Sentenza del 5 aprile 2016
Corte penale
Composizione
Giudice penale federale supplente Claudia Solcà,
Giudice unico,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Alfredo Rezzonico,
contro
1. A., difeso dall'avv. d'ufficio Renato Cabrini,
2. B., difeso dall'avv. d'ufficio Carlo Borradori,
3. C., difeso dall'avv. d'ufficio Cesare Lepori.
Oggetto
Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2014.43
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Fatti:
A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in
seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria
(denominata "D.") nei confronti di E., F. ed ignoti per i titoli di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), organizzazione
criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (D. 8/9/11, doc.
MPC 01-00-0001). Dall’11 aprile 2003 si sono susseguite diverse estensioni
delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, riguardanti sia il novero delle
ipotesi di reato sia quello degli indagati. In particolare, il 22 novembre 2004
l’inchiesta è stata estesa a A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter
CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup) e
infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) nonché, il 13 dicembre
2005, per titolo di infrazione alla legge federale sul materiale bellico (art. 33 e
segg. LMB) (D. 11, doc. MPC 01-00-0002/0011). Con la medesima decisione
del 13 dicembre 2005 l’inchiesta è stata estesa a B. per titolo di organizzazione
criminale (art. 260ter CP) ed infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti (LStup) (D. 8, doc. MPC 01-00-0002/0009). Il 4 aprile 2005,
l’inchiesta era pure stata estesa a C. per titolo di organizzazione criminale (art.
260ter CP) ed infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
(LStup) (D. 9, doc. MPC 01-00-0002/0003).
B. In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all’Ufficio dei giudici istruttori
federali richiesta di apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di 42
soggetti, fra i quali i qui imputati (D. 8, doc. MPC 01-00-0010/0074; D. 9,
doc. MPC 01-00-0004/0068; D. 11, doc. MPC 01-00-0012/0076).
C. Reputato raggiunto lo scopo dell’istruzione preparatoria aperta il 7 aprile 2006
(D. 8, doc. MPC 01-00-0075/0084; D. 9, cl. 1 pag. 01-00-0069/0078; D. 11,
doc. MPC 01-00-0077/0086) con decisione dell’8 giugno 2010 il Giudice
istruttore federale (di seguito: GIF) ne ha decretato la chiusura (D. 8/9/11,
doc. MPC 03-03-0001 e seg.) trasmettendo nel contempo il suo rapporto finale,
datato anch’esso 8 giugno 2010, al MPC (D. 8/9/11, doc. MPC 03-03-
0003/0178).
D. Il 27 novembre 2008 il GIF ha inoltre esteso il procedimento nei confronti di A.
al reato di furto (art. 139 n. 1 CP) (D. 11, doc. MPC 01-00-0087). Con decreto
del 6 settembre 2011, il MPC ha abbandonato il procedimento avviato nei
confronti di A. per i titoli di furto (art. 139 n. 1 CP), infrazione alla legge federale
sulle armi (art. 33 LArm) e infrazione alla legge federale sul materiale bellico
(art. 33 e segg. LMB) (D. 11, doc. MPC 03-01-0001/0004).
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E. Con atto d’accusa del 20 ottobre 2011 il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di
tredici persone, tra cui E., B., F., A., G. e C.) per titolo di organizzazione
criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, di ripetuta infrazione aggravata alla LStup
ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico segnatamente di E., B., G. e
C.) e di altri reati tra cui il ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi
dell’art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP a carico di E. e di altri coimputati (D. 8/9/11,
doc. MPC 04-00-0001/0150). Questa procedura è stata aperta e condotta dal
Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2011.23.
F. Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP) la Corte penale del Tribunale
penale federale (di seguito: CP-TPF) ha constatato violazioni del principio del
contraddittorio e del diritto di partecipazione all'assunzione della prova; di
conseguenza, con ordinanza del 28 febbraio 2012 (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-
0151/0169), ha sospeso il procedimento SK.2011.23 e rinviato l’accusa al
pubblico ministero.
G. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, inoltrato il medesimo giorno alla CP-
TPF, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio dei medesimi tredici imputati per
titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e ripetuta infrazione
aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup nonché
(unicamente a carico di terzi coimputati) di ripetuto riciclaggio di denaro
aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1, 2 e 3 CP, ripetuta infrazione aggravata
alla LMB ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 LMB, ripetuta infrazione aggravata alla
LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 e 22b LArm, di usura ai sensi dell’art. 157
n. 1 CP, ripetuta falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP
(D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-0170/0344). Questa procedura è stata condotta
dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2013.31.
H. Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP) la CP-TPF ha nuovamente
constatato violazioni procedurali (segnatamente la mancata conformità alle
normative legali e giurisprudenziali delle modalità di traduzione/trascrizione
delle intercettazioni telefoniche e ambientali assunte dalla Polizia giudiziaria
federale [di seguito: PGF] a partire dal 2002 e, per quanto attiene alle attività
svolte su suolo italiano, dal Nucleo operativo del Corpo dei carabinieri di
I-Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, Raggruppamento operativo
speciale [ROS]). La CP-TPF ha pertanto rinviato una seconda volta l’accusa al
pubblico ministero (D. 8/9/11, doc. MPC 04-00-0345/0366).
I. Con decreti del 13 maggio 2014 e del 9 settembre 2014 il MPC ha
abbandonato il procedimento avviato nei confronti di B., di C. e di A. per titolo
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di organizzazione criminale (art. 260ter CP) (D. 8/9, doc. MPC 03-01-
0001/0005; D. 11, doc. MPC 03-01-0005/0009). Con separati decreti del 28
maggio 2014 e del 9 settembre 2014, il MPC ha disgiunto i procedimenti
relativi a A., B. e C. dal procedimento principale D., assegnando a tali
procedimenti i riferimenti SV.14.1266-RA (A., D. 11), SV.14.1258-RA (B., D. 8)
e SV.14.1264-RA (C., D. 9) (D. 8/9/11, doc. MPC 03-02-0001/0003).
J. In data 21 novembre 2014 il MPC ha promosso l'accusa per titolo di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti dinanzi al Tribunale penale
federale nei confronti di B., per avere ricevuto a Zurigo un quantitativo di 300
grammi di cocaina, quantitativo successivamente trasportato in Ticino per
essere in seguito ceduto a terzi, agendo come membro di una banda, e nei
confronti di C., per avere ricevuto, trasportato, depositato e detenuto un
quantitativo complessivo di 190 grammi di cocaina, agendo come membro di
una banda. La CP-TPF ha aperto tali procedimenti sotto i numeri di rubrica
SK.2014.43 (D. 8; SK.2014.43, cl. 1 pag. 100.001 e segg. per B.) e
SK.2014.44 (D. 9; SK.2014.44, cl. 1 pag. 100.001 e segg. per C.). L’11
dicembre 2014, il MPC ha pure promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale
federale nei confronti di A. per il medesimo titolo di reato, per avere in diverse
località della Svizzera, ricevuto, ceduto, trasportato, importato e alienato un
quantitativo pari a un minimo di 1’260 grammi fino a un massimo di 1'580
grammi di cocaina, agendo come membro di una banda. La CP-TPF ha aperto
tale procedimento sotto il numero di rubrica SK.2014.48 (D. 11; SK.2014.48,
cl. 1 pag. 100.001 e segg.).
K. Nella preparazione del dibattimento il MPC ha provveduto, su invito del
Presidente della CP-TPF, a trasmettere gli atti della causa disgiunta in forma
cartacea e su supporto informatico (SK.2014.43/44, cl. 1 pag. 110.005 e segg.;
SK.2014.48, cl. 1 pag. 110.003 e segg.).
L. Con avvisi di entrata del 23 gennaio 2015 il Presidente della CP-TPF ha
attribuito i tre incarti SK.2014.43, SK.2014.44 e SK.2014.48 a questo Giudice
unico (SK.2014.43/44/48, cl. 1 pag. 160.001 e seg.).
M. Con decreto del 15 ottobre 2015, gli incarti SK.2014.43, SK.2014.44 e
SK.2014.48 sono stati congiunti ed è stato deciso che sarebbero stati condotti
sotto il riferimento SK.2014.43 (SK.2014.43, cl. 1 pag. 970.001 e segg.).
N. Il MPC ha in seguito trasmesso al Tribunale copia del decreto d’abbandono nei
confronti di C. per titolo di riciclaggio di denaro, riferito ad una separata
procedura penale (SK.2014.43, cl. 1 pag. 140.001 e segg.). La CP-TPF ha
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inoltre acquisito, d’ufficio, gli estratti dei casellari giudiziali svizzeri ed italiani
relativi ai tre imputati (SK.2013.43, cl. 1 pag. 221.001 e segg., pag. 222.001 e
segg., p. 223.001 e segg.) nonché il verbale di interrogatorio in qualità di
testimone del Maresciallo aiutante H. dell’8 settembre 2015, sentito nell’ambito
della separata procedura penale SK.2014.42 (SK.2014.43, cl. 1 pag. 291.001 e
segg.).
O. Con decreto del 4 febbraio 2016 (SN.2016.1) il Giudice unico ha estromesso
l’accusatore privato I. dal presente procedimento.
P. Con decreto di pari data, il Giudice unico ha pure deciso l’acquisizione agli atti
dei seguenti documenti trasmessi dal MPC il 10 novembre 2015:
la lista delle intercettazioni telefoniche e ambientali di cui il MPC ha chiesto
l'ascolto durante il dibattimento (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.006-009);
i decreti di convalida e di proroga delle seguenti intercettazioni ambientali e
telefoniche trasmessi dalle Autorità italiane (SK.2014.43, cl. 2 pag.
