Sentenza del 14 giugno 2012
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale Pierluigi
Pasi,
Contro
1. A., difeso dall'avv. Mario Postizzi,
2. B., difeso dagli avv. Laurent Moreillon e
Miriam Mazou,
3. C., difeso dall'avv. Frédéric Pitteloud.
Oggetto Riciclaggio di denaro (art. 305
bis CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2012.11
- 2 -
Fatti:
A. Con sentenza del 20 e 27 luglio 2009 la Corte penale del Tribunale penale
federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Essa lo ha condannato ad una pena
detentiva di 20 giorni a valere quale pena complementare alla pena di un anno,
undici mesi e dieci giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Aosta. L'esecuzione della pena è stata
sospesa ed il periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al
pagamento di fr. 9'340.-- a titolo di spese giudiziarie. Coimputati nella stessa
procedura, B. e C. sono stati prosciolti da tutte le accuse, ma condannati al
pagamento di fr. 5'062.-- risp. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie. Nel
contempo, il TPF ha confiscato i valori depositati sul conto n. 12 presso la banca
J. di Ginevra a concorrenza di fr. 534'263.80 e dissequestrato i conti n. 2 e n. 5
presso la banca F. di Martigny, tutti conti intestati a A.
B. Contro la decisione del TPF, il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC) ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con
sentenza del 21 ottobre 2010 (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del
21 ottobre 2010, parzialmente pubblicata in DTF 136 IV 179), l'Alta Corte ha
(parzialmente) accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e rinviando
la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In
sostanza, essa ha ritenuto innanzitutto che, dovendosi applicare, per quanto
concerne l'art. 305bis n. 3 CP, il principio della doppia punibilità astratta,
l'accertamento relativo al prezzo totale della corruzione è stato svolto in
violazione del diritto. Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'autorità
inferiore ha a torto accorpato atti di riciclaggio che dovevano essere trattati
separatamente. Infine, ritenendo che B. e C. abbiano agito con dolo eventuale e
non con negligenza, esso ha considerato contraria al diritto l'assoluzione degli
stessi. In definitiva, la causa è stata rimandata al TPF per nuovo giudizio
sull'importo della confisca, sul riciclaggio di denaro da parte di A., B. e C., sulle
pene nonché sulle spese della procedura di prima istanza.
C. In data 1° marzo 2011 il TPF ha riconosciuto A. colpevole di ripetuto riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, condannandolo ad una pena detentiva di
20 giorni (a valere quale pena complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10
giorni di reclusione inflitta mediante sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti pronunciata il 4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini
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preliminari del Tribunale di Aosta) e ad una multa di fr. 8'000.-- in applicazione
dell’art. 42 cpv. 4 CP. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa ed il
periodo di prova fissato a due anni. A. è stato condannato al pagamento di
fr. 10'510.-- a titolo di spese procedurali. B. e C. sono stati anch'essi riconosciuti
colpevoli di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP. Il primo è
stato condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 200.--
cadauna per un importo complessivo di fr. 36'000.-- e al pagamento di fr. 4'317.--
a titolo di spese procedurali. Al secondo è stata inflitta una pena pecuniaria di
240 aliquote giornaliere di fr. 130.-- cadauna per un importo complessivo di
fr. 31'200.--. Egli è stato condannato al pagamento di fr. 5'969.80 a titolo di spese
procedurali. Ad entrambi l'esecuzione della pena è stata sospesa in applicazione
dell'art. 42 CP, con un periodo di prova di due anni.
D. A., B. e C. hanno impugnato la sentenza del 1° marzo 2011 davanti al Tribunale
federale. Mediante decisioni del 15 marzo 2012 (sentenze del Tribunale federale
6B_242/2011, 6B_243/2011 e 6B_248/2011) l'Alta Corte ha accolto i gravami,
annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al TPF per nuovo giudizio
sulla pena di A. e sull'ammontare della confisca, nonché sulle restanti
incombenze in materia di spese ed indennizzi per tutti gli imputati, a seguito
dell'intervenuta prescrizione per tutti i capi d'accusa riguardanti B. e C. e per
alcuni capi d'accusa concernenti A.
E. Avendo il Tribunale federale indicato chiaramente le modifiche da apportare alla
sentenza annullata e non dovendosi in linea di massima procedere
all'amministrazione di ulteriori prove, con scritto del 26 marzo 2012 questa Corte
ha proposto alle parti di rinunciare ad un nuovo dibattimento, potendo le stesse
formulare le loro conclusioni per iscritto. Essa le ha nel contempo invitate a
formulare le loro conclusioni motivate.
F. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni, accogliendo nel contempo la
proposta di rinunciare ad un nuovo dibattimento.
F.1 Con scritto del 9 maggio 2012 B. ha chiesto al TPF di essere esentato da ogni
spesa procedurale, postulando nel contempo la rifusione, a titolo di ripetibili, di
fr. 125'000.-- per la procedura di prima istanza, di fr. 5'970.-- per la procedura
consecutiva alla prima sentenza del Tribunale nonché di un ulteriore importo per
la presente procedura.
- 4 -
F.2 Nelle sue conclusioni del 16 aprile 2012 A., costatato che la sentenza del
Tribunale federale del 15 marzo 2012 conferma in pratica, per quanto lo riguarda,
la sentenza del TPF del 20/27 luglio 2009, ha postulato un indennizzo a suo
favore, precisato che le spese procedurali a suo carico devono limitarsi a quelle
fissate nella predetta decisione del TPF. Egli lascia all'apprezzamento della Corte
la questione di un'eventuale diminuzione della pena per effetto del tempo
trascorso dalla prima decisione del 2009 ad oggi.
