Ordinanza del 27 maggio 2015
Corte penale
Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente,
Sylvia Frei e Daniel Kipfer Fasciati,
Cancelliere Davide Francesconi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Sostituto procuratore federale
Raffaello Caccese,
contro
A. B., patrocinato dall'avv. Roberto Macconi,
Oggetto Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg.
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto: SK.2014.54
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Fatti:
A. In data 12 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito:
MPC), a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (di seguito: MROS), ha aperto un'indagine preliminare di
polizia giudiziaria nei confronti di A. C., padre del qui opponente, per titolo di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (cl. 1.1 p. 1.1; cl. 1.2 p. 4.20 segg.).
Contestualmente, l'autorità inquirente ordinava la perquisizione e il sequestro
della relazione bancaria n° 1 accesa presso la banca D. di Chiasso di cui A. C.
era titolare, alla luce di un suo potenziale coinvolgimento in un procedimento
penale italiano per associazione di stampo mafioso giusta l'art. 416-bis del Codice
penale italiano (cl. 1.3 p. 7.1.1.1.1 segg.).
B. Interrogato nel quadro della procedura svizzera in data 5 agosto 2010, A. C.
informava il MPC dell'esistenza di un ulteriore conto bancario aperto presso la
banca E. SA, intestato al di lui figlio A. B. (cl. 1 p. 13.00.12). Il giorno seguente, il
MPC procedeva ad emanare un ordine di perquisizione e sequestro della
relazione n° 2 presso la banca E. SA intestata ad A. B. e sulla quale A. C.
disponeva di procura (cl. 2.1 p. 7.2.1.1.1 segg.). In data 11 gennaio 2013 il MROS
segnalava al MPC l'esistenza della polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1.2 p. 4.294
segg.), circostanza che induceva il MPC ad emanare un ordine di perquisizione e
sequestro interessante detta polizza assicurativa (cl. 1.8 p. 7.5.1.1 segg.,
p. 7.5.1.2.1 segg.). In data 30 agosto 2013 il MPC decretava l'abbandono del
procedimento penale nei confronti di A. C., decisione passata in giudicato formale
(cl. 1.1 p. 22.18 segg.). Con decreto di confisca di medesima data, destinato ad
A. B., il MPC disponeva la confisca dei valori patrimoniali di cui al citato conto
presso la banca E. SA nonché di quelli relativi alla predetta polizza assicurativa
presso F. SA (cl. 1.1 p. 22.7 segg.). Con decisione del 22 gennaio 2014 la Corte
dei reclami penali del Tribunale penale federale annullava quest'ultimo decreto di
confisca (cl. 1.5 p. 21.1.67 segg.).
C. In data 3 dicembre 2014, nel quadro di una procedura indipendente di confisca
avviata il 19 febbraio 2014, il MPC ha emanato un decreto di confisca interessante
i valori patrimoniali di cui alla relazione n° 2 presso la banca E. SA e di cui alla
polizza n° 3 presso F. SA (cl. 1 p. 3.1 segg.). Con scritto del 12 dicembre 2014
A. B. ha interposto opposizione (cl. 1 p. 3.31 segg.). Il 22 dicembre 2014 il MPC
ha trasmesso a questa Corte gli atti per giudizio (cl. 2 p. 2.100.1). Il pubblico
dibattimento dinnanzi alla Corte penale si è svolto il 15 aprile 2015. Lo scrivente
collegio giudicante ha reso la sua ordinanza in seduta pubblica il 27 maggio 2015.
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D. Sul versante procedurale italiano, va rilevato che A. C., padre del qui opponente,
è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e otto mesi
di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art.
416-bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la Corte di
Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato la pena nei
confronti di A. C. a dodici anni di reclusione estendendo altresì la confisca ad
ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante (cl. 1 p. 18.4
seg.). In data 4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta
sezione penale, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania
limitatamente alla confisca, confermando in tal guisa la condanna inflitta ad A. C.
per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso (cl. 1 p. 18.11 segg.).
La Corte considera in diritto:
1. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Il diritto di ordinare la
confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una
prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP).
Secondo l'art. 72 CP, il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una
persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale ai sensi
dell'art. 260ter CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà
di disporre dell'organizzazione. La presunzione legale della seconda frase
dell'art. 72 CP implica che l'avente diritto degli averi patrimoniali da confiscare sia
punibile sotto il profilo dell'art. 260ter CP. Deve quindi essere stabilito che la
persona interessata ha partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale
(sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid.
2.2).