510.010-340):
J. – intercettazione ambientale nell'autovettura targata 1. (RIT 281/03);
J. – intercettazione telefonica sull'utenza n. 2. (RIT 380/02);
K. – intercettazione ambientale nell'autovettura targata 3. (RIT 155/03);
K. – intercettazione telefonica sull'utenza n. 4. (RIT 119/03);
Indice generale scatole contenenti i RIT effettuato dalla DDA di Milano;
i seguenti documenti (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.341 e segg.):
Rapporto della Polizia giudiziaria federale del 28 giugno 2005 – "Synthèse
des résultats – Analyses ADN sur mégots de cigarette" (SK.2014.43, cl. 2
pag. 510.341-366);
Risultati dell'analisi del capello del 12 luglio 2005 (SK.2014.43, cl. 2
pag. 510.367 e seg.);
Rapporti IPS inerenti i reperti sequestrati a C.:
"Recherche de stupéfiants sur des pièces saisies" del 5 agosto 2005
(SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.369-371);
"Rapport d'expertise" del 26 luglio 2005 (SK.2014.43, cl. 2
pag. 510.372-380);
Perizia dell'ESC di Losanna inerente le impronte digitali presenti sui reperti
sequestrati a C.:
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"Recherche e traces digitales sur des pièces saisies" del 23 agosto
2005 (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.381-383) ;
"Avis d'expert" del 16 agosto 2005 (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.384-
386).
Q. I pubblici dibattimenti, in presenza di tutti gli imputati, hanno avuto luogo in
data 21 e 22 marzo 2016.
R. In occasione dei pubblici dibattimenti, con l’accordo di tutte le parti sono stati
assunti agli atti (SK.2014.43, cl. 3 pag. 925.001 e segg.):
- il certificato del datore di lavoro di A., datato 18 marzo 2016 (SK.2014.43,
cl. 3 pag. 925.001);
- il rapporto della PGF del 18 marzo 2016 relativo all’incendio del ristorante
L. (SK.2014.43, cl. 3 pag. 925.002-003);
- ulteriore documentazione relativa alla situazione personale e patrimoniale
dei tre coimputati (SK.2014.43, cl. 3 pag. 925.004-029 per B.,
pag. 925.030-032 per A., pag. 925.033-035 per C.);
- la trascrizione della sorveglianza ambientale N.O.R.M. Compagnia
Carabinieri di Luino del 24 novembre 2003 alle ore 00:49 (SK.2014.43,
cl. 3 pag. 925.125-127);
- la trascrizione della sorveglianza ambientale N.O.R.M. Compagnia
Carabinieri di Luino del 22 luglio 2003 alle ore 21:23 (SK.2014.43, cl. 3
pag. 925.128-130).
S. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni.
S.1 Il MPC chiede di dichiarare (SK.2014.43 cl. 3 pag. 920.008 e 925.086):
1. l'imputato B. autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 2002, e di condannarlo a
una pena detentiva di 7 (sette) mesi, con la sospensione condizionale per
un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. l'imputato A. autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti, reati realizzati dal 2001 fino al 2002, e di condannarlo a
una pena detentiva complementare di 9 (nove) mesi, con la sospensione
condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni;
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3. l'imputato C. autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti, reati realizzati dal 2003 fino al 2004, e di condannarlo a
una pena detentiva di 5 (cinque) mesi, con la sospensione condizionale
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Il MPC ha inoltre chiesto la confisca:
- degli oggetti elencati alla posizione 2 (7 bossoli [5 x calibro 9 mm para, 1 x
calibro .45 ACP, 1 x calibro .30-30 WIN) e 21 (5 coltelli + 1 taglierino) del
punto 3 dell'atto di accusa emanato nei confronti di C. (SK.2014.44 cl. 1
pag. 100.004).
Il MPC ha infine postulato per ciascun imputato la presa a carico delle spese
del procedimento per complessivi fr. 152’418.32, nonché delle spese del
procedimento dinanzi alla CP-TPF (SK.2014.43 cl. 3 pag. 925.087).
S.2 La difesa dell'imputato B. ha formulato le seguenti conclusioni:
- l'assoluzione da tutte le imputazioni di cui all'atto di accusa del
21 novembre 2014 (SK.2014.43 cl. 3 pag. 925.088-096).
S.3 La difesa dell'imputato A. ha formulato le seguenti conclusioni (SK.2014.43 cl.
3 pag. 925.097-108):
- la riduzione massiccia dei quantitativi di sostanza psicotropa indicata
nell’atto di accusa;
- l’applicazione delle attenuanti generiche ai sensi dell’articolo 47 CPS;
- l’applicazione della scemata responsabilità ex articolo 19 CPS e
dell’articolo 19 cpv. 3 lett. b LStup, quale attenuante specifica;
- la riduzione della pena postulata dall’accusa e manifestamente messa a
beneficio della sospensione condizionale;
- non si pronuncia in merito al periodo di prova e si rimette a proposito al
prudente giudizio della Corte.
S.4 La difesa dell'imputato C. ha formulato le seguenti conclusioni (SK.2014.43
cl. 3 pag. 925.109):
- il proscioglimento di C. dall’accusa di ripetuta infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti;
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- il riconoscimento di un indennizzo per le spese sostenute ai fini di un
adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali corrispondente alla nota
professionale del legale per l’importo complessivo di franchi 55’327.60;
- il riconoscimento di un indennizzo a titolo di torto morale per i 27 giorni
di detenzione preventiva, per complessivi fr. 5'400.--;
- non si oppone alla confisca di quanto richiesto dalla pubblica accusa.
T. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data
5 aprile 2016, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP.
U. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
1. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali:
1.1 La Corte esamina d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142
consid. 2; 2007 165 consid. 1).
Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui,
fra gli altri, all'art. 260ter CP, 305bis CP, nonché i crimini commessi da
un'organizzazione criminale a condizione che siano stati commessi
prevalentemente all'estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro
dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett.
b).
Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero
occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la
componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti
d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto
a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF
130 IV 68 consid. 2.2).
Nel caso di specie, stando all'atto di accusa del 20 ottobre 2011 ed a quello del
29 agosto 2013, all'organizzazione criminale indagata – asseritamente attiva
anche in Svizzera – avrebbero partecipato o sarebbe stata sostenuta dagli allora
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tredici imputati, e ciò in diverse località della Svizzera, in particolare nel Canton
Argovia, nel Canton Zurigo e nel Canton Ticino, nonché in Italia, in Spagna e in
altri Stati europei.
Secondo gli inquirenti questa organizzazione criminale sarebbe stata
caratterizzata dalla commissione di diversi reati, tra cui il riciclaggio di denaro in
diversi Cantoni svizzeri, in Italia ed in Spagna nonché il traffico internazionale di
stupefacenti tra l’Italia e la Svizzera.
Tale giurisdizione rimane acquista, in base al principio della perpetuatio fori di cui
all’art. 26 cpv. 3 CPP, anche se la parte del procedimento che aveva fondato la
competenza viene abbandonata.
In siffatte circostanze, appurata la presenza di elementi di internazionalità e di
intercantonalità in punto ai crimini ascritti all'organizzazione indagata, la
competenza giurisdizionale federale e, di riflesso, della scrivente Corte, è data. Del
resto, la stessa non è nemmeno stata contestata degli imputati nella presente
procedura.
1.2 Essendo l’inchiesta stata aperta prima del 1° gennaio 2011, la Corte deve inoltre
verificare d’ufficio l’applicabilità del nuovo codice di diritto processuale penale
svizzero (CPP; RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Le disposizioni
transitorie del nuovo codice di procedura penale prevedono, all’art. 448, che “i
procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono
continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non
prevedano altrimenti”; come pure che “gli atti procedurali disposti o eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità”. Secondo
l’art. 449 cpv. 1 CPP, “i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del
presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto,
in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”.
Per quanto attiene specificatamente alla procedura dibattimentale di primo grado,
l’art. 450 CPP stabilisce che se già aperto prima dell'entrata in vigore del CPP, il
dibattimento è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice di primo
grado.
Condizione questa non realizzata nel caso di specie. Pertanto, essendo in
concreto il dibattimento stato aperto il 21 marzo 2016, questo sarà retto dal nuovo
diritto, ossia dal CPP.
1.3 La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto applicabile.
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L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi
commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il
principio della non retroattività della norma penale.
Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2
CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse
prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e
se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento
dell’infrazione.
La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il
nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di
specie (DTF 119 IV 145, consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005
del 24 gennaio 2006, consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il
giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e
stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126
IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare, risulta dall’interazione
tra le norme della parte speciale (in particolare del diritto penale accessorio
“Nebenstrafrecht”) e della parte generale del codice penale (DTF 134 IV 82 consid.
6.2.1).
Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di
quella in vigore, si impone di comparare le differenti sanzioni contemplate nelle
vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di
rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113, consid. 22). Il nuovo diritto trova applicazione
se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato
(principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di
quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale
6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio
dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF
134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del
Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo
senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il
vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per
decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso
risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid.
2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
Misure privative della libertà secondo il vecchio (detenzione e reclusione) ed il
nuovo diritto (pena detentiva), così come la multa e la pena pecuniaria, vanno
considerate qualitativamente equivalenti, nella misura in cui sono pronunciate
senza sospensione condizionale (DTF134 IV 82 consid. 7.2.1).
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Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l'accusa nei confronti
degli imputati sarebbero stati commessi tra il 2001 ed il 2004, dunque sia prima di
importanti modifiche sanzionatorie nel codice penale svizzero che di modifiche agli
elementi costitutivi dell'art. 19 LStup. Nella fattispecie, occorrerà dunque
determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati (v. infra consid. 3).
1.4 Sempre d’ufficio, il Giudice unico ha esaminato la questione dell’utilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Per quanto attiene alla validità formale di tali mezzi di prova, in ambito di
intercettazioni telefoniche (o ambientali) in un idioma straniero o comunque, come
in casu in un dialetto italiano difficilmente comprensibile alla Corte e alle parti, oltre
alla presenza delle necessarie autorizzazioni, il rispetto del diritto di essere sentito
implica che le trascrizioni delle conversazioni siano comprensibili per l'autorità che
le ha ordinate e per il tribunale e che le modalità del loro allestimento siano
descritte nel fascicolo, affinché l'imputato sia in grado di constatare che esse non
presentino vizi di forma. In particolare è necessario menzionare chi ha effettuato la
traduzione, se si tratti o meno di funzionari, conoscere le loro qualifiche
professionali, come pure sapere se queste persone siano state rese attente alle
sanzioni penali previste all'art. 307 CP in caso di falsa constatazione o di falsa
traduzione (DTF 129 I 85 consid. 4.1 e 4.2; sentenza del Tribunale federale
6B_80/2012 del 14 agosto 2012, consid. 1.1; ordinanza del Tribunale penale
federale SK.2013.35 del 15 novembre 2013, consid. 4). Se queste condizioni non
sono adempiute, la trascrizione dell'intercettazione non può essere utilizzata e la
conversazione nell'idioma straniero deve essere nuovamente tradotta e trascritta,
eventualmente in sede di dibattimento (v. più in dettaglio: sentenza del Tribunale
federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1, 2.3 e 2.6; sui doveri ed
obblighi dell'interprete e del traduttore: DAVID EQUEY, L'interprète et le traducteur
dans la procédure pénale, in: SJ 2013 II pag. 413 e segg.).
