Sentenza del 3 marzo 2015
Corte penale
Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice unico,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO-
NE, rappresentato da Marco Abbühl, Sostituto del
Capo del Servizio giuridico
e
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE,
rappresentato da Bruno Dorner, Sostituto del Capo del
Servizio giuridico
contro
A., difeso dall'avv. Yves Flückiger
Oggetto
Infrazione all'art. 40 lett. b della legge federale del 24
marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari, nella versione vigente fino al 31 dicembre
2008 (LBVM)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2014.36
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Fatti:
A. In data 24 giugno 2010 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in
seguito: FINMA) ha emanato una decisione relativa alla procedura avviata nei
confronti di B. C. SA, Paradiso, B. D. LLC, Bellaire (USA), succursale di Paradiso
ed E. Inc., Panama, succursale di Paradiso avente per oggetto "Commercio di
valori mobiliari/Liquidazione/Fallimento/Confisca", mediante la quale, tra l'altro, è
stato constatato che le suddette società hanno esercitato a titolo professionale
l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la necessaria
autorizzazione della FINMA (v. incarto del Dipartimento federale delle finanze [in
seguito: DFF] 10 pag. 3 e segg.), decisione confermata dal Tribunale
amministrativo federale con giudizio del 29 maggio 2012 (v. DFF 30 pag. 12 e
segg.), contro il quale non è stato interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale.
B. Dando seguito ad una denuncia penale della FINMA, il DFF, in data 26 aprile 2011,
ha aperto una procedura penale amministrativa contro gli organi e le persone
responsabili di B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. per sospetto d'infrazione dell'art. 40
della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM; RS 954.1),
nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2008 (v. DFF 20 pag. 1). Informato
dell'apertura dell'inchiesta a suo carico, A., il 13 dicembre 2013, ha inoltrato la sua
presa di posizione all'autorità (v. DFF 22 pag. 13-14).
C. Con processo verbale finale del 19 febbraio 2014 il DFF ha dichiarato gli imputati
F. ed A. colpevoli d'infrazione all'art. 40 lett. b LBVM, nella sua versione vigente
sino al 31 dicembre 2008, da data imprecisata nell'anno 2007 fino alle ferie
natalizie del 2008 (v. DFF 80 pag. 3 e segg.). A. ha preso posizione su tale
documento, postulando dei complementi istruttori, i quali sono stati respinti con
decisione di chiusura dell'inchiesta del 7 giugno 2014 (v. DFF 81 pag. 23 e segg.).
D. Con decreto penale del 20 giugno 2014, A. è stato riconosciuto colpevole di
svolgimento dell'attività di commerciante di valori immobiliari senza disporre di
autorizzazione ai sensi dell'art. 40 lett. b LBVM, nella sua versione vigente sino al
31 dicembre 2008, infrazione commessa da data imprecisata del 2007 fino alle
vacanze natalizie del 2008. Egli è stato condannato ad una multa di fr. 35'000.-- e
al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale
di fr. 3'080.-- (v. DFF 90 pag. 1 e segg.). Il 24 giugno 2014 il DFF ha invece
abbandonato il procedimento a carico di F. (v. DFF 80 pag. 31 e segg.). Il 30 luglio
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2014 A. si è opposto al decreto di cui sopra, postulando l'annullamento del
medesimo e il proscioglimento da ogni ipotesi di reato (v. DFF 90 pag. 12 e segg.).
E. Il 22 settembre 2014 il DFF ha emanato una decisione penale nei confronti di A.,
confermando la violazione di cui al summenzionato decreto. Esso ha tuttavia
modificato la pena e l'importo delle spese procedurali, fissando la multa a
fr. 25'000.-- e le predette spese a fr. 4'180.-- (v. DFF 100 pag. 1 e segg.).
F. Mediante scritto del 1° ottobre 2014 A. ha chiesto di essere giudicato da un
tribunale (v. DFF 100 pag. 20). Il 13 ottobre 2014 il DFF ha inoltrato l'incarto al
Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; v. TPF 5.100.3), il
quale, il 5 novembre 2014, lo ha trasmesso per giudizio al Tribunale penale
federale (in seguito: TPF; v. TPF 5.100.001).
G. Il dibattimento ha avuto luogo il 25 febbraio 2015. A. si è regolarmente presentato
in aula.
H. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
H.1 Per quanto riguarda il DFF:
1. A. è riconosciuto colpevole di violazione intenzionale del vecchio art. 40 lett. b
della LBVM, commessa tra il 2 novembre 2007 e il 22 dicembre 2008, per avere
esercitato l'attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della
necessaria autorizzazione nel contesto delle attività di B. C. SA e B. D. LLC;
2. Di conseguenza A. è condannato al pagamento di una multa di CHF 25'000.--;
3. Le spese della procedura condotta dal DFF, composte da tassa di decisione e
di stesura per complessivi CHF 4'180 nonché le spese del presente
procedimento giudiziario sono da porre a carico del condannato.
H.2 L'imputato A. ha chiesto di essere assolto con formula piena, risp. di essere
mandato esente da ogni pena, con proscioglimento da ogni accusa per titolo di
violazione alla LBVM. Tasse, spese e ripetibili protestate.
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I. Il dispositivo della sentenza è stato letto, accompagnato da una breve motivazione
orale, in udienza pubblica il 3 marzo 2015.
J. Con scritto dell'11 marzo 2015 A. ha richiesto la motivazione scritta della sentenza
come previsto dall'art. 82 cpv. 2 lett. a CPP.
K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei
considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Competenza e diritto applicabile
1.1 Giusta l'art. 50 cpv. 2 della legge federale concernente l'Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), se è stato chiesto il giudizio di
un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le
condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio
del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale
delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione
all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da
accusa. Gli articoli 73-83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. In applicazione
dell'art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della
Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in
primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale.
1.2 La procedura dinanzi alla Corte penale è retta dagli art. 73-80 DPA (v. art. 81 DPA).
Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del CPP sono applicabili a titolo
sussidiario (art. 82 DPA).
