Decreto del 3 maggio 2013
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, Servizio giuridico
e
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE,
Servizio giuridico
contro
A., patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati
Oggetto Violazione dell'art. 40 lett. b della legge federale del
24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari, nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2008 (Legge sulle borse, vLBVM)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2012.44
- 2 -
Visti:
- La decisione penale del 16 ottobre 2012 emessa dal Dipartimento federale delle
finanze (in seguito: DFF) nei confronti di A. concernente il reato di infrazione all'art.
40 lett. b della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di
valori mobiliari, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2008 (Legge sulle
borse, vLBVM; RS 954.1) (v. cl 1 pag. 100.1 e segg.);
- la richiesta datata 29 ottobre 2012 dell'avv. Fulvio Pezzati, rappresentante di A., di
sottoporre la causa al giudizio del Tribunale penale federale (v. cl 1 pag. 100.16);
- lo scritto del 2 novembre 2012, mediante il quale il DFF trasmetteva gli atti al
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conformemente all'art.
50 cpv. 2 della legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
LFINMA; RS 956.1) (v. cl. 1 pag. 100.17);
- la missiva del 14 novembre 2012, con cui il MPC inoltrava al Tribunale penale
federale gli atti ricevuti dal DFF (v. cl. 1 pag. 100.20);
- lo scritto del 16 novembre 2012, mediante il quale il Presidente della Corte penale
comunicava la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (v. cl. 1
pag. 160.1 e seg.);
- la lettera del 21 dicembre 2012, mediante la quale la direzione della procedura
invitava le parti a trasmettere, entro il 18 gennaio 2013, eventuali richieste di
completamento degli atti, sollecitando contestualmente l'imputato affinché versi,
entro il medesimo termine, il formulario circa la sua situazione personale e
finanziaria, corredato delle pezze giustificative (v. cl. 1 pag. 410.2 e segg.);
- lo scritto del 14 gennaio 2013, con cui il DFF comunicava che non avrebbe
presentato alcuna richiesta di completamento degli atti (cl. 1 pag. 511.5 e seg.);
- la missiva del 17 gennaio 2013 dell'avv. Fulvio Pezzati, con allegato il formulario
compilato in merito alla situazione personale e patrimoniale dell'imputato, poi
trasmesso al DFF ed al MPC (cl. 1 pag. 271.3 e segg.; pag. 410.6; pag. 521.1);
- 3 -
- l'invito del 18 gennaio 2013 al MPC a trasmettere a questa Corte l'incartamento
cartaceo in originale, ricevuto il 4 febbraio successivo (cl. 1 pag. 410.5; pag. 511.9
e seg.; 3 classificatori con documentazione originale,annessi allo scritto di cui al cl.
1 pag. 511.9);
- le citazioni del 30 gennaio 2013 alle parti per la celebrazione del pubblico
dibattimento, previsto per i giorni 7 ed 8 maggio 2013 (cl. 1 pag. 820.1, 821.1,
831.1 e segg.);
- la dispensa accordata al MPC il 7 febbraio 2013, su sua richiesta, dal comparire al
pubblico dibattimento (cl. 1 pag. 820.2 e seg.);
- gli estratti dei casellari giudiziali svizzero e italiano relativi all'imputato (cl. 1 pag.
231.1 e segg.);
- lo scritto del 13 febbraio 2013, mediante il quale il DFF trasmetteva a questa Corte
ulteriori documenti ad integrazione dell'incartamento, missiva poi trasmessa in
copia all'avv. Fulvio Pezzati unitamente agli elenchi degli atti (cl. 1 pag. 511.11;
pag. 480.1; atti cartacei originali da 8.84 a 8.108, annessi allo scritto di cui al cl. 1
pag. 511.11);
- lo scritto del 2 maggio 2013, mediante il quale l'avv. Fulvio Pezzati comunicava il
ritiro, da parte del suo assistito, dell'opposizione alla decisione del DFF (recte:
della richiesta di giudizio da parte del Tribunale penale federale) (v. cl. 1 pag.
521.2 e seg.).
- 4 -
Considerato:
- che giusta l'art. 50 cpv. 1 LFINMA, la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto
penale amministrativo (DPA) è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali
della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la LFINMA o le leggi
sui mercati finanziari non prevedano altrimenti, il DFF essendo l’autorità di
perseguimento e di giudizio;
- che l'art. 50 cpv. 2 LFINMA stabilisce che se è stato chiesto il giudizio di un
tribunale, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale; in tal caso, il DFF
trasmette gli atti al MPC all’attenzione della Corte penale del Tribunale penale
federale; la trasmissione degli atti funge da accusa e, alla procedura, si applicano
per analogia gli art. 73–83 DPA;
- che l'art. 21 cpv. 3 DPA e l'art. 35 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione della autorità
penali, LOAP; RS 173.71) determinano la competenza della Corte penale del
Tribunale penale federale per giudicare le cause penali che il Consiglio federale ha
deferito al Tribunale penale federale in applicazione della DPA;
- che, a norma dell'art. 82 DPA, in quanto gli art. 73-81 DPA non dispongano
altrimenti, alla procedura davanti ai tribunali cantonali e a quella davanti al
Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di diritto
processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0);
- che, giusta l'art. 75 cpv. 1-3 DPA, il tribunale informa le parti del ricevimento degli
atti, esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile; il tribunale
può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima
del dibattimento, la cui data è notificata in tempo utile alle parti;
- che, a norma dell'art. 78 cpv. 2 DPA, fintanto che la sentenza di prima istanza non
è stata notificata, l'imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un
tribunale (v. EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, p. 279);
- che, in tali casi, il procedimento giudiziario è tolto (art. 78 cpv. 3 DPA);
- che, nella fattispecie, la revoca della richiesta di essere giudicato da un tribunale è
tempestiva e valida, per cui il procedimento giudiziario va tolto e la causa va di
riflesso stralciata dal ruolo;
- 5 -
- che, pertanto, i pubblici dibattimenti previsti per i prossimi 7 e 8 maggio 2013
vengono a cadere;
- che le spese del procedimento giudiziario sono poste a carico della parte che ha
fatto la dichiarazione di revoca (art. 78 cpv. 4 DPA);
- che, nel caso concreto, la revoca interviene in una fase iniziale del procedimento
giudiziario precedente, ancorché di poco, al pubblico dibattimento, ragion per cui si
giustifica il parziale contenimento della tassa di giustizia;
- che la tassa di giustizia è calcolata in base agli art. 97 cpv. 1 DPA, 422 e segg.
CPP e art. 73 LOAP unitamente all'art. 7 del regolamento del Tribunale penale
federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura
penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) (v. EICKER/FRANK/ACHERMANN, op. cit.,
pag. 287) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.--.
- 6 -
Per questi motivi, il Presidente decreta:
1. Il procedimento giudiziario è tolto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di A.
A nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente La Cancelliera
Comunicazione (atto giudiziale; anticipata via fax) a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Servizio giuridico
- Dipartimento federale delle finanze DFF, Servizio giuridico
- Avv. Fulvio Pezzati, difensore di A., (imputato)
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione
- 7 -
Informazione sui rimedi giuridici
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, dev’essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
all’indirizzo della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501
Bellinzona (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale
notificate separatamente dev’essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1
LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso può essere interposto per violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Col
ricorso si può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto
o in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
- 8 -
Spedizione: 3 maggio 2013
Full & Egal Universal Law Academy