Decreto del 22 giugno 2012
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato dal Procuratore federale capo
Pierluigi Pasi,
e
in qualità di accusatrici private:
1. A. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e
Ivan Paparelli,
2. B. SPA, rappresentata dagli avv. Henry Peter e
Ivan Paparelli,
3. C. BV, rappresentata dagli avv. Henry Peter e
Ivan Paparelli,
contro
D., rappresentato dall'avv. Mario Postizzi,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2012.22
Opponenti E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
e
F., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Oggetto Falsità in documenti, riciclaggio di denaro grave
Considerato che:
- in data 14 febbraio 2012 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
"MPC") ha emesso un decreto d'accusa nei confronti di D. per i titoli di falsità in
documenti e riciclaggio di denaro aggravato (cl. 2 pag. 100.1 e segg.);
- con scritto del 20 febbraio 2012 F. ha formulato opposizione a detto decreto (cfr. cl. 1
pag. 23.2.1);
- con decisione del 9 maggio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale ha accolto il gravame interposto da F. contro la decisione del MPC che
aveva statuito sulla bontà della sua opposizione, constatando la giurisdizione di
reclamo la nullità dell'agire del pubblico ministero a fronte della competenza ex
art. 356 cpv. 2 CPP del tribunale di primo grado in punto alla validità del decreto
d'accusa e dell'opposizione (cl. 1 pag. 21.1);
- con scritto del 16 maggio 2012, dando seguito all'invito della giurisdizione di reclamo,
il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale
tribunale di primo grado; il MPC ha parimenti trasmesso a questa Corte un'ulteriore
opposizione, datata 27 febbraio 2012, interposta contro il medesimo decreto da
E. N.A. (cl. 2 pag. 100.33 e seg.);
- in data 24 maggio 2012 il presidente della Corte penale adita ne ha disposto la
composizione monocratica, indicandone nel contempo gli estremi (cl. 2 pag. 160.1 e
seg.);
- con scritto dell'8 giugno 2012, il Giudice unico ha concesso alle parti al procedimento
nonché agli opponenti la facoltà di esprimersi circa la validità delle opposizioni (cl. 2
pag. 410.3);
- con scritto dell'11 giugno 2012 il MPC ha reso il giudice del merito partecipe del fatto
che "(…) la trasmissione del Decreto d'accusa al suo Tribunale non dovrebbe
intendersi quale trasmissione ai sensi dell'art. 356 cpv. 1 CPP, non avendo
confermato e non confermando questo MPC, ai sensi di tale disposizione, siffatto
decreto (…)" (cl. 2 pag. 510.1 e seg.);
- giusta l'art. 355 cpv. 1 CPP, se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le
ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima, ritenuto che, una
volta assunte le medesime, detta autorità decide ex art. 355 cpv. 3 CPP se
confermare il decreto d'accusa, abbandonare il procedimento, emettere un decreto
d'accusa o promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado (Messaggio
concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005,
FF 2006, pag. 1194);
- se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza
indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale,
rivestendo in tal caso, come si evince dallo stesso art. 356 cpv. 1 CPP, il decreto la
veste di atto d'accusa (MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN HEIMGARTNER, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 60 ad art. 9
CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pagg. 636, 645); il giudice del
merito si chinerà pure sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione, così
come prescritto dall'art. 356 cpv. 2 CPP;
- la promozione dell'accusa si concretizza nella decisione potestativa del pubblico
ministero di promuovere l'accusa dinnanzi al tribunale del merito, fermo restando che
il principio accusatorio trova anzitutto espressione nell'assioma "nullum iudicium sine
accusatione" (DAPHINOFF, op. cit., pag. 648);
- che, in altre parole, la promozione dell'accusa – quale la conferma del decreto
d'accusa ex art. 356 cpv. 1 CPP con contestuale trasmissione al giudice del merito –
costituisce condizione imprescindibile per la litispendenza presso il tribunale di primo
grado, una sua assenza comportando giocoforza l'incompetenza funzionale della
giurisdizione adita;
- in casu, il pubblico ministero ha ritenuto di dover dare contezza alla Corte del fatto di
non aver confermato il decreto di accusa in parola, circostanza che, con mente
all'art. 356 cpv. 1 CPP, impedisce ex lege al decreto di accusa di essere considerato
come atto d'accusa;
- stante la mancata conferma del decreto d'accusa, forza è di constatare l'assenza di
promozione dell'accusa, circostanza che impedisce al giudice del merito di ravvisare
la presenza di una sua competenza funzionale;
- di riflesso, gli atti del procedimento vanno ritornati al MPC a seguito di carenza di
competenza funzionale di questa Corte, presupposto processuale da valutarsi
d'ufficio (cfr. MAX HAURI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, n. 13 ad art. 339 CPP).
Il Giudice unico decreta:
1. Gli atti sono retrocessi al Ministero pubblico della Confederazione a seguito
di incompetenza funzionale della Corte penale del Tribunale penale federale.
2. Non vengono percepite spese.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Intimazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi,
- Avv. Henry Peter e Ivan Paparelli, rappresentanti di A. SpA, B. SpA e C. BV
(accusatrici private)
- Avv. Mario Postizzi, difensore di D. (imputato)
- Avv. Daniele Timbal, rappresentante di F. (opponente)
- Avv. Lucien W. Valloni, rappresentante di E. N.A. (opponente)
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501
Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale
notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col
ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedita il 22.06.2012
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