Sentenza dell’8 settembre 2020
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B. SA,
entrambi rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa
Bianchetti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2020.89-90+RR.2020.143-144
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Fatti:
A. Basandosi su una trasmissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 del
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), il 3 ottobre 2018 il
Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná
(Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria,
nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di A. per i reati di corruzione
passiva (art. 317 Codice penale brasiliano, in seguito: CP/BR), corruzione attiva
(art. 333 CP/BR) e riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9613/98). In so-
stanza l’indagato, il quale ha ricoperto diverse funzioni all’interno del gruppo C.,
è sospettato di aver ricevuto, tra luglio 2004 e giugno 2013, sulla relazione ban-
caria n. 1 a lui riconducibile e intestata alla società D. Inc. presso la banca E.,
un totale di USD 4'479'500.– provenienti da una relazione bancaria intestata a
F. presso la medesima banca. Quest’ultima relazione era stata a sua volta ali-
mentata da denaro proveniente da relazioni bancarie della stessa banca inte-
state alle società G. Corp. e H. Corp., controllate indirettamente dal gruppo C.
e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il pagamento di tangenti.
Nel marzo del 2015 una parte del denaro accreditato sulla relazione intestata
alla società D. Inc. è stata trasferita sulla relazione bancaria n. 2, anch’essa
riconducibile all’indagato, intestata alla società B. SA.
Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto l’edizione della documenta-
zione bancaria con contestuale blocco dei saldi attivi della relazione n. 2 inte-
stata alla società B. SA presso la banca E. (Ginevra), nonché la documenta-
zione bancaria della relazione n. 1 intestata alla società D. Inc. presso la mede-
sima banca (v. act. 1.4).
B. Con decisione del 2 novembre 2018, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in
seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, è entrato nel merito
della domanda presentata dall’autorità brasiliana (v. act. 1.5).
C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto
rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 2 intestata alla società
B. SA presso la banca E. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedi-
mento interno SV.15.0775) e ne ha ordinato il blocco immediato (v. act. 1.6).
D. Con decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020, il MPC ha ordinato la trasmis-
sione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 2 presso la
banca E., confermandone il relativo mantenimento del blocco, e ha ordinato la
trasmissione di parte della documentazione relativa alla relazione n. 1 presso
la medesima banca (v. act. 1.2 e 1.3).
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E. Il 23 marzo 2020, A. e la società B. SA hanno interposto ricorso avverso le
suddette decisioni di chiusura e la decisione incidentale del 2 novembre 2018
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo
in via preliminare che venga acquisito agli atti l’incarto relativo al procedimento
RH.18.0263. In via principale i ricorrenti chiedono che l’assistenza internazio-
nale al Brasile sollecitata mediante rogatoria del 3 ottobre 2018 venga rifiutata,
che le decisioni di chiusura di cui al punto D. vengano annullate, che la deci-
sione di sequestro del 2 novembre 2018 concernente la relazione n. 2 presso
la banca E. sia annullata con conseguente dissequestro degli averi in conto.
Sussidiariamente i ricorrenti chiedono che le decisioni di chiusura di cui al punto
D. vengano annullate e che vengano trasmessi unicamente i documenti relativi
all’apertura del conto 1 presso la banca E. nonché i giustificativi e dettagli relativi
alle transazioni avvenute con F., che la decisione di sequestro del 2 novembre
2018 concernente la relazione n. 2 presso la banca E. venga annullata con con-
seguente dissequestro degli averi in conto. I ricorrenti chiedono infine che
venga riconosciuto loro un equo indennizzo a titolo di ripetibili (v. act. 1).
F. Con osservazioni del 19 maggio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gra-
vame (v. act. 8).
G. Con decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, il MPC ha ordi-
nato la trasmissione di documenti supplementari concernenti la relazione n. 2
intestata alla società B. SA presso la banca E. e la relazione n. 1 intestata alla
società D. Inc. presso la medesima banca. Tali documenti erano stati erronea-
mente esclusi dalla trasmissione ordinata mediante le decisioni di chiusura del
20 febbraio 2020 (v. act. 9.2 e 9.3).
