Sentenza del 16 giugno 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Pascal Delprete,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.55
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Fatti:
A. Il 5 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’am-
bito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per titolo di
associazione per delinquere (art. 416 CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 223,
216 e 219 R.D. n. 267/1942), truffa (art. 640 CP/I) e contraffazione, altera-
zione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 CP/I). In sostanza, l’autorità rogante afferma che nel 2012 la società
elvetica C. SA, attualmente in liquidazione (v. act. 1.6), ha costituito la so-
cietà C. S.r.l. con sede a Milano. Nel 2016, gli amministratori di quest’ultima,
coadiuvati dal responsabile finanziario, avrebbero ottenuto da svariate ban-
che ingenti somme destinate al pagamento di fatture artatamente predispo-
ste e apparentemente emesse da sei società (di cui tre con sede in Italia e
le altre in Croazia, Slovenia e Polonia), denaro che sarebbe stato distratto
dalla società italiana e versato essenzialmente su di un conto presso la
banca D. di Lugano intestato a C. SA. C. S.r.l., che si è rivelata sprovvista di
locali, è fallita il 20 luglio 2017 (v. act. 1.4). Con la sua domanda, l’autorità
rogante, preso atto che il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito:
MP-TI) conduce un procedimento penale nei confronti di B. e altri per i reati
di riciclaggio di denaro e falsità in documenti (INC.2018.9608), potenzial-
mente collegati con l’inchiesta italiana, postula la trasmissione di ogni atto e
documento (compresi verbali di perquisizione e sequestro, verbali di dichia-
razioni di indagati, documentazione bancaria e societaria) utile a dimostrare
che B. ha avuto ingenti somme in contanti e a determinare la destinazione di
tali valori. Essa chiede inoltre di potere avere accesso a quei documenti utili
a stabilire la riconducibilità a B. di società elvetiche che sarebbero state indi-
rettamente finanziate con le somme di cui sopra, così come l’esistenza di
analoghe disponibilità in capo agli altri membri dell’associazione criminale
(v. act. 1.4, pag. 7 e seg.).
B. Con scritto del 12 febbraio 2021, il MP-TI ha informato le parti al procedi-
mento penale ticinese della rogatoria di cui sopra, chiedendo loro se accon-
sentivano alla trasmissione semplificata del verbale d’interrogatorio di B. del
5 febbraio 2019 (v. act. 1.8), dei verbali di confronto tra B. e A. del 7 febbraio
2019 (v. act. 1.7) e tra B. ed E. dell’8 febbraio 2019 (v. act. 1.9), nonché della
documentazione acquisita presso le banche F. e G. (v. atto 3 incarto MP-TI).
C. Con scritto del 15 febbraio 2021, E. ha acconsentito alla trasmissione sempli-
ficata in questione (v. atto 4 incarto MP-TI). Con scritti del 23 risp. 25 febbraio
seguenti, A. e B. si sono opposti alla stessa (v. atti 5 e 6 incarto MP-TI).
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D. Con decisione di entrata in materia e di chiusura del 17 marzo 2021, il MP-
TI ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane della documentazione di
cui sopra (v. act. 1.1).
E. Il 16 aprile 2021, A. ha interposto ricorso contro la decisione in questione
dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postu-
lando: in via principale, l’annullamento della stessa, con conseguente non
esecuzione della rogatoria; in via subordinata, l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti al MP-TI “affinché proceda a rendere illeggibile
il nome dell’Avv. A., ogni sua dichiarazione e ogni parte del verbale che lo
concerne (con l’applicazione di omissis)” nei tre verbali oggetto dell’avver-
sata decisione (v. act. 1, pag. 21).
F. Con scritto del 4 maggio 2021, il MP-TI ha comunicato di non avere osser-
vazioni da formulare, ribadendo quanto già esposto nella decisione impu-
gnata e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 7). Con
osservazioni del 7 maggio 2021, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito:
UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammis-
sibilità (v. act. 8). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi al ricorrente per
conoscenza (v. act. 9).
G. Con lettera spontanea del 14 maggio 2021, trasmessa al MP-TI e all’UFG
per conoscenza (v. act. 11), il ricorrente si è riconfermato nel suo allegato
ricorsuale (v. act. 10).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro
le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assi-
stenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25
cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP;
RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP;
RS 173.71] del 19 marzo 2010).
