Sentenza del 28 ottobre 2014
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Giorgio Bomio e Giuseppe Muschietti
Cancelliere Davide Francesconi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Sostituto procuratore federale
Raffaello Caccese
contro
A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Maurizio
Pagliuca,
Oggetto Rapina, furto d'uso di un veicolo, guida senza licenza di
circolazione, senza autorizzazione o senza
assicurazione per la responsabilità civile, infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, tentata
infrazione alla legge federale sulle armi, ricettazione
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2014.31
- 2 -
Considerato che:
- con scritto del 10 luglio 2014 il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha
chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si
proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP;
- ciò posto, in data 8 settembre 2014 il MPC ha deciso sull’attuazione della
procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;
- il 7 ottobre il MPC ha comunicato all’imputato l’atto d’accusa ex art. 360 CPP,
assegnandogli un termine per determinarsi in merito;
- l’atto di accusa del 7 ottobre 2014 recita in particolare quanto segue:
"Atto d’accusa (procedura abbreviata)
Art. 360 CPP
[omissis]
1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 Iett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 Iett.
f CPP)
1.1. Rapina ai sensi dell’art. 140 CP (art. 140 n. 1 CP):
per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un
pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre
resistenza, e meglio:
per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correità con B., C., D. ed E., commesso, a danno
della società F. SAGL, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro
contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.00, 22 stecche e 10 pacchetti di
sigarette per un valore di CHF 1'802.00, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando A. e
B. violenza contro G., socio e gerente della predetta società, presente in quel momento
nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente
minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale e rendendolo
incapace di opporre resistenza, e precisamente:
- essendo l’obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima
della rapina da B., da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secondo
cui il gerente del distributore di benzina F. SAGL a Stabio, deteneva nel locale adibito a
negozio un’ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera), nell’ordine di
150'000.00 / 200'000.00 in Franchi Svizzeri ed Euro;
- 3 -
- avendo dapprima, A., tentato di “vendere” l’informazione sull’ingente somma di denaro
contante presente nel distributore di benzina a Stabio, a H., sospettato di essere un
esponente di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico operante nel Nord
Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;
- avendo A., B. e C. effettuato più sopralluoghi sull’obiettivo della rapina e deciso, in base
alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo
sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l’uso della sola forza
fisica;
- nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2013, avendo dormito B., C. ed E. come ospiti
nell’appartamento in uso a D. e ad A. a Locarno, ciò con il fine di partire tutti insieme per
recarsi a Stabio l’indomani per commettere la rapina;
- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, C. ed
E. accompagnando (in questa fase quali passeggeri del veicolo), B. con l’autovettura
Nissan Micra targata 1 (I) (intestata a I. e in uso ad E.), per commettere la rapina al
distributore F. SAGL a Stabio; ciò in accordo con A. che procedeva sull’obiettivo della
rapina a Stabio unitamente a D. (in questa fase quale passeggera del veicolo) con
l’autovettura Opel Corsa targata 2 (I) (intestata a J. e in uso a B.);
- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30, scendendo
separatamente prima C. e dopo B., dall’autovettura Nissan Micra targata 1 (I), sulla quale
si era messa alla guida E. nelle vicinanze del distributore di benzina F. SAGL; ciò in
coordinazione con D., che si era messa al volante dell’autovettura Opel Corsa targata 2
(I), facendo scendere nella vicinanze dell’obiettivo della rapina A.;
- il 30 luglio 2013, a Stabio, verso le ore 06:25, guadagnando A. e B., muniti di guanti e di
passamontagna, l’interno del distributore di benzina F. SAGL, senza essere visti dal
gerente G. che era uscito per spostare, come da sua abitudine, il proprio veicolo Mazda
MX5, posto dinnanzi all’entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti di
quest’ultimo, segnalati telefonicamente da C. che fungeva da “palo”, avendo in seguito
A. e B. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di
difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava “aiuto” con del nastro adesivo,
immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i
piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata, che si
trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione,
minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte, altrimenti lo
avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del
Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013,
immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a
vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda
MX5;
- il 30 luglio 2013 a Stabio, trasportando B., con il veicolo Mazda MX5 di G., A. fino al
parcheggio in cui E. e D. stazionavano con le autovetture Nissan Micra targata 1 (I) e
Opel Corsa targata 2 (I), prima di ripartire A. con la Mazda MX5, per andare a recuperare
C., che aveva a sua volta abbandonato il luogo della rapina a piedi;
- 4 -
- il 30 luglio 2013 a Stabio, A., caricando a bordo del veicolo marca Nissan Micra con
targhe 1 la refurtiva e mettendosi alla guida dello stesso veicolo;
- il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestato dalla Polizia
Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;
- la refurtiva, essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013,
rispettivamente il 16 ottobre 2013 alla società F. SAGL per il tramite di G.