F.3 Con lettera del 21 marzo 2012 C. ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa,
postulando nel contempo un'indennità di fr. 56'000.-- a titolo di ripetibili.
F.4 Il MPC è rimasto silente.
G. Con replica del 30 maggio 2012 il MPC, per quanto riguarda A., ha postulato la
conferma integrale del dispositivo relativo alla sentenza SK.2008.22 del
20/27 luglio 2009, rimettendosi al giudizio della Corte relativamente alle spese
legate alle procedure su rinvio SK.2010.22 e SK.2012.11. Per quanto attiene a C.
e B., esso postula, relativamente alla procedura SK.2008.22, una ripartizione
delle spese giudiziarie come deciso nella prima summenzionata sentenza, con la
rinuncia all'assegnazione di un'indennità per gli onorari dei loro legali. Quanto alle
spese legate alle procedure di rinvio, esso chiede che le stesse siano ripartite tra
gli imputati giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP; subordinatamente che esse siano fissate
conformemente agli art. 429 e segg. CPP, rinviando, relativamente a C., al
considerando 3, paragrafo 3, della sentenza del Tribunale federale del 15 marzo
2012.
H. Sia A. che B., con scritti del 5 giugno rispettivamente 8 giugno 2012, si sono
riconfermati nelle loro conclusioni, mentre C. non ha presentato osservazioni
complementari entro il termine impartito dell'8 giugno 2012.
- 5 -
La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1.
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della
sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad
art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere
unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per
tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio è vincolata dalle
considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza di
rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. sentenza del
Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1; H. SEILER/N. VON
WERDT/A. GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007,
n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale che le parti non possono
far basare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni
giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura
non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del
17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN,
Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF).
1.2 In concreto, l'accoglimento dei ricorsi da parte del Tribunale federale riguarda
l'intervenuta prescrizione per tutti i reati contestati a B. e a C., e per alcuni reati
contestati a A. Su tali punti questa Corte deve pronunciare un nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi della sentenza del Tribunale federale. Le parti non
annullate della sentenza di primo grado crescono in giudicato, nella misura in cui
dalla procedura di rinvio non emergono fatti nuovi o mezzi di prova ai sensi di
una revisione che modificano sostanzialmente il fondamento fattuale della
sentenza di rinvio (v. MEYER, op. cit., n. 19 ad art. 107 LTF). Per esigenze di
chiarezza redazionale il dispositivo della presente sentenza conterrà comunque
anche elementi di dispositivo già passati in giudicato relativi ai capi d'accusa di A.
2.
2.1 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte
della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la
causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di
diritto transitorio legato all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto
processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). In particolare, non vi è
- 6 -
disposizione alcuna che imponga un nuovo dibattimento. Secondo la
giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il
rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione
delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o legati a prove
che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale
contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine di manovra
all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell’accusato,
la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia 137
consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio 2011,
consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).
2.2 Nella fattispecie, il Tribunale federale ha evidenziato l'intervenuta prescrizione
per tutti i reati contestati a B. (v. sentenza 6B_243/2011 consid. 2) e C.
(v. sentenza 6B_248/2011 consid. 2), nonché per gli atti di riciclaggio contestati a
A. descritti ai punti 1.4 e 1.9 dell'atto d'accusa (v. sentenza 6B_242/2011
consid. 2), ciò che implica, relativamente a quanto precede, l'abbandono del
procedimento (v. art. 329 cpv. 4, 319 e 320 CPP; ROLF GRÄDEL/MATTHIAS
HEINIGER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea
2011, n. 15 ad art. 319 CPP; ROBERT ROTH, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 11 ad art. 319 CPP; NIKLAUS SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo/San Gallo 2009, n. 8 ad art. 319
CPP). Per A. occorre fissare una nuova pena, determinare l'ammontare della
confisca nonché pronunciarsi sulle spese di procedura e di patrocinio ed
eventuali indennizzi. Per i primi due va verificato se e eventualmente in che
misura essi abbiano diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP. Si tratta di
direttive chiare esenti da ogni ambiguità ai sensi della giurisprudenza
summenzionata (v. supra consid. 2.1), che concernono questioni prettamente
giuridiche e la cui applicazione non necessita d'indire un nuovo dibattimento.
Nessun elemento nuovo concernente la fissazione della pena meritevole di
essere esaminato mediante un'udienza è d'altronde emerso posteriormente alla
prima sentenza della Corte penale. Tenuto conto di quanto precede, nonché
dell'accordo sia esplicito che implicito delle parti, questo giudice statuirà dunque
senza indire un nuovo dibattimento.
Sul reato di riciclaggio di denaro
3. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di
vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine
(art. 305bis n. 1 CP). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato
- 7 -
commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato
compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
4. Nella sua sentenza del 15 marzo 2012, il Tribunale federale, dopo aver
constatato che la colpevolezza di A. relativamente ai capi d'accusa 1.5, 1.6, 1.7,
1.8 e 1.10 era stata riconosciuta prima della scadenza del termine di prescrizione
con conseguente estinzione della stessa, ha affermato che per quanto riguarda
gli importi riciclati, quelli ritenuti nell'originaria sentenza di condanna del 20 e
27 luglio 2009 divergono da quelli del giudizio del 1° marzo 2011. La prima
decisione era stata annullata anche perché l'importo globale riciclato era stato
accertato in violazione del diritto, il TPF avendo rifiutato di considerare di origine
criminosa le tangenti ricevute dal ricorrente nel periodo antecedente il 1° maggio
2000 (v. sentenza 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 3.3.2, non
pubblicato in DTF 136 IV 179). Nella sentenza del 1° marzo 2011 tale
accertamento è stato corretto e completato, aggiungendo all'originario importo
ulteriori somme di denaro di origine criminosa. La sentenza impugnata in parte si
fonda dunque su fatti non stabiliti nella decisione che ha posto un termine alla
prescrizione per gli atti di riciclaggio in questione. L'estinzione della prescrizione
non può tuttavia estendersi a somme accertate giudizialmente in un secondo
tempo, dopo l'intervento della prescrizione, sicché, pur trattandosi dei medesimi
atti, l'insorgente non può più venir condannato per aver riciclato importi maggiori
rispetto a quelli ritenuti nella sentenza del 20 e 27 luglio 2009 (v. sentenza
6B_242/2011 consid. 2.5). Ciò vuol dire che l'importo riciclato ammonta a
EUR 351'489.35 (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22 del
20/27 luglio 2009, consid. 6.2).