H. Con risposta dello stesso giorno, il MPC ha postulato la reiezione del gravame
nella misura della sua ammissibilità. Egli ha inoltre chiesto che gli eventuali ri-
corsi contro le decisioni di chiusura complementari di cui al punto precedente
vengano trattati unitamente a quelli sollevati avverso le decisioni di chiusura del
20 febbraio 2020 (v. act. 9).
I. Mediante scritto del 26 maggio 2020, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione
del termine di replica. In questo modo esse avrebbero avuto la possibilità di
interporre ricorso contro le precitate decisioni di chiusura complementari po-
tendo così esprimersi in sede di replica su entrambe le risposte del MPC (v. act.
11).
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J. Con scritto del 27 maggio 2020, questa Corte ha respinto la richiesta di cui so-
pra (v. act. 12).
K. Con replica del 15 giugno 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 15), i ricorrenti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, opponen-
dosi inoltre alle decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020 e chie-
dendo la congiunzione delle due procedure (v. act. 14).
L. Il 23 giugno 2020, A. e B. SA hanno interposto ricorso anche contro le decisioni
di chiusura complementari del 20 maggio 2020, presentando sostanzialmente
le medesime conclusioni di cui sopra (v. supra lett. E; incarto RR.2020.143-144,
act. 1). Essi hanno parimenti chiesto la congiunzione delle cause RR.2020.89-
90 e RR.2020.143-144 nonché la dispensa dal pagamento di un anticipo delle
spese.
M. Invitati a versare un anticipo delle spese di fr. 8'000.– (v. RR.2020.143-144, act.
3), i ricorrenti, con lettera del 29 giugno 2020 (v. RR.2020.143-144, act. 4),
hanno ribadito la loro richiesta di dispensa di cui sopra, chiedendo alla Corte di
riconsiderare il predetto invito.
N. Con scritto del 30 giugno 2020, questa Corte ha comunicato ai ricorrenti che la
richiesta di essere dispensati dal versare l’anticipo delle spese, rispettivamente
di riconsiderare la richiesta di versamento dell’anticipo delle spese non poteva
essere accolta a tale stadio della procedura. La Corte si sarebbe chinata su tali
richieste nonché sulla domanda di congiunzione di cui sopra statuendo nel me-
rito delle cause in questione (v. RR.2020.143-144, act. 5).
O. Con risposta del 27 luglio 2020, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame
(v. RR.2020.143-144, act. 10). Con scritto del 7 agosto 2020, il MPC ha chiesto
che il ricorso sia respinto nella misura della sua ammissibilità (v. RR.2020.143-
144, act. 11).
P. Con replica del 21 agosto 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza
(v. act. 14), i ricorrenti hanno ribadito le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
Le ulteriori argomentazioni in diritto saranno riprese, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo
di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della
decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS
173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede-
razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81;
in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto
internazionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza
rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge
federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v.
art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 145 IV 294 consid.
2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; TPF
RR.2019.80 dell'11 febbraio 2020 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione). È
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.5 Interposti tempestivamente contro le decisioni di chiusura del 20 febbraio 2020
e le decisioni di chiusura complementari del 20 maggio 2020, i ricorsi sono ri-
cevibili sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità dei gravami presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor-
rere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione,
oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
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personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art.
80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone
contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toc-
cata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giuri-
sprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e di-
rettamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ri-
corrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
giosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concreta-
mente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è conside-
rato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a
OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d).
In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che gli interessati toccati solo
in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un
conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134
consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).
