Sentenza del 12 novembre 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Silvia Petruzzino,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.225
- 2 -
Visti:
- la decisione dell’8 ottobre 2021, con la quale il Ministero pubblico della Confe-
derazione (in seguito: MPC) è entrato nel merito di una domanda di assistenza
giudiziaria del 1° ottobre 2021 presentata dalla Direzione Distrettuale Antimafia
presso il Tribunale di Trieste nell’ambito di un procedimento penale da essa
condotto nei confronti di B. e altri per associazione per delinquere (art. 416
CP/I), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies
CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo
n. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 8 Decreto legislativo n. 74/2000) (v. act. 6.3);
- la decisione dell’8 ottobre 2021, mediante la quale il MPC ha ordinato alla banca
C. la consegna di tutta la documentazione concernente la relazione bancaria n.
1 intestata ad A. SA unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati
(v. act. 6.2);
- lo scritto dell’11 ottobre 2021, con il quale la banca C. ha informato A. SA delle
misure di cui sopra (v. act. 1.1);
- il reclamo (recte: ricorso) del 22 ottobre 2021 interposto da A. SA dinanzi a
questa Corte avverso l’ordine di consegna e di sequestro dell’8 ottobre 2021
(v. act. 1);
- lo scritto del 25 ottobre 2021, mediante il quale la presente autorità ha invitato
la ricorrente, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro
il 5 novembre 2021, un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, dall'altra, a produrre,
entro il medesimo termine, una procura debitamente datata e firmata (v. act. 4);
- il versamento dell’anticipo spese di fr. 4'000.– intervenuto il 4 novembre 2021
(v. act. 5)
- lo scritto dell’8 novembre 2021, con il quale la ricorrente ha trasmesso la pro-
cura richiesta (v. act. 6 e 6.1);
Considerato:
- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami
in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37
cpv. 2 LOAP);
- 3 -
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere
allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del
ricorrente non sono sufficientemente chiari e il ricorso non sembra manifesta-
mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine
suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo in-
fruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi
oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che questa Corte ha invitato la ricorrente a produrre una procura debitamente
datata e firmata entro il 5 novembre 2021 (v. act. 4);
- che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non do-
vesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito,
il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)";
- che la ricorrente ha trasmesso la procura soltanto l’8 novembre 2021 (v. act. 6);
- che tale trasmissione risulta quindi tardiva;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che, in quanto soccombente data l’irricevibilità del ricorso, alla ricorrente vanno
addossate le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che la tassa di giustizia è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del
Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le
ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, e ammonta in concreto a
fr. 500.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La
cassa del Tribunale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese di fr. 4'000.– già versato. La cassa del Tribunale
restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 3'500.–.
Bellinzona, 12 novembre 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Silvia Petruzzino
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia pe-
nale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estra-
dizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irre-
parabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consen-
tendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).
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