Sentenza dell’11 novembre 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresen-
tato dall’avv. Mattia Bordignon e Filippo Zanetti,
Ricorrente
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.222
Procedura secondaria: RP.2021.80
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Fatti:
A. Con sentenza del 1° febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino, in parziale ri-
forma del giudizio di primo grado del 7 luglio 2017 emanato dal Tribunale di
Alessandria, ha condannato A. a una pena detentiva di due anni e quindici giorni
per ricettazione, reato commesso in seguito all’acquisto nel maggio 2015 di
un’auto rubata nella quale i carabinieri italiani hanno trovato diversi strumenti
atti ad aprire e/o forzare serrature. Con ordinanza dell’11 febbraio 2020, la Su-
prema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da
A. avverso il suddetto giudizio (v. act. 5.1). Con sentenza del 23 ottobre 2020,
la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma del giudizio di primo grado del
21 maggio 2020 emesso dal Giudice per le Udienze preliminari del Tribunale di
Alessandria, ha condannato il predetto a una pena detentiva di un anno e quat-
tro mesi per aver sfruttato e favorito, nel periodo dal luglio 2019 al 9 dicembre
2019, la prostituzione della sua compagna B. (v. ibidem).
B. Basandosi sul provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il
2 febbraio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Ap-
pello di Torino (n. SIEP 99/2021), il Ministero della giustizia italiano, con scritto
del 17 agosto 2021, ha chiesto l’estradizione di A. per l’espiazione di una pena
di tre anni e sette giorni di reclusione, quale residuo della pena complessiva di
tre anni, quattro mesi e quindici giorni per i reati di ricettazione, possesso ingiu-
stificato di chiavi alterate o grimaldelli nonché favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione (v. act. 5.1).
C. Trovandosi il predetto in detenzione preventiva nel Cantone Ticino nell’ambito
di un procedimento penale ivi condotto dal Ministero pubblico ticinese, in data
19 agosto 2021 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha incaricato l’au-
torità inquirente ticinese di procedere all’audizione di A. giusta l’art. 52 AIMP,
trasmettendogli nel contempo l’ordine di arresto ai fini di estradizione del mede-
simo giorno da notificare all’estradando (v. act. 5.2 e 5.3).
D. Interrogato dall’autorità giudiziaria cantonale il 26 agosto 2021, A., che ha con-
fermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane e al quale è stato
notificato lo stesso giorno l’ordine di arresto (v. act. 5.4), si è opposto alla propria
estradizione in via semplificata (v. act. 5.5).
E. Invitato dall’UFG all’uopo, il 2 settembre 2021, A. ha presentato le proprie os-
servazioni riguardanti la domanda di estradizione italiana (v. act. 5.6).
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F. Mediante decisione del 16 settembre 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di
A. all'Italia per l’espiazione della pena inflitta dalla Corte d’Appello di Torino il 1°
febbraio 2019 limitatamente al reato di ricettazione (escluso il reato di possesso
ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli) nonché per l’esecuzione della sen-
tenza del 23 ottobre 2020 della Corte d’Appello di Torino per il reato di favoreg-
giamento della prostituzione (v. act. 1.1).
G. Il 15 ottobre 2021, A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso
la predetta decisione, postulando in sostanza l'annullamento della stessa e la
reiezione della domanda di estradizione, nonché l’accoglimento della richiesta
di espiare la pena in Svizzera (v. act. 1, pag. 7).
H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 29 ottobre 2021, l'UFG ha proposto
di respingere il medesimo e di addossare le spese all’estradando (v. act. 5).
I. Con scritto del 28 ottobre 2021, il ricorrente, che ha dichiarato di non essere in
grado finanziariamente di versare l’anticipo delle spese richiesto per la presente
procedura (v. act. 3), ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria
(v. RP.2021.80, act. 1).
J. Invitato a replicare, il ricorrente è rimasto silente (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno
riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudi-
ziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2
lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente
per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30
giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA;
RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP),
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il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente
legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzi-
tutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957
(CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica
italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizio-
nale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in
vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno
1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA
III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicem-
bre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo
addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14),
entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera
il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli
art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pub-
blicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/internatio-
nal-agreements/008.html) unitamente alla Decisione 2007/533/GAI del Consi-
glio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II),
segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; “Raccolta dei testi
giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell’acquis di Schengen),
così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del
27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea (Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, “Rac-
colta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) che in
applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003
(n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del
12 marzo 2003, pag. 25 e seg., “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi
bilaterali”, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen
(ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri
articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vi-
gore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati
non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazio-
nale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosid-
detto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza
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(OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid.