Un’eccezione si applica nel caso di una società che sia stata liquidata (DTF 123
II 153 consid. 2c e d; decisione del Tribunale penale federale RR.2014.11 del
17 febbraio 2014 consid. 1.4.1). In tal caso, spetta all’avente diritto economico
dimostrare mediante documenti ufficiali l’avvenuta liquidazione (sentenze del
Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e; 1A.131/1999 del
26 agosto 1999 consid. 3; 1A.236/1998 del 25 gennaio 1999 consid. 1b/bb; de-
cisione del Tribunale penale federale RR.2012.189 del 13 febbraio 2013 consid.
2; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2012, JdT 2013 IV 110 e segg., pag. 171). È inoltre necessario che l’atto di
liquidazione indichi chiaramente l’avente diritto economico quale beneficiario e
che la liquidazione non appaia abusiva (sentenze del Tribunale federale
1C_183/2012 del 12 aprile 2012 consid. 1.4; 1A.216/2001 del 21 marzo 2002
consid. 1.3; 1A.84/1999 del 31 maggio 1999 consid. 2c). La prova può essere
ugualmente apportata mediante altri mezzi (sentenza del Tribunale federale
1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; decisione del Tribunale penale
federale RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1).
1.6.2 Nel caso concreto, B. SA è titolare della relazione 2 presso la banca E. La sua
legittimazione è pertanto data.
1.6.3 Per quanto concerne la società D. Inc., essa è stata liquidata in data 30 marzo
2015 (v. act. 1.9). Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti (v. act. 1
pag. 16), l’atto di liquidazione non menziona A. quale beneficiario. Essi hanno
prodotto uno scritto di D. Inc. del 23 agosto 2016 indirizzato alla banca E. dove
si dichiara che A. e I. sono gli azionisti e proprietari della società, senza tuttavia
fornire ulteriori informazioni sulla destinazione del prodotto della liquidazione di
D. Inc. (v. act. 1.10). La questione di sapere se tale documento è sufficiente a
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dimostrare che A. sia stato effettivamente beneficiario della liquidazione di
D. Inc. può rimanere indecisa, poiché, come si vedrà in seguito, tutte le censure
sollevate dai ricorrenti sono comunque da respingere.
2. Nella misura in cui i ricorrenti, con i loro due gravami dal contenuto identico,
contestano decisioni di chiusura concernenti un medesimo contesto giuridico e
fattuale (le decisioni di chiusura del 20 febbraio e 20 maggio riguardano le me-
desime relazioni bancarie), per motivi di economia processuale, e in accogli-
mento delle richieste dei ricorrenti e del MPC, si giustifica di procedere alla con-
giunzione delle cause in questione e di pronunciare un unico giudizio (in questo
ambito v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 1C_89-
93/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 1; BOVAY, Procédure administrative, 2a
ediz. 2015, pag. 606; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3a ediz. 2013, n. 927).
3. I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti, per
non avere avuto accesso completo agli atti dell’incarto, segnatamente alla tra-
smissione spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 fatta dal MPC alle auto-
rità brasiliane e alle analisi bancarie sulle quali essa si fonda, oltre al decreto
d’accusa del 21 dicembre 2016 emanato dal MPC nei confronti di J. SA e K.
SA.
3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro,
la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale.
Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato
all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di
cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del
14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono
partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario
alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP
chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta
l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli
atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti
comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non
solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer-
nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di as-
sistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale
penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund-
züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).
Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione
non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento
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della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la
giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può
essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito
davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'e-
same dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze
del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1;
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché
1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid.
3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5a ediz. 2019, n. 472).
3.2 Per quanto riguarda innanzitutto il decreto d’accusa del 21 dicembre 2016, si
rileva che lo stesso, emanato in un altro procedimento, non concerne personal-
mente e direttamente i ricorrenti. Essi hanno per contro avuto accesso alla ro-
gatoria del 3 ottobre 2018, ai documenti legati alla sua esecuzione nonché alla
documentazione bancaria, precisato che l’analisi di quest’ultima, come indicato
dal MPC (v. act. 9), è contenuta unicamente nella trasmissione spontanea d’in-
formazioni del 2 marzo 2018. Basandosi la rogatoria anche su quest’ultimo do-
cumento, esso doveva essere messo a disposizione dei ricorrenti, ciò che è
stato fatto soltanto nell’ambito della presente procedura. Ad ogni modo, dispo-
nendo la presente autorità di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, la
violazione in questione, non grave, risulta qui sanata (DTF 124 II 132 consid.
