Sentenza del 20 maggio 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Stephan Blättler,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B. INC.,
entrambi rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e
Elisa Bianchetti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.53-54
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Fatti:
A. Il 22 maggio 2018, il Ministério Público Federal Estado do Paranà (Brasile) ha
presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il
16 agosto 2018, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di
C., A., D., E., F. e G. per titolo di corruzione attiva (art. 333 CP/BR), corruzione
passiva (art. 317 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 Legge 9.613 del 3 marzo
1998) e organizzazione criminale (art. 2 Legge 12.850 del 2 agosto 2013). In
sostanza, le autorità estere sospettano che E. abbia versato, per conto della
società H., tangenti a D., all’epoca ministro delle finanze, le quali sarebbero
state in seguito riversate a favore del partito politico Partido dos Trabalhadores.
Il denaro versato, ossia R$ 50 milioni, avrebbe costituito la controprestazione
per l’approvazione di un atto legislativo che avrebbe accordato vantaggi fiscali
a I. L’importo della tangente sarebbe stato registrato nella contabilità parallela
del dipartimento Operaçoes Estruturadas di H. Da diverse e-mail intercorse tra
i direttori di H. è risultato che, oltre a E., altri dirigenti avrebbero avuto un ruolo
importante nelle negoziazioni per la corruzione di D. e per il riciclaggio del de-
naro di origine criminale. In particolare, C. e A. – il primo presidente di I. e il
secondo direttore giuridico del gruppo H. al momento dei fatti – sarebbero in-
tervenuti direttamente nell’elaborazione della misura provvisoria legislativa con
lo scopo di favorire gli interessi economici di I. (v. atto 01-01-0014 e segg. in-
carto MPC).
Con la loro domanda, le autorità brasiliane hanno postulato svariate misure, tra
le quali l’acquisizione della documentazione concernente le seguenti relazioni
bancarie: n. 1 intestata ad A. e J. presso Banque K. SA, Ginevra; n. 2 intestata
alla società B. Inc., n. 3 intestata alla società L. SA e n. 4 intestata alla società
M. SA, tutte presso Banque N. SA, Ginevra. Della prima è stato inoltre richiesto
il sequestro dei saldi attivi (v. atto 01-01-0019 e segg. incarto MPC).
B. Mediante decisioni del 17 settembre 2018, il Ministero pubblico della Confede-
razione (in seguito: MPC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG)
ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. atto 02-01-0001 e seg. incarto
MPC), è entrato nel merito della domanda brasiliana e lo stesso giorno ha ordi-
nato l’acquisizione della documentazione riguardante le relazioni bancarie di cui
sopra, già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento n. SV.15.0775-
REZ (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC), nonché il blocco della relazione
n. 1 (v. act. 1.6).
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C. Con decisioni di chiusura del 10 marzo 2021, l’autorità d’esecuzione ha accolto
la rogatoria, autorizzando la trasmissione all’autorità richiedente di svariata do-
cumentazione riguardante le relazioni in questione e mantenendo il blocco della
n. 1 (v. act. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5).
D. Il 12 aprile 2021, A. e B. Inc. hanno impugnato le summenzionate decisioni di
chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po-
stulandone l’annullamento (v. act. 1).
E. Con scritto del 20 aprile 2021, il MPC, preso atto del sopravvenuto disinteresse
delle autorità brasiliane per la rogatoria presentata (v. act. 4.2), ha ritirato le
decisioni di chiusura del 10 marzo 2021 nonché ordinato il dissequestro della
relazione n. 1 presso Banque K. SA (v. act. 4.3). Esso ha quindi considerato la
presente procedura ricorsuale divenuta priva d’oggetto (v. act. 4).
F. Con lettera del 21 aprile 2021, i ricorrenti, preso atto dello scritto di cui sopra,
hanno ritirato il loro gravame. Essi chiedono a questa Corte di constatare che il
gravame è divenuto privo d’oggetto, di stralciare la causa dal ruolo e di non
accollare spese giudiziarie alle parti. Essi hanno inoltre dichiarato di rinunciare
alle ripetibili (v. act. 5).
G. Invitati a esprimersi sui summenzionati scritti del 20 e 21 aprile 2021, in parti-
colare sulla questione delle spese procedurali, il MPC, con lettera del 27 aprile
2021, ha ribadito che la presente procedura ricorsuale deve essere considerata
divenuta priva d’oggetto e la causa stralciata dal ruolo. Preso atto della rinuncia
alle ripetibili da parte dei ricorrenti, esso ha chiesto di non voler mettere a suo
carico spese e indennità per spese ripetibili (v. act. 7). Con lettera del 3 maggio
2021, l’UFG ha rinunciato a presentare una risposta, rimettendosi al giudizio del
tribunale (v. act. 8). Entrambe le lettere sono state trasmesse alle parti per co-
noscenza (v. act. 9).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario,
nei considerandi di diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo
di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della
decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).
