Sentenza del 7 settembre 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.172
- 2 -
Visti:
- la decisione di chiusura del 20 luglio 2021, con la quale il Ministero pubblico
del Cantone Ticino ha accolto una domanda di assistenza del 20 febbraio
2021 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castro-
villari (Italia) nell’ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di
ignoti per titolo di riciclaggio, ordinando la trasmissione all’autorità rogante di
svariata documentazione concernente due relazioni intestate ad A., una
presso la banca B. e l’altra presso la banca C. (v. act. 1.1);
- il ricorso presentato il 20 agosto 2021 dinanzi a questa Corte, con il quale A.
ha postulato l’annullamento della stessa (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese del 23 agosto 2021 (v. act. 3);
- lo scritto datato 1° settembre 2021, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare
il proprio gravame (v. act. 4).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 1° settembre 2021, que-
sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una
tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39
cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii;
BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bun-
desverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
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- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale
della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presen-
tare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti,
oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale;
- che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in
applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del
regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 8 settembre 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A.
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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