2d). Della stessa si terrà conto a livello di spese giudiziarie (v. infra consid. 9 e
TPF 2008 172 consid. 6).
4. A livello materiale i ricorrenti censurano anzitutto una pretesa illiceità della tra-
smissione di informazioni spontanea da parte delle autorità svizzere a quelle
brasiliane intervenuta mentre alcune domande di assistenza di queste ultime
erano ancora pendenti. La trasmissione spontanea sarebbe inoltre andata oltre
a quanto consentito dall’art. 67a AIMP: il MPC avrebbe infatti descritto detta-
gliatamente le transazioni avvenute sul conto di D. Inc. nonché quelle a monte,
riguardanti il conto che ha alimentato questa relazione. Una tale trasmissione
non rispetterebbe i principi di riserbo e prudenza ai quali le autorità svizzere
sottostanno.
4.1 Secondo l’art. 29 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, nei limiti del loro diritto
interno, le autorità competenti dei due Stati possono, senza previa richiesta,
scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perse-
guibili se ritengono che tale trasmissione possa consentire all’altro Stato di: pre-
sentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato
(lett. a); promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare lo svolgi-
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mento di un’istruzione in corso (lett. c). L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede che l'au-
torità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera
mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunica-
zione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istru-
zione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità
estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per
contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se per-
mettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria
alla Svizzera (art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione
bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge
federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR; RS
952.0; v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 447-450); GLUTZ VON BLOTZHEIM,
Die spontane Übermittlung. Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismit-
teln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, pag. 165), è
possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indican-
done le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per
la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6;
130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c).
La trasmissione spontanea è possibile come forma complementare o anticipata
della cooperazione internazionale. Nel primo caso, lo Stato, che ha già ricevuto
una richiesta di assistenza giudiziaria, fornisce spontaneamente informazioni
che faciliterebbero il procedimento nello Stato richiedente ma che non sono
state richieste. Nel secondo caso, le informazioni sono trasmesse indipenden-
temente da qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria e sono tali da permet-
tere di presentare una domanda di assistenza. Lo scopo di tale trasmissione è
quello di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inuti-
lizzati poiché le autorità straniere non dispongono delle informazioni adeguate
(DTF 129 II 544 consid. 3.2; 125 II 356 consid. 12b). Dal momento in cui riceve
una richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità di esecuzione non può proce-
dere alla trasmissione spontanea di tutti o parte dei documenti o delle informa-
zioni richieste, in quanto ciò eluderebbe le norme ordinarie sulla procedura di
esecuzione, in particolare l’obbligo di emettere una decisione di chiusura sog-
getta a ricorso (v. art. 80d e seg. AIMP; DTF 129 II 544 consid. 3.2 pag. 547).
4.2 Nel caso concreto, la trasmissione spontanea d’informazioni del 2 marzo 2018
contiene, sotto forma di una tabella, informazioni relative ai conti 2 e 1 presso
la banca E., le quali comprendono il nome del titolare del conto e dell’avente
diritto economico, così come il nome dell’avente diritto di firma e il saldo pre-
sente al 31 dicembre 2012. Il documento in parola contiene inoltre informazioni
relative all’indagato, quali la sua data di nascita e la sua attività professionale,
nonché un riassunto dei flussi di denaro intervenuti sulle relazioni bancarie in
questione e ritenuti rilevanti per le indagini estere, segnatamente relazioni ri-
conducibili a persone e società legate al gruppo C. Dette informazioni non sono
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contenute in documenti ufficiali, né sono suscettibili di essere utilizzate quali
prove, come chiaramente indicato dal MPC (v. act 9.1 pag. 2). Esse non sono
dunque mezzi di prova inerenti alla sfera segreta, bensì informazioni ai sensi
dell’art. 67a cpv. 5 AIMP, utili allo Stato estero al fine di poter presentare una
domanda di assistenza per l’ottenimento di mezzi di prova (v. anche DTF 139
IV 137 consid. 4.6.2; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.312 del
28 aprile 2020 consid. 5) e pertanto lecitamente fornite.