1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confede-
razione Svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81;
in seguito Trattato svizzero-brasiliano). Di rilievo nella fattispecie è anche la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), con-
clusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per il Brasile il 14 dicembre 2005 e
per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare gli art. 43 e segg.
Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente
o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'as-
sistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la
legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135
IV 212 consid. 2.3). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ri-
corso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.
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1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione dell’insorgente
giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG
(art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP,
v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto
il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e
direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il
ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione liti-
giosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una ri-
chiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e
direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’inte-
ressato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto
economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti
(DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3).
Eccezionalmente, la qualità per ricorrere è riconosciuta all'avente diritto econo-
mico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato
l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In
questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquida-
zione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale
federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133
pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre
dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre
prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale
(sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7;
sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 con-
sid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013 consid. 2.2.1) e quindi non sempli-
cemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).
1.6.2 In concreto, nella misura in cui contitolare, con J., della relazione n. 1 presso
Banque K. SA, A. è legittimato a ricorrere per contestare la trasmissione della
relativa documentazione nonché il sequestro dei valori ivi depositati.
Per quanto riguarda la società B. Inc., essa è stata invitata a produrre documenti
che attestano che colui che ha firmato la procura, ossia A., è abilitato a rappre-
sentarla. Questa Corte non ha infatti ritenuto sufficiente il documento intitolato
“Certificate of incumbency”, prodotto col ricorso, redatto da O. Limited (v. act.
1.1), nella misura in cui considerato un’autocertificazione e non un’attestazione
ufficiale. Non avendo B. Inc. prodotto nessun altro documento nel termine sup-
pletorio fissato, come preannunciato nel relativo invito (v. act. 3), il suo gravame
deve essere dichiarato inammissibile.
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Per quanto attiene alle società L. SA e M. SA, A. sostiene di essere il beneficia-
rio dello scioglimento delle stesse. Ora, se per entrambe è stata effettivamente
fornita la prova della loro dissoluzione (v. act. 1.15 e 1.22), diverso è il discorso
concernente la destinazione finale dei loro beni. Per L. SA, la documentazione
prodotta, che riguarda unicamente la sua relazione qui litigiosa, dimostra che il
saldo della stessa non è stato trasferito ad A. ma alla società P. LLC (v. act.
1.18-1.21). La legittimazione ricorsuale di A. fa dunque difetto. Per M. SA, pre-
messo che non vi è la prova che la relazione qui litigiosa sia l’unico bene di cui
essa disponeva al momento della dissoluzione (avvenuta prima di quella di L.
SA), la documentazione prodotta dimostra che il saldo della stessa è stato tra-
sferito sulla relazione n. 3 intestata a L. SA (v. act. 1.24-1.25), per cui, anche
per M. SA, A. non dispone della legittimazione ricorsuale.
In definitiva, la legittimazione ricorsuale è data unicamente per A. per quanto
riguarda il conto n. 1 presso Banque K. SA, Ginevra.
2. Come già evidenziato (v. supra Fatti lett. E), a fronte del disinteresse dell’auto-
rità rogante all’evasione della domanda di assistenza del 22 maggio 2018 (v.
act. 4.2) e delle prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d’og-
getto e la causa stralciata dal ruolo (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2018.324 del 25 febbraio 2019 pag. 3, con rinvii; RR.2014.334 del 15 gen-
naio 2015, pag. 4 in fine, con rinvii; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 305 p. 324).
Secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947
(PCF; RS 273) applicabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di
questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1
con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico
per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il
processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, te-
nendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina
la lite (sentenze del Tribunale federale 1C_385/2017 del 31 ottobre 2017 con-
sid. 2.1; 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale penale fede-
rale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii). Tale disposizione im-
pone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure
presentate dal ricorrente (DTF 125 V 373 consid. 2a).
3. Il ricorrente censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito,
nella misura in cui il MPC gli ha negato un accesso completo agli atti sui quali
la decisione impugnata si è basata, in particolare alla trasmissione spontanea
d’informazioni del 14 febbraio 2018, alle analisi bancarie sulle quali la stessa si
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fonda, nonché al decreto d’accusa del 21 dicembre 2016 pronunciato nei con-
fronti delle società H. SA e Q. SA.
