Sentenza del 5 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud,
Cancelliere Paride Destefani
Parti 1. A. SA,
2. B. ESTABLISHMENT
entrambe rappresentate dall'avv. Filippo Ferrari e dal
MLaw Nicola Orelli,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Liechtenstein
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: RR.2021.109-110
Procedura secondaria:
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Fatti:
A. Il 29 e 30 aprile 2020, il Fürstliches Landgericht di Vaduz (Principato del Liech-
tenstein) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria
internazionale (atti 1 e 2, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in
seguito: MP-TI), completata dagli scritti del 27 agosto 2020 e del 4 febbraio
2021 (atti 3 e 6, incarto MP-TI), nell’ambito di un procedimento penale avviato
nei confronti di C. AG (ex D. AG) e dei suoi membri di direzione e/o del consiglio
di amministrazione, passati e/o presenti, E., F., G. e H., segnatamente per i
reati di amministrazione infedele (“Untreue”; art. 153 CP/FL) e riciclaggio
(“Geldwäscherei”; art. 165 CP/FL). In sostanza, le autorità estere sospettano
che gli imputati, attraverso la società A. SA a loro riconducibile, abbiano con-
cluso l’acquisto di un terreno (mappale no. 1, Z. – catasto no. 2) per l’importo di
fr. 9.7 Mio, grazie segnatamente al mutuo di fr. 3 Mio senza garanzia concesso
dalla banca I., della quale – all’epoca dei fatti – E. e H. erano l’uno vicepresi-
dente temporaneo del consiglio di amministrazione, e l’altro impiegato presso il
dipartimento crediti. Gli imputati avrebbero in seguito rivenduto tale terreno alla
società J. AG per complessivi fr. 22 Mio, di cui fr. 11 Mio sarebbero stati imme-
diatamente versati alla società A. SA, della quale F. era l’unico membro del
consiglio d’amministrazione. Questi fondi sarebbero stati tuttavia riversati agli
azionisti di A. SA senza restituzione del prestito di fr. 3 Mio ricevuto dalla banca
I. Si sarebbe invece persa la traccia dei restanti fr. 11 Mio, risultanti dalla com-
pravendita, i quali sarebbero dovuti confluire nelle casse della società C. AG
per il suo ruolo di promotrice del progetto immobiliare (v. atto 1, incarto MP-TI).
Con la loro rogatoria, le autorità del Principato hanno postulato, tra l’altro,
l’acquisizione cartacea o elettronica della documentazione concernente le
seguenti relazioni bancarie: n. 3 intestata alla società A. SA e n. 4 intestata alla
società A. SA o alla società B. ESTABLISHMENT presso la banca K. È stato
inoltre richiesto il sequestro di entrambe le relazioni bancarie per una durata di
almeno due anni (v. atti 1, 3 e 6, incarto MP-TI).
B. Mediante decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021, e successiva
estensione e ordine di perquisizione e sequestro del 16 febbraio 2021, il MP-TI
– al quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecu-
zione della rogatoria (v. atto 2, incarto MP-TI) – è entrato in materia sulla do-
manda presentata dall'autorità del Principato del Liechtenstein, ordinando, tra
l'altro, l'edizione della documentazione di cui sopra, per il periodo dal 20 dicem-
bre 2018 al 16 febbraio 2018, rispettivamente alla chiusura delle relazioni ban-
carie n. 3 e n. 4 nonché il sequestro di ogni avere in essere sulle suddette rela-
zioni (v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI).
Questi atti sono stati notificati all’Ufficio federale di giustizia, alla banca K., a E.,
a F., a G. e a H. (v. atti 7, 8, 9, incarto MP-TI).
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C. Con scritto del 25 febbraio 2021, la banca K. ha inoltrato al MP-TI diversa do-
cumentazione bancaria, tra cui quella concernente le relazioni n. 3 intestata a
A.SA e n. 4 intestata a B. ESTABLISHMENT (v. atto 10, incarto MP-TI).
D. Con decisione di chiusura del 6 maggio 2021, il MP-TI ha ordinato la trasmis-
sione alle autorità estere della documentazione bancaria concernente le rela-
zioni di cui sopra (v. act. 1.2).
La summenzionata decisione è stata notificata all’Ufficio federale di giustizia,
alla banca K., a E., a F., a G. e a H. (v. act. 1.2, pag. 8).
E. Il 4 giugno 2021, A. SA e B. ESTABLISHMENT hanno interposto ricorso dinanzi
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summen-
zionata decisione, postulandone l’annullamento (v. act. 1, pag. 3) e produ-
cendo, tra l’altro, la documentazione relativa al prestito intercorso tra la società
A. SA e la banca I., così come un documento illustrante il funzionamento del
fondo d’investimento L. (v. act. 1.3, 1.4 e 1.5).
