Sentenza parziale e decreto di
sospensione del 27 luglio 2016
Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Roy Garré, Giudice unico,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Stefano Herold,
e,
in qualità di accusatrice privata,
HIT INTERNATIONAL SPA, I- Felino,
rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,
contro
A., difeso dall'avv. di fiducia Luigi Mattei, via Dogana.
Oggetto
Riciclaggio di denaro, falsità in documenti
Rinvio da parte del Tribunale federale
Confisca, sospensione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2014.25
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Fatti:
A. Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale
(in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di
denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP, nonché di ripetuta istigazione in falsità in
documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 1
CP. Essa lo ha condannato ad una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di
fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di EUR 152'250.--, oltre a
interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006
su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--, la cui pretesa è stata
assegnata all'accusatrice privata HIT International SpA. Il suddetto è stato inoltre
condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di
fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di HIT International SpA. La pretesa civile
di Parmalat SpA è invece stata respinta. Nel contempo la Corte ha mantenuto il
sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione
C., presso la banca D., Lugano, a concorrenza di fr. 61'837.40 e EUR 152'250.--,
oltre interessi al 5%, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo
2006 su fr. 13'772.80.-- e dal 3 aprile 2006 su EUR 152'250.--. Per il resto il conto
è stato dissequestrato.
B. Contro la predetta decisione il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:
MPC), HIT International SpA unitamente a Parmalat SpA (entrambe in
amministrazione straordinaria), nonché lo stesso A. hanno interposto ricorso in
materia penale al Tribunale federale (in seguito: TF). Con sentenze del 28 luglio
2014, l'Alta Corte federale ha respinto il gravame presentato da A. (sentenza
6B_219/2013) e, nella misura della sua ammissibilità, anche quello di HIT
International SpA unitamente a Parmalat SpA (sentenza 6B_222/2013). Con
sentenza dello stesso giorno il TF ha per contro parzialmente accolto il ricorso del
MPC (sentenza 6B_217/2013), annullando i dispositivi n. II.1, II.2, nonché IV. della
sentenza del 19 novembre 2012, rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio
sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al
prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del
sequestro ancora in essere.
C. Per quanto riguarda i punti I, III, IV e V del dispositivo, in data 28 agosto 2014, il
TPF ha comunicato al MPC che la sentenza del 19 novembre 2012 è divenuta
esecutiva.
D. Con decreto 14 ottobre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione rogatoriale
della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 giugno 2014, nonché di
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informazioni in merito all'eventuale passaggio in giudicato della stessa,
rispettivamente sull'attuale stato della procedura. Esso ha altresì decretato
l'acquisizione degli estratti del casellario giudiziario in Svizzera ed Italia relativi
all'imputato e l'ammissione di HIT International SpA, nonché l'esclusione di
Parmalat SpA, quali parti alla presente procedura. Nel medesimo contesto, avendo
il TF indicato chiaramente le modifiche da apportare alla sentenza annullata e non
dovendosi in linea di massima procedere all'amministrazione di ulteriori prove per
l'accertamento dei fatti, questo Tribunale, con l'accordo delle parti, ha rinunciato
ad indire un nuovo dibattimento.
E. Con decreto del 16 dicembre 2014, questo Tribunale ha deciso l'acquisizione agli
atti del ricorso in cassazione presentato da A. avverso la sentenza del 25 giugno
2014 della Corte d'appello di Bologna e, nel contempo, invitato le parti a presentare
le loro conclusioni scritte.
F. Con scritto del 30 gennaio 2015, il MPC ha chiesto al TPF:
- di condannare A. ad una pena pecuniaria sospesa di fr. 30'000.-- corrispondenti
a 200 aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
- di ordinare la confisca dell'importo di fr. 3'976'050.71 e di ordinare un
risarcimento equivalente dell'importo di fr. 5'434'642.29 a favore della
Confederazione quale prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate (ai
sensi dell'art. 158 n. 1 CP) a cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da
I.1.1.1 a I.1.1.5 dell'atto d'accusa e costituenti i crimini a monte del riciclaggio di
denaro di cui i capi d'accusa da I.1.3.3 a I.1.3.32, nella misura in cui l'importo
non è restituito o assegnato all'accusatrice privata HIT International SpA;
- di addossare la totalità delle spese del procedimento all'imputato e che nessuna
indennità per patrocinio sia messa a carico della Confederazione.