1.2. Furto d’uso ai sensi dell’art. 94 LCStr
per avere,
il 30 luglio 2013 a Stabio,
in correità con B.,
per farne uso, sottratto l’autovettura Mazda MX5 targata 3 di proprietà di G.
1.3. Guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione
per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr
per avere,
dall’11 luglio 2013 e fino al 29 luglio 2013, a Lugano, Locarno, Stabio e in altre e
imprecisate località della Svizzera,
ripetutamente condotto l’autovettura Opel Corsa targata 4 di sua proprietà, sapendo o
dovendo sapere, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità
civile in quanto scaduta il 22 novembre 2011.
1.4. Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 19 cpv.
1, 2 lett. b e 4 LStup
tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,
a I-Cucciago, in non meglio precisate località in Italia e in diverse località della Svizzera,
in correità con C.,
in più occasioni,
senza essere autorizzato,
acquistato sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso da un
minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente del tipo
hashish per il quantitativo di grammi 1'500,
sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per
essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al consumo personale di C.,
agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
- 5 -
nonché
tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,
in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel locarnese e nel luganese,
in correità con C.,
in più occasioni,
senza essere autorizzato,
venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e
hashish compreso da un minimo di grammi 1’655 e un massimo di grammi 2'210, per la
somma di CHF 600.00 all’ettogrammo,
e
in una non meglio precisata località in Italia,
in correità con C.,
senza essere autorizzato,
venduto sostanza stupefacente del tipo marijuana per il quantitativo di grammi 1'000, per
la somma di EUR 4'000.00.
agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio:
1.4.1. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,
a I-Cucciago e in diverse località della Svizzera,
in correità con C.,
in più occasioni,
senza essere autorizzato,
acquistato da H. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un quantitativo compreso
da un minimo di grammi 3'000 e un massimo di grammi 4'000 e sostanza stupefacente
del tipo hashish per il quantitativo di grammi 1'500 per la somma di CHF 3'000.00 al
chilogrammo,
sostanza stupefacente successivamente in parte trasportata e importata in Svizzera per
essere in parte venduta in Svizzera e in parte destinata al consumo personale di C.,
1.4.2. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,
in una non meglio precisata località in Italia,
in correità con C.,
senza essere autorizzato,
venduto a K. sostanza stupefacente del tipo marijuana, per il quantitativo di grammi 1'000
per la somma di EUR 4'000.00,
sostanza stupefacente precedentemente acquistata da H.,
1.4.3. tra il mese di maggio/giugno 2013 e il 30 luglio 2013,
in diverse località del Cantone Ticino, prevalentemente nel locarnese e nel luganese,
in correità con C.,
in più occasioni,
- 6 -
senza essere autorizzato,
venduto complessivamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e
hashish compreso da un minimo di grammi 1’665 e un massimo di grammi 2'210, per la
somma di CHF 600.00 all’ettogrammo, sostanza stupefacente precedentemente
acquistata da H., e precisamente:
- a L., venduto da un minimo di 300 fino ad un massimo di grammi 400 di marijuana,
- a M., venduto da un minimo di 250 fino ad un massimo di grammi 300 tra marijuana e
hashish,
- a N., venduto da un minimo di 200 fino ad un massimo di grammi 300 di marijuana e
da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish,
- a O., venduto almeno ca. grammi 400,
- a P., venduto da un minimo di ca. 200 fino ad un massimo di grammi 300 di hashish,
- a Q., venduto da un minimo di ca. 100 fino ad un massimo di grammi 200 tra
marijuana e hashish,
- a R., venduto da un minimo di ca. 5 fino ad un massimo di grammi 10 di marijuana,
agendo, unitamente a C., come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti relativamente alle condotte di cui ai
punti 1.4.1., 1.4.2. e 1.4.3.