F. Con osservazioni del 25 giugno 2021, trasmesse alle altre parti per conoscenza
(v. act. 9), il MP-TI e l’UFG hanno postulato la reiezione del ricorso (v. act. 7 e
8).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di
assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti
(art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
[AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge
federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Principato del Liech-
tenstein e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata
in vigore il 20 marzo 1967 per la Svizzera e il 26 gennaio 1970 per il Liechten-
stein (CEAG; RS 0.351.1), così come dal Secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale entrato in
vigore il 1° febbraio 2005 per la Svizzera e il 1° gennaio 2021 per il Liechtenstein
(PAII CEAG; 0.351.12). Di rilievo per la fattispecie sono altresì gli art. 48 e segg.
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
(CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblica-
zione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguar-
danti gli accordi bilaterali"). In concreto si applicano anche la Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a
Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la
Svizzera ed il 1° marzo 2001 per il Principato del Liechtenstein (CRic;
RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
(in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003 ed entrata in vigore per la
Svizzera il 24 ottobre 2009 e il 7 agosto 2010 per il Liechtenstein (RS 0.311.56),
in particolare l'art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente
diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o
implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assi-
stenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la
legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; v. DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 con-
sid. 3.1; cfr. anche art. 54 CPP). Il principio di favore vale anche nell'applica-
zione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS; art. 39
n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (v. DTF 145 IV 294
consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del 6 maggio 2021,
il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
Nella misura in cui A. SA è titolare della relazione n. 3 presso la banca K. e B.
ESTABLISHMENT è titolare della relazione n. 4 presso la medesima banca,
esse sono legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP
nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid.
2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. Le ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sen-
tite (art. 29 cpv. 2 Cost.) nella misura in cui il MP-TI, prima di emanare la deci-
sione impugnata, non le avrebbe invitate a determinarsi sull’utilità della docu-
mentazione litigiosa per il procedimento estero, né le avrebbe proposto di col-
laborare alla cernita della stessa. Cernita che secondo le ricorrenti non sa-
rebbe altresì avvenuta (act. 1, pag. 16 e seg.).
2.1 Giusta l’art. 80m AIMP l’autorità d’esecuzione e l’autorità di ricorso notificano le
loro decisioni all’avente diritto abitante in Svizzera (lett. a) e all’avente diritto
residente all’estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (lett. b). L’autorità d’ese-
cuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all’estero (v. art. 80m
AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1C_184/2017 del 5 aprile
2017 consid. 1.4).
2.2 In concreto, sebbene le ricorrenti non censurino direttamente nel loro ricorso
una violazione dell’obbligo di notificazione, occorre comunque rilevare che il
MP-TI ha notificato le decisioni di entrata in materia e di chiusura unicamente
all’Ufficio federale di giustizia, alla banca K., a E., a F., a G. e a H. Il MP-TI non
ha dunque notificato tali atti direttamente alle ricorrenti (cfr. supra Fatti B e D).
2.3 Sulla scorta della giurisprudenza sopracitata, per quel che riguarda la ricorrente
B. ESTABLISHMENT, la quale è domiciliata all’estero, gli atti del 15 e 16 feb-
braio 2021 (v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI), così come la decisione di chiusura del
6 maggio 2021 (v. act. 1.2) sono stati correttamente notificati alla banca K. Il
lasso di tempo tra la decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021 e tra
quella di chiusura del 6 maggio 2021 è senz’altro risultato sufficiente per per-
mettere a B. ESTABLISHMENT di essere informata dalla banca K. della roga-
toria, al fine di permetterle di eleggere domicilio ed esercitare tempestivamente
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i propri diritti, compreso il diritto di ricorso riconosciuto dall'art. 80h lett. b AIMP
e dall'art. 9a lett. a OAIMP (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2).
2.4 Per quel che concerne l’altra ricorrente, ovvero A. SA, essa ha sede in Svizzera
(v. act. 1). Dall’incarto non risulta che il MP-TI le abbia notificato direttamente i
propri atti, contrariamente a quanto previsto dalla lettera dell’art. 80m cpv. 1 lett.
a AIMP. Tuttavia, quest’omissione non implica necessariamente l'accoglimento
del ricorso.