1.3 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a
statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui applicabile è
l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l'infrazione
sulla quale è chiamata a chinarsi la Corte penale è una contravvenzione, dato che
l'art. 40 vLBVM contestato all'imputato prevede quale pena una multa sino a
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fr. 200'000.-- (v. 103 CP). La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v.
art. 19 cpv. 2 lett. a CPP).
1.4 Presentata il 1° ottobre 2014 al DFF, la richiesta dell'imputato di essere giudicato
da un tribunale è tempestiva (v. art. 72 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 1 DPA; v. lett. F supra).
1.5 Si constata che la decisione amministrativa del 24 giugno 2010, mediante la quale
la FINMA ha stabilito che le società B. C. SA, B. D. LLC ed E. Inc. hanno esercitato
a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza avere la
necessaria autorizzazione, è cresciuta in giudicato (v. supra lett. A), in ossequio
all'art. 73 cpv. 1 DPA.
1.6 Dall'esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o
impedimenti a procedere (v. art. 329 cpv. 1 CPP). In sede di arringa, il difensore di
A. ha sostenuto che al momento dell'emanazione della decisione penale del
22 settembre 2014 l'azione penale nei confronti del suo assistito sarebbe già stata
prescritta. Su tale censura questa Corte rileva quanto segue.
Giusta il vecchio art. 40 lett. b LBVM – in vigore sino al 31 dicembre 2008 e qui
applicabile dato che, da una parte, i fatti contestati all'imputato sarebbero
intervenuti dal 2007 al 2008 e, dall'altra, la disposizione valida a partire dal
1° gennaio 2009, ossia l'art. 44 LFINMA, non costituisce lex mitior in rapporto alla
predetta norma –, è punito con la multa sino a franchi 200'000, chiunque
intenzionalmente svolge senza autorizzazione l'attività di commerciante di valori
mobiliari. Secondo il vecchio art. 44 LBVM, all'infrazione di cui all'art. 40 si applica
la legge sul diritto penale amministrativo. Giusta l'art. 2 DPA, le disposizioni
generali del Codice penale si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa
federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o
dalle singole leggi amministrative. Comminando l'art. 40 vLBVM una multa, il reato
contestato all'imputato, come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 1.3)
costituisce una contravvenzione. L'art. 11 DPA prevede che l'azione penale per le
contravvenzioni si prescrive in due anni. In virtù della riforma del Codice penale
entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (v. FF 1999 pag. 1669) – la quale, oltre a
modificare il diritto sanzionatorio, ha semplificato le regole sulla prescrizione –, i
termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un
anno, sono raddoppiati (v. art. 333 cpv. 6 lett. b CP). Ne discende in concreto che
il termine di prescrizione qui applicabile è di quattro anni. Ora, l'esercizio di
un'attività di commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione
costituisce un reato permanente o continuo, dovendo la pluralità di atti (acquisto e
vendita dei valori) essere considerata un'unità giuridica d'azione ai sensi della
giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.8 del 24 luglio
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2014, consid. 2.1, con riferimenti). Il termine di quattro anni deve dunque essere
calcolato a partire dall'ultimo atto (v. art. 98 lett. b CP). In concreto, essendo
l'attività contestata a B. D. LLC protrattasi sino al 22 dicembre 2008, è a partire da
tale data che il termine quadriennale di prescrizione decorre. Secondo l'art. 11 cpv.
3 DPA, per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i
procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o
restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola
legge amministrativa ovvero finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa
della libertà. Nella fattispecie, il 12 agosto 2010 B. C. SA e G., azionista
maggioritario e beneficiario economico delle società coinvolte, hanno interposto
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del
24 giugno 2010, mediante la quale la FINMA constatava che B. C. SA, B. D. LLC
ed E. Inc., considerate un gruppo ai fini del diritto della vigilanza, avevano
esercitato a titolo professionale l'attività di commerciante di valori mobiliari senza
disporre della necessaria autorizzazione. Trattando la decisione impugnata proprio
la questione dell'autorizzazione, aspetto importante anche per la procedura penale
amministrativa, la procedura di ricorso davanti al TAF ha avuto come conseguenza
la sospensione del termine di prescrizione dell'azione penale. Che il TAF abbia poi
dichiarato inammissibili i gravami di B. C. SA e di G. nulla cambia a tale
constatazione. La sospensione è dunque iniziata il 12 agosto 2010 con i predetti
ricorsi ed è terminata, al più presto, il 5 luglio 2012 (la sentenza TAF del 29 maggio
2012 è stata spedita ai ricorrenti il 4 giugno 2012), non essendovi stato ricorso al
TF.
In definitiva, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il 22 dicembre 2008 e
si è protratto sino all'11 agosto 2010. Vi è poi stata una sospensione dal 12 agosto
2010 al 5 luglio 2012, con il termine che è ricominciato a decorrere dal 6 luglio
2012 sino al 22 settembre 2014, data della decisione penale del DFF, la quale ha
fatto cessare il corso della prescrizione dell'azione penale, conformemente alla
giurisprudenza del TF relativa all'art. 97 cpv. 3 CP (v. DTF 139 IV 62 consid. 1.2;
134 IV 328 consid. 2.1; 133 IV 112 consid. 9.4.4). Detratto il periodo di
sospensione, dall'ultimo atto contestato all'imputato sono trascorsi quindi tre anni,
10 mesi e 8 giorni, per cui il reato contestato all'imputato non è prescritto.
1.7 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono
dunque adempiute. La decisione penale del 22 settembre 2014, che funge da atto
d'accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (v. art.
73 cpv. 2 DPA). Essa vincola questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati
all'imputato, ma non per quanto riguarda la pena erogata (A. EICKER/F. FRANK/J.
ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna
2012, pag. 274 e segg.).
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1.8 La sentenza con i considerandi essenziali è notificata per scritto alle parti,
conformemente all'art. 79 cpv. 2 DPA.
