Sentenza del 1° marzo 2011
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi
Pasi,
contro
1. A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,
2. B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e Miriam
Mazou,
3. C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud,
Oggetto
Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’incar to: SK.2010.20
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Fatti:
A. Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009 la Corte penale del Tribunale penale fede-
rale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro
ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena detentiva di
20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno, undici mesi e
dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini prelimi-
nari del Tribunale di Aosta. L'esecuzione della pena è stata sospesa ed il periodo
di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di fr. 9'340.-- a
titolo di spese giudiziarie. Coimputati nella stessa procedura, B. e C. sono stati
prosciolti da tutte le accuse, ma condannati al pagamento di fr. 5'062.-- risp.
4'714.80 a titolo di spese giudiziarie. Nel contempo, il TPF ha confiscato i valori
depositati sul conto 1 presso la banca D. SA di Ginevra a concorrenza di
fr. 534'263.80 e dissequestrato i conti 2 e 3 presso la banca E. SA di Martigny,
tutti conti intestati ad A.
B. Contro la decisione del TPF, il Ministero pubblico della Confederazione (in segui-
to: MPC) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sen-
tenza del 21 ottobre 2010 (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del
21 ottobre 2010, prevista per la pubblicazione), l'Alta Corte ha (parzialmente) ac-
colto il gravame, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'auto-
rità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In sostanza, essa ha
ritenuto innanzitutto che, dovendosi applicare, per quanto concerne l'art. 305bis
n. 3 CP, il principio della doppia punibilità astratta, l'accertamento relativo al
prezzo totale della corruzione è stato svolto in violazione del diritto. Il Tribunale
federale ha inoltre considerato che l'autorità inferiore ha a torto accorpato atti di
riciclaggio che dovevano essere trattati separatamente. Infine, ritenendo che B. e
C. abbiano agito con dolo eventuale e non con negligenza, esso ha considerato
contraria al diritto l'assoluzione degli stessi. In definitiva, la causa è stata riman-
data al TPF per nuovo giudizio sull'importo della confisca, sul riciclaggio di dena-
ro da parte di A., B. e C., sulle pene nonché sulle spese della procedura di prima
istanza.
C. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla
sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere all'ammini-
strazione di ulteriori prove, con scritto del 4 novembre 2010 il TPF ha proposto
alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse formulare le
loro conclusioni per iscritto. Esso le ha nel contempo invitate a formulare le loro
conclusioni motivate e, per quanto riguarda gli accusati, a compilare il formulario
relativo alla loro situazione patrimoniale.
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D. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.
D.1 Con scritto del 21 dicembre 2010 B. ha chiesto al TPF di constatare la prescri-
zione dell'azione penale, di proscioglierlo da tutte le accuse, di mettere le spese
a carico della Confederazione e di fissare a fr. 5'970.-- le ripetibili a suo favore.
D.2 Nelle sue conclusioni del 23 dicembre 2010 A. ritiene anch'egli che il Tribunale,
per i reati a lui contestati, debba pronunciare l'estinzione dell'azione penale per
effetto dell'intervenuta prescrizione. Questo avrebbe come conseguenza che la
pena a lui inflitta non potrebbe essere ritoccata o rivista, ma andrebbe mantenuta
nei termini precedentemente decisi, così come andrebbe confermato quanto già
deciso in ambito di confisca e dissequestro. Egli dichiara di aderire alla proposta
di rinuncia ad un nuovo dibattimento, nella misura in cui non debba risultare ne-
cessario raccogliere ulteriori informazioni riguardanti la sua situazione personale.
D.3 Con lettera del 5 novembre 2010 C. ha comunicato il suo accordo relativo alla
rinuncia ad indire un nuovo dibattimento. Nelle sue conclusioni del 10 gennaio
2011 egli postula il suo proscioglimento dai reati contestatigli per intervenuta pre-
scrizione dell'azione penale nonché la rifusione di eque ripetibili, con spese a ca-
rico della Confederazione.
D.4 In data 10 gennaio 2011 il MPC ha chiesto:
- che A. sia condannato ad una pena detentiva di dodici mesi sospesa, con un
periodo di prova di due anni, da cumularsi ad una multa di fr. 40'000.--, a valere
quale pena complementare alla pena applicatagli mediante sentenza 4 aprile
2006 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta o comunque
ad una pena proporzionalmente e ragionevolmente superiore a quella irrogatagli
a mezzo della sentenza del 20 e 27 luglio 2009;
- che B. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote gior-
naliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi
ad una multa di fr. 15'000.--;
- che C. sia condannato a una pena pecuniaria sospesa pari a 300 aliquote gior-
naliere di fr. 300.-- cadauna, con un periodo di prova di due anni, da cumularsi
ad una multa di fr. 15'000.--;
- che, oltre ai valori patrimoniali di cui è stata pronunciata la confisca con la sen-
tenza 20 e 27 luglio 2009, in ossequio a quanto sancito dal TF (v. consid. 3.3.2)
sia pronunciata la confisca anche di tutti i proventi corruttivi (pari a un totale di
EUR 130'000.--) versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. ad A.;
- che tutte le spese di procedura cagionate, comprese quelle per la nuova sen-
tenza di questa Corte, siano messe a carico degli accusati con vincolo di solida-
rietà, lasciato a quest'ultima l'onere di determinare l'importo esatto a carico di
ogni accusato.
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E. Nelle loro repliche del 27 gennaio e 1° febbraio 2011, il MPC e A., rispettivamen-
te C. e B. hanno ribadito sostanzialmente le conclusioni già presentate.
F. Le difese hanno rinunciato a duplicare. Il MPC ha presentato una breve duplica il
14 febbraio 2011.
G. Le difese hanno rinunciato a fornire ulteriori osservazioni su quest’ultimo scritto
del MPC entro il termine fissato al 23 febbraio 2011.
H. Con lettera del 2 febbraio 2011 il Presidente della Corte penale del Tribunale
penale federale ha comunicato alle parti che in seguito all’entrata in vigore del
nuovo Codice di procedura penale e della legge federale sull’organizzazione del-
le autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), viste le richieste di
pena del MPC, la Corte penale statuirà in composizione monocratica.
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le con-
clusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza
impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In que-
sto senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti del-
la sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si oc-
cupa del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal
Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese
nella nuova decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 apri-
le 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragio-
ne, sia il tribunale che le parti non possono far basare il nuovo giudizio su fatti di-
versi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte me-
diante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. senten-
za del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii;
ULRICH MEYER, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 107
LTF)
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1.2 In concreto, l'accoglimento del ricorso del MPC da parte del Tribunale federale
riguarda l'accertamento del prezzo totale della corruzione commessa in Italia da
A., l'accorpamento di alcuni atti di riciclaggio commessi dagli accusati nonché l'e-
lemento soggettivo del riciclaggio per quanto attiene ai comportamenti di B. e C.
Sui tali punti questa Corte deve pronunciare un nuovo giudizio ai sensi dei consi-
derandi della sentenza del Tribunale federale, ciò che avrà delle conseguenze
anche sulla commisurazione delle pene e sulla ripartizione delle spese procedu-
rali. Le parti non annullate della sentenza di primo grado crescono in giudicato,
nella misura in cui dalla procedura di rinvio non emergono fatti nuovi o mezzi di
prova ai sensi di una revisione che modificano sostanzialmente il fondamento fat-
tuale della sentenza di rinvio (v. MEYER, op. cit., n. 19 ad art. 107 LTF). Per esi-
genze di chiarezza redazionale il dispositivo della presente sentenza conterrà
comunque anche i punti della precedente sentenza già passati in giudicato. Va
da sé che contro tali punti non sono più dati rimedi giuridici ordinari.