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1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e
la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il
12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;
RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e
agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore me-
diante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero),
nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubbli-
cato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della
Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-
laterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale
contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come
pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello
pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in ma-
teria penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1
cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1;
142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti
norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-
svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 con-
sid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministra-
tiva del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti
atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e
12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e
segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiu-
sura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura)
possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori,
con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di entrata in mate-
ria e di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv.
1 e 80k AIMP.
1.6
1.6.1 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricor-
rere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione,
oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e
direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di
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protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b; v. anche l’art. 21
cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento
penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di
legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per
essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di as-
sistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficien-
temente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II
161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni
su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti-
tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1,
con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari
questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP;
DTF 137 IV 134 consid. 6.2, con rinvii).
1.6.2 In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere
compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui-
sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 con-
sid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b;
TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera
indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto banca-
rio, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e
122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in
possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono con-
testare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono
un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero
(DTF 123 II 161 consid. 1d/aa; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).
La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta,
di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva
e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono
personalmente o si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258
consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459 consid. 2c; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 526 e
532). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un
verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni con-
tenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi
solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto
le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmis-
sione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso,
legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenze
del Tribunale federale 1A.282/2005 del 30 aprile 2007 consid. 2.3.1 e
1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a = Rep 1999 pag. 123; TPF 2007
79 consid. 1.6 pag. 82).
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1.6.3 Il Tribunale federale ha altresì distinto la posizione del testimone obbligato a
rispondere in un interrogatorio rogatoriale da quella del testimone interrogato in
un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è conside-
rata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza con cui si
chiede l’accesso al verbale già contenuto negli atti della procedura svizzera
(v. sentenze del Tribunale federale 1A.186/2005 e 1A.187/2005 del 9 dicem-
bre 2005 consid. 1.3.3). Ciò vale in linea di massima anche per il prevenuto,
visto che si tratta comunque di persone interrogate in una procedura nazionale
e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e seg. AIMP. Il sem-
plice fatto che l’esame dei verbali in questione potrebbe avere delle conse-
guenze pregiudizievoli per il ricorrente nella procedura penale estera non costi-
tuisce un motivo che giustifichi di riconoscergli la legittimazione (sentenza del
Tribunale federale 1A.44/2004 del 22 aprile 2004 consid. 1.3.3). La qualità di
persona contro cui è diretto il procedimento all’estero (art. 21 cpv. 3 AIMP) non
conferisce di per sé la facoltà di ricorrere (DTF 116 Ib 106 consid. 2a). Questo
diritto è riconosciuto all’indagato all’estero solo quando è toccato in maniera
diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene direttamente sot-
toposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogatoriali. La trasmissione
di documenti già in possesso dell’autorità rogata a seguito di un pregresso pro-
cedimento interno tocca invece solo indirettamente l’insorgente. Ciò nono-
stante, a determinate condizioni, la giurisprudenza ha comunque eccezional-
mente ammesso la legittimazione ricorsuale, segnatamente se nel verbale na-
zionale sono contemplate specifiche informazioni su conti bancari intestati per-
sonalmente al ricorrente e nella misura in cui la loro trasmissione potrebbe es-
sere equiparata a una trasmissione di documenti concernenti la relazione ban-
caria (sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.46 del 4 giugno 2007
consid. 1.6.2 e rinvii), risp. in caso di stretto rapporto fra la procedura nazionale
e quella estera, a condizione che il ricorrente sia interrogato in relazione a fatti
che lo concernono personalmente (TPF 2020 180 consid. 4).
1.6.4 In concreto, nella misura in cui il ricorrente contesta la trasmissione del suo
verbale di confronto con B. del 7 febbraio 2019, che questo contiene informa-
zioni che lo concernono personalmente e che il procedimento elvetico è in
stretto rapporto con quello estero (v. act. 1.7), la legittimazione è data. La legit-
timazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda gli altri due verbali
(v. act. 1.8 e 1.9), anche se affermazioni ivi contenute toccano personalmente
il ricorrente, dato che egli non è stato direttamente sottoposto alla misura coer-
citiva, precisato anche che i documenti in questione non contengono informa-
zioni su conti bancari di cui il ricorrente è titolare.
