Sentenza del 3 giugno 2013
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Presidente,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dalla Procuratrice federale Dounia
Rezzonico
contro
A., patrocinato dall'avv. Edy Albisetti
Oggetto Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in
documenti, infrazione alla Legge federale sull'acquisto
di fondi da parte di persone all'estero
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2013.19
- 2 -
Considerato che:
- con scritto del 1° marzo 2013 il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha
chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si
proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP;
- ciò posto, in data 5 marzo 2013 il MPC ha deciso sull’attuazione della procedura
abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;
- il 19 aprile 2013 il MPC ha comunicato all’imputato l’atto d’accusa ex art. 360
CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito;
- l’atto di accusa del 19 aprile 2013 recita in particolare quanto segue:
"Atto d’accusa (procedura abbreviata)
Artt. 360 e segg. CPP
[omissis]
1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1
lett. f CPP)
1.1 Riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305
bis
CP
per avere
a U. e a V.,
tra il febbraio 2008 e l'aprile 2008,
in almeno 5 occasioni,
in qualità di amministratore di fatto della società AA. SA,
per conto e in favore di B.,
intenzionalmente, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca dei valori patrimoniali provento dei traffici internazionali di stupefacenti del tipo cocaina
tra WW. e VV., messi in atto tra il 2003 ed il 2008 da B. e C.,
sapendo o dovendo presumere la provenienza criminale dei valori patrimoniali,
per un importo complessivo di CHF 1'195’658.--
1
,
e meglio per avere
a V.,
l'11 febbraio 2008,
preso in consegna l’importo di EUR 250'000.--
2
a contanti da B., importo di pertinenza di
quest’ultimo,
e depositato lo stesso importo, sempre a contanti, a favore del conto clienti n. 1, intestato alla
società AA. SA, presso la banca BB. di V.;
1
CHF 800'000.-- + EUR 250'000.-- (al tasso di cambio del 4 aprile 2008).
2
Corrispondenti a CHF 399'930.--.
- 3 -
a V.,
il 12 febbraio 2008,
bonificato dal conto n. 1, intestato alla società AA. SA, presso la banca BB. di V., l’importo di EUR
250'000.--
3
,
a favore del conto n. 2, intestato alla società, riconducibile a B., CC. LTD, presso la banca DD.,
importo poi ritornato al mittente dalla banca DD.;
a V.,
il 4 aprile 2008,
bonificato dal conto n. 1, intestato alla società AA. SA, presso la banca BB. di V., l’importo di EUR
250'000.--
4
,
a favore del conto n. 3, intestato alla società EE. AG, presso la banca BB. di V., società di cui di
fatto disponeva A.;
a V.,
il 4 aprile 2008,
bonificato dal conto n. 3, intestato alla società EE. AG, presso la banca BB. di V., l’importo di EUR
250'000.--
5
,
a favore del conto n. 2, intestato alla società CC. LTD, presso la banca DD.;
a U.,
il 29 aprile 2008,
preso in consegna l’importo di CHF 800'000.-- a contanti da B., importo di pertinenza di
quest’ultimo, e depositato lo stesso importo presso un notaio per l'esercizio del diritto di compera
del fondo n. 4 di W.
1.2 Falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP
1.2.1. per avere,
a X., a V., a U. e a Y.,
tra il 29 agosto 2002 ed il 3 luglio 2008,
in almeno 5 occasioni,
intenzionalmente,
al fine di procacciare a sé un indebito profitto,
fatto attestare, da D. (amministratore formale della società FF. SA) o da E. (collaboratrice di A.), nel
formulario A, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, quale l’identità dell’avente
economicamente diritto di relazioni bancarie accese in Svizzera,
indicando F. quale avente economicamente diritto dei beni ivi depositati, fatto non corrispondente
alla realtà,
e meglio per avere,
a X. e a U.,
il 29 agosto 2002,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l’avente economicamente diritto dei beni
depositati sulla relazione bancaria n. 5, accesa dalla società FF. SA presso la banca GG. di U.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione;
a U.,
l’8 marzo 2007,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l’avente economicamente diritto dei beni
depositati sulla relazione bancaria n. 6, accesa dalla società FF. SA presso la banca HH. di U.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione;
a V.,
il 26 febbraio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l’avente economicamente diritto dei beni
depositati sul conto bancario n. 7, acceso dalla società EE. AG presso la banca BB.,
3
Corrispondenti a CHF 399'803.--.
4
Corrispondenti a CHF 395'658.--.
5
Corrispondenti a CHF 395'658.--.