Sulla pena
5.
5.1 I reati ritenuti a carico di A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio.
In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più
favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere
concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere
paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro
applicazione nel caso di specie (sentenze del Tribunale federale 6B_1076 del
22 marzo 2010, consid. 7.3.2 e 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2;
DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il
nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un
- 8 -
miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a
prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1
consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio
2008, consid. 3.2). Determinante è in primis il genere di pena e, se necessario, le
modalità d’esecuzione della stessa (DTF 134 IV 82 consid. 7.1; sentenza del
Tribunale federale 6B_268/2008 del 2 marzo 2009, consid. 3.3). In ossequio al
principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire
combinati (DTF 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del
Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). Se entrambi i
diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82
consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del
12 giugno 2008, consid. 5.1).
5.2 Nella sua forma semplice, come in concreto, il riciclaggio di denaro era punito
secondo il vecchio diritto con la detenzione o con la multa (art. 305bis n. 1 CP).
Per quanto riguarda la trasposizione in Svizzera del reato di corruzione alla luce
del concorso retrospettivo (v. infra consid. 6.2), occorre rinviare all’equivalente
dell’art. 319 del Codice penale italiano, ovvero all’art. 322ter CP, reato che era
punito secondo il vecchio diritto con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione, mentre con il nuovo è comminata una pena detentiva sino a cinque
anni o una pena pecuniaria.
Per quanto concerne i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
segg. CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007,
consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è
concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; M. DUPUIS/B. GELLER/G. MONNIER/L.
MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad
art. 49 CP). Diversa invece la situazione per quanto riguarda la sospensione
condizionale. Secondo il vecchio diritto la concessione della condizionale era
possibile per pene privative di libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di
multe (art. 41 n. 1 vCP; v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150
consid. 2b; 118 IV 337 consid. 2c per quanto riguarda la portata della soglia dei
18 mesi). Il nuovo diritto permette la sospensione condizionale delle pene
pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive a partire da sei
mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Mentre nel vecchio diritto la concessione
della sospensione condizionale dipendeva dall’esistenza di una prognosi
favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP rovescia la vecchia formulazione, esigendo
la mera assenza di una prognosi negativa (DUPUIS/GELLER/MON-
- 9 -
NIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP). La legge
presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e questa praesumptio
iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la condizionale, la quale
rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo di fronte ad una
prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la condizionale (v. DTF
134 IV 1 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22, pag. 277 e segg. e
6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo diritto prevede la
possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale parziale per le pene
pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da uno a tre anni, alle
condizioni definite all’art. 43 CP.
Riassumendo, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di condizionale
(v. anche sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008,
consid. 6.1, 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008
del 24 ottobre 2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati
in esame, che prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria,
di per sé più mite della detenzione (v. DTF 134 IV 60 consid. 4; sentenza del
Tribunale federale 6B_541/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.1.2; Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP, FF 1999 pag. 1673 e
segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto sanzione che non
ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenze del Tribunale
federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5 e 6B_89/2008 del
9 maggio 2008, consid. 2.3), il nuovo diritto risulta concretamente più favorevole
rispetto al precedente, per cui verrà applicato nella fattispecie all'autore
colpevole.
6.
6.1 Va preliminarmente preso atto che A. in Italia è stato oggetto di una condanna
penale passata in giudicato, mediante sentenza di patteggiamento del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Aosta del 4 aprile 2006.
I reati per cui è stato condannato costituiscono l’antefatto criminoso agli atti di
riciclaggio oggetto della presente procedura e sono stati commessi tra ottobre
2000 e novembre 2003. Per il ripetuto reato di corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio egli è stato condannato ad una pena di un anno, undici mesi e
dieci giorni di reclusione sospesa condizionalmente (cl. 19 p. 13.18.3204),
subendo inoltre la confisca di EUR 400'000.-- quale prezzo della corruzione.
6.2 In base all’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna
l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura
- 10 -
adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena
comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Giusta il cpv. 2 di questo stesso articolo, se deve giudicare un reato che l’autore
ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un
unico giudizio. Escluso è dunque in Svizzera il sistema del cumulo materiale delle
pene (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010,
consid. 1.2.2), previsto, seppur con qualche mitigazione, dal diritto penale italiano
(v. GIORGIO LATTANZI, Codice penale. Annotato con la giurisprudenza, Milano
2011, 7a ediz., n. 1 ad art. 80, pag. 420; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di
diritto penale, Parte generale, 16a ediz., Milano 2003, n. 172 e n. 233). Il fatto che
questo Tribunale debba applicare esclusivamente le pene previste dal Codice
penale svizzero (v. art. 3 cpv. 1 CP nonché sentenza del Tribunale federale
6S.57/2005 del 20 luglio 2005, consid. 3.3 pubblicato in RtiD, I-2006, pag. 157),
non impedisce di tener conto nei limiti del possibile delle interferenze che
emergono nella sovrapposizione di sistemi.