Nel caso di specie, questo Giudice ha considerato che:
- per quanto concerne le intercettazioni telefoniche ordinate dalle autorità di
perseguimento svizzere, negli atti trasmessi dal MPC al momento della
promozione dell'accusa erano presenti le necessarie autorizzazioni
giudiziarie;
- per le intercettazioni effettuate dalle autorità italiane, con scritto del 10
novembre 2015 il MPC ha trasmesso a questo Giudice, che ne ha in seguito
decretato l’assunzione agli atti, i decreti di convalida e di proroga concernenti
le intercettazioni ambientali e telefoniche esperite in territorio italiano di cui il
pubblico ministero ha chiesto l'ascolto in aula (SK.2014.43, cl. 1 pag.
280.008 e segg.; cl. 2 pag. 510.002 e segg.);
- 12 -
- sotto il profilo delle necessarie autorizzazioni, dove queste sono agli atti,
l'integralità dei mezzi di prova offerti sono dunque pienamente validi ed
utilizzabili nell'ambito del presente procedimento;
- tra queste, le intercettazioni esperite dalle autorità elvetiche che contengono
già una traduzione conforme ai principi elencati pocanzi sono pienamente
utilizzabili, senza che vi sia necessità di riascolto in aula;
- le registrazioni effettuate in Italia con annessa una traduzione in italiano che
non rispetta le condizioni prescritte da dottrina e giurisprudenza,
segnatamente non presentano il nominativo dell'interprete e le modalità con
cui si è proceduto alla traduzione, non potranno, invece, di principio essere
utilizzate, diversamente da quelle il cui contenuto in lingua italiana è stato
semplicemente trascritto (in quanto la conversazione intercettata, il cui
supporto audio era a disposizione delle parti, si è tenuta nel medesimo
idioma della trascrizione).
Durante il pubblico dibattimento, il MPC ha ribadito la richiesta di ascoltare in aula
due intercettazioni ambientali del 24 novembre 2003 e del 22 luglio 2003 ordinate
dalle autorità italiane e acquisite in via rogatoriale. La Corte ha optato, con
l’accordo delle parti, per l’utilizzo in aula delle sole trascrizioni/traduzioni di queste
due intercettazioni ambientali, di cui una copia è stata consegnata in sede di
pubblico dibattimento contemporaneamente a tutte le parti.
Sempre in sede di dibattimento le parti non hanno richiesto ulteriori traduzioni o
trascrizioni delle citate intercettazioni da parte di un interprete né il loro ascolto. Il
Giudice unico ha pertanto indicato che si sarebbe determinato sull’utilizzabilità e
valenza delle citate intercettazioni in sede di sentenza (v. infra consid. 2.2.2).
1.5 Per quanto riguarda la tassazione delle note d’onorario il Giudice unico ha reso
attenti gli imputati ed i loro difensori al fatto che queste ultime includevano anche
prestazioni effettuate durante la parte del procedimento già evasa con i decreti
d’abbandono emanati dal MPC nei confronti di ogni imputato. Il Giudice unico ha
quindi informato i presenti che avrebbe proceduto a tassare le note anche
relativamente alla prestazioni non effettuate dinanzi a questa Corte unicamente
con l’accordo delle parti e ritenuto il preavviso del MPC. Gli imputati ed i loro
difensori si sono dichiarati d’accordo con questo modo di procedere.
1.6 Visto quanto sopra, non avendo le parti sollevato ulteriori questioni pregiudiziali ai
sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP, il Giudice unico ha deciso di entrare nel merito di
tutte le accuse non prescritte e soggette alla propria giurisdizione.
1.7 Giusta l’art. 82 cpv. 1 CPP il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione
scritta se motiva oralmente la sentenza (lett. a) e non pronuncia una pena
- 13 -
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un
trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà
di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione
condizionale di sanzioni (lett. b). Secondo l’art. 82 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo
grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo
domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo (lett. a) oppure se una
parte interpone ricorso (lett. b).
Nel caso di specie non sono state pronunciate pene detentive superiori ai due anni
o misure ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 lett. b CPP (v. dispositivo). Il dispositivo è stato
letto in udienza pubblica il 5 aprile 2016 e la sentenza è stata motivata oralmente
dal Giudice unico conformemente all’art. 82 cpv. 1 lett. a CPP. Unicamente C., con
scritto del 15 aprile 2016, ha dichiarato di voler interporre ricorso ed ha richiesto la
notifica della motivazione scritta (SK.2014.43, cl. 3 pag. 522.005). Un ricorso ai
sensi dell’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP è d’acchito escluso, ritenuto che contro
decisioni della CP-TPF che pongono fine al procedimento è ammesso unicamente
il rimedio ordinario del ricorso al Tribunale federale, che può essere presentato
solo dopo la notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1,
art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). In queste circostanze la sentenza verrà motivata
unicamente per quanto concerne la posizione di C. (v. sentenza del Tribunale
penale federale SK.2010.31 del 18 settembre 2012, consid. 1.1.2), ritenuto, per di
più, che le fattispecie di cui è accusato nulla hanno a che vedere con le fattispecie
di cui sono accusati A. e B. (parzialmente comuni invece ad entrambi).
2. Sulle prove in genere
2.1 Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento. Tale regola “è espressione e
corollario del principio della verità materiale (art. 6) ed esige che il giudice valuti le
prove fondandosi non su regole probatorie prestabilite fisse (p. es. secondo il
numero o la “gerarchia” dei mezzi di prova), bensì sul convincimento che si è
personalmente fatto sul caso in base alle prove assunte” (Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e
segg., 1039).
Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una
gerarchia dei mezzi di prova. I mezzi di prova non sono limitati da un numerus
clausus, per cui possono essere presi in considerazione nuovi metodi e mezzi
probatori elaborati dalla scienza e della tecnica, fatta eccezione segnatamente per
- 14 -
i mezzi di prova raccolti in violazione dei divieti previsti dall’art. 140 CPP e segg.
nonché dei principi previsti dall’art. 197 CPP per l’adozione di provvedimenti
coercitivi. Il convincimento del giudice non si fonda inoltre su di una presunta
“forza probatoria” maggiore o minore di un determinato mezzo di prova, bensì sulla
portata di convincimento di un determinato mezzo di prova. In proposito, va
considerato che il giudice deve tenere conto non solo delle prove assunte durante
il pubblico dibattimento, bensì anche di tutte quelle raccolte nella procedura
preliminare dalla polizia e dal pubblico ministero (BERNASCONI, in: Codice svizzero
di procedura penale [CPP] – Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/
Mini/Noseda [ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 16 e segg. ad art. 10 CPP).
Non è richiesta la sicurezza assoluta riguardo al fondamento delle conclusioni del
giudice. In base al principio della presunzione d’innocenza, dovessero persistere
dubbi considerevoli e insuperabili in merito alla colpevolezza dell’imputato, il
giudice dovrà fondarsi sulla fattispecie oggettiva più favorevole all’imputato
(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del
21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg., 1038).
2.2 Di principio, nei procedimenti per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti, le
prove usuali che il giudice si trova ad esaminare sono: la sostanza stupefacente
sequestrata, le confessioni, le chiamate in correità di correi e consumatori,
eventuali testimonianze e le intercettazioni telefoniche e ambientali.
Nella fattispecie, gli inquirenti non hanno sequestrato cocaina. L'ipotesi
accusatoria si è basata essenzialmente su confessioni, intercettazioni telefoniche
ed ambientali (effettuate in Svizzera o acquisite in via rogatoriale da procedimenti
penali autonomi in corso in Italia) nonché su esami di laboratorio su tracce di
sostanza stupefacente rinvenute presso la lavanderia M. SA a U.
In concreto i mezzi di prova più utilizzati sono dunque stati, per ordine
d'importanza, le confessioni, gli esami di laboratorio e le intercettazioni telefoniche
e ambientali.
2.2.1 Per quanto riguarda le confessioni – ossia le dichiarazioni con cui l'imputato
riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi
confronti – esse devono essere verificate d'ufficio dalle autorità penali chiamate
alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione
legislativa nell'art. 160 CPP secondo cui, quando l'imputato è reo confesso, il
pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo
invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie.
Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che praticamente
dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori, la confessione
- 15 -
costituisce oggi una prova ordinaria che, per quanto di centrale importanza, non
gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova.
In applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP (e indirettamente dell'art. 160 CPP) dunque
il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le
dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e
105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni
dell'imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su
elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza,
appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono più dubbie.
Indotta o spontanea la confessione può essere ritrattata in ogni momento.
Il giudice deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento
delle prove di cui all'art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non
appare credibile, egli non deve tenerne conto. Il giudice può dunque fondare una
condanna anche su una confessione ritrattata, nella misura in cui egli è convinto
che la stessa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare
in sé credibile, in particolare quando essa trova conferma in altre testimonianze o
in altri riscontri oggettivi, rispettivamente in altri indizi.
Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le
emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di
colpevolezza (VERNIORY, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Kuhn/Jeanneret [ed.], Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 160 CPP ;
GALLIANI/MARCELLINI, in: Codice svizzero di procedura penale [CPP] –
Commentario, Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], Zurigo/San
Gallo 2010, n. 3 ad art. 157 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ediz., § 99, n. 729 e segg. ; sentenza CARP del
20 aprile 2012 n. 17.2011.114, consid. 18 con riferimenti citati).
In concreto non si può che preliminarmente constatare come l'imputato C., dopo
avere in un primo tempo dichiarato spontaneamente agli inquirenti i fatti ed i
quantitativi di sostanza stupefacente trattata a vario titolo, così come
sostanzialmente descritti nell’atto d'accusa relativo, ha totalmente ritrattato le
proprie dichiarazioni nel corso del verbale finale del 28 marzo 2013 (D. 9, doc.