1.5. Infrazione alla legge federale sulle armi tentata ai sensi degli artt. 33 e segg. LArm
e art. 22 cpv. 1 CP
1.5.1. per avere,
senza diritto, nel periodo dal giugno 2013 e fino al 18 luglio 2013, a Barbengo,
unitamente a H.,
intenzionalmente tentato di acquistare un imprecisato numero di pistole, ma almeno 20
da S., il quale a sua volta si era rivolto a dei cittadini albanesi non meglio identificati,
1.5.2. per avere,
senza diritto, nel periodo dal giugno 2013 e fino al 18 luglio 2013, a Barbengo e Paradiso,
unitamente a H.,
intenzionalmente tentato di acquistare da S. per la somma di
CHF 3'600.00 una pistola Mauser, calibro 7.65 n. 1, con inserito caricatore, un fucile
marca Remington mod. Nylon 66, n. asportato, con silenziatore, calibro 22, con montato
un cannocchiale vega sport 1.5 / 4.5 x 20 ed un fucile marca Anschütz, mod. 1415, n. 6,
calibro 22, con cannocchiale Savage 4x100, consegnando a S. un acconto di CHF
500.00.
- 7 -
1.6. Ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP
per avere,
nel corso dell’anno 2010, a I-Fino Mornasco (CO) e Locarno,
ricevuto a I-Fino Mornasco (CO) da T. della carta filigrana per la stampa di banconote da
EUR 20.00, precisamente, l’equivalente di due banconote da EUR 20.00 attaccate
orizzontalmente allo scopo di proporla a qualcuno interessato, filigrana successivamente
trasportata e occultata presso l’appartamento in uso a D. a Locarno fino al 30 luglio 2013,
sapendo o dovendo presumere, viste le circostanze, essere stata ottenuta da T. e/o da
terzi non meglio identificati mediante un reato contro il patrimonio
[omissis]
4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)
Oggetti sequestrati a Locarno Documento numero
Tessere per carte SIM
08-02-0020 – 08-02-0022
e
16-04-0002 – 16-04-0006
Diverse schede telefoniche Lebara
Carta SIM Lebara
Foglietto con filigrana da 20 euro
[omissis]
7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP)
7.1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
- rapina ai sensi dell’art. 140 n. 1 CP
- infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2
lett. b e 4 LStup
- furto d’uso di un veicolo ai sensi dell’art. 94 LCStr
- guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per
la responsabilità civile ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LCStr
- infrazione alla legge federale sulle armi tentata ai sensi degli artt. 33 e segg. LArm e
22 cpv. 1 CP
- ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP
7.2. A. è condannato alla pena detentiva di anni 4.
È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP, art. 236 CPP).
- 8 -
7.3. A. è condannato alla pena della multa di CHF 500.00. In caso di mancato pagamento
della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
7.4. È ordinata la confisca e la distruzione delle tessere per carte SIM, delle schede
telefoniche Lebara e della carta SIM Lebara sequestrate (art. 69 CP).
7.5. È ordinata la confisca del foglietto con filigrana da 20 euro indicato al punto 4.
7.6. L’esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP)
[omissis]
10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 Iett. g CPP)
A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di
CHF 72’563.70, di cui CHF 3'000.00 quali emolumenti e CHF 69’563.70 quali disborsi.
[omissis]"
- in data 7 ottobre 2014 A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal
pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex
art. 360 cpv. 2 CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa del
7 ottobre 2014 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai
mezzi di ricorso";
- l’atto d’accusa datato 7 ottobre 2014 essendo stato accettato dalle parti, in
applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 1 CPP nonché art. 35 cpv.