I principi del concorso retrospettivo di cui all’art. 49 cpv. 2 CP si applicano anche
nel caso di precedenti condanne pronunciate da un tribunale straniero (DTF 127
IV 108; 109 IV 92; nonché le sentenze non pubblicate citate in JÜRG-BEAT
ACKERMANN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 64 ad art. 49 CP).
Questo significa, nel caso in esame, che questo Tribunale può applicare solo una
pena complementare rispetto alla pena già pronunciata in Italia, atteso che i reati
per i quali A. è ritenuto colpevole con la presente sentenza sono stati tutti
commessi prima della sentenza di patteggiamento del 4 aprile 2006. Il principio
che occorre seguire è quello, sotteso alla nozione di concorso retrospettivo, che il
reo non debba essere svantaggiato (ma comunque nemmeno avvantaggiato) per
il semplice fatto di venire giudicato mediante più sentenze invece che mediante
un unico giudizio (v. DTF 132 IV 102 consid. 8.2; 129 IV 113 consid. 1.1; 118 IV
119 consid. 1; 109 IV 68 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 6B_180/2011
del 5 aprile 2012, consid. 3.4.1). Secondo la dottrina ciò è espressione della
garanzia costituzionale della parità di trattamento (ACKERMANN, op. cit., n. 54 ad
art. 49 CP). Nella determinazione della pena complementare va quindi tenuto
conto della colpevolezza complessiva per l’insieme dei reati in questione e della
forchetta edittale posta dal diritto svizzero.
6.3 Orbene nel caso concreto questo Tribunale deve prendere atto del fatto che
nell’ipotesi di concorso fra i reati per cui A. è qui giudicato colpevole ed il reato di
corruzione per cui è stato condannato in Italia, il massimo di pena comminato
dalla legge svizzera è di 7 anni e mezzo di detenzione, prevedendo il reato più
grave in esame, ovvero la corruzione ai sensi dell’art. 322ter CP una pena
- 11 -
massima di cinque anni di pena detentiva, aumentabile per effetto del principio di
accrescimento o cumulo giuridico di cui all’art. 49 CP fino ad un massimo della
metà del massimo della pena comminata. Il complessivo grado di colpevolezza
giusta l’art. 47 CP dovrà essere pertanto valutato entro detti limiti (v. infra
consid. 7.2).
7.
7.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio
art. 63 CP (v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale
federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal
vecchio diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza
del reo che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2; HANS WIPRÄCHTIGER,
Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 90 ad art. 47 CP; GÜNTER
STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2a ediz., Berna
2006, § 6 n. 13). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al
giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale
6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale
2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri
già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del Consiglio
federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre
1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione quali
elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione per
fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella
commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale
procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1,
- 12 -
pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 26 e segg.). Il giudice non è obbligato
ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli
elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed
all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il
quantum di pena pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105; sentenza
del Tribunale federale 6B_866/2009 del 22 febbraio 2010, consid. 1.5.2).
7.2. A. è nato ad Aosta nel 1959. Ha una figlia ed è divorziato. È entrato
nell’amministrazione pubblica alla fine degli anni settanta, dapprima come
assistente tecnico nel campo della meteorologia. Nel 1985 ha fatto un importante
scatto di carriera passando da funzioni tecniche a posizioni direttive (v. cl. 22
p. 910.20). Negli anni novanta la Regione Autonoma Valle d’Aosta gli ha affidato
compiti in ambito geologico. A partire dall’ottobre del 2000, nella sua veste di
preposto alle procedure urgenti di assegnazione dei lavori resisi necessari in
seguito all’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta in quel periodo, egli ha
percepito, approfittando della sua posizione, diverse somme di denaro da alcune
imprese della regione affinché a quest’ultime venissero attribuiti gli appalti legati
ai lavori di ricostruzione (v. cl. 19 p. 13.18.3189 e segg.; cl. 22 p. 910.21). Per
occultare il frutto di questi reati, sanzionati con la suddetta sentenza di
patteggiamento del 4 aprile 2006 (cl. 19 p. 13.18.3188 e segg.), egli ha riciclato in
Svizzera EUR 351'489.35. Si tratta di una somma oggettivamente importante.
Trattandosi di autoriciclaggio gran parte del disvalore dell’atto è comunque già
preso in considerazione nella pena del reato a monte (v. sentenza del Tribunale
penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 10.2). Sulla base della
sentenza italiana concernente A., l’unica qui rilevante, non si può comunque
ritenere che il successivo autoriciclaggio sia già stato assorbito nella condanna
italiana in termini di contegno postdelittuoso rilevante per la commisurazione
della pena giusta l’art. 133 comma 3 del Codice penale italiano (sulla
problematica si veda SALVATORE PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano
1982, pag. 199 e segg.), per cui margini per pronunciare una pena
complementare, seppur contenuta, rimangono. I reati di riciclaggio sono stati
commessi nel 2003, per cui in base alla giurisprudenza (DTF 132 IV 1) si applica
l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP avendo l’autore tenuto senz’altro
buona condotta dopo i fatti. Per quanto riguarda invece l’attenuante del sincero
pentimento, la Corte prende atto che effettivamente risarcimento vi è stato, anche
se resta un dubbio sul fatto che questo risponda ad un intimo pentimento e non a
pure ragioni tattiche; fatto sta che giusta la DTF 107 IV 98 consid. 3b pag. 103 in
caso di dubbio l’attenuante va comunque ammessa. Ciò non toglie che la
colpevolezza complessiva giusta l’art. 47 CP è grave, tenuto conto oltre al già
citato ammontare totale delle tangenti intascate e poi riciclate, della reiterazione
nel tempo della condotta criminale, del movente esclusivamente egoistico e del
ruolo predominante assunto nell’orchestrare l’insieme delle operazioni di
- 13 -
riciclaggio. Il comportamento procedurale dell’accusato non si può inoltre definire
senza riserve collaborativo, costellato come è stato, ancora in sede
dibattimentale (v. cl. 22 p. 910.20-27), di vaghe spiegazioni, manipolatorie
divagazioni e strane dimenticanze. Considerando il diverso comportamento
tenuto in Italia, a fronte comunque di pesanti riscontri a carico, la condotta
processuale complessiva si ripercuote in maniera solo leggermente mitigatoria
nella commisurazione della pena.