2. Nell'ottica della facoltà di confisca, di cui all'art. 72 CP, occorre dapprima
verificare se, nel presente caso, sussiste anzitutto la giurisdizione svizzera.
La confisca prevista dall'art. 72 CP presuppone che la giurisdizione elvetica sia
competente per perseguire il proprietario dei valori patrimoniali per appartenenza
a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP. La competenza del
giudice svizzero in materia di repressione dell'organizzazione criminale non deve
però essere sminuita. Al riguardo, va rilevato che l'art. 260ter n. 3 CP prevede
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infatti la punibilità anche di chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione
esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera.
Inoltre, pure colui che amministra i fondi dell'organizzazione è punibile secondo
l'art. 260ter CP siccome sostiene in tal modo l'organizzazione stessa. Di
conseguenza, sussiste giurisdizione svizzera, e dunque facoltà di ordinare la
confisca nel nostro Paese, se i fondi sono gestiti in Svizzera da un membro
dell'organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa
(sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid.
2.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1).
In casu, si è in presenza di valori patrimoniali gestiti nel nostro Paese. Nel caso
della relazione bancaria, si tratta di un conto, aperto a Lugano il 3 gennaio 1997
presso l'allora G., e tuttora in essere a Lugano presso la banca E. SA (cl. 2.1
p. 2.510.223; cl. 1.4 p. 7.2.1.2.20). Per ciò che attiene alla copertura assicurativa,
trattasi di una polizza di rendita stipulata il 29 aprile 2004 a Lugano presso l'allora
H., con premio unico al 1° aprile 2004, e tuttora in essere presso l'agenzia di
Lugano di F. SA (cl. 2.3, pagg. 2.510.1065 segg.).
La giurisdizione svizzera è pertanto data, essendo in casu in presenza di valori
patrimoniali gestiti, perlomeno mediante un ignaro strumento utilizzato
dall'organizzazione criminale, nel nostro Paese.
3. Sempre nell'ottica della facoltà di confisca ex art. 72 CP, occorre di seguito
chinarsi sull'eventuale prescrizione del diritto di confisca che, ove presente,
sarebbe ostativa alla postulata misura.
Il perseguimento del reato di organizzazione criminale ex art. 260ter n. 1 CP, che
prevede una pena edittale di cinque anni o una pena pecuniaria, soggiace a una
prescrizione pari a quindici anni (art. 70 cpv. 3, 97 cpv. 1 lett. b, 98 lett. c CP). Il
diritto previgente prevedeva parimenti la prescrizione dell'azione penale in
quindici anni (art. 97 cpv. 3 vCP). L'art. 70 CP, nella versione anteriore alla
novella legislativa del 5 ottobre 2001, entrata in vigore il 1° ottobre 2002,
prevedeva, dal canto suo, un termine di prescrizione decennale. La prescrizione
del diritto di confiscare non inizia a decorrere prima della fine della facoltà
dell'organizzazione criminale di disporre dei valori patrimoniali, rispettivamente
prima che la persona interessata si sia staccata dall'organizzazione (sentenza
del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 4.2; DTF 134
IV 185 consid. 2.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 2.2; NIKLAUS SCHMID in:
NIKLAUS SCHMID [ed.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, tomo I, Zurigo 2007, § 2/CP 70-72, pag. 233, n. 223).
Nel caso concreto, si evince dal dispositivo dalla sentenza del 4 giugno 2014
della Corte Suprema di Cassazione italiana (cl. 1 p. 18.53) che la sentenza del
18 aprile 2013 della Corte di Appello di Catania (cl. 1 p. 18.5, pagg. 577 seg.)
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viene confermata in punto alla condanna per partecipazione di A. C. ad
associazione di tipo mafioso dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i
giudici del merito italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con
la pronuncia della sentenza di primo grado. Al riguardo, occorre rilevare come la
conclusione dei giudici italiani in punto al momento del distacco di A. C. dall'orga-
nizzazione dei Laudani rivesta particolare rilevanza nella presente disamina, e
ciò alla luce della contiguità funzionale della giustizia italiana con il reato
presupposto della confisca ex art. 72 CP qui postulata. In effetti, il giudice del
merito italiano dell'infrazione di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso
secondo l'ordinamento italiano risulta meglio attrezzato del giudice svizzero della
procedura indipendente di confisca nell'apprezzare l'esistenza e la portata
dell'organizzazione criminale, il dispiego delle sue attività nonché il grado e la
durata di appartenenza di singoli membri o sostenitori, fattispecie tutte occorse in
Italia. Le considerazioni che precedono sono del resto in sintonia con il principio
di mutuo riconoscimento delle sentenze (cfr. infra, consid. 6.3). La sentenza del
Tribunale penale di Catania essendo stata pronunciata il 16 aprile 2010 (cl. 1
p. 18.7), la cessazione della facoltà dell'organizzazione criminale di disporre dei
valori patrimoniali, rispettivamente il distacco di A. C. dall'organizzazione dei
Laudani è pertanto da situare temporalmente, anche nell'ottica del presente
procedimento, al 16 aprile 2010.