2.4.1 Secondo la giurisprudenza, una persona a cui un atto non è stato notificato ma
del quale è comunque venuta a conoscenza, deve rapidamente interpellare
l’autorità. Secondo il principio della buona fede (v. art. 5 cpv. 3 Cost.), l'interes-
sato deve agire entro un termine ragionevole non appena viene a conoscenza,
in qualsiasi modo, della procedura o dell’atto che intende impugnare e non può
semplicemente attendere in maniera passiva confidando nell’eventuale facoltà
di invocare in seguito un vizio d forma (v. DTF 122 I 97 consid. 3 a/aa; sentenze
del Tribunale federale 2C_954/2015 del 13 febbraio 2017 consid. 8;
8C_130/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 2.3.2; 9C_202/2014 dell'11 luglio
2014 consid. 4.2; 8C_188/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1).
2.4.2 Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti si evince che l’avente diritto
economico del conto litigioso della società A. SA è la società C. AG. Gli azionisti
di maggioranza di C. AG sono E. e F., i quali risultano essere l’attuale, rispetti-
vamente il precedente amministratore unico della società A. SA.
In queste circostanze, anche se alla ricorrente non sono state notificate diretta-
mente le decisioni del MP-TI, si deve comunque ammettere che, in un modo o
nell'altro, essa ne era a conoscenza, perlomeno per il tramite dell’attuale ammi-
nistratore unico in quanto organo della ricorrente stessa. Ne consegue che gli
atti del 15 e 16 febbraio 2021 (v. atti 7, 8 e 9 incarto MP-TI) e la decisione di
chiusura del 6 maggio 2021 (v. act. 1.2) vanno considerati notificati sia ai sum-
menzionati E. e F. che alla A. SA, cosa che peraltro, giustamente, quest’ultima
non mette in discussione nel suo atto ricorsuale. Trattandosi della logica pre-
messa delle censure in ambito di diritto di essere sentiti, la questione andava
tuttavia analizzata, non mancando di sottolineare il fatto che una notifica con-
forme all’art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP era di principio necessaria e che le autorità
d’esecuzione non possono a priori partire dal presupposto che vi possa essere
identità tra organi societari e persone fisiche coinvolte, omettendo una notifica
separata alla persona giuridica interessata.
2.5 Per quel che attiene alla censura riguardante la cernita documentale, l'autorità
di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la pos-
sibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati
atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare
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accuratamente la decisione di chiusura (v. DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18).
Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmis-
sione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri
(v. DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576
consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione
che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (cfr.
art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle
persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per
addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che si opporrebbero
alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta
ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità
di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5
cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12).
La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (v.
DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche
DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 484, 723-724; DE PREUX, L'entraide
internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in
SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34), pur precisando che nel caso di documentazione
bancaria, come nel caso in esame, conviene trasmettere alle autorità estere
tutti i documenti in relazione con il contesto fattuale sospetto indicato nella ri-
chiesta d’assistenza (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del
30 luglio 2014 consid. 2.2.1). Quando le autorità estere chiedono informazioni
per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene infatti che neces-
sitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da
chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462
consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c; 121 II 241 consid. 3b e 3c; sentenze del
Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006
del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale
RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2).
Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA ri-
chiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura
formale (v. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver-
fahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di que-
sto diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta co-
munque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della
decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una violazione
del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la
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possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale,
come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v.
DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008;
1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3; 1A.54/2004 del 30 aprile
2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
2.6 Nella fattispecie, contravvenendo alla giurisprudenza e alle disposizioni citate,
l’autorità d’esecuzione ha dapprima statuito sull’entrata in materia e poi sulla
chiusura della procedura rogatoriale, senza fissare termini per presentare even-
tuali motivi che si opporrebbero alla trasmissione in questione e senza proporre
la partecipazione alla cernita documentale.
Tuttavia, come già indicato (v. supra consid. 2.3 e 2.4), il lasso di tempo tra la
decisione di entrata in materia del 15 febbraio 2021 e quella di chiusura del
6 maggio 2021 – le quali indicano in maniera dettagliata la documentazione og-
getto della rogatoria e il risultato della cernita documentale effettuata dal MP-TI
(v. act. 1.2, pag. 6 e seg.; atto 7, incarto MP-TI) – è senz’altro risultato sufficiente
per permettere alle ricorrenti di essere informate delle summenzionate decisioni
e manifestarsi presso il MP-TI. La persona toccata da una misura d’assistenza
non può infatti accontentarsi di assumere un’attitudine passiva: quando sa che
delle misure di assistenza sono state adottate e che una decisione di trasmis-
sione è imminente, in ossequio al principio della buona fede, deve intervenire
immediatamente presso l’autorità d’esecuzione, cercare di conoscere gli atti di
cui è prevista la trasmissione e indicare precisamente quali di questi non do-
vrebbero essere trasmessi e per quali motivi, con pena di non poter sollevare
obiezioni nel prosieguo del procedimento (v. in particolare DTF 129 II 462 con-
sid. 5.5; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 con-
sid. 3.2, con rinvii; LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale en
matière pénale, 2018, n. 447). Constatata in concreto l’attitudine passiva delle
ricorrenti, le quali erano da considerarsi a conoscenza della procedura rogato-
riale in corso (v. supra consid. 2.3 e 2.4) e nonostante ciò sono rimaste inattive,
la censura legata alla violazione del diritto di essere sentiti andrebbe già di per
sé disattesa. In ogni caso, disponendo questa autorità di un pieno potere cogni-
tivo in fatto e in diritto (v. TPF 2007 57) e avendo avuto le ricorrenti la possibilità
di esprimersi compiutamente in sede ricorsuale sugli atti oggetto della decisione
impugnata, un’eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque
sanata dalla presente procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del
Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.2 e 2.3;
1A.160/2003 del 10 settembre 2003 consid. 2.1-2.3).