G. Con scritto del 29 gennaio 2015, l'imputato ha postulato:
- in via incidentale, di sospendere la causa in attesa della sentenza da parte della
Corte suprema di Cassazione di Roma;
- nel merito, di confermare la pena inflitta con sentenza del 19 novembre 2012;
di escludere la confisca dei valori patrimoniali derivanti dal reato a monte,
poiché l'azione penale per le distrazioni costitutive del reato presupposto è
prescritta e, conseguentemente, prescritto è pure un eventuale diritto di
confisca dei valori da esse dipendenti; di confermare i risarcimenti previsti nella
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sentenza del 19 novembre 2012; di sequestrare limitatamente a fr. 16'313.20 e
EUR 152'250.-- oltre interessi, i valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1
intestata alla fondazione C., aperta presso la banca D., e per il resto di
dissequestrare il conto in parola.
H. Con scritto del 30 gennaio 2015 HIT International SpA, per quanto attiene
all'azione penale, si è rimessa al giudizio della Corte, mentre per quanto riguarda
l'azione civile ha chiesto:
- di condannare A. a risarcire a HIT International SpA EUR 2'065'830.-- oltre
interessi del 5% dal 17 giugno 1994, EUR 1'549'370.-- oltre interessi del 5% dal
15 marzo 1995, EUR 1'446'080.-- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1995,
EUR 1'032'910.-- oltre interessi del 5% dal 20 settembre 1996, EUR 774'685.--
oltre interessi del 5% dal 25 novembre 1994, a cui dedurre quanto già
assegnato con dispositivo III.2 della sentenza del 19 novembre 2012, nel
frattempo cresciuto in giudicato;
- di risarcire o restituire o assegnare a HIT International SpA pure le somme
attinte quali redditi dai finanziamenti eseguiti da A. utilizzando i fondi distratti a
suo danno;
- nel contempo di porre HIT International SpA a beneficio della restituzione
rispettivamente della confisca e assegnazione dell'integralità dei valori
patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi della relazione n. 1 intestata alla
fondazione C. presso la banca D., Lugano;
- di addossare la totalità delle tasse e spese del procedimento all'imputato;
- di riconoscere a HIT International SpA ripetibili e spese per fr. 25'719.70.
I. Con replica del 23 febbraio 2015 il MPC ha ribadito la sua posizione.
J. Con osservazioni del 23 febbraio 2015 l'imputato si è riconfermato nelle sue
conclusioni.
K. Con scritto del 23 febbraio 2015 HIT International SpA ha ribadito le richieste
formulate nelle sue conclusioni.
L. Con decreto del 15 aprile 2015, questo Tribunale ha disposto la sospensione della
procedura fino alla pronuncia di una sentenza irrevocabile delle autorità giudiziarie
italiane sui reati a monte commessi da A.
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M. Con reclamo del 24 aprile 2015 il MPC è insorto innanzi alla Corte dei reclami
penali del TPF contro il decreto di sospensione del 15 aprile 2015, chiedendo:
- di annullare il dispositivo n. I del decreto 15 aprile 2015 della Corte penale e
quindi la sospensione della causa penale n. SK.2014.25;
- di rinviare la causa n. SK.2014.25 alla Corte penale affinché essa emetta un
giudizio nel merito;
- di mantenere il sequestro sull’integralità dei valori patrimoniali depositati sulla
relazione n. 1 intestata alla fondazione C. presso la banca D., Lugano.
N. Con decisione del 18 novembre 2015 la Corte dei reclami penali ha respinto il
reclamo del MPC e confermato il decreto della Corte penale.
