Sentenza del 24 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.105
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Fatti:
A. Il 18 giugno 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
internazionale, completata lo stesso giorno, il 17 luglio e il 3 settembre 2020,
nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H.
per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-
bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, l’autorità estera
afferma che «l’attività investigativa ha permesso di delineare un “sodalizio”
dedito al rientro di capitali dall’estero attraverso la schermatura del trasferi-
mento di immobili. I soggetti di seguito riportati, ognuno con il proprio ruolo,
sono stati e sono funzionali alla predisposizione delle attività idonee ad inve-
stire nel progetto immobiliare in argomento o, comunque, strumentali all’ese-
cuzione dello stesso: D., B., G., E., C., H. Il “sodalizio” può essere, in estrema
sintesi, così descritto: D. tramite società a lui riconducibili (prima ha utilizzato
la I. SA, nella quale ha interessi anche F.; attualmente utilizza la J. SA e la
K. SA) raccoglie il capitale da investire e/o reimpiegare; E. cura l’aspetto tec-
nico/gestionale delle società, nonché individua o costituisce società “idonee”
a “schermare” gli investimenti immobiliari di reimpiego per il tramite di B.; G.
ricopre solo formalmente ruoli direttivi, nella sostanza è un socio o ammini-
stratore “testa di legno” e viene remunerato a tale scopo; B. individua e se-
gue direttamente l’attuazione degli investimenti immobiliari finanziandoli an-
che con capitali a lui esclusivamente riconducibili, inoltre coadiuva il D. e E.
nell’aspetto tecnico/gestionale delle società coinvolte» (rogatoria del 18 giu-
gno 2020, pag. 4, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione, con
la partecipazione di suoi funzionari, dei luoghi/domicili nella disponibilità dei
soggetti implicati nella vicenda nonché l’acquisizione di copia della docu-
mentazione concernente determinate relazioni bancarie riconducibili ai pre-
detti (v. ibidem, pag. 21 e seg.).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 30 settembre 2020, il MP-TI, al
quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione
della rogatoria quale cantone direttore (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in
materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure
richieste (v. atti 9 e 10 incarto MP-TI).
C. Il 13 novembre 2020, il MP-TI ha ricevuto dall’Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) una segnalazione ai sensi
dell’art. 23 cpv. 4 della legge federale relativa alla lotta al riciclaggio di denaro
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e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) concernente relazioni ban-
carie riconducibili a persone indagate all’estero, la quale è stata acquisita
agli atti della rogatoria (v. atto 57 incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea ed elettro-
nica, tra cui la segnalazione MROS di cui sopra (v. act. 1, allegato C, pag.
21).
E. Il 4 giugno 2021, A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di chiu-
sura, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 13 e seg.):
“I. In via principale
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. non si procede alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale Ordinario di Milano (Italia) della segnalazione datata 13.11.2020
dell’Ufficio MROS (AI 57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo
n. 2.m pag. 21).
I. In via subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia).
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:
a) con riferimento alla segnalazione datata 13.11.2020 dell’Ufficio MROS (AI
57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21): si
proceda alla procedura di cernita documentale, con la partecipazione del si-
gnor D.
III. In via ancor più subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
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la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché pro-
ceda ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale penale federale.
IV. In ogni caso
1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.
2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie ed è accordata al ricorrente un’in-
dennità di patrocinio”.
F. Con osservazioni del 22 giugno 2021, l’UFG ha postulato la reiezione del
gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 8). Con scritto del
23 giugno 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osservazioni da formu-
lare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al giudizio di que-
sta Corte (v. act. 7). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per
conoscenza (v. act. 9).
G. Con scritto spontaneo del 28 giugno 2021, trasmesso per conoscenza al MP-
TI e all’UFG (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni
ricorsuali (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito:
UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre
2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e
23 relativi al reato di riciclaggio. Alle questioni che il prevalente diritto interna-
zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a
quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza
in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art.
1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1;
142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145
IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2021,
il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor-
rere del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e
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direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di
protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento
penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di
legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per
essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as-
sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien-
temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II
161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti-
tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,
con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.5.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere
compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui-
sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera
indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca-
rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in
possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con-
testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono
un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero
(DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle
autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti
senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 con-
sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno
2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è
documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le-
gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale
1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999
consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.5.3 In concreto, nella misura in cui la segnalazione MROS del 13 novembre 2020
menziona unicamente l’esistenza della relazione n. 1 presso la banca L. inte-
stata al ricorrente, ma non contempla documentazione bancaria (v. act. 1, alle-
gato C), la legittimazione ricorsuale non è data. L’invio di tale informazione
all’autorità rogante non costituisce infatti una trasmissione di documentazione
bancaria e non sottostà all’eccezione di cui sopra (v. supra consid. 1.5.2 in fine).
Trattasi in realtà di un’informazione che può pacificamente essere comunicata
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spontaneamente all’autorità estera in virtù dell’art. 67a AIMP, senza quindi ne-
cessitare di una decisione di chiusura (v. sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2021.54-54 del 20 maggio 2021 consid. 6; RR.2019.312 del 28 aprile
2020 consid. 5). Trattandosi dell’unica documentazione per la quale il ricorrente
sostiene di essere legittimato a ricorrere, il gravame risulta irricevibile nel suo
complesso e non va esaminato oltre.
2. Visto quanto precede, il ricorso è inammissibile.
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com-
plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico del ricorrente; essa
è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tri-
bunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta
dall'anticipo dei costi di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale resti-
tuirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 25 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni
dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto
di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito
tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice
dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).
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