MPC 13-02-001 e segg.). La Corte, per giungere alla presente sentenza, ha quindi
proceduto alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato come previsto dall'art.
10 CPP (v. supra consid. 2.1).
2.2.2 Tra le intercettazioni telefoniche ed ambientali, il MPC ha indicato come di
particolare rilievo le intercettazioni ambientali del 24 novembre 2003 e del 22 luglio
2003.
- 16 -
L’intercettazione del 24 novembre 2003 (che riporta una discussione tra C. e J.) è
stata ordinata nell'ambito di un procedimento italiano autonomo e acquisita agli atti
in via rogatoriale dal MPC. Sono state prodotte le formalità italiane in merito
all'autorizzazione ed all’ottenimento della stessa (SK.2014.43, cl. 2 pag. 510.033-
035). Si tratta di una registrazione che non necessita di traduzione dal momento
che gli intercettati parlano in lingua italiana (in quanto originari di due regioni
d’Italia diverse e quindi non parlando il medesimo dialetto) ed era già stata
contestata a C. dagli agenti interroganti in occasione del verbale di interrogatorio
finale del 28 marzo 2013 (D. 9, doc. MPC 13-02-0032).
L’intercettazione ambientale del 22 luglio 2003 è anch’essa stata ordinata
nell'ambito di un procedimento italiano autonomo e acquisita agli atti in via
rogatoriale dal MPC. Sono state prodotte le formalità italiane in merito
all'autorizzazione ed all’ottenimento della stessa (SK.2014.43 cl. 2 pag. 510.254-
255). Si tratta di una conversazione in dialetto calabrese: la traduzione/trascrizione
effettuata dalle autorità italiane non adempie ai criteri richiesti dalla giurisprudenza
svizzera. Le parti hanno potuto esaminare anche durante il pubblico dibattimento
la relativa trascrizione. Interpellati dal Giudice unico, nessuna delle parti ne ha
richiesto l’ascolto né una verifica tramite l’interprete a disposizione durante il
processo.
In aula, dopo avere ricevuto le relative trascrizioni/traduzioni, l’avv. Borradori e
l’avv. Cabrini hanno confermato di non avere obiezioni di sorta in merito alle
medesime. L’avv. Lepori si è invece inizialmente riservato di determinarsi in merito
all'utilizzabilità e concludenza delle summenzionate trascrizioni/traduzioni, ed ha
poi invocato l’inutilizzabilità delle intercettazioni in sede di conclusioni.
Ora, come visto, agli atti figurano le necessarie autorizzazioni alla base delle
intercettazioni ambientali. Per quanto attiene alle traduzioni, le formalità richieste
dal diritto elvetico non sono state completamente adempiute per
un’intercettazione. Sia quel che sia, la questione può rimanere irrisolta, non
avendo nessuna delle parti sollevato obiezioni in merito al contenuto di tali
intercettazioni ed alla forma e modalità delle trascrizioni/traduzioni (ad eccezione
della difesa di C. che ha genericamente contestato nelle conclusioni utilizzabilità e
concludenza delle medesime), ma soprattutto ritenuto che, in casu, tali
intercettazioni non hanno avuto incidenza alcuna sulla decisione di questa Corte
nel merito delle accuse formulate dal MPC a carico degli imputati (e in particolare
a carico di C.), come si vedrà nel seguito.
2.2.3 In merito agli esami di laboratorio, va rilevato che i medesimi si sono in particolare
concentrati su locali ed oggetti utilizzati da o riferibili a C., con la precisazione che
- 17 -
le analisi non hanno comunque potuto avere per oggetto quantità di sostanza
stupefacente, ma hanno dovuto limitarsi a ricercare l’esistenza di tracce della
medesima; tracce appunto rinvenute presso i locali della lavanderia M. SA di U.
(SK.2014.43 cl. 2 pag. 510.370 e segg.).
3. Sull'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
3.1 Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti (LStup; RS 812.121) per fatti che sarebbero occorsi nel periodo tra il
2001 ed il 23 novembre 2004. L’istruzione è terminata con l’inoltro degli atti
d’accusa del 21 novembre 2014 e dell’11 dicembre 2014.
Secondo gli atti d’accusa, le infrazioni alla LStup rimproverate a A. ed a B.
sarebbero state commesse dal 2001 al 2002, mentre quelle rimproverate a C. dal
2003 al 23 novembre 2004. Occorre dunque determinare il diritto applicabile,
considerato che dal 2001 ad oggi sono intervenute diverse revisioni del codice
penale tra cui, in particolare e per quanto qui di interesse, la revisione parziale del
CP (segnatamente la revisione della prescrizione dell’azione penale in generale
giusta la LF del 5 ottobre 2001) entrata in vigore il 1° ottobre 2002 e la revisione
della parte generale del CP entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459),
revisione che ha causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema
sanzionatorio; il 1° luglio 2011 è inoltre intervenuta una revisione parziale della
LStup, revisione che ha comportato anche modifiche agli elementi costitutivi
dell’art. 19 LStup (RU 2009 2623).
3.2 L’art. 19 vLStup in vigore all’epoca della commissione dei fatti rimproverati agli
imputati reprimeva le medesime azioni compiute intenzionalmente come l’art. 19
vLStup in vigore dal 1° gennaio 2007 e, salvo per alcune eccezioni indicate in
seguito, dal 1° luglio 2011.
3.3 Tanto l’art. 19 cpv. 1 LStup quanto l’art. 19 n. 1 vLStup sanzionano chiunque
intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta,
importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende
stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti
o serve da intermediario per il suo finanziamento con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 1 LStup, art. 19 n. 1 cpv. 9 prima
frase vLStup). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto
che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a
renderla accessibile a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo
scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra
- 18 -
produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; BERNARD
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3a ediz., vol. II, Berna 2010, n° 17 ad
art. 19 LStup).
La fattispecie dell’art. 19 LStup (19 vLStup) costituisce un reato di messa in
pericolo astratto: in tal senso la disposizione reprime gli atti che in generale creano
un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica)
indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione
dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o
che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punibile
qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla
legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo
di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
3.4 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è
un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi
dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito;
egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non
gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla
realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 201 consid. 2).
3.5
3.5.1 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2
LStup la sanzione consiste in una pena detentiva non inferiore a un anno, alla
quale poteva essere cumulata una multa (fino al 31 dicembre 2006) o può essere
cumulata una pena pecuniaria (a partire dal 1° gennaio 2007). La sanzione
massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35
vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917).
Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli
spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che
senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF
2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le
circostanze aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione
tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione
delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle
versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ,
op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
- 19 -
3.5.2 Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore
sapesse o dovesse presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di
stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19
n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il
traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando per
mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c
vLStup).
Per il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l'autore sa o deve presumere
che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19
cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o
un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre,
fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione
destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d
LStup).
3.5.3 Secondo il nuovo diritto, la prima circostanza aggravante è adempiuta qualora
l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a). Questa
qualifica corrisponde per lo più alla vecchia disposizione; tuttavia, il legislatore ha
rinunciato alla nozione di “quantità” poiché la quantità da sola non dovrebbe
costituire il criterio di pericolosità per la salute, anche i seguenti altri rischi come il
rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica, o il consumo di
miscele vanno considerati (FF 2006 7916-7917). Va comunque osservato che
l’abbandono della nozione di quantità non significa l’abbandono puro e semplice di
questo criterio. Come rilevato dalla dottrina spesso lo stupefacente non può essere
sequestrato e analizzato: l’accusa si fonderà su ammissioni o testimonianze che
vertono su quantità determinate di stupefacente senza ulteriori precisazioni sulla
purezza o la miscela delle sostanze stupefacenti. Ne consegue che per
l’apprezzamento della “messa in pericolo della salute di parecchie persone” nella
pratica non sarà possibile fare astrazione del criterio della quantità (CORBOZ,
op. cit., n. 80 ad art. 19 LStup). Non vi sono dunque ragioni di scostarsi dalla
giurisprudenza relativa al vecchio art. 19 n. 2 lett. a vLStup. Per tale
giurisprudenza, un caso è considerato grave se l’autore sa o deve presumere che
l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la
salute di parecchie persone. Tale formulazione comprende una condizione
oggettiva e una condizione soggettiva (DTF 122 IV 362 consid. 2). Occorre
dapprima che l’infrazione verta oggettivamente su una quantità di stupefacenti che
può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Occorre inoltre
- 20 -
soggettivamente che l’autore sappia o accetti tale evenienza. Il dolo eventuale è
sufficiente. La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di
stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la
salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a).
Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può
essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza
stupefacente (DTF 108 IV 65 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità di sostanza pura: 12
grammi di eroina e 18 grammi di cocaina (DTF 120 IV 334, consid. 2°; 119 IV 180,
consid. 2d; 109 IV 145 consid. 3b, CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19). Se il grado di
purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato
sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia
di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la
sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100,
consid. 3.5).
3.6 Secondo il diritto attualmente in vigore, l'azione penale per il reato di cui all'art. 19
cpv. 1 LStup si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP;); mentre prima del
1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70
cpv. 1 lett. c vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di
prescrizione dell’azione penale è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1
lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).
3.7 Le nuove norme della parte generale del codice penale in vigore dal 1° gennaio
2007 hanno causato un adattamento della LStup in merito al nuovo sistema
sanzionatorio. A tale proposito, come visto in precedenza (v. supra consid. 1.3),
misure privative della libertà secondo il vecchio (detenzione e reclusione) ed il
nuovo diritto (pena detentiva), così come la multa e la pena pecuniaria, vanno
considerate qualitativamente equivalenti, nella misura in cui sono pronunciate
senza sospensione condizionale (DTF134 IV 82 consid. 7.2.1).
Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e segg.