O. Mediante domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 26 novembre
2015 indirizzata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Bologna, questo Tribunale ha chiesto copia del dispositivo e delle motivazioni
della sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Cassazione di Roma in seguito
ai ricorsi interposti da A. contro la sentenza del 25 giugno 2014 emessa dalla Corte
d’appello di Bologna e ulteriori informazioni disponibili in merito allo stato della
procedura.
P. Con decreto del 22 aprile 2016 questo Tribunale, visto il contenuto del dispositivo
della sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del 16 novembre 2015
la quale “annulla la sentenza impugnata nei confronti di A. limitatamente al capo D
lettera H) e alla provvisionale nei confronti di azionisti ed obbligazionisti, con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame; rigetta nel
resto il ricorso di A.”, ha deciso di riaprire la procedura, dando alle parti la possibilità
di esprimersi sulla documentazione acquisita in via rogatoriale il 15 aprile 2016.
Q. Con conclusioni del 23 maggio 2016, il MPC ha chiesto al TPF:
- di condannare A. ad una pena pecuniaria di fr. 30'000.-- corrispondenti a 200
aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna;
- di non concedere la sospensione condizionale alla pena pecuniaria;
- di ordinare la confisca del prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate a
cui A. ha partecipato in Italia, indicate alle cifre da I.1.1.1 a I.1.1.5 dell’atto
d’accusa del 14 ottobre 2011 del MPC per un importo di CHF 4'249'077.49
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(comprensivo degli interessi nel frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016
per un importo di CHF 1'164'751.83) e che sia ordinato un risarcimento
equivalente dell’importo di CHF 5'807'826.89 (comprensivo degli interessi nel
frattempo maturati calcolati al 25 maggio 2016 per un importo di
CHF 1'592'034.28) a favore della Confederazione, nella misura in cui gli importi
non sono restituiti o assegnati all’accusatrice privata Hit International SpA;
- di addossare la totalità delle spese processuali all’imputato.
R. Con osservazioni del 23 maggio 2016, l’imputato ha, in primo luogo, ribadito
integralmente tutte le sue osservazioni del 27 gennaio 2015 in materia di
commisurazione della pena e di confisca di valori patrimoniali del reato a monte,
riepilogate con un memoriale del 23 febbraio 2015 in risposta alle conclusione del
30 gennaio 2015 del MPC e, in secondo luogo, ha chiesto al TPF di mantenere
sospesa la causa in attesa della sentenza da parte della Corte di Appello di
Bologna (definitiva, se del caso confermata da un nuovo giudizio della Corte
Suprema di Cassazione) non sussistendo alcuna pronuncia irrevocabile di
condanna da parte della competente autorità penale italiana permettendo al primo
giudice – chiamato a ri-commisurare la pena – di pronunciarsi “a bocce ferme”.
S. Con conclusioni del 25 maggio 2016, HIT International SpA, dopo aver affermato
che il dispositivo della Sentenza della Corte suprema di Cassazione italiana del
16 novembre 2015 non ha alcun influenza nel contesto del procedimento penale
elvetico pendente e che di per sé non muta la posizione di A. nella presente
procedura penale, si è riconfermata nelle sue conclusioni scritte 30 gennaio 2015
nonché 23 febbraio 2015.
T. Il 30 maggio 2016 questa Corte ha dato la possibilità alle parti di prendere
posizione sulle rispettive conclusioni di cui sopra.
U. Con scritto del 28 giugno 2016 il MPC si è riconfermato nelle proprie conclusioni
del 23 maggio 2016.
V. L’11 luglio 2016 HIT International SpA si è pure riconfermata nell’esposizione e
richieste di cui alle conclusioni scritte 30 gennaio 2015, 23 febbraio 2015 nonché
25 maggio 2016.
W. Mediante osservazioni dell’11 luglio 2016 l’imputato ha postulato quanto segue:
- in via preliminare, la causa SK.2014.25 pendente davanti al Tribunale penale
federale è sospesa fino a quando la sentenza contro A. sarà integralmente e
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definitivamente passata in giudicato su tutti i suoi punti, in particolare sulla
colpevolezza e sulla pena.