2.
2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte
della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la
causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di dirit-
to transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale
penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che
imponga un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di re-
gola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta
Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne
motivi puramente giuridici o legati a prove che possono essere raccolte per iscrit-
to, e se la sentenza del Tribunale federale contiene direttive chiare che non la-
sciano più nessun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla
questione della colpevolezza dell’accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento
risulta giustificata (DTF 103 Ia 137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_864/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale
federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3).
2.2 Nella fattispecie, per quanto riguarda la confisca, il Tribunale federale ha indicato
che nel calcolo dell'importo totale del provento corruttivo percepito da A. vanno
presi in considerazione, oltre a quanto previsto nella sentenza annullata, anche
gli importi versati dal legale rappresentante della F. S.r.l. (v. sentenza
6B_900/2009 consid. 3.3.2). L'Alta Corte ha poi affermato che i comportamenti
descritti nell'atto d'accusa e accorpati a torto dal TPF (v. 1.4-1.5, 1.9-1.10, 2.2-2.3
e 3.5-3.6 dell'atto d'accusa) costituiscono in realtà degli atti di riciclaggio indipen-
denti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco (v.
sentenza 6B_900/2009 consid. 4.3). Per quanto attiene infine agli atti contestati a
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B. e C., il Tribunale federale giunge alla conclusione che i medesimi hanno agito
con dolo eventuale e non con negligenza (sentenza 6B_900/2009 consid. 6.2.4 e
6.3.4). Si tratta di direttive chiare esenti da ogni ambiguità ai sensi della giuri-
sprudenza summenzionata (v. supra consid. 2.1), che concernono questioni pret-
tamente giuridiche e la cui applicazione non necessita d'indire un nuovo dibatti-
mento. Nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole
di essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente al-
la prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché
dell'accordo sia esplicito che implicito delle parti, questo giudice statuirà dunque
senza indire un nuovo dibattimento.
3. A. sostiene che per i reati descritti ai punti 1.4-1.10 dell'atto d'accusa sarebbe
sopraggiunta la prescrizione dell'azione penale. Alla medesima conclusione
giungono B. e C. per quanto riguarda i reati a loro contestati ai punti 2.2-2.6 risp.
3.2-3.6.
3.1 L'art. 97 cpv. 1 lett. c CP prevede che l'azione penale si prescrive in sette anni,
se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecu-
niaria. Il capoverso 3 della medesima disposizione aggiunge che, se prima della
scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima
istanza, la prescrizione si estingue.
3.2 Si pone quindi la questione di sapere se la sentenza di primo grado emessa il
20/27 luglio 2009 dal Tribunale penale federale e annullata dal Tribunale federale
è da considerarsi una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP,
ciò che determinerebbe l'imprescrittibilità dei reati contestati agli accusati. Un'in-
terpretazione letterale del testo legislativo permette di rispondere affermativa-
mente a tale quesito (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del
29 novembre 2007, consid. 4.3); la disposizione in questione, infatti, pone come
condizione d'applicazione l'esistenza di una sentenza di prima istanza "pronun-
ciata" (in tedesco "ergangen" e in francese "rendu") e nulla di più. MARTIN SCHU-
BARTH, la cui proposta di modifica legislativa in ambito di prescrizione – ispirata
tra l'altro dal diritto tedesco (v. DETLEV STERNBERG-LIEBEN/NICOLAUS BOSCH, in
A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28a ediz., Monaco 2010,
n. 12 e seg. ad art. 78b cpv. 3 CP tedesco) - è stata in sostanza ripresa dal Par-
lamento, ha confermato tale approccio affermando che in caso di pronuncia di
una sentenza di prima istanza "ist eine absolute Verjährung nicht mehr möglich,
auch dann nicht, wenn das erstinstanzliche Urteil aufgehoben werden sollte"
(SCHUBARTH, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in RPS 120/2002
pag. 321 e segg., in particolare pag. 328-330; del medesimo parere CHRISTIAN
DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5
CP, in SJ 2003 II pag. 49 e segg., in particolare pag. 61; contra CHRISTOF RIE-
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DO/OLIVER M. KUNZ, Jetlag oder Grundprobleme des neuen Verjährungsrechts, in
AJP/PJA 2004 pag. 904 e segg., in particolare pag. 907). È vero che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare che per sentenza di prima istanza – do-
po la pronuncia della quale la prescrizione si estingue – si deve intendere il ver-
detto di colpevolezza, ma non il proscioglimento (DTF 134 IV 328 consid. 2.1;
v. anche 135 IV 196 consid. 2.1), tuttavia l’Alta Corte in detta occasione non è
stata chiamata a pronunciarsi sulla prescrizione di giudizi di proscioglimento an-
nullati. Analogo discorso per la più recente DTF 6B_1062/2009 del 3 novembre
2010, consid. 4, concernente la sorte della prescrizione durante una domanda di
revisione del Ministero pubblico. In questo senso non si può affermare che detta
giurisprudenza sia direttamente applicabile laddove, come nella fattispecie, è lo
stesso Tribunale federale, a fronte di un ricorso in materia penale dell’autorità re-
quirente, ad affermare che il proscioglimento è avvenuto in violazione del diritto
federale. Va del resto osservato che se per i fatti in questione la prescrizione del-
l'azione penale fosse effettivamente intervenuta, il Tribunale federale lo avrebbe
rilevato d'ufficio nella sua sentenza del 21 ottobre scorso (v. DTF 116 IV 80 con-
sid. 2a; 97 IV 153 consid. 2), ciò che invece non ha appunto fatto. Che il Tribuna-
le federale non esiti a segnalare d'ufficio eventuali problemi di prescrizione, lo
dimostra del resto anche una recentissima sentenza in cui l'Alta Corte ha addirit-
tura reso attenti i giudici cantonali all'incombente prescrizione dopo il proprio giu-
dizio di rinvio (v. sentenza 6B_776/2010 del 25 gennaio 2011, consid. 3.1). Ra-
gioni per ritenere, come sostanzialmente sostenuto dalle difese, che in seguito al-
la procedura di circolazione degli atti la questione sarebbe sfuggita al Tribunale
federale, non vi sono. Visto quanto precede, vi è da concludere che i reati conte-
stati ad A., B. e C. descritti ai punti 1.4-1.10, 2.2-2.6 e 3.2-3.6 non sono prescritti.
Sui reati contestati agli accusati
4. B. sostiene che i punti 2.4 e 2.5 dell'atto d'accusa non adempiono alle esigenze
di precisione richieste da un atto d'accusa. Il punto 2.5 si riferisce ad un "periodo
successivo al 4 settembre 2003", ciò che sarebbe troppo vago. Per quanto ri-
guarda il punto 2.6, esso non fornirebbe nessuna precisazione temporale, ciò che
sarebbe inaccettabile. Il principio accusatorio sarebbe quindi stato violato, di mo-
do che già solo per questo motivo B. non potrebbe essere condannato per i fatti
riportati in maniera insufficiente ai punti 2.5 e 2.6 dell'atto d'accusa.
4.1 La portata e l'estensione del principio accusatorio sono anzitutto determinati dal
diritto procedurale applicabile. Se la protezione fornita da tale diritto alle parti ri-
sulta insufficiente, la persona può invocare le garanzie minime derivanti dalla Co-
stituzione federale e dalla CEDU (v. DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 22; sentenza
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del Tribunale federale nelle cause 6B_731-734/2009 del 9 novembre 2010, con-
sid. 3.1).