3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134
consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
2. Il ricorrente si lamenta innanzitutto delle precarie condizioni detentive in Italia,
sostenendo che le stesse sarebbero disumane e contrarie all’art. 3 CEDU, ciò
che sarebbe segnatamente dimostrato dall’alto tasso di suicidi e dal sovraffol-
lamento delle carceri. L’UFG non avrebbe del resto richiesto nessuna garanzia
formale all’Italia circa il rispetto della summenzionata disposizione. Egli ritiene
inoltre che i suoi diritti procedurali necessari alla sua difesa non sarebbero stati
sufficientemente garantiti in Italia. L’autorità estera non avrebbe in particolare
assunto le prove da lui richieste, ciò che avrebbe portato alla sua ingiusta con-
danna.
2.1
2.1.1 Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrice-
vibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai
principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi
deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera
presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita
uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto
degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o
che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine
pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò
è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio
ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II
268 consid. 6.1; TPF 2010 56 cosid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla
disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello
Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla
sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'in-
dipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve
dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid.
8.1). Non è sufficiente che l'imputato nel procedimento estero dichiari che i suoi
diritti sarebbero violati dalle condizioni politiche o giuridiche generali dello Stato
richiedente. Egli deve piuttosto dimostrare in modo credibile che esiste un ri-
schio oggettivo e serio di una grave violazione dei diritti umani nello Stato ri-
chiedente, suscettibile di toccarlo in maniera concreta (DTF 130 II 217 consid.
8.1; 129 II 268 consid. 6.1 con rinvii). Il rispetto delle garanzie procedurali vale
per tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle
armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti,
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tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto
della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile
1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, op. cit., n. 683 e rinvii).
2.1.2 Le incertezze sulla situazione generale dei diritti umani nello Stato richiedente
non giustificano ancora il rifiuto dell'assistenza, la quale può essere concessa
richiedendo all’autorità estera di fornire delle garanzie (DTF 123 II 161 consid.
6; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Per sapere in quali casi si debbano ottenere
garanzie dallo Stato richiedente, il Tribunale federale ha proceduto a una sud-
divisione tripartita della casistica in relazione alle estradizioni (DTF 134 IV 156
consid. 6), la quale si applica anche nell'ambito della piccola assistenza (TPF
2010 56 consid. 6.3.2). Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi
con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –
i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun
rischio per le persone perseguite. In questi casi l'assistenza viene concessa
senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i
casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perse-
guita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o
minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo
stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti
umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'assistenza. In
caso contrario, le misure di assistenza internazionale non sarebbero più possi-
bili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale
il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di
garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico
(v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba
essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innan-
zitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in gene-
rale nello Stato richiedente. In seguito – ed è questo il criterio più importante –,
occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di
circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF
134 IV 156 consid. 6.8).
2.2
2.2.1 In concreto, va rilevato che dopo la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha condannato nel 2013 l’Italia per violazione
dell’art. 3 CEDU (v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella
causa Torreggiani e altri contro Italia dell’8 gennaio 2013, n. 43517/09), il Tri-
bunale federale si è di nuovo chinato di recente sulla questione di sapere se le
condizioni detentive nelle carceri italiane siano d’impedimento all’estradizione.
L’Alta Corte è giunta alla conclusione che, tenuto conto delle numerose riforme
adottate dall’Italia per ridurre il sovraffollamento delle carceri, l’estradizione a
tale Paese non è soggetta a garanzie (v. sentenze del Tribunale federale
1C_169/2021 del 6 maggio 2021 consid. 2.3; 1C_261/2019 del 21 maggio 2019
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consid. 1.2 con rinvii). Nel valutare il rischio di un trattamento incompatibile con
l’art. 3 CEDU nello Stato di destinazione, occorre anche tenere conto del fatto
che tale Stato è parte alla CEDU e dispone delle relative vie ricorsuali (v. sen-
tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Kaplan contro Ger-
mania del 15 dicembre 2009, n. 43212/05). Il Tribunale federale ha concluso
che, anche tenendo conto dell’attuale pandemia legata al Covid-19, non vi è
motivo per modificare la giurisprudenza in vigore (v. sentenza 1C_169/2021
consid. 2.3 in fine). Visto quanto precede, la censura in questo ambito va disat-
tesa.
2.2.2 Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente,
sempre difeso da un legale di fiducia, ha potuto far valere le proprie censure
dinanzi a due istanze di ricorso per quanto riguarda la prima procedura e dinanzi
a un’istanza di ricorso per quanto concerne la seconda procedura. La Corte
d’appello di Torino ha in entrambi i casi parzialmente confermato le sentenze di
primo grado, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissi-
bile il ricorso presentato dall’estradando in occasione della prima condanna
(v. supra Fatti lett. A). Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei
diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali (v. act. 5.1) e non vi è nessun
motivo per scostarsi dalle predette constatazioni del giudice estero, contro le
quali il ricorrente si limita a contestare il merito delle sentenze, senza allegare
violazioni procedurali sindacabili da parte del giudice dell’assistenza.