- in via subordinata (qualora la procedura non restasse sospesa), la pena inflitta
con sentenza SK.2011.22 del 19 novembre 2012 è confermata;
conseguentemente A. è condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote
giornaliere da fr. 110.-- cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni. La domanda di confisca dei valori patrimoniali derivanti dal
reato a monte è inammissibile, e in subordine da respingere, in particolare
poiché è violato il principio accusatorio, perché un eventuale diritto di confisca
dei valori da esse dipendenti è prescritto, perché il Tribunale penale federale
non è competente a statuire per competenza e perché osta a una simile
decisione il principio ne bis in idem. I risarcimenti previsti con sentenza
SK.2011.22 del 19 novembre 2012 sono confermati, conseguentemente A. è
condannato a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 assegnato a HIT
International SpA e di EUR 152'250.-- a favore della Confederazione. I valori
patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata alla fondazione C. aperta presso
la banca D. sono sequestrati limitatamente a fr. 16'313.20 e EUR 152'250.--
oltre interessi. Per il resto il conto è dissequestrato.
X. Il 12 luglio 2016 questa Corte ha trasmesso alle parti per conoscenza gli allegati
di controparte, precisando che, in assenza di un’esplicita richiesta di un ulteriore
scambio di scritti entro il 20 luglio seguente, essa riteneva conclusa la fase dello
scambio degli scritti, in applicazione analogica dell’art. 347 cpv. 2 CPP.
Y. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
Il Giudice unico considera in diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti. Esso può esaminare unicamente i punti della sentenza
impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo
senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della
sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa
del nuovo giudizio è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale
federale nella sua sentenza di rinvio, le quali devono essere riprese nella nuova
- 8 -
decisione (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007,
consid. 3.1; N. VON WERDT, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna
2015, n. 8 e seg. ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale rescissorio
che le parti non possono fondarsi su fatti diversi da quelli già constatati o su
opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o
addirittura non riportate nei considerandi (v. DTF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220
consid. 4a; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese,
Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi
possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto
della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati
su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale
6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo
giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma
unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della
decisione rescindente (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio
2011, consid. 1.1.2).
1.2 In concreto, l'accoglimento da parte del Tribunale federale del ricorso presentato
dal MPC riguarda esclusivamente il giudizio sulla pena e le richieste di confisca
relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte
del sequestro ancora in essere. Per quanto riguarda la commisurazione della
pena, l'Alta Corte ha ritenuto fondato il rimprovero mosso dal MPC in relazione alla
svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro, ritenendo che la posizione di
questo Tribunale, che si era tradotta in un'attenuazione automatica della pena per
l'autoriciclatore, non era prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della
condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in
giudicato, il Tribunale federale ha quindi indicato che i fatti in giudizio avrebbero
dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv.
2 CP. Egli ha inoltre stabilito che sarebbe stato opportuno o aspettare che la
condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o
emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso
attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano.
Relativamente alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, l'Alta Corte ha
altresì criticato la menzione dei debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di
familiari, senza indicazione dell'entità, né delle ragioni che hanno spinto l'imputato
a contrarli; il Tribunale federale ha pronunciato che tali debiti non vanno presi in
considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più
nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. sentenza
6B_217/2013 consid. 6.4). In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato una violazione
del diritto di ottenere una decisione motivata nei confronti del MPC in punto alle
richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento
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circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio. Esso ritiene che il
Tribunale penale federale si sia limitato a esaminare la confiscabilità dei valori
patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305bis CP, omettendo
erroneamente qualsiasi cenno all'art. 158 CP relativo al reato di amministrazione
infedele (sentenza 6B_217/2013 consid. 7.2).