4.2 Nel CPP il principio accusatorio è enunciato all'art. 9 cpv. 1, secondo il quale un
reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva
ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata
persona dinanzi al giudice competente. L'art. 325 cpv. 1 CPP prevede che l'atto
d'accusa deve contenere il luogo e la data (lett. a), il pubblico ministero che so-
stiene l'accusa (lett. b), il giudice cui è indirizzato (lett. c), l'imputato e il suo difen-
sore (lett. d), il danneggiato (lett. e), in modo quanto possibile succinto, ma preci-
so, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali ef-
fetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico mini-
stero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili
(lett. g).
4.3 Il principio accusatorio è una componente del diritto di essere sentito consacrato
all'art. 29 cpv. 2 Cost. e può essere dedotto anche dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6
n. 3 CEDU, i quali non hanno in questo ambito una portata distinta. Esso implica
che il prevenuto conosca esattamente i fatti che gli sono contestati e quali sono
le pene e le misure alle quali si espone, in maniera che si possa spiegare e pre-
parare efficacemente la propria difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Ciò non
impedisce all'autorità giudicante di scostarsi dai fatti o dalla qualifica giuridica
contenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che i diritti della difesa siano ri-
spettati (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c pag. 21 e segg.). Se l'accusato è condan-
nato per un'infrazione diversa da quella contemplata nell'atto d'accusa, occorre
esaminare se egli poteva, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, aspettarsi
una tale nuova qualifica giuridica dei fatti, nel qual caso non vi è violazione dei di-
ritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; sentenza 6B_731-734/2009
consid. 3.3).
4.4 B. non sostiene di essere stato condannato per dei fatti non contemplati dall'atto
d'accusa ma semplicemente che esso conterrebbe imprecisioni a livello tempora-
le.
4.5 I punti 2.4, 2.5 e 2.6 dell'atto d'accusa contengono indicazioni temporali sufficienti
che hanno permesso di senz'altro rispettare i diritti della difesa di B. Al suo punto
2.4 l'atto d'accusa prevede che i fatti contestati avrebbero avuto luogo il 10 otto-
bre 2003; il dibattimento ha permesso di confermare che i fatti in questione sono
effettivamente intervenuti a tale data. Per quanto riguarda il punto 2.5 dell'atto
d'accusa, questo prevede che i fatti contestati si sarebbero svolti "nel periodo
successivo al 4 settembre 2003"; la constatazione che tali fatti siano intervenuti
esattamente il 4 settembre 2003 non ha certamente impedito all’accusato di cor-
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rettamente difendersi dalle accuse né contrasta con la funzione delimitativa
dell’atto di accusa, ma costituisce tutt’al più una leggera sfasatura temporale non
certamente assimilabile ad una violazione del principio accusatorio. Infine, il pun-
to 2.6 dell'atto d'accusa prevede che i fatti sarebbe intervenuti "nel periodo suc-
cessivo all'allestimento fittizio di parziale documentazione bancaria di cui al punto
2.5", quindi nel periodo successivo al 4 settembre 2003; l'aver appurato che i fatti
si sono effettivamente svolti il 12 ottobre 2003, quindi in una data ancora ragio-
nevolmente vicina al termine post quem del 4 settembre 2003, non permette di
concludere che il principio accusatorio sia stato violato (cfr. sentenza 6B_731-
734/2009 consid. 3.5). Tali indicazioni, correlate con le offerte di prova, hanno
permesso all'imputato di preparare adeguatamente la sua difesa, determinandosi
sui diversi punti. Le censure in questione vanno quindi disattese.
5. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patri-
moniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis
n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia in forma semplice che in forma
aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'au-
tore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
(lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo
mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è
stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato
compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
6. Nella sua sentenza del 21 ottobre 2010, il Tribunale federale è giunto alla conclu-
sione che la genesi, lo scopo della disposizione e il bene giuridico da questa tute-
lato conducono a concludere che, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP, debba trova-
re applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. anche sentenza del
Tribunale penale federale SK.2007.28 e 2008.16 del 18 settembre 2008 e com-
plemento del 18 maggio 2009, consid. 3.1.4, confermata dal Tribunale federale
mediante sentenze 6B_901/2009, 6B_907/2009, 6B_908/2009, 6B_914/2009,
6B_916/2009 e 6B_919/2009 del 3 novembre 2010). Sicché nulla osta a punire il
riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione passiva commessa prima del
1° luglio 2006 in uno Stato estero da un funzionario di tale Stato (v. sentenza
6B_900/2009 consid. 2.3.6). In virtù di queste considerazioni il Tribunale federale
è giunto alla conclusione, vincolante per il giudice del rinvio, che agli importi cor-
ruttivi versati ad A. da G., H. e I. nel corso del 2001 vanno aggiunti quelli conse-
gnatili da J. tra il febbraio 1999 e l’aprile 2000 (sentenza citata consid. 3.3.2). Al-
trettanto vincolante per il presente giudizio è la constatazione del Tribunale fede-
rale nella sua sentenza d’annullamento che nella fattispecie non si ponga alcun
problema in relazione all’art. 54 CAS (sentenza citata consid. 3.3.1). Riassumen-
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do dunque, nel calcolo del prezzo totale della corruzione, vanno presi in conside-
razione i seguenti importi: 150 milioni di lire italiane versati tra il marzo e il luglio
2001 da parte di G. (direttore tecnico della K. S.r.l.); 300 milioni di lire italiane ver-
sati tra il febbraio 1999 e l'aprile 2000 da parte di J. (legale rappresentante della
F. S.r.l.); 257 milioni di lire italiane tra l'ottobre 2000 e l'agosto 2001 da parte di H.
(incaricato della L. S.r.l.); 200 milioni di lire italiane ed EUR 38'000.- dall'ottobre
2000 fino al 2001 da parte di I. (legale rappresentante della M. S.n.c.). Per un
cambio EUR 1 = lire 1'936.27 ne risulta quindi un prezzo totale della corruzione
accertato con sentenza cresciuta in giudicato e potenzialmente rilevante per il
presente giudizio di EUR 506'426.40. Considerato che gli importi corruttivi in
questione sono stati tutti ricevuti tra l’inizio del 1999 e la fine del 2001 e che A. ha
portato in Svizzera un ammontare complessivo di EUR 638’746.19 entro il 28 di-
cembre 2001 (cl. 20 p. 14.24.1.46, 51, 54, 58), bisogna concludere, considerato il
modus operandi dell’accusato (ampiamente descritto in considerandi non conte-
stati della sentenza rescissa cui si può rinviare, v. in particolare lett. A e con-
sid. 6), che tale somma comprende anche l’importo corruttivo accertato di
EUR 506'426.40. Da questo derivano due conseguenze: che ciò che è stato por-
tato in Svizzera dopo questa data non si può ritenere contaminato (v. anche la
conferma di questo accertamento da parte del Tribunale federale nella sentenza
di annullamento al consid. 5), mentre ciò che è stato portato in Svizzera prima di
tale data è in linea di principio contaminato, con un’approssimazione
favorevole all’accusato, per una quota di almeno il 75%
( X 100 ).