CP; sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre 2007,
consid. 4.2.1, pubblicato in forumpoenale, 1/2008, n. 8 pag. 27) nonché il cumulo
delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio
dell’aumento, Asperationsprinzip, principe de l’aggravation des peines), nulla è
concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1 CP, corrispondente al
vecchio art. 68 n. 1 cpv. 1 CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/
BETTEX/STOLL, CP: Code Pénal, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49 CP). Diversa
invece la situazione per quanto riguarda la sospensione condizionale. Secondo il
- 21 -
vecchio diritto, la concessione della condizionale era possibile per pene privative di
libertà fino a 18 mesi ed era esclusa in caso di multe (art. 41 n. 1 vCP;
v. comunque DTF 127 IV 97 consid. 3; 123 IV 150 consid. 2b; 118 IV 337, consid.
2c per quanto riguarda la portata della soglia dei 18 mesi). Il nuovo diritto permette
la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e
delle pene detentive a partire da sei mesi fino a due anni (art. 42 cpv. 1 CP).
Mentre nel vecchio diritto la concessione della sospensione condizionale
dipendeva dall’esistenza di una prognosi favorevole, l’attuale art. 42 cpv. 1 CP
rovescia la vecchia formulazione, esigendo la mera assenza di una prognosi
negativa (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., n. 9
ad art. 42 CP). La legge presume dunque l’esistenza di una prognosi favorevole e
questa praesumptio iuris deve essere capovolta dal giudice per escludere la
condizionale, la quale rappresenta pertanto la regola da cui ci si può scostare solo
di fronte ad una prognosi negativa. In caso di incertezza va pronunciata la
condizionale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale federale
6B_713/2007 del 4 marzo 2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 130/2008, n. 22,
pag. 277 e segg. e 6B_435/2007 del 12 febbraio 2008, consid. 3.2). Inoltre il nuovo
diritto prevede la possibilità, sconosciuta finora in Svizzera, della condizionale
parziale per le pene pecuniarie, il lavoro di pubblica utilità o le pene detentive da
uno a tre anni, alle condizioni definite all’art. 43 CP.
3.8 Riassumendo, tenuto conto dell'attuale regime in materia di condizionale (v. anche
sentenze del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.1,
6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.1, nonché 6B_307/2008 del 24 ottobre
2008, consid. 4.2), così come della nuova cornice edittale dei reati in esame, che
prevedono ora nel loro minimo la possibilità della pena pecuniaria, di per sé più
mite della detenzione (DTF 134 IV 60, consid. 4; Messaggio del Consiglio federale
concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF
1999 pag. 1673 e segg., 1703 e segg.), rispettivamente della multa in quanto
sanzione che non ammetteva e ammette sospensione condizionale (v. sentenza
del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.5), il nuovo
diritto risulta concretamente più favorevole rispetto al precedente, per cui verrà
applicato nella fattispecie.
4. C.
4.1 A C. il MPC, come visto (v. supra Fatti lett. J) rimprovera di avere, in correità con
G., N. e E., dal 2003 e fino al 23 novembre 2004, in più località della Svizzera, in
particolare a Zurigo, Biasca e S. Antonino, in più occasioni e senza essere
autorizzato, trasportato, depositato e detenuto un quantitativo complessivo di 190
- 22 -
gr. di cocaina, sapendo o dovendo presumere, vista l’importante quantità di
sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone, agendo, unitamente a G., N. e E., come
membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito
di stupefacenti del tipo cocaina, la quale si riforniva di sostanza stupefacente da E.
per smerciare, sotto il controllo di J., la stessa sostanza in Ticino, secondo una
pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti esecutivi in relazione alla
caratteristiche dei singoli e alle loro capacità.
4.2
4.2.1 Al capo di accusa 1.1.1 è rimproverato a C. di avere, da marzo 2003 e fino ad
aprile 2003, a U., presso la propria lavanderia O. SA, U., detenuto e depositato un
quantitativo complessivo di almeno 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, precedentemente ricevuto da G. e da E.
4.2.2 Inizialmente, e dopo avere preso atto, nel verbale del 20 maggio 2005 che, a
seguito di una perquisizione effettuata dagli inquirenti, nella sua lavanderia erano
state trovate numerose tracce di cocaina, C. ha tentato di giustificarle con
un'attività di consumo personale. Gli inquirenti hanno comunque potuto
contestargli che le tracce rinvenute, attestanti una contaminazione diretta con la
cocaina, si trovavano in più parti della lavanderia e su svariati oggetti, il tutto poco
compatibilmente con una semplice attività di consumo personale occasionale
(SK.2014.44, doc. MPC 13-01-0003, 0008 e segg.).
4.2.3 In seguito, a partire dal verbale del 27 maggio 2005 davanti alla PGF (SK.2014.44,
doc. MPC 13-01-0017 e segg.), C. ha dichiarato di avere tenuto in deposito, per
conto di G., della cocaina nella propria lavanderia. Egli ha raccontato i fatti in modo
circostanziato.
In particolare, egli:
- ha dichiarato che la cocaina tenuta in deposito era di G. (“Ci risulta però che G.
abbia usato la sua lavanderia per nascondere stupefacenti. Conferma questa
circostanza? Sì a più riprese G. ha nascosto delle sostanze stupefacenti per un
quantitativo totale di circa 80 grammi. (50 gr. + 30 gr.). In particolare la sostanza
e stata nascosta su di uno scaffale dove avete trovato la bilancia che avete
sequestrato (50 gr.) ed una seconda volta (30 gr.) nella zona dei bagni dove c'è
la cassaforte ora in disuso”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0019);
- ha ammesso di sapere che G. aveva, già in precedenza, incontrato E. in
occasione di un viaggio ad Uster (fatto insieme a G. e a C.), e che G. era
rientrato con 20/30 grammi di cocaina (questa sostanza tuttavia non tenuta in
deposito nella lavanderia di C.) (“Nel precedente verbale del 20.05.2005 le è
- 23 -
stato contestato un viaggio che lei ha fatto ad Uster in compagnia di G. per
incontrare E. Ci può spiegare ora quale era il vero scopo di questo viaggio? Era
G. che aveva organizzato l'appuntamento. In quella circostanza confermo che
G. ha incontrato E. In quella circostanza mi hanno lasciato in disparte per alcuni
minuti. AI ritorno G. aveva con se 20 / 30 grammi di cocaina. ADR: Questa
droga non è stata depositata nella lavanderia”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-
0020);
- ha raccontato in modo dettagliato in quante occasioni e dove venisse occultata
la cocaina nella sua lavanderia per conto di G., di avere acquistato in farmacia il
calcio per tagliarla su indicazioni e richiesta di G. (“A noi risulta che G. abbia
anche tagliato la sostanza nella sua lavanderia. Cosa ci può dire in merito? Sì
confermo. Sarà successo un paio di volte nel mio ufficio, quello di mezzo. ADR:
Sono stato io su richiesta di G. ad acquistare il calcio in un paio di occasioni.
L'acquisto è avvenuto presso una farmacia di Cadenazzo. ADR: Preciso che il
calcio viene venduto in due barattoli, uno di calcio bianco, mentre l'altro ha un
colore più giallastro. Chiaramente veniva usato solo quello bianco. Non sono in
grado di quantificare il contenuto dei barattoli. ADR: questo è successo un paio
di anni fa, circa nel 2003, ma non ricordo in che periodo esattamente”;
SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0019 e seg.);
- ha spiegato dove, all'interno della sua lavanderia, veniva tagliata la cocaina da
G. e, con dovizia di particolari, di come si presentasse la sostanza stupefacente
e di come venisse pesata (“Dove tagliava la cocaina G. in lavanderia? A due o
tre riprese la cocaina e stata tagliata nel mio ufficio, quello di mezzo, sulla
scrivania. Di solito l'operazione avveniva il sabato, quando non c'erano gli
operai. ADR: io assistevo, ma non aiutavo. ADR: Sì, la cocaina era un blocco
che veniva prima messa un foglio di plastica. Qui veniva schiacciata e fatta in
polvere. In seguito veniva tagliata con il calcio. Per la pesa G. usava una
bilancia elettronica che ora non c’è più. G. la bilancia l'ha portata via quanto e
stata scassinata la cassaforte, circa in estate 2003. Indico questo periodo in
quanto nel mese di luglio del 2003 mi sono stati rubati i tre furgoni della
lavanderia. II fatto della cassaforte e successo poco prima. ADR: È vero, da
allora G. non ha più lasciato nulla nella mia lavanderia, servendosi a tale scopo
dell'armadietto che lui aveva alla P. di Bedano, presso la quale lui era
impiegato. Ricordo che in un'occasione avevo visto nell'armadietto di metallo
pochi grammi di cocaina”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0021);
- ha indicato, riferendosi in modo sufficientemente preciso alle date, in qualche
mese la durata della collaborazione con G., risalente più o meno all'estate del
2003 (“Gli interroganti mi chiedono a questo punto di indicare per quanto tempo
G. si e servito della lavanderia quale ricettacolo per la cocaina. La roba l'ha
tenuta da me da due per un massimo di tre mesi. Poi credo che si sia servito
dell'armadietto della ditta P. e successivamente dell'officina di Castione. In
- 24 -
quella, circostanza ricordo di avere visto G. tirare fuori della cocaina dal
cassetto della sua scrivania. ADR: era l'equivalente di un tiro, neanche un
grammo”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0022).
Per quanto riguarda i quantitativi tenuti in deposito, nei verbali del 27 maggio 2005
e del 2 giugno 2005 egli è stato preciso e ha dichiarato quanta sostanza non
tagliata (quindi con un buon grado di purezza) era stata depositata da G. nella sua
lavanderia e quanta, invece, vi era giunta già tagliata: “l’interrogato intende
precisare che il quantitativo di cui si fa riferimento, che era stato depositato nella
lavanderia, era di 50 grammi al massimo così composto (30 grammi sopra lo
scaffale nel locale attrezzi dove è stata trovata la bilancia), 20 grammi nell’ufficio
dell’interrogato. Si precisa che questa modifica non riguarda il quantitativo di 130
grammi che è stato depositato in cassaforte, che l’interrogato conferma anche
dopo la rilettura” (SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0023 e seg.); “Gli interroganti mi
chiedono di indicare quale quantitativo di cocaina acquistava normalmente G. Io
non lo posso dire con esattezza. Posso solo riportare quello che ho visto e cioè
quello che è stato nascosto nella mia lavanderia in qualche occasione. Una volta
20g circa, una volta 30g circa e una volta 130g. Inoltre confermo d'aver visto
qualche cosa nell'armadietto della ditta P. e nella scrivania dell'officina di Castione
di G.” e “Gli interroganti m'informano come sia difficile credere a questi quantitativi.