2. Infrazione contestata all'imputato
2.1 I fatti contestati ad A. nella decisione penale del 22 settembre 2014, ossia
l'esercizio, dal 2 novembre 2007 al 22 dicembre 2008, di un'attività di
commerciante di valori mobiliari senza la necessaria autorizzazione in seno alle
società B. C. SA e B. D. LLC, si sono svolti allorquando vigeva l'art. 40 lett. b
vLBVM, disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2008. Dal 1° gennaio 2009,
l'esercizio di una tale attività senza autorizzazione è sanzionata dall'art. 44
LFINMA, il quale prevede che chiunque, intenzionalmente, esercita senza
autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad
autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle
leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria (cpv. 1). Chi ha agito per negligenza è punito con la multa
sino a 250'000 franchi (cpv. 2). In caso di recidiva entro cinque anni da una
condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote
giornaliere (cpv. 3). In applicazione dell'art. 2 cpv. 2 CP, occorre dunque
determinare quale sia la lex mitior. Ora, prevedendo l'art. 44 LFINMA una multa
massima superiore a quella dell'art. 40 vLBVM, nonché la pena detentiva sino a
tre anni oltre che la punibilità degli atti commessi per negligenza, il nuovo diritto
non è certamente più favorevole all'imputato. I fatti contestati a quest'ultimo
devono dunque essere giudicati sulla base del vecchio diritto.
2.2 Giusta l'art. 40 vLBVM, è punito con la multa sino a 200'000 franchi chiunque
intenzionalmente: esercita senza autorizzazione una borsa (lett. a), svolge senza
autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari (lett. b). Secondo l'art. 2
lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o
giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una
rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e alienano a titolo
professionale valori sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato
primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico.
L'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (OBVM;
RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che
negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori
mobiliari. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, i commercianti che operano per il
conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori
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mobiliari in nome proprio e per il conto di clienti e che tengono personalmente o
presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari (lett. a), oppure conservano
personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti (lett. b).
2.3 Determinante per l'interpretazione delle summenzionate norme risulta essere la
circolare del 1° luglio 1998 emanata dall'allora Commissione federale delle banche
(in seguito: CFB) – autorità attiva sino al 31 dicembre 2008, sostituita dal 1°
gennaio 2009 dalla FINMA – intitolata "Precisazioni sulla nozione di commerciante
di valori mobiliari" (in seguito: Circ. 98/2). Più precisamente, la nota marginale n.
12 della Circolare 98/2 prevede che il requisito di un'attività svolta "a titolo
professionale" richiede che il commercio di valori mobiliari costituisca un'attività
economica indipendente, tendente al conseguimento di introiti regolari. Le note
marginali n. 17 e segg. Circ. 98/2 illustrano i criteri che permettono di stabilire se
un'attività è svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza. Il
commerciante per conto proprio agisce come tale se conclude delle transazioni
relative a valori mobiliari in nome proprio, senza ordini o istruzioni di terzi, e se lui
stesso se ne assume i rischi e meglio beneficia del relativo guadagno e se si fa
carico delle eventuali perdite (v. n. 21 Circ. 98/2). Il concetto "a breve scadenza"
si riferisce allo scopo perseguito nell'acquisto di valori mobiliari, vale a dire alla
gestione attiva degli stessi con lo scopo di realizzare a breve scadenza degli utili
risultanti da variazioni del corso e dei tassi d'interesse, diversamente dall'acquisto
di valori mobiliari allo scopo di effettuare un investimento finanziario o
dall'acquisizione di una partecipazione (v. n. 22 Circ. 98/2). Siccome il
commerciante per conto proprio agisce solo a nome e per conto proprio, per
definizione non ha dei clienti. Il suo assoggettamento alla legge sulle borse non si
giustifica quindi in base al principio della protezione degli investitori. Tale
assoggettamento è da ricondurre unicamente al principio della protezione del buon
funzionamento del mercato. Egli può tuttavia mettere in pericolo il buon
funzionamento dei mercati soltanto se esercita un volume notevole di transazioni
in valori mobiliari. Soggiace quindi alla legge sulle borse unicamente il
commerciante per conto proprio che come tale effettua delle operazioni in valori
mobiliari per un importo lordo (cifra d'affari) superiore a 5 miliardi di franchi svizzeri
all'anno. Per il calcolo della cifra d'affari ci si basa per le operazioni effettuate a
contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati, rispettivamente
realizzati (v. n. 23 Circ. 98/2).
2.4 Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un'attività sottoposta ad
autorizzazione può essere esercitata anche nell'ambito di un gruppo d'imprese.
L'obbligo di autorizzazione e la vigilanza sui mercati finanziari non possono infatti
essere elusi mediante il frazionamento dell'attività svolta da società e dalle persone
a cui sono riconducibili, le quali nel loro complesso presenterebbero i requisiti
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dell'obbligo di autorizzazione. Quando tra le società sussiste uno stretto legame
personale, economico o organizzativo, la protezione del mercato, del sistema
finanziario e degli investitori giustificano che vengano considerate come gruppo e
specificatamente come un'unica entità economica con la valenza di un solo
soggetto dal punto di vista della vigilanza sui mercati finanziari, nonostante una
formale separazione giuridica delle strutture. Un'attività di gruppo è in particolare
data secondo la giurisprudenza quando i componenti si presentano quale unità o
sulla base delle circostanze (annullamento delle separazioni giuridiche e contabili
tra i componenti; stessa sede di fatto; rapporti di partecipazione sovrapposti senza
un senso economico; interposizione di strutture fiduciarie, ecc.) bisogna
considerare che vi è una coordinazione esplicita o implicita nella suddivisione del
lavoro e per le finalità con il conseguente svolgimento di un'attività comune ai fini
della vigilanza. Semplici attività parallele non sono sufficienti per ritenere che vi sia
una modalità di gruppo. Non è nemmeno richiesto quale requisito che vi sia una
comune volontà di elusione. Il pericolo che deriva dall'attività di un gruppo non
dipende infatti dalle intenzioni dei singoli componenti (v. DTF 136 II 43 consid.