1.3 La legge non contiene nessuna disposizione sulla maniera di procedere da parte
della Corte penale del TPF nel caso in cui una sua sentenza è annullata e la causa
rinviata per nuovo giudizio dal TF, neppure a livello di diritto transitorio legato
all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP;
RS 312.0). In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga un nuovo
dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'accusato ha di regola diritto ad una sola
udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad
un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici
o legati a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del
Tribunale federale contiene direttive chiare che non lasciano più nessun margine
di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza
dell'accusato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (DTF 103 Ia
137 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_864/2010 del 25 gennaio
2011, consid. 2.3; TPF 2011 155 consid. 5.2).
1.4 Nella fattispecie il nuovo giudizio è circoscritto a questioni puramente giuridiche e
ad aspetti concernenti la commisurazione della pena (v. supra consid 1.2). A
questo proposito il TF ha fornito indicazioni chiare sulla procedura da seguire
(v. supra lett. B), la cui concretizzazione può avvenire senza un nuovo
dibattimento. Di conseguenza, visto anche il pieno accordo delle parti, questo
giudice statuisce sulla base di una procedura scritta.
2. A. in via incidentale ritiene che persistano le ragioni per mantenere sospesa la
procedura in attesa di una sentenza definitiva in Italia. Il MPC e l’accusatrice
privata si oppongono ad una nuova sospensione.
3. A questo proposito occorre distinguere la questione della pena dal tema della
confisca. Se sul primo aspetto in effetti la Corte di cassazione non si è ancora
espressa definitivamente, sulla questione della confisca la sua pronuncia fornisce
invece sufficienti elementi per esprimersi in maniera conclusiva.
3.1 Secondo l'art 314 cpv. 1 lett. b CPP il pubblico ministero può sospendere
l'istruzione, se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento
- 10 -
di cui appare opportuno attendere l'esito. L’applicazione dell’art. 314 CPP
presuppone che il procedimento non possa per il momento essere portato avanti
o concluso giusta gli art. 317 e segg. CPP (Messaggio concernente l'unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989, pag. 1169;
ESTHER OMLIN, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 314
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1 ad art. 314 CPP;
NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz.,
Zurigo/San Gallo 2013, n. 1236). La possibilità della sospensione, che non ha forza
materiale di cosa giudicata (OMLIN, op. cit., n. 10 ad art. 314 CPP; NATHAN
LANDSHUT/THOMAS BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra
2014, n. 1 ad art. 314 CPP; SCHMID, Handbuch, n. 1239), deve tuttavia essere
utilizzata con moderazione, in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 CPP, secondo cui le autorità penali avviano senza indugio i
procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (SCHMID,
Praxiskommentar, n. 1 ad art. 314 CPP; OMLIN, op. cit., n. 9 ad art. 314 CPP;
LANDSHUT/BOSSHARD, n. 4 ad art. 314 CPP; decisioni del Tribunale federale
1B_721/2011 del 7 marzo 2012, consid. 3.2; 1B_57/2009 del 16 giugno 2009,
consid. 2.1.1.). L'art. 314 CPP fa riferimento esplicito al pubblico ministero ma non
vi è ragione di non applicare mutatis mutandis gli stessi principi ad un'eventuale
sospensione da parte del giudice investito del merito della causa.
3.2 Nel suo giudizio del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali, confermando
la decisione di sospensione di questo giudice, ha sottolineato l’esistenza di ragioni
serie ed oggettive che giustificano di attendere l’esito del procedimento penale
estero, sia in merito al giudizio sulla pena che alla confiscabilità del prodotto del
reato a monte (consid. 6.3). Per quanto riguarda il giudizio sulla pena va preso atto
che quanto considerato da detta Corte in merito alla necessità di attendere una
pronuncia definitiva da parte italiana sull’entità della pena, onde garantire al
condannato il rispetto del principio del concorso retrospettivo (v. consid. 2.2, 4, 5.3,
6.2), ha tuttora validità, visto il tenore della sentenza della Corte di cassazione
italiana, per cui il giudice svizzero chiamato ad applicare l’art. 49 cpv. 2 CP
continua ad essere impossibilitato a procedere ad una fissazione definitiva della
pena. Per questa parte del giudizio non può dunque che essere nuovamente
decretata una sospensione del procedimento.
