Sentenza del 24 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Cornelia Cova,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Pascal Delprete,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.107
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Fatti:
A. Il 18 giugno 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
internazionale, completata lo stesso giorno, il 17 luglio e il 3 settembre 2020,
nell’ambito di un procedimento penale a carico di B., C., D., E., F., G. e H.
per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), riciclaggio (art. 648-
bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). In sostanza, l’autorità estera
afferma che «l’attività investigativa ha permesso di delineare un “sodalizio”
dedito al rientro di capitali dall’estero attraverso la schermatura del trasferi-
mento di immobili. I soggetti di seguito riportati, ognuno con il proprio ruolo,
sono stati e sono funzionali alla predisposizione delle attività idonee ad inve-
stire nel progetto immobiliare in argomento o, comunque, strumentali all’ese-
cuzione dello stesso: D., B., G., E., C., H. Il “sodalizio” può essere, in estrema
sintesi, così descritto: D. tramite società a lui riconducibili (prima ha utilizzato
I. SA, nella quale ha interessi anche F.; attualmente utilizza la J. SA e la K.
SA) raccoglie il capitale da investire e/o reimpiegare; E. cura l’aspetto tec-
nico/gestionale delle società, nonché individua o costituisce società “idonee”
a “schermare” gli investimenti immobiliari di reimpiego per il tramite di B.; G.
ricopre solo formalmente ruoli direttivi, nella sostanza è un socio o ammini-
stratore “testa di legno” e viene remunerato a tale scopo; B. individua e se-
gue direttamente l’attuazione degli investimenti immobiliari finanziandoli an-
che con capitali a lui esclusivamente riconducibili, inoltre coadiuva D. e E.
nell’aspetto tecnico/gestionale delle società coinvolte» (rogatoria del 18 giu-
gno 2020, pag. 4, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
in seguito: MP-TI).
Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto, tra l’altro, la perquisizione, con
la partecipazione di suoi funzionari, della sede di K. SA (ora A. SA; v. act. 1
allegato N) a Z./GR, al fine di acquisire documentazione cartacea e informa-
tica utile all’inchiesta (v. ibidem, pag. 21 e seg.).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 30 settembre 2020, il MP-TI, al
quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione
della rogatoria quale cantone direttore (v. atto 1 incarto MP-TI), è entrato in
materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando le misure
richieste (v. atti 9 e 10 incarto MP-TI).
C. Il 1° ottobre 2020, la Polizia cantonale ticinese ha perquisito, sia la sede le-
gale di A. SA a Z., dove nulla di utile è stato rinvenuto e sequestrato, sia la
sede legale di L. SA a Lugano (che costituirebbe la sede operativa di A. SA),
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dove è stato sequestrato diverso materiale cartaceo e informatico (v. atto 15
incarto MP-TI; act. 1, allegato C).
D. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e informatica
prelevata dagli uffici di L. SA, unitamente a due segnalazioni MROS, una
dell’11 agosto (acquisita dall’incarto INC.2020.6575) e l’altra del 13 novem-
bre 2020 (relativa a I. SA; v. act. 1, allegato A, pag. 20 e seg.) acquisite
nell’incarto rogatoriale (v. atti 14 e 57 incarto MP-TI).
E. Il 4 giugno 2021, L. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione di
chiusura, postulando quanto segue (v. act. 1, pag. 34 e segg.):
“I. In via principale
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. non si procede alla trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale Ordinario di Milano (Italia) dei seguenti atti menzionati nella decisione
di chiusura di data 04.05.2021 (doc. A) emanata dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108):
a) della documentazione cartacea sequestrata a L. SA (e quindi anche a A.
SA) il 01.10.2020 (decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.h
a pag. 20);
b) della penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai dispositivi della
società L. SA (e quindi anche ad A. SA; allegato al Rapporto di esecuzione
datato 12.02.2021 del Gruppo Informatica forense del Centro sistemi informa-
tici dell’Amministrazione cantonale, AI 85; decisione di chiusura di data
04.05.2021 dispositivo n. 2.i a pag. 20);
c) della segnalazione datata 13.11.2020 dell’Ufficio MROS (AI 57; decisione
di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21);
I. In via subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
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17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);.
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché:
a) con riferimento alla documentazione cartacea sequestrata a L. SA (e quindi
anche ad A. SA) il 01.10.2020 (decisione di chiusura di data 04.05.2021 di-
spositivo n. 2.h a pag. 20): si proceda all’estrapolazione di quanto menzionato
nella lettera datata 21.12.2020 dell’avv. Pascal Del Prete (doc. S), ossia dei
documenti espressamente menzionati al punto n. 2 del predetto scritto, non-
ché di ogni ulteriore documento presente nella scatola n. 1 e n. 2 riferiti alla
società M. Ltd e al fondo N. p.l.c. Tali documenti vengono estromessi dall’in-
carto e restituiti alla società L. SA (e quindi anche ad A. SA);
b) con riferimento alla penna USB contenente i dati informatici estrapolati dai
dispositivi della società L. SA (e quindi anche ad A. SA; allegato al Rapporto
di esecuzione datato 12.02.2021 del Gruppo Informatica forense del Centro
sistemi informatici dell’Amministrazione cantonale, AI 85; decisione di chiu-
sura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.i a pag. 20); si proceda all’estrapola-
zione dei dati in contraddittorio, in conformità ai crismi (standard internazio-
nale) valevoli in ambito di analisi informatico forense. Di conseguenza, ad A.