Mi chiedono quindi di essere preciso sul periodo in cui G. avrebbe nascosto, nella
mia lavanderia, la sostanza. Il periodo dovrebbe essere marzo-aprile del 2003”;
SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0026).
Anche a confronto con G., in un verbale del 15 giugno 2005, C. ha mantenuto e
precisato le proprie dichiarazioni (“Domanda: Lei ha dichiarato che G. usava la sua
lavanderia per nascondere sostanza stupefacente e in particolare cocaina.
Conferma tale circostanza? C.: Confermo che in un paio di occasioni il signor G.
ha usato la mia lavanderia per nascondere la cocaina. Domanda: Cosa ha da dire
in merito? G.: Secondo me C. confonde le persone”; “Domanda: Lei ha dichiarato
di aver visto complessivamente circa 190 grammi di cocaina nascosta nella sua
lavanderia, e in particolare nella cassaforte, da G., cocaina ricevuta da E. e da N.
nel periodo marzo-aprile 2003. Conferma tale circostanze di fatto? C.: Non ho
detto così. Preciso che si trattava di circa 130 grammi di cocaina già tagliata
nascosta nella cassaforte della lavanderia da G.. La chiave della cassaforte ce
l'avevo io. Non so da chi abbia ricevuto questa cocaina. Non posso collegare
questo quantitativo alle persone di E. e N.”; “Domanda: Complessivamente qual è
il quantitativo di cocaina che lei ha visto nelle mani di G.? C.: Come già detto 130
grammi di cocaina tagliata nella cassaforte della lavanderia, in due occasioni ho
visto circa 20 e circa 30 grammi di cocaina nella mia lavanderia. Ho tenuto questa
cocaina per pochi giorni, un giorno o due. In un'altra occasione ho portato 10
- 25 -
grammi di cocaina a G. da Zurigo, quantitativo consegnatomi da N. II periodo non
lo ricordo bene, ma dovrebbe essere nella primavera del 2003, nel giro di due o tre
mesi. Domanda: Cosa ha da dire in merito? G.: lo non ho messo niente nella
cassaforte di C. I quantitativi indicati se li sarà comperati per sé stesso.”;
SK.2014.44 doc. MPC 13-12-0003 e seg.).
4.3
4.3.1 Al capo di accusa 1.1.2, è rimproverato a C. di avere, dal 2003 e fino al
23 novembre 2004, a Uster e nel Cantone Ticino, in particolare a Biasca, ricevuto
da N., 10 grammi di sostanza stupefacente e trasportato tale quantitativo di
sostanza stupefacente da Uster in Ticino per consegnarla a G.
4.3.2 Nei propri verbali di interrogatorio, anche per quanto riguarda questa imputazione,
C. è stato preciso in merito al trasporto di 10 grammi di cocaina da Uster in Ticino
destinata e consegnata a G., come pure sulle modalità di tale trasporto: “Lei ha
mai trasportato sostanze stupefacenti? Si, in macchina e successo qualche volta.
Una volta da Zurigo ho ricevuto 10 grammi da N. Questi erano destinati a G. ADR:
E stato N. a chiedermi di ricapitargli a G. la merce, dopo che i due si erano sentiti
al telefono. ADR: No, non sono salito a Zurigo solo per questa faccenda. Ero a
Zurigo per ragioni di lavoro”; “Per quanto riguarda N. cosa ci può dire? N. me l'ha
data una sola volta. Saranno stati 10 grammi che io ho consegnato a G. Durante
un paio di incontri N. mi ha offerto qualche tiro, circa 4. N. nascondeva lo
stupefacente nell'imbottitura di una sedia che si trovava in un locale al piano
superiore dalla sala giochi” (verbale di interrogatorio del 27 maggio 2005:
SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0020 e 0022); “gli interroganti mi chiedono di indicare
quale quantitativo di cocaina acquistava normalmente G. (...) Infine per quello che
io ho visto, confermo d'aver trasportato da Zurigo al Ticino 10g di cocaina
consegnatimi da N. per G.” (verbale di interrogatorio del 2 giugno 2005:
SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0026); “gli interroganti, considerate le numerose
visite che io ho fatto a N., perlomeno nei 2 o 3 mesi che precedono il suo arresto,
mi chiedono di essere preciso, una volta per tutte sulla quantità di droga che ho
ricevuto. Da parte mia dichiaro che non ho nulla da aggiungere in questo senso,
più di quanto ho già detto nei precedenti verbali. L'unica cosa, e che prima che lui
mi consegnasse quei 10g, qualche settimana prima, io gli avevo chiesto se avesse
della cocaina e lui ha fatto finta di niente. ADR: Avevo capito che N. disponeva di
cocaina, frequentando il suo locale con G.” (verbale di interrogatorio del 6 giugno
2005: SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0037).
Egli ha inoltre fornito dei dettagli su dove N., da cui aveva ricevuto la sostanza
stupefacente, occultasse la cocaina ("nell'imbottitura di una sedia che si trovava in
- 26 -
un locale al piano superiore della sala giochi") (verbale di interrogatorio del
27 maggio 2005: SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0022).
4.4
4.4.1 Tale versione dei fatti, che è quella sostanzialmente ripresa nell'atto d'accusa (con
le correzioni, in difetto, sui quantitativi dichiarati come tenuti in deposito nella sua
lavanderia), è stata mantenuta nel corso di numerosi verbali di Polizia e anche
davanti al Procuratore federale, in particolare il 10 giugno 2005 dinanzi al
procuratore federale e alla presenza del proprio difensore (“Domanda: Conferma
quanto indicato ai funzionari di Polizia giudiziaria federale in data 27 maggio 2005,
2 giugno 2005, 6 giugno 2005 e II 9 giugno 2005. Risposta: Si, confermo
integralmente quanto indicato ai funzionari di Polizia giudiziaria federale in data 27
maggio 2005, 2 giugno 2005, 6 giugno 2005 e 9 giugno 2005. Domanda:
Conferma quanto indicato in relazione a personaggi, quantità, modalità di scambio,
periodi e tempi di esecuzione in tema stupefacenti in particolare cocaina?
Risposta: Confermo, precisando però che ho spesso vuoti di memoria, in
particolare in riferimento ai periodi posso sbagliarmi di qualcosina. Domanda: In
relazione a questi traffici conferma i legami da Lei indica ti fra i vari attori?
Risposta: Si, questo lo confermo integralmente”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-
0060).
Anche nel verbale a confronto con G., sempre il 10 giugno 2005, C. ha ribadito
quanto dichiarato precedentemente: “Domanda: Lei ha dichiarato che tali traffici di
stupefacenti venivano eseguiti in occasione di vostri viaggi a Zurigo, viaggi di
lavoro o di piacere, con la vettura dell'uno o dell'altro? Conferma tale circostanza?
C.: Voglio specificare che in una sola occasione ho preso da N. circa 10 grammi di
cocaina per portarli a G. in Ticino. Un'altra volta G. durante il ritorno verso il Ticino
mi ha fatto vedere che aveva un po' di cocaina. Non so dove I'aveva presa”, “in
un'altra occasione ho portato 10 grammi di cocaina a G. da Zurigo, quantitativo
consegnatomi da N.. II periodo non lo ricordo bene, ma dovrebbe essere nella
primavera del 2003, nel giro di due o tre mesi. Domanda: Cosa ha da dire in
merito? G.: lo non ho messo niente nella cassaforte di C.. I quantitativi indicati se li
sarà comperati per sé stesso” (SK.2014.44 doc. MPC 13-12-0003/0005).
4.4.2 Egli ha poi confermato il tutto davanti al GIF, il 4 dicembre 2008, sempre alla
presenza del proprio difensore (“Riguardo a questi traffici personalmente avrei
partecipato alle attività condotte da G., in particolare per essermi accompagnato
con lui in occasione di viaggi effettuati a Zurigo per incontrare E., per aver
custodito presso la mia lavanderia di U., almeno 180 grammi di cocaina e
trasportato almeno altri 10 grammi di cocaina tra Zurigo e il Ticino. Sostanza
- 27 -
proveniente da E. e N. Ha qualche cosa da dire al riguardo? Le persone si,
senz'altro le ricordo ma i quantitativi sinceramente non me li ricordo. Confermo
d'aver tenuto della cocaina nella mia lavanderia. Confermo anche che più o meno
erano 180 grammi. E a proposito mi riferisco a quanto dichiarato al PF il
15.06.2005”; SK.2014.44 doc. MPC 13-01-0083).
4.4.3 Solo in occasione del verbale finale del 28 marzo 2013 davanti al MPC (8 anni
dopo gli interrogatori di Polizia e 5 anni dopo il verbale davanti al GIF), il primo a
confronto con gli altri imputati (fatta eccezione per il verbale a confronto con G. del
10 giugno 2005), C. ha, per la prima volta, ritrattato tutto (“Le chiedo di
determinarsi in merito a tale contestazione. Come prima, contesto tutto, tutto
quanto viene dichiarato dopo il 27 maggio 2005 contesto tutto”; SK.2014.44 doc.
MPC 13-02-0019 e segg., 13-02-0033), versione quest’ultima mantenuta anche in
aula (SK.2014.43, cl 3 pag. 930.031 e segg.).
4.4.4 In sede di interrogatorio, durante il pubblico dibattimento, egli ha affermato di
avere proferito le precedenti dichiarazioni (poi riprese nell'atto d'accusa) perché
pressato dagli inquirenti, che lo avevano tratto in arresto e che, in sostanza,
l'avrebbero minacciato, se non addirittura ricattato, che se non avesse confessato
se la sarebbero presa con suo figlio, attuale titolare della lavanderia.
C. ha, poi, genericamente ribadito che quello che figura nell'atto d'accusa non
corrisponde alla realtà, che non è vero niente. Che avrebbe fatto quelle
dichiarazioni di colpevolezza perché così pressato dagli agenti, per tutelare i suoi
figli, tra cui la figlia femmina che all'epoca sarebbe stata incinta (SK.2014.43, cl. 3
pag. 930.035/037/040).