Ne segue che, ad ogni buon conto, la prescrizione del diritto di ordinare la
confisca non è pertanto ancora subentrata, considerati sia il termine di quindici
anni in applicazione del diritto vigente sia quello decennale dell'ordinamento
previgente sia il periodo settennale di cui all'art. 70 cpv. 3 CP.
4. Con mente al requisito della doppia punibilità astratta, è d'uopo rilevare come,
per il reato di partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale, essa
ricorra con mente all'art. 260ter CP e all'art. 416-bis CP/I. Per quanto attiene alla
facoltà di confisca di valori patrimoniali nella disponibilità di un'organizzazione
criminale, il corrispondente dell'art. 72 CP è da intravvedere nell'obbligatorietà
della confisca, di cui all'art. 416-bis comma 7 CP/I, normativa del resto richiamata
nella pronuncia della Corte di cassazione italiana del 4 giugno 2014 (cl. 1
p. 18.12; cfr. NIKLAUS SCHMID in: NIKLAUS SCHMID [ed.], Kommentar Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, Zurigo 2007, § 2/CP 70-72,
pag. 183, n. 131).
5. Nella misura in cui la confisca postulata si riferisce a valori patrimoniali posti sotto
sequestro anteriormente alla presente decisione nonché alla facoltà di disporre di
un'organizzazione criminale che, ove sussistente in passato, sarebbe ad ogni
buon conto nel mentre cessata a seguito dell'intervento dell'autorità di
perseguimento penale svizzera, occorre qui di seguito chinarsi sulla riconduzione
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temporale del diritto di ordinare la confisca. In effetti, il testo stesso del disposto
di legge alterna la formulazione al presente nella prima frase ("[…] ha facoltà di
disporre.") alla formulazione al passato nella seconda frase ("[…] abbia
partecipato o sostenuto […]."). Orbene, la circostanza che la facoltà di disporre
dell'organizzazione non possa nondimeno venir richiesta al momento della
confisca è desumibile già dal fatto che il precedente sequestro ad opera del
pubblico ministero comporta, senza meno dal punto di vista fattuale, la caducità
di qualsiasi facoltà dispositiva per l'organizzazione criminale, potere di
disposizione che passa allo Stato. A ciò si aggiunga la constatazione che, se la
facoltà di disporre dovesse essere data anche al momento della pronuncia della
confisca, l'istituto della prescrizione del diritto di ordinare la confisca non avrebbe
invero ragione d'esistere. Ne segue che l'apprezzamento della facoltà di disporre
dell'organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale
durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all'organizzazione e
concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il
medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio
2014, consid. 10.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.3). Nel caso in esame, con
mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra, consid. 3), il
lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dall'entrata in vigore
della normativa elvetica, il 1° agosto 1994, al 16 aprile 2010, data della sentenza
di primo grado italiana nei confronti di A. C. (cfr. pure decisione della Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015,
consid. 3.2).
6. Giusta l'art. 72 CP la confisca può ricorrere solamente qualora si sia in presenza
di un'organizzazione criminale, a cui la persona interessata ha partecipato o che
ha sostenuto. La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP
presuppone in effetti che la persona in questione abbia partecipato o apportato il
proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260ter CP. Il
riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta
la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque
un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del
30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è
segnatamente l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di
disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità
d'origine delittuosa e che, d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso –, essi
serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire
l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata
esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita
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all'art. 72 CP intende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando
l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226).
6.1 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita
un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La
variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al
comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di
intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un
aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si
differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di
causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione de-
terminata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente
dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizza-
zione, amministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto
dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III pag. 212 e seg.; GÜNTER
STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz.,
Berna 2013, § 40 n. 24-26; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht
IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è
necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole
generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi
oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza
dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che
essa persegue (FF 1993 III pag. 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40
n. 27; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 208).