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3. Le ricorrenti censurano altresì la violazione dell’obbligo di motivazione (art. 29
cpv. 2 Cost.), nella misura in cui dalle decisioni del MP-TI e dalla documenta-
zione rogatoriale non sarebbe “desumibile chi sia sospettato della commissione
di quale reato e nei confronti di quale soggetto o entità giuridica sarebbe stato
presuntamene commesso” (act. 1, pag. 8). Per le ricorrenti “non si può com-
prendere contro chi sarebbero indirizzati i sospetti della commissione di quali
reati, così come non è chiaro contro chi sarebbero stati presuntamente com-
messi” (act. 1, pag. 15). Inoltre, per le ricorrenti la domanda di assistenza e le
sue integrazioni sarebbero silenti rispetto alla società B. ESTABLISHMENT, li-
mitandosi l’autorità rogante a richiedere il sequestro del conto a lei intestato e
la trasmissione dei documenti bancari relativi (act. 1, pag. 16).
3.1 L'obbligo di motivazione, derivante a sua volta dal diritto di essere sentiti (art. 29
cpv. 2 Cost.), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di
porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229
consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampia-
mente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali).
L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli
argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione
che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive
per l'esito del litigio (v. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del
Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 CRic e 28
AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana
e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto,
il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e com-
pleti, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando al-
tresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato
di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (v. DTF 129 II
97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 con-
sid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). In questo ambito, non si può tuttavia pre-
tendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti total-
mente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è
proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d’indagine
all’estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le condizioni per
la concessione dell’assistenza siano date e in che misura essa sia possibile (v.
DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo
Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello
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di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti,
per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissi-
bile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1;
125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si
scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le la-
cune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (v. DTF 142 IV
250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 con-
sid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).
L’esame della colpevolezza è riservato al giudice estero del merito, per cui non
compete a quello svizzero dell’assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib
576 consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 di-
cembre 2011 consid. 1.5).
3.2 Nel caso concreto, si rileva innanzitutto che la domanda d’assistenza del 29 e
30 aprile 2020 (e i suoi relativi complementi) adempie a tutti questi criteri. Essa
è scritta, proviene dal Fürstliches Landgericht di Vaduz (Principato del Liech-
tenstein), indica (atto 1, pag. 1, incarto MP-TI) come indagati al centro dell’in-
chiesta C. AG (ex D. AG) e i suoi membri di direzione e/o del consiglio di am-
ministrazione, passati e/o presenti, E., F., G. e H., segnatamente per i reati di
amministrazione infedele (art. 153 CP/FL) e riciclaggio (art. 165 CP/FL). Oc-
corre aggiungere a quanto già esposto (cfr. supra Fatti A; anche infra consid.
4.2) che l’autorità rogante ha indicato che dall’operazione di compravendita del
terreno a Z. con la società J. AG, la società A. SA avrebbe ricevuto solamente
fr. 11 Mio come pagamento immediato e che degli altri 11 Mio del prezzo di
vendita si sarebbe persa traccia (v. atto 1, pag. 3, incarto MP-TI). Per l’autorità
estera sussiste il sospetto che la società A. SA abbia trasmesso fr. 11 Mio a
terzi ignoti immediatamente dopo averli ricevuti, distribuendoli verosimilmente
ai propri azionisti, senza soddisfare i propri obblighi nei confronti dei propri de-
bitori, tra cui la banca I. I fondi presunti illeciti, sarebbero quindi transitati dalle
relazioni bancarie n. 3 intestata a A. SA e n. 4 intestata a B. ESTABLISHMENT
(v. atto 10, incarto MP-TI), relazioni bancarie già identificate dall’autorità rogante
nell’ambito della sua inchiesta penale. Tutti i dirigenti della società A. SA avreb-
bero successivamente rassegnato le proprie dimissioni, complicando in questo
modo il recupero del credito da parte della summenzionata banca (atto 1, pag.