7. Il Tribunale federale ha ritenuto che gli accorpamenti effettuati da questa Corte
relativamente ai punti 1.4-1.5, 1.9-1.10, 2.2-2.3 nonché 3.5-3.6 dell'atto d'accusa
non sono corretti. Quando una banca restituisce all'autore dell'antefatto l'integrali-
tà o parte del credito di un conto a lui intestato, il paper trail viene in realtà inter-
rotto, gli ulteriori movimenti degli averi non potendo infatti più essere seguiti sulla
scorta di documenti bancari (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid [editore], Einzie-
hung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 341 ad
art. 305bis CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal
suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 39 ad art. 305bis CP; PAOLO BER-
NASCONI, Forme di riciclaggio in Svizzera, Casistica giudiziaria, in: Vigilanza ban-
caria e riciclaggio, 1992, pag. 93). Orbene, ogni interruzione della traccia docu-
mentale costituisce un atto vanificatorio che adempie la fattispecie di riciclaggio
(v. sentenza 6B_88/2009 consid. 4.3). I comportamenti descritti nei singoli punti
dell'atto d'accusa summenzionati costituiscono dunque degli atti di riciclaggio in-
dipendenti e autonomamente capaci di vanificare la confisca del denaro sporco.
8. Assodato che i comportamenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, per quanto
riguarda B., e 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, per quanto concerne C., costituiscono og-
Importo corruttivo
Somma importata
- 11 -
gettivamente degli atti di riciclaggio, il Tribunale federale è giunto alla conclusione
che i due accusati hanno agito per dolo eventuale e non per negligenza (senten-
za di annullamento consid. 6.2.4 e 6.3.4).
8.1 Secondo il Tribunale federale risulta difficilmente concepibile che B. non si sia
posto delle domande in merito all'origine del denaro del suo cliente, a seguito so-
prattutto della consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi
sistematici versamenti in denaro contante esclusivamente. Dei dubbi poi doveva-
no sorgere con più forza dinanzi alla richiesta di utilizzare un codice per masche-
rare il tema delle conversazioni con il cliente da potenziali intercettazioni telefoni-
che, non potendo accettare di agire in tal modo solo per fargli piacere, come so-
stiene B., senza interrogarsi sulle ragioni di una tale richiesta. Di regola, infatti,
chi teme le intercettazioni telefoniche teme in realtà una procedura penale. A ciò
aggiungasi l'episodio della conta del denaro presso una banca valdostana a cui il
banchiere ha partecipato constatando la grande disponibilità di denaro contante
di A. Di fronte a tali elementi, B. ha però chiuso gli occhi e ha accettato, senza la
minima verifica, le vaghe spiegazioni fornite dal suo cliente. Non solo, egli ha i-
noltre omesso volontariamente di registrare la locazione della cassetta di sicu-
rezza per di più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non
appartenevano i fondi depositati, procedendo così a una grave irregolarità. Che
poi B. abbia rispettato le direttive interne alla banca in tutte le operazioni, come
da lui sostenuto, non esclude il dolo eventuale (v. ACKERMANN, op. cit., n. 394 ad
art. 305bis CP). Sapeva inoltre che il suo cliente era un funzionario. Certo, sapeva
pure che svolgeva un'attività parallela. Ma non risulta che egli abbia in qualche
modo verificato la plausibilità delle disponibilità finanziarie con suddette attività.
Peraltro B. non poteva ignorare l'esistenza in Italia di un fenomeno come quello
della corruzione. Se è vero che aveva avuto l'occasione di rilevare lo stile di vita
ad Aosta di A., ciò, tuttavia, non basta a spazzare via qualsiasi dubbio in merito
all'origine dei valori patrimoniali né può in qualche modo costituire una sorta di
verifica che nella fattispecie risultava doverosa indipendentemente dalla relazio-
ne di amicizia instauratasi. Tutti questi elementi permettono di concludere che
non solo B. abbia ritenuto come possibile l'origine criminale del denaro, ma che
abbia anche agito accettando, seppur non desiderandolo, che il denaro fosse di
origine criminale. In simili circostanze non si può non concludere che B. dovesse
quantomeno presumere l'origine criminale del denaro. Egli si è reso dunque col-
pevole di riciclaggio per i comportamenti descritti ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6,
limitatamente all’importo di EUR 141'829.40, cifra ritenuta contaminata alla luce
delle considerazioni esposte sopra al consid. 6, ossia il 75% di EUR 189'105.84,
somma versata da A. alla banca N. (in seguito banca O. SA) a Martigny di cui al
punto 1.1 dell'atto d'accusa.
- 12 -
8.2 Come B., anche C. sapeva che A. era un funzionario. È accertato che dal
22 marzo al 29 agosto 2001 A. ha effettuato vari versamenti in contanti di circa
fr. 150'000.-- al mese. Si tratta di importi che difficilmente un funzionario può met-
tere da parte sulla base del suo solo stipendio. Tuttavia, C., sperimentato impie-
gato di banca non si è mai informato sull'esistenza di altre attività del cliente che
potessero giustificare queste ingenti entrate in contanti, nonostante fossero so-
spette e meritevoli di un approfondimento. Sempre secondo quanto accertato, C.
si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la benché mi-
nima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di quest'ultimo. Certo
A. si era fatto passare per una persona importante, dando l'immagine di essere di
famiglia benestante. Sennonché, ciò non può sostituire le dovute verifiche sull'o-
rigine degli ingenti importi versati dal cliente. Se per gli atti di riciclaggio dell'otto-
bre e novembre 2003 imputati a C. (due diversi contratti di locazione per la me-
desima cassetta di sicurezza, prelievo del denaro ivi depositato nonché prelievo
del denaro dalla relazione bancaria e successivo intervento per l'apertura di un
conto in un'altra banca) A. poteva aver fornito ragioni plausibili, quali l'intenzione
di nascondere il denaro alla moglie dalla quale si stava separando, così non è
per versamenti avvenuti nel 2001. C. si è inoltre reso responsabile di ambigue ir-
regolarità, ha trascurato in modo grave il dossier A., il cui profilo cliente era prati-
camente inesistente. Sicché, alla luce di questi elementi, secondo il Tribunale fe-
derale si deve concludere che C. avesse preso in considerazione il rischio che il
denaro di A. fosse di origine criminale e agito accettando tale rischio, seppur non
desiderandolo. Egli si è reso dunque colpevole di riciclaggio per i comportamenti
descritti ai punti 3.2, 3.3, 3.4, limitatamente all’importo di EUR 141'829.40 ritenu-
to contaminato alla luce delle considerazioni esposte sopra al consid. 8.1, non-
ché per quelli di cui ai capi di accusa 3.5 e 3.6 limitatamente all’importo di
EUR 506'426.40 ritenuto contaminato alla luce del consid. 6.
Sulle pene
9.
9.1 I reati ritenuti a carico di A., B. e C. sono stati commessi prima del 1° gennaio
2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto san-
zionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto
risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere
concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere
paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro appli-
cazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del 22 mar-
zo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119
IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafge-
- 13 -
setzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della
posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle
percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza
del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). Determi-
nante è in primis il genere di pena e, se necessario, le modalità d’esecuzione del-
la stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale
6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al principio
dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF
119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale
6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad
esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determi-
nare l’infrazione commessa e dall’altro quello nuovo per decidere le modalità del-
la pena inflitta, essenzialmente perché non può essere applicabile una legge che
nel suo complesso non vige attualmente né è mai stata nel passato in alcun mo-
mento vigente (sentenza 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se en-
trambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV
82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008
del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
9.2 Nella fattispecie, il riciclaggio di denaro era punito secondo il vecchio diritto con la
detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP), rispettivamente nei casi gravi la
reclusione fino a cinque anni o la detenzione, obbligatoriamente cumulata con
una multa fino a un milione di franchi (art. 305bis n. 2 CP), mentre le nuove pene
comminate sono una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, ri-
spettivamente una pena detentiva sino a cinque anni, obbligatoriamente cumula-
ta con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere, o una pena pecunia-
ria.
Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce
del concorso retrospettivo (v. infra consid. 10.2), occorre rinviare all’equivalente
dell’art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322ter CP, reato che era
punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la de-
tenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque an-
ni o una pena pecuniaria.
Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg.
CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, con-
sid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è
concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
- 14 -
vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; M. DUPUIS/B. GELLER/G. MONNIER/L. MOREIL-
LON/C. PIGUET, Code pénal, Partie générale, Basilea 2008, n. 1 e 2 ad art. 49
CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condiziona-
le. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era possibile per
pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41
n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV
337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo
diritto permette la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di
pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42
cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizio-
nale dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1
CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi
negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 9 ad art. 42
CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa
praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condiziona-
le, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte
ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale
(v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del
4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e
6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la
possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene
pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle
condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale
(v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008,
consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008
del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati
in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria,
di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del Tri-
bunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e segg.,
1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non ammette-
va e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale federale
6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del 9 maggio 2008,
consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al pre-
cedente, per cui verrà applicato nella fattispecie a tutti gli autori colpevoli.
10.
10.1 Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna
penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice
- 15 -
per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006.
I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di ri-
ciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre
2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e
dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204), su-
bendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione. Dal
certificato del casellario giudiziale datato 23 novembre 2010 inoltrato dalla Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di Roma non risultano altre condanne a
carico di A. (cl. 23 p. 231.8).
10.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna
l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adegua-
ta. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata.
È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta il cpv. 2 di
questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sa-
rebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. Escluso è
dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle pene (sentenza del Tri-
bunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2), previsto, seppur
con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano (v. FRANCESCO ANTOLISEI, Ma-
nuale di diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il
fatto che questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal
Codice penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale fede-
rale 6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006,
pag. 157), non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze
che emergono nella sovrapposizione di sistemi.
I principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche
nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127
IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT
ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP).
Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una
pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati
per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti com-
messi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio che
occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il reo
non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per il
semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante un
unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV 119
- 16 -
consid. 1; 109 IV 68 consid. 1). Secondo la dottrina ciò è espressione della ga-
ranzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad
art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto
conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della
forchetta edittale posta dal diritto svizzero.
Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che
nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di
corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato
dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più
grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter CP una pena mas-
sima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di ac-
crescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un massimo della me-
tà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza giu-
sta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti (v. infra con-
sid. 12).
11. Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'of-
fesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze in-
terne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione
a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in considerazione
per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che venivano applicati
nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del
12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio diritto, la pena
deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo che l’effetto che
la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di col-
pevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sen-
tenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER,
Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna
2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al
giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
- 17 -
6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale
2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri
già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio federa-
le concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF
1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, re-
lativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la
pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione del-
la pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso
(sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forum-
poenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in ci-
fre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la
motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di se-
guire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronuncia-
to (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; sentenza del Tribunale federale
6B_866/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 1.5.2).
12. A. è nato ad Aosta nel 1959. Ha una figlia ed è divorziato. È entrato
nell’amministrazione pubblica alla fine degli anni settanta, dapprima come assi-
stente tecnico nel campo della meteorologia. Nel 1985 ha fatto un importante
scatto di carriera passando da funzioni tecniche a posizioni direttive (v. cl. 22
p. 910.20). Negli anni novanta la Regione Autonoma Valle d’Aosta gli ha affidato
compiti in ambito geologico. A partire dall’ottobre del 2000, nella sua veste di pre-
posto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in seguito
all’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta in quel periodo, egli ha percepito, ap-
profittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune imprese del-
la regione affinché a quest’ultime venissero attribuiti gli appalti legati ai lavori di
ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg; cl. 22 p. 910.21). Per occultare il
frutto di questi reati, sanzionati con la suddetta sentenza di patteggiamento del
4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), egli ha riciclato in Svizzera più di
mezzo milione di Euro. Si tratta di una somma oggettivamente importante. Trat-
tandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell’atto è comunque già preso
in considerazione nella pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale penale
federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della senten-
za italiana concernente A., l’unica qui rilevante, non si può comunque ritenere
che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna italiana in
termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione della pena
giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla problematica si veda
SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano 1982, pag. 199 e
segg.), per cui margini per pronunciare una pena complementare, seppur conte-
nuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati commessi nel 2003, per cui in ba-
se alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica l’attenuante specifica di cui
all’art. 48 lett. e CP avendo l’autore tenuto senz’altro buona condotta dopo i fatti.
- 18 -
Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero pentimento, la Corte prende
atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche se resta un dubbio sul fatto
che questo risponda ad un intimo pentimento e non a pure ragioni tattiche; fatto
sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in caso di dubbio
l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la colpevolezza com-
plessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto oltre al già citato ammontare to-
tale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione nel tempo della con-
dotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del ruolo predominante
assunto nell’orchestrare l’insieme delle operazioni di riciclaggio. Il comportamen-
to procedurale dell’accusato non si può inoltre definire senza riserve collaborati-
vo, costellato come è stato, ancora in sede dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27),
di vaghe spiegazioni, manipolatorie divagazioni e strane dimenticanze. Conside-
rando il diverso comportamento tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti ri-
scontri a carico, la condotta processuale complessiva si ripercuote in maniera so-
lo leggermente mitigatoria nella commisurazione della pena.
Alla luce di queste considerazioni la pena complessiva da infliggere ad A. non
può che ancora situarsi attorno alla soglia dei 24 mesi già considerata da questo
Tribunale nel quadro della sentenza rescissa. A questo proposito, in base alla
giurisprudenza del Tribunale federale, quando la pena da irrogare si situa attorno
a detta soglia, il giudice deve chiedersi se una pena ancora entro i limiti oggettivi
per l’ottenimento della condizionale possa essere ancora sostenibile (v. DTF 134
IV 17 consid. 3 e sentenze 6B_788/2008 del 26 dicembre 2008, consid. 2.1).
Condizionale che, per i motivi che verranno più sotto esposti, andrebbe indub-
biamente concessa (v. infra consid. 15.3). Orbene è certo vero che, rispetto a
quanto ritenuto nella sentenza rescissa, il Tribunale federale ha considerato due
atti di riciclaggio in più, per una somma complessivamente superiore, ovvero
EUR 202'213.55 in più. Nel frattempo però è trascorso un ulteriore, considerevole
lasso di tempo (circa un anno e mezzo), il che ha automaticamente aumentato
l’attenuazione specifica giusta l’art. 48 lett. e CP che deve essere obbligatoria-
mente riconosciuta ad A. Attenuazione specifica che va estesa all’insieme dei re-
ati pertinenti per il concorso retrospettivo (v. DANIEL STOLL, Commentario roman-
do, Basilea 2009, n. 90 ad art. 49 CP). In questo senso appare ancora adeguata
alla colpevolezza complessiva del reo una pena detentiva entro i limiti oggettivi
per l’ottenimento della condizionale, ossia di 24 mesi, a condizione di assortire
tale pena con una multa in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP, conciliando in tal
modo l’oggettivo aggravamento della posizione del reo con le esigenze poste dal-
la giurisprudenza in ambito di “effetti della pena sulla vita del condannato” (v.
art. 47 cpv. 1 CP e sentenza del Tribunale federale 6B_14/2007 del 17 aprile
2007, consid. 6.4). Non può per contro essere seguita la proposta principale di
pena dell’autorità requirente (12 mesi di detenzione sospesi), atteso che compor-
terebbe implicitamente un radicale cambiamento della costante e univoca prassi
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del Tribunale federale, il quale nel caso di concorso retrospettivo ha sempre con-
siderato l’insieme delle pene irrogate come soglia determinante per l’ottenimento
della condizionale e mai la sola pena complementare (DTF 109 IV 68 consid. 1;
94 IV 49; 80 IV 10; 76 IV 74; sentenza 6S.194/2003 del 15 dicembre 2003, con-
sid. 3.3.1). Anche l’ammontare della multa proposta dal MPC (fr. 40'000.--) va re-
spinto, rappresentando il quadruplo del massimo di fr. 10'000.-- previsto
all’art. 106 cpv. 1 CP. Tenuto conto di questi insormontabili paletti giurispruden-
ziali e legali, tenuto conto della possibilità offerta dall’art. 42 cpv. 4 CP, può esse-
re comunque in linea di massima seguita la proposta subordinata del MPC di ir-
rogare una pena “proporzionalmente e ragionevolmente superiore” a quella inflit-
ta con la sentenza rescissa. Concludendo, dedotta la pena di 23 mesi e 10 giorni
di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una pena complementa-
re di 20 giorni di detenzione e una multa di fr. 8’000.--.
13. B. è nato ad Orsière nel 1950. È sposato e padre di due figli. Egli ha frequentato
le scuole dell'obbligo in Vallese, intraprendendo poi un apprendistato in una pic-
cola banca vallesana, la quale ad un certo momento è stata assorbita dalla ban-
ca P. Dopo un soggiorno professionale in Svizzera tedesca per apprendere la
lingua, egli è rientrato a Martigny, dove ha continuato a lavorare per la medesima
banca, occupandosi, a partire dalla fine degli anni ottanta, di gestione patrimonia-
le. Nel 1999 egli è passato dalla banca P., divenuta banca E. SA, alla banca N.,
posto che ha mantenuto sino ai fatti oggetto della procedura penale a suo carico.
B. conosce A. dalla fine degli anni ottanta. Di lui aveva piena fiducia e lo conside-
rava un amico, ma risulta difficilmente concepibile che non si sia posto delle do-
mande in merito all’origine del denaro del suo cliente, a seguito soprattutto della
consistente evoluzione della sua situazione finanziaria e dei suoi sistematici ver-
samenti, avvenuti esclusivamente in denaro contante (v. sentenza del Tribunale
federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.2.4). Egli si è inoltre presta-
to ad operazioni difficilmente conciliabili con l’etica professionale, come
nell’episodio della conta del denaro presso una banca valdostana oppure in quel-
lo della mancata registrazione della locazione della cassetta di sicurezza per di
più a una persona che non aveva un conto nella banca e a cui non apparteneva-
no i fondi depositati, commettendo così una grave irregolarità (v. loc. cit.). Si trat-
ta di condotte certo in parte riconducibili alla tendenziale soggezione psicologica
manifestata nei confronti di un personaggio ammaliante come A., ma questo non
è sufficiente per giustificare l’abbandono di ogni precauzione da parte di uno spe-
rimentato impiegato di banca come B., altrimenti giudicato da uno stretto collega
come Q. “una persona molto seria e impegnata, alla ricerca delle migliori idee per
i clienti” (cl. 22 p. 910.99). Egli stesso ha del resto ammesso di aver provato di-
sagio al momento in cui A. gli ha chiesto di contare i soldi contenuti in una cas-
setta di sicurezza a St. Pierre (v. cl. 22 p. 910.75). Quella situazione di palese di-
sagio era un prezioso campanello di allarme che lo avrebbe dovuto portare a re-
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sistere alle inappropriate richieste del cliente. Anche la possibile inadeguatezza
dell’istruzione antiriciclaggio impartita all’interno della sua banca (cl. 22 p. 910.73
e seg.), certo frutto di una cultura antiriciclaggio non paragonabile a quella radi-
catasi negli ultimi anni nel mondo bancario svizzero, e la fiducia riposta in R., in
quanto uomo di legge e avvocato del cliente, vanno sì tenute in considerazione a
favore di B. in quanto circostanze esterne giusta l’art. 47 cpv. 2 CP, ma ciò non
toglie che se avesse seriamente verificato la situazione professionale e finanzia-
ria di A. avrebbe con poco sforzo potuto evitare di cadere nel circolo vizioso in cui
si è fatto trascinare con grande ingenuità e leggerezza. In realtà B. non voleva
disturbare l’amico e cliente con troppe domande, che avrebbero rischiato di com-
promettere una relazione finanziaria comunque importante, anche se all’interno
del complessivo portafoglio clienti del consulente l’impatto di A. era in definitiva
marginale (v. in particolare cl. 22 p. 910.70). Rispetto ai coaccusati A. e C. egli si
è in definitiva reso colpevole di ripetuto riciclaggio per una somma totale inferiore
(segnatamente circa EUR 140'000.--), per cui la pena a lui inflitta dovrà obietti-
vamente essere anch’essa inferiore. Il quantum riciclato è tuttavia soltanto uno
dei fattori da tenere in considerazione nella commisurazione della pena giusta
l’art. 47 CP. In questo senso il già citato episodio della conta del denaro in Val
d’Aosta e le gravi irregolarità nella locazione di una cassetta di sicurezza a Mar-
tigny pesano seriamente nella ponderazione complessiva, poiché al più tardi in
quei frangenti B. avrebbe potuto facilmente consultarsi con il compliance della
sua banca per chiedere se era “normale” quello che A. pretendeva da lui. In real-
tà B. intuiva quale sarebbe stata la risposta se si fosse confidato con terzi
all’interno della banca, ma non voleva creare problemi al suo amico-cliente. E
così ha supinamente taciuto per continuare a fare affari con lui. Come per A. va
pacificamente ritenuta anche nel suo caso l’attenuante specifica giusta l’art. 48
lett. e CP, avendo egli tenuto buona condotta dal periodo dei fatti (v. cl. 23
p. 232.3). Altre attenuanti specifiche giusta l’art. 48 CP non sono ravvisabili, né
sono del resto state sostanziate dalla difesa. Nessuna ulteriore mitigazione va
apportata in considerazione della sua incensuratezza, nella misura in cui nella
fattispecie non vi sono ragioni per ritenere che l’assenza di precedenti penali sia
indice di una straordinaria osservanza della legge ai sensi della più recente giuri-
sprudenza (v. DTF 136 IV 1 consid. 2.6). In conclusione, in considerazione di tutti
questi elementi B. va punito con una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.
Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a
fr. 3'000.--; il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed eco-
nomica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segna-
tamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei
suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. L’applicazione concreta
di questi criteri è stata dettagliatamente illustrata dal Tribunale federale nella sen-
tenza DTF 134 IV 60 consid. 6 cui si può qui rinviare (v. anche sentenza
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6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 6). Oltre ad un reddito netto mensile di
fr. 8'087.-- derivante dal suo salario, B. dispone di un ulteriore entrata mensile di
fr. 1'900.-- legata ad altre attività, di una sostanza di fr. 184'423.-- nonché di tre
immobili situati a Martigny, Martigny-Croix ed Ormont-Dessus per un valore di
stima totale di fr. 375'928.-- (v. cl. 23 p. 522.13 e segg.). Nel complesso i dati re-
lativi al patrimonio immobiliare, visto il consid. 6.2 della DTF 134 IV 60, non giu-
stificano tuttavia correzioni del calcolo, essenzialmente basato sul reddito netto
con le relative deduzioni ammesse dalla giurisprudenza. La moglie di B. è attiva a
tempo parziale e percepisce un salario netto mensile di fr. 200.--. Data l’esiguità
di tale entrata essa va pertanto considerata completamente a carico del marito.
Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal condannato e dal suo coniuge, ai
quali non vi è ragione di non prestare fede, si giustifica di fissare l’aliquota giorna-
liera a fr. 200.--, per cui la pena pecuniaria complessiva sarà di fr. 36'000.--.
14. C. è nato a Martigny in una famiglia di agricoltori. Si è sposato nel 1979 ed ha tre
figli. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo a Martigny, egli ha intrapreso un
apprendistato presso la banca P., al termine del quale si è recato a lavorare a
Binningen per imparare il tedesco. Rientrato in Vallese, ha trascorso prima un
breve periodo lavorativo a Verbier e poi è tornato a lavorare a Martigny, dove ha
incontrato, sempre presso la banca P., B. Egli ha mantenuto tale attività, anche
se in seno alla banca E. SA, vista la fusione tra la banca P. e la banca E. SA av-
venuta nel 1999, sino allo scoppio della vicenda penale oggetto della presente
procedura. In seguito a detta procedura la banca E. SA lo ha tolto dal contatto di-
retto con la clientela, assegnandogli lavori amministrativi. Egli ha lasciato detta
banca con effetto al 1° agosto 2006, restando disoccupato sino all'agosto 2008,
momento in cui è stato assunto dalla banca S. di Verbier. Da rilevare che C. è
stato condannato il 19 luglio 2005 dall'Ufficio regionale del Giudice istruttore del
Basso Vallese, a St. Maurice, a 25 giorni di detenzione e al pagamento di una
multa di fr. 1'200.-- per guida in stato di ebrietà (v. cl. 23 p. 233.3).
A. dal 22 marzo al 29 agosto 2001 ha effettuato vari versamenti in contanti di
circa fr. 150'000.-- al mese che, per i motivi esposti dal Tribunale federale nella
sua sentenza di annullamento al consid. 6.3.4 cui va rinviato, C. non poteva non
aver accettato che fossero di origine criminale. La somma complessiva ripetuta-
mente riciclata è oggettivamente elevata: più di EUR 500'000.--. C., sperimentato
impiegato di banca, non si è mai informato sull’esistenza di altre attività legali che
potessero giustificare le ingenti entrate in contanti di un funzionario pubblico co-
me A. C. si è accontentato di spiegazioni insufficienti e non ha domandato la
benché minima documentazione al suo cliente, fidandosi ciecamente di
quest’ultimo. Egli si è inoltre reso responsabile di ambigue irregolarità, trascuran-
do in modo grave il dossier A., il cui profilo cliente era praticamente inesistente. È
d’altro canto vero che C. è apparso in parte succube di A., vittima delle sue doti
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affabulatorie e della cortina fumogena di prestigio sociale dietro cui nascondeva
la vera origine del denaro da lui accumulato. Se secondo il Tribunale federale
questo non basta per escludere il dolo eventuale, ciò non toglie che se ne possa
tenere conto nella commisurazione della pena, visto che è palese che questo ha
delle ripercussioni sulla valutazione dell’energia criminale investita dai singoli pro-
tagonisti. C. è nel complesso più un esecutore che un iniziatore. La mente di tutto
è comunque sempre A., che è del resto l’unico che ha tratto un sostanziale van-
taggio economico dalle operazioni di riciclaggio in questione. Il movente di C. non
è l’utile immediato, visto che non ha intascato nulla da queste operazioni, ma
piuttosto quello indiretto dato dalla preoccupazione di non perdere
quell’importante cliente. Nell’economia complessiva del portafoglio clienti di C., A.
non era certo decisivo, ma ciò non toglie che aveva la sua importanza ed è pale-
se che C., accettando di fare tutto quello che ha fatto, era anzitutto mosso
dall’interesse professionale e quindi dai benefici che poteva trarre vis-à-vis del
suo datore di lavoro dal mantenimento di un simile cliente. Nel complesso vi è
comunque motivo per restare ancora nel quadro delle pene pecuniarie, non da
ultimo alla luce del fatto che come per A. e B. anche per C. sono pacificamente
date le condizioni dell’attenuante specifica giusta l’art. 48 lett. e CP (v. cl. 23
p. 233.3 e supra consid. 12 e 13). Stante questa scelta di pena non è possibile
applicare l’art. 49 cpv. 2 CP in relazione alla pena detentiva e alla multa inflitte
dal giudice istruttore del Basso Vallese. Per applicare il principio
dell’accrescimento si presuppone infatti la sussistenza di pene dello stesso gene-
re giusta l’art. 49 cpv. 1 CP (sentenze del Tribunale federale 6B_406/2010 del
4 febbraio 2011, consid. 4.3.1; 6B_172/2009 del 29 ottobre 2009, consid. 4.4,
6B_785/2009 del 23 febbraio 2010, consid. 5.5, 6B_712/2010 del 13 dicembre
2010, consid. 1.3.3; TPF 2008 3 consid. 3.4 e rinvii). Per l’insieme di questi motivi
C. va condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere.
C. ha un reddito netto mensile di fr. 6'743.-- dato dal suo salario ed è proprietario
di un immobile a Martigny-Croix per un valore di stima di fr. 183'870.--, di per sé
non sufficiente per giustificare una correzione dei dati sulla base del reddito netto
(v. DTF 134 IV consid. 6.2). La moglie è attiva a tempo parziale e percepisce una
salario netto mensile di fr. 317.-- (cl. 23 p. 253.006). Come tale va considerata
completamente a carico del marito. Alla luce di questi dati, forniti direttamente dal
condannato e dal suo coniuge, ed ai quali non vi è ragione di non dar credito, si
giustifica di fissare l’aliquota giornaliera a fr. 130.--, per cui la pena pecuniaria
complessiva sarà di fr. 31'200.--.
15. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia
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stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e 2
CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche
perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità
o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere sufficien-
temente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire
non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da ese-
guire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase CP).
15.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per tutti i condannati.
15.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-
mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto
delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione
e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in consi-
derazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del condan-
nato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare questo
non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri comunque
pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera sufficiente
(v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è tenuto
conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati (v. DTF 134
IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tri-
bunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ
2008 I pag. 279 e seg.).
15.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia.
Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero, riconver-
tendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non senza diffi-
coltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che professionalmen-
te. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello italiano con la rela-
tiva carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato servendogli da monito per
il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce dell’art. 42 cpv. 3 CP non vi
sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro del patteggiamento in Italia.
Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza di una prognosi favorevole.
Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenere
l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne sono. La condizionale ai
sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come d'altronde già fatto anche dal giu-
dice italiano, senza necessità di esaminare l’ipotesi dell’art. 43 CP. In considera-
zione delle circostanze del caso e della personalità del condannato, le quali per-
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mettono di concludere che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova
può essere senz’altro fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tri-
bunale federale 6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008
dell’11 novembre 2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).
15.4 Analogo discorso va fatto per B. e C., i quali sono apparsi alla Corte persone sia
socialmente che professionalmente integrate, già sufficientemente provate da
una lunga procedura penale e dalle conseguenze professionali che ne sono deri-
vate e che potrebbero aggiungersi se l’Association Romande des Intermédiaires
Financiers prendesse ulteriori misure (v. cl. 23 p. 522.11). Da questa esperienza
hanno entrambi tratto un forte monito per il futuro, per cui non vi sono ragioni per
ritenere che l’esecuzione della pena sia necessaria per trattenerli da commettere
nuovi crimini o delitti. La condizionale va quindi concessa in applicazione
dell’art. 42 cpv. 1 CP, fissando anche per essi un periodo di prova di due anni,
senz’altro sufficiente alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza (v. consid.
15.3 in fine).
Sulle misure
16. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in
sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo sol-
tanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
16.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitan-
do in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228
consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed im-
mediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costitui-
to da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è
stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia
documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita
in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1
p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007,
consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra va-
luta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MO-
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REILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati og-
getto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto
prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000
del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il
prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera
se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera
(su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).
16.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali ver-
sati da A. in Svizzera può basarsi su quanto esposto al consid. 6 alla luce delle
vincolanti considerazioni del Tribunale federale nella sua sentenza di annulla-
mento. L'ammontare considerato contaminato in base a dette argomentazioni
ammonta a EUR 506'426.40 per cui è ordinata la confisca del conto sotto seque-
stro alla banca D. SA fino a detto importo (già conto d'attesa di cassa n. 4, ora
conto n. 1, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va dissequestrato.
Sulle spese e ripetibili
17. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel Regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale fe-
derale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause
pendenti al momento della sua entrata in vigore.
17.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazio-
ne; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le
spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
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In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le
sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426
cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confe-
derazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a
CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputa-
to parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può di-
lazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situa-
zione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425
CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della cau-
sa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve su-
perare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000
e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
17.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC fa valere un
emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l’istruzione preparatoria da parte dell’UGI
viene invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta di importi
senz'altro adeguati per procedure di questo genere e vanno quindi inclusi nelle
spese procedurali. Ad essi vanno aggiunti fr. 9'000.-- per la procedura dibatti-
mentale davanti al Tribunale penale federale. L’importo totale di fr. 31'000.-- va
così suddiviso tra i condannati: fr. 15'000.-- a carico di A., in quanto principale re-
sponsabile della procedura penale in questione, fr. 8'000.-- a carico di B. e
fr. 8000.-- a carico di C. Per la messa a carico ai condannati occorre tuttavia te-
ner conto di quanto segue: A. è stato prosciolto da tre capi d'accusa su dieci e ha
riciclato in totale circa EUR 500'000.--; C. è stato prosciolto da un capo d'accusa
su sei ed ha riciclato circa EUR 500'000.--; B. è stato prosciolto da un capo d'ac-
cusa su sei ed ha riciclato circa EUR 140'000.--. Alla luce di questi elementi, si
giustifica un’equa riduzione degli emolumenti in questione, tenendo in considera-
zione non soltanto la riduzione della tassa di giustizia in quanto tale, ma anche la
riparazione per proscioglimento parziale cui i tre condannati hanno diritto e che in
base alla dottrina può senz’altro essere compensata con le spese processuali
conseguenti alla condanna parziale (v. MAURO MINI, in Commentario CPP, Zuri-
go/San Gallo/Lugano 2010, n. 3 ad art. 429). Nel complesso non può comunque
che trattarsi di una riduzione moderata, tenuto conto del fatto che l’impianto ac-
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cusatorio in quanto tale è stato in gran parte confermato dal Tribunale federale e
di riflesso da questo giudice del rinvio. In considerazione di ciò, ai condannati
vanno accollati i seguenti emolumenti: fr. 10'000.-- a carico di A., fr. 5000.-- a ca-
rico di C. e fr. 3'000.-- a carico di B.
17.3 Per quanto riguarda i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.--
per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione prepa-
ratoria e fr. 50'350.-- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1). Tuttavia
va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo prassi e
giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e CEDU
e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del condannato
(sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre 2007, con-
sid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi ad A. per un
ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11 non pos-
sono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per le spe-
se di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui in
cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal
MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell’istruzione preparato-
ria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per accusato, men-
tre appaiono anche i nomi di R. e T. (cl. 20 p. 14.20.38), persone che non sono
più oggetto della procedura. Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--,
nonché le spese postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi
coperte nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale
SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006,
consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un ammon-
tare totale di fr. 50'350.-- non sono specificate nel dettaglio, limitandosi a importi
forfettari e tasse, per cui, in assenza di più precise spiegazioni, vanno considera-
te in linea di principio coperte dall’emolumento delle indagini preliminari.
17.4 I disborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le inden-
nità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio.
Essi vanno ripartiti come segue: a carico di A. vanno accollate la metà delle spe-
se per l’interrogatorio di Q. (cl. 22 p. 910.108), AA. (cl. 22 p. 910.115) e BB. (cl. 22
p. 910.125), per un totale di fr. 510.--; a C. e B. vanno accollati un quarto delle
stesse, ossia fr. 255.-- a testa. Quest'ultimi dovranno tuttavia sostenere anche le
spese dei testimoni richiesti: segnatamente per il primo CC. (cl. 22 p. 910.150) e
DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80, e per il secondo EE. (cl. 22
p. 910.132), FF. (cl. 22 p. 910.137) e GG. (cl. 22 p. 910.145), per un totale di
fr. 1'062.--. Una riduzione di queste spese non si giustifica dato che della parziali-
tà della messa a carico complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fis-
sazione della tassa di giustizia (v. supra consid. 17.2).
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17.5 Riassumendo risultano le seguenti spese procedurali comprensive di emolumenti
ed esborsi (v. art. 1 cpv. 1 RSPPF): fr. 10'510.-- a carico di A.; fr. 5'969.80 a cari-
co di C.; fr. 4'317.- a carico di B.
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Per questi motivi la Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne A.
1. L'accusato A. è prosciolto dai capi d'accusa 1.1, 1.2 e 1.3.
2. L'accusato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi del-
l'art. 305bis n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 limita-
tamente all'importo di EUR 141'829.40, nonché per gli atti di cui ai capi di accusa
1.9 e 1.10 limitatamente all'importo di EUR 506'426.40.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 20 giorni (a valere quale pena comple-
mentare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta mediante sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006
dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta) e ad una multa di
fr. 8'000.-- in applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP.
4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al
condannato è impartito un periodo di prova di due anni.
5. A. è condannato al pagamento di fr. 10'510.-- a titolo di spese procedurali.
II. Per quanto concerne B.
1. L'accusato B. è prosciolto dal capo d'accusa 2.1.
2. L'accusato B. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi del-
l'art. 305bis n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 limita-
tamente all'importo di EUR 141'829.40.
3. B. è condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 200.-- ca-
dauna per un importo complessivo di fr. 36'000.--.
4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è
impartito un periodo di prova di due anni.
5. B. è condannato al pagamento di fr. 4'317.-- a titolo di spese procedurali.
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III. Per quanto concerne C.
1. L'accusato C. è prosciolto dal capo d'accusa 3.1.
2. L'accusato C. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi del-
l'art. 305bis n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 3.2, 3.3, 3.4 limitatamente al-
l'importo di EUR 141'829.40, nonché per gli atti di cui ai capi di accusa 3.5 e 3.6 li-
mitatamente all'importo di EUR 506'426.40.
3. C. è condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ca-
dauna per un importo complessivo di fr. 31'200.--.
4. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è
impartito un periodo di prova di due anni.
5. C. è condannato al pagamento di fr. 5'969.80 a titolo di spese procedurali.
IV. Sulle richieste di confisca
1. È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto 1 intestato ad A. presso la
banca D. SA di Ginevra a concorrenza dell'importo di EUR 506'426.40; per il resto il
conto è dissequestrato.
2. È ordinato il dissequestro dei conti 2 e 3 intestati ad A. presso la banca E. SA di
Martigny.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi (sia in
qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del dispositivo);
- Avv. Mario Postizzi;
- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;
- Avv. Frédéric Pitteloud.
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Un estratto della sentenza viene comunicato a:
- Banca D. SA, Ginevra;
- Banca E. SA, Ginevra.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- MROS (versione completa).
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del pro-
cedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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