3.1 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla, tra l'altro,
la facoltà per l'interessato di prendere conoscenza del fascicolo processuale.
Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il diritto d'accesso agli atti è concretizzato
all'art. 80b AIMP così come agli art. 26 e 27 PA, applicabili in virtù del rinvio di
cui all'art. 12 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.57/2007 del
14 settembre 2007 consid. 2.1). Giusta l'art. 80b AIMP, gli aventi diritto possono
partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario
alla tutela dei loro interessi. È avente diritto ai sensi dell'art. 80b cpv. 1 AIMP
chi ha la qualità di parte e dispone pertanto della legittimazione ricorsuale giusta
l'art. 80h lett. b AIMP. Sono da mettere a disposizione dell'avente diritto solo gli
atti che lo concernono direttamente e personalmente. Il diritto d'accesso agli atti
comprende tutti i documenti che possono essere rilevanti per la decisione: non
solo quindi quelli raccolti in esecuzione della rogatoria, ma anche quelli concer-
nenti la procedura rogatoriale in senso stretto, in particolare la domanda di
assistenza e gli altri documenti dello Stato richiedente (decisione del Tribunale
penale federale RR.2012.249 del 13 febbraio 2013 consid. 4.2; POPP, Grund-
züge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2000, pag. 315 n. 463).
Una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità d'esecuzione
non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento
della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Ver-
letzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la
giurisprudenza e la dottrina una violazione lieve del diritto di essere sentito può
essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito
davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere
d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sen-
tenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1;
1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché
1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 con-
sid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).
3.2 Per quanto riguarda innanzitutto il decreto d’accusa del 21 dicembre 2016, si
rileva che lo stesso, emanato in un altro procedimento, non concerne personal-
mente e direttamente il ricorrente. Egli ha per contro avuto pieno accesso agli
atti della presente procedura rogatoriale, comprendente anche la documenta-
zione bancaria riguardante le relazioni a lui riconducibili, precisato che l’analisi
di quest’ultima, come indicato dal MPC (v. act. 1.2, pag. 11), è contenuta uni-
camente nella trasmissione spontanea d’informazioni del 14 febbraio 2018.
Basandosi la rogatoria anche su quest’ultimo documento, esso doveva essere
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messo a disposizione del ricorrente, il quale però dichiara di avere nel frat-
tempo, prima dell’emanazione della decisione impugnata, preso conoscenza
del documento in questione nel quadro del procedimento brasiliano (v. act. 1,
pag. 37). Non fosse stato il caso, una tale violazione avrebbe potuto comunque
essere sanata nell’ambito del presente procedimento (DTF 124 II 132 consid.
2d). In definitiva, le censure in questo ambito sarebbero state da respingere.
4. Il ricorrente afferma che la domanda di assistenza non rispetterebbe le esigenze
formali minime previste dalle disposizioni applicabili in materia.
4.1 Secondo l’art. 24 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, le richieste di assistenza
devono contenere in particolare le seguenti informazioni: il motivo principale per
il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti
(data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo
all’indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica
ai sensi dell’art 14 (lett. d). L’art. 28 AIMP, unitamente all’art. 10 OAIMP, pone i
medesimi requisiti (DTF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5b, 547 con-
sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; decisione del Tribunale penale federale
RR.2019.309 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2). In questo ambito, non si può
tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei
fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della
rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto
d'indagine all'estero, ferma restando la necessità di poter verificare che le con-
dizioni per la concessione dell'assistenza siano date e in che misura essa sia
possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Lo Stato ri-
chiedente non deve provare la commissione del reato, ma esporre in modo suf-
ficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo
Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ri-
cerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa).
L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, per cui
non compete a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112
Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre
2011 consid. 1.5).
4.2 In concreto, si rileva che la rogatoria del 22 maggio 2018, completata il 16 ago-
sto seguente, in seguito ad una richiesta d’informazioni complementari dell’au-
torità elvetica, contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa applicabile (v.
atto 01-01-0013 e segg. incarto MPC). La decisione impugnata ne riporta am-
piamente il contenuto, compresi i fatti contestati al ricorrente e le operazioni
sospette intervenute sui conti a lui riconducibili (v. act. 1.2, pag. 2 e segg.). In
altre parole, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria, conforme all'art. 24 n. 1
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Trattato svizzero-brasiliano e all’art. 28 AIMP, risulta sufficiente per compren-
dere i fatti oggetto d'indagine e i reati contestati, per cui anche le censure pre-
sentate in tale ambito sarebbero state da disattendere.
5. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sia divenuta priva d’oggetto
in virtù del ritiro della rogatoria ordinato dal giudice dell’assistenza brasiliano, il
quale, con scritto del 30 marzo 2021, anticipato da A. alle autorità svizzere, ha
chiesto all’autorità centrale brasiliana di informarne l’UFG. Ma, a suo avviso, la
domanda sarebbe diventata caduca ben prima, quando la Corte suprema bra-
siliana, con decisione del 3 settembre 2019, ha dichiarato incompetenti le auto-
rità che conducevano il procedimento nei suoi confronti. Le autorità svizzere
sarebbero andate avanti nell’esecuzione della rogatoria senza avere una con-
ferma da parte dell’autorità giudiziaria brasiliana del suo interesse alla prosecu-
zione del procedimento estero. La rogatoria sarebbe quindi da considerarsi
senza oggetto anche in seguito all’abbandono del perseguimento nei confronti
del ricorrente in Brasile. Alla luce di quanto precede, sarebbe a torto, e in viola-
zione del principio della buona fede, che la procura brasiliana ha ancora pre-
teso, il 23 febbraio 2021, di avere un interesse all’esecuzione della rogatoria.
5.1 L’autorità svizzera d’esecuzione è tenuta, in virtù dei trattati di cui sopra al
consid. 1.3, a prestare la più ampia assistenza giudiziaria possibile che le viene
richiesta da una parte contraente. Di principio, non deve pronunciarsi sulla
compatibilità dell’assistenza giudiziaria con il diritto dello Stato richiedente o
sull’eventuale effetto sospensivo di un ricorso contro la richiesta di assistenza
giudiziaria nello Stato richiedente, dovendo essa soltanto esaminare se l’assi-
stenza giudiziaria è ammissibile secondo il diritto nazionale e internazionale ap-
plicabili (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.143 del 3 dicembre
2007 consid. 4). Se una domanda di assistenza giudiziaria valida è stata pre-
sentata in Svizzera, l’autorità richiesta non è di regola tenuta ad una presa in
esame di decisioni emesse nel frattempo nello Stato richiedente. Di principio,
alla domanda di assistenza va dato seguito, a meno che l’autorità rogante non
abbia annunciato il suo ritiro (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2008.29+30 del 12 giugno 2008 consid. 3; RR.2007.99+111 del 10 settem-
bre 2007 consid. 5; RR.2007.145 del 15 aprile 2008 consid. 4.3). Questo anche
in ossequio all’art. 17a cpv. 1 AIMP, secondo il quale l’autorità competente tratta
le domande con celerità. Essa decide senza indugio. Eventuali ritardi possono
infatti ostacolare o compromettere il perseguimento penale (ZIMMERMANN, op.
cit., n. 310).
5.2 In concreto, si constata che il MPC ha ricevuto dall’UFG la conferma definitiva
del disinteresse dell’autorità brasiliana per la presente rogatoria unicamente in
data 20 aprile 2021, dopo che l’UFG, preso conoscenza dello scritto del
30 marzo 2021 di cui sopra, aveva giustamente fissato alla predetta un (ultimo)
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termine al 16 aprile 2021 per esprimersi all’uopo, dinanzi al quale l’autorità ro-
gante è rimasta silente (v. act. 4.1 e 4.2). Con scritto del 20 aprile 2021, il MPC
ha quindi informato questa Corte di quanto precede, ritirando nel contempo le
decisioni di chiusura del 10 marzo 2021 oggetto della presente procedura ricor-
suale (v. act. 4). Si tratta di un modo di procedere che non presta il fianco a
critiche. Rifiutare l’assistenza sulla base di decisioni procedurali estere di cui
l’autorità richiesta non può valutarne in maniera inequivocabile tutte le implica-
zioni e conseguenze sarebbe stato incompatibile con gli obblighi assunti dalla
Svizzera e con l’esigenza di celerità, ragione per cui tutte le censure riguardanti
gli accadimenti procedurali in Brasile sarebbero state da respingere.
6. Il ricorrente censura infine una pretesa illiceità della trasmissione di informazioni
spontanea da parte delle autorità svizzere a quelle brasiliane intervenuta men-
tre alcune domande di assistenza di queste ultime erano ancora pendenti. La
trasmissione spontanea sarebbe inoltre andata oltre a quanto consentito
dall’art. 67a AIMP: il MPC avrebbe infatti descritto dettagliatamente le transa-
zioni avvenute sul conto del ricorrente. Una tale trasmissione non rispetterebbe
i principi di riserbo e prudenza ai quali le autorità svizzere sottostanno.