- 4 -
facendo firmare a E. il formulario A di detto conto;
a V.,
il 26 febbraio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l’avente economicamente diritto dei beni
depositati sul conto bancario n. 3, acceso dalla società EE. AG presso la banca BB.,
facendo firmare a E. il formulario A di detto conto;
a X. e a Y.,
il 3 luglio 2008,
fatto attestare, contrariamente alla verità, che F. fosse l’avente economicamente diritto dei beni
depositati sulla relazione n. 8, accesa dalla società FF. SA presso la banca BB. a UU.,
facendo firmare a D. il formulario A di detta relazione.
1.2.2. per avere,
in circostanze di luogo non meglio determinate, ma probabilmente a U. e presso gli uffici della AA.
SA di X.,
nel dicembre 2007, verosimilmente il 17 dicembre 2007,
in un’occasione,
in correità con G.,
al fine di procacciare a B. un indebito profitto, permettendo il trasferimento dell’importo di EUR
250'000.-- di pertinenza dello stesso dalla VV. al WW.,
intenzionalmente fatto attestare, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, ovvero
che G. fosse l'avente economicamente diritto dell’importo di EUR 250'000.--,
redigendo una convenzione fiduciaria, tra la società EE. AG e G., relativa alla partecipazione
all’aumento di capitale sociale della società CC.,
facendola firmare a E. a nome della società EE. AG e a G.,
e fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento nei confronti della banca BB., al fine di
plausibilizzare il trasferimento di detto importo in WW. a favore della società CC. summenzionata.
1.3 Infrazione alla Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE), art. 29
LAFE
per avere
a Z.,
nel maggio 2008,
in un’occasione,
intenzionalmente dato alla competente autorità LAFE di Locarno indicazioni inesatte o incomplete
su fatti rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione o per l’autorizzazione stessa,
e meglio per avere,
fatto attestare,
contrariamente alla verità,
a F. di essere unico ed esclusivo avente diritto economico della società FF. SA e che l’importo di
CHF 2'515'700.--, versato dalla FF. SA per l’acquisto della particella n. 4 DI W., era stato finanziato,
per un importo pari a CHF 1'015'700.--, da fondi propri della società e apporti correntista, effettuati
dallo stesso F.,
allorquando CHF 800'000.-- erano stati versati da B., cittadino italiano,
dichiarazione, quella di F., presentata alla competente autorità LAFE di Locarno in occasione
dell’acquisto da parte della FF. SA della particella n. 4 di W.
[omissis]
- 5 -
4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv.1 lett. c CPP)
4.1 Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147
Ai sensi degli artt. 69 e segg. CP e con riferimento alle seguenti tabelle, viene mantenuto il sequestro
a fini probatori dei seguenti oggetti nell’ambito del procedimento penale federale n. SV.08.0147.
Oggetti sequestrati presso la società AA. SA in data
06.10.2008 e 14.10.2008
Documento numero Vol.
n.
Classificatore blu etichettato FF. SA – Estratti RC – UEF –
pratiche LAFE Mapp. 4
da 08-002-001-0001
a 08-002-001-0294
45
Classificatore blu etichetta
to FF. SA – W. Mapp. 4
da 08-002-001-0295
a 08-002-001-0315
46
Classificatore blu etichettato FF. SA – W. Mapp. 4 da 08-002-001-0316
a 08-002-001-0578
47
Classificatore blu etichettato FF. SA – banche BB. – banca GG.
da 08-002-001-0579
a 08-002-001-0595
48
1 scatola archivio grigia FF. SA – Rogiti ecc. da 08-002-001-0596
a 08-002-001-0692
49
2 mappette trasparenti contenenti doc. OAD FF. SA (11) da 08-002-001-0693
a 08-002-001-0702
50
Classificatore nero privo di etichetta contenente documentazione
EE.
da 08-002-001-0703
a 08-002-001-0751
51
Mappetta trasparente contenente convenzione fiduciaria tra A. e
EE. AG
da 08-002-001-0752
a 08-002-001-0839
52
Mappetta trasparente contenente Doc. OAD EE. AG (51) da 08-002-001-0840
a 08-002-001-0855
52
Mappetta trasparente contenente Doc. WW. (43) da 08-002-001-0856
a 08-002-001-0890
52
Mappetta trasparente contenente Doc. WW. (43) da 08-002-001-0891
a 08-002-001-0945
52
Fotocopia fattura n. 7385 all’attenzione di B./XX. con indicazione
manoscritta “ricevuto 10'000 3/1/08”
08-002-001-0946 52
Mappetta trasparente contenente Doc. OAD CC. (45) da 08-002-001-0947
a 08-002-001-0953
52
Documenti originali manoscritti dei verbali di riunione con B. da 08-002-001-0954
a 08-002-001-0985
52
- 4 fogli estratti conto BB. n. 1
- 2 ricevute di versamento 11 e 12.02.08 conto BB. n. 1
- 1 fotocopia contratto di locazione per i locali di U., trapassato a
AA. dal precedente conduttore (presumibilmente)
da 08-002-001-0986
a 08-002-001-0992
52
Oggetti sequestrati presso l’appartamento di B., in data
22.08.2008
Documento numero Vol.
n.