Interrogato dal Giudice in merito al motivo per cui non avrebbe almeno tentato,
una volta scarcerato, di contattare gli inquirenti per cambiare versione – versione
che ha anzi confermato anche in un verbale a confronto con G. e in un'ulteriore
verbale davanti al GIF alla presenza del suo difensore – l'imputato ha risposto che
all'epoca aveva cose più importanti a cui pensare. Solo a seguito delle reiterate
domande del Giudice unico, egli ha genericamente spiegato che le cose più
importanti a cui pensare erano i suoi figli che, a suo dire, si sarebbero distanziati
da lui a causa del procedimento penale. Egli non ha tuttavia saputo chiarire
perché, proprio per appianare gli asseriti problemi con i figli, non abbia rettificato
prima del verbale finale quelle che, a suo dire, erano false ammissioni
(SK.2014.43, cl. 3 pag. 930.040; D. 9, doc. MPC 13-02-0036).
4.5 Tale ritrattazione è stata ritenuta inverosimile dalla Corte. Se questa sia frutto di
interferenze esterne o di una scelta autonoma dell’imputato non è dato sapere.
- 28 -
Una simile tesi, segnatamente quella di essere stato pressato/ricattato dagli agenti
di Polizia federale, avrebbe qualche possibilità di venire valutata – non ancora
ammessa, ma almeno valutata – se l’imputato avesse compiuto quegli atti che la
situazione che egli descrive imponeva.
In particolare di spiegare compiutamente al suo legale la situazione e chiedergli di
muovere i passi necessari per denunciare l’accaduto a chi di dovere e, in caso di
rifiuto, cercare un nuovo difensore. In secondo luogo prendere contatto con il
Procuratore federale per rettificare quanto prima le dichiarazioni che egli pretende
essere contrarie al vero o, per lo meno, rettificarle, nel 2008, tre anni dopo i primi
verbali di Polizia, quando è stato interrogato dal GIF e, soprattutto, quando non si
trovava più in carcerazione preventiva da anni.
Anche le generiche spiegazioni che ha fornito al dibattimento sul perché di questa
sua inazione, e cioè l’avere cose più importanti a cui pensare, sono totalmente
incomprensibili e financo insostenibili.
Ne discende che occorre concludere per la totale inverosimiglianza delle
argomentazioni portate a sostegno della pretesa dichiarazione contraria al vero.
La tesi difensiva secondo cui, nei verbali del 2005 e del 2008, C. avrebbe reso
dichiarazioni non conformi al vero è smentita anche dalla circostanza che, in esse,
egli non si è limitato a riprendere ed ammettere i fatti che gli venivano contestati
dagli inquirenti, ma ha raccontato, in parte spontaneamente, lo sviluppo di una
situazione concreta che ha corredato di dettagli e di riferimenti spaziali, temporali e
personali, che indicano come colui che parla situa, raccontando, degli episodi
realmente vissuti. Quei dettagli e la completezza del racconto depongo per la sua
verità.
4.6 Ne discende che dagli atti emergono sufficienti elementi a carico dell'imputato che
deve di conseguenza essere ritenuto colpevole di avere tenuto in deposito, nella
propria lavanderia, i quantitativi di cocaina imputatigli nell'atto d'accusa nel periodo
menzionato, come pure di avere trasportato da Uster in Ticino 10 grammi di
cocaina. C. ha dunque realizzato gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di cui
all’art. 19 cpv. 1 LStup. Ne consegue che il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup è
consumato.
4.7 Per quanto riguarda i quantitativi di stupefacente trattato, il grado di purezza della
sostanza (che non è stata sequestrata) per i 50 grammi di cocaina complessivi
definiti dall'imputato "non tagliati" può essere stimato in circa il 50%, ritenuto il
grado di purezza medio stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 6B_13/2012; DTF
6B_509/2011, consid. 3.5) e con riferimento alla media per l'anno 2001 delle
statistiche della società svizzera di medicina legale (v. statistiche relative alla
cocaina confiscata in Svizzera pubblicate dalla Società svizzera di medicina
- 29 -
legale: http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-
kokain-und-heroin.html), per quantitativi trasportati di una certa importanza e del
fatto che la cocaina, a dire di C., è stata ulteriormente tagliata da G. o nella
lavanderia, successivamente alla messa in deposito nei locali dell'esercizio
commerciale. Per quanto riguarda i 130 grammi tenuti in deposito e, a dire
dell'imputato, già tagliati al momento in cui sono stati depositati nella sua
lavanderia, in base alla versione più favorevole all'imputato, ed alla giurisprudenza
menzionata, può essere calcolato un grado di purezza del 20%, ritenuto che non si
può di certo affermare trattarsi "di taglio" da venditore da strada.
In merito al grado di purezza dei 10 grammi trasportati da Uster, provenendo la
cocaina in oggetto, a dire di C. medesimo, da N., questo può essere stimato in
circa il 50%, ritenuto il grado di purezza medio stabilito dalla giurisprudenza.
In ogni caso i quantitativi di sostanza pura trattata superano abbondantemente il
minimo giurisprudenziale per ritenere adempiuta l'aggravante dell'art. 19 cpv. 2
lett. a LStup, che per la cocaina si situa a 18 grammi di sostanza pura.
4.8 Stabilito uno dei motivi costituenti l'infrazione grave, e cioè il quantitativo che mette
in pericolo la salute di molte persone, si può prescindere dall'analizzare anche
l'esistenza dell'aggravante della banda sostenuta dal MPC.
4.9 Per i capi d’accusa 1.1.1 e 1.1.2, C. va quindi ritenuto colpevole di infrazione
aggravata alla LStup ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup, applicabile alla
fattispecie in quanto la nuova norma rivista e in vigore dal 1° luglio 2011 è più
favorevole all’imputato (art. 2 cpv. 2 CP; v. supra consid. 3).
Sulle pene
5.
5.1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da prendere in
considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli stessi che
venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al vecchio art. 63 CP
(cfr. DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20 e seg.; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
- 30 -
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.
5.2 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta, più
grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2°; 122 IV 241 consid. 1°;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio art.
63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 pag. 25 e seg.). In virtù
del nuovo art. 50 CP – che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del
Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 pag. 1747) – il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il sindacato
nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza 6B_207/2007 loc. cit.). Il
giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita
a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere
alle parti ed all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad
adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 105).
5.3 Giusta l’art. 48 lett. e CP il Giudice attenuta la pena, tra l’altro, se ha
manifestamente perso di senso visto il lungo tempo trascorso dal reato e da allora
l’autore ha tenuto buona condotta. Se attenuta la pena il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da
quello comminato rimanendo vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun
genere di pena (art. 48a CP).
6.
6.1 La Corte ha accertato come C., coniugato e padre di due figli, già giovani adulti al
momento dei fatti, dopo aver frequentato le scuole elementari in Italia, ha trovato
lavoro estivo presso una lavanderia a Zurigo, ed è in seguito venuto in Ticino dove
ha aperto una piccola lavanderia a V. C. si è poi spostato nel Bellinzonese dove ha
gestito una lavanderia. La situazione economico-finanziaria di C. si presenta come
segue: egli percepisce un salario netto mensile di fr. 950.-- più quello della moglie
di fr. 1’500.--; percepisce inoltre l’AVS di fr. 1’570.-- e paga fr. 620.-- di cassa
- 31 -
malati per sé e la moglie. Egli non possiede risparmi né beni immobili. A livello
debitorio l’imputato ha segnalato di avere debiti ed attestati carenza beni per circa
fr. 420'000.-- (SK.2014.43, cl. 1 pag. 262.001-003, cl. 3 pag. 930.032-033).
L’imputato non ha precedenti penali (SK.2014.43, cl. 1 pag. 222.001 e segg.).
6.2 Dal profilo soggettivo la Corte ha ritenuto la colpa di C. di media gravità. Egli, con
una situazione famigliare e lavorativa stabile, si è prestato a tenere in deposito,
della sostanza stupefacente (cocaina) per conto di G., procurandogli la sostanza
da taglio e aiutandolo a tagliarla e, in un’occasione, ha anche trasportato 10
grammi di cocaina per suo conto, da Uster al Canton Ticino, ben conscio di quello
che stava facendo.
6.3 Relativamente alle circostanze attenuanti, la Corte ha senz’altro considerato
l’attenuante del lungo tempo trascorso dai fatti, quasi al limite della prescrizione, e
il corretto comportamento tenuto da C. posteriormente ai fatti qui in esame, in
particolare che egli non abbia più interessato la giustizia penale. Null’altro ha
potuto essere considerato a favore dell’imputato, neppure gli asseriti sporadici
consumi dell’epoca.
6.4 Per quanto riguarda la pena il MPC ha chiesto 5 mesi di detenzione, pena sospesa
condizionalmente, che considerata la colpa e l’attenuante specifica riconosciuta
all’imputato appare adeguata. Va però osservato che pene detentive di breve
durata, inferiori ai 6 mesi, possono essere inflitte, a determinate condizioni, solo se
da espiare. Evidente che il MPC ha invece voluto proporre una pena di breve
durata e sospesa con la condizionale. Questa Corte ritiene adeguato infliggere
all’accusato una pena pecuniaria da fissarsi in 150 aliquote giornaliere, dedotto il
carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di
due anni.
6.5 Per quanto concerne l’importo dell’aliquota la Corte ha considerato che C. non
dispone di sostanza (né immobiliare né mobiliare), che ha un salario netto mensile
di fr. 950.-- (più quello della moglie di fr. 1’500.--) e che percepisce in aggiunta a
tale reddito una rendita AVS di fr. 1’570.-- mensili. Per quanto concerne le spese,
C. versa mensilmente fr. 620.-- per la cassa malati per sé e la moglie. Alla luce di
ciò la Corte ha ritenuto adeguata un’aliquota giornaliera di fr. 30.--.
6.6 In conclusione, alla luce della gravità della colpa e delle circostanze attenuanti,
questa Corte è giunta alla conclusione che nel caso di C. è adeguata alla sua
colpa una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di
prova di due anni.
- 32 -
Sulle misure
7.
7.1 Giusta l’art. 69 cpv. 1 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data
persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti
compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il
giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (art. 69
cpv. 2 CP).