3.3 Diverso il discorso per quanto riguarda la confisca. In questo ambito infatti questo
giudice dispone ora di tutti gli elementi per pronunciarsi, per cui non vi è ragione di
mantenere ancora sospesa la procedura su questo punto, tanto più che la
sospensione deve rimanere comunque un’eccezione motivo per cui, per ragioni di
- 11 -
celerità, è opportuno scindere i due aspetti pronunciandosi con una sentenza
parziale sulla questione della confisca.
3.4 A quest’ultimo proposito va ribadito come la Corte Suprema di cassazione abbia
rinviato per nuovo esame l’incarto a un’altra sezione della Corte di appello,
annullando la sentenza limitatamente al capo D lett. h e alla provvisionale nei
confronti di azionisti ed obbligazionisti. Si tratta di questioni che non hanno più
sostanziale influenza sulla decisione di confisca in Svizzera.
3.5 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di
un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a
meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la
situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca non può essere ordinata se un
terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata,
nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca
costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento
del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla
confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a
confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese
sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (art. 70 cpv. 5 CP).
3.6 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo:
ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando
in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228
consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed
immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è
costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale,
ed è stato trasformato a più riprese, esso resta nondimeno confiscabile fino a che
la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può
essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II
453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del
30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso, la conversione di una somma di
denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca
(DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Petit
commentaire, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati
oggetto d’atti punibili sotto il profilo dell’art. 305bis CP, essi sono confiscabili in
quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale
6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332).
In tutti i casi, il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato
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in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in
Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).
3.7 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice
ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi,
tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso
giusta l'art. 70 capoverso 2 (art. 71 cpv. 1 CP). Il giudice può prescindere in tutto
o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca
seriamente il reinserimento sociale dell'interessato (art. 71 cpv. 2 CP).
3.8 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da
un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno
risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta,
segnatamente gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione,
dedotte le spese, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale
stabiliti giudizialmente o mediante transazione (art. 73 cpv. 1 lett. b CP). Il giudice
può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo
Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP).
3.9 Nella fattispecie, A. è stato riconosciuto colpevole degli atti di riciclaggio di cui ai
capi d'accusa I.1.3.30-32. Il TF ha confermato questa parte del dispositivo,
criticando soltanto la commisurazione della pena. Nella misura in cui detti reati non
sono prescritti, in considerazione dell’art. 70 cpv. 3 CP, anche il relativo diritto di
confisca non risulta prescritto. Tuttavia, non essendo le somme riciclate, ossia
fr. 2'540.40, fr. 13'772.80 e EUR 152'250.--, più reperibili (v. consid. 8.2 e 8.7 della
sentenza SK.2011.22), questa Corte ha condannato A. ad un risarcimento
equivalente di pari importo a favore della Confederazione. Tale parte del
dispositivo è divenuta esecutiva (v. Fatti lett. B). Nella prospettiva dell'esecuzione
del risarcimento, è stato mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla
relazione n. 1 intestata alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, a
concorrenza di fr. 16'313.20 e EUR 152'250.-- (v. art. 71 cpv. 3 CP).
Contrariamente a quanto sostenuto dal MPC non è possibile confiscare anche i
valori patrimoniali provenienti dal reato a monte, da un lato perché il reato a monte
è separatamente perseguito dalle autorità italiane e non ha mai fatto parte dei reati
contemplati nell’atto d’accusa sottoposto questa Corte, il quale riguarda
esclusivamente la fattispecie di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP,
evocando le condotte commesse in Italia nel capitolo preliminare (I.1.1, Premessa
sull’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio), ma non certo al
capitolo I.1.3 (Atti di riciclaggio contestati a A.): in casu il reato a monte è infatti di
rilievo esclusivamente come parte integrante della fattispecie oggettiva
dell’art. 305bis cpv. 1 e 3 CP (v. MARK PIETH, Commentario basilese, 3a ediz.,
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Basilea 2013, n. 11 e segg. ad art. 305bis CP), ma non come fattispecie autonoma.