2 e segg., atto 3, incarto MP-TI).
Come indicato precedentemente, l’autorità rogante non aveva bisogno di indi-
care esattamente a quale imputato sia contestato quale reato e contro chi
quest’ultimo sia stato commesso. Per adempiere l’obbligo di motivazione, è suf-
ficiente esporre le ragioni per cui si sospetta la commissione di una fattispecie
illecita, cosa che l’autorità estera ha fatto. Saranno proprio i documenti richiesti
- 11 -
che consentiranno poi all’autorità rogante il chiarimento dei punti oscuri relativi
ai fatti oggetto d’indagine all’estero.
3.3 Quest’ultima considerazione vale altresì per la criticata motivazione della deci-
sione impugnata. Il MP-TI ha spiegato le ragioni della trasmissione dei docu-
menti litigiosi, affermando, segnatamente, come quest’ultimi siano “di utilità po-
tenziale per far progredire il procedimento penale estero, trattandosi di una re-
lazione bancaria già identificata dall’Autorità rogante nell’ambito della sua in-
chiesta.[…]I suddetti elementi di fatto, corroborati dalla rilevante entità dei fondi
movimentati sulla relazione in questione, richiedono ulteriori approfondimenti,
motivo per cui l’Autorità richiedente deve essere messa nella condizione di ac-
quisire ed esaminare compiutamente la documentazione bancaria richiesta per
ricostruire i flussi di denaro”. Il MP-TI aveva altresì aggiunto come “appare evi-
dente e giustificabile, in base alle evidenti esigenze dell’inchiesta estera, che
l’Autorità rogante voglia ricostruire l’origine, come pure la destinazione dei fondi
affluiti sulla relazione bancaria, oggetto della presente decisione, nonché i re-
troscena delle operazioni eseguite sulle stesse e i documenti bancari oggetto
della presente decisione costituiscono quindi senza dubbio un mezzo di prova
potenzialmente utile (secondo il principio dell’utilità potenziale a far progredire
l’inchiesta estera). […] quando le autorità estere chiedono informazioni su conti
bancari nell’ambito di procedimenti penali per reati patrimoniali, come nel caso
di specie, esse necessitano di regola di tutti i documenti, poiché devono poter
individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati
con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano es-
sere ricollegati […].Si tratta anche di una maniera di procedere necessaria, se
del caso, ad accertare anche l’estraneità delle persone interessate […]”
(act. 1.2, pag. 4 e segg.). Con la motivazione della propria decisione qui ripor-
tata, il MP-TI ha ossequiato i principi giurisprudenziali sopraesposti. Non v'è
dunque dubbio che gli elementi contenuti sia nella domanda d’assistenza, sia
nella decisione impugnata, siano stati sufficienti per permettere alle ricorrenti di
comprenderne la portata e di interporre ricorso, ciò che è peraltro dimostrato
dal ben articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. Le
precedenti censure devono quindi essere disattese.
3.4 È anche da respingere la censura riguardante la presunta estraneità di B.
ESTABLISHMENT L’autorità rogante ha indicato richiedere il sequestro e la tra-
smissione dei documenti bancari riguardanti la relazione bancaria n. 4 intestata
a B. ESTABLISHMENT o a A. SA, così come il divieto di disporre di questa
relazione fino a un importo di fr. 3 Mio (atto 2, pag. 7, incarto MP-TI). Si evince
chiaramente da tali indicazioni, così come dagli atti interposti, che l’autorità ro-
gante sospetta che una parte dei fondi derivanti dalla compravendita, segnata-
mente l’importo del prestito non rimborsato alla banca I, siano confluiti sulla re-
lazione bancaria no. 4.Contrariamente all'accenno ricorsuale, tra le richieste di
- 12 -
misure d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste una
relazione sufficiente, ritenuto che la società ricorrente B. ESTABLISHMENT,
come sospettato dall'autorità richiedente, può essere stata usata per transazioni
sospette (v. DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II
367 consid. 2c). L’obbligo di motivazione è quindi soddisfatto e spetterà all’au-
torità rogante accertare, se del caso, l’estraneità di B. ESTABLISHMENT al pro-
cedimento penale in corso.
4. Le insorgenti contestano infine l’adempimento del principio della doppia punibi-
lità (act. 1, pag. 8 e segg.) relativamente ai reati ritenuti dall’autorità d’esecu-
zione dopo un esame prima facie (art. 138, 165 e 305bis CP), ai fini di dimostrare
che i fatti esposti nella domanda d’assistenza non costituiscono materia penale
ma unicamente civilistica, “dovendo quindi la questione essere risolta nelle ad-
dette sedi” (v. act. 1, pag. 15).