3. Ribadendo le censure sopra esposte, il ricorrente afferma che poter scontare la
pena in Svizzera renderebbe meno pesante la condanna ingiustamente subita,
permettendogli di effettuare il suo percorso di reinserimento sociale con mag-
giore successo.
3.1 Secondo l'art. 37 cpv. 1 AIMP l'estradizione può essere negata se la Svizzera
può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale
straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della per-
sona perseguita. Tuttavia la Svizzera può assumere il perseguimento di un
reato commesso all'estero o l'esecuzione di una sentenza unicamente quando
lo Stato in cui il reato è stato commesso domanda espressamente allo Stato
richiesto di esercitare al suo posto il potere repressivo (DTF 120 Ib 120 consid.
3c; 117 Ib 210 consid. 3).
3.2 In concreto, occorre rilevare che l’Italia non ha presentato nessuna richiesta alla
Svizzera di assunzione del perseguimento per reati commessi dal ricorrente
all'estero. Per tacere del fatto che l'art. 37 cpv. 1 AIMP non è opponibile ad uno
Stato che, come l'Italia, è parte alla CEEstr, il cui testo non contiene nessuna
regola analoga all'art. 37 AIMP (DTF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid.
3; sentenza del Tribunale federale 1A.233/2004 dell'8 novembre 2004, consid.
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3.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.309 del 12 gennaio 2016
consid. 3.3). Tale censura non merita quindi ulteriore disamina.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne conse-
gue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Mattia Bordignon (v. act. 7, nonché
RP.2021.80, act. 1).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è
in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patro-
cinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo,
l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a
domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali
(art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di suc-
cesso le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori
a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie.
Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari af-
fronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a
proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura
è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata somma-
riamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda
(v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale
federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 di-
cembre 2011 consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'as-
sistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto
possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri
oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'im-
magine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente.
In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente
sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sen-
tenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1;
BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/
SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132
CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikos-
ten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
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5.2 Nella fattispecie, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso a questa Corte
l’apposito formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria nel quale il suo
assistito ha barrato tutte le rubriche, indicando di non avere né fortuna né debiti
né spese né redditi (v. RP.2021.80, act. 1.2). Egli ha dichiarato che “la situa-
zione congiunturale e giudiziaria del ricorrente non gli ha permesso di trovare
lavoro. Dal 2020 è quindi aiutato, per quanto nelle sue possibilità, dalla sorella
che lavora in Germania. A tal fine vengono allegate le buste paga (maggio-
settembre) e un estratto del contratto di lavoro della signora C., che come si
vedrà, non è in grado di sobbarcarsi né l’ammontare dell’anticipo delle spese,
né le spese di patrocinio. In generale, il signor A. in questi anni ha vissuto a
carico delle persone a lui vicine, soggiornando presso la compagna o i parenti,
e pagando le sue spese strettamente personali con l’aiuto degli stessi. Quanto
a debiti il signor A. osserva di non essere a conoscenza di procedure esecutive
nei suoi confronti, ma crede di avere degli scoperti nei confronti della Giustizia
italiana” (RP.2021.80, act. 1, pag. 2).
Ora, nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti
la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono es-
sere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione
di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le
spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rim-
borso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono
essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il
saldo di tutti i conti deve essere documentato” (RP.2021.80, act. 1.2, pag. 2). In
concreto, il ricorrente non ha indicato nessun dato nell’apposito formulario,
nemmeno l’ammontare delle sue spese. Egli non ha prodotto nessun docu-
mento personale, trasmettendo unicamente delle distinte di salario e un con-
tratto di lavoro concernenti la sorella C. (v. RP.2021.80, act. 1.3 e 1.4). A pre-
scindere da ciò, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per la pa-
lese insussistenza delle sufficienti probabilità di successo cumulativamente ri-
chieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Le censure sollevate dal ricorrente erano
infatti palesemente infondate alla luce delle disposizioni nazionali e internazio-
nali in vigore in materia estradizionale, nonché dei consolidati principi giurispru-
denziali che si applicano in simili fattispecie. Si osserva altresì che la nomina a
difensore d’ufficio dell’avv. Bordignan intervenuta il 26 agosto 2021 da parte del
Ministero pubblico ticinese (v. act. 5.5, pag. 2) non ha nessun valore pregiudi-
ziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'au-
torità d’esecuzione nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all’auto-
rità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i re-
quisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente
quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1
AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta.
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6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è ri-
dotta nella fattispecie, tenuto conto delle presumibili difficoltà finanziarie del ri-
corrente, a fr. 1'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 12 novembre 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Mattia Bordignon e Filippo Zanetti
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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