Sentenza del 9 giugno 2016
Corte penale
Composizione
Giudice penale federale Giuseppe Muschietti,
Giudice unico,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Ser-
gio Mastroianni,
contro
A.,
Oggetto
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
guida in stato di inattitudine per altri motivi, contrav-
venzione alla LStup
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell ’ incarto : SK.2015.57
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La Corte pronuncia:
1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:
1.1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP);
1.2. guida in stato di inattitudine per altri motivi (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr);
1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19a LStup).
2. A. è condannata ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 10.-
cadauna. L’esecuzione della pena è sospesa per un periodo di prova di 5 anni.
3. A. è condannata ad una multa di CHF 100.-. In caso di mancato pagamento in-
tenzionale della multa, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di un giorno.
4. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente (art. 69 CP).
5. Le spese procedurali sono fissate in CHF 1'000.- (senza motivazione scritta:
CHF 750.-), a carico di A.
6. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
Il Giudice unico comunica e motiva oralmente la sentenza in seduta pubblica. La notifica-
zione è fatta mediante invio raccomandato al Ministero pubblico della Confederazione e
mediante pubblicazione nel Foglio federale. La sentenza motivata è notificata successi-
vamente alle parti se una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del di-
spositivo (art. 82 CPP).
In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
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Dopo il passaggio in giudicato, la sentenza sarà comunicata a:
Ministero pubblico della Confederazione, in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo
59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della
sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una
sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2
CPP).
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tri-
bunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF).
Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Spedizione: 9 giugno 2016
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