Sentenza del 26 agosto 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Cornelia Cova e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Moro,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.168
- 2 -
Visti:
- la nota verbale del 5 marzo 2021, con la quale l’Ambasciata d’Italia a Berna
ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) formale do-
manda di estradizione di A. per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, autori-
ciclaggio e altri reati fiscali (v. act. 3.1 e 1.2);
- la decisione del 14 luglio 2021, mediante la quale l’UFG ha concesso l’estra-
dizione del predetto (v. act. 1.2);
- il ricorso presentato il 16 agosto 2021 da A. avverso tale decisione, con cui ha
postulato in sostanza l’annullamento della stessa (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese del 17 agosto 2021 (v. act. 3);
- la risposta del 19 agosto 2021, con la quale l’UFG ha proposto di respingere
il ricorso (v. act. 5);
- l’invito a presentare la replica del 20 agosto 2021 (v. act. 6);
- lo scritto del 25 agosto 2021, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo
gravame (v. act. 7).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 agosto 2021, questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una
tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39
cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
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- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii;
BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato
della procedura, nel termine per l'inoltro dell'anticipo delle spese e della replica
nonché dopo l’invio da parte dell'autorità d'esecuzione delle proprie osserva-
zioni, cagionando oneri di lavoro alla cancelleria del Tribunale;
- che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 1’000.–,
in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese,
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 27 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Moro
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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