4.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità
quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'appli-
cazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva
formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che ap-
prova la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). Nel diritto interno,
tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Nell'esame della doppia puni-
bilità l'autorità svizzera non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella do-
manda d’assistenza (v. DTF 134 IV 156 consid. 4.4), tranne nei casi di errori,
lacune o contraddizioni evidenti e immediatamente determinabili (v. DTF 118 Ib
111 consid. 5b; 115 Ib 68 consid. 3b/bb). Lo stesso principio vale per quanto
riguarda l'esame delle norme penali menzionate (v. DTF 124 II 184 consid. 4).
Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono
procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda
di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto sviz-
zero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti
addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero
punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il
diritto svizzero va determinata senza tenere conto delle particolari forme di
colpa e condizioni di punibilità da questo previste (v. DTF 124 II 184 con-
sid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3c/bb;
112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). Il reato in questione può essere previsto
dal Codice penale o dal diritto penale accessorio (v. LUDWICZAK GLASSEY,
op. cit., n. 70). L'esame della punibilità comprende gli elementi costitutivi ogget-
tivi del reato, ad esclusione delle condizioni particolari del diritto svizzero in ma-
teria di colpevolezza e di repressione (v. DTF 112 Ib 594 consid. 11bb). Ne
consegue che le condizioni obiettive di punibilità, come pure determinate forme
d'intenzione, non devono essere prese in considerazione nell'esame del requi-
sito della punibilità bilaterale. Questi elementi devono essere ignorati quando si
- 13 -
valuta la punibilità di una fattispecie secondo il diritto svizzero (v. DTF 145 IV
294 consid. 2.2 e 5; 142 IV 250 consid. 5; 116 Ib 89 consid. 3c/bb). I fatti incri-
minati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toc-
cate, dalla medesima qualificazione giuridica o essere sanzionati dalla stessa
pena (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estra-
dizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della
doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (v. sentenza
del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). Non
è quindi necessario esaminare ulteriormente se anche le condizioni di altri reati
potrebbero essere soddisfatte (v. DTF 129 II 462 consid. 4.6).
In base al principio iura novit curia la Corte dei reclami penali del Tribunale pe-
nale federale applica d'ufficio il diritto e non è vincolata in nessun caso dai motivi
del ricorso (v. art. 62 cpv. 4 PA). Essa può accogliere o respingere un ricorso
anche per motivi diversi rispetto a quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità
precedente (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1; sentenza del Tribunale federale
2C_1037/2016 del 24 agosto 2017 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2017.247 del 29 novembre 2017 consid. 1.4 e 3; cosiddetta «sosti-
tuzione dei motivi»).
4.2 In concreto, l’esposto dei fatti delle autorità estere merita di essere esaminato,
oltre che sotto il profilo del reato di cui all’art. 165 CP, cui fa riferimento l’autorità
precedente, anche sotto quello dell’amministrazione infedele giusta l’art. 158
CP.
4.2.1 Si rende colpevole di amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge,
mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a
sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette
che ciò avvenga (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggra-
vata se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
(art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), laddove per profitto s'intende ogni vantaggio patrimo-
niale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_494/2015 del 25 maggio 2016 con-
sid. 2.5.1). Sotto il profilo oggettivo la fattispecie presuppone una posizione di
gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e
un danno derivante da tale violazione. Gestore è colui che dispone di una suf-
ficiente indipendenza e di un potere di disposizione autonomo su tutto o parte
del patrimonio che è chiamato ad amministrare (v. DTF 129 IV 124 consid. 3.1
pag. 126; 123 IV 17 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 6B_1058/2015
del 12 aprile 2016 consid. 4). La giurisprudenza riconosce al direttore o all’am-
ministratore di una società la qualità di gestore (v. sentenza del Tribunale fede-
rale 6B_787/2016 del 2 maggio 2017 consid. 2). L'autore deve violare i doveri
connessi alla sua posizione di gestore (v. DTF 123 IV 17 consid. 3c). Con i suoi
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atti o le sue omissioni, deve dunque contravvenire agli obblighi che gli incom-
bono in virtù del dovere di amministrare e tutelare gli interessi pecuniari altrui
(v. sentenza del Tribunale federale 6B_845/2014 del 16 marzo 2015 con-
sid. 3.2). Si considera danno un'effettiva lesione del patrimonio consistente in
una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in un mancato aumento
degli attivi oppure in una mancata diminuzione dei passivi. Sussiste un danno
anche in presenza di una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare
una riduzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito
dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di va-
lore o ad accantonamenti. Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente
(v. DTF 129 IV 124 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3d; sentenza del Tribunale
federale 6B_1058/2015 del 12 aprile 2016 consid. 4).