7.2 Ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di
armi e le munizioni (LArm; RS 514.54), l’autorità competente procede al sequestro
di armi portate da persone non legittimate. In virtù dell'art. 54 dell’ordinanza sulle
armi, gli accessori di armi e munizioni (OArm; RS 514.541), se l’oggetto
sequestrato conformemente all’art. 31 LArm è utilizzabile, l’autorità competente
può disporne liberamente.
7.3 Con l’atto d’accusa il MPC ha chiesto la confisca dei seguenti oggetti (posizioni 2 e
21 del punto 3 dell'atto d'accusa a carico di C.; SK.2014.44 cl. 1 pag. 100.004):
- 7 bossoli (5 x calibro 9 mm para, 1 x calibro 45 ACP, 1 x calibro 30-30 WIN)
(SK.2014.44 doc. MPC 08-01-0047);
- 5 coltelli e un taglierino (SK.2014.44 doc. MPC 08-01-0034).
In occasione del pubblico dibattimento, C. non si è opposto alla summenzionata
richiesta di confisca (SK.2014.43 cl. 3 pag. 920.009, pag. 930.042).
7.4 La Corte, ritenute adempiute le condizioni di cui agli art. 69 e segg. CP, ordina la
confisca dei seguenti oggetti attualmente sotto sequestro (posizioni 2 e 21 del
punto 3 dell'atto d'accusa a carico di C.; SK.2014.44 cl. 1 pag. 100.004):
- 7 bossoli (5 x calibro 9 mm para, 1 x calibro 45 ACP, 1 x calibro 30-30 WIN)
(SK.2014.44 doc. MPC 08-01-0047);
- 5 coltelli e un taglierino (SK.2014.44 doc. MPC 08-01-0034).
Sulle spese e ripetibili
8. Salvo disposizione contraria, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero
sono continuati secondo il nuovo diritto (art. 448 cpv. 1 CPP). Per la ripartizione
delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg.
CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
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Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2011
(RSPPF; RS 173.713.162). L'art. 22 cpv. 3 RSPPF prevede espressamente la
sua applicabilità alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore.
8.1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate
dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione
nella procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale
nella procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 della legge
federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (art. 1
cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa
d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da
parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe
(art. 1 cpv. 3 RSPPF).
In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate
le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426
cpv. 1 CPP). L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla
Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426
cpv. 3 lett. a CPP, cfr. anche sentenza del Tribunale penale federale
SK.2013.26 del 22 agosto 2013, consid. 22; DOMEISEN, Basler Kommentar
StPO, 2a ediz., Basilea 2014, ad art. 426; MINI, Codice svizzero di procedura
penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 426; DONATSCH/
HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 426; art. 426 cpv. 3 lett. b
e 68 cpv. 1 CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto
che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP). L'autorità
penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto
conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o
condonarle (art. 425 CPP).
Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti
e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un’istruttoria,
l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra 200 e 50'000
franchi (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d’accusa
(cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo
all’istruttoria oscilla tra 1'000 e 100'000 franchi (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF).
Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria non deve
- 34 -
superare 100'000 franchi (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla
Corte penale con giudice unico, l'emolumento di giustizia varia tra 200 e 50 000
franchi (art. 7 lett. a RSPPF).
8.2 Per quanto riguarda la procedura preliminare il MPC fa valere a carico di C. il
MPC un emolumento di fr. 5'000.--, di cui fr. 3'300.-- per l'indagine preliminare
di polizia giudiziaria federale, fr. 700.-- per l'istruzione preparatoria e fr. 1'000.--
per l'atto d'accusa e la rappresentanza in tribunale (SK.2014.44, cl. 1
pag. 100.006), emolumento che si ritiene giustificato.
L'emolumento relativo all'attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF ) è
fissato a fr. 6'000.--, diviso in parti uguali per i tre imputati (fr. 2'000.-- ciascuno).
8.3 Per quanto riguarda i disborsi a carico di C., il MPC ha conteggiato fr.
25'925.86, importo significatamene maggiore rispetto a quello posto a carico
degli altri imputati e, in ragione dei fr. 21'300.-- a titolo di "costi impiego forze di
polizia cantonale" (SK.2014.44, cl. 1 pag. 100.006), ritenuto non giustificato. I
disborsi a carico di C. vanno dunque ritenuti solo in ragione di fr. 4'625.86.
Gli esborsi derivanti dalla fase dibattimentale riguardano le indennità versate
all'interprete per la sua preparazione in caso di necessità del suo intervento per
la traduzione di intercettazioni in aula; essi ammontano in totale a fr. 80.--. Essi
vanno accollati, in ragione di un terzo ciascuno (fr. 26.67), agli imputati
condannati.
8.4 Riassumendo, le spese procedurali complessive relative ad C. sono:
emolumenti istruttoria fr. 5'000.--, emolumenti di giustizia fr. 2'000.-- e disborsi
per fr. 4'625.86 più fr. 26.67 per i costi dell'interprete (totale arrotondato
fr. 11'652.55).
Sulla difesa d'ufficio
9.
9.1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della
Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al
termine del procedimento (cfr. art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4
prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano,
l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la
- 35 -
retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza
tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b).
Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del
1 marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza TPF SK.2004.13 del 6 giugno 2005,
consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una
relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito
dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile
dovrà in seguito rimborsare tali costi.
9.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi
(cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: IVA) dovrà pure
essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Va a tal proposito
precisato che sino al 31 dicembre 2010 l'aliquota applicabile era il 7,6%; dal
1° gennaio 2011 essa è dell'8%.
9.3 Nella fattispecie, tutti e tre gli imputati sono assistiti da difensori d'ufficio.
L’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come da prassi in
casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (cfr. sentenza TPF SK.2012.31
del 26 settembre 2012, consid.3).
9.3.1 Per quanto attiene all'indennità accordata all'avv. Cesare Lepori occorre
rilevare che la Corte ha applicato la tariffa oraria di fr. 230.-- invece che fr. 250.-
- e ha proceduto altresì alla differenziazione delle prestazioni fatturabili con IVA
al 7,6% (sino al 31 dicembre 2010) da quelle fatturabili con IVA all'8% (dal 1°
gennaio 2011), giungendo all'importo finale di fr. 51'012.75 [198,5 ore a fr. 230.-
- + 1'604.25 (disborsi) + 517.40 (IVA al 7.6%) + 3'236.10 (IVA all'8%)]. Ritenuti
gli anticipi già versati pari a fr. 37'300.--, l'importo ancora scoperto ammonta a
fr. 13'712.75.
9.3.2 Sulla base della nota d'onorario presentata dal difensore, corretta laddove
necessario come sopra indicato, e nei limiti previsti dal RSPPF, l’indennità è
dunque fissata come segue:
- 36 -
- per l'avv. Cesare Lepori: fr. 48'705.30 IVA compresa, da cui vanno dedotti
gli anticipi già versati.
9.4 L’indennità dovuta al difensore d'ufficio è posta a carico della Confederazione.
Tuttavia, il condannato è tenuto a risarcire - non appena la sua situazione
economica glielo permetterà - il seguente importo alla Confederazione (art. 135
cpv. 4 CPP):
- C.: fr. 20'000.--, tenuto conto della sua situazione economica.
Indennità per carcerazione
10. L'imputato C. ha chiesto di essere indennizzato, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
CPP, per i 27 giorni di detenzione subita e per le spese patite nel procedimento.
Tuttavia, essendo il medesimo stato condanno per i reati previsti dall'atto
d'accusa, nessuna indennità di carcerazione o per danno economico risultante
dalla partecipazione al procedimento penale, può essergli riconosciuta.
- 37 -
Il Giudice unico pronuncia:
I. A.
1. Non viene dato seguito alle accuse relative ai fatti che sarebbero stati commessi in
Italia.
2. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti con riferimento ai punti 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 dell'atto d'accusa emanato
nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione l'11 dicembre 2014.
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 8 (otto) mesi.
4. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito
un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr.
6'679.15.
6. La retribuzione del difensore d'ufficio Avv. Renato Cabrini è fissata in fr. 70'703.--
(IVA inclusa), di cui fr. 48'800.-- già versati a titolo di acconto e fr. 21'903.-- (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 30'000.-- non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
II. B.
1. B. è prosciolto dall'accusa.
2. Le spese procedurali per complessivi fr. 7'316.65 sono poste a carico della
Confederazione.
3. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Carlo Borradori è fissata in fr. 47'003.60
(IVA inclusa), di cui fr. 39'452.-- già versati a titolo di acconto e fr. 7'551.60 (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
- 38 -
III. C.
1. C. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti con riferimento ai punti 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 dell'atto d'accusa emanato
nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione il 21 novembre
2014.
2. C. è condannato ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 30.--
ciascuna, dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 27 giorni (art. 51 CP).
3. L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito
un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
4. È disposta la confisca dei 7 bossoli (5 x calibro 9 mm para, 1 x calibro 45 ACP, 1 x
calibro 30-30 WIN), dei 5 coltelli e del taglierino sequestrati (posizioni 2 e 21 del
punto 3 dell'atto d'accusa).
5. È disposto il dissequestro dei restanti oggetti sequestrati.
6. C. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr.
11'652.55.
7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Cesare Lepori è fissata in fr. 51'012.75
(IVA inclusa), di cui fr. 37'300.-- già versati a titolo di acconto e fr. 13'712.75 (IVA
inclusa) ancora a carico della Confederazione.
C. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 20'000.-- non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
- 39 -
La versione scritta completa della sentenza viene comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
(sia in qualità di parte che di autorità responsabile dell’esecuzione del dispositivo);
Avv. Carlo Borradori (per sé e per B.);
Avv. Cesare Lepori (per sé e per C.);
Avv. Renato Cabrini (per sé e per A.).
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
La decisione del Tribunale di primo grado in materia di retribuzione può essere impugnata dal difensore
d’ufficio mediante reclamo alla giurisdizione di reclamo (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP).
A., B. ed il MPC non hanno richiesto la notifica della sentenza motivata.
A. e B. non hanno pertanto la possibilità di interporre ricorso.
Spedizione: 14 febbraio 2017
Full & Egal Universal Law Academy