Sentenza del 16 luglio 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Urs Späti
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.115
Procedura secondaria: RP.2021.32
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Fatti:
A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) di SIRENE Italia
del 24 giugno 2019, le autorità italiane, basandosi su un mandato di arresto
europeo spiccato il 17 giugno 2019, hanno richiesto l’arresto ai fini di estradi-
zione di A. condannato il 24 novembre 2015 dal Tribunale ordinario di Milano a
cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale (art. 609
bis CP/I), sentenza confermata sia dalla Corte d’appello di Milano in data 23
maggio 2018 che dalla Corte Suprema di Cassazione l’8 febbraio 2019 (v. act.
4.1, 4.2, 4.10 e 4.17a).
B. Il 2 aprile 2021, A. è stato arrestato nel Canton Sciaffusa e posto in detenzione
estradizionale in virtù di un'ordinanza di arresto provvisorio ai fini di estradizione
dello stesso giorno (v. act. 4.3). Interrogato il giorno successivo dall’autorità giu-
diziaria cantonale, A., che ha confermato di essere la persona ricercata dalle
autorità italiane, si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act.
4.4).
C. Il 6 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei
confronti di A. (v. act. 4.7), notificato a quest’ultimo il 7 aprile 2021 (v. act. 4.9).
D. Con nota verbale del 20 aprile 2021, l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato
alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione del Ministero della
giustizia italiano datata 14 aprile 2021 (v. act. 4.10).
E. Sentito il 28 aprile 2021, l’estradando ha confermato la sua opposizione
all’estradizione (v. act. 4.13), posizione confermata con osservazioni del 7 e
25 maggio 2021 (v. act. 4.15 e 4.19).
F. Mediante decisione del 27 maggio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.
all'Italia (v. act. 1.1).
G. Il 21 giugno 2021, il predetto ha interposto ricorso al Tribunale penale federale
avverso la predetta decisione, postulandone l'annullamento. Egli ha altresì ri-
chiesto di essere ammesso all'assistenza giudiziaria e di essere posto al bene-
ficio del gratuito patrocinio (v. act. 1).
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H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 1° luglio 2021 l'UFG ha proposto
di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 4).
I. Con replica del 14 luglio 2021, il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni
espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno
riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi-
ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2
lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente
per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30
giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA;
RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP),
il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente
legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi-
tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957
(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica
italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio-
nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in
vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno
1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA
III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem-
bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo
addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14),
entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera
il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli
art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub-
blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
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Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio-
nal-agreements/008.html) unitamente alla decisione 2007/533/GAI del Consi-
glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II),
segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; consultabile alla voce
“Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’ac-
quis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della
Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri
dell’Unione europea (n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, consultabile alla voce “Raccolta
dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) unitamente alla
decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX
32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003,
pag. 25 e seg., consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli
accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B). Impregiudicate disposizioni più favorevoli
all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 della Conven-
zione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’EU).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid-
detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza
(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid.
3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto di non avere avuto la possibilità di difendersi
adeguatamente nel procedimento in Italia. La nomina del difensore d’ufficio sa-
rebbe intervenuta senza un suo coinvolgimento. A suo parere, sarebbe inoltre
mancata un’istruzione dettagliata e il suo difensore non avrebbe fatto vera-
mente valere i suoi argomenti, ciò che avrebbe condotto a una sentenza incom-
prensibile. Non avendo il ricorrente rilasciato un recapito, gli scritti a lui destinati
sarebbero stati notificati al suo difensore in Italia, rendendo fittizia la sua parte-
cipazione alla procedura. Egli ritiene parimenti di non essere stato corretta-
mente citato. Il giudizio italiano sarebbe inoltre manifestamente viziato: da una
parte, mancherebbe una deposizione formale della vittima in qualità di testi-
mone sulla quale il ricorrente avrebbe dovuto esprimersi; dall’altra, le dichiara-
zioni rilasciate dalla vittima non sarebbero credibili.
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2.1 L'art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è se-
gnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero
non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a)
oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 del
Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in so-
stanza all'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra
Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena
o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contu-
maciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo pa-
rere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa ricono-
sciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno con-
cessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare
all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa
(v. anche TPF 2012 23 consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richie-
dente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone,
sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del
Tribunale penale federale RR.2011.30 del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad
una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere
rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente
citata a comparire (TPF 2012 23 consid. 2 e 3.2.2).