In merito ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP) e appropriazione in-
debita (art. 138 CP), si osserva che il Tribunale federale ha già avuto modo di
considerare che anche nella forma di una SA unipersonale, la società anonima
è titolare autonoma del suo patrimonio, che costituisce sia verso l'esterno sia
per ciascun organo societario un patrimonio altrui. La SA unipersonale è una
persona distinta anche per il suo azionista unico. Il patrimonio della società è
pertanto patrimonio altrui rispetto a quello dell’azionista (v. DTF 141 IV 104).
4.2.2 Ai sensi dell’art. 165 CP, il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo
164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente
dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti
concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negli-
genza nell’esercizio della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni,
cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insol-
venza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito,
se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato
di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
L'autore della cattiva gestione può essere unicamente il debitore. Se il debitore
è una persona giuridica, il reato è imputato alla persona fisica che agisce in
qualità di organo o membro di un organo della stessa. L'art. 165 CP menziona
quale atto di cattiva gestione segnatamente le spese sproporzionate, le specu-
lazioni avventate e crediti concessi o utilizzati con leggerezza. Secondo la giu-
risprudenza, le spese possono risultare sproporzionate alla luce delle risorse
del debitore o della scarsa giustificazione commerciale (v. sentenze del Tribu-
nale federale 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_765/2011 del
24 maggio 2012 consid. 2.1.1). Sussiste invece grave negligenza nell'esercizio
della professione in caso di inosservanza delle disposizioni legali relative alla
gestione dell'impresa, in particolare in caso di violazione dei doveri incombenti
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al consiglio di amministrazione di una società anonima (v. sentenze del Tribu-
nale federale 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_492/2009 del
18 gennaio 2010 consid. 2.2, 6S.1/2006 del 21 marzo 2006 consid. 8.1). Se-
condo l'art. 716a cpv. 1 CO, tra le attribuzioni inalienabili del consiglio di ammi-
nistrazione figurano, oltre alla nomina e alla revoca delle persone incaricate
della gestione (n. 4), l'alta vigilanza sulle stesse, in particolare per quanto con-
cerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni
(n. 5). Se l'art. 716a cpv. 1 n. 5 CO non fonda un obbligo generale dei membri
del consiglio di amministrazione di controllare costantemente la legalità delle
attività della società, impone loro di intervenire ove abbiano conoscenza della
commissione di atti illeciti (v. sentenza del Tribunale federale 6P.164/2006 del
29 dicembre 2006 consid. 11.2). Giusta l'art. 717 cpv. 1 CO, gli amministratori
sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare
secondo buona fede gli interessi della società. Questo dovere di fedeltà obbliga
i membri del consiglio di amministrazione a improntare il loro comportamento
all'interesse della società e a relegare, se del caso, in secondo piano i loro propri
interessi. In presenza di un conflitto di interessi, l'amministratore interessato
deve prendere i provvedimenti adeguati affinché gli interessi della società siano
presi in debita considerazione (v. DTF 130 III 213 consid. 2.2.2; sentenza del
Tribunale federale 6P.168/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.1). Perché
sia penalmente rilevante la cattiva gestione deve cagionare o aggravare un ec-
cessivo indebitamento. La nozione di eccessivo indebitamento corrisponde alla
situazione descritta dall'art. 725 cpv. 2 CO e sussiste laddove i debiti sociali non
sono più coperti né stimando i beni secondo il valore d'esercizio, né stimandoli
secondo il valore di alienazione, in altre parole laddove i passivi eccedono gli
attivi. Non è necessario che gli atti o le omissioni rimproverate al debitore siano
la causa unica o diretta dell'eccessivo indebitamento. È infatti sufficiente che
abbiano contribuito alla sua apparizione o al suo aggravamento e che siano
idonei, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della
vita, a cagionare o favorire un simile risultato (v. sentenze del Tribunale federale
6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012
consid. 2.2.1).
4.2.3 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che alla luce delle considerazioni
giurisprudenziali sovraesposte (supra consid. 4.1), la condizione obiettiva di pu-
nibilità dell’art. 165 CP, riguardante l’esistenza di una dichiarazione di fallimento
e/o del rilascio di un attestato di carenza di beni (cfr. DTF 144 IV 52 consid. 7.3;
sentenza del Tribunale federale 6B_1269/2017 del 16 gennaio 2019 consid.