4.3.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_898/2010 del 29 giugno
2011, consid. 2.2 con riferimenti). I criteri giurisprudenziali per il concetto di gruppo
non devono essere realizzati cumulativamente. Maggiori sono gli indizi presenti,
tanto più si giustifica di considerare gli atti come attività di gruppo (sentenza
2C_898/2010 consid. 2.3.3).
2.5 L'art. 6 DPA prevede che se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di
una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una
ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o
altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le
disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (cpv.
1). Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata
che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico,
omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante
ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per
l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2).
2.6 In concreto e in sostanza, A. contesta sia l'esistenza di un gruppo di società,
costituito da B. C. SA e B. D. LLC, sia il calcolo dei volumi delle transazioni
effettuate da quest'ultime nel periodo preso in esame dal DFF per definire
l'infrazione alla vLBVM.
2.6.1 B. C. SA, attualmente in liquidazione e oggetto di una procedura fallimentare, è
stata costituita il 31 maggio 1994, con sede a Paradiso. Dal 3 giugno 2003 il suo
scopo societario era, tra l'altro, la gestione patrimoniale, la consulenza negli
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investimenti, in particolare la consulenza concernente l'acquisto e la vendita di
valute estere, titoli, materie prime e metalli preziosi, ogni transazione o ordine di
borsa nonché i relativi servizi finanziari (v. FINMA pag. A 127). Azionisti della
società erano G., in misura del 95%, e l'imputato, in misura del 5% (v. FINMA pag.
A 163). F., precedentemente amministratore unico della società, titolare della H.
SA a Lugano, ne è divenuto presidente del consiglio di amministrazione dal 30
dicembre 1998. I. è membro del consiglio di amministrazione dal 30 dicembre 1998
unitamente a J., il quale ha assunto tale funzione il 22 febbraio 2001 e che nel
2002 era pure azionista di maggioranza (v. FINMA pag. B 2), mentre l'imputato ne
era il direttore esecutivo a far tempo dall'8 febbraio 2000 (v. FINMA pag. A 211 e
A 125-127).
B. D. LLC, succursale di Paradiso, ma con sede a Bellaire (Texas/USA), anch'essa
in liquidazione ed oggetto di una procedura fallimentare, è una società a garanzia
limitata di diritto del Texas costituita il 22 settembre 1999 dalla H. SA (v. FINMA
pag. A 88-89, 160). "Managers" della società, con firma collettiva a due, erano F.
ed A. Unico socio della società è la K. Ltd, Tortola (BVI), riconducibile a G. (v.
FINMA pag. A 160).
E. Inc., con sede formale a Panama, è una società di diritto panamense costituita
l'8 luglio 2005 e avente quale scopo ogni atto consentito dalla legge panamense
alle società anonime. Azionista unico della società è G., mentre F. e l'imputato
beneficiavano di una procura generale per agire in vece della società e ne erano
gli amministratori di fatto (v. FINMA pag. A 178).
Ora, quanto precede permette innanzitutto di constatare che gli organi dirigenti
delle tre società erano composti in pratica dagli stessi soggetti, tra cui A. Tutte e
tre le società appartenevano in definitiva a G. Gli atti dell'incarto e l'istruttoria
dibattimentale hanno permesso di evidenziare che l'attività di intermediazione
mobiliare, effettuata esclusivamente da B. C. SA e B. D. LLC, era sostanzialmente
svolta dal medesimo personale, composto da quattro operatori dediti al mercato
obbligazionario e due attivi sul mercato azionario (v. TPF 5.930.003 e 006). Come
dichiarato in aula dal teste L., incaricato d'inchiesta nell'ambito della procedura
sfociata nella decisione della FINMA del 24 giugno 2010 (v. lett. A supra), gli
operatori concludevano le loro operazioni al telefono, allestendo poi delle "fiches"
che non erano divise per società. Era poi il direttore di sala, A., che attribuiva la
singola operazione ad una o all'altra società (v. TPF 5.930.013). B. C. SA e B. D.
LLC svolgevano la medesima attività, ossia il commercio di valori mobiliari
essenzialmente per conto proprio (v. FINMA pag. A 209-210 e 190-192; DFF 30
pag. 29; TPF 5.930.007), mentre il ruolo di E. Inc. era quello di fungere da
piattaforma per la ridistribuzione degli utili di B. D. LLC (v. FINMA pag. A 177 e
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DFF 21 pag. 11). Di rilievo anche il fatto che la gestione dell'attività corrente e
amministrativa era comune. B. D. LLC ha infatti utilizzato la struttura operativa e di
back office di B. C. SA (v. FINMA pag. A 287), facendo soprattutto capo ai servigi
di H. SA, fiduciaria di cui F. era titolare. Gli atti dell'incarto ed i dibattimenti hanno
peraltro fatto emergere l'importante ruolo di quest'ultimo (v. TPF 5.930.003 e seg.)
nell'organizzazione e nell'attività delle varie società coinvolte. Spesso a fianco di
A. negli organi e nella gestione delle stesse (v. TPF 5.930.014), egli ha messo a
disposizione di quest'ultime dipendenti di H. SA (v. FINMA pag. A 20-22 e 166;
TPF 5.930.017 e segg.), soprattutto per la gestione della contabilità (v. TPF
5.930.012). Ad un certo punto, all'entrata della sede di B. C. SA, a Paradiso,
figurava persino la targhetta di H. SA (v. FINMA pag. A 212; TPF 5.930.015). Come
pertinentemente evidenziato dal DFF nella sua decisione penale del 22 settembre
2014, l'interconnessione tra le varie società coinvolte è pure testimoniata da
documenti rinvenuti nei computer di B. C. SA scansionati firmati da F. e
dall'imputato a nome di B. D. LLC e/o E. Inc. o destinati a B. D. LLC.
Documentazione bancaria e anche conferme su operazioni su titoli della B. D. LLC
sono state recapitate alla sede di B. C. SA (v. FINMA pag. A 151-152 e 317-335).
Le richieste trasmesse dall'imputato nel febbraio 2008 alla banca M. e alla N. SpA
di Milano riguardante l'apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli
menzionano espressamente sia B. C. SA che B. D. LLC (v. FINMA pag. 147-150).