Convenzione tra B. e FF. SA del 28 aprile 2008 da 08-001-001-0016
a 08-001-001-0017
43
Documentazione sequestrata presso la banca BB., con
ordine del 10.10.2008
Documento numero Vol.
n.
Conto AA. SA
Documentazione relativa ai chiarimenti speciali da 7-003-004-000-099
a 7-003-004-000-205
24
Documentazione conto corrente EUR N. 1 7-003-001-010-001
7-003-001-010-035
22
Conto EE. AG
Documentazione relazione bancaria 7-003-003-001-001
7-003-003-004-006
23
Documentazione sequestrata presso la banca GG., U., con
ordine del 10.10.2008
Documento numero Vol.
n.
Conto FF. SA
- 6 -
Documentazione conto n. 5 da 7-004-001-001-001
a 7-004-001-003-002
26
Documentazione sequestrata presso la banca II., Y., con
ordine del 14.08.2012
Documento numero Vol.
n.
Conto FF. SA
Documentazione conto n. 8 07-003-011-001-0001
07-003-011-006-0029
25
Documentazione sequestrata presso la banca HH. SA, U.,
con ordine del 14.08.2012
Documento numero Vol.
n.
Conto FF. SA
Documentazione conto n. 6 da 7-022-001-001-001
a 7-022-001-008-007
37
Documentazione richiesta presso Autorità di I Istanza LAFE
c/o Ufficio del Registro Fondiario di Locarno
Documento numero Vol.
n.
Documentazione relativa alla società FF. SA da 19-014-001-0003
a 19-014-001-0088
141
Gli oggetti soprammenzionati si trovano presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede
distaccata di Lugano.
4.2 Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti del procedimento n. SV.08.0147
Data
sequestro
Importo sotto
sequestro di
pertinenza di A.
Ubicazione
valori
patrimoniali
Sequestrati da Documento
numero
Vol.
08.10.2008
01.10.2009
CHF 200’000
Banca
Nazionale
Svizzera
Berna
Ministero
pubblico della
Confederazione
7-008-000-000-001
16-002-000-0091
35
93
5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)
Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 16'160.80, di cui CHF 2'053.30 disborsi e CHF
14'107.50 emolumenti (allegati 1 e 2 al presente atto d’accusa). L’importo di CHF 225.60 (spese
carcerarie) è a carico della Cassa federale e l’importo di CHF 15'935.20 è a carico di A..
[omissis]
7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)
7.1 A. è autore colpevole di:
riciclaggio di denaro,
fatti avvenuti tra il febbraio 2008 e l’aprile 2008,
a U. e a V.,
reato previsto all’art. 305
bis
CP;
falsità in documenti,
fatti avvenuti tra il 29 agosto 2002 ed il 3 luglio 2008,
a X., a V., a U. e a Y.,
reato previsto all’art. 251 CP.
Infrazione alla Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE)
fatto avvenuto nel maggio 2008,
- 7 -
a Z.,
reato previsto all’art. 29 LAFE.
7.2. A. è condannato a una pena pecuniaria di 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere a CHF 110.--
(centodieci) cadauna (artt. 34 e segg. CP), corrispondenti alla somma complessiva di CHF 26’400.--
(ventiseimilaquattrocento), dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 2 (due) giorni.
L’esecuzione della pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni (artt. 42 e segg. CP). In caso d’insuccesso del periodo di prova viene applicato l’art. 46
CP.
7.3. A. viene inoltre sanzionato con una multa di CHF 3'000.-- (tremila), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 42
cpv. 4 e 106 cpv. 2 CP).
7.4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo di CHF 15'935.20, indicate al
punto 5, così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.
7.5. Per quanto concerne l’importo sequestrato di CHF 200'000.--, di pertinenza di A. e che non è risultato
essere stato oggetto di riciclaggio, in accordo con quest’ultimo ed in vista del pagamento della multa
di cui al punto 7.3. e delle spese procedurali di cui al punto 7.4., l’importo di CHF 18'935.20 è
trattenuto dal MPC, mentre l’importo restante, pari a CHF 181'064.80 è dissequestrato in favore di A.
7.6. In applicazione dell’art. 74 LOAP, viene designato il Cantone Ticino quale Cantone competente per
l’esecuzione della condanna.
8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g CPP)
Nessuna.