3.1) non è di rilievo ai fini dell’esame della doppia punibilità (v. più specificata-
mente DTF 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 109 Ib 326 consid. 3c). Ne consegue che,
già a questo stadio, le relative censure delle ricorrenti (v. act. 1, pag. 14) non
meritano ulteriore disamina.
- 16 -
4.2.4 Ribadito che non tocca al giudice dell’assistenza acclarare i fatti descritti in ro-
gatoria, né tantomeno statuire sulle accuse formulate dall’autorità rogante nei
confronti degli indagati, va anzitutto preso atto che E. era membro del consiglio
di amministrazione della banca I. mentre H. vi lavorava nel dipartimento crediti
all’epoca in cui venne accordato il prestito a A. SA (v. atto 1, incarto MP-TI; cfr.
supra Fatti A e consid. 3.2). Essi avevano quindi una posizione di gestori del
patrimonio della banca I. ai sensi dell’art. 158 CP. Risulta poi dalla domanda
d’assistenza che i due, e in modo particolare E., abbiano avuto un ruolo decisivo
nella concessione di un finanziamento – senza garanzie – alla A. SA, condotta
che potrebbe effettivamente costituire una violazione dei propri doveri ex art.
158 n. 1 CP, a maggior ragione in considerazione degli intrecci economici e
giuridici esistenti fra E. stesso, la C. AG e la A. SA. In questa situazione di con-
flitto di interessi vi è il sospetto che E. abbia anteposto i propri interessi personali
a discapito di quelli della banca cagionando un evidente danno al patrimonio di
quest’ultima, visto che il mutuo di 3 milioni di franchi inspiegabilmente concesso
senza garanzia risulta riversato agli azionisti di A. SA in maniera palesemente
contraria alla sua destinazione originale e rendendo ben difficile se non impos-
sibile una sua restituzione. Di fronte ad un simile quadro indiziario non è certo
possibile liquidare la vertenza come una mera causa civile come sostenuto dalle
ricorrenti. Prima facie il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP entra
quindi pacificamente in considerazione e non è quindi necessario esaminare
l’ipotesi della cattiva gestione ex art. 165 CP.
4.2.5 Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per rapporto alla A. SA.
F. era infatti l’amministratore unico di quest’ultima nel momento in cui la società
ha versato a terzi la somma di fr. 11 Mio ricevuti in pagamento dalla J. AG per
l’acquisto del terreno a Z. (v. supra Fatti A e consid. 3.2). Il fatto di trasferire la
somma di fr. 11 Mio dal patrimonio di una persona giuridica a quello di persone
fisiche, verosimilmente azioniste della stessa, senza ragioni di natura econo-
mico-aziendale, integra già di per sé il reato di amministrazione infedele visto
che il patrimonio della società è patrimonio altrui rispetto a quello degli azionisti
(v. DTF 141 IV 104 consid. 3.2). La ricorrente resta inoltre debitrice della banca
I. per il mutuo ricevuto e l’unico conto di cui parrebbe essere stata titolare risulta
chiuso. Vi è dunque il fondato sospetto, che dovrà essere comunque approfon-
dito dall’autorità rogante, che non abbia più attivi sufficienti per onorare il proprio
debito, per cui nel suo caso è ipotizzabile anche una cattiva gestione ex art. 165
CP. Il requisito della doppia punibilità è dunque adempiuto anche sotto quest’ul-
timo profilo.
4.3 Con mente ai dubbi sollevati dalle ricorrenti riguardanti le clausole d’utilizzo dei
fondi prestati alla società A. SA e la loro supposta provenienza dal fondo L. così
come quelli riguardanti l’assenza di garanzia fornita dalla banca I., essi risultano
inconferenti in quanto riguardano il merito della causa penale estera e sono
quindi di competenza esclusiva delle autorità penali estere. Così come sarà di
- 17 -
competenza estera determinare se i comportamenti incriminati costituiscano ef-
fettivamente dei reati penali. Saranno proprio i documenti bancari richiesti a
permettere al giudice estero di fare luce sui vari aspetti delle fattispecie in
esame.
4.4 Da quanto sopra discende che vi sono sufficienti elementi per ammettere la
doppia punibilità sia sotto il profilo dell’art. 158 CP che dell’art. 165 CP. Anche
tale censura va quindi disattesa e non risulta pertanto necessario chinarsi sulle
ulteriori argomentazioni delle ricorrenti in merito agli art. 138 CP e 305bis CP.
5. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente
respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia,
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e
le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è
complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 6'000.–, a carico delle ricorrenti
in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
- 18 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– è messa a carico delle ricorrenti in solido.
Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 5 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Filippo Ferrari e MLaw Nicola Orelli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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