4.3 Relativamente alla pendenza di altre domande di assistenza da parte delle au-
torità brasiliane, il Tribunale federale non esclude la possibilità dell’invio di una
trasmissione spontanea di informazioni complementare (v. supra consid. 4.1).
Inoltre, come esposto in precedenza (v. supra consid. 4.2), le informazioni tra-
smesse dal MPC non sono mezzi di prova, bensì informazioni utili per la pre-
sentazione di una domanda rogatoriale, che dunque non eluderebbero in alcun
modo l’obbligo di emettere una decisione di chiusura soggetta a ricorso. Anche
le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
5. I ricorrenti censurano poi le carenze di contenuto della domanda di assistenza.
Essi sostengono che la domanda presentata dalle autorità brasiliane non con-
tiene alcun elemento atto a determinare che il conto oggetto di sequestro sia
stato destinatario di proventi di reato. In sede di replica essi affermano inoltre
che A. non è indagato in alcun procedimento in Brasile, come invece riportato
nella domanda di assistenza. L’assenza di indagini a suo carico confermerebbe
che la domanda rogatoriale sarebbe basata esclusivamente sulla trasmissione
spontanea di informazioni del MPC.
5.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza
devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per
il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti
(data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo
all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica
ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i
medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 consid.
3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.309
del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può tuttavia preten-
dere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente
esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio
quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero,
ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per la conces-
sione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v. DTF 117
Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato richiedente non deve pro-
vare la commissione del reato, ma esporre in modo sufficiente le circostanze
sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare
- 11 -
che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove
(v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa). L'esame della colpevolezza è
riservato al giudice straniero del merito, per cui non compete a quello svizzero
dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 1.5).
5.2 In concreto, come già messo in evidenza in precedenza (v. supra Fatti lett A.),
dalla rogatoria brasiliana risulta che tra il 2004 e il 2013 la relazione bancaria
della società D. Inc. presso la banca E. ha ricevuto proventi per un valore di
USD 4,4 milioni da parte del conto intestato a F. presso la medesima banca.
Una parte di detti proventi è stata in seguito trasferita sulla relazione della so-
cietà B. SA. Secondo l’autorità rogante i soldi proverrebbero da relazioni ban-
carie intestate alle società offshore G. Corp. e H Corp., controllate indiretta-
mente dal gruppo C. e utilizzate da quest’ultimo anche come casse nere per il
pagamento di tangenti. Provenendo da un tale sistema di occultamento, l’auto-
rità rogante ritiene che il trasferimento degli averi in questione configuri il reato
di riciclaggio di denaro. Secondo quanto dichiarato da F., il gruppo era solito
versare ai propri dirigenti degli importi, sotto forma di bonus o remunerazioni,
una parte in Brasile e un’altra parte all’estero, che non figuravano nella conta-
bilità ufficiale della società e che venivano stabiliti unicamente da lui. Dalle in-
dagini condotte in Brasile nell’ambito dell’operazione Lava Jato è risultato che i
pagamenti di questi importi versati ai dirigenti del gruppo C. venivano effettuati
attraverso il settore Z., istituito anche per pagamenti illeciti e per impedire di
creare un legame tra l’ordinante e il beneficiario del denaro, settore al quale le
società G. Corp. e H. Corp. appartenevano. Per questo motivo l’autorità rogante
ritiene che il trasferimento di tali valori patrimoniali a A. costituisca riciclaggio di
denaro (v. act. 1.4). Va peraltro rilevato che, nella misura in cui la trasmissione
spontanea di informazioni del 2 marzo 2018 è intervenuta nel rispetto dell'art.