Analoghe constatazioni vanno fatte per il preannunciato invio di documentazione
di apertura che a giugno 2007 la banca AA. SpA avrebbe effettuato sia per B. C.
SA che per B. D. LLC (v. FINMA pag. A 146). Verso terzi le due società apparivano
spesso come un'unica entità; la banca O. di Ginevra aveva ad esempio affermato
di avere eseguito cinque operazioni con B. C. SA, le quali erano tuttavia registrate
nel sistema operativo di B. D. LLC (v. FINMA pag. 157 e 214). Negli uffici di B. C.
SA è anche stata ritrovata della carta intestata unicamente con il logo "B.", che
veniva utilizzata per la corrispondenza di B. D. LLC (v. FINMA pag. A 214 e 146-
156). Sintomatico risulta essere un ordine di addebito trasmesso alla banca P.,
sottoscritto per B. D. LLC da F. e dall'imputato con la dicitura "N.B.: Come
ordinante specificare solo B." (v. FINMA pag. A 156).
Sulla base di tutti questi elementi, occorre concludere che B. C. SA, B. D. LLC ed
E. Inc. costituivano effettivamente un gruppo e le loro attività legate al commercio
di valori mobiliari dovevano essere considerate assieme dal punto di vista
dell'adempimento delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte
della FINMA, segnatamente per quanto riguarda il limite di 5 miliardi di cui al n. 23
Circ. 98/2.
2.6.2 L'inchiesta ed il dibattimento hanno permesso di stabilire e confermare che B. C.
SA e B. D. LLC effettuavano il commercio di valori mobiliari a titolo professionale,
- 12 -
a breve scadenza ed essenzialmente per proprio conto, essendo esse attive
nell'acquisto e nella vendita di titoli obbligazionari e azionari con controparti
istituzionali (v. FINMA pag. 209-210; DFF 30 pag. 29; TPF 5.930.007). Lo scopo
era quello di generare utili grazie alle variazioni del corso dei titoli.
Il quesito centrale relativo alla vicenda qui in esame è sapere se B. C. SA e B. D.
LLC considerate come gruppo (v. consid. 2.6.1 supra) hanno superato con la loro
attività di commercio di valori mobiliari il limite di 5 miliardi di franchi previsto dalla
Circ. 98/2. Occorre innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto affermato
dal difensore dell'imputato, tale circolare, la cui validità è stata implicitamente
confermata dal Tribunale federale (cfr. sentenza 2C_898/2010 consid. 2.1; DTF
136 II 43 consid. 4.1), è senz'altro applicabile in concreto, nel rispetto del principio
della legalità. Determinanti in concreto sono gli elementi emersi mediante il
"rapporto degli incaricati d'inchiesta all'attenzione della autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)" del 31 agosto 2009 stilato dagli avv. L. e
Q. nell'ambito della procedura amministrativa a carico di B. C. SA, B. D. LLC ed E.
Inc. (v. FINMA pag. A 169-224). Il metodo di calcolo dei volumi è stato riassunto in
udienza dibattimentale dal teste L., il quale ha spiegato che per le due società sono
state adottate delle metodologie diverse (v. TPF 5.930.012 e seg.). B. C. SA, a
differenza di B. D. LLC, disponeva di una normale contabilità, ciò che ha facilitato
la ricostruzione di tutte le operazioni. Ad ogni modo, entrambe le società in esame
disponevano di un software mediante il quale l'addetto al back-office, dopo aver
concluso le operazioni (per telefono, fax o altro), registrava diverse informazioni ad
esse relative, quali il prezzo di acquisto o vendita, il tasso di cambio applicato, la
valuta, ecc. Si trattava in pratica di un sistema operativo paragonabile al giornale,
che registrava tutte le operazioni, con la differenza che per quelle relative a B. C.
SA, F. effettuava un controllo tra operazioni e contabilità. Per B. C. SA, le
operazioni registrate nel sistema operativo e la contabilità collimavano. Per B. D.
LLC sono pure stati trovati i dati relativi alle operazioni effettuate, ma non nel server
utilizzato da tutti i computer di B. C. SA. Essi si trovavano in un computer portatile
distaccato dal server, computer che al momento delle perquisizioni effettuate dalle
autorità penali ticinese – le quali, all'epoca, conducevano un procedimento penale
per appropriazione indebita, amministrazione infedele e altri reati a carico di
svariate persone coinvolte nella vicenda qui in esame, perseguimento poi delegato
all'Italia – si trovava negli uffici di H. SA. In tale computer gli incaricati d'inchiesta
hanno trovato lo stesso sistema operativo di B. C. SA con una moltitudine di
registrazioni, ma non sono riusciti a ricostruire la contabilità di B. D. LLC. Essi sono
riusciti tuttavia a confrontare, con prove a campione su larga scala, le registrazioni
delle operazioni con gli estratti bancari sequestrati dalle autorità penali,
constatandone la coincidenza, ciò che ha reso i dati informatici affidabili. Essi sono
quindi giunti alla conclusione che il sistema informatico conteneva tutte le
- 13 -
operazioni effettuate da B. D. LLC. In definitiva, gli incaricati d'inchiesta hanno
avuto tutti i dati reali ed effettivi necessari per il calcolo dei volumi delle operazioni
effettuate da B. C. SA e B. D. LLC. In realtà, tali dati non sono stati contestati dalla
difesa, la quale ha piuttosto censurato il fatto che l'autorità abbia sommato gli
importi relativi all'acquisto e alla vendita dei medesimi titoli intervenuti lo stesso
giorno (cosiddette operazioni "intraday"). Ora, la Circ. 98/2 è chiara su questo
punto: "Per il calcolo della cifra d'affari ci si basa per le operazioni effettuate a
contanti come pure per le operazioni su derivati sui corsi pagati rispettivamente
realizzati". È la logica stessa del concetto di cifra d'affari che impone di ragionare
in termini di volumi lordi e quindi di sommare tutte le operazioni, di acquisto e di
vendita, indistintamente. Il pericolo potenziale per il buon funzionamento del
mercato è proprio dato dal volume globale dei titoli commerciati. La dottrina
conferma questa logica, affermando che "en prenant en considération les chiffres
des volumes globaux des marchés, la Commission (l'allora Commissione federale
delle banche, in seguito CFB) a fixé la limite de l'assujettissement à 5 milliards de
francs; il s'agit du volume annuel brut; les opérations de vente et d'achat sont ainsi
à comptabiliser deux fois" (v. J.-B. ZUFFEREY/A. BIZZOZZERO/L. PIAGET, Qui est
négociant en valeurs mobiliers?, Losanna 1997, § 4 punto 5.2 cifra 4). Nella
medesima direzione si inserisce la testimonianza rilasciata sia dall'avv. L. (v. TPF
5.930.013) che da F. (v. TPF 5.930.018). Questa era del resto la posizione di F.