Il MPC ha inoltre sollevato questo motivo di confisca soltanto in sede di requisitoria
e quindi quando l’istruttoria dibattimentale era conclusa, impedendo sia allo stesso
tribunale giudicante di verificare la propria competenza e di procedere agli
eventuali accertamenti istruttori, sia alla difesa di sollevare in debita sede le
eventuali eccezioni di incompetenza giurisdizionale, che per loro natura avrebbero
dovuto e potuto venire trattate in sede pregiudiziale. Contrariamente a quanto
affermato dal MPC non si tratta di mere “indicazioni o richieste” giusta l’art. 326
CPP (v. osservazioni pag. 4), ma delle premesse accusatorie (v. art. 325 cpv. 1
lett. f-g CPP, richiamato l’art. 70 cpv. 1 CP) su cui qualsiasi confisca penale si
basa. Il giudice svizzero del riciclaggio non ha altresì nessuna competenza
giurisdizionale per pronunciare una confisca di valori provento di reati non soltanto
commessi esclusivamente all’estero (come del resto ammesso dallo stesso MPC
nelle sue osservazioni del 23 maggio 2016 a pag. 5, laddove parla di
“amministrazioni aggravate commesse in Italia da A.”), ma ivi esaustivamente
perseguiti dal loro giudice naturale, il quale nel frattempo si è per altro espresso
proprio sulle imputazioni che a mente del MPC giustificherebbero una confisca in
Svizzera, condannando appunto A. per bancarotta fraudolenta e disponendo tra le
altre cose la restituzione all’avente diritto, HIT International SpA fino alla
concorrenza di EUR 2'900'236,87 proprio delle somme qui sequestrate (v. act.
83.292.171 e 83.292.915). Non si vede quindi a che titolo il giudice svizzero
sarebbe autorizzato a confiscare per proprio conto tali averi e per di più, a mente
del MPC, per un ammontare totale notevolmente superiore a questa cifra (ovvero
fr. 10'056'904.--) e quindi al risarcimento definitivamente pronunciato dal giudice
italiano. Oltre a non considerare la giurisprudenza sul reciproco riconoscimento
delle sentenze nell’area Schengen (v. TPF 2014 31 consid. 4.5), il MPC e
l’accusatrice privata sembrano trascurare il fatto che esistono precisi e ben
funzionanti strumenti di assistenza internazionale, segnatamente la Convenzione
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (RS
0.311.53; CRic), che permettono di recuperare il provento di reati e che vanno
rispettati, evitando così di promuovere per gli stessi fatti procedure parallele in
differenti Paesi, con evidenti inconvenienti a livello di impiego efficiente delle
risorse investigative e giudiziarie, per di più con il rischio di emanare decisioni
contraddittorie o addirittura di violare il principio ne bis in idem giusta l’art. 54 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS). La confisca è
dunque possibile soltanto per i reati regolarmente contemplati nell’atto d’accusa e
per i quali esiste giurisdizione svizzera giusta l’art. 3 cpv. 1 CP, segnatamente per
gli atti di riciclaggio giusta l’art. 305bis CP, riservata la possibilità delle autorità
italiane di domandare una confisca giusta l’art. 13 CRic, che non rientra comunque
nel campo di competenza di questo giudice. Per il resto le richieste del MPC e
dell’accusatrice privata non meritano ulteriore disamina.
- 14 -
Sulle spese e ripetibili
4. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale
federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause
pendenti al momento della sua entrata in vigore.
4.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione;
essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le
spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le
sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1
CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione
o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o
derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla
una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare
la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione
economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa,
del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art.
324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria
oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli
emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000
franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella
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composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000
franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
4.2 Le spese procedurali della causa SK.2011.22 sono già state fissate in maniera
definitiva ed esecutiva, per cui occorre qui statuire soltanto sull’ammontare delle
spese della presente procedura scritta. Tuttavia, in applicazione dell’art. 426 cpv.