Orbene, nella sua sentenza del 15 marzo 2012 il Tribunale federale ha dichiarato
prescritti gli atti di riciclaggio previsti ai capi d'accusa 1.4 e 1.9, ciò che in pratica
riattualizza la pena complementare di 20 giorni di detenzione pronunciata da
questa Corte nella sua sentenza del 20/27 luglio 2009 (v. SK.2008.22
consid. 10.4). Nel frattempo però è trascorso un considerevole lasso di tempo
(circa tre anni), il che ha automaticamente aumentato l’attenuazione specifica
giusta l’art. 48 lett. e CP che deve essere obbligatoriamente riconosciuta a A.
Attenuazione specifica che va estesa all’insieme dei reati pertinenti per il
concorso retrospettivo (v. DANIEL STOLL, Commentario romando, Basilea 2009,
n. 90 ad art. 49 CP). Tenuto conto di quanto precede e dedotta la pena di 23
mesi e 10 giorni di detenzione già irrogata in Italia, A. va sanzionato con una
pena complementare di 10 giorni di detenzione.
8. Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l'autore, nei cinque anni prima del reato, non sia
stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi (art. 42 cpv. 1 e
2 CP). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche
perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità
o di una pena detentiva da un anno a tre anni se necessario per tenere
sufficientemente conto della colpa dell'autore (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da
eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43 cpv. 2 CP). In caso di
sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la
parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43 cpv. 3 prima frase
CP).
8.1 Le condizioni oggettive per la concessione della condizionale ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 e 2 CP sono pacificamente date per A.
- 14 -
8.2 Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro comporta-
mento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che tenga conto
delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua reputazione
e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da prendere in
considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il carattere del
condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di ravvedimento. Nel fare
questo non è ammissibile sopravvalutare determinati criteri a scapito di altri
comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua decisione in maniera
sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve permettere di verificare se si è
tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come essi sono stati ponderati
(v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b;
sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1,
pubblicato in SJ 2008 I pag. 279 e seg.).
8.3 A. è rimasto socialmente integrato nonostante il procedimento penale in Italia.
Professionalmente ha dovuto però ricominciare praticamente da zero,
riconvertendosi dopo l’inevitabile licenziamento dalla funzione pubblica. Non
senza difficoltà sta cercando di ricostruirsi una vita, sia familiarmente che
professionalmente. L’esperienza del presente procedimento, nonché di quello
italiano con la relativa carcerazione preventiva, l’ha certamente marcato
servendogli da monito per il futuro. Motivi per escludere la condizionale alla luce
dell’art. 42 cpv. 3 CP non vi sono, visto che egli ha risarcito il danno nel quadro
del patteggiamento in Italia. Lo stesso MPC non ha espresso dubbi sull’esistenza
di una prognosi favorevole. Ragioni per ritenere che l’esecuzione della pena sia
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti non ve ne
sono. La condizionale ai sensi dell’art. 42 CP va quindi concessa, come
d'altronde già fatto anche dal giudice italiano, senza necessità di esaminare né
l’ipotesi dell’art. 43 CP (v. DTF 134 IV 1 consid. 5.5.2), né quella dell'art. 42
cpv. 4 CP (v. DTF 134 IV 60 consid. 7.3.1). In considerazione delle circostanze
del caso e della personalità del condannato, le quali permettono di concludere
che il rischio di recidiva è molto basso, il periodo di prova può essere senz’altro
fissato a due anni (sui criteri rilevanti v. le sentenze del Tribunale federale
6B_1030/2008 del 23 febbraio 2009, consid. 3.1, 6B_626/2008 dell’11 novembre
2008, consid. 7.1, nonché DTF 95 IV 121 consid. 1).
Sulle misure
9. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in
- 15 -
sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga,
questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori
patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo
soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70
cpv. 5 CP).
9.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa,
evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104
IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta
ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è
costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale,
ed è stato trasformato in più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua
traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere
ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453
consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del
30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di
denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca
(DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 7 ad
art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti punibili sotto il profilo
dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima
infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001,
consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di
un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in
questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali
questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).