In questi termini, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
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2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la rogatoria del 5 febbraio 2019 deve es-
sere considerata inammissibile, in quanto poggerebbe su una pregressa do-
manda di assistenza del MP-TI del 21 gennaio 2019, ciò che costituirebbe una
entraide sauvage vietata. Con la sua domanda, l’autorità penale ticinese
avrebbe “fornito alla Procura di Milano delle informazioni (anche bancarie,
quindi rientranti nella sfera segreta) e documenti (ossia la scheda “H.”, pure
considerabile rientrante nella sfera segreta, visto che attiene all’attività di fidu-
ciario dell’Avv. A. […] – non solo riferite all’Avv. A., bensì pure ad altre persone
coinvolte nel procedimento penale INC.2018.9608 – che quest’ultima non pos-
sedeva e che potrebbero essere sfruttate (anche in futuro) come mezzi di prova
da parte dell’autorità italiana nell’ambito del procedimento penale che conduce.
[…] La trasmissione di tali informazioni e documenti (scheda H.) alla Procura di
Milano avrebbe dovuto essere esaminata nel quadro di una procedura secondo
la AIMP aperta su commissione rogatoria attiva da parte dell’autorità italiana,
come esatto dalla dottrina e dalla giurisprudenza” (act. 1, pag. 15).
2.1 L’assistenza è considerata selvaggia, segnatamente quando uno Stato, in se-
guito alla ricezione di una commissione rogatoria attiva, presenta a sua volta
una domanda di assistenza contenente tutte le informazioni o mezzi di prova
inizialmente richiesti raggirando così le regole dell’assistenza. Per contro,
quando le autorità dei due Stati indagano sullo stesso complesso fattuale, è
inevitabile che i fatti contenuti nella commissione rogatoria permettano di com-
pletare quelli già conosciuti dall’autorità richiesta. Il divieto dell’assistenza sel-
vaggia non può quindi impedire la presentazione di domande di assistenza che
devono, per essere conformi alle esigenze legali, designare in maniera precisa
e dettagliata le operazioni sospette, i conti toccati, i loro titolari e aventi diritto
(v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.7-8 del 7 maggio 2013 con-
sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 418). La trasmissione di mezzi di prova riguar-
danti la sfera segreta ad esecuzione di una richiesta rogatoriale attiva rappre-
senta una forma di assistenza selvaggia ed è quindi vietata quando le autorità
dello Stato estero svolgono a loro volta un'inchiesta che è strettamente legata
a quella in Svizzera ed esse stesse hanno già presentato domande di accesso
agli atti della procedura svizzera (v. TPF 2016 65 consid. 5 e 6).
2.2 In concreto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in data
29 marzo 2018, ha inoltrato una prima rogatoria alla Svizzera nell’ambito dell’at-
tuale procedimento condotto in Italia, postulando l’identificazione presso la
banca D. di tutte le relazioni bancarie riconducibili a C. SA e C. S.r.l., unitamente
all’acquisizione della relativa documentazione. Essa ha parimenti richiesto l’ac-
quisizione di documentazione bancaria concernente conti riconducibili agli in-
dagati, il sequestro di EUR 9'048'926.02 quale provento dei presunti reati di
truffa (ai danni di svariati istituti di credito) e di bancarotta fraudolenta (a danno
di C. S.r.l.) contestati ai medesimi, nonché la perquisizione della sede operativa
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di C. SA, inizialmente con sede a Z./TI e dal 2016 a Basilea (v. act. 1.13). L’ese-
cuzione della rogatoria è stata affidata sia alle autorità inquirenti basilesi che a
quelle ticinesi, precisato che il Canton Basilea è stato designato “Leitkanton”
(v. scritto dell’UFG del 3 aprile 2018, in act. 1.14). Con decisione di chiusura del
24 maggio 2018, la Procura basilese ha ordinato la trasmissione alle autorità
italiane di svariata documentazione concernente relazioni bancarie presso la
banca D. riconducibili agli indagati, mantenendone anche il blocco dei saldi
(v. act. 1.14).