6.2 Nella fattispecie, come già rilevato (cfr. supra, consid. D), A. C., padre del qui
opponente, è stato condannato dal Tribunale di Catania alla pena di quattro anni e
otto mesi di reclusione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai
sensi dell'art. 416-bis CP/I (cl. 1 p. 18.6 seg.). Con sentenza del 18 aprile 2013, la
Corte di Appello di Catania, riformando il giudizio di primo grado, ha aumentato al
pena nei confronti di A. C. a dodici anni di reclusione (cl. 1 p. 18.4 seg.). In data
4 giugno 2014 la Corte Suprema di Cassazione italiana, sesta sezione penale, ha
annullato la sentenza della Corte di Appello di Catania limitatamente alla confisca,
confermando in tal guisa, in via definitiva, la condanna inflitta ad A. C. per
appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e meglio all'organizzazione dei
Laudani dall'anno 1987 in permanenza, ritenuto come, per i giudici del merito
italiani, la cessazione della permanenza venga a coincidere con la pronuncia della
sentenza di primo grado (cl. 1 p. 18.11 segg.; cfr. supra, consid. 3).
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6.3 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio
Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad
esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (decisione
della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del
16 marzo 2015, consid. 3.3.1 e rinvii). Tanto più in ambiti come quello del
riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma
internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part.
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema
globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del precipuo
campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In
questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una
consolidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo
consacrata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice
dell'assistenza ma anche al giudice penale svizzero del merito un considerevole
riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello
Stato estero (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015, consid. 3.3.1).
6.4 Alla luce di quanto precede, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle
considerazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze. Di
conseguenza, essendo stata accertata in via definitiva l'appartenenza di A. C. ad
un'associazione di tipo mafioso secondo l'ordinamento italiano, si giustifica di
riconoscere nel caso concreto la ricorrenza di un'organizzazione criminale
nell'accezione giuridica elvetica e la costatazione che la persona interessata,
A. C., vi ha partecipato.
7. Ciò posto, occorre ora analizzare il requisito della facoltà di disporre
dell'organizzazione.
7.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La
disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa,
conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone
necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa.
L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la
disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi
momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione
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economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali
in questione (decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale BB.2014.157 del 16 marzo 2014, consid. 3.2.1). La nozione è
apparentata a quella di avente diritto economico di cui all'infrazione di riciclaggio
di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in
Commentaire romand, Code pénal, Basilea 2009, n. 22 ad art. 72 CP).
7.2 Nel caso in esame, per ciò che concerne la relazione bancaria in essere presso
la banca E. SA, essa è stata accesa il 3 gennaio 1997 e alimentata a mezzo di
quattro versamenti a contanti e di due bonifici, fra il 3 gennaio 1997 e il
27 dicembre 1999, per il controvalore di complessivi CHF 637'194.10 (cl. 1
p. 11.15). Al momento dell'apertura del conto quale titolare, l'opponente A. B.
aveva solo vent'anni. Contestualmente all'apertura del conto, A. B. ha concesso
al padre A. C. una procura individuale sulla relazione (cl. 2.1 p. 2.510.224). Le
note interne della banca (cl. 2.3 p. 2.510.1033) fanno stato, al febbraio 2011, di
una provenienza – così come dichiarata dal titolare – riconducibile alla "sua
attività professionale", circostanza però da relativizzare alla luce della
deposizione del teste I. (cl. 1.1 p. 12.1.8) e dell'opposizione medesima (cl. 2
p. 2.100.7). Testimone e opponente sono infatti concordi nel ricondurre
l'alimentazione del conto a donazioni da parte della famiglia, nel periodo 1997-
1999, periodo durante il quale A. C. partecipava all'organizzazione criminale.