9.2 Nella fattispecie, l'analisi dell'origine criminale o meno dei valori patrimoniali
versati da A. in Svizzera può basarsi sulla sentenza di patteggiamento italiana
del 4 aprile 2006 già cresciuta in giudicato e sulle considerazioni fatte da questa
Corte in ambito di tipicità della condotta (v. sentenza SK.2008.22 consid. 6), le
quali valgono quale procedura di stima giusta l’art. 70 cpv. 5 CP. L'importo
considerato contaminato in base a dette argomentazioni ammonta a
EUR 351'489.35 per cui è ordinata la confisca del conto attualmente sotto
sequestro alla banca J. fino all'importo in questione (già conto d'attesa di cassa
n. 1, ora conto n. 12, cl. 22 p. 682.1 e segg.). Per il resto il conto va
dissequestrato. A tale conclusione non si oppone un'eventuale prescrizione del
diritto di ordinare la confisca. In effetti, avendo questo Tribunale, già nella sua
sentenza del 20/27 luglio 2009, considerato il versamento dell'importo di
EUR 1'979'440.-- intervenuto il 12 novembre 2003, un atto di riciclaggio per
rapporto alla somma di EUR 351'489.35 (v. sentenza SK.2008.22 consid. 8.6), la
prescrizione di tale infrazione si è estinta in virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, per cui il
- 16 -
diritto di confisca rimane intatto. Va precisato che la confisca dell'importo in
questione non si sovrappone tale e quale alla decisione di confisca italiana di
EUR 400'000.--. Quest'ultimo importo corrisponde infatti al prezzo della
corruzione relativo ad un periodo più esteso di quello preso in considerazione
dalla presente autorità per definire il quantum confiscabile. Nella sentenza di
patteggiamento figurano versamenti a titolo corruttivo in favore di A. già a partire
dal febbraio 1999 e sino al luglio 2001. La somma confiscata in Svizzera riguarda
invece unicamente tangenti versate a A. nel 2001 e depositate in Svizzera; essa
costituisce quindi solo una parte del denaro di origine corruttiva. Non va altresì
omesso di considerare che in virtù della legge federale sui valori patrimoniali
confiscati (LRVC; RS 312.4) la Svizzera può concludere con gli Stati esteri
accordi di ripartizione del denaro confiscato (v. in particolare art. 11 e
segg. LRVC). L'autorità elvetica competente per negoziare e concludere simili
accordi è l'Ufficio federale di giustizia (art. 12 cpv. 2 e 13 cpv. 1 LRVC). È
pacifico che tale autorità dovrà tenere conto della problematica del rischio di una
doppia confisca, accordandosi con le autorità italiane onde evitare una simile
evenienza (sulla problematica del ne bis in idem in ambito di confisca dei
proventi di reato si veda anche l’art. 18 n. 1 lett. e della Convenzione sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;
RS 0.311.53), tenendo conto del fatto che in base al relativo Messaggio del
Consiglio federale del 24 ottobre 2001 e alla dottrina, in caso di valori legati alla
corruzione essi dovrebbero essere integralmente restituiti allo Stato estero
(ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 465 pag. 432).
Sulle spese e ripetibili
10. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale
federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF;
RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua
applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.
10.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi
(art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o
ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della
Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale
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penale federale nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37
della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della
Confederazione (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di
anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della
difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione
da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe
(art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le
sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426
cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3
lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che
l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale
può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della
situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle
(art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(v. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il
totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte
penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000
e 100’000 franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
10.2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali
possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e
colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo
svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP). Se è pienamente o parzialmente assolto o se
il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a (art. 429
cpv. 1 CPP): un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante
dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione
del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,
segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'onorario è fissato
secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa
- 18 -
e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Secondo la
prassi della Corte penale del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la
tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.-- (v. sentenze del Tribunale penale
federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio
2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9). Se l'avvocato non
presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro
un termine fissato da chi dirige il procedimento, il giudice fissa l'onorario secondo
libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). L'autorità penale può ridurre o
non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se (art. 430
cpv. 1 CPP): l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del
procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a); l'accusatore
privato è tenuto a indennizzare l'imputato (lett. b); o le spese dell'imputato sono
di esigua entità (lett. c).
Alla luce della presunzione d’innocenza, ancorata agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2
CEDU nonché 10 cpv. 1 CPP, ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato.
Per una procedura che sfocia nell’assoluzione dell’accusato ciò significa che la
decisione in questione non deve suscitare l’impressione che la persona
prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento
dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una
persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di
apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento
(DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del
2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale in caso di rifiuto dell’indennità
(DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). L’accollamento dei costi,
rispettivamente il rifiuto dell’indennità giusta gli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP
non violano comunque la presunzione d’innocenza se l’accusato prosciolto ha
chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile (applicando quindi per
analogia i principi derivanti dall’interpretazione dell’art. 41 CO), norme di
comportamento scritte o non scritte dell’ordinamento giuridico svizzero,
provocando in tal modo l’apertura o la prosecuzione del procedimento penale,
rispettivamente intralciandone l’andamento (cdt. “colpa procedurale”; v. DTF 116
Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_39 e 43/2012 del
10 maggio 2012, consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012,
consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio
2008, consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189).
- 19 -
10.3
10.3.1 Nel caso concreto, per quanto riguarda la procedura di prima istanza
(SK.2008.22), entrambi gli imputati si sono resi responsabili di una lunga serie di
gravi leggerezze, imprudenze, irregolarità, sviste, tutte da ricollegare ad una
scarsa propensione a curare in maniera conforme alle regole scritte e non scritte
della deontologia e del diritto bancari il “dossier A.”. Obiettivamente molti dei loro
atti consapevolmente commessi erano inoltre vanificatori della traccia
(v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.22, consid. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
e 8.6). Si tratta di comportamenti civilmente reprensibili che sono stati
ampiamente descritti nella sentenza SK.2008.22 (consid. 8.2.3 per B. e 8.4.3
nonché 8.7.2 per C.), contro la quale del resto né B. né C. avevano fatto ricorso,
in sostanza rinunciando a contestare la forza materiale del giudicato (cfr.