29 Trattato svizzero-brasiliano, non si vede per quale motivo l'autorità estera
non possa presentare la sua rogatoria basandosi (anche) su informazioni rice-
vute dalle autorità svizzere che indagano sui medesimi fatti. Lo scopo di tali
trasmissioni spontanee d'informazioni è proprio questo. Del resto, a parte la ri-
presa d'informazioni specifiche relative ai conti in Svizzera riconducibili agli in-
dagati, la rogatoria brasiliana contiene molte altre informazioni che derivano di-
rettamente dall'inchiesta Lava Jato (v. atto 01-00-0021 e segg. incarto MPC). In
definitiva, gli elementi raccolti nei due Paesi hanno permesso alle autorità bra-
siliane di presentare legittimamente la loro rogatoria del 3 ottobre 2018. L'espo-
sto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1 Trattato svizzero-
brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per comprendere i fatti oggetto
d'indagine e i reati contestati, indipendentemente dall’esistenza di procedimenti
a carico di A. in Brasile (v. anche art. 67a cpv. 1 lett. a AIMP). Del resto, nella
misura in cui il ricorrente volesse implicitamente far valere una sua presunta
terzietà per rapporto al procedimento estero, egli omette di considerare che l’art.
10 AIMP, che prevedeva una particolare disciplina in proposito (v. DTF 120 Ib
- 12 -
251 consid. 5a e 5b), è stato abrogato con riforma del 4 ottobre 1996 (RU 1997
114; Messaggio del 29 marzo 1995 concernente la modificazione della legge
federale sull’assistenza internazionale in materia penale, FF 1995 III 1; sen-
tenza del Tribunale federale 1A.14/2003 del 13 marzo 2013 consid. 2). Anche
le censure in questo ambito vanno quindi disattese.
6. I ricorrenti sostengono che il sequestro dei valori patrimoniali e la trasmissione
della documentazione bancaria violino il principio della proporzionalità. L’unico
legame tra la società B. SA e l’inchiesta estera sarebbe rappresentato da un
versamento a suo favore da parte della società D. Inc. di USD 8'379.–. Per
questo motivo non si potrebbe ritenere che questo conto sia servito al trasferi-
mento di fondi ritenuti di origine criminosa e il relativo sequestro sarebbe spro-
porzionato. In sede di replica i ricorrenti dichiarano inoltre che, nonostante un
portafoglio di titoli sia stato effettivamente trasferito dal conto di D. Inc. a quello
di B. SA, gran parte di quei fondi sarebbero di origine lecita. Una parte impor-
tante di questo trasferimento consisterebbe infatti in titoli “Green fund green
S.01/2006”, quantificabili in USD 2'284'793.29, che nulla avrebbero a che ve-
dere con i flussi di denaro messi in evidenza dal MPC poiché acquisiti prece-
dentemente ai fatti oggetto dell’inchiesta. Per quanto concerne la trasmissione
della documentazione, le transazioni menzionate nella domanda di assistenza
sarebbero tutte precedenti all’esistenza della società B. SA, per cui non sareb-
bero utili per l’inchiesta. L’autorità rogante non avrebbe inoltre portato nessun
elemento atto a giustificare una trasmissione che vada al di là di quanto già
comunicato dalle autorità svizzere mediante la trasmissione spontanea di infor-
mazioni; soltanto i documenti concernenti le transazioni avvenute tra D. Inc. e
F., così come di documenti relativi all’apertura del conto dovrebbero essere tra-
smessi.