2.2 In concreto, si constata che nella sua sentenza del 24 novembre 2015, il Tribu-
nale penale di Milano, in data 6 ottobre 2015, “rilevata la regolarità della notifica
introduttiva nei confronti del A. - disponeva procedersi in assenza dell’imputato,
questi, infatti, era già stato dichiarato formalmente assente in udienza prelimi-
nare, nonostante fosse stato raggiunto presso il domicilio noto in Germania, ma
non avesse eletto domicilio in Italia, le notifiche si sono pertanto perfezionate
presso il difensore domiciliatario ex lege, il quale per altro all’udienza del
24.11.2015 ha dichiarato di avere preso contatto personale con l’imputato che
si sarebbe limitato a negare genericamente la propria responsabilità, “senza
adottare altre iniziative in sua difesa”. L’imputato pertanto è stato citato ritual-
mente e risulta anche edotto in concreto della pendenza del procedimento e
inoltre, dopo aver constatato che la notifica alla persona offesa non era stata
eseguita neppure a norma dell’art. 154 cpp. ordinava la notificazione del decreto
e del verbale di udienza alla medesima e rinviava il processo, il Pm veniva sin
da allora autorizzato a citare i testi della propria lista. All’udienza del 24.11.2015,
esaurita la verifica della regolare costituzione delle parti e rilevata l’assenza sia
dell’imputato sia della persona offesa, il Presidente del Collegio dichiarava
aperto il dibattimento e invitava le parti a richiedere l’ammissione dei rispettivi
mezzi di prova” (v. sentenza, pag. 3, in act. 4.10). Quanto precede permette
senz’altro di affermare che l’estradando, al corrente del procedimento penale
pendente a suo carico in Italia e correttamente citato a comparire, ha deciso di
non partecipare al processo senza alcuna giustificazione, scelta che ha quindi
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implicato la rinuncia da parte sua a fornire la sua versione dei fatti. A fronte di
ciò, le autorità penali italiane hanno quindi disposto la nomina di un difensore
d’ufficio al quale gli atti della procedura sono stati correttamente notificati. La
sentenza contumaciale che ne è scaturita non costituisce quindi un ostacolo
all’estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva
che il ricorrente, mediante il suo difensore, ha potuto far valere le proprie cen-
sure dinanzi a due istanze di ricorso, le quali hanno confermato la sentenza di
primo grado. Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della
difesa o altri vizi procedurali o materiali, ritenendo credibili le dichiarazioni della
vittima anche sulla base di adeguati elementi indiziari esterni (v. act. 4.10 e
4.17a). Per il resto, il giudice dell’assistenza non è abilitato a sindacare il merito
delle sentenze estere.
3. Il ricorrente afferma di vivere in Germania dal 1990, Paese che costituisce il
centro dei suoi interessi vitali. L’Italia avrebbe già chiesto l’estradizione alla Ger-
mania, senza successo. La procedura sarebbe ancora pendente e un tema sa-
rebbe quello di eventualmente scontare la pena in Germania, dato che un’ese-
cuzione in Italia violerebbe di fatto il suo diritto ad avere contatti regolari con i
suoi familiari giusta l’art. 8 CEDU.
3.1 L’art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo a una estradizione (DTF
144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; TPF 2020 81 consid. 2.2.2). Qual-
siasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e pro-
fessionali, ma ciò non è sufficiente come argomento (v. DTF 120 Ib 120 con-
sid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giu-
risprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale
disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della fami-
glia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione
(DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia
essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza
sproporzionata nella vita familiare dell'interessato (DTF 129 II 100 consid. 3.5).
Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per
l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricetta-
zione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva
messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno
stato ansio-depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Sviz-
zera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena
ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati).
L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di
precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di
conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 del
16 febbraio 2001 consid. 3c).
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3.2 In concreto non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra de-
scritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità
nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485. Le
difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i nor-
mali inconvenienti legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena detentiva. Il
fatto che la Germania possa aver già negato la sua estradizione all’Italia non ha
altresì nessun influsso sulla presente procedura. Le autorità elvetiche analiz-
zano infatti in maniera indipendente le richieste di estradizione estere, essendo
vincolate unicamente ai trattati in vigore e al proprio diritto nazionale. Su questi
punti il ricorso deve ugualmente essere respinto.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse-
gue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Urs Späti (v. act. 1, pag. 5 nonché
RP.2021.32, act. 3).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è
in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro-
cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a
domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali
(art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc-
cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori
a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie.
Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af-
fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a
proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura
è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma-
riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda
(v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale
federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di-
cembre 2011 consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as-
sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto
possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri
oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im-
magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente.
In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente
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sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen-
tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1;
BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e
59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichts-
kosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001,
pag. 189 e segg.).
5.2 Nella fattispecie, sono stati compilati e inoltrati due formulari per la richiesta
dell’assistenza giudiziaria, uno firmato dal ricorrente e l’altro dalla moglie B. (v.
RP.2021.32, act. 3.1 e 3.2). Nel primo, il ricorrente si è limitato ad indicare un
debito di EUR 1'000.– nei confronti della banca C. di Furtwangen, in Germania,
e spese d’affitto mensili di EUR 520.– (v. RP.2021.32, act. 3.1, pag. 3 e seg.)
barrando senza ulteriori spiegazioni tutte le altre voci. Nel secondo, per quanto
riguarda la fortuna, viene menzionata un’automobile della moglie del recla-
mante del valore di EUR 10'000.– (v. RP.2021.32, act. 3.2, pag. 3). Nelle spese
mensili figura un importo di EUR 650.– legato all’affitto, EUR 150.– per spese
d’automobile, EUR 350.– di contributi per i figli e EUR 1'000.– per ammorta-
menti di debiti (v. ibidem, act. 3.2, pag. 4). Per quanto concerne i redditi mensili,
viene indicato un salario di circa EUR 1'300.– legato all’attività della moglie del
ricorrente (v. ibidem, act. 3.2, pag. 5). Su un foglio separato, quest’ultima ha
indicato le seguenti ulteriori spese: EUR 350.– per “Kosten für Unterhalt eines
unehlichen Kindes”; EUR 117.16 per “Kosten aus der Versicherung des Autos”;
EUR 100.– per “Abrechnung Stromkosten”; EUR 200.– per “Kosten aus Inter-
net, Handy und Festnetz” e ca EUR 60.– per “Diverse Kosten aus Medikamente
der Ehefrau” (v. RP.2021.32, act. 3.3).
Ora, nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti
la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es-
sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione
di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le
spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim-
borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono
essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il
saldo di tutti i conti deve essere documentato” (v. RP.2021.32, act. 3.1, pag. 2).
In concreto, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indi-
cate, il ricorrente, pur coadiuvato dal suo patrocinatore e dalla moglie, si è limi-
tato a trasmettere alcuni estratti bancari, un documento intitolato “Abrech-
nungsübersicht” relativo a una vendita a rate di prodotti elettronici nonché tre
ricevute concernenti altrettante operazioni effettuate con una carta di credito (v.
RP.2021.32, act. 3.4). Tali documenti permettono soltanto con difficoltà di veri-
ficare i dati indicati nei formulari e, di conseguenza, di procedere a un esame
esaustivo della situazione finanziaria del ricorrente. Mancano infatti i certificati
di stipendio sia del ricorrente, sia della moglie, per cui è solo per congetture che
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questa Corte ha potuto distinguere i versamenti di stipendio sul conto del ricor-
rente. Vi è dunque motivo di dubitare che la richiesta sia sufficientemente com-
provata ai sensi della sopraccitata giurisprudenza, ma la questione può essere
lasciata indecisa visto che essa va già respinta per la non sussistenza delle
sufficienti probabilità di successo cumulativamente richieste in virtù dell'art. 65
cpv. 1 PA. Le censure sollevate dal ricorrente erano infatti palesemente infon-
date alla luce delle disposizioni nazionali e internazionali in vigore in materia
estradizionale, nonché dei consolidati principi giurisprudenziali che si applicano
in simili fattispecie. Si osserva altresì che la decisione dell'UFG del 29 aprile
2021, con cui l'autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio
(v. act. 4.14), non ha nessun valore pregiudiziale per la procedura ricorsuale. In
effetti, ciò è stato accordato da parte dell'UFG nell'ambito della procedura estra-
dizionale di fronte all’autorità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura
ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale,
autorità che valuta i requisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA,
indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giu-
sta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi
respinta.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. Le spese di fr. 2'000.– sono poste a carico del ricorrente.
Bellinzona, 16 luglio 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Urs Späti
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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