Sentenza del 25 giugno 2021
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
3. C. INC.,
tutti rappresentati dall'avv. Hervé Crausaz,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al
Brasile
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2021.87-89
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Visti:
- la decisione del 30 giugno 2020, con la quale il Ministero pubblico del Cantone
Ticino (in seguito: MP-TI) è entrato nel merito di una domanda di assistenza
del 27 maggio 2020 presentata dal Ministério Público Federal, Procuradoria
da República em São Paolo (Brasile) nell’ambito di un procedimento penale
condotto nei confronti di B. e A. per i reati di corruzione passiva (art. 317
CP/BR), corruzione attiva (art. 333 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 legge
n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 legge n. 12.850/2013)
(v. act. 1.1);
- la decisione di chiusura del 21 aprile 2021, con la quale il MP-TI ha accolto la
predetta domanda di assistenza, ordinando la trasmissione all’autorità rogante
di svariata documentazione concernente una relazione bancaria presso la
banca D., Ginevra, intestata alla società C. Inc. (v. act. 1.2);
- il ricorso presentato il 25 maggio 2021 da B., A. e C. Inc. avverso tali decisioni,
con cui hanno postulato in sostanza l’annullamento delle stesse (v. act. 1);
- l'invito a versare un anticipo delle spese e a produrre determinati documenti
del 26 maggio 2021 (v. act. 3);
- lo scritto datato 22 giugno 2021, con cui i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare
il proprio gravame (v. act. 5).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 22 giugno 2021, questo
Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una
tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39
cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
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- che in simili circostanze gli insorgenti vanno considerati parti soccombenti giu-
sta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161
del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della
procedura, nel termine prorogato per l'inoltro dell'anticipo delle spese e prima
che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osserva-
zioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro della can-
celleria del Tribunale;
- che l'emolumento posto a carico dei ricorrenti in solido va quindi fissato a
fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del
regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale
(RSPPF; RS 173.713.162).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Bellinzona, 25 giugno 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Hervé Crausaz
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un
sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta
e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente
importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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