[omissis]”
- in data 22 aprile 2013 A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal
pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex
art. 360 cpv. 2 CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con la
proposta di pena del 19 aprile 2013 nell’ambito della procedura abbreviata n.
SV.13.0305-REZ e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso”;
- l’atto d’accusa datato 19 aprile 2013 essendo stato accettato dalle parti, in
applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché
art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, in data 24 aprile 2013 il pubblico ministero lo ha
trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale,
postulando che essa statuisca nella composizione monocratica;
- il 25 aprile 2013 la scrivente Corte penale ha ricevuto l’atto d’accusa in
questione;
- in data 26 aprile 2013 il Presidente della Corte adita ne ha disposto la
composizione monocratica, comunicandola alle parti;
- 8 -
- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto
nell’art. 358 cpv. 2 CPP;
- l’atto di accusa rispecchia i requisiti dell’art. 360 cpv. 1 CPP;
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché
disposto l’acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale elvetico;
- in applicazione dell’art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del
Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle
parti;
- come disposto nell’art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna
procedura probatoria;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna,
segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale;
- interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti in
misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2 CPP;
- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa
dell’imputato si sono espressi sulla commisurazione della pena da irrogare, così
come proposta dalle parti;
- in occasione del pubblico dibattimento, le parti hanno accettato di modificare la
proposta di dispositivo di cui all’atto d’accusa, eliminando in particolare i
riferimenti temporali, nonché precisando le disposizioni legali applicabili alla
fattispecie, e meglio nel senso proposto dalla direzione del procedimento e
riportato nel dispositivo della presente sentenza;
- con riferimento all’adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la
pena impartita è adeguata a norma degli art. 47 e segg. CP;
- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione
della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP);
- in casu, le sanzioni proposte con l’atto di accusa in parola, lungi dall’essere
severe, considerato in particolare il considerevole importo di denaro oggetto di
riciclaggio, nonché il carattere ripetuto delle infrazioni, sono tuttavia da ritenersi
- 9 -
ancora nei limiti dell'adeguatezza - benché si collochino al confine con
l'indulgenza - alla luce in particolare del fatto che da allora l’imputato ha tenuto
buona condotta;
- l'estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero relativo all’imputato non
contiene in effetti alcuna menzione oltre a quelle relative alle procedure pendenti
dinnanzi a questa Corte, e l'imputato non risulta aver più interessato la giustizia a
far tempo dai fatti qui in esame;
- come evidenziato supra, le condizioni per l’applicazione della procedura
abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di
cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell’atto d’accusa vengono di seguito
recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);
- in applicazione dell’art. 74 LOAP, l’esecuzione viene affidata alle autorità del
Cantone Ticino;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i
costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in
relazione con l’art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell’atto di accusa paiono conformi agli
art. 1 e segg. RSPPF;
- per quanto attiene ai valori patrimoniali sequestrati a A., ammontanti a fr.
200'000.--, gli stessi vengono dissequestrati e a quest'ultimo restituiti, previa
compensazione dell'importo necessario a copertura delle spese procedurali
nonché per il pagamento della multa, conformemente ai combinati disposti di cui
agli art. 267 cpv. 3, 268 e 424 cpv. 4 CPP (v. anche SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1857, pag. 853;
RIKLIN, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 7 ad art. 442 CPP;
CAVALLO, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
[Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010 n. 16 ad art. 442
CPP);
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in
fr. 2'000.- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);
- 10 -
- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la
loro accettazione dell’atto d’accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della
procedura ordinaria sia all’interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l’atto di accusa ai sensi
dell’art. 362 cpv. 2 CPP, come le modifiche accettate dalle parti in occasione dei
pubblici dibattimenti;
- 11 -
Il Presidente pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
1.1 ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP);
1.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);
1.3 infrazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero (art. 29 cpv. 1 LAFE).
2.
2.1 A. è condannato ad una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere, di fr. 110.--
cadauna (art. 34 e segg., 40 e segg. CP), a cui va dedotto il carcere preventivo
sofferto pari a 2 giorni.
L'esecuzione è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 anni
(art. 42 e segg. CP).
2.2 A. è condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
In caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
30 giorni (art. 42 cpv. 4 e 106 cpv. 2 CP).
3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, che ammontano a
complessivi fr. 17'935.20.
4. A titolo di compensazione, i valori patrimoniali sequestrati a A. sono impiegati a
copertura delle spese procedurali nonché della multa. L'importo residuo è
dissequestrato.
5. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione.
Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva
per sommi capi.
- 12 -
La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu
a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Dounia
Rezzonico
- Avv. Edy Albisetti (per sé e per A.)
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente Il Cancelliere
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere
accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
Data di spedizione: 03.06.2013
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