anche il 25 giugno 1999, quando in un incontro avuto dalla direzione di B. C. SA
con la sua società di revisione, alla quale ha partecipato anche l'imputato (v. TPF
5.930.004), è stato constatato, sulla base dei dati contabili degli ultimi mesi, che la
società aveva probabilmente raggiunto il volume di 5 miliardi di franchi e che
occorreva dunque domandare l'autorizzazione alla CFB (v. FINMA pag. A 111). F.
ha chiaramente affermato in aula che la sua posizione in proposito era anche la
posizione della società (v. TPF 5.930.018). Ciò risulta essere anche logico, visto
che la discussione avvenuta in seguito tra la direzione di B. C. SA e la CFB a Berna
doveva per forza basarsi su dati chiari e conosciuti sia da F. che da A. F. avrebbe
ripetutamente parlato con tutti della questione dell'eventuale superamento della
soglia dei 5 miliardi di franchi, anche con gli operatori, per cui la problematica
doveva essere conosciuta da tutti (v. ibidem).
Ciò detto, gli incaricati d'inchiesta, con l'aiuto di R., consulente informatico di B. C.
SA, hanno potuto inserire in una tabella excel tutte le operazioni effettuate da B.
C. SA e B. D. LLC, per sé e per terzi, registrate nel sistema operativo (v. FINMA
pag. A 219-220 e tabelle su CD sub. DFF 30 pag. 29). Filtrando tutte le transazioni
che tali società hanno effettuato per conto proprio e sommando gli importi degli
acquisti e delle vendite indicati nella colonna "totale contabile CHF" il DFF ha
ottenuto i seguenti importi:
- 14 -
2007 2008
B. C. SA CHF 3'719835'195.95 CHF 3'739'739'146.85
B. D. LLC CHF 2'553'448'804.30 (EUR
1'554'450'257.39 al cambio
medio annuale fiscale di
1.64267)
CHF 15'609'264'497.60 (EUR
9'828'781'931.62 al cambio
medio annuale fiscale di 1.58666
= CHF 15'594'935'139.60 e USD
13'231'293.02 al cambio medio
annuale fiscale di 1.08299 =
CHF 14'329'358.02)
Totale CHF 6'273'284'000.25 CHF 19'349'003'644.64
I calcoli che hanno permesso di giungere ai suddetti importi sono stati vagliati da
questa Corte, che ne ha constatato l'esattezza. Da respingere è in ogni caso la
censura, formulata peraltro in termini generici, senza dimostrare il benché minimo
errore di calcolo o di registrazione delle operazioni, dell'avv. Flückiger, secondo il
quale non essendo stata ritrovata una chiara e ordinata contabilità delle società, le
ricostruzioni dei volumi eseguite per gli anni 2007 e 2008 per entrambe le società
sarebbero non corrette. Come illustrato sopra, la mancanza di una contabilità per
B. D. LLC non ha impedito all'autorità di sommare tutte le operazioni registrate nel
sistema operativo, la cui veridicità è stata controllata, per una grossa parte di esse,
mediante la documentazione bancaria. Il difensore di A. ha anche contestato
l'applicazione di tassi di cambio annuali medi CHF/USD e CHF/EUR; egli ritiene
che si sarebbe invece dovuto tenere conto dei corsi effettivi giornalieri. Questa
Corte ritiene l'utilizzo di tassi medi annuali – i quali sono stati calcolati facendo una
media dei tassi di cambio effettivamente applicati nel 2007 e nel 2008 – corretto e
giustificato, anche perché il calcolo proposto dal difensore dell'imputato, ancorché
attuabile, avrebbe un'influenza minima sulla sostanza degli importi di cui sopra,
entrambi ampiamente al di sopra della soglia di 5 miliardi di franchi.
In definitiva, vi è da constatare che B. C. SA e B. D. LLC hanno chiaramente
superato, a partire dal 2 novembre 2007 sino al 22 dicembre 2008, il volume di 5
miliardi di franchi relativo alle operazioni di compravendita in valori mobiliari per
conto proprio, soglia a partire dalla quale esse avrebbero dovuto richiedere
un'autorizzazione giusta l'art. 40 lett. b vLBVM (v. DFF 31 pag. 1-165).
2.6.3 A. sostiene di avere avuto ed espletato nelle società coinvolte solo compiti
amministrativi. Di nessuna rilevanza sarebbe il titolo di direttore attribuitogli, non
avendo egli un'effettiva carica decisionale. Gli atti compiuti dalle società non
- 15 -
potrebbero, a suo dire, essergli imputati ed ascritti direttamente nella sua veste
d'impiegato. Nemmeno potrebbe essere ritenuta l'ipotesi di complicità.
La responsabilità dell'imputato giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 DPA è palese. In qualità di
direttore di B. C. SA nonché manager di B. D. LLC egli era responsabile in prima
persona dell'attività operativa di queste società, circostanze che non ha
sostanzialmente disconosciuto in sede d'interrogatorio (v. TPF 5.930.003-004,
008). Egli dirigeva il team di operatori che effettuavano le operazioni di borsa,
controllava e visionava la loro attività ed aveva accesso alle registrazioni delle
transazioni (fiches). Ai fini dell'obbligo di assoggettamento è irrilevante che le
operazioni siano state svolte personalmente dall'imputato o dagli operatori di
borsa.