1 e 36 cpv. 1 LOAP, in data 8 ottobre 2014 il pubblico ministero lo ha trasmesso
con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che
essa statuisca nella composizione di tre giudici;
- il 9 ottobre 2014 la scrivente Corte penale ha ricevuto l’atto d’accusa in questione;
- il medesimo giorno il Presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione,
comunicandola alle parti;
- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto
nell’art. 358 cpv. 2 CPP;
- l’atto di accusa rispecchia per il resto i requisiti dell’art. 360 cpv. 1 CPP;
- 9 -
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché
disposto l’acquisizione degli estratti dei casellari giudiziali italiano ed elvetico
relativi all'imputato;
- in applicazione dell’art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del
Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle
parti;
- come disposto nell’art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura
probatoria;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna,
segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale;
- interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti in
misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2 CPP, e
da un esame sommario del fascicolo processuale l'accusa non pare essere in
contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- anche in occasione del pubblico dibattimento, il MPC e la difesa di A. hanno
concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;
- con riferimento all’adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la
pena impartita è adeguata alla luce degli art. 47 e segg. CP, le pene richieste
dovendo in effetti, giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. c CPP, ossequiare le normative
relative alla commisurazione della pena;
- in casu, le sanzioni proposte con l’atto di accusa in parola sono adeguate alla
gravità delle infrazioni e tengono parimenti in considerazione il ruolo di primo piano
ricoperto da A. nel quadro della fattispecie dedotta in accusa, specie per quanto
attiene al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la
fase organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine,
circostanza ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente
colpendolo al volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte;
- nella fattispecie, assumono inoltre particolare rilevanza l'infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti e la tentata infrazione alla legge federale sulle
armi, che denotano, in capo al qui imputato, una non trascurabile propensione a
delinquere;
- 10 -
- del resto, l'estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero relativo all’imputato
fa stato di un procedimento condotto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per
titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, mentre il casellario
giudiziale italiano riporta numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici, in
particolare in materia di possesso e detenzione di armi e munizioni, nonché di
rapina;
- come evidenziato supra, le condizioni per l’applicazione della procedura
abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di
cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell’atto d’accusa vengono di seguito
recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);
- in applicazione dell’art. 74 LOAP, l’esecuzione viene affidata alle autorità del
Cantone Ticino;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi
procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione
con l’art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell’atto di accusa, così come emendate
nel corso dell'odierno dibattimento, paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF,
anche per quanto attiene ai costi relativi all'intervento della Polizia cantonale, i
quali possono ancora ritenersi ricadenti nell'art. 422 cpv. 2 lett. d CPP;
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati nel minimo
edittale di fr. 1000.-- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);
- i costi della difesa d'ufficio si cifrano in fr. 19'879.20, così come alle note d'onorario
prodotte dall'avv. Maurizio Pagliuca e dall'avv. Patrick Untersee;
- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la
loro accettazione dell’atto d’accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della
procedura ordinaria sia all’interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l’atto di accusa ai sensi
dell’art. 362 cpv. 2 CPP, con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei
pubblici dibattimenti.
- 11 -
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole di:
1.1. rapina (art. 140 n. 1 CP);
1.2. furto d'uso di un veicolo (art. 94 LCStr);
1.3. guida senza licenza di circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione
per la responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr);
1.4. infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1, 2 lett.
b, e 4 LStup);
1.5. tentata infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 LArm e art. 22
cpv. 1 CP);
1.6. ricettazione (art. 160 n. 1 CP).
2. A. è condannato ad una pena detentiva di 4 anni, a cui va dedotto il carcere
preventivo sofferto pari a 456 giorni (art. 51 CP).
A. è inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.--. In caso di mancato
pagamento della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3. È ordinata la confisca e la distruzione degli oggetti indicati al punto 4 dell'atto di
accusa (art. 69 CP).
4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 16'477.--.
5. La retribuzione per la difesa d'ufficio, a carico della Confederazione, è fissata:
5.1. in fr. 16'479.20 (IVA inclusa) per l'avv. Maurizio Pagliuca;
5.2. in fr. 3'400.-- (IVA inclusa) per l'avv. Patrick Untersee;
5.3. A. è condannato al rimborso alla Confederazione di complessivi fr. 19'879.20
non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
6. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione (art. 74 LOAP).
- 12 -
Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva
per sommi capi.
La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu
a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale
Raffaello Caccese, via Sorengo 3, 6900 Lugano
- Avv. Maurizio Pagliuca, viale Carlo Cattaneo 1, casella postale 5770, 6901
Lugano (per sé e per A.)
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio giudicante Il Cancelliere
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere
accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
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