R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
ediz., Basilea 2005, n. 15 pag. 424) in ambito di accollamento delle spese e
assegnazione dei ripetibili. Essi sono nel loro insieme in rapporto di causalità
naturale e adeguata con l’apertura e la prosecuzione del presente procedimento
al punto che il MPC non poteva obiettivamente far altro che rinviare a giudizio sia
B. che C., investendo un Tribunale del compito di valutare il profilo soggettivo
della fattispecie. In questo senso la condotta di entrambi gli accusati integra
chiaramente “colpa procedurale” ai sensi della giurisprudenza. Ne consegue che,
fermo restando il completo abbandono del procedimento a carico degli imputati,
ad essi vanno accollate parte delle spese processuali giusta l’art. 426
cpv. 2 CPP, limitatamente ai costi della procedura SK.2008.22. In applicazione
dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP vi è inoltre motivo di rinunciare all'assegnazione di
un’indennità per gli onorari dei loro avvocati, per gli stessi motivi già addotti nella
sentenza SK.2008.22 e quindi senza alcun nesso con il successivo destino
procedurale della causa, segnatamente con l'intervenuta prescrizione. In questo
senso non si può aderire alle osservazioni di B. in questo ambito (v. cl. 24
p. 522.3 e seg.) che non tengono in considerazione in alcun modo né tentano del
resto di contestare (v. anche cl. 24 p. 410.4 e risposta di B. dell'8 giugno 2012) le
conclusioni fatte a suo tempo dal Tribunale penale federale nella sentenza
SK.2008.22.
10.3.2 Per quanto riguarda la procedura delle indagini preliminari il MPC ha fatto valere
un emolumento di fr. 10'000.--, mentre per l’istruzione preparatoria da parte
dell’UGI è stato invocato un emolumento di fr. 12'000.-- (cl. 22 p. 710.1). Si tratta
di importi adeguati per procedure di questo tipo e di principio andrebbero divisi in
parti uguali per ogni accusato (fr. 7'333.-- a testa), sennonché per B. e C. si
giustifica una messa a carico soltanto parziale (v. supra consid. 10.3.1),
segnatamente di fr. 3'000.-- a testa, atteso che la reprensibilità civile della loro
condotta è equivalente e pesa in maniera comunque importante sul complesso
delle spese illecitamente e colpevolmente cagionate allo Stato. Tenuto conto del
- 20 -
parziale proscioglimento e abbandono del procedimento a carico di A. e
dell’indennità a titolo di ripetibili cui di massima avrebbe per questo motivo diritto,
vi è ragione di ridurre a titolo di compensazione anche l’emolumento a carico di
quest’ultimo a fr. 6'000.--. Analogamente la tassa di giustizia della fase
dibattimentale va fissata ad un totale di fr. 9'000.--, di cui fr. 3'000.-- a carico di A.
e, in forma ridotta, fr. 1'000.-- a testa per gli altri due accusati.
10.3.3 Per quanto riguarda gli esborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a fr. 1'489.-
per le indagini preliminari, fr. 9'466.32 + fr. 810.-- per la fase di istruzione
preparatoria e fr. 50'350.-- per l’attività della polizia giudiziaria (cl. 22 p. 710.1).
Tuttavia va innanzitutto rilevato che gli importi concernenti le traduzioni, secondo
prassi e giusta interpretazione estensiva delle garanzie di cui agli art. 6 n. 3 lett. e
CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II, non possono essere messi a carico del
condannato (sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.8 dell’11 dicembre
2007, consid. 3.2.3 con rinvii). I costi del procedimento VU.2004.49 relativi a A.
per un ammontare totale di fr. 3’424.66 di cui nel cl. 20 p. 14.20.1-3, 5-7, 9-11
non possono essere dunque messi a carico del condannato. Stesso discorso per
le spese di traduzione messe a carico di B. (fr. 3'041.67) e C. (fr. 2'999.99) di cui
in cl. 20 p. 14.20.4, 6-10, 12, 14-15. Per quanto concerne i costi fatti valere dal
MPC nell’ambito delle indagini preliminari (fr. 1'489.--) e dell’istruzione
preparatoria (fr. 810.--) non traspare quale sia la chiave di ripartizione per
accusato, mentre appaiono anche i nomi di D. e E. (cl. 20 p. 14.20.38), persone
che non sono più oggetto della presente procedura (cfr. sentenza SK.2008.22
Fatti lett. D). Le spese di viaggio e pernottamento di fr. 1'489.--, nonché le spese
postali per la digitalizzazione di fr. 810.-- sono da considerarsi coperte, come in
genere secondo prassi di questo Tribunale le spese di spedizione e telefono,
nell’emolumento in quanto tale (sentenze del Tribunale penale federale
SK.2007.17 del 3 marzo 2008, consid. 9.3 e SK.2006.6 del 28 settembre 2006,
consid. 5.2 non pubblicato in TPF 2007 111). Le spese di polizia per un
ammontare totale di fr. 50'350.- riguardano soltanto A., ma non sono specificate
nel dettaglio, limitandosi a importi forfettari e tasse, per cui, in assenza di più
precise spiegazioni, vanno considerate in linea di principio coperte
dall’emolumento delle indagini preliminari.
10.3.4 Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le
indennità versate ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di
alloggio. Essi vanno ripartiti come segue. A carico di A. vanno accollate un terzo
delle spese per l’interrogatorio di R. (cl. 22 p. 910.108), S. (cl. 22 p. 910.115) e P.
(cl. 22 p. 910.125), per un totale di fr. 340.--. Tale somma va accollata anche a B.
e C., i quali dovranno tuttavia sostenere anche le spese dei testimoni richiesti:
segnatamente per il primo T. (cl. 22 p. 910.132), AA. (cl. 22 p. 910.137) e BB.