3 lett. a CPP, vi è ragione per soprassedere alla condanna dell’imputato al
pagamento di ulteriori spese, visto che questo ulteriore passo di procedura non è
in alcun modo a lui imputabile.
5. In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per gli
spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi
(v. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) è normalmente
presa in considerazione (v. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito precisato che sino
al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7.6%; dal 1° gennaio 2011 essa è
invece dell'8%. Avendo tuttavia, sia l'imputato che l’accusatrice privata, il loro
domicilio all'estero, le prestazioni legali loro fornite non soggiacciono all'IVA
(v. art. 8 LIVA; Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai, edito
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, gennaio 2011, pag. 11-12).
5.1 Le spese ripetibili riguardanti la procedura SK.2011.22 sono già state fissate in
maniera definitiva ed esecutiva nella sentenza del 19 novembre 2012 (v. supra lett.
B). Come nella predetta causa l'indennità oraria è anche qui fissata a fr. 230.--. Il
patrocinatore dell’accusatrice privata ha presentato una nota d’onorario da cui
vanno tolte 1,5 ore per la procedura di reclamo alla CRP, dato che sulle relative
spese e ripetibili ha già statuito la CRP stessa, motivo per cui in linea di massima
si giustificherebbe (v. però infra consid. 18.2) il riconoscimento di fr. 29’119.70
(122,5 ore più disborsi per fr. 944.70). La difesa di A. non ha per contro
presentato nota d’onorario, ma la sua attività si può senz’altro comparare a quella
svolta dal patrocinatore dell’accusatrice privata, per cui giusta l’art. 12 cpv. 2
RSPPF vengono riconosciute ex bono et aequo ripetibili per un ammontare di
fr. 20’000.--.
5.2 Per la messa a carico delle spese e delle ripetibili va tenuto conto, come nella
causa SK.2011.22, di un grado di proscioglimento dell'imputato del 75%,
- 16 -
precisando come si tratti di una percentuale ponderata non in termini
eminentemente quantitativi ma anche qualitativi, segnatamente considerando, per
la chiave di ripartizione, i costi che gli accertamenti sul crimine a monte hanno
comunque cagionato. Di conseguenza, ad A. vengono riconosciute ripetibili per un
ammontare totale di fr. 15'000.-- (75% di fr. 20'000.--) a carico della
Confederazione. Alla HIT International SpA sono state riconosciute ripetibili a
carico di A. nella causa SK.2011.22 nella misura in cui è stata considerata parte
vincente al 25%. Nella presente causa l’accusatrice privata non può per contro
ritenersi parte vincente nella misura in cui tutte le sue pretese supplementari
rispetto alla precedente sentenza sono state respinte; a carico di A. non possono
quindi essere accollate ulteriori ripetibili (v. art. 433 cpv. 1 lett. a CPP e contrario).
- 17 -
Per questi motivi il Giudice unico decreta e pronuncia:
I. Per quanto concerne la pena da irrogare la procedura è sospesa fino alla
pronuncia di una sentenza definitiva delle autorità giudiziarie italiane sull’entità
della pena a carico di A. per i reati a monte della presente causa.
II. Non si prelevano spese procedurali.
III. Ad A. vengono riconosciute spese ripetibili per un ammontare di fr. 15'000.-- a
carico della Confederazione.
IV. È ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali di cui alla relazione n. 1 intestata
alla fondazione C., presso la banca D., Lugano, eccedenti le somme destinate
all’esecuzione dei punti III, IV e V della sentenza SK.2011.22 del 19 novembre
2012.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza e del decreto viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Luigi Mattei, difensore di A. (imputato)
- Avv. Ivan Paparelli, patrocinatore di Hit International SpA (accusatrice privata)
- Banca D.
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d'esecuzione.
- 18 -
Rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
I decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale sono
impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b CPP;
art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante reclamo si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; l'accertamento inesatto o incompleto
dei fatti; l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
I reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro 10
giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP).
Spedizione: 27.07.2016
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