2.6.4 In conclusione, si constata che gli elementi oggettivi dell'art. 40 lett. b vLBVM sono
realizzati.
2.7 Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo
compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La coscienza esatta affinché
l'intenzione sia data implica unicamente che l'autore conosca gli elementi oggettivi
costitutivi del reato; poco importa se egli conosce o meno la natura illecita o il
carattere punibile del suo comportamento (DTF 104 IV 175 consid. 4a). L'art. 13
cpv. 1 CP prevede che chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea
delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è
favorevole.
2.7.1 L'imputato contesta l'esistenza del dolo. Egli non avrebbe avuto conoscenza
dell'effettivo volume delle transazioni e nemmeno dunque del superamento di
eventuali soglie esistenti. A suo dire, anche l'esame della tempistica posta alla
base della decisione penale non sarebbe conforme ai propri assunti: ammesso e
non concesso che la soglia di fr. 5 miliardi fosse stata superata nel 2008, le società
avrebbero dovuto richiedere l'autorizzazione una volta chiusi i bilanci (il termine
legale del 30 giugno dell'anno successivo) dai quali emergeva la cifra d'affari e
dunque attivarsi con la richiesta non prima del secondo semestre 2009. Egli non
avrebbe mai saputo di alcun superamento di cifra d'affari e avrebbe confidato che
l'amministratore F. (come anche i revisori S. e T.) operasse in conformità
all'ordinamento legale.
2.7.2 Contrariamente a quanto asserito, A. era tenuto costantemente al corrente dei
volumi relativi alle operazioni effettuate da B. C. SA e B. D. LLC (v. TPF 5.930.005-
006). Già nel 1999 gli organi direttivi delle società, tra cui l'imputato, si erano resi
- 16 -
conto della problematica di un eventuale superamento del limite legale di 5 miliardi
e si erano attivati presso l'allora CFB per una procedura di assoggettamento (v.
FINMA A 111; TPF 5.930.004; v. consid. 2.6.2 supra). A. era d'altronde
cofirmatario sia della richiesta di autorizzazione mandata il 2 aprile 2002 alla CFB,
sia della successiva lettera con la quale si era rinunciato a tale richiesta (v. FINMA
pag. B 1-5). L'imputato ha infatti affermato che in seguito all'evoluzione negativa
dei mercati il volume d'affari delle società si era ridotto dopo il 2001 (v. TPF
5.930.004-005), rendendo superflua la richiesta di autorizzazione. Valutando le
prove raccolte in fase istruttoria e le dichiarazioni dell'imputato e dei testi in fase
dibattimentale, la Corte è giunta alla conclusione che l'imputato sapeva che il
volume delle transazioni aveva superato la soglia di fr. 5 miliardi negli anni 2007 e
2008; conscio del superamento di questa cifra, egli ha volontariamente continuato
ad operare senza la necessaria autorizzazione sino al decisivo intervento
dell'autorità a fine dicembre 2008. Di rilievo a tal proposito risulta anche essere il
messaggio di posta elettronica inviato il 20 febbraio 2008 da A. a U., della banca
M., per quanto concerne l'apertura di conti bancari per B. C. SA e B. D. LLC (v.
FINMA pag. A 150). In tale messaggio egli ha informato la banca che
"indicativamente le operazioni sull'obbligazionario potrebbero essere in media 5 al
giorno con volumi medi intorno a 30/40 milioni nominali, mentre sull'azionario una
decina di operazioni giornaliere con volumi medi intorno a 1/2 milioni di euro". Ora,
se si moltiplicano tali importi per i giorni di attività della borsa (circa 250), si ottiene
un volume annuo variante tra un minimo di fr. 12 miliardi ed un massimo di 16
miliardi, importi largamente superiori alla soglia di 5 miliardi. La spiegazione
avanzata a questo proposito dall'imputato in aula, ossia che occorreva convincere
la banca a farsi accettare come clienti con un discorso di volumi più alti di quelli
reali, risulta poco credibile, anche perché in seguito il volume relativo al 2008 è
risultato effettivamente molto alto, superando addirittura i 19 miliardi di franchi. Ma
poco credibile risulta essere anche l'affermazione di A., secondo la quale le
società, consce dei volumi alti, si sarebbero annunciate alla FINMA nel corso del
2009 per richiedere l'autorizzazione. Innanzitutto, ciò dimostra che A. era
perfettamente al corrente sia dei volumi superiori al limite di 5 miliardi franchi sia
della necessità di richiedere l'autorizzazione. Inoltre, essendo messo l'imputato
regolarmente al corrente dei volumi relativi alle transazioni (v. TPF 5.930.006), non
si vede perché attendere sino a giugno 2009 per prendere contatto con l'autorità.
Il teste F. ha d'altronde negato che esistesse una volontà di presentare una
richiesta di autorizzazione nel corso del 2009, precisando che ad una tale richiesta
occorre pensare seriamente già quando si raggiunge un volume di 3 o 4 miliardi di
franchi, così da non sforare la soglia dei 5 miliardi (v. TPF 5.930.019).
Va infine aggiunto che, relativamente all'anno 2008 è inoltre da scartare l'ipotesi
dell'errore di diritto, perché anche da un eventuale dimezzamento del volume delle
- 17 -
transazioni risulterebbe comunque una cifra molto superiore al limite di
assoggettamento.
In conclusione, l'imputato ha quindi coscientemente adempiuto gli elementi
costitutivi dell'art. 40 lett. b vLBVM, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre
2008.
3. Pena
3.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita an-
teriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che
venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP
(v. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
3.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve tenere conto dei precedenti
e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena. Il grado
di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui l’autore disponeva:
più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più grave risulta la sua
decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di colpevolezza; e viceversa
(DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; sentenza 6B_547/2008 del 5
agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP
conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale
federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007, consid. 4.2.1, pubblicata in
forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù del nuovo art. 50 CP – che
recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla giurisprudenza (v. Messaggio del
Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21
settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice deve indicare nella sua decisione
quali elementi, relativi al reato ed al suo autore, sono stati presi in considerazione
per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella
commisurazione della pena, facilitandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale
procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad
- 18 -
esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi
citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di
ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (v. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
3.3 A., classe 1960, è cittadino italiano. Egli ha conseguito la maturità liceale di tipo
classico nel 1980. Si è poi iscritto all'Università Statale di Milano, ottenendo la
laurea in giurisprudenza nel 1987. Dal 1994 al 2008 è stato direttore di B. C. SA.