Il 21 gennaio 2019, il MP-TI, nell’ambito del già citato procedimento penale
aperto nei confronti del ricorrente, I. e B. per titolo di coazione (art. 181 CP),
falsità in documenti (art. 251 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e riciclaggio
di denaro (art. 305bis CP), ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano (v. act. 1.5).
Il procedimento penale ticinese ha tratto origine da quanto emerso in un’altra
inchiesta condotta dal MP-TI a carico di E., nel corso della quale erano state
messe in luce diverse operazioni sospette, segnatamente diversi accrediti, per
più di un milione di franchi, in favore del predetto avvenuti tra luglio 2017 e luglio
2018 provenienti sostanzialmente dal ricorrente (v. ibidem, pag. 2 e seg.). A
giustificazione di tali operazioni, E. e il ricorrente “sostenevano che tutto il de-
naro pervenuto nella disponibilità di E. apparteneva allo stesso avv. A. e a una
non meglio precisata cordata di clienti investitori a quest’ultimo riconducibili e
che tale denaro […] era stato prestato ad E. per finanziare due operazioni […].
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2018, tuttavia, l’imputato E. […] ha
rivelato che le versioni fino ad allora rese nel corso dell’inchiesta, sia da lui sia
dall’avv. A. (che era stato interrogato quale persona informata sui fatti), erano
in realtà menzognere: il denaro non apparteneva affatto ad A. e a una cordata
di clienti investitori, bensì proveniva da B. […], il quale avrebbe offerto ad E.,
per il tramite dell’avv. A., un ruolo di prestanome per le operazioni J. e K.” (ibi-
dem, pag. 3). In considerazione di quanto precede, il MP-TI, ipotizzando possi-
bili collegamenti tra i fatti appena descritti e il procedimento italiano oggetto
della presente rogatoria, ha appunto aperto un’inchiesta penale a carico del ri-
corrente, di B. nonché dell’avv. I., collega di lavoro di A. (v. ibidem, pag. 4). La
perquisizione dello studio legale del ricorrente ha permesso di trovare una
scheda contabile, in formato Excel, intitolata “H.”, che risulterebbe essere il
nome in codice utilizzato per indentificare B. Tale scheda, allegata alla rogatoria
del 21 gennaio 2019, fa stato di almeno 19 dazioni a contanti, da parte di B. ad
A., nel periodo compreso tra inizio 2016 a luglio 2018, per un importo comples-
sivo di EUR 2'445'200.–, denaro utilizzato per varie operazioni, tra le quali il
finanziamento di una società svizzera riconducibile a B. L’importo in questione
sarebbe ad ogni modo ritornato nelle disponibilità di B. (v. ibidem, pag. 4 e seg.).
In definitiva, il MP-TI, con la sua rogatoria, ha chiesto alla Procura milanese
ogni atto o documento utile: all’identificazione dell’origine del denaro contante
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consegnato da B. ad A.; all’accertamento della posizione di B. e degli altri coim-
putati nell’ambito del procedimento pendente in Italia; sulle persone citate nella
rogatoria (v. ibidem, pag. 6). Come indicato in ingresso (v. supra Fatti lett. A),
la Procura di Milano ha susseguentemente presentato al MP-TI la sua rogatoria
del 5 febbraio 2019.
2.3 Le autorità penali italiane e svizzere conducono le loro procedure penali in pa-
rallelo. La procedura elvetica, aperta nel 2018, verte su presunti atti di riciclag-
gio di denaro frutto di presunti atti di truffa e di bancarotta fraudolenta oggetto
della pregressa inchiesta italiana. Nulla permette di concludere che la domanda
di assistenza formulata dalle autorità svizzere il 21 gennaio 2019 non sia con-
forme alle prescrizioni legali e che costituirebbe un caso di assistenza selvag-
gia. Il MP-TI ha legittimamente illustrato il quadro fattuale sul quale ha basato
la propria rogatoria, sostanziando i motivi legati alle misure istruttorie richieste.
Esso ha certo descritto alcuni flussi di denaro intervenuti tra le persone toccate
dalle indagini sia italiane che svizzere, ma queste costituiscono informazioni
destinate a motivare e giustificare le sue richieste e non certo mezzi di prova.
