Sentenza del 30 novembre 2022
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. INC.,
rappresentata dall'avv. Paolo Bernasconi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all’India
Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: RR.2022.222
- 2 -
Visti:
- la decisione di chiusura del 6 ottobre 2022 (RH.22.0020), con la quale il Mini-
stero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto “la domanda
formulata dall’avv. Paolo Bernasconi l’8 settembre 2022 di revoca del sequestro
della relazione bancaria n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca B.”
(act. 1A, pag. 6), misura adottata a seguito di una domanda di assistenza giu-
diziaria internazionale del 19 gennaio 2022 presentata dal “Directorate of En-
forcement” di New Dehli, in India (v. act. 1A, pag. 1 e seg.);
- il ricorso del 3 novembre 2022 interposto da A. Inc. dinanzi a questa Corte av-
verso la summenzionata decisione (v. act. 1);
- lo scritto del 29 novembre 2022, con il quale la ricorrente ha dichiarato di ritirare
il proprio gravame (v. act. 5).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 novembre 2022, que-
sto Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una
tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39
cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
- che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente
giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale
RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii;
BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bunde-
sverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale
della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare
le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma non esigui, oneri di lavoro
per la cancelleria del Tribunale;
- 3 -
- che l'emolumento posto a carico della ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in
applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del
regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli
emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;
RS 173.713.162), coperto dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato;
- che la Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.–.
- 4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico della ricorrente. Essa è co-
perta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La cassa del Tribunale
restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'500.–.
Bellinzona, 1° dicembre 2022
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).
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