Sempre con mente alla riconduzione economica dei valori patrimoniali sul citato
conto, questo Collegio ha rilevato come le note interne della banca (cl. 2.3
p. 2.510.6 segg.) facciano stato di diversi contatti ad opera del procuratore sulla
relazione – A. C. –, a dimostrazione del fatto che la persona interessata
dall'appartenenza all'organizzazione criminale seguisse da vicino la relazione in
oggetto e la sua gestione, partecipando in prima persona ad impartire
disposizioni al riguardo. La Corte ne ha tratto il convincimento che i valori
patrimoniali, donati al giovane A. B., fossero non solo economicamente
riconducibili al padre A. C., ma anche che quest'ultimo avesse sempre serbato,
fino al sequestro, padronanza, o perlomeno governo, gestionale e stabile facoltà
di disporre, non da ultimo grazie alla procura con diritto di firma individuale che gli
permetteva un accesso diretto e costante ai valori patrimoniali sul conto. Per
quanto attiene alla polizza assicurativa, il Collegio giudicante osserva che la
stessa è stata accesa – con inizio al 1° aprile 2004 e scadenza al 1° aprile 2014
– da A. C. con il versamento di un premio unico, pari a CHF 238'311.-, derivante
dalla liquidazione di una copertura assicurativa precedente, presso H., accesa,
quest'ultima, il 1° marzo 1997 e scaduta il 1° marzo 2002 (cl. 2.3 p. 2.510.1065
segg., 2.510.1101). Le prestazioni assicurative, in caso di vita, sarebbero state
pagabili allo stipulante A. C., che ha dichiarato come propri i valori patrimoniali
destinati al pagamento del premio unico (cl. 2.3 p. 2.510.1105). Il pagamento del
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premio unico è avvenuto nel 1997, nel periodo durante il quale A. C. partecipava
all'organizzazione criminale. Sempre con mente alla riconduzione economica dei
valori patrimoniali di cui alle prestazioni assicurative, il Collegio ha rilevato come
il fascicolo processuale faccia stato di una disposizione manoscritta datata
20 maggio 2009, di A. C., controfirmata per accordo dal figlio A. B., a mezzo della
quale il primo dichiara quanto segue: "Chiedo che lo stipulante del contratto sia
mio figlio A. B." (cl. 2.3. p. 2.510.1059). Ne segue che, almeno fino al 20 maggio
2009, l'organizzazione criminale ha esercitato la propria facoltà di disporre
serbando la disponibilità fattuale sui beni in questione, e potendone disporre in
qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi, non da ultimo a mezzo del
relativo valore di riscatto e della connessa eccedenza del conto di
partecipazione, come è dato evincere dal consolidamento occorso in occasione
della mutazione di titolarità (cl. 1.8 p. 7.5.1.2.11).
7.3 Alla luce di quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento che i valori
patrimoniali di cui all'istanza del MPC sono stati, per svariati anni, nella facoltà di
disporre dell'organizzazione dei Laudani, allorquando A. C. partecipava alla
stessa.
8. Nella fattispecie, l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72 CP trova
pertanto applicazione. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali oggetto del
decreto di confisca sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di
disporre dell'organizzazione dei Laudani.
9. La presunzione dell'art. 72 CP è nondimeno suscettibile di essere inficiata.
9.1 La presunzione dell'art. 72 CP può in effetti essere rovesciata dimostrando
l'origine lecita degli averi o l'assenza di potere di disposizione
dell'organizzazione. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest'ultima – vale
a dire l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione – può essere
provata difficilmente, per esempio dimostrando che l'organizzazione avrebbe
potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (sentenza del
Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 6.3.2; DTF 136
IV consid. 5 e riferimento).
9.2 Nel caso in esame, l'accesso dell'organizzazione era diretto e non abbisognava –
in forza della procura individuale sul conto e la titolarità sulla polizza assicurativa
di un suo affiliato, A. C. – della perpetrazione di nuovi reati. Nel corso della
procedura, A. B. ha sostenuto di avere fornito la prova quanto all'origine lecita
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degli averi patrimoniali poi confluiti sul conto bancario e sulla polizza assicurativa.