6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2016.257 del 26
maggio 2017 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni
richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per
il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento
delle autorità richiedenti (sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.146
del 4 agosto 2017 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi
per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può so-
stituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132
II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata
solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 120
Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
- 13 -
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF
122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; decisione del Tribunale penale
federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da conso-
lidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire
flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'in-
tegralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le
persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180
consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale
1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio
2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tri-
bunale penale federale RR.2016.250 del 17 febbraio 2017 consid. 2.1). La do-
manda di assistenza deve essere accolta anche nel caso in cui la documenta-
zione bancaria richiesta si riferisca ad un lasso di tempo più ampio rispetto a
quello della descrizione dei fatti. Proprio nei casi complessi l’autorità rogante
deve poter istruire la fattispecie prima e dopo il momento esatto del suo realiz-
zarsi (sentenza del Tribunale federale 1A.212/2001 del 21 marzo 2002 consid.
9.2.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le
autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82
consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008
dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze
di celerità (v. anche art. 17 a cpv. 1 AIMP). Inoltre, a questo stadio dell’inchiesta
estera, non è escluso che l’autorità rogante non abbia ancora potuto identificare
l’insieme delle persone e società coinvolte (v. decisione del Tribunale penale
federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4). In base alla giurispru-
denza l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza
va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art.
74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza
per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1).
6.2 In concreto, come già rilevato in precedenza (v. supra Fatti lett A.), A. è indagato
per corruzione attiva e passiva, nonché per titolo di riciclaggio di denaro. Tra il
2004 e il 2013 la relazione bancaria intestata alla società D. Inc., di cui egli era
l’avente diritto economico, ha ricevuto proventi per un valore di USD 4,4 milioni
da parte di un conto intestato a F. Una parte di detti proventi è stata in seguito
trasferita sulla relazione intestata alla società B. SA, di cui A. è avente diritto
economico. Visti i reati ipotizzati dall’autorità rogante e il ruolo attribuito a A.,
l’utilità della documentazione litigiosa è indiscutibile.
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documenta-
zione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i
fatti oggetto della procedura penale in Brasile e detta documentazione. Alla luce
- 14 -
della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è poten-
zialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il prin-
cipio della proporzionalità.
6.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria interna-
zionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che
tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti
nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’og-
getto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale
1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve co-
munque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti
per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire
fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati).
6.4 Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 5.2), è senz'altro
possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il seque-
stro della relazione intestata a B. SA. Il potenziale nesso fra il denaro seque-
strato e i reati contestati agli indagati è dato: toccherà poi all'autorità estera ac-
certare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso af-
fermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restitu-
zione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art.
12 Trattato svizzero-brasiliano, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268
consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i sequestri litigiosi devono essere
mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva
dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che
una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a
OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 12 n. 2 Trattato svizzero-
brasiliano), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF
126 II 462 consid. 5e). La società ricorrente toccata dal sequestro non ha pe-
raltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato da
esso, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta
sostanziali criticità. Ne consegue che il sequestro va confermato e la relativa
censura respinta.
7. Nella misura in cui non si vede come l’acquisizione dell’l’intero incarto
RH.18.0263 possa modificare le predette conclusioni, la relativa richiesta va re-
spinta.
8. In conclusione, le decisioni impugnate vanno confermate e i gravami integral-
mente respinti.
- 15 -
9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie, tenuto conto della violazione di cui sopra (v. consid. 3.2)
nonché delle sinergie determinate dalla congiunzione delle cause (v. supra con-
sid. 2), a complessivi fr. 8'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta
dai due anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di fr. 16'000.–
(fr. 8'000.– per la procedura RR.2020.89-90 e fr. 8'000.– per la procedura
RR.2020.143-144). La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti
il saldo di fr. 8'000.–.
- 16 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Le cause RR.2020.89-90 e RR.2020.143-144 sono congiunte.
2. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità.
3. La richiesta di acquisire agli atti l’intero incarto RH.18.0263 è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 8'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa
è coperta dagli anticipi delle spese già versati per un importo complessivo di
fr. 16'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo
di fr. 8'000.–.
Bellinzona, 8 settembre 2020
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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