6.1 Secondo l’art. 29 n. 1 del Trattato svizzero-brasiliano, nei limiti del loro diritto
interno, le autorità competenti dei due Stati possono, senza previa richiesta,
scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perse-
guibili se ritengono che tale trasmissione possa consentire all’altro Stato di: pre-
sentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato
(lett. a); promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare lo svolgi-
mento di un’istruzione in corso (lett. c). L'art. 67a cpv. 1 AIMP prevede che l'au-
torità di perseguimento penale può trasmettere a un'autorità omologa estera
mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunica-
zione sia idonea a promuovere un procedimento (lett. a) o a facilitare un'istru-
zione penale pendente (lett. b). Non possono essere trasmessi all'autorità
estera mezzi di prova inerenti alla sfera segreta (v. art. 67a cpv. 4 AIMP). Per
contro, informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se per-
mettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria
alla Svizzera (v. art. 67a cpv. 5 AIMP). Per quanto riguarda la documentazione
bancaria, la quale costituisce mezzo di prova protetto dall'art. 47 della legge
federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR;
RS 952.0; v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 415 pag. 447-450; GLUTZ VON BLOTZHEIM,
Die spontane Übermittlung. Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismit-
teln und Informationen ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, pag. 165), è
possibile avvertire l'autorità estera dell'esistenza di un conto bancario, indican-
done le referenze, il titolare, l'avente diritto ed il contenuto, informazioni utili per
la presentazione di una domanda di assistenza (DTF 139 IV 137 consid. 4.6;
130 II 236 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 12c).
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La trasmissione spontanea è possibile come forma complementare o anticipata
della cooperazione internazionale. Nel primo caso, lo Stato, che ha già ricevuto
una richiesta di assistenza giudiziaria, fornisce spontaneamente informazioni
che faciliterebbero il procedimento nello Stato richiedente ma che non sono
state richieste. Nel secondo caso, le informazioni sono trasmesse indipenden-
temente da qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria e sono tali da permet-
tere di presentare una domanda di assistenza. Lo scopo di tale trasmissione è
quello di evitare che elementi utili per un procedimento penale rimangano inuti-
lizzati poiché le autorità straniere non dispongono delle informazioni adeguate
(DTF 129 II 544 consid. 3.2; 125 II 356 consid. 12b).
6.2 Nel caso concreto, la trasmissione spontanea d’informazioni del 14 febbraio
2018 contiene, sotto forma di una tabella, informazioni relative ai conti ricondu-
cibili ad A., le quali comprendono il nome del titolare del conto e dell’avente
diritto economico, così come il nome dell’avente diritto di firma e il saldo attuale
(v. act. 1.29). Il documento in parola contiene inoltre informazioni relative agli
indagati, quali la loro data di nascita e la loro attività professionale, nonché un
riassunto dei flussi di denaro intervenuti sulle relazioni bancarie in questione e
ritenuti rilevanti per le indagini estere, segnatamente relazioni riconducibili a
persone e società legate al gruppo H. Dette informazioni non sono contenute in
documenti ufficiali, né sono suscettibili di essere utilizzate quali prove, come
chiaramente indicato dal MPC (v. act 1.29, pag. 2). Esse non sono dunque
mezzi di prova inerenti alla sfera segreta, bensì informazioni ai sensi dell’art.
67a cpv. 5 AIMP, utili allo Stato estero al fine di poter presentare una domanda
di assistenza per l’ottenimento di mezzi di prova (v. anche DTF 139 IV 137 con-
sid. 4.6.2; decisione del Tribunale penale federale RR.2019.312 del 28 aprile
2020 consid. 5) e pertanto lecitamente fornite.
6.3 Relativamente alla pendenza di altre domande di assistenza da parte delle au-
torità brasiliane, il Tribunale federale non esclude la possibilità dell’invio di una
trasmissione spontanea di informazioni complementare (v. supra consid. 6.1).
Inoltre, come esposto in precedenza (v. supra consid. 6.2), le informazioni tra-
smesse dal MPC non sono mezzi di prova, bensì informazioni utili per la pre-
sentazione di una domanda rogatoriale, che dunque non eluderebbero in alcun
modo l’obbligo di emettere una decisione di chiusura soggetta a ricorso. Anche
le censure in questo ambito vanno dunque respinte.
7. Sulla base di quanto precede, vi è dunque motivo di ritenere che il gravame
avrebbe avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si
giustifica pertanto di accollare le spese del procedimento divenuto privo di og-
getto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP),
a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili, comunque non richie-
ste. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis
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PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162) e va fissata a fr. 2’000.–, a carico dei ricorrenti in solido.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 21 maggio 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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