Per quanto riguarda il documento intitolato “H.”, questo è sì stato rinvenuto nello
studio legale del ricorrente, ma non rappresenta da solo un mezzo di prova.
Esso contiene una lista di operazioni ancora tutte da verificare mediante la re-
lativa documentazione bancaria (il documento in questione presenta infatti una
colonna denominata “conto movimentato”) e/o le dichiarazioni delle persone
toccate dalle stesse. I verbali litigiosi potranno servire alle autorità italiane anche
per fare luce sul contenuto del documento in parola. Visto quanto precede, le
censure in questo ambito vanno tutte respinte.
3. Il ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura
in cui non vi sarebbe nessun legame tra i fatti oggetto delle procedure condotte
in Italia e Svizzera, in particolare tra gli averi portati in Svizzera da B. e il pro-
vento della presunta attività truffaldina oggetto d’indagine in Italia. La rogatoria
italiana nemmeno menzionerebbe il nome del ricorrente, il quale sarebbe total-
mente estraneo ai fatti esteri. La documentazione oggetto della decisione im-
pugnata non presenterebbe nessuna utilità per gli inquirenti milanesi. Pure vio-
lato sarebbe in concreto il divieto della fishing expedition.
3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la docu-
mentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2;
136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II
367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se
le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano neces-
sarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'ap-
prezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del
Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo
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Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di
assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità
estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzio-
nalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424;
120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21
dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le in-
formazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini
(DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sen-
tenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1
e rinvii).
In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del
giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo
cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova
certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II
318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 con-
sid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un
ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale coo-
perazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di
prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza.
Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati
dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'e-
secuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli
elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di
chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti
esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010
consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n. 722, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing ex-
pedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeter-
minata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pre-
gressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2;
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto
si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella
raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale
federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
3.2 In concreto, il verbale di confronto del 7 febbraio 2019 tra il ricorrente e B. pre-
senta certamente un’utilità potenziale per il procedimento estero, già solo per il
fatto che B. è indagato nel procedimento estero e A. in quello svizzero. B. ha
del resto chiaramente dichiarato di aver consegnato ingenti somme di denaro
al ricorrente, anche se, a suo dire, per motivi fiscali nonché legati ad una sua
procedura di divorzio. L’autorità italiana deve avere la possibilità di conoscere
le dichiarazioni fornite dai predetti dinanzi all’autorità svizzera che indaga sulla
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provenienza delle somme di cui sopra, denaro che potrebbe essere legato ai
reati di truffa e bancarotta fraudolenta oggetto d’indagine in Italia. Senza dimen-
ticare le dichiarazioni effettuate da E. (v. supra consid. 2.2), il quale ha pure
riferito di alcuni documenti prodotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento
penale che sarebbero stati retrodatati e fatti sottoscrivere allo stesso E., mentre
questi si trovava in carcere, dall’avv. I. su istruzione del titolare dello studio le-
gate ossia il ricorrente (v. act. 1.5, pag. 3). Sempre stando a quanto rivelato da
E., il ricorrente, per il tramite di I., gli avrebbe fatto sapere che risultava fonda-
mentale celare la reale identità dell’avente diritto economico delle somme di
denaro oggetto dell’inchiesta, onde evitare un coinvolgimento di B. nelle inda-
gini, da cui l’esigenza di ricollegare la proprietà dei soldi soltanto al ricorrente
(v. ibidem). Potendo il ricorrente essere coinvolto nei fatti oggetto d’indagine in
Italia, da respingere è pure la conclusione subordinata del ricorrente tesa a ren-
dere illeggibili (con l’applicazione di omissis) le parti del verbale che lo concer-
nono (compreso il suo nome e generalità).
Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare il contenuto del verbale
litigioso e verificare se i fatti oggetto delle indagini italiane si intersecano con
quelli del procedimento italiano. Alla luce della domanda rogatoriale, il verbale
in questione risulta potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua
trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ri-
cerca esplorativa e indiscriminata di prove.
4. Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto, nella misura
della sua ammissibilità, e la decisione impugnata confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia
è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3
del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis-
sata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'an-
ticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico del ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Pascal Delprete
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente impor-
tante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali
o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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