Egli ha in particolare richiamato la relazione di consulenza tecnica, allestita nel
2006 da un collegio peritale nominato dal Tribunale di Catania nel quadro del
procedimento penale italiano contro il padre A. C. Tale referto farebbe stato di un
surplus complessivo di quasi ITL 2 mia., pari a oltre il doppio degli importi serviti
ad alimentare il conto presso la banca E. SA e la prima polizza assicurativa,
presso H. In altre parole, il denaro giunto in Svizzera sarebbe parte di tale
plusvalenza e non parte del patrimonio ricadente sotto il controllo
dell'organizzazione dei Laudani. Sempre secondo l'opponente, è anche per
questo motivo che i giudici del merito italiani hanno circoscritto la confisca dei
beni ad una parte degli stessi e non alla loro interezza. Sennonché, le
conseguenze confiscatorie in Svizzera dell'appartenenza di A. C. alla famiglia
mafiosa dei Laudani vanno qui apprezzate alla luce delle normative elvetiche,
segnatamente dell'art. 72 CP, che consente di invalidare la presunzione legale
solamente dimostrando l'assenza di potere di disposizione dell'organizzazione
criminale o l'origine legale degli averi. Per ciò che attiene al potere di
disposizione dell'organizzazione dei Laudani, si rinvia a quanto testé rilevato in
punto all'accertata facoltà di disporre dell'organizzazione in questione. Per ciò
che attiene alla pretesa origine lecita dei valori patrimoniali, il Collegio giudicante
è giunto alla conclusione che l'opponente non è stato in grado di produrre
elementi tangibili sulla scorta dei quali fosse possibile dedurre che gli averi qui in
discussione – vale a dire quei valori patrimoniali con cui è stato alimentato il
conto bancario e che sono serviti per corrispondere il premio unico – fossero di
riconduzione lecita. Nel caso concreto, l'opponente ha sostenuto che, secondo i
giudici italiani del merito, in Italia solo una percentuale è soggetta alla confisca
secondo il diritto italiano, non adducendo però le ragioni per cui tali ragionamento
e conclusione dovrebbero trovare applicazione anche nella procedura di confisca
in Svizzera. L'opponente non ha inoltre neppure dimostrato perché proprio quegli
averi identificati nel nostro Paese facciano parte della quota ideale considerata di
riconduzione lecita nella procedura italiana. L'opponente non ha invero nemmeno
sostenuto che gli averi pervenuti in Svizzera – nel caso del conto bancario,
peraltro in buona parte in contanti – originino da ben determinate, circoscritte e
identificabili disponibilità legali della famiglia A. Al riguardo, egli non ha fornito
alcuna indicazione concreta quanto alla loro origine, omettendo di sottoporre alla
Corte elementi, quali ad esempio riscontri documentali circa conti bancari di
provenienza in Italia, in punto alla tracciabilità dei valori patrimoniali pervenuti nel
nostro Paese. L'opponente si è limitato a richiamare apoditticamente la quota
ideale fatta propria dalla prima istanza italiana nel quadro della procedura di
confisca degli averi in Italia. Nella procedura di confisca elvetica, non si è tuttavia
in presenza di un criterio idoneo per poter ammettere l'origine lecita, ai sensi
dell'art. 72 CP, degli averi giunti nel nostro Paese. In effetti, è d'uopo rammentare
che la normativa in questione persegue lo scopo di confiscare tutti i valori
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patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre, qualunque
sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo: non importa, a tal proposito, che si
tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita (decisione della Corte dei
reclami penali del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015,
consid. 3.2.1). Ciò posto, il Collegio giudicante è giunto alla conclusione che non
sussistono elementi atti a inficiare la presunzione legale.
10. Da ultimo, con mente all'art. 70 cpv. 2 CP, la Corte si è chinata sulla ricorrenza
eventuale della protezione che la normativa sulla confisca concede ai terzi in
buona fede, che abbiano fornito una controprestazione adeguata o nei confronti
dei quali la confisca costituisca una misura eccessivamente severa. Nel caso in
esame, il Collegio giudicante, lasciando aperta la questione della buona fede, ha
dapprima rilevato come l'opponente abbia ricevuto gli averi oggetto della
presente procedura senza per ciò fornire alcuna controprestazione adeguata. La
Corte ha di seguito altresì rilevato come non vi siano agli atti elementi per
ritenere che la misura della confisca rappresenti una misura eccessivamente
severa, evenienza peraltro neppure sostenuta dall'opponente.
11. La confisca, così come postulata dal MPC, va pertanto ordinata.
12. Giusta l'art. 426 cpv. 5 CPP, nel quadro di un procedimento indipendente in
materia di misure il soccombente sostiene le spese della procedura in
proporzione alla soccombenza nella causa. La tassa di giustizia è calcolata
giusta gli art. 73 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b LOAP nonché art. 5 e 7 lett. b del
regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è
fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.
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La Corte ordina:
1. È dato seguito all'istanza di confisca del Ministero pubblico della Confederazione.
2. È ordinata la confisca (art. 72 CP):
2.1. del saldo attivo della relazione n° 2, intestata ad A. B., presso la banca
E. SA;
2.2. del valore di riscatto e del saldo attivo del conto di partecipazione della
polizza n° 3, stipulante A. B., presso F. SA.
3. Le spese procedurali ammontano a fr. 2'000.--, a carico di A. B.
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Presidente del collegio Il Cancelliere
Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale
Raffaello Caccese
- Avv. Roberto Macconi
Dopo il passaggio in giudicato la decisione sarà comunicata a:
- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
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Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale
federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni
alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP;
art. 37 cpv. 1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e
motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv.
3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 13 luglio 2015
Full & Egal Universal Law Academy