SA è data pure la possibilità di disporre:
I) di un clone della copia forense originale certificata da cui sono stati estra-
polati i dati registrati sulla penna USB succitata;
II) del relativo rapporto di esecuzione completo e dettagliato che attesti il ri-
spetto dello standard internazionale (Codice ISO/IEC27037) sull’esecuzione
corretta di un’analisi informatico forense ed in particolare del principio di ripro-
ducibilità di una (presunta) prova digitale ed indichi quali filtri di ricerca sono
stati impostati e quali configurazioni particolari sono state adottate ed appli-
cate per evitare di consegnare documenti digitali non inerenti e proporzionali
alle indagini;
III) di effettuare ogni altra verifica che permetta alla società A. SA di accertare
la corretta esecuzione dell’analisi informatico forense da parte del Ministero
Pubblico del Cantone Ticino.
c) con riferimento alla segnalazione datata 13.11.2020 dell’Ufficio MROS (AI
57; decisione di chiusura di data 04.05.2021 dispositivo n. 2.m pag. 21): si
proceda alla procedura di cernita documentale, con la partecipazione della
società A. SA.
III. In via ancor più subordinata
Il ricorso in epigrafe è integralmente accolto. Di conseguenza:
la decisione di chiusura di data 04.05.2021 emanata dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino (ROG.2020.108; doc. A) è parzialmente annullata. Di conse-
guenza:
1. non viene data parziale esecuzione alla commissione rogatoria datata
18.06.2020 (recte: 10.06.2020) e relativi complementi del 18.06.2020,
17.07.2020 e 03.09.2020 della Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Milano (Italia);
2. La causa viene rinviata al Ministero Pubblico del Cantone Ticino, affinché pro-
ceda ai sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale penale federale.
IV. In ogni caso
1. Il presente ricorso ha effetto sospensivo.
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2. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie ed è accordata al ricorrente un’in-
dennità di patrocinio”.
F. Con scritto del 23 giugno 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser-
vazioni da formulare, confermando la decisione impugnata e rimettendosi al
giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con osservazioni del medesimo giorno,
l’UFG ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammis-
sibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla ricorrente per
conoscenza (v. act. 9).
G. Con scritto spontaneo del 28 giugno 2021, trasmesso per conoscenza al MP-
TI e all’UFG (v. act. 11), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni
ricorsuali (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa
a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché l’art. 46
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito:
UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre
2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), richiamati gli art. 14 e
23 relativi al reato di riciclaggio. Alle questioni che il prevalente diritto interna-
zionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente,
come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a
quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza
in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art.
1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1;
142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2
Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145
IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 4 maggio 2021,
il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
1.5
1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor-
rere della ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e
direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di
protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento
penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di
legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per
essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as-
sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien-
temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II
161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti-
tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,
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con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.5.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere
compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui-
sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera
indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca-
rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in
possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con-
testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono
un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero
(DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
Questo vale in linea di massima anche nel caso di documenti in possesso delle
autorità in virtù di pregresse procedure di diritto interno e come tali ottenuti
senza misure coercitive di tipo rogatoriale internazionale (v. TPF 2020 180 con-
sid. 4.4.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno
2007 consid. 1.6.2). È ammessa un’eccezione se all’interno di questi atti vi è
documentazione bancaria: in questo caso il titolare dei conti in questione è le-
gittimato a ricorrere (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze del Tribunale federale
1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999
consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
1.5.3 In concreto, nella misura in cui la perquisizione sfociata nel sequestro di docu-
mentazione cartacea e informatica di cui ai punti 2h e 2i del dispositivo della
decisione impugnata (v. act. 1, allegato A, pag. 20) è avvenuta presso la sede
legale di L. SA a Lugano (v. act. 1, allegato B) e non nella sede legale della
società ricorrente a Z. (v. act. 1, allegato N), la quale ha certo affermato di avere
la sede operativa presso L. SA, senza tuttavia allegare di essere proprietaria o
locataria dei locali in cui è avvenuta la perquisizione (v. atto 15 incarto MP-TI;
act. 1, allegato C), la legittimazione ricorsuale non è data (v. art. 80h lett. b AIMP
e art. 9a lett. b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 6.2; 130 II 162 consid.
1.1; 128 II 211 consid. 2.3; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277
del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid.
2.2.1). La legittimazione fa difetto anche per quanto riguarda la segnalazione
MROS del 13 novembre 2020. Questa infatti non contempla né conti né docu-
mentazione bancaria concernente relazioni intestate alla ricorrente (v. act. 1,
allegato Z8).
2. Visto quanto precede, il ricorso è inammissibile.
- 8 -
3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è com-
plessivamente fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–, a carico della ricorrente;
essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del
Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
- 9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
coperta dall'anticipo dei costi di fr. 4'000.– già versato. La Cassa del Tribunale
restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 1'000.–.
Bellinzona, 25 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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