A partire dalle vicende giudiziarie sia in Svizzera che in Italia, ossia dall'inizio del
2009, egli è disoccupato. A livello famigliare, A. è coniugato e padre di due figli,
nati risp. nel 1994 e nel 1997 (v. DFF 22 pag. 16 e segg.; TPF 5.930.002).
A. si è reso colpevole di violazione del vecchio art. 40 lett. b LBVM. Il grado di
colpevolezza è serio. Il fine è puramente egoistico ed è legato alla volontà di non
doversi sottoporre alle specifiche condizioni previste per l'ottenimento
dell'autorizzazione a commerciare in titoli mobiliari al di sopra del volume di affari
di 5 miliardi di franchi. Il comportamento procedurale dell’imputato può essere
soltanto parzialmente valutato positivamente, soprattutto alla luce della mancata
collaborazione con le autorità inquirenti svizzere, avendo egli immediatamente
riparato in Italia dopo l'intervento dell'autorità. Anche in sede dibattimentale, egli
ha cercato di sminuire la sua responsabilità e quindi le sue colpe, attribuendole ad
altri dirigenti delle società e soprattutto a F. Non può giocare nemmeno in suo
favore l'asserita ignoranza della legge.
La situazione personale dell'imputato deve essere valutata neutralmente: il
formulario da lui prodotto davanti al tribunale evidenzia una totale assenza di
reddito e di sostanza ai fini fiscali, circostanza ribadita anche in sede
dibattimentale. L'imputato non ha però addotto di essere nell'impossibilità di far
fronte alla multa comminatagli. Egli si è peraltro avvalso di un avvocato di fiducia
e non ha mai chiesto l'assistenza giudiziaria.
A suo favore va invece ritenuto il tempo trascorso dai fatti in quanto attenuante
specifica giusta l’art. 48 lett. e CP. Al momento dell'emanazione della decisione
impugnata erano già trascorsi 3 anni, 10 mesi e qualche giorno del termine di
prescrizione quadriennale; tenuto conto che da quella data alla sentenza odierna
sono trascorsi ulteriori 5 mesi (durante i quali il termine di prescrizione era
comunque interrotto), si giustifica di ridimensionare leggermente la pena inflitta
mediante la decisione penale del 22 settembre 2014, fissando la stessa a
fr. 20'000.--. Questo importo corrispondente a 1/10 della multa massima
comminabile ai sensi dell'art. 40 lett. b vLBVM appare senz'altro ragionevole e
- 19 -
commisurato alle responsabilità penali e alla colpa dell'imputato nella presente
fattispecie.
4. Spese e ripetibili
4.1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto
salvo l'art. 78 cpv. 4, secondo gli art. 417-428 CPP (v. art. 97 cpv. 1 DPA).
4.2 Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono
continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione delle
spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono
calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale
sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale
federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011 (RSPPF; RS 173.713.162).
L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la sua applicabilità alle cause
pendenti al momento della sua entrata in vigore
4.3 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla
polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione;
essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le
spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le
sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1
CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione
o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o
derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla
una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità penale può dilazionare
la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione
economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP).
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Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa,
del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e
dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa (v. art.
324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all’istruttoria
oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (v. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli
emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve superare 100'000
franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella
composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra 1'000 e 100’000
franchi (art. 7 lett. b RSPPF).
4.4 Nella sua decisione penale del 22 settembre 2014 il DFF, in applicazione degli art.
94 e 95 DPA nonché dell'art. 7 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 25 novembre 1974
sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), ha fissato
a fr. 4'180.-- le spese procedurali (fr. 4'000.-- per la tassa di decisione e fr. 180.--
per la tassa di stesura), mettendo tale importo a carico del condannato. Questa
Corte ritiene l'importo fissato ragionevole e adeguato al lavoro profuso dal DFF e
va quindi confermato; esso rispetta inoltre i parametri fissati dall'art. 6 cpv. 4
RSPPF riguardante gli emolumenti riscossi nella procedura preliminare.
4.5 L'emolumento legato all'attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--. I disborsi
derivanti dalla fase dibattimentale riguardano esclusivamente le indennità versate
ai testimoni nonché le loro spese di trasporto, di vitto e di alloggio e ammontano a
fr. 114.60 (fr. 54.-- per il teste F. e fr. 60.60 per il teste L.). In totale, le spese davanti
al TPF ammontano quindi a fr. 2'114.60.
4.6 Visto l'esito del procedimento, le spese procedurali complessive di fr. 6'294.60
sono messe a carico del condannato.
- 21 -
La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuto autore colpevole d'infrazione all'art. 40 lett. b LBVM, nella
versione vigente fino al 31 dicembre 2008.
2. Egli è condannato ad una multa di fr. 20'000.--.
3. Le spese procedurali di fr. 6'294.60, composte da fr. 4'180.-- relativi alla procedura
davanti al Dipartimento federale delle finanze e fr. 2'114.60 concernenti quella
davanti al Tribunale penale federale, sono messe a suo carico.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
Ministero pubblico della Confederazione, Signor Marco Abbühl, Sostituto del Capo del
Servizio giuridico
Dipartimento federale delle finanze, Signor Bruno Dorner, Sostituto del Capo del
Servizio giuridico
Avv. Yves Flückiger (difensore di A.)
- 22 -
Dopo la crescita in giudicato la sentenza sarà comunicata al Ministero pubblico della
Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale delle finanze, autorità
quest'ultima incaricata dell'esecuzione (art. 90 DPA).
Rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della
sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una
sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2
CPP).
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 21 aprile 2015
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