(cl. 22 p. 910.145), per un totale di fr. 1'062.--, e per il secondo CC. (cl. 22
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p. 910.150) e DD. (cl. 22 p. 910.155), per un totale di fr. 714.80. Una riduzione di
queste spese non si giustifica dato che della parzialità della messa a carico
complessiva si è già tenuto ampiamente conto nella fissazione della tassa di
giustizia (v. supra consid. 10.3.2).
10.4 Diverso il discorso per quanto concerne le due procedure di rinvio SK.2010.20 e
SK.2012.11. Occorre innanzitutto rilevare che, essendo entrambe la
conseguenza dell'annullamento da parte del Tribunale federale di sentenze di
questo Tribunale, non verranno prelevate spese procedurali. Per quanto attiene
invece alle spese ripetibili, vengono fissate le seguenti indennità.
10.4.1 Con scritto del 21 marzo 2012 l'avv. Pitteloud ha presentato la sua nota
d'onorario relativa al periodo marzo 2006 – marzo 2012. Ribadito che possono
essere qui presi in considerazione solo le spese e gli onorari relativi alle
procedure di primo grado posteriori alla sentenza del Tribunale federale del
21 ottobre 2010 e quindi non più imputabili a colpa procedurale dell'accusato
(v. consid. 10.3.1 supra), si constata che egli per il periodo in questione ha
postulato il rimborso di fr. 150.75 a titolo di spese (IVA compresa) e fr. 5'100.--
(17 ore di lavoro moltiplicate per un'indennità oraria di fr. 300.--) a titolo d'onorario
(IVA compresa). Tenuto conto che le spese sopportate e l'attività svolta
nell'ambito del ricorso al Tribunale federale non possono essere riprese in
considerazione, avendo l'Alta Corte già assegnato al ricorrente un'indennità per
ripetibili di fr. 3'000.-- (v. sentenza 6B_248/2011 punto 3 del dispositivo), e che la
tariffa oraria va fissata nella fattispecie, tenuto conto della complessità della
causa, a fr. 240.-- (IVA compresa), l'indennità per spese ripetibili complessiva è
fissata, IVA compresa (8% a partire dal 1° gennaio 2011) a fr. 1'758.85
(fr. 1'680.-- a titolo d'onorari e fr. 78.85 a titolo di spese).
10.4.2 Gli avv. Moreillon e Mazou postulano un'indennità di fr. 5'970.-- per la prima
procedura di rinvio, lasciando all'autorità giudicante il compito di valutare l'entità
delle ripetibili riferite alla presente procedura. In concreto, questa Corte ritiene
che, essendo la posizione di B. paragonabile a quella di C., l'attività difensiva
espletata e necessaria non può discostarsi da quella constatata al considerando
precedente, tanto più che l'importo di fr. 5'970.-- non risulta né oggetto di una
distinta particolareggiata né motivato. In definitiva, viene fissata un'indennità a
titolo di ripetibili complessiva identica a quella testé stabilita, ovvero di
fr. 1'758.85 (IVA inclusa).
10.4.3 L'avv. Postizzi non ha inoltrato note d'onorario per nessuna delle due procedure
di rinvio. In concreto, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e necessaria,
ritenuta da questa Corte quantitativamente leggermente inferiore rispetto a quella
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dei legali di B. e C., viene fissata un'indennità a titolo di ripetibili complessiva di
fr. 1'500.--.
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Per questi motivi la Corte pronuncia:
I. Per quanto concerne A.
1. Il procedimento a carico di A. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione
dell'azione penale per quanto concerne i capi d'accusa 1.1, 1.2, 1.4 e 1.9.
2. L'imputato A. è prosciolto dal capo d'accusa 1.3.
3. L'imputato A. è riconosciuto colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro ai sensi
dell'art. 305bis n. 1 CP per gli atti di cui ai capi di accusa 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.10
limitatamente all'importo di EUR 94'552.90, nonché per l'atto di cui al capo di accusa
1.10 limitatamente all'importo di EUR 351'489.35.
4. A. è condannato ad una pena detentiva di 10 giorni a valere quale pena
complementare alla pena di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione inflitta
mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata il
4 aprile 2006 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Aosta.
5. L'esecuzione della pena è sospesa in applicazione dell'art. 42 CP e al condannato è
impartito un periodo di prova di due anni.
6. A. è condannato al pagamento di fr. 9'340.-- a titolo di spese giudiziarie.
7. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
II. Per quanto concerne B.
1. Il procedimento a carico di B. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione
dell'azione penale.
2. B. è condannato al pagamento di fr. 5'062.-- a titolo di spese giudiziarie.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di
fr. 1'771.35 a titolo di ripetibili.
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III. Per quanto concerne C.
1. Il procedimento a carico di C. è abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione
dell'azione penale.
2. C. è condannato al pagamento di fr. 4'714.80 a titolo di spese giudiziarie.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà all'imputato un'indennità di
fr. 1'771.35 a titolo di ripetibili.
IV. Sulle richieste di confisca
È ordinata la confisca dei valori sequestrati nel conto n. 12 intestato a A. presso la banca
J. di Ginevra a concorrenza dell'importo di EUR 351'489.35; per il resto il conto è
dissequestrato.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Pierluigi Pasi, (sia in
qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del dispositivo);
- Avv. Mario Postizzi;
- Avv. Laurent Moreillon e Miriam Mazou;
- Avv. Frédéric Pitteloud.
Un estratto della sentenza viene comunicato a:
- Banca J.;
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- MROS (versione completa).
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Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
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