnata;
- che il riesame della decisione di chiusura da parte del MP/TI è avvenuto in
tempo utile, ovvero entro l'ultimo termine assegnatogli da questa Corte per
prendere posizione;
- che questo Tribunale prende atto dell’annullamento del punto 2. d) della deci-
sione impugnata concernente la relazione bancaria della ricorrente;
- che di conseguenza il presente procedimento è divenuto senza oggetto e la
causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo;
- che le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 3a ediz. 2013, pag. 409 e 412, con riferimenti giurisprudenziali);
- che ai fini della determinazione delle spese processuali, il MP/TI, nel quadro
della presente procedura, a seguito della modifica della decisione – da inter-
pretarsi quale acquiescenza – è da considerare parte soccombente (v. BOVAY,
Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.);
- che al MP/TI non possono tuttavia essere addossate le spese processuali,
motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA);
- che l'importo di fr. 5'000.– versato dalla ricorrente a titolo di anticipo delle
spese deve esserle restituito dalla cassa del Tribunale penale federale;
- 4 -
- che nei procedimenti dinanzi al Tribunale penale federale le ripetibili consi-
stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del
rinvio di cui all'art. 10 RSPPF); l'onorario è fissato secondo il tempo, compro-
vato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla di-
fesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al
massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Davanti alla Corte dei reclami
penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese al più tardi al mo-
mento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario se-
condo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF);
- che nella fattispecie, con il suo scritto del 17 aprile 2020, la ricorrente ha po-
stulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza allegare alcuna nota d’ono-
rario attestante l’effettivo dispendio orario (v. act. 7);
- che a fronte di quanto precede, nel caso concreto, si giustifica di fissare in
favore della ricorrente un'indennità di fr. 2'000.– (IVA inclusa), la quale è
messa a carico del MP/TI (v. art. 64 cpv. 2 PA).
- 5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è divenuto privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale resti-
tuirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'000.–.
3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un importo di
fr. 2’000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Bellinzona, 18 maggio